Sentenza 8 ottobre 1968
Massime • 3
Lo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi per prestazioni professionali in materia civile di cui agli artt.29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n.794, presuppone la mancata contestazione del rapporto di clientela. Per cui se il cliente escluda il conferimento dell,incarico, ovvero - nell,ipotesi in cui siano richiesti gli onorari di avvocato - l,affidamento di questa funzione, avendo il difensore limitata la sua attivita alle sole funzioni procuratorie, il processo deve svolgersi nelle forme ordinarie e con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Pertanto,ove il tribunale, nonostante la cennata contestazione, incorre nell,errore di trattare la controversia secondo il rito speciale e di deciderla con semplice ordinanza, tale provvedimento, avendo la natura di sentenza, e impugnabile con l,appello e non ai sensi dell,art.111 cost., con il ricorso per Cassazione. Conforme alla sentenza n. 1491-66, massima n. 322964.*
Se il giudice - adito con la domanda di liquidazione proposta dallo avvocato contro il cliente, a norma dell'art.28 legge 13 giugno 1942, n.794 - conosce il rito speciale anche di una domanda riconvenzionale, la decisione, pur se emessa in Forma di ordinanza, assume valore di sentenza, che e impugnabile con l'appello e non col ricorso per Cassazione ex art 111 Costituzione. ( V. 1901-64' 1942-63' 2030-59). Conforme alla sentenza n. 209-66, massima n. 320408.*
Il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione deve essere inteso in senso ampio, in quanto il controllo di legittimita investe qualsiasi violazione di legge, sia sostanziale che processuale, e quindi anche il difetto di motivazione, non solo sotto l'aspetto formale,ma anche per quanto concerne la sua congruenza logica, secondo la specifica previsione del n.5 dell'art.360 cod.proc.civ. (nella specie, si trattava di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di liquidazione di onorari di avvocato per prestazioni giudiziarie di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794.) (Cfr. 1742-59). Conforme alla sentenza n. 1923-67, massima n. 328869.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/10/1968, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1968 |
Testo completo
Il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione deve essere inteso in senso ampio, in quanto il controllo di legittimita investe qualsiasi violazione di legge, sia sostanziale che processuale, e quindi anche il difetto di motivazione, non solo sotto l'aspetto formale,ma anche per quanto concerne la sua congruenza logica, secondo la specifica previsione del n.5 dell'art.360 cod.proc.civ. (nella specie, si trattava di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di liquidazione di onorari di avvocato per prestazioni giudiziarie di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794.) (Cfr. 1742-59). Conforme alla sentenza n. 1923-67, massima n. 328869.*