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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 208/2023 R.G.A.C.C., promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Giampetruzzi ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- appellante - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Pedone ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il loro studio;
- appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2181/22 pubblicata il
3.6.2022.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 15.10.2024.
Fatto.
Con atto di citazione notificato via PEC in data 25.6.2021, conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, , per sentir accertare l'occupazione Parte_1 sine titulo del convenuto sui fondi di sua proprietà, ovvero, in via subordinata, per sentir accogliere l'azione di rivendicazione, con condanna del convenuto al rilascio immediato dei terreni in agro di Gioia del Colle, alla contrada Montursi, riportati in catasto al fg.
124, p.lla 93, Ha 1.30.82 e p.lla 69, are 7.7.5, oltre al risarcimento del danno.
Il convenuto rimaneva contumace. Parte_1 pagina 1 di 6 Con sentenza n. 2181/2022, pubblicata in data 03.06.2022 e non notificata, resa nell'ambito del giudizio n. RG. 8809/2021, il Tribunale di Bari riteneva provato il diritto di proprietà vantato dell'attore e, per l'effetto, condannava il convenuto a lasciare liberi e sgombri da cose e persone i terreni in questione, oltre al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 13.2.2023, interponeva appello, ai sensi dell'art. 327, co. 2 c.p.c. , che, con un unico motivo di Parte_1 gravame, denunciava la nullità della sentenza per nullità della notificazione dell'atto di citazione.
Esponeva che l'atto di citazione era stato notificato a mezzo pec all'indirizzo ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 53/1994, indirizzo mai eletto a Email_1 proprio domicilio, ma meramente indicato negli archivi della Camera di Commercio di
Bari ai fini imposti dalle norme sulla indicazione di indirizzo PEC per le attività commerciali, esercendo titolare di azienda agricola (art. 5 D.L. 179/2012).
Sul punto, evidenziava che l'indirizzo elettronico indicato presso la CCIAA poteva essere utilizzato ai soli fini delle comunicazioni concernenti l'attività imprenditoriale oggetto dell'iscrizione nel Registro delle imprese della stessa Camera di Commercio, e non anche ai fini delle comunicazioni personali, che esulavano dalla detta attività imprenditoriale, come poteva evincersi dal tenore letterale dell'art. art. 5 D.L. 179/2012, dell'art. 26, secondo comma, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e dell'art. 6 bis del D.lgs n. 82/2005.
Tanto premesso, chiedeva, in via preliminare, l'accoglimento dell'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., e nel merito, che venisse dichiarata la nullità della sentenza impugnata per nullità della notifica dell'atto di citazione, con rimessione delle parti innanzi al giudice di primo grado.
Si costituiva , che resisteva all'appello, eccependo l'inammissibilità e la Controparte_1 tardività del gravame per carenza dei requisiti di cui all'art. 327, co. 2 c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto.
Esponeva che, in punto di diritto, non esisteva alcuna norma che prevedesse che l'atto giudiziario notificato a mezzo PEC dovesse essere connesso con l'attività imprenditoriale/professionale del destinatario, titolare della PEC, in quanto l'unico requisito richiesto dalla L. 53/94, art.
3-bis, era che la PEC fosse presente nei pubblici registri, requisito sussistente nel caso di specie, in quanto la PEC del destinatario era stata estratta dal registro INI-PEC ed intestata personalmente a . Parte_1
pagina 2 di 6 Inoltre, evidenziava che le norme richiamate dall'appellante non rilevavano in tema di notifiche telematiche degli avvocati ex L. 53/94, la cui eventuale nullità è prevista dal legislatore solo in relazione alle disposizioni della L. 53/94 (art. 11).
Infine, eccepiva la carenza dell'ulteriore requisito di ammissibilità dell'impugnazione tardiva del contumace involontario di cui all'art. 327, co. 2 c.p.c., ovverosia la prova della mancata conoscenza del processo in ragione della dedotta nullità.
Specificava che l'appellante – senza allegare alcun incolpevole impedimento alla lettura della pec – si era limitato ad affermare che la presunzione di conoscenza derivante dalla ricevuta di consegna sarebbe stata limitata alle questioni inerenti l'attività imprenditoriale.
Con ordinanza all'esito dell'udienza del 06.06.2023, veniva rigettata l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., con conferma del rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.2024, all'esito della quale la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Diritto.
A parere della Corte, l'appello è inammissibile.
Nella specie, l'appello è stato notificato in data 13.02.2023, mentre la sentenza pubblicata in data 3.6.2022, oltre il termine lungo dei sei mesi.
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del c.d. contumace involontario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 327, co. 2, c.p.c., grava su quest'ultimo l'onere di allegare e dimostrare non solo la causa della eventuale nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio (v. Cass., sez. 3, 11/10/2023, n. 28425; Cass. Sez. 5,
19/01/2018, n. 1308; Cass., sez. 6, 30/09/2015, n. 19574; Cass., Sez. 3, 3/07/2008, n.
18243).
Ciò posto, nel caso in esame, il motivo di nullità della notifica dell'atto la notifica dell'originaria citazione è stato ancorato al fatto che la notifica, avvenuta via PEC, inviata all'indirizzo intestato al convenuto e risultante da uno dei pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter, D.L. n. 179/2012 (nella specie, INIPEC), sarebbe nulla in quanto riferita ad un contenzioso estraneo all'attività imprenditoriale e/o professionale del destinatario, per cui l'indirizzo elettronico indicato presso la C.C.I.A.A. esplicherebbe la sua limitata efficacia giuridica ai soli fini delle comunicazioni concernenti l'attività imprenditoriale
(oggetto dell'iscrizione nel Registro delle imprese della stessa Camera di Commercio), e pagina 3 di 6 non anche ai fini delle comunicazioni personali che esulano dalla detta attività imprenditoriale o dalle finalità di iscrizione al suddetto Registro.
In particolare, l'art. 16 ter D.L. n. 179/2012 richiama il Dlgs n. n. 82/2005 (CAD), che all'art. 6 bis, istituisce il registro INI PEC per le sole imprese e i professionisti, mentre all'art. 6 quater istituisce il registro per le persone fisiche e per i professionisti che non hanno l'obbligo di iscrizione: per tali ultimi soggetti, il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai sensi dell'art. 4 DPR 68/05, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento, con la precisazione che il consenso all'uso di quell'indirizzo deve esser espresso e non può desumersi dalla mera indicazione del detto indirizzo nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.
A parere della Corte, detto assunto non è condivisibile.
L'art.
3-bis, comma 1 della legge 53/1994 dispone che «La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi», senza esigere che tale indirizzo abbia una qualche pertinenza con l'oggetto del contenzioso, né vi sono norme che subordinino l'utilizzabilità dell'elenco alla pertinenza del medesimo rispetto alla natura della lite (v. sul punto, Corte App. Torino n.
128 del 27.01.2016), che ha affermato che “ … se l'art. 16-ter consente di notificare atti giudiziari ex art. 3 bis L. 53/94 al privato cittadino che abbia iscritto la propria PEC nell'ANPR, la notificazione potrà avvenire per atti di qualsiasi natura, purché riconducibili
a quelli ex art. 1 L. 53/94.… Ne discende, in linea più generale, che l'utilizzo di ciascun elenco pubblico richiamato dal ricordato art. 16-ter può avvenire per tutte le notificazioni ex art. 3 bis L. 53/94 anche al di fuori dell'ambito "proprio" per il quale questo o quell'indirizzario PEC fu istituito.” (cfr. cit. sent.)
A tanto deve aggiungersi che l'art. 16 ter della legge 179/12 specifica quali sono i pubblici elenchi utilizzabili per la notificazione degli atti in materia civile (nonché penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale) e, fra questi, sono indicati quelli di cui all'art. 6 quater del decreto legislativo 82/05 (“è istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis”, elenco nel quale, come specificato dall'art. 3 bis, comma 1 bis, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale).
L'articolo 6 del d.l. 82/05 stabilisce che le comunicazioni elettroniche trasmesse da uno dei domicili digitali di cui all'art. 3 bis producono gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo posta raccomandata.
pagina 4 di 6 Il decreto legislativo 235/10, poi, ha abrogato, con l'art. 56, i commi 2, 3, e 4 dell'art. 4 del dpr 68/05, che disponeva che “Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, é quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati”, con la precisazione che tale dichiarazione obbligava solo il dichiarante, poteva essere revocata nella stessa forma e non poteva comunque essere dedotta “dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto”.
Ne deriva che non v'è alcuna ragione per operare una distinzione fra effetti della notifica eseguita presso l'indirizzo pec dei soggetti obbligati per legge a munirsene e quelli che, volontariamente, abbiano un proprio domicilio legale iscrivendosi nell'elenco di cui all'art. 6 quater D.L. 82/05; né vi è ragione per differenziare l'utilizzo di un indirizzo pec esclusivamente per alcuni tipi di atti (v. sul punto, Corte App. Milano 3302/2022, App.
Trento 112/2021).
Invero, l'art. 16 ter del D.L. n. 179/12 consente di notificare atti giudiziari ex art. 3 bis della legge 53/94 al privato cittadino che ha iscritto la propria PEC nell'ANPR e per atti di qualsiasi natura, purchè riconducibili a quelli di cui all'art. 1 L. 53/94, anche al di fuori dell'ambito proprio per il quale l'indirizziario PEC venne istituito.
D'altra parte, il d.lgs. 149/2022, al nuovo art. 3 ter L. n. 53/1994, non prevede alcuna limitazione per le notificazioni degli atti di cui all'art. 1, ad eccezione dell'introduzione dell'obbligo di ricorrere alla modalità di notifica via PEC qualora il destinatario sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (per motivi attinenti all'attività professionale esercitata) o abbia eletto domicilio digitale presso l'INAD (Indice nazionale dei domicili digitali).
Infine, se l'art. 16 ter consente all'avvocato di consultare i predetti elenchi al fine di procedere ad attività estranee alle loro finalità istitutive (quali la notificazione degli atti indicati dall'art. 1, L. n. 53/1994), allora l'utilizzo di ciascun elenco pubblico di cui all'art. 16 ter può avvenire per tutte le notificazioni ex art. 3 bis, L. n. 53/1994 e per tutti gli atti di cui all'art. 1, anche al di fuori dell'ambito proprio per il quale l'elenco fu istituito.
Ne deriva che la notifica dell'atto introduttivo del precedente grado di giudizio si è validamente perfezionata il 25.06.2021 tramite consegna via PEC all'indirizzo elettronico
“ , estratto dal registro “INIPEC”, intestato personalmente a Email_1 Pt_1
pagina 5 di 6 , con conseguente conferma della dichiarazione di contumacia contenuta nella Pt_1 sentenza impugnata.
Stante la validità della notifica, e dunque, l'inesistenza del nesso causale tra la dedotta nullità e la mancata conoscenza del procedimento, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo (valore causa tra
€ 1100,00 ed € 5.200,00, parametri minimi data la non complessità delle questioni trattate).
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012),
l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 2181/2022, pubblicata in data Controparte_1
03.06.2022 e non notificata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di lite in favore del convenuto, che liquida nella complessiva somma di € 1.458 oltre r.f.s.g., Iva e
Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 7.1.2024.
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 208/2023 R.G.A.C.C., promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Giampetruzzi ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- appellante - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Pedone ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il loro studio;
- appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2181/22 pubblicata il
3.6.2022.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 15.10.2024.
Fatto.
Con atto di citazione notificato via PEC in data 25.6.2021, conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, , per sentir accertare l'occupazione Parte_1 sine titulo del convenuto sui fondi di sua proprietà, ovvero, in via subordinata, per sentir accogliere l'azione di rivendicazione, con condanna del convenuto al rilascio immediato dei terreni in agro di Gioia del Colle, alla contrada Montursi, riportati in catasto al fg.
124, p.lla 93, Ha 1.30.82 e p.lla 69, are 7.7.5, oltre al risarcimento del danno.
Il convenuto rimaneva contumace. Parte_1 pagina 1 di 6 Con sentenza n. 2181/2022, pubblicata in data 03.06.2022 e non notificata, resa nell'ambito del giudizio n. RG. 8809/2021, il Tribunale di Bari riteneva provato il diritto di proprietà vantato dell'attore e, per l'effetto, condannava il convenuto a lasciare liberi e sgombri da cose e persone i terreni in questione, oltre al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 13.2.2023, interponeva appello, ai sensi dell'art. 327, co. 2 c.p.c. , che, con un unico motivo di Parte_1 gravame, denunciava la nullità della sentenza per nullità della notificazione dell'atto di citazione.
Esponeva che l'atto di citazione era stato notificato a mezzo pec all'indirizzo ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 53/1994, indirizzo mai eletto a Email_1 proprio domicilio, ma meramente indicato negli archivi della Camera di Commercio di
Bari ai fini imposti dalle norme sulla indicazione di indirizzo PEC per le attività commerciali, esercendo titolare di azienda agricola (art. 5 D.L. 179/2012).
Sul punto, evidenziava che l'indirizzo elettronico indicato presso la CCIAA poteva essere utilizzato ai soli fini delle comunicazioni concernenti l'attività imprenditoriale oggetto dell'iscrizione nel Registro delle imprese della stessa Camera di Commercio, e non anche ai fini delle comunicazioni personali, che esulavano dalla detta attività imprenditoriale, come poteva evincersi dal tenore letterale dell'art. art. 5 D.L. 179/2012, dell'art. 26, secondo comma, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e dell'art. 6 bis del D.lgs n. 82/2005.
Tanto premesso, chiedeva, in via preliminare, l'accoglimento dell'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., e nel merito, che venisse dichiarata la nullità della sentenza impugnata per nullità della notifica dell'atto di citazione, con rimessione delle parti innanzi al giudice di primo grado.
Si costituiva , che resisteva all'appello, eccependo l'inammissibilità e la Controparte_1 tardività del gravame per carenza dei requisiti di cui all'art. 327, co. 2 c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto.
Esponeva che, in punto di diritto, non esisteva alcuna norma che prevedesse che l'atto giudiziario notificato a mezzo PEC dovesse essere connesso con l'attività imprenditoriale/professionale del destinatario, titolare della PEC, in quanto l'unico requisito richiesto dalla L. 53/94, art.
3-bis, era che la PEC fosse presente nei pubblici registri, requisito sussistente nel caso di specie, in quanto la PEC del destinatario era stata estratta dal registro INI-PEC ed intestata personalmente a . Parte_1
pagina 2 di 6 Inoltre, evidenziava che le norme richiamate dall'appellante non rilevavano in tema di notifiche telematiche degli avvocati ex L. 53/94, la cui eventuale nullità è prevista dal legislatore solo in relazione alle disposizioni della L. 53/94 (art. 11).
Infine, eccepiva la carenza dell'ulteriore requisito di ammissibilità dell'impugnazione tardiva del contumace involontario di cui all'art. 327, co. 2 c.p.c., ovverosia la prova della mancata conoscenza del processo in ragione della dedotta nullità.
Specificava che l'appellante – senza allegare alcun incolpevole impedimento alla lettura della pec – si era limitato ad affermare che la presunzione di conoscenza derivante dalla ricevuta di consegna sarebbe stata limitata alle questioni inerenti l'attività imprenditoriale.
Con ordinanza all'esito dell'udienza del 06.06.2023, veniva rigettata l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., con conferma del rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.2024, all'esito della quale la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Diritto.
A parere della Corte, l'appello è inammissibile.
Nella specie, l'appello è stato notificato in data 13.02.2023, mentre la sentenza pubblicata in data 3.6.2022, oltre il termine lungo dei sei mesi.
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del c.d. contumace involontario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 327, co. 2, c.p.c., grava su quest'ultimo l'onere di allegare e dimostrare non solo la causa della eventuale nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio (v. Cass., sez. 3, 11/10/2023, n. 28425; Cass. Sez. 5,
19/01/2018, n. 1308; Cass., sez. 6, 30/09/2015, n. 19574; Cass., Sez. 3, 3/07/2008, n.
18243).
Ciò posto, nel caso in esame, il motivo di nullità della notifica dell'atto la notifica dell'originaria citazione è stato ancorato al fatto che la notifica, avvenuta via PEC, inviata all'indirizzo intestato al convenuto e risultante da uno dei pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter, D.L. n. 179/2012 (nella specie, INIPEC), sarebbe nulla in quanto riferita ad un contenzioso estraneo all'attività imprenditoriale e/o professionale del destinatario, per cui l'indirizzo elettronico indicato presso la C.C.I.A.A. esplicherebbe la sua limitata efficacia giuridica ai soli fini delle comunicazioni concernenti l'attività imprenditoriale
(oggetto dell'iscrizione nel Registro delle imprese della stessa Camera di Commercio), e pagina 3 di 6 non anche ai fini delle comunicazioni personali che esulano dalla detta attività imprenditoriale o dalle finalità di iscrizione al suddetto Registro.
In particolare, l'art. 16 ter D.L. n. 179/2012 richiama il Dlgs n. n. 82/2005 (CAD), che all'art. 6 bis, istituisce il registro INI PEC per le sole imprese e i professionisti, mentre all'art. 6 quater istituisce il registro per le persone fisiche e per i professionisti che non hanno l'obbligo di iscrizione: per tali ultimi soggetti, il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai sensi dell'art. 4 DPR 68/05, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento, con la precisazione che il consenso all'uso di quell'indirizzo deve esser espresso e non può desumersi dalla mera indicazione del detto indirizzo nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.
A parere della Corte, detto assunto non è condivisibile.
L'art.
3-bis, comma 1 della legge 53/1994 dispone che «La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi», senza esigere che tale indirizzo abbia una qualche pertinenza con l'oggetto del contenzioso, né vi sono norme che subordinino l'utilizzabilità dell'elenco alla pertinenza del medesimo rispetto alla natura della lite (v. sul punto, Corte App. Torino n.
128 del 27.01.2016), che ha affermato che “ … se l'art. 16-ter consente di notificare atti giudiziari ex art. 3 bis L. 53/94 al privato cittadino che abbia iscritto la propria PEC nell'ANPR, la notificazione potrà avvenire per atti di qualsiasi natura, purché riconducibili
a quelli ex art. 1 L. 53/94.… Ne discende, in linea più generale, che l'utilizzo di ciascun elenco pubblico richiamato dal ricordato art. 16-ter può avvenire per tutte le notificazioni ex art. 3 bis L. 53/94 anche al di fuori dell'ambito "proprio" per il quale questo o quell'indirizzario PEC fu istituito.” (cfr. cit. sent.)
A tanto deve aggiungersi che l'art. 16 ter della legge 179/12 specifica quali sono i pubblici elenchi utilizzabili per la notificazione degli atti in materia civile (nonché penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale) e, fra questi, sono indicati quelli di cui all'art. 6 quater del decreto legislativo 82/05 (“è istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis”, elenco nel quale, come specificato dall'art. 3 bis, comma 1 bis, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale).
L'articolo 6 del d.l. 82/05 stabilisce che le comunicazioni elettroniche trasmesse da uno dei domicili digitali di cui all'art. 3 bis producono gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo posta raccomandata.
pagina 4 di 6 Il decreto legislativo 235/10, poi, ha abrogato, con l'art. 56, i commi 2, 3, e 4 dell'art. 4 del dpr 68/05, che disponeva che “Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, é quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati”, con la precisazione che tale dichiarazione obbligava solo il dichiarante, poteva essere revocata nella stessa forma e non poteva comunque essere dedotta “dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto”.
Ne deriva che non v'è alcuna ragione per operare una distinzione fra effetti della notifica eseguita presso l'indirizzo pec dei soggetti obbligati per legge a munirsene e quelli che, volontariamente, abbiano un proprio domicilio legale iscrivendosi nell'elenco di cui all'art. 6 quater D.L. 82/05; né vi è ragione per differenziare l'utilizzo di un indirizzo pec esclusivamente per alcuni tipi di atti (v. sul punto, Corte App. Milano 3302/2022, App.
Trento 112/2021).
Invero, l'art. 16 ter del D.L. n. 179/12 consente di notificare atti giudiziari ex art. 3 bis della legge 53/94 al privato cittadino che ha iscritto la propria PEC nell'ANPR e per atti di qualsiasi natura, purchè riconducibili a quelli di cui all'art. 1 L. 53/94, anche al di fuori dell'ambito proprio per il quale l'indirizziario PEC venne istituito.
D'altra parte, il d.lgs. 149/2022, al nuovo art. 3 ter L. n. 53/1994, non prevede alcuna limitazione per le notificazioni degli atti di cui all'art. 1, ad eccezione dell'introduzione dell'obbligo di ricorrere alla modalità di notifica via PEC qualora il destinatario sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (per motivi attinenti all'attività professionale esercitata) o abbia eletto domicilio digitale presso l'INAD (Indice nazionale dei domicili digitali).
Infine, se l'art. 16 ter consente all'avvocato di consultare i predetti elenchi al fine di procedere ad attività estranee alle loro finalità istitutive (quali la notificazione degli atti indicati dall'art. 1, L. n. 53/1994), allora l'utilizzo di ciascun elenco pubblico di cui all'art. 16 ter può avvenire per tutte le notificazioni ex art. 3 bis, L. n. 53/1994 e per tutti gli atti di cui all'art. 1, anche al di fuori dell'ambito proprio per il quale l'elenco fu istituito.
Ne deriva che la notifica dell'atto introduttivo del precedente grado di giudizio si è validamente perfezionata il 25.06.2021 tramite consegna via PEC all'indirizzo elettronico
“ , estratto dal registro “INIPEC”, intestato personalmente a Email_1 Pt_1
pagina 5 di 6 , con conseguente conferma della dichiarazione di contumacia contenuta nella Pt_1 sentenza impugnata.
Stante la validità della notifica, e dunque, l'inesistenza del nesso causale tra la dedotta nullità e la mancata conoscenza del procedimento, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo (valore causa tra
€ 1100,00 ed € 5.200,00, parametri minimi data la non complessità delle questioni trattate).
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012),
l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 2181/2022, pubblicata in data Controparte_1
03.06.2022 e non notificata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di lite in favore del convenuto, che liquida nella complessiva somma di € 1.458 oltre r.f.s.g., Iva e
Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 7.1.2024.
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
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