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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, a seguito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 16.4.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2948/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Galluccio, con il quale Parte_1 elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.6.2022, il ricorrente ha dedotto di essere dipendente del con la qualifica di Collaboratore Professionale Controparte_2
Sanitario – Categoria D6.
Ha precisato che, come tutto il personale sanitario, è tenuto ad indossare la divisa – composta da camice o casacca, pantaloni, scarpe o zoccoli – fornita dall' e custodita nei locali aziendali per ragioni principalmente igieniche Pt_2
e che, in base a disposizioni aziendali, è obbligato ad indossarla prima dell'inizio del turno di lavoro e dismetterla in azienda subito dopo la fine del turno, in quanto in ciascun reparto ogni dipendente deve essere presente all'orario di inizio turno con indosso la divisa da lavoro, chiarendo che la mancanza di tale adempimento è considerata violazione degli obblighi e deve essere giustificata.
Ha rappresentato che, per assolvere tale dovere, è tenuto ad accedere in azienda alcuni minuti prima dell'inizio del turno lavorativo per cambiarsi d'abito e raggiungere il reparto con indosso la divisa e che, parimenti, dopo la fine del turno, prima di uscire dall'Azienda e allontanarsi dal posto di lavoro, impiega diversi minuti per dismettere la divisa (che per ragioni igieniche dove restare in
Azienda) ed indossare i propri indumenti.
Ha dedotto che, per il periodo dal 7.5.2014 al 31.12.2017, il tempo del cambio degli abiti in entrambi i casi non era retribuito nonostante fosse legato
1 all'espletamento dell'attività lavorativa ed effettuato sotto le rigide direttive ed il controllo del datore di lavoro e che, pertanto, per le operazioni di vestizione e svestizione, aveva diritto alla retribuzione per 10 minuti di straordinario come
“plus orario” svolto nel compimento di operazioni strettamente connesse alla prestazione lavorativa in virtù di quanto disposto dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario.
Ha sostenuto che il “plus orario” dove essere calcolato secondo i parametri di cui all'art. 34 del CCNL ed all'art. 39 del CCNL integrativo del 20.09.2001.
Ciò premesso, ha così concluso: «1) Accogliere il ricorso e, pertanto, accertare che dal 07.05.2014 al 31.12.2017 il tempo impiegato dal dipendente per svestirsi ed indossare la divisa sul posto di lavoro, nonché il tempo necessario a compiere gli atti inversi prima di lasciare l'azienda, sia qualificato come orario di lavoro e pertanto retribuito;
2) Condannare l alla Controparte_1 corresponsione delle somme a titolo di straordinario per l'importo complessivo di € 2.246,21 calcolato conteggiando i 10 minuti per ogni giornata di effettiva presenza ed in riferimento alla Ctg. D6. 3) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario».
La parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi, all'udienza del
17.5.2023 veniva dichiarata contumace.
Valutata l'opportunità, veniva disposta l'acquisizione telematica dei verbali di prova testimoniale raccolti nel giudizio R.G. 2043\2022.
All'udienza odierna, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, con riguardo all'acquisizione dei verbali di prova testimoniale del giudizio r.g. 2043\2022, occorre precisare che il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto la censura riguardante l'utilizzabilità della c.t.u., già espletata in contraddittorio tra le parti originarie del processo in un grado di giudizio conclusosi con una sentenza poi annullata, senza che fosse disposta nel prosieguo la rinnovazione della consulenza - Cass. n. 31312/21).
Ciò chiarito, si evidenzia che, sia nel richiamato giudizio che in altri vertenti sul medesimo thema decidendum, i testi escussi, in servizio presso lo stesso ospedale in cui opera il ricorrente, hanno affermato che tutti i dipendenti hanno l'obbligo di indossare prima la divisa e poi di marcare il cartellino, così come, a
2 fine turno, hanno l'obbligo di registrare mediante badge la fine del turno e successivamente recarsi a togliere la divisa negli spogliatoi e che, in ogni caso, ciò non potrebbe che avvenire dopo la fine del turno di lavoro.
Segnatamente, il teste lo stesso indicato in ricorso, Testimone_1 all'udienza del 18.6.2024 in cui era istruita la causa anzidetta, ha riferito: “Adr: Contr Indifferente. Adr: ho fatto anch'io un giudizio nei confronti della adesso concluso. Adr: lavoro presso l'ospedale S. M. della Pietà dal 2004 in cardiologia, successivamente dal 2015 nel reparto emodinamica. […] Adr: per tutti i dipendenti c'è l'obbligo di indossare la divisa in ospedale e di lasciarla in lavanderia sempre in ospedale. Adr: Quando arriviamo in ospedale andiamo nel sottoscala, dall'atrio a meno 1, dove ci sono gli spogliatoi e dove indossiamo la divisa. Dopodiché saliamo al piano terra (zero) dove ci sono i “marcatempo” per la beggiatura. Adr: la regola è che si sta in servizio in divisa per cui si deve beggiare quando la si è già indossata. Adr: all'uscita invece poiché il parcheggio
è più vicino agli spogliatoi è normale beggiare prima di scendere a cambiarsi, la ragione è anche che se io sono in servizio dalle 8 alle 14 non posso allontanarmi prima delle 14 per dismettere la divisa. Adr: la regola è questa, ci sono le guardie giurate che potrebbero fermare se vedessero beggiare in borghese, ma non ho mai visto un episodio simile. […] Adr: gli unici marcatempo sono quelli del piano terra, ce ne sono uno a destra e uno a sinistra e si trovano nell'atrio (hall)”.
Ad abundantiam si osserva che tali dichiarazioni sono state ribadite dallo stesso ricorrente, sentito in qualità di teste nel giudizio di cui si sono acquisiste le testimonianze.
Invero, all'udienza del 18.6.2024, ha riferito: “Adr: Indifferente. Adr: ho un giudizio pendente dinanzi a questa sezione. Adr: lavoro presso l'ospedale S. M. della Pietà nel reparto sala operatoria dall'1-12-1989. […] Adr: Quando arrivo in ospedale vado nel sottoscala vicino al PS dove ci sono gli spogliatoi e dove indosso la divisa. Dopodiché salgo al piano terra e beggio. Adr: dopodiché vado in reparto. Adr: tutti al piano terra è l'unico posto dove ci sono i Pt_3
“marcatempo”. Adr: Non vi è un controllo. Adr: se entrassi vestito normalmente mi fermerebbe la mia caposala sopra non facendomi accedere al reparto. Adr: non ci sono delle guardie che impediscono di beggiare prima e andare a cambiarsi dopo. Adr: Era uso comune di tutti prima cambiarsi e poi beggiare ma non posso escludere che qualcuno facesse il contrario, so solo che in reparto non si può entrare in borghese […]”.
Deve quindi ritenersi accertato che il ricorrente fosse obbligato ad indossare all'interno della struttura lavorativa e prima di entrare nel reparto la divisa fornita Contr in dotazione dall' e composta da vari indumenti;
costituisce, altresì, fatto notorio (oltre che confermato dai testi escussi) che tale divisa, custodita nei locali aziendali per ragioni igieniche, non possa essere indossata a casa prima
3 di recarsi sul luogo di lavoro;
ed ancora che tale regola debba obbligatoriamente essere osservata da tutto il personale.
Risulta, altresì, dagli atti di causa, non avendo la convenuta (rimasta contumace) fornito alcuna prova contraria, che, per effettuare le operazioni di vestizione e svestizione, necessariamente prima di accedere al reparto e, quindi, prima di iniziare il turno di lavoro, il ricorrente impieghi del tempo (diversi Contr minuti) non retribuito dall' in quanto considerato dall' convenuta alla Pt_2 stregua di adempimento preparatorio e, come tale, estraneo alla vera e propria attività lavorativa.
È evidente che, per rispettare l'orario di lavoro collegato ad ogni turno, il dipendente debba accedere un po' prima presso la struttura ospedaliera, indossare la divisa e poi timbrare il c.d. “badge” e parimenti anche in uscita, prima marcare il badge e poi rivestirsi.
Risulta accertato, poi, che i dipendenti devono essere in reparto all'orario di inizio turno indossando la divisa e che, alla fine del turno, devono timbrare il cartellino e poi rivestirsi per andare a casa.
In merito alla questione giuridica sottoposta all'esame del Tribunale, deve osservarsi che la stessa è stata ripetutamente affrontata in sede di legittimità, al punto che si è ormai formato un orientamento sufficientemente consolidato da poter essere brevemente richiamato.
La Suprema Corte, nella sentenza del 22.7.2008 n. 20199, ha stabilito che
“rientra nell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la rivestizione della divisa aziendale, quando luogo e tempo dell'operazione siano imposti dal datore di lavoro”.
Nella sentenza 2 luglio 2009 n. 15492 (ma vedi altresì la conforme Cass. 14919 del 25.6.2009) la Suprema Corte ha poi osservato in motivazione che nell'interpretare il R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3, a norma del quale "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa", la Suprema Corte ha affermato che tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo e che esso debba essere pertanto retribuito ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr.: Cass 14 aprile 1998
n. 3763; Cass. 21 ottobre 2003 n. 15734; Cass. 8 settembre 2006 n. 19273).
Né può ritenersi che i principi poc'anzi enunciati possano essere superati - e resi più elastici - dalle norme che sono successivamente intervenute a disciplinare l'orario di lavoro.
Non consente una siffatta conclusione la L. n. 196 del 1997, art. 13, che nello stabilire al primo comma che “l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali”, non reca alcun contributo alla soluzione del problema, dovendosi
4 pur sempre stabilire, in casi simili a quello in esame, se le attività preparatorie rientrino o meno nell'orario “normale”.
Ed altrettanto è da dirsi, in realtà, anche in relazione al D.lgs. 8 aprile 2003, n.
66 (di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), il quale all'art. 1, comma 2, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”; e nel sottolineare la necessità dell'attualità dell'esercizio dell'attività o della funzione lascia in buona sostanza invariati - come osservato in dottrina - i criteri ermeneutici in precedenza adottati per l'integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere eccessivamente generico della definizione testé riportata. Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. eur., 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.).
Secondo il Supremo Collegio, dunque, la eterodirezione appare elemento qualificante, unitamente alla circostanza che si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Anche con successive pronunce la Suprema Corte (cfr. Cass. n° 1817\2012;
Cass. n° 20714\2013, ecc.) ha confermato tale orientamento ribadendo che la computabilità del tempo necessario ad indossare la divisa deve essere retribuito nel caso in cui le relative operazioni siano eterodirette dal datore di lavoro che abbia cura di specificarne il tempo e il luogo dell'esecuzione
(richiamando il principio già affermato in Cass. 8 settembre 2006, n. 19273).
Nel caso di specie, appare incontestabile che gli indumenti che i lavoratori devono indossare prima di iniziare l'attività lavorativa vera e propria, siano destinati a garantire il rispetto di norme igieniche e di decoro imposte dalle esigenze di lavoro e dunque lato sensu datoriali, compresa la necessità di immediata identificazione del personale sanitario all'interno di strutture spesso sovraffollate.
Tale obbligo è appunto quello imposto dalle esigenze lavorative ed è dunque riferibile all'interesse aziendale e non certo a velleità o scelta discrezionale del lavoratore. Quest'ultimo è tenuto a indossare la divisa nei locali aziendali prima di entrare nel reparto, entro la sfera di vigilanza e controllo del datore di lavoro, per cui può senz'altro parlarsi di “eterodirezione” intesa come assoggettamento al potere direttivo e disciplinare il quale, nel caso in esame, si esplica attraverso disposizioni di servizio impartite in via generale dai responsabili della struttura.
5 Sempre in chiave interpretativa, non va dimenticato che la Giunta Regionale della Campania ha emesso una direttiva, in data 8-10-2010, inviata ai Direttori Contr Generali ed ai Commissari Straordinari delle nella quale si richiama un proprio decreto (N° 21 del 24-3-2010) ove si prevede la fissazione del tempo necessario e sufficiente per consentire il passaggio di consegne tra il personale di comparto turnista in 10 minuti ritenendo che in tali procedure “vada ricompreso il tempo occorrente per la vestizione–svestizione divisa, che va retribuito”.
Deve, dunque, riconoscersi il diritto del ricorrente a vedersi computato nell'orario di lavoro da retribuire il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa per il periodo decorrente dal 7.5.2014 al 31.12.2017.
Con riguardo alla quantificazione, poi, il ricorrente ha computato tale tempo di vestizione e svestizione in complessivi 10 minuti giornalieri (5 minuti all'inizio + altri 5 alla fine turno); tale tempo aggiuntivo rispetto all'orario normale appare del tutto congruo e ragionevole, anche in base alle nozioni di comune esperienza in considerazione delle attività da svolgere e deve ritenersi conforme alla citata direttiva dell'8.10.2010 (mai attuata) nella quale la Regione Contr Campania ha invitato i direttori generali ed i commissari delle a fissare proprio nella misura di 10 minuti il tempo da retribuire occorrente per le operazioni di vestizione e svestizione.
Tale tempo deve essere, come si è visto in precedenza, computato come lavoro straordinario in quanto è stato svolto necessariamente oltre l'orario normale contrattualmente previsto.
Quanto ai conteggi prodotti in giudizio dal ricorrente, si osserva che essi appaiono rettamente redatti alla luce dell'allegato prospetto delle presenze, Contr rilasciato dalla stessa convenuta.
Da ciò deriva l'accoglimento della domanda sulla base dei conteggi all'uopo predisposti, formulati secondo criteri chiari e lineari sulla base del CCNL vigente per la parte relativa al computo del lavoro straordinario.
Le spese del giudizio, tenuto conto anche della serialità del contenzioso, vanno compensate per metà. Il residuo segue la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm 55/14 e ss.mm.ii., facendo uso dello scaglione inferiore a
5.200,00 euro e utilizzando i parametri minimi, stante la non complessità.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di a vedersi Parte_1 computato a titolo di lavoro straordinario il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa per il periodo che va dal 7.5.2014 al
31.12.2017 e, per l'effetto, condanna l al pagamento in CP_3 suo favore della somma di € 2.246,21 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
6 - Compensa per metà le spese del giudizio, ponendo la residua parte a Contr carico dell' convenuta, liquidandola in € 657,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nola, 16.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesco Fucci
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, a seguito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 16.4.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2948/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Galluccio, con il quale Parte_1 elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.6.2022, il ricorrente ha dedotto di essere dipendente del con la qualifica di Collaboratore Professionale Controparte_2
Sanitario – Categoria D6.
Ha precisato che, come tutto il personale sanitario, è tenuto ad indossare la divisa – composta da camice o casacca, pantaloni, scarpe o zoccoli – fornita dall' e custodita nei locali aziendali per ragioni principalmente igieniche Pt_2
e che, in base a disposizioni aziendali, è obbligato ad indossarla prima dell'inizio del turno di lavoro e dismetterla in azienda subito dopo la fine del turno, in quanto in ciascun reparto ogni dipendente deve essere presente all'orario di inizio turno con indosso la divisa da lavoro, chiarendo che la mancanza di tale adempimento è considerata violazione degli obblighi e deve essere giustificata.
Ha rappresentato che, per assolvere tale dovere, è tenuto ad accedere in azienda alcuni minuti prima dell'inizio del turno lavorativo per cambiarsi d'abito e raggiungere il reparto con indosso la divisa e che, parimenti, dopo la fine del turno, prima di uscire dall'Azienda e allontanarsi dal posto di lavoro, impiega diversi minuti per dismettere la divisa (che per ragioni igieniche dove restare in
Azienda) ed indossare i propri indumenti.
Ha dedotto che, per il periodo dal 7.5.2014 al 31.12.2017, il tempo del cambio degli abiti in entrambi i casi non era retribuito nonostante fosse legato
1 all'espletamento dell'attività lavorativa ed effettuato sotto le rigide direttive ed il controllo del datore di lavoro e che, pertanto, per le operazioni di vestizione e svestizione, aveva diritto alla retribuzione per 10 minuti di straordinario come
“plus orario” svolto nel compimento di operazioni strettamente connesse alla prestazione lavorativa in virtù di quanto disposto dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario.
Ha sostenuto che il “plus orario” dove essere calcolato secondo i parametri di cui all'art. 34 del CCNL ed all'art. 39 del CCNL integrativo del 20.09.2001.
Ciò premesso, ha così concluso: «1) Accogliere il ricorso e, pertanto, accertare che dal 07.05.2014 al 31.12.2017 il tempo impiegato dal dipendente per svestirsi ed indossare la divisa sul posto di lavoro, nonché il tempo necessario a compiere gli atti inversi prima di lasciare l'azienda, sia qualificato come orario di lavoro e pertanto retribuito;
2) Condannare l alla Controparte_1 corresponsione delle somme a titolo di straordinario per l'importo complessivo di € 2.246,21 calcolato conteggiando i 10 minuti per ogni giornata di effettiva presenza ed in riferimento alla Ctg. D6. 3) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario».
La parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi, all'udienza del
17.5.2023 veniva dichiarata contumace.
Valutata l'opportunità, veniva disposta l'acquisizione telematica dei verbali di prova testimoniale raccolti nel giudizio R.G. 2043\2022.
All'udienza odierna, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, con riguardo all'acquisizione dei verbali di prova testimoniale del giudizio r.g. 2043\2022, occorre precisare che il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto la censura riguardante l'utilizzabilità della c.t.u., già espletata in contraddittorio tra le parti originarie del processo in un grado di giudizio conclusosi con una sentenza poi annullata, senza che fosse disposta nel prosieguo la rinnovazione della consulenza - Cass. n. 31312/21).
Ciò chiarito, si evidenzia che, sia nel richiamato giudizio che in altri vertenti sul medesimo thema decidendum, i testi escussi, in servizio presso lo stesso ospedale in cui opera il ricorrente, hanno affermato che tutti i dipendenti hanno l'obbligo di indossare prima la divisa e poi di marcare il cartellino, così come, a
2 fine turno, hanno l'obbligo di registrare mediante badge la fine del turno e successivamente recarsi a togliere la divisa negli spogliatoi e che, in ogni caso, ciò non potrebbe che avvenire dopo la fine del turno di lavoro.
Segnatamente, il teste lo stesso indicato in ricorso, Testimone_1 all'udienza del 18.6.2024 in cui era istruita la causa anzidetta, ha riferito: “Adr: Contr Indifferente. Adr: ho fatto anch'io un giudizio nei confronti della adesso concluso. Adr: lavoro presso l'ospedale S. M. della Pietà dal 2004 in cardiologia, successivamente dal 2015 nel reparto emodinamica. […] Adr: per tutti i dipendenti c'è l'obbligo di indossare la divisa in ospedale e di lasciarla in lavanderia sempre in ospedale. Adr: Quando arriviamo in ospedale andiamo nel sottoscala, dall'atrio a meno 1, dove ci sono gli spogliatoi e dove indossiamo la divisa. Dopodiché saliamo al piano terra (zero) dove ci sono i “marcatempo” per la beggiatura. Adr: la regola è che si sta in servizio in divisa per cui si deve beggiare quando la si è già indossata. Adr: all'uscita invece poiché il parcheggio
è più vicino agli spogliatoi è normale beggiare prima di scendere a cambiarsi, la ragione è anche che se io sono in servizio dalle 8 alle 14 non posso allontanarmi prima delle 14 per dismettere la divisa. Adr: la regola è questa, ci sono le guardie giurate che potrebbero fermare se vedessero beggiare in borghese, ma non ho mai visto un episodio simile. […] Adr: gli unici marcatempo sono quelli del piano terra, ce ne sono uno a destra e uno a sinistra e si trovano nell'atrio (hall)”.
Ad abundantiam si osserva che tali dichiarazioni sono state ribadite dallo stesso ricorrente, sentito in qualità di teste nel giudizio di cui si sono acquisiste le testimonianze.
Invero, all'udienza del 18.6.2024, ha riferito: “Adr: Indifferente. Adr: ho un giudizio pendente dinanzi a questa sezione. Adr: lavoro presso l'ospedale S. M. della Pietà nel reparto sala operatoria dall'1-12-1989. […] Adr: Quando arrivo in ospedale vado nel sottoscala vicino al PS dove ci sono gli spogliatoi e dove indosso la divisa. Dopodiché salgo al piano terra e beggio. Adr: dopodiché vado in reparto. Adr: tutti al piano terra è l'unico posto dove ci sono i Pt_3
“marcatempo”. Adr: Non vi è un controllo. Adr: se entrassi vestito normalmente mi fermerebbe la mia caposala sopra non facendomi accedere al reparto. Adr: non ci sono delle guardie che impediscono di beggiare prima e andare a cambiarsi dopo. Adr: Era uso comune di tutti prima cambiarsi e poi beggiare ma non posso escludere che qualcuno facesse il contrario, so solo che in reparto non si può entrare in borghese […]”.
Deve quindi ritenersi accertato che il ricorrente fosse obbligato ad indossare all'interno della struttura lavorativa e prima di entrare nel reparto la divisa fornita Contr in dotazione dall' e composta da vari indumenti;
costituisce, altresì, fatto notorio (oltre che confermato dai testi escussi) che tale divisa, custodita nei locali aziendali per ragioni igieniche, non possa essere indossata a casa prima
3 di recarsi sul luogo di lavoro;
ed ancora che tale regola debba obbligatoriamente essere osservata da tutto il personale.
Risulta, altresì, dagli atti di causa, non avendo la convenuta (rimasta contumace) fornito alcuna prova contraria, che, per effettuare le operazioni di vestizione e svestizione, necessariamente prima di accedere al reparto e, quindi, prima di iniziare il turno di lavoro, il ricorrente impieghi del tempo (diversi Contr minuti) non retribuito dall' in quanto considerato dall' convenuta alla Pt_2 stregua di adempimento preparatorio e, come tale, estraneo alla vera e propria attività lavorativa.
È evidente che, per rispettare l'orario di lavoro collegato ad ogni turno, il dipendente debba accedere un po' prima presso la struttura ospedaliera, indossare la divisa e poi timbrare il c.d. “badge” e parimenti anche in uscita, prima marcare il badge e poi rivestirsi.
Risulta accertato, poi, che i dipendenti devono essere in reparto all'orario di inizio turno indossando la divisa e che, alla fine del turno, devono timbrare il cartellino e poi rivestirsi per andare a casa.
In merito alla questione giuridica sottoposta all'esame del Tribunale, deve osservarsi che la stessa è stata ripetutamente affrontata in sede di legittimità, al punto che si è ormai formato un orientamento sufficientemente consolidato da poter essere brevemente richiamato.
La Suprema Corte, nella sentenza del 22.7.2008 n. 20199, ha stabilito che
“rientra nell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la rivestizione della divisa aziendale, quando luogo e tempo dell'operazione siano imposti dal datore di lavoro”.
Nella sentenza 2 luglio 2009 n. 15492 (ma vedi altresì la conforme Cass. 14919 del 25.6.2009) la Suprema Corte ha poi osservato in motivazione che nell'interpretare il R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3, a norma del quale "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa", la Suprema Corte ha affermato che tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo e che esso debba essere pertanto retribuito ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr.: Cass 14 aprile 1998
n. 3763; Cass. 21 ottobre 2003 n. 15734; Cass. 8 settembre 2006 n. 19273).
Né può ritenersi che i principi poc'anzi enunciati possano essere superati - e resi più elastici - dalle norme che sono successivamente intervenute a disciplinare l'orario di lavoro.
Non consente una siffatta conclusione la L. n. 196 del 1997, art. 13, che nello stabilire al primo comma che “l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali”, non reca alcun contributo alla soluzione del problema, dovendosi
4 pur sempre stabilire, in casi simili a quello in esame, se le attività preparatorie rientrino o meno nell'orario “normale”.
Ed altrettanto è da dirsi, in realtà, anche in relazione al D.lgs. 8 aprile 2003, n.
66 (di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), il quale all'art. 1, comma 2, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”; e nel sottolineare la necessità dell'attualità dell'esercizio dell'attività o della funzione lascia in buona sostanza invariati - come osservato in dottrina - i criteri ermeneutici in precedenza adottati per l'integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere eccessivamente generico della definizione testé riportata. Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. eur., 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.).
Secondo il Supremo Collegio, dunque, la eterodirezione appare elemento qualificante, unitamente alla circostanza che si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Anche con successive pronunce la Suprema Corte (cfr. Cass. n° 1817\2012;
Cass. n° 20714\2013, ecc.) ha confermato tale orientamento ribadendo che la computabilità del tempo necessario ad indossare la divisa deve essere retribuito nel caso in cui le relative operazioni siano eterodirette dal datore di lavoro che abbia cura di specificarne il tempo e il luogo dell'esecuzione
(richiamando il principio già affermato in Cass. 8 settembre 2006, n. 19273).
Nel caso di specie, appare incontestabile che gli indumenti che i lavoratori devono indossare prima di iniziare l'attività lavorativa vera e propria, siano destinati a garantire il rispetto di norme igieniche e di decoro imposte dalle esigenze di lavoro e dunque lato sensu datoriali, compresa la necessità di immediata identificazione del personale sanitario all'interno di strutture spesso sovraffollate.
Tale obbligo è appunto quello imposto dalle esigenze lavorative ed è dunque riferibile all'interesse aziendale e non certo a velleità o scelta discrezionale del lavoratore. Quest'ultimo è tenuto a indossare la divisa nei locali aziendali prima di entrare nel reparto, entro la sfera di vigilanza e controllo del datore di lavoro, per cui può senz'altro parlarsi di “eterodirezione” intesa come assoggettamento al potere direttivo e disciplinare il quale, nel caso in esame, si esplica attraverso disposizioni di servizio impartite in via generale dai responsabili della struttura.
5 Sempre in chiave interpretativa, non va dimenticato che la Giunta Regionale della Campania ha emesso una direttiva, in data 8-10-2010, inviata ai Direttori Contr Generali ed ai Commissari Straordinari delle nella quale si richiama un proprio decreto (N° 21 del 24-3-2010) ove si prevede la fissazione del tempo necessario e sufficiente per consentire il passaggio di consegne tra il personale di comparto turnista in 10 minuti ritenendo che in tali procedure “vada ricompreso il tempo occorrente per la vestizione–svestizione divisa, che va retribuito”.
Deve, dunque, riconoscersi il diritto del ricorrente a vedersi computato nell'orario di lavoro da retribuire il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa per il periodo decorrente dal 7.5.2014 al 31.12.2017.
Con riguardo alla quantificazione, poi, il ricorrente ha computato tale tempo di vestizione e svestizione in complessivi 10 minuti giornalieri (5 minuti all'inizio + altri 5 alla fine turno); tale tempo aggiuntivo rispetto all'orario normale appare del tutto congruo e ragionevole, anche in base alle nozioni di comune esperienza in considerazione delle attività da svolgere e deve ritenersi conforme alla citata direttiva dell'8.10.2010 (mai attuata) nella quale la Regione Contr Campania ha invitato i direttori generali ed i commissari delle a fissare proprio nella misura di 10 minuti il tempo da retribuire occorrente per le operazioni di vestizione e svestizione.
Tale tempo deve essere, come si è visto in precedenza, computato come lavoro straordinario in quanto è stato svolto necessariamente oltre l'orario normale contrattualmente previsto.
Quanto ai conteggi prodotti in giudizio dal ricorrente, si osserva che essi appaiono rettamente redatti alla luce dell'allegato prospetto delle presenze, Contr rilasciato dalla stessa convenuta.
Da ciò deriva l'accoglimento della domanda sulla base dei conteggi all'uopo predisposti, formulati secondo criteri chiari e lineari sulla base del CCNL vigente per la parte relativa al computo del lavoro straordinario.
Le spese del giudizio, tenuto conto anche della serialità del contenzioso, vanno compensate per metà. Il residuo segue la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm 55/14 e ss.mm.ii., facendo uso dello scaglione inferiore a
5.200,00 euro e utilizzando i parametri minimi, stante la non complessità.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di a vedersi Parte_1 computato a titolo di lavoro straordinario il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa per il periodo che va dal 7.5.2014 al
31.12.2017 e, per l'effetto, condanna l al pagamento in CP_3 suo favore della somma di € 2.246,21 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
6 - Compensa per metà le spese del giudizio, ponendo la residua parte a Contr carico dell' convenuta, liquidandola in € 657,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nola, 16.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesco Fucci
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