Ordinanza collegiale 22 luglio 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 24049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24049 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24049/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05491/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5491 del 2025, proposto da:
EL Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A0132777EE, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con la mandante -OMISSIS- S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Nunziante Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo RTI con le mandanti -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS- S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Altamura, Giancarlo Sorrentino, Valeria Falconi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Altamura in Roma, via Cicerone, 60;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. AD.0000151.U.26-03-2025 del 26.3.2025, comunicato in pari data, con il quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha definitivamente aggiudicato il Lotto n. 1 della procedura aperta per l’affidamento “dei servizi e delle forniture connessi all’infrastruttura periferica di passaporto elettronico (PE) e permesso di soggiorno elettronico (PSE) per l’Italia” al costituendo RTI con la mandataria -OMISSIS- S.r.l. e con le mandanti -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS- S.p.A.;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- S.r.l.:
per la nullità e/o l’annullamento:
- in parte qua del paragrafo 16 del Disciplinare di gara;
- di tutti gli atti a questa presupposti, per la negata ipotesi in cui possa ritenersi che la lex specialis precluda il soccorso procedimentale del tipo di quello attivato dal Poligrafico in relazione all’invio della “Scheda Tecnica quantitativa compilata”;
- in parte qua di tutti gli atti e verbali della procedura, ed in particolare dei verbali n. 34 e n. 35;
- del disciplinare di gara, in particolare dei par. 9 e 18 ove interpretabili in senso conforme all’operato della Stazione appaltante e del RTI TIM/MVS quanto all’attribuzione a quest’ultimo del punteggio massimo di 10 punti per il criterio tabellare 6.1.;
- in parte qua di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, anche ignoto, comunque lesivo per la ricorrente incidentale;
Visti il ricorso introduttivo, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.r.l. e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. OR BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 24.4.2025 ai soggetti in epigrafe e tempestivamente depositato il 5.5.2025, la società ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento prot. n. AD.0000151.U.26-03-2025 del 26.3.2025, comunicato in pari data, con il quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha definitivamente aggiudicato il Lotto n. 1 della procedura aperta per l’affidamento “dei servizi e delle forniture connessi all’infrastruttura periferica di passaporto elettronico (PE) e permesso di soggiorno elettronico (PSE) per l’Italia” al costituendo RTI con la mandataria -OMISSIS- S.r.l. e con le mandanti -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS- S.p.A.;
- del verbale di gara del 12.3.2025, nella parte in cui la Commissione di gara, a seguito della rinnovata istruttoria disposta all’esito dell’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L. n. 241/1990 del precedente provvedimento di aggiudicazione prot. n. AD.0000515.U.20-12-2024 del 20.12.2024, relativamente all’attribuzione dei punteggi di cui ai criteri 5.8, 5.9 e 6.1, ha proposto l’aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore del costituendo RTI con la mandataria -OMISSIS- S.r.l. e con le mandanti -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS- S.p.A.;
- ove occorrer possa, del provvedimento prot. n. AD.0000515.U.20-12-2024 del 20.12.2024, comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., prima di procedere con l’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L. n. 241/1990, aveva definitivamente aggiudicato il lotto n. 1 al costituendo RTI con la mandataria -OMISSIS- S.r.l. e con le mandanti -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS- S.p.A.;
- di tutti gli atti e verbali di gara, anche non cogniti, con i quali la Commissione valutatrice di gara ha ritenuto ammissibile la prosecuzione in gara del RTI -OMISSIS- S.p.A. - -OMISSIS- S.r.l. - -OMISSIS- S.r.l. - -OMISSIS- S.p.A. e, in particolare, dei verbali nn. 4 del 22.1.2024 e 6 del 7.2.2024;
- in parte qua, dei verbali di gara, ivi compresi il verbale n. 7 del 12.2.2024, n. 8 del 15.2.2024 e n. 9 del 21.2.2024, nella parte in cui la Commissione di gara ha disposto di attivare il c.d. “soccorso procedimentale” nei confronti del costituendo RTI composto dalla -OMISSIS- S.r.l. (mandataria) e da -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS- S.p.A. (mandanti) per non aver, quest’ultimo, presentato in fase di gara la “Scheda Tecnica Quantitativa”;
- degli ulteriori atti e verbali di gara, anche non cogniti, con i quali la Commissione valutatrice di gara ha ritenuto ammissibile l’offerta tecnica presentata dal costituendo RTI composto dalla -OMISSIS- S.r.l. quale mandataria e da -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS- S.p.A. quali mandanti, e ha attribuito il punteggio alle offerte dei concorrenti ed ha individuato il predetto RTI quale aggiudicatario del lotto n. 1, ivi compresi il verbale n. 34 del 18.6.2024 e n. 35 del 24.6.2024;
- in parte qua del disciplinare di gara e, in particolare, degli articoli 7, 9, 14 e 18 ove interpretabili favorevolmente all’operato della Stazione appaltante e del RTI -OMISSIS- S.p.A. - -OMISSIS- S.r.l. - -OMISSIS- S.r.l. - -OMISSIS- S.p.A.;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dal RTI ricorrente, ove lesivo quale, ove occorrer possa, la delibera del CdA del 19.3.2025 con cui è stata autorizzata l’aggiudicazione del lotto n. 1 al RTI -OMISSIS- S.p.A. - -OMISSIS- S.r.l. - -OMISSIS- S.r.l. - -OMISSIS- S.p.A.;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con il costituendo RTI con la mandataria -OMISSIS- S.r.l. e con le mandanti -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS- S.p.A.;
nonche’ per la condanna della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 124 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, al risarcimento per equivalente del danno subito dal RTI con mandataria EL Italia S.p.A. e con mandante -OMISSIS- S.r.l..
2. Con la presente iniziativa processuale la società ricorrente (di seguito anche solo “EL”) avversa la summenzionata determinazione, con la quale, in relazione alla gara in oggetto, la stazione appaltante (IP SP) ha disposto l’aggiudicazione, in favore del RTI controinteressato (con mandataria -OMISSIS- Service Italia s.r.l., di seguito anche solo “-OMISSIS-”) della gara di rilievo comunitario, avviata nella forma della procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.n.36/2023, per l’affidamento dei servizi e delle forniture connessi all’infrastruttura periferica del Passaporto
Elettronico (PE) e del Permesso di Soggiorno Elettronico (PSE).
La procedura, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, era articolata in due lotti: il primo, cui si riferisce la controversia in esame, afferente ai servizi relativi all’Italia, il secondo relativo all’Estero.
Quanto al lotto 1, la gara si è conclusa con l’assegnazione al TI controinteressato di 96,5815 punti, seguito dal TI EL (che ha partecipato unitamente a -OMISSIS- s.r.l.) con 96,3871 punti (il terzo graduato- -OMISSIS- spa/-OMISSIS- spa- ha ricevuto 90,4936 punti).
Il lotto in questione, peraltro, era già stato oggetto di un precedente provvedimento di aggiudicazione in favore del TI -OMISSIS- (prot.n.515 del 20.12.2024), successivamente annullato in autotutela, ex art.21-nonies l.n.241/90, con determinazione prot.n.17691 del 26.2.2025), a seguito di istanza di autotutela proposta da EL e accolta in riferimento ai criteri tabellari dell’offerta tecnica di cui ai nn.ri 5.8, 5.9 e 6.1, con conseguente riconvocazione della Commissione giudicatrice per il seguito di competenza.
3. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito esposte in sintesi, e come meglio articolate nel relativo atto processuale:
- (primo motivo) secondo parte ricorrente, l’Ati aggiudicatario andava escluso dalla procedura, per avere illegittimamente omesso di valutare nonché segnalare alla stazione appaltante la vicenda penale che ha coinvolto l’ex amm.re unico della mandante -OMISSIS-, sottoscrittore dell’offerta prodotta in gara, indagato per fatti di corruzione. Tale situazione integrerebbe la fattispecie espulsiva del grave illecito professionale ai sensi dell’art.95, co.1, lett. e) del Codice dei contratti pubblici, in combinato disposto con l’art.98, co.2 e co.3, lett. b), data la rilevanza della condotta omissiva nella dichiarazione resa in gara alla stazione appaltante, idonea a compromettere il rapporto fiduciario. Peraltro, alla misura cautelare personale, si sarebbe aggiunta, a carico dell’ex amm.re di -OMISSIS-, l’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.;
- (secondo motivo) si contesta l’erronea attivazione del meccanismo del soccorso istruttorio procedimentale, allorchè la stazione appaltante ha consentito all’Ati controinteressato di produrre successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte la cd. Scheda tecnica quantitativa prevista a pena di esclusione nel disciplinare di gara, non prodotta inizialmente nei termini di partecipazione alla gara. In tal modo, in violazione dell’art.101, co.1 del Codice, sarebbe stata illegittimamente consentito il soccorso istruttorio rispetto ad un elemento facente parte dell’offerta tecnica;
- (terzo motivo) si contesta l’erroneità del punteggio tecnico assegnato all’elemento della certificazione di qualità, di cui all’art.18.1, criterio 6.1 del disciplinare di gara, nella misura in cui la certificazione esibita dalla mandante -OMISSIS-, ossia quella dell’impresa ausiliaria -OMISSIS- Ingegneria Informatica SP, non sarebbe pertinente all’oggetto della gara, non coprendo l’attività di manutenzione dell’hardware, erogata dalla mandante nell’ambito delle attività espletate in seno all’Ati, in ipotesi di esecuzione del contratto di cui trattasi. Poiché il disciplinare consentiva l’assegnazione, per tale voce, del punteggio massimo (10 punti) solo in caso di possesso di idonea certificazione di qualità in capo a ciascuna società componente l’ATI, sarebbe stato possibile attribuire solo 5 e non 10 punti.
4. IP S.p.a. si costituiva in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, in data 6.5.2025, per resistere al ricorso.
Seguiva, in data 12.5.2025, la costituzione della società controinteressata (-OMISSIS- Service Italia s.r.l., di seguito anche solo “-OMISSIS-”), parimenti per avversare le ragioni del ricorso.
6. Con atto notificato a mezzo pec in data 26.5.2025, e tempestivamente depositato il 4.6.2025, la -OMISSIS- proponeva ricorso incidentale (condizionato all’eventuale denegato accoglimento del ricorso principale), instando per la nullità e/o l’annullamento:
- in parte qua, del paragrafo 16 del Disciplinare di gara nella parte in cui stabilisce che
“La busta virtuale “B – Offerta tecnica” per ciascun lotto contiene, a pena di esclusione (..) Scheda
Tecnica quantitativa compilata, conforme al modello generato dalla Piattaforma”;
- in parte qua, di tutti gli atti e verbali della procedura, ed in particolare dei verbali n. 34 e n. 35 con i quali la Commissione, relativamente al criterio 6.1, ha attribuito il punteggio di 10 all’offerta prodotta dal RTI EL e del verbale del 12 marzo 2025 “Verifica documentazione tecnica e proposta di aggiudicazione” con esclusivo riferimento all’esito della rivalutazione del criterio tabellare 6.1. nei confronti della ricorrente principale e sempre in parte qua per l’annullamento del disciplinare di gara, in particolare dei par. 9 e 18 ove interpretabili in senso conforme all’operato
della stazione appaltante e del RTI EL quanto all’attribuzione a quest’ultimo del punteggio massimo di 10 punti per il criterio tabellare 6.1;
- in parte qua, di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, anche ignoto, comunque lesivo per la ricorrente incidentale.
In particolare, venivano proposti i motivi di gravame di seguito rubricati e come meglio articolati nel relativo atto processuale.
6.1 VIOLAZIONE DEL BANDO DI GARA. VIOLAZIONE DELL’ART. 20, COMMA 1 BIS
DEL D.LGS. N. 82/2005. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2702 C.C. IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 20, COMMA 1 BIS DEL D.LGS. N. 82/2005. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 D. LGS. N. 36/2023 E DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL RISULTATO DI CUI ALL’ART. 1 DEL D.LGS. N. 36/23, DELLA FIDUCIA, DI FAVOR PARTECIPATIONIS, DI RAGIONEVOLEZZA, DI PROPORZIONALITÀ E DI EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. (CONDIZIONATO ALLA RITENUTA FONDATEZZA DEL SECONDO MOTIVO DEL RICORSO PRINCIPALE).
6.2 VIOLAZIONE DEL PAR. 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DEI
PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 104 D. LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA FIDUCIA E DI RAGIONEVOLEZZA.
7. In esito all’udienza pubblica del 16 luglio 2025, il Tribunale, con ordinanza collegiale n.14617/2025, pubblicata il 22.7.2025, disponeva incombenti istruttori, in accoglimento di specifica istanza proposta dalla ricorrente principale. Nello specifico, il Collegio esponeva e disponeva quanto segue:
“Rilevato che la parte ricorrente principale, nell’ambito della memoria difensiva versata in atti in data 30.6.2025, ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell’art.64, co.3, cpa, di acquisire dall’Amministrazione resistente ogni documento o verbale inerente alla valutazione effettuata in merito alla ritenuta affidabilità del TI aggiudicatario, in relazione al procedimento penale che ha riguardato l’ex Amministratore Unico della mandante -OMISSIS- S.r.l.;
Ritenuto che- impregiudicata ogni valutazione- l’istanza istruttoria formulata dalla parte ricorrente sia meritevole di accoglimento, ai sensi e nei termini di seguito esplicati, riguardando fatti e profili pertinenti ai fatti di causa;
Ritenuto pertanto allo scopo, ai sensi dell’art.64, co.3 cpa, di ordinare all’Amministrazione resistente (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.), di depositare in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura erariale, qualora esistente e, in ogni caso, precedente al gravato provvedimento di aggiudicazione, ogni documento con il quale abbia proceduto alla valutazione della rilevanza dei fatti attinenti al procedimento penale che ha interessato l’ex Amministratore unico della mandante -OMISSIS-, anche in relazione alle informative rese nel corso del procedimento dall’Ati. In caso contrario, dovrà essere resa dichiarazione negativa. Il riscontro dovrà avvenire entro e non oltre giorni 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica…”.
8. Con deposito del 28.7.2025, IP ottemperava all’ordine giudiziale, depositando i pertinenti documenti.
9. Con memoria previamente notificata a mezzo pec in data 29.9.2025 e depositata in pari data, proposta a valere anche quali motivi aggiunti al gravame principale, EL instava per l’annullamento:
- in parte qua, della delibera del CdA del 17.12.2024, con la quale, a seguito dell’istruttoria condotta, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha ritenuto accertata l’affidabilità professionale del costituendo RTI composto dalla -OMISSIS- S.r.l. (mandataria) e da -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS- S.p.A. (mandanti) e, conseguentemente, ha autorizzato l’aggiudicazione del lotto n. 1 al medesimo RTI;
- del verbale n. 36, contenente “Proposta di aggiudicazione”, del 10.9.2024, con il quale la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione del lotto n. 1 della procedura di gara in esame al RTI in questione;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo.
La ricorrente principale confermava e rafforzava le precedenti censure, replicando alle eccezioni in rito ed ai motivi del ricorso incidentale.
10. Seguiva la presentazione di ampia documentazione e articolate memorie difensive, anche in replica.
Inter alias, la difesa di -OMISSIS- ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso principale (ovvero, in subordine, dei primi due motivi), per tardività, in quanto andavano (in tesi) prospettati in confronto della precedente determina di aggiudicazione, considerato vieppiù che l’annullamento in autotutela ha riguardato profili diversi da quelli evocati (per la prima volta) da EL con il ricorso di cui trattasi. Analoga eccezione viene sollevata in relazione ai motivi aggiunti, laddove, per la prima volta, si contesta la positiva valutazione, ad opera di IP, sull’ammissione alla gara della mandante -OMISSIS-.
11. Alla pubblica udienza del 3.12.2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
12. In via preliminare, il Collegio scrutina l’eccezione di tardività/inammissibilità formulata dalla difesa di -OMISSIS-.
L’eccezione è infondata.
La difesa della controinteressata sostiene che il ricorso (tanto quello introduttivo che i motivi aggiunti, presentati nel contesto della memoria difensiva depositata il 29.9.2025) sarebbe, se del caso in parte, tardivo in quanto le censure prospettate dovevano essere proposte avverso il pregresso provvedimento di aggiudicazione (inizialmente impugnato da EL con ricorso previamente notificato ma non depositato), rispetto al quale la nuova aggiudicazione si porrebbe, in parte qua, quale atto meramente confermativo.
L’indicata tesi non può essere condivisa, dal momento che il provvedimento di aggiudicazione originario (prot.n.515 del 20.12.2024), quanto al lotto 1 (oggetto della presente impugnazione) è stato interamente annullato con determina prot.n.95 del 25.2.2025 (permanendo quindi in vigore soltanto per il lotto 2), talchè il nuovo e successivo provvedimento di aggiudicazione (prot.n.151 del 26.3.2025), ritualmente gravato con il ricorso di cui trattasi, rappresenta l’unico atto efficace che definisce compiutamente il procedimento di affidamento del lotto 1 e verso il quale converge l’interesse finale della società ricorrente. Per converso, laddove fosse stato dato seguito all’originario ricorso proposto avverso la prima aggiudicazione, il Tribunale l’avrebbe certamente dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo l’atto prot.n.515 del 20.12.2024 più in vigore, giacchè definitivamente annullato in autotutela, per la parte di interesse (lotto 1).
Le conclusioni sopra rassegnate non mutano prospettiva in relazione ai motivi aggiunti del gravame principale, laddove si consideri che, solo a seguito dell’ordinanza istruttoria disposta dal Collegio, la parte ricorrente ha acquisito compiuta conoscenza in ordine alla vicenda che ha coinvolto l’ex amm.re della -OMISSIS- ed alle valutazioni compiute dalla stazione appaltante, laddove, in sede di ricorso introduttivo, le uniche fonti (sommarie) di informazione erano costituite dalle notizie di stampa.
Il Collegio passa quindi ad esaminare il merito del ricorso introduttivo.
13. Il ricorso introduttivo, siccome integrato da motivi aggiunti, è infondato, per quanto di seguito esplicato con riguardo alle censure complessivamente prospettate e articolate dalla ricorrente.
Il ricorso incidentale, proposto in termini condizionati all’accoglimento del gravame principale, va pertanto dichiarato improcedibile, per carenza di interesse.
13.1 Con il primo motivo di ricorso (sub 3.1), EL contesta alla stazione appaltante di non avere tenuto conto, nel procedimento di gara, della pendenza del procedimento penale che ha attinto l’ex amministratore unico e legale rappresentante della mandante -OMISSIS-. Nello specifico, tale soggetto, che ha sottoscritto l’offerta per conto della società in questione, è stato coinvolto in indagini penali per fatti di corruzione e, in relazione a tale pendenza, è stato poi attinto da misura cautelare personale e quindi il medesimo avrebbe recentemente patteggiato una pena per corruzione. Tale circostanza, ritenuta la gravità dei fatti, integrerebbe la fattispecie espulsiva del grave illecito professionale, meritevole di condurre all’esclusione dell’Ati dalla procedura di gara, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.95, co.1, lett. e), 96 e 98 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.n.36/2023, che regola ratione temporis la procedura de qua.
Nell’ambito del primo motivo di ricorso, la parte ricorrente, oltre a contestare, come detto, la gravità dei fatti ascritti sul profilo penale e la mancanza di idonea valutazione della circostanza quale grave illecito professionale (rif. par.1.3 del ricorso), rappresenta (rif. par.1.4 del ricorso introduttivo) ulteriormente la sussistenza della situazione espulsiva autonoma, sempre afferente al genus del grave illecito professionale, di cui all’art.98, co.3 lett. b) del Codice (mancata trasparenza in sede dichiarativa sulla vicenda penale in questione).
La corretta ermeneusi dell’atto introduttivo del giudizio mostra che, a ben vedere, parte ricorrente intende censurare tanto la gravità della condotta dell’ex amm.re della -OMISSIS- (e quindi la non idonea valutazione compiuta dalla stazione appaltante), che il contegno omissivo asseritamente serbato dall’Ati nel procedimento di gara (sempre in tesi non adeguatamente valutato dalla stazione appaltante). Trattasi, in effetti, di censure implicanti la valutazione di profili diversi, seppure suscettibili, in astratto, di essere ricondotti nell’alveo della generale fattispecie del grave illecito professionale di cui all’art.95, co.1 lett. e) del Codice. Nei motivi aggiunti, parte ricorrente evidenzia l’aggravamento del deficit espositivo (a cura dell’Ati) e di quello istruttorio (a carico di IP), in relazione alla definizione del procedimento penale con sentenza intervenuta ex art.444 c.p.p., rilevando, in ogni caso, che l’interessato avrebbe continuato, almeno fino al 17.12.2024, a detenere il ruolo di “amministratore di fatto” di -OMISSIS-, per via del possesso, fino a tale data, della quota d controllo della -OMISSIS- s.r.l., a sua volta controllante DV Holding S.p.A., che indirettamente, per il tramite di IGal VA S.p.A., controllava -OMISSIS- s.r.l..
Le parti intimate hanno sostenuto che i fatti in questione sarebbero radicalmente irrilevanti, in quanto occorsi a soggetto ormai cessato dalla carica (giacchè estromesso dal consiglio di amministrazione di -OMISSIS- già alla data di adozione della misura cautelare personale): il D.lgs.n.36/2023, infatti, a differenza delle precedenti edizioni del Codice dei contratti pubblici, non contempla la rilevanza dei “soggetti cessati”. Le difese delle parti intimate hanno comunque evidenziato la rilevanza delle misure cd. di self-cleaning adottate dalla società.
Occorre quindi valutare, in primo luogo, se sia rilevante o meno la situazione che riguarda-va l’ex amm.re unico della mandante -OMISSIS-, in ragione del fatto che lo stesso ha sottoscritto gli atti di gara, rimanendo in carica (fino al 17.10.2024) anche oltre la presentazione dell’offerta, la cui scadenza era fissata dal bando al 12.1.2024. In seguito, come sopra rappresentato, il soggetto in questione è stato estromesso, unitamente all’intero consiglio di amministrazione.
Sul punto, il Collegio non concorda con la prospettazione delle parti intimate tese ad affermare l’irrilevanza della posizione dell’amm.re allontanato dalla compagine rappresentativa prima che fosse stato adottato il provvedimento cautelare di natura personale e, ancora più latamente, che fossero attivati i controlli di rito da parte della stazione appaltante.
E’ ben vero che il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs.n.36/23, non contempla, più, come i precedenti, il riferimento ai soggetti, dotati di poteri di rappresentanza, cessati dalla carica. In tal senso, l’art.94, co.3 (relativa ai motivi di esclusione obbligatoria) fa riferimento, senza ulteriori specifiche, ai membri del c.d.a., o comunque ai titolari degli organi di vigilanza o direzione, dotati di poteri di rappresentanza (rif. lett.e-f). L’art.94, co.3 è poi espressamente richiamato anche dall’art.98, co.3, lett.g) in tema di situazioni suscettibili di configurare ipotesi di grave illecito professionale (causa di esclusione non automatica).
Nel previgente codice, invece, di cui al D.Lgs.n.50/2016, all’art.80, co.3, si prevedeva che “in ogni caso l’esclusione o il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara”, salva la possibilità di comprova aliunde della completa dissociazione (la disposizione in questione, peraltro, è identica a quella prevista dall’art.38, co.1, lett. c) D. Lgs.n.163/2006).
Tuttavia, proprio il confronto fra la nuova e la/le vecchia/e edizioni del codice dei contratti pubblici consentono ictu oculi, di ritenere che, nel terzo codice, l’irrilevanza degli amministratori cessati dalla carica sia circoscritta alle medesime condizioni contemplate (sia pure in termini diametralmente opposti) dai codici previgenti, ossia al periodo temporale antecedente alla presentazione dell’offerta. Se infatti, nei codici previgenti, il legislatore, in un’ottica ampliativa e rigoristica, si è premurato di estendere la causa di esclusione per precedente penale alle ipotesi in cui l’amministratore fosse già cessato dalla gara prima della pubblicazione del bando, e quindi sicuramente prima della presentazione dell’offerta, ne discende, per sillogismo necessario, che, a contrario, la posizione degli amministratori in carica al momento della pubblicazione del bando (recte: al momento della partecipazione alla gara) rileva per definizione.
Verso la suesposta interpretazione convergono inoltre (ulteriori) concordanti elementi, testuali e logici, ove in particolare si consideri che:
- l’art.94, co.3 D.Lgs.n.36/2023 prevede che l’esclusione consegue al fatto che il provvedimento sia emesso nei confronti dell’amministratore (ovvero del soggetto dotato di poteri rappresentativi), senza specificare il momento in cui la carica debba essere posseduta (ossia se al momento in cui intervenga il provvedimento penale ovvero anche prima, quindi a partire dalla presentazione dell’offerta). Occorre nondimeno considerare che, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, opera tuttora, per communis opinio, il principio di continuità nel possesso dei requisiti generali. Chi partecipa ai pubblici incanti deve essere in regola con i requisiti fissati dal Codice fin dalla presentazione dell’offerta e per tutto lo svolgimento del procedimento selettivo (cfr., sul tema, quam multis, Consiglio di Stato, 24.7.2025, n.6585; Consiglio di Stato, 22.5.2025, n.4417). In disparte il diverso tema della corretta individuazione della ipotesi escludente astrattamente pertinente al caso, su cui infra, va da sé che il principio summenzionato, posto a garanzia della sana e corretta competizione nei pubblici affidamenti, sarebbe evidentemente frustrato, e con esso la serietà e la stabilità del sistema, dal momento che, in tale ottica, si consentirebbe, ad esempio, ad una società, la cui governance sia affidata a delinquenti, di presentare offerta, salvo poi allontanare gli amministratori poco prima dell’intervento del provvedimento penale (in disparte l’adozione eventuale delle misure di self-cleaning e l’idoneità delle stesse, che implica valutazioni di aspetti diversi e che, evidentemente, non entrerebbe in gioco laddove si ritenesse del tutto irrilevante, sic et simpliciter, la posizione dell’amm.re cessato prima dell’adozione del provvedimento penale);
- l’approccio sopra delineato è inoltre maggiormente conforme alle previsioni recate dall’art.57 della Direttiva 2014/24/UE. In particolare, il par.5 di detto articolo prevede espressamente che l’esclusione può operare anche laddove la fattispecie venga integrata in relazione a “atti compiuti o emessi prima o nel corso della procedura” e tale situazione è suscettibile di essere applicata, ad esempio, anche all’ipotesi del grave illecito professionale, di cui alla lett. c) del par.4 dell’art.57 (che rappresenta la fattispecie espulsiva invocata dalla odierna parte ricorrente).
Posta, dunque, la astratta rilevanza delle pendenze penali in questione, seppure riferite ad amm.re già cessato dalla carica al momento dell’adozione del provvedimento, occorre valutare, in primo luogo, il comportamento serbato dall’Ati nel procedimento di gara, e quindi la valutazione operata sul punto dalla stazione appaltante, come emersa all’esito dell’istruttoria operata dal Collegio.
La documentazione versata in giudizio dalle parti intimate consente, innanzi tutto, di escludere la fondatezza della tesi di parte ricorrente in merito all’integrazione della fattispecie espulsiva di cui all’art.98, co.3, lett. b) del codice dei contratti (contegno omissivo servato allo scopo di influenzare indebitamente l’esito del procedimento selettivo).
Analizzando, in particolare, la documentazione versata in atti da IP in data 28.7.2025, in riscontro all’ordinanza collegiale, si evince che:
- intorno alla metà del mese di ottobre 2024, appreso dell’esistenza del procedimento penale per ipotesi di corruzione a carico del sig. -OMISSIS- (amm.re unico della mandante -OMISSIS-), lo stesso veniva rimosso dal cda della medesima società in data 16.10.2024, con la rinnovazione totale dell’organo rappresentativo;
- con comunicazione del 23.10.2024 (v. all.to n.6 deposito IP dell’8.5.2025), quindi ad una settimana dall’adozione del cambio di vertice, le società IG VA SP (controllante -OMISSIS- s.r.l.) e -OMISSIS- s.r.l. informavano la stazione appaltante sia dell’esistenza, appresa da notizie di stampa, del procedimento in penale in questione a carico del sig. -OMISSIS- per presunte vicende corruttive, nonché delle misure organizzative adottate, anche in relazione al cambio dei componenti il cda, sia della controllante che delle controllate (inclusa la -OMISSIS-, mandante dell’Ati controinteressata);
- in riscontro alla richiesta di approfondimenti sulla vicenda avanzata da IP (v. all.to n.3 deposito IP del 28.7.2025, -OMISSIS-, con nota del 5.11.2025 (v. all.to n.4 deposito IP del 28.7.2025), forniva ulteriori informazioni, precisando che, a quanto risultava a detta società, il sig. -OMISSIS- era stato attinto, in data 18.10.2024, da provvedimento cautelare personale (custodia cautelare in carcere), e che non risultavano adottati, in confronto della società, provvedimenti ostativi alla partecipazione ai pubblici incanti, risultando la stessa attinta unicamente da un decreto di perquisizione valido anche quale informazione di garanzia per presunto illecito amministrativo ai sensi degli artt.5, co.1 lett a), 6 e 25, co.1 e 2 D.Lgs.n.231/2001.
L’esposizione dei fatti, siccome sopra delineata, chiarisce che la concorrente -OMISSIS-, unitamente alla controllante, hanno informato, prontamente e spontaneamente, la stazione appaltante- a distanza di pochi giorni dalla conoscenza dei fatti- segnalando gli elementi idonei ad una prima ricostruzione della vicenda (e quindi a consentire le valutazioni della stazione appaltante), sulla base delle informazioni disponibili, e in particolare segnalando: il soggetto indagato (e il ruolo già rivestito nella compagine societaria) e poi attinto dalla misura cautelare, l’ipotesi di reato, gli estremi del procedimento penale presso la competente Procura della Repubblica.
Non si vede, quindi, in che termini possa predicarsi, in capo alla mandante -OMISSIS-, un contegno omissivo atto ad influenzare indebitamente l’esito della gara, posto che, a stretto giro, quest’ultima (insieme alla controllante) ha segnalato alla stazione appaltante le pertinenti informazioni idonee alla valutazione della fattispecie, e sicuramente a mettere in condizione IP di effettuare gli approfondimenti ritenuti opportuni, prima che fosse stata adottata l’aggiudicazione.
Il quadro non muta pur considerando il presunto epilogo della vicenda penale, ossia l’intervenuto patteggiamento per corruzione, dal momento che la stazione appaltante era stata già resa edotta dell’esistenza del procedimento penale a carico dell’ex amm.re della -OMISSIS- e, pertanto, era pienamente in condizione- ove avesse ritenuto rilevante la sua posizione- di richiedere ai competenti uffici giudiziari i pertinenti documenti e informazioni.
Occorre analizzare, a questo punto, la tematica della possibile rilevanza quale grave illecito professionale derivante dalla vicenda penale che ha interessato l’ex amm.re di -OMISSIS-, anche alla luce dei rilievi introdotti in sede di motivi aggiunti.
Va preliminarmente evidenziato che, posta la astratta rilevanza, come detto, della condotta ascrivibile al sig. -OMISSIS-, in quanto amm.re della -OMISSIS- al momento della presentazione dell’offerta (ed anche per un periodo successivo, in verità), nulla osta, in linea teorica, ad ammettere la possibilità di configurare il grave illecito professionale. Soccorre, al riguardo, la previsione recata dall’art.98, co.3, lett. g), in combinato disposto con la lett. g) del co.6 del codice, che declina, in termini di determinatezza-tassatività, le fattispecie che possono dare luogo, unitamente agli “adeguati mezzi di prova” ed alla compromissione dell’elemento fiduciario (rif. art.98, co.2) il presupposto per consentire alla stazione appaltante di ritenere, nell’ampia discrezionalità (trattandosi del resto, expressis verbis di causa di esclusione non automatica) che caratterizza tale percorso valutativo, integrata la fattispecie espulsiva, variamente declinata dal Codice, del grave illecito professionale ai sensi dell’art.95, co.1, lett. e).
Non appare invero configurabile- né in ogni caso la parte ricorrente lo ha sostenuto nel ricorso- la possibilità di ritenere integrata la fattispecie dell’esclusione automatica di cui all’art.94, co.1, difettando in radice l’assenza del presupposto basico, ossia la sentenza o decreto penale di condanna definitivi- cfr., sul punto, sulla non equiparabilità, ai fini di cui trattasi, della sentenza resa sul cd. patteggiamento ex art.444 cpp alla sentenza di condanna, quam multis, Tar Roma, 9.1.2025, n.401; Tar Roma, 3.3.2025, n.4561).
La corrispondenza versata in atti da IP su sollecitazione del Collegio ha consentito di appurare le valutazioni compiute da IP, che è giunta alla determinazione di aggiudicazione all’Ati controinteressato previo parere legale richiesto al prof. Cancrini (v. all.to n.5 deposito IP del 28.7.2025). Come si evince dalla delibera di aggiudicazione redatta dai responsabili degli uffici e delle strutture interne di IP, rup incluso (v. all.to n.6 deposito cit.), poi sottoposta all’approvazione del cda nella seduta del 17.12.2024, IP, nel condividere le motivazioni rese nel suddetto parere, ha definito positivamente l’iter dei controlli di rito ex artt.94 e 95 D.lgs.36/2023, in buona sostanza condividendo l’assunto secondo cui, in estrema sintesi: a) la vicenda penale dell’ex amm.re non rileva, secondo la tesi suesposta; b) in ogni caso, le misure organizzative di self-cleaning adottate dall’operatore economico sono risultate tempestive e idonee ad evitare la compromissione dell’elemento fiduciario, ai sensi dell’art.96, co.4-6 del Codice.
In definitiva, la motivazione adottata da IP ha assunto, nella circostanza, carattere plurimotivato.
Posta la non condivisibilità, per quanto sinora chiarito, del primo profilo, ad avviso del Collegio non sussistono elementi tali da palesare la manifesta irragionevolezza della valutazione inerente al secondo elemento (idoneità delle misure di self-cleaning).
Come si ricava dalla corrispondenza in atti, ed altresì efficacemente evidenziato nel parere legale prodromico al perfezionamento dell’aggiudicazione, -OMISSIS-, appresa notizia della vicenda penale che ha interessato l’amm.re, ha tempestivamente (fra l’altro):
- in poche ore, rinnovato il c.d.a., estromettendo anche l’interessato, allo scopo evidente di scongiurare rischi di “contagio”;
- attivato un percorso di internal auditing societario, anche infragruppo;
- nominato professionalità altamente qualificate e indipendenti per la valutazione della sussistenza di profili di responsabilità in capo all’amm.re in questione;
- introdotto politiche di revisione, anche a livello formativo, dei profili inerenti alla responsabilità dell’ente ex D. Lgs.n.231/2001;
- collaborato attivamente con l’Autorità investigativa.
Non è quindi irragionevole l’apprezzamento della immediata condotta conformatrice praticata da -OMISSIS- e dalla sua controllante, una volta appresa la pendenza penale che ha coinvolto l’ex amm.re di -OMISSIS-, tenuto conto della tempestività della reazione e della pluralità delle misure adottate, con particolare riguardo all’allontanamento dell’interessato ed al rinnovo integrale degli organi rappresentativi. Peraltro, come noto, la valutazione compiuta dalla stazione appaltante in merito alle misure cd. di self-cleaning costituisce ambito in cui si estrinseca latamente la discrezionalità amministrativa, le cui scelte sono quindi censurabili dal g.a., solo in caso di manifesta irragionevolezza (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 16.12.2024, n.10105; Consiglio di Stato, 3.6.2024, n.4930), né, peraltro, parte ricorrente ha offerto spunti convincenti per smentire le argomentazioni spese da IP e dalla controinteresata, anche in sede difensiva, in merito alla congruità ed all’efficacia di tali misure nel contesto organizzativo e aziendale nel quale sono state adottate.
Ulteriormente, non assume rilevanza quanto dedotto nei motivi aggiunti, in merito al fatto che, fino al 17.12.2024, il sig. -OMISSIS- sarebbe stato “amministratore di fatto” della mandante -OMISSIS-. In primo luogo, anche ammettendosi (per mera ipotesi) la fondatezza di tale argomentazione, la ipotetica situazione di controllo sarebbe comunque cessata al 17.12.2024 (in epoca antecedente al gravato provvedimento di aggiudicazione) e, pertanto, resterebbe assorbita dalla valutazione compiuta sulle misure di self-cleaning. In ogni caso, la ricorrente principale non fornisce prove o indizi concreti del condizionamento che la riferita situazione di controllo (indiretto) avrebbe in concreto arrecato alla mandante -OMISSIS-, anche in ragione del mutato assetto organizzativo.
Il primo motivo di ricorso, anche alla luce delle integrazioni contenute nei motivi aggiunti, va pertanto respinto.
13.2 La seconda censura (sub 3.2) ha ad oggetto l’attivazione, indebita secondo parte ricorrente, del meccanismo del soccorso istruttorio relativamente alla cd. scheda tecnica. Secondo la prospettiva di parte ricorrente, si sarebbe consentita, illegittimamente poiché in violazione del principio sancito all’art.101 del Codice, l’integrazione postuma delle offerte e, nello specifico, dell’offerta tecnica.
La doglianza non è condivisibile.
L’art.16 del disciplinare di gara regolava la presentazione dell’offerta tecnica, la quale si componeva di due elementi: a) la Relazione tecnica, documento che esprime il progetto tecnico proposto dall’impresa concorrente sulla base dei criteri valutativi (e relativi sotto-criteri) indicati alla tabella di cui all’art.18.1 del disciplinare, in modalità discrezionale (criteri di cui ai punti nn.1.2,3 della predetta tabella, relativa ai parametri di tipo qualitativo dell’offerta); b) la scheda tecnica quantitativa, che esprimeva l’offerta con riguardo alle componenti quantitative dell’offerta tecnica. Il sistema informatico di negoziazione prevedeva che i dati quantitativi della scheda tecnica dovevano essere sia caricati a sistema, ossia direttamente in piattaforma, che compilati in apposita scheda tecnica, generata dalla piattaforma stessa, da ri-caricare nuovamente a sistema, previa sottoscrizione digitale del legale rappresentante o comunque dal procuratore abilitato ad impegnare l’operatore economico.
Il Disciplinare, inoltre, prevedeva la conformità fra valori indicati direttamente a sistema e quelli indicati nello schema generato sulla base dei valori espressi in piattaforma, prevedendo, in caso di difformità, la prevalenza dei valori espressi nella scheda tecnica compilata successivamente.
Nella circostanza, l’operatore economico aveva ritualmente inserito i dati quantitativi di riferimento sulla piattaforma, omettendo tuttavia di allegare a sistema il file sottoscritto denominato “scheda tecnica quantitativa”. La stazione appaltante ha ritenuto, in un’ottica sostanzialistica atta a superare la formale carenza del documento, di ammettere l’Ati al soccorso istruttorio, al fine di acquisire successivamente il file ritualmente sottoscritto, i cui valori sono poi risultati conformi ai valori indicati in piattaforma.
L’operato della Commissione e della stazione appaltante può essere reputato legittimo, in applicazione del principio del risultato, contenuto, quale fondamentale principio orientativo dell’azione delle stazioni appaltante nell’ambito del Codice di cui al D.Lgs.n.36/2023, all’art.1.
Tale generale principio, da applicarsi in maniera cumulativa con il principio della fiducia di cui all’art.2 del medesimo Codice, impone agli interpreti ed agli operatori “l'interpretazione della legge di gara secondo buona fede (artt. 1337 e 1338 c.c.) per tutte le parti coinvolte nella procedura volta all'assegnazione della commessa pubblica; da ciò consegue che il bando e il disciplinare di gara, in tutte le ipotesi in cui insorgano criticità che non si traducono in vizi che abbiano inciso in maniera sostanziale e lesiva sulla posizione soggettiva delle parti, vadano interpretati alla luce del principio di legalità, al fine del perseguimento del fine ultimo della procedura concorsuale, che consiste nella tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto della par condicio” (in tal senso, Consiglio di Stato, 18.4.2025, n.3411; cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 18.12.2024, n.10189).
Il Disciplinare, quanto alla componente quantitativa dell’offerta, prevedeva una “doppia” modalità di quotazione: quella a sistema e quella tramite file, generato automaticamente dalla piattaforma sulla base dei valori ivi indicati, da scaricare sul pc dell’operatore economico e quindi ri-caricare a sistema, previa sottoscrizione.
Il ricorso allo strumento del soccorso non ha comportato alcuna integrazione postuma dell’offerta tecnica, atteso che, per la peculiarità della modalità di gestione della procedura telematica e di inserimento dei dati in piattaforma, già i medesimi erano disponibili e intangibili a sistema, non essendo vieppiù revocabile in dubbio l’imputazione all’Ati aggiudicataria, che, per il tramite del soggetto abilitato, ha sottomesso gli atti nella procedura telematica. E ciò, in applicazione di quanto stabilito dall’art.2.1 del disciplinare, secondo cui “Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema”.
Vieppiù, la rammentata previsione dell’art.16.1 del disciplinare che, in caso di discordanza, attribuiva prevalenza all’eventuale modifica apportata nella scheda tecnica caricata successivamente rispetto alla quotazione dei valori in piattaforma, deve essere interpretata, sempre in una logica improntata alla buona fede, nel senso che l’operatore economico, nella circostanza, ha inteso (sia pure implicitamente) confermare i dati (recte: le quotazioni) già espresse in piattaforma, che hanno poi generato il file denominato “scheda tecnica quantitativa”. Viceversa, solo in caso di difformità, ovvero, in pratica, se l’operatore economico avesse inteso modificare i dati inseriti in piattaforma (ad esempio perché frutto di errore materiale), la lex specialis ha inteso salvaguardare l’autonomia e la volontà effettiva del concorrente, consentendogli, in definitiva, di modificare la quotazione effettuata a sistema.
In altri e più chiari termini, l’interpretazione più ragionevole dell’art.16.1 del disciplinare induce a ritenere che la “doppia” quotazione sia prevista, in buona sostanza, a presidio e garanzia dell’effettività della manifestazione di volontà del concorrente, disciplinando la possibilità della difformità e, in tale ipotesi, attribuendo peso alla seconda manifestazione di volontà, a superamento della prima, espressa direttamente a sistema e, quindi, (in linea teorica) con maggiori possibilità di errori materiali. Tale sistema, tuttavia, non può, per eterogenesi dei fini, condurre all’aberrante risultato di privare di effetti la medesima quotazione espressa direttamente a sistema, che il Disciplinare nondimeno considera non solo imputabile all’operatore economico ma anche rilevante, nella misura in cui essa diviene elemento di confronto con i dati inseriti nel file generato in automatico dalla piattaforma proprio sulla base dei dati previamente inseriti a sistema.
Ad abundantiam, una diversa interpretazione renderebbe irragionevole e quindi illegittima la citata previsione del disciplinare, in ogni caso ritualmente impugnata con il ricorso incidentale.
13.3 Nella terza doglianza (sub 3.3), parte ricorrente censura l’attribuzione all’Ati controinteressata del punteggio afferente al criterio 6.1 del disciplinare di gara (certificazione di qualità), esponendo che il relativo punteggio non poteva essere attribuito, giacchè la certificazione esibita (ossia quella dell’ausiliaria della mandante -OMISSIS-) non era pertinente al settore oggetto della gara e, in particolare, con le attività svolte nell’ambito della fornitura, inerenti all’attività di manutenzione hardware.
La censura non può essere accolta.
Il disciplinare di gara, nella tabella contenuta all’art.18.1, indicava al criterio n.6.1 la seguente premialità: “Possesso di una certificazione di sicurezza UNI CEI ISO/IEC 27001 il cui campo di applicazione include le attività connesse all’oggetto di gara, ivi compresi la fornitura e i servizi di gestione per la conduzione operativa e la manutenzione di hw/sw, di sistemi e delle infrastrutture in ambito”. La disposizione, inoltre, differenziava il punteggio (10 o 5 punti) a seconda che la versione esibita certificasse la conformità alla versione 2022 o 2017 della norma Uni di riferimento; si precisava, altresì, che, in caso di partecipazione in Ati, “il campo di applicazione sia consistente con le attività svolte nell’ambito della fornitura”.
La piana lettura del documento prodotto, al riguardo, da -OMISSIS- (v. all.to n.12 deposito del 19.5.2025) consente di rilevare che, secondo la certificazione rilasciata dal soggetto certificatore (Dnv) in data 24.11.2023 (prodotta in appendice al contratto di avvalimento), “lo scopo include le attività di fornitura di hw e sw, e servizi di gestione per la conduzione operativa e la manutenzione di hw/sw”, ossia ricomprende la manutenzione sia software che hardware.
Peraltro, è agevole rammentare che, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, in materia di gare pubbliche la funzione precipua della certificazione di qualità è quella di garantire l’affidabilità complessiva dell’impresa, talchè occorre guardare non, in modo rigido e formalistico, ai riferimenti lessicali riportati nell’oggetto della certificazione, ma al complesso delle attività svolte e certificate secondo lo standard di riferimento (cfr., quam multis, Tar Catania, 13.12.2017, n.28769).
14. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso introduttivo, siccome integrato da motivi aggiunti, va respinto, in quanto infondato. In ragione della legittimità dell’atto impugnato, vanno respinte anche le domande accessorie di subentro e risarcimento del danno.
Il ricorso incidentale va pertanto dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che lo stesso era stato formulato in termini condizionati all’eventuale, denegato accoglimento del gravame principale e che, in ogni caso, il rigetto del ricorso principale lascia inalterata la graduatoria stabilita nel provvedimento di aggiudicazione.
Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente principale nei confronti della parte resistente e della controinteressata (nonchè ricorrente incidentale), per essere liquidati come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso introduttivo, siccome integrato da motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna altresì la parte ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio, nella seguente modalità:
- euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore di IP- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con attribuzione ex lege all’Avvocatura Generale dello Stato;
- euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore di -OMISSIS- S.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti ivi menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
ET BI, Presidente
OR BI, Primo Referendario, Estensore
AR GL, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR BI | ET BI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.