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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5344/2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to VELOTTI C.F._1
CARMEN
RICORRENTE
E
, nato il 23/03/1972 in OTTAVIANO (NA) (C.F. Controparte_1
); C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate con scadenza al 03.03.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 31.08.2021, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio il Controparte_1
24.06.2010 in NT, con addebito a quest'ultimo. Chiedeva altresì di affidare le figlie Per_1
(07.04.2011) e (05.08.2016) alla madre, disciplinando il diritto di visita paterno ed il Per_2 contributo al mantenimento delle figlie, nonché di disporre, in considerazione del divario reddituale tra i coniugi, un assegno di mantenimento in suo favore.
2. Il resistente, pur ritualmente citato e comparso unicamente all'udienza del 21.03.2022 (cfr. verbale di udienza), non si costituiva e ne va dichiarata la contumacia.
3. Con ordinanza del 09.10.2022 il Giudice delegato a funzioni presidenziali adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore. All'udienza del 06.03.2023, il Giudice, vista l'istanza ex art. 156 co. 6 c.c. e rilevato che il non aveva CP_1 lasciato la casa coniugale inottemperando al provvedimento presidenziale, rinviava per l'esame della domanda ai sensi dell'art. 156 co 6 c.c. e concedeva i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Disposto il monitoraggio da parte dei SS e invitate le parti ad un percorso per la valutazione delle capacità genitoriali presso la ASL di competenza, all'udienza del 12.06.2023 il Giudice disponeva il mantenimento diretto da parte del datore di lavoro del contributo al mantenimento.
Rinviata più volte per carico di ruolo, all'udienza del 04.11.2024, trattata con modalità cartolare, il
Giudice, rilevato che non erano state formulate istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.03.2025, sostituendola mediante il deposito di note scritte. Lette le note, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione, previa concessione del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
4. Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi
2 previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) ADDEBITO
La ricorrente ha richiesto la pronuncia di addebito nei confronti del coniuge.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla
3 compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n.
12662).
Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del
2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che le allegazioni della domanda di addebito sono del tutto generiche e vaghe, fondate sul disinteresse del anche sotto il profilo economico CP_1 conseguente alla disoccupazione dello stesso, e che ad ogni modo la ricorrente non ha articolato alcuna richiesta istruttoria sul punto. Ne consegue che, non essendo stato assolto sul punto l'onus probandi, tanto basta per rigettare la domanda di addebito.
C) AFFIDO DELLE FIGLIE MINORI
4 Dall'unione sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]) ed Per_1 Per_2 occorre, quindi, disporre in ordine al regime di affido delle minori.
Va all'uopo evidenziato che nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione,
l'istruzione e alla crescita delle minori. Del resto, va evidenziato che l'affidamento condiviso è stato chiesto dalla parte e, anche in base all'ultima relazione dei SS in atto (cfr. deposito del
20.11.2023), viene riportato un netto miglioramento della situazione del nucleo familiare e che la coppia genitoriale ha raggiunto “una sufficiente e civile comunicazione (...) inerente le bambine” nonché un'adeguata collaborazione nella gestione delle stesse, superandosi così le conflittualità iniziali.
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'affidamento condiviso sia conforme all'interesse delle figlie minori. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle minori.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata delle minori, ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in considerazione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
D) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Va altresì confermata l'assegnazione a della casa coniugale sita in Parte_1
LI d'AR (NA) alla via Principe di Piemonte n. 111, perché, risultando i minori collocati presso la madre, il provvedimento in questione appare conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico ai sensi dell'art. 155quater c.c. Ed infatti, come graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una
5 diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2 agosto 2023 n. 23501; Cass. civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023 n. 5738; Cass. civ., sez. I, ord. 31 marzo 2022, n.10453).
E) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
I tempi di permanenza delle figlie presso il padre verranno definiti dalle parti di comune accordo.
In mancanza di accordo, il Collegio ritiene di confermare le statuizioni assunte con ordinanza del
09.10.2022 e, dunque, il terrà con sé le minori, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed CP_1 extrascolastiche delle minori, per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì, per esempio) dalle ore 17.00 fino alle ore 20.00 in periodo scolastico e fino alle ore 21.30; per due fine settimana al mese, dall'uscita da scuola del sabato in periodo scolastico o dalle 10.00 in periodo non scolastico fino alle ore 19.00 della domenica.
Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale con un genitore e quello di Natale con l'altro, e il giorno della vigilia di Capodanno con un genitore e quello di Capodanno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di 20 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno ciascuna minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
le minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; le minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
F) MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Con riferimento al mantenimento delle figlie e entrambe minorenni, giova Per_1 Per_2 rammentare che l'obbligo di mantenimento grava solidamente su entrambi i genitori e che quest'obbligo ricomprende tanto le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze delle figlie. Più 6 precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337- ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024,
n. 14760).
Convivendo le minori con la madre questa provvederà direttamente al mantenimento delle minori, mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337ter c.c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico onde contribuire in maniera indiretta al mantenimento delle stesse.
Tanto premesso il Collegio ritiene congruo quantificare il suddetto contributo nella misura già stabilita dal Giudice delegato a funzioni presidenziali in € 300,00 per entrambe le figlie (€ 150,00 ciascuna, oltre la partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola, considerato che il è occupato CP_1 per quanto consta a questo il Giudice presso un call center e allena una squadra calcistica per un guadagno complessivo pari ad € 1.300,00 circa.
G) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
La ha richiesto di disporre un contributo al mantenimento anche nei confronti della Pt_1 stessa a carico del CP_1
Ed invero, l'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una
7 consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I,
22 novembre 2024, n. 30119; nello stesso senso già Cass. civ. 8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Tanto premesso, dagli atti di causa emerge che la guadagna circa € 500,00 al mese e, in Pt_1 ragione dell'attestato OSS, presta assistenza agli ammalati potendo guadagnare ulteriori € 500,00 e vive in un immobile di proprietà della sua famiglia. Il in base a quanto dichiarato dalla CP_1
, non ha mai avuto stabilità lavorativa e lavorava, per quanto agli atti di questo giudizio, Pt_1 presso un call center guadagnando € 500,00, guadagnando altresì un'ulteriore somma pari ad €
800,00, nulla è detto in merito al luogo in cui attualmente dimora.
Difetta, quindi, la prova di un divario reddituale significativo che vada a giustificare la corresponsione di un obbligo di mantenimento a carico del in presenza di situazioni CP_1 patrimoniali e reddituali pressoché paritarie.
H) REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del rigetto della domanda di addebito per cui la crisi coniugale va ascritta ad entrambi i coniugi e del tenore della decisione, si rinvengono giusti motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ dichiara la contumacia di;
Controparte_1
✓ pronuncia la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in NT (NA) il 24.06.2010 , registrato presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di NT (anno 2010, parte II, serie A, n.
8 82 – Comune di NT (NA));
✓ rigetta la domanda di addebito avanzata dalla;
Pt_1
✓ affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 privilegiata presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle minori
✓ assegna la casa coniugale sita in LI d'AR (NA) alla Via Principe di Piemonte n.
111 a che vi abiterà unitamente alle figlie minori;
Parte_1
✓ i tempi di permanenza delle minori presso il padre andranno definiti dalle parti di comune accordo;
in mancanza di accordo, il padre terrà con sé le minori terrà con sé le minori, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle minori, per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì, per esempio) dalle ore 17.00 fino alle ore 20.00 in periodo scolastico e fino alle ore 21.30; per due fine settimana al mese, dall'uscita da scuola del sabato in periodo scolastico o dalle 10.00 in periodo non scolastico fino alle ore 19.00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale con un genitore e quello di
Natale con l'altro, e il giorno della vigilia di Capodanno con un genitore e quello di
Capodanno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di 20 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno ciascuna minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
le minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; le minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
✓ dispone che versi a a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1
9 per le figlie minori, entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario la somma di €
300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento
ISTAT;
✓ dispone che ciascuno dei genitori partecipi al 50% delle spese straordinarie, come individuate da Protocollo stipulato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il
Tribunale di Nola, ove documentate, giustificate o urgenti;
✓ rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla;
Pt_1
✓ compensa le spese di lite;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di NT (Na) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett.
d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5344/2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to VELOTTI C.F._1
CARMEN
RICORRENTE
E
, nato il 23/03/1972 in OTTAVIANO (NA) (C.F. Controparte_1
); C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate con scadenza al 03.03.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 31.08.2021, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio il Controparte_1
24.06.2010 in NT, con addebito a quest'ultimo. Chiedeva altresì di affidare le figlie Per_1
(07.04.2011) e (05.08.2016) alla madre, disciplinando il diritto di visita paterno ed il Per_2 contributo al mantenimento delle figlie, nonché di disporre, in considerazione del divario reddituale tra i coniugi, un assegno di mantenimento in suo favore.
2. Il resistente, pur ritualmente citato e comparso unicamente all'udienza del 21.03.2022 (cfr. verbale di udienza), non si costituiva e ne va dichiarata la contumacia.
3. Con ordinanza del 09.10.2022 il Giudice delegato a funzioni presidenziali adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore. All'udienza del 06.03.2023, il Giudice, vista l'istanza ex art. 156 co. 6 c.c. e rilevato che il non aveva CP_1 lasciato la casa coniugale inottemperando al provvedimento presidenziale, rinviava per l'esame della domanda ai sensi dell'art. 156 co 6 c.c. e concedeva i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Disposto il monitoraggio da parte dei SS e invitate le parti ad un percorso per la valutazione delle capacità genitoriali presso la ASL di competenza, all'udienza del 12.06.2023 il Giudice disponeva il mantenimento diretto da parte del datore di lavoro del contributo al mantenimento.
Rinviata più volte per carico di ruolo, all'udienza del 04.11.2024, trattata con modalità cartolare, il
Giudice, rilevato che non erano state formulate istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.03.2025, sostituendola mediante il deposito di note scritte. Lette le note, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione, previa concessione del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
4. Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi
2 previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) ADDEBITO
La ricorrente ha richiesto la pronuncia di addebito nei confronti del coniuge.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla
3 compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n.
12662).
Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del
2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che le allegazioni della domanda di addebito sono del tutto generiche e vaghe, fondate sul disinteresse del anche sotto il profilo economico CP_1 conseguente alla disoccupazione dello stesso, e che ad ogni modo la ricorrente non ha articolato alcuna richiesta istruttoria sul punto. Ne consegue che, non essendo stato assolto sul punto l'onus probandi, tanto basta per rigettare la domanda di addebito.
C) AFFIDO DELLE FIGLIE MINORI
4 Dall'unione sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]) ed Per_1 Per_2 occorre, quindi, disporre in ordine al regime di affido delle minori.
Va all'uopo evidenziato che nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione,
l'istruzione e alla crescita delle minori. Del resto, va evidenziato che l'affidamento condiviso è stato chiesto dalla parte e, anche in base all'ultima relazione dei SS in atto (cfr. deposito del
20.11.2023), viene riportato un netto miglioramento della situazione del nucleo familiare e che la coppia genitoriale ha raggiunto “una sufficiente e civile comunicazione (...) inerente le bambine” nonché un'adeguata collaborazione nella gestione delle stesse, superandosi così le conflittualità iniziali.
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso in esame, l'affidamento condiviso sia conforme all'interesse delle figlie minori. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle minori.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata delle minori, ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in considerazione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
D) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Va altresì confermata l'assegnazione a della casa coniugale sita in Parte_1
LI d'AR (NA) alla via Principe di Piemonte n. 111, perché, risultando i minori collocati presso la madre, il provvedimento in questione appare conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico ai sensi dell'art. 155quater c.c. Ed infatti, come graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una
5 diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2 agosto 2023 n. 23501; Cass. civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023 n. 5738; Cass. civ., sez. I, ord. 31 marzo 2022, n.10453).
E) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
I tempi di permanenza delle figlie presso il padre verranno definiti dalle parti di comune accordo.
In mancanza di accordo, il Collegio ritiene di confermare le statuizioni assunte con ordinanza del
09.10.2022 e, dunque, il terrà con sé le minori, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed CP_1 extrascolastiche delle minori, per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì, per esempio) dalle ore 17.00 fino alle ore 20.00 in periodo scolastico e fino alle ore 21.30; per due fine settimana al mese, dall'uscita da scuola del sabato in periodo scolastico o dalle 10.00 in periodo non scolastico fino alle ore 19.00 della domenica.
Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale con un genitore e quello di Natale con l'altro, e il giorno della vigilia di Capodanno con un genitore e quello di Capodanno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di 20 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno ciascuna minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
le minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; le minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
F) MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Con riferimento al mantenimento delle figlie e entrambe minorenni, giova Per_1 Per_2 rammentare che l'obbligo di mantenimento grava solidamente su entrambi i genitori e che quest'obbligo ricomprende tanto le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze delle figlie. Più 6 precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337- ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024,
n. 14760).
Convivendo le minori con la madre questa provvederà direttamente al mantenimento delle minori, mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337ter c.c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico onde contribuire in maniera indiretta al mantenimento delle stesse.
Tanto premesso il Collegio ritiene congruo quantificare il suddetto contributo nella misura già stabilita dal Giudice delegato a funzioni presidenziali in € 300,00 per entrambe le figlie (€ 150,00 ciascuna, oltre la partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Nola, considerato che il è occupato CP_1 per quanto consta a questo il Giudice presso un call center e allena una squadra calcistica per un guadagno complessivo pari ad € 1.300,00 circa.
G) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
La ha richiesto di disporre un contributo al mantenimento anche nei confronti della Pt_1 stessa a carico del CP_1
Ed invero, l'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una
7 consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I,
22 novembre 2024, n. 30119; nello stesso senso già Cass. civ. 8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Tanto premesso, dagli atti di causa emerge che la guadagna circa € 500,00 al mese e, in Pt_1 ragione dell'attestato OSS, presta assistenza agli ammalati potendo guadagnare ulteriori € 500,00 e vive in un immobile di proprietà della sua famiglia. Il in base a quanto dichiarato dalla CP_1
, non ha mai avuto stabilità lavorativa e lavorava, per quanto agli atti di questo giudizio, Pt_1 presso un call center guadagnando € 500,00, guadagnando altresì un'ulteriore somma pari ad €
800,00, nulla è detto in merito al luogo in cui attualmente dimora.
Difetta, quindi, la prova di un divario reddituale significativo che vada a giustificare la corresponsione di un obbligo di mantenimento a carico del in presenza di situazioni CP_1 patrimoniali e reddituali pressoché paritarie.
H) REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del rigetto della domanda di addebito per cui la crisi coniugale va ascritta ad entrambi i coniugi e del tenore della decisione, si rinvengono giusti motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ dichiara la contumacia di;
Controparte_1
✓ pronuncia la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in NT (NA) il 24.06.2010 , registrato presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di NT (anno 2010, parte II, serie A, n.
8 82 – Comune di NT (NA));
✓ rigetta la domanda di addebito avanzata dalla;
Pt_1
✓ affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 privilegiata presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle minori
✓ assegna la casa coniugale sita in LI d'AR (NA) alla Via Principe di Piemonte n.
111 a che vi abiterà unitamente alle figlie minori;
Parte_1
✓ i tempi di permanenza delle minori presso il padre andranno definiti dalle parti di comune accordo;
in mancanza di accordo, il padre terrà con sé le minori terrà con sé le minori, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle minori, per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì, per esempio) dalle ore 17.00 fino alle ore 20.00 in periodo scolastico e fino alle ore 21.30; per due fine settimana al mese, dall'uscita da scuola del sabato in periodo scolastico o dalle 10.00 in periodo non scolastico fino alle ore 19.00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale con un genitore e quello di
Natale con l'altro, e il giorno della vigilia di Capodanno con un genitore e quello di
Capodanno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di 20 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno ciascuna minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
le minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; le minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
✓ dispone che versi a a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1
9 per le figlie minori, entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario la somma di €
300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento
ISTAT;
✓ dispone che ciascuno dei genitori partecipi al 50% delle spese straordinarie, come individuate da Protocollo stipulato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il
Tribunale di Nola, ove documentate, giustificate o urgenti;
✓ rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla;
Pt_1
✓ compensa le spese di lite;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di NT (Na) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett.
d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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