Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 830/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefania Maria Gandini
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato ad [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
contumace
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 9.7.2024.
Conclusioni della ricorrente: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto;
2) dichiarare tenuto e condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra P_
un assegno di mantenimento per la moglie, di Euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione Pt_1
1
3) nulla disporre circa l'affidamento, la collocazione ed il mantenimento del figlio minore attualmente dichiarato adottabile, con provvedimento provvisoriamente Persona_1 esecutivo. Vinte le spese”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 28.3.2024, depositato in data 6.4.2024, la SI.ra ha Parte_1
rappresentato: che, in data 16.7.2021, a Borgoratto Alessandrino, ha contratto matrimonio civile col SI. ; che, dalla loro unione, è nato il figlio, Controparte_1 Persona_1
(Casale Monferrato, 2.8.2022); che “la casa coniugale, in Alessandria, via Dossena n. 39,è un alloggio condotto in locazione con un contratto cointestato alla sig.ra e al sig. Pt_1
”; che “la sig.ra è attualmente priva di occupazione lavorativa, ha svolto P_ Pt_1
in passato lavoretti saltuari che comunque non le consentivano di essere economicamente autosufficiente ma, stanti le sue precarie condizioni di salute, è in attesa del riconoscimento dell'invalidità civile”; che “il sig. ha svolto l'attività lavorativa di sorvegliante e, P_
successivamente, di fattorino;
ad oggi, per quanto consta alla sig.ra il sig. Pt_1
si è recato in Friuli Venezia Giulia alla ricerca di una occupazione lavorativa;
egli P_ percepisce una somma mensile di circa € 850,00 comprendente la NASPI (indennità di disoccupazione) e l'assegno di invalidità, riconosciuta per sindrome di Bechet”; che “non ri[esce] più a sopportare il proprio marito sia per il modo irruento e verbalmente aggressivo col quale lo si rapporta a lei, sia per i ripetuti tradimenti attuati dal marito, il P_ quale avrebbe anche ospitato altre donne presso la casa coniugale”; che “il minore
[...]
, al momento, risulta affidato provvisoriamente ad una famiglia affidataria a Per_1
seguito di un Procedimento ad oggi ancora pendente nanti il Tribunale per i Minorenni del
Piemonte e della Valle d'Aosta, il Proc. 60/2023 R. Cont. derivato dal Proc. n. 2197/2022
R.V.G. per decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale, iscritto nei confronti dei sigg.ri e che “tale primo procedimento iscritto su ricorso della Controparte_2
Procura è derivato dalle infondate accuse, avanzate dal sig. nei confronti della P_ moglie, di aver tentato di soffocare il bambino durante l'allattamento”.
2. All'udienza del 10.7.2024, il difensore della SI.ra ha chiesto la concessione Parte_1
di nuovi termini per la notifica al resistente.
3. Nel verbale dell'udienza del 5.11.2024, si legge: “[…] l'Avv. Stefania Maria Gandini deposita l'originale della notifica al resistente, SI. e chiede che ne sia Controparte_1
dichiarata la contumacia, dichiarando di aver fatto tutto il possibile affinché il resistente conoscesse il procedimento. Anzi, rappresenta di essere stata contattata da una Collega
2 Avvocato di Udine, a conoscenza del ricorso per essere stata incaricata dal SI. P_
, il quale evidentemente, poi, ha deciso di non difendersi. Il Giudice solleva
[...]
d'ufficio la questione circa la necessità di ottenere copia completa degli atti del processo per la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale, ora rappresentato pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Torino sub 2197/22 e sub 60/2023. La SI.ra
[...] dichiara. “ora, vivo dai miei genitori e dai miei amici, non sto ferma lì. Non ho Pt_1
case o terreni di mia proprietà. Dovrei incominciare a lavorare, presso a Spinetta, CP_3
ma non mi hanno ancora assunta. Fino al 31.10.2024, lavoravo per il Mc Donald di
Serravalle, per 2 mesi, con retribuzione per Euro 520,00 mensili, ho aspettato che finisse il contratto, perché sono in depressione. Ero scomoda coi turni, dovevo anche prendere il treno. Non vedo più dal 16.2.2023. Il 4.11.2022, io e il SI. abbiamo Per_1 Controparte_1
avuto una discussione, lui ha il morbo di Bachet. Una malattia rara senza cura. Abbiamo discusso perché lui ha rinunciato al posto di lavoro, pur avendo l'indeterminato da 5 anni, perché il suo capo gli ha rimproverato di avere un figlio. Io sono seguita dal Centro di Salute
Mentale presso la ASL-AL, vado solo a prendere la terapia, perché mi hanno diagnosticato che soffro di borderline, sono stata ricoverata presso l'ospedale perché mi sono autolesionata. Mi hanno diagnosticato un lieve ritardo mentale con quoziente intellettivo 69”.
Il Giudice rileva il difetto della documentazione patrimoniale/reddituale obbligatoria ex art. 473-bis12 c.p.c. L'Avv. Stefania Maria Gandini chiede termine, prima che sia pronunciata l'ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c. […]”. All'esito, il Giudice Delegato ha disposto l'integrazione della documentazione patrimoniale/reddituale, “l'acquisizione, a cura della
Cancelleria, entro il 22 novembre 2024, della copia completa degli atti dei processi, tra i
SI.ri e , innanzi al Tribunale per i Minorenni di Torino, Parte_1 Controparte_1 inclusi i processi sub 2197/22 e sub 60/2023” e l'“informativa, a cura della Cancelleria, entro il 22 novembre 2024, del Tribunale per i Minorenni di Torino e del curatore speciale nominato, Avv. Luisa Francesca Taranzano, circa la pendenza del presente procedimento, per quanto di eventuale competenza da parte del Tribunale per i Minorenni di Torino, eventualmente anche ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.”.
4. Con atti in data 6-19.11.2024, il curatore speciale del minore, nominato nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Torino, Avv. Luisa Francesca
Taranzano, ha rappresentato: che “non era al corrente della pendenza del presente procedimento, che si presume essere stato incardinato dalla sig.ra per la Pt_1 separazione dal marito”; che “con sentenza del 25.9.2024, il Tribunale per i minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità del suddetto minore”; che “con ricorso del 5.11.2022 […],
3 il Pubblico Ministero Minorile richiedeva l'apertura di un procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 330 cc teso alla conferma del collocamento del piccolo , in allora Per_1
di soli 3 mesi, presso il padre, alla previsione di incontri con la madre alla presenza di famigliari, alla presa in carico dei servizi sociali, di NPI e del CSM per la madre”; che
“dall'annotazione della Questura di Alessandria di novembre 2022 […], intervenuta presso l'abitazione dei genitori di , emergeva una complessa situazione di pregiudizio per il Per_1
piccolo: i genitori, sposati nel 2021, presentavano condizioni personali potenzialmente inficianti il benessere del figlio, entrambi sofferenti psicologicamente e con percorsi di vita costellati da plurimi traumi”; che “la madre, soffrendo di disturbi di natura psichiatrica, aveva messo in atto svariati tentativi anticonservativi, anche dopo la nascita di - Per_1
ammettendo altresì un suo tentativo di soffocamento del figlio - e il padre, una volta appreso, durante la gravidanza della moglie, di essere affetto da una malattia rara, cadeva in depressione”; che “entrambi i famigliari dei sig.ri e non apparivano P_ Pt_1
tutelanti rispetto al bimbo, avendo omesso di segnalare la grave condizione dei due giovani genitori”; che “la donna non richiedeva più di vedere il figlio”; che “in data 15.2.2023, la nonna paterna domandava l'intervento della Polizia in esito ad un violento litigio - con insulti e agiti - avvenuto con il figlio presso l'abitazione dello stesso: ivi giunti, gli agenti constatavano la presenza del sig. e di , della sig.ra e altresì della P_ Per_1 Per_2
sig.ra madre del piccolo, nonostante la prescrizione disposta dal TM in ordine agli Pt_1 incontri”; che “venivano accertate condizioni igienico sanitarie della casa non adeguate ad un bambino così piccolo (sporcizia, spazzatura, cibo e piatti sporchi, odore di fumo); su sollecitazione degli operanti e con il consenso dei genitori, il piccolo veniva affidato ai servizi sociali e collocato presso una comunità”; che “collocato in comunità, il bambino appariva sereno, con un accrescimento regolare e privo di specifici indicatori di pregiudizio”; che “il
Pubblico Ministero formulava nuovo ricorso in data 13.2.2023 […] con cui richiedeva l'apertura di un procedimento volto alla declaratoria dello stato di adottabilità del piccolo
”; che “seguiva il provvedimento del TM del 15.3.2023 […] con cui veniva aperta la Per_1
procedura di adottabilità del piccolo N. 60/2023 RG Cont., venivano disposti il collocamento del minore in famiglia affidataria temporanea, le prese in carico dei servizi territoriali, la fissazione delle udienze di audizione dei genitori, la nomina di CTU, dott. - per Per_3
approfondire le strutture di personalità e le capacità genitoriali di entrambi i genitori, le condizioni psicofisiche ed evolutive del minore e le capacità dei nonni materni, istanti affido -
e la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori”; che “durante le indagini peritali, il sig. , senza alcuna ragionevole spiegazione, si sottraeva alle P_
4 valutazioni, abbandonando ogni richiesta rispetto al bambino, così come la nonna paterna”; che “con riferimento alla madre, le valutazioni peritali consentivano di delineare il quadro di una donna con un grave disturbo di personalità Borderline e limiti cognitivi, le cui esperienze di vita personale, contraddistinta da traumi e disturbi psichici non arginati da figure genitoriali adeguate, l'hanno condotta a scelte di vita fallimentari”; che “quanto al padre, egli, non solo non rispettava le prescrizioni, ma esponeva a ripetuto pregiudizio il figlio, favorendo incontri con la sig.ra - delle cui fragilità si diceva pienamente conscio -, Pt_1
non adoperandosi in alcun modo a creare un ambiente consono alle esigenze del figlio in tenerissima età e delegando l'accudimento e la cura dello stesso alla di lui madre, per giungere a non prendere parte in alcun modo al presente procedimento, rinunciando al figlio”; che, dunque, “in entrambi i genitori di non si ravvisava alcun adeguata Per_1
capacità genitoriale, né qualsivoglia processo di evoluzione e di elaborazione di un progetto di vita compatibile con la crescita del figlio: gli esiti della CTU e le relazioni di aggiornamento confermavano il preesistente e persistente quadro di abbandono di Per_1
” e che “con sentenza del 25.9.2024 […], notificata a mezzo pec alla scrivente in data
[...]
31.10.2024, il Tribunale per i minorenni di Torino ha dichiarato lo stato di adottabilità del piccolo , disponendone l'iscrizione nel registro degli adottabili”. Per_1
5. All'udienza del 4.12.2024, la SI.ra ha dichiarato: “alla fine non mi hanno Parte_1
assunta da non ho ancora un lavoro. Mi mantengo tramite i miei genitori. Dalla CP_3
nostra relazione, è nato solo il figlio . Non so adesso se mio marito lavora. So che è a Per_1
Udine e sta con una signora. La convivenza tra noi è cessata a febbraio del 2024. Lui in quel momento non lavorava. In passato, aveva lavorato per la sicurezza del Mercatò e Battistoli e, prima ancora, aveva un indeterminato per l'ospedale come fattorino. Non ho alcuna idea di quanto guadagnasse, ne[anche] in corso di convivenza, ha preso anche la NASPI”. Il difensore della ricorrente ha confermato che “le parti hanno avuto solo il figlio […]; Per_1
che, con sentenza in data 25.9.2024, ora appellata sia dalla madre sia dai nonni, è stata dichiarata la sospensione della potestà genitoriale di entrambi i genitori;
che tale sentenza, benché appellata, è provvisoriamente esecutiva e che, proprio per la pendenza di quel giudizio, nel ricorso, nessuna domanda è stata svolta con riferimento al figlio, , Per_1 essendo, invece, state svolte domande esclusivamente rispetto ai diritti dei genitori”.
All'esito, il Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del resistente, ha chiesto informazioni all'Agenzia delle Entrate e all'INPS, circa il patrimonio e i redditi del resistente;
informazioni, poi, rese, con depositi in data 9.12.2024 e 24.1.2025.
5 6. All'udienza del 22.1.2025, il difensore della ricorrente ha confermato che “la sentenza con cui il Tribunale per i Minorenni, benché appellata, è provvisoriamente esecutiva, talché il presente processo dovrà proseguire come se non fossero coinvolti figli”.
7. All'udienza del 19.2.2025, la SI.ra ha dichiarato: “ora sto lavoricchiando, Parte_1
sto dando una mano a mia madre con degli anziani, mi danno circa Euro 60,00 mensili. Non ho trovato altro lavoro. Il 24.1.2025 mi hanno accettato l'assegno di inclusione, mi danno circa Euro 300,00 mensili. Non ho altri redditi. Ora, vivo dai miei genitori, vivo con loro e anche con degli amici. L'ultimo mese sono stata da una mia amica, non voglio dare troppo peso ai miei genitori. Ho fatto domanda per la casa di emergenza, ma mi hanno chiesto la sentenza di separazione. Nel 2024, in tutto sarò stata due mesi dai miei genitori e altri mesi con degli amici. Fino a giugno del 2024, ho vissuto a casa mia ad Alessandria, via Dossena,
n. 39, vivevo da sola, ho iniziato a vivere da sola in quella casa dal febbraio del 2024. Prima vivevo col SI. e nessun'altro. Dal giugno 2024 a oggi, vivo un po' dai Controparte_1 genitori e un po' dagli amici, sono sempre amici diversi, stiamo parlando di circa 15 diverse famiglie di amici che mi ospitano. Dal 12.8.2024 al 31.10.2024, ho lavorato al Mc Donald's, mi hanno dato circa Euro 450,00 mensili netti”. Il difensore della ricorrente ha precisato le conclusioni, rinunciando a qualsiasi ulteriore termine a difesa.
8. Orbene, la domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
9. Nulla deve essere disposto in relazione alla persona del figlio minore, il Persona_1
quale è stato dichiarato adottabile.
10. Come noto, l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il
6 divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. 30.1.2013, nn. 2186 e 2187). L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'“an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il “quantum” dell'assegno anche alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 11.7.2013
n. 17199). Nel caso di specie, la situazione economica dei coniugi, così come ricostruita anche grazie alle informazioni rese dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS, non appare sperequata al punto di esigere un assegno compensativo. Entrambi, invero, percepiscono redditi minimi ed entrambi sembrerebbero subire limitazioni rispetto alla propria capacità lavorativa.
11. Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili, in considerazione della natura del giudizio e della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri e i Controparte_1 Parte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Borgoratto Alessandrino, il 16.7.2021;
- rigetta la domanda formulata dalla moglie, SI.ra al fine di ricevere un Parte_1
contributo al proprio mantenimento da parte del marito, SI. ; Controparte_1
- spese di lite non ripetibili.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
7