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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4548 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott. Geremia Casaburi – Presidente dott.ssa Silvia Di Matteo – Consigliere rel. dott. Pasquale Cabato – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 4757 del ruolo generale dell'anno
2022 tra
(C.F. ), con l'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Procaccini
- appellante
e
(C.F. ), quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. P.IVA_2
Gianluca De Meo
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 7343/2022 oggetto somministrazione conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorreva ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Parte_1
Roma, per sentire “1) accertare l'assenza di ragioni giustificatrici del distacco dell'utenza idrica relativa all'immobile sito in Roma, Via Celico n. 41, di proprietà della ricorrente , da parte della , Parte_1 Controparte_3
confermando il ripristino della fornitura predetta e condannando la Società fornitrice al risarcimento dei danni per i giorni di distacco ingiustificato dell'utenza idrica (25 agosto 2017/25 gennaio 2018) da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1126; 2) riconoscere ed affermare l'inesistenza di qualsiasi pretesa creditoria avanzata dalla in riferimento al Controparte_3
contratto di fornitura idrica oggetto di causa;
3) riconoscere ed affermare in relazione al contratto di fornitura idrica in vigore tra a Parte_1
, l'esistenza di un credito dell'utente – alla data odierna di euro Controparte_3
2.681,99 o, comunque non inferiore ad euro 2.098,00, condannando la Pt_2
all'immediato rimborso della somma accertata con gli interessi legali dalla
[...]
domanda al saldo effettivo”.
La vicenda traeva origine da un contratto di fornitura idrica intercorrente tra – titolare dell'utenza n. 200000687984 a servizio Parte_1
dell'abitazione sita in Roma in Via Celico, 41 – e CP_3
Relativamente a tale utenza veniva emessa, in data 19 aprile 2017, la fattura n. 201701100100264 per l'importo di euro 6.880,25 (all. A).
Tale fattura veniva contestata con vari reclami da parte della Pt_1
Con raccomanda a/r, ad oggetto “sollecito di pagamento, messa in mora e preavviso di sospensione utenza codice 200000687984”, chiedeva il CP_3
pagamento di euro 4.883,61 (“importo aperto”) secondo quanto risultava dall'estratto conto, relativo all'utenza, aggiornato al 30 maggio 2017. La nuova somma era stata determinata nella diversa misura (euro 4.883,61 anziché euro 6.880,25) poiché medio tempore risultavano contabilizzati pregressi e pacifici pagamenti effettuati dall'utente.
Anche avverso tale importo la inviava ad vari reclami. Pt_1 CP_3
In particolare, contestava l'addebito dei canoni di raccolta e depurazioni – conteggiati in bolletta – poiché in possesso di una autorizzazione valida allo smaltimento delle acque di scarico tramite fossa biologica e, quindi, ritenendo, per questa ragione, non dovute tali voci di pagamento.
All'esito di tale contestazione, emetteva, in data 22 agosto 2017, CP_3
fattura rettificativa (n. 2017011002142933) – per il medesimo periodo di conguaglio (dal 1 gennaio 2011 al 27 marzo 2017) e per il medesimo codice utenza – riconoscendo anche un credito all'utente di euro Parte_1
2.455,33 (all. L).
In data 25 agosto 2017, tre giorni dopo aver emesso la fattura in data 22 agosto 2017 effettuava il distacco della fornitura idrica. CP_3
Avverso il distacco, proponeva ricorso ex art. 700 Parte_1
c.p.c..
Il Giudice cautelare, in accoglimento totale del ricorso sia in punto di fumus che di periculum, ordinava ad di ripristinare la fornitura dell'acqua CP_3
nell'immobile, sito in Roma in Via Celico, 41, di proprietà della ricorrente
Pt_1
Instaurato il processo di merito di primo grado, il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, respingeva le domande proposte da Parte_1
accertava, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da , un CP_3
credito in favore di quest'ultima, alla data del 23 settembre 2017, di euro 2.681,99; condannava, altresì, l'attrice alla refusione delle spese di Parte_1
lite.
Il Tribunale di Roma fondava la propria decisione riconoscendo alla fattura dell'utente del 22 agosto 2017 (con cui si riconosceva il credito di euro 2.455,33) natura integrativa della fattura a debito del 19 aprile 2017 per l'importo di
6.880,25 (importo poi ridotto da , a seguito dei reclami, in euro 4.883,61). CP_3
Considerate le fatture predette, tenuto conto delle somme riconosciute a credito in favore della somministrata e dei pagamenti dalla stessa effettuati, il
Tribunale, previa compensazione tra le poste di dare e di avere, concludeva accertando che l'importo definitivamente dovuto, al 23 settembre 2017 da AN
NI ad , ammontava a euro 2.681,99. Pt_1 CP_3
Avverso la sentenza in epigrafe proponeva appello Parte_1
chiedendo, in riforma della stessa, di “1) determinare l'esistenza di un credito della ricorrente-appellante nei confronti della Parte_1 CP_3
pari ad euro 2.681,99 o, quantomeno, ad euro 2.098,00, condannando quest'ultima al pagamento di quanto dovuto, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
2) affermato l'ingiustificato distacco dell'utenza idrica sita in Roma, Via Celico ed intestata a , condannare la Parte_1
Società convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art.
1226 Cod. Civ.; 3) Condannare la Società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da liquidare in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario, come da nota spese”.
Si costituiva in qualità di mandataria di CP_3 Controparte_2
che chiedeva il rigetto del gravame.
La causa passava in decisione all'udienza del 10 marzo 2025 con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello “Rigetto della domanda dell'utente relativa al riconoscimento di un suo credito, pari ad almeno euro 2.098,00 con contestuale disconoscimento di alcuna somma a debito della convenuta e, quindi, con affermazione di assenza di ragioni del distacco dell'utenza idrica (punti 1)-2)-3) della pag.7 del ricorso introduttivo)” censura la sentenza Parte_1
nella parte in cui ha ritenuto che la fattura di cui all'allegato “L” (che riconosce il credito di euro 2.455,33 in favore di si dovesse sottrarre Parte_1
alla fattura di cui all'allegato “A” (che prevede un debito di euro 4.883,61 in favore di . CP_1
Per l'appellante la fattura di cui all'allegato “L” deve ritenersi tacitamente sostitutiva e, quindi, è in credito nei confronti di Parte_1 [...]
CP_3
In ogni caso, l'appellante sostiene che anche qualora si volesse ritenere la nota di credito di natura non sostitutiva, ma il risultato di un nuovo calcolo “allora
l'importo dell'acquedotto (già calcolato in data 19/04/2017 in euro 5.977,26) deve essere defalcato ed aggiunto alla somma di euro 2.455,33”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, occorre rilevare che la fattura di cui all'allegato “L”, indipendentemente dalla sua natura, riconosce da un lato un credito in favore di di euro 2.455,33, ma al contempo, nella stessa fattura, è Parte_1
indicato che dalla situazione pagamenti risulta, comunque, non pagato un ammontare totale di euro 5.122,20.
La fattura “L” è, invero, relativa ai soli canoni di raccolta e depurazione in quanto successivamente alla richiesta di esonero dal pagamento di detti canoni – formulata dalla NI e accolta da – la società idrica ha provveduto alla CP_3
rifatturazione, per il periodo di conguaglio 1.1.2011 - 27.3.2017, delle sole voci pagate, ma non dovute dalla NI (ossia proprio quelle di raccolta e depurazione).
Risulta, quindi, dalla fattura di cui all'allegato “L” comunque un debito della nei confronti di pari a euro 2.666,87 derivato dalla Pt_1 CP_3
compensazione tra la posta debitoria di 5.122,20 e il credito di euro 2.455,33 (tale debito è poi aumentato a euro 2.909,21 conseguentemente al mancato pagamento di un'altra fattura di euro 242,34). L'appellante non dimostra di aver adempiuto a tale pagamento di talché deve ritenersi sussistente il debito della NI nei confronti di e, CP_3
pertanto, legittimo il distacco.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo a di Parte_1
somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
7343/2022, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese Parte_1
processuali che liquida nella complessiva somma di euro 1.923,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott. Geremia Casaburi – Presidente dott.ssa Silvia Di Matteo – Consigliere rel. dott. Pasquale Cabato – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 4757 del ruolo generale dell'anno
2022 tra
(C.F. ), con l'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Procaccini
- appellante
e
(C.F. ), quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. P.IVA_2
Gianluca De Meo
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 7343/2022 oggetto somministrazione conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorreva ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Parte_1
Roma, per sentire “1) accertare l'assenza di ragioni giustificatrici del distacco dell'utenza idrica relativa all'immobile sito in Roma, Via Celico n. 41, di proprietà della ricorrente , da parte della , Parte_1 Controparte_3
confermando il ripristino della fornitura predetta e condannando la Società fornitrice al risarcimento dei danni per i giorni di distacco ingiustificato dell'utenza idrica (25 agosto 2017/25 gennaio 2018) da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1126; 2) riconoscere ed affermare l'inesistenza di qualsiasi pretesa creditoria avanzata dalla in riferimento al Controparte_3
contratto di fornitura idrica oggetto di causa;
3) riconoscere ed affermare in relazione al contratto di fornitura idrica in vigore tra a Parte_1
, l'esistenza di un credito dell'utente – alla data odierna di euro Controparte_3
2.681,99 o, comunque non inferiore ad euro 2.098,00, condannando la Pt_2
all'immediato rimborso della somma accertata con gli interessi legali dalla
[...]
domanda al saldo effettivo”.
La vicenda traeva origine da un contratto di fornitura idrica intercorrente tra – titolare dell'utenza n. 200000687984 a servizio Parte_1
dell'abitazione sita in Roma in Via Celico, 41 – e CP_3
Relativamente a tale utenza veniva emessa, in data 19 aprile 2017, la fattura n. 201701100100264 per l'importo di euro 6.880,25 (all. A).
Tale fattura veniva contestata con vari reclami da parte della Pt_1
Con raccomanda a/r, ad oggetto “sollecito di pagamento, messa in mora e preavviso di sospensione utenza codice 200000687984”, chiedeva il CP_3
pagamento di euro 4.883,61 (“importo aperto”) secondo quanto risultava dall'estratto conto, relativo all'utenza, aggiornato al 30 maggio 2017. La nuova somma era stata determinata nella diversa misura (euro 4.883,61 anziché euro 6.880,25) poiché medio tempore risultavano contabilizzati pregressi e pacifici pagamenti effettuati dall'utente.
Anche avverso tale importo la inviava ad vari reclami. Pt_1 CP_3
In particolare, contestava l'addebito dei canoni di raccolta e depurazioni – conteggiati in bolletta – poiché in possesso di una autorizzazione valida allo smaltimento delle acque di scarico tramite fossa biologica e, quindi, ritenendo, per questa ragione, non dovute tali voci di pagamento.
All'esito di tale contestazione, emetteva, in data 22 agosto 2017, CP_3
fattura rettificativa (n. 2017011002142933) – per il medesimo periodo di conguaglio (dal 1 gennaio 2011 al 27 marzo 2017) e per il medesimo codice utenza – riconoscendo anche un credito all'utente di euro Parte_1
2.455,33 (all. L).
In data 25 agosto 2017, tre giorni dopo aver emesso la fattura in data 22 agosto 2017 effettuava il distacco della fornitura idrica. CP_3
Avverso il distacco, proponeva ricorso ex art. 700 Parte_1
c.p.c..
Il Giudice cautelare, in accoglimento totale del ricorso sia in punto di fumus che di periculum, ordinava ad di ripristinare la fornitura dell'acqua CP_3
nell'immobile, sito in Roma in Via Celico, 41, di proprietà della ricorrente
Pt_1
Instaurato il processo di merito di primo grado, il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, respingeva le domande proposte da Parte_1
accertava, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da , un CP_3
credito in favore di quest'ultima, alla data del 23 settembre 2017, di euro 2.681,99; condannava, altresì, l'attrice alla refusione delle spese di Parte_1
lite.
Il Tribunale di Roma fondava la propria decisione riconoscendo alla fattura dell'utente del 22 agosto 2017 (con cui si riconosceva il credito di euro 2.455,33) natura integrativa della fattura a debito del 19 aprile 2017 per l'importo di
6.880,25 (importo poi ridotto da , a seguito dei reclami, in euro 4.883,61). CP_3
Considerate le fatture predette, tenuto conto delle somme riconosciute a credito in favore della somministrata e dei pagamenti dalla stessa effettuati, il
Tribunale, previa compensazione tra le poste di dare e di avere, concludeva accertando che l'importo definitivamente dovuto, al 23 settembre 2017 da AN
NI ad , ammontava a euro 2.681,99. Pt_1 CP_3
Avverso la sentenza in epigrafe proponeva appello Parte_1
chiedendo, in riforma della stessa, di “1) determinare l'esistenza di un credito della ricorrente-appellante nei confronti della Parte_1 CP_3
pari ad euro 2.681,99 o, quantomeno, ad euro 2.098,00, condannando quest'ultima al pagamento di quanto dovuto, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
2) affermato l'ingiustificato distacco dell'utenza idrica sita in Roma, Via Celico ed intestata a , condannare la Parte_1
Società convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art.
1226 Cod. Civ.; 3) Condannare la Società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da liquidare in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario, come da nota spese”.
Si costituiva in qualità di mandataria di CP_3 Controparte_2
che chiedeva il rigetto del gravame.
La causa passava in decisione all'udienza del 10 marzo 2025 con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello “Rigetto della domanda dell'utente relativa al riconoscimento di un suo credito, pari ad almeno euro 2.098,00 con contestuale disconoscimento di alcuna somma a debito della convenuta e, quindi, con affermazione di assenza di ragioni del distacco dell'utenza idrica (punti 1)-2)-3) della pag.7 del ricorso introduttivo)” censura la sentenza Parte_1
nella parte in cui ha ritenuto che la fattura di cui all'allegato “L” (che riconosce il credito di euro 2.455,33 in favore di si dovesse sottrarre Parte_1
alla fattura di cui all'allegato “A” (che prevede un debito di euro 4.883,61 in favore di . CP_1
Per l'appellante la fattura di cui all'allegato “L” deve ritenersi tacitamente sostitutiva e, quindi, è in credito nei confronti di Parte_1 [...]
CP_3
In ogni caso, l'appellante sostiene che anche qualora si volesse ritenere la nota di credito di natura non sostitutiva, ma il risultato di un nuovo calcolo “allora
l'importo dell'acquedotto (già calcolato in data 19/04/2017 in euro 5.977,26) deve essere defalcato ed aggiunto alla somma di euro 2.455,33”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, occorre rilevare che la fattura di cui all'allegato “L”, indipendentemente dalla sua natura, riconosce da un lato un credito in favore di di euro 2.455,33, ma al contempo, nella stessa fattura, è Parte_1
indicato che dalla situazione pagamenti risulta, comunque, non pagato un ammontare totale di euro 5.122,20.
La fattura “L” è, invero, relativa ai soli canoni di raccolta e depurazione in quanto successivamente alla richiesta di esonero dal pagamento di detti canoni – formulata dalla NI e accolta da – la società idrica ha provveduto alla CP_3
rifatturazione, per il periodo di conguaglio 1.1.2011 - 27.3.2017, delle sole voci pagate, ma non dovute dalla NI (ossia proprio quelle di raccolta e depurazione).
Risulta, quindi, dalla fattura di cui all'allegato “L” comunque un debito della nei confronti di pari a euro 2.666,87 derivato dalla Pt_1 CP_3
compensazione tra la posta debitoria di 5.122,20 e il credito di euro 2.455,33 (tale debito è poi aumentato a euro 2.909,21 conseguentemente al mancato pagamento di un'altra fattura di euro 242,34). L'appellante non dimostra di aver adempiuto a tale pagamento di talché deve ritenersi sussistente il debito della NI nei confronti di e, CP_3
pertanto, legittimo il distacco.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo a di Parte_1
somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
7343/2022, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese Parte_1
processuali che liquida nella complessiva somma di euro 1.923,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di somma pari al contributo unificato versato.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente