Articolo 10 della Legge 22 gennaio 1966, n. 1
Articolo 9Articolo 11
Versione
9 febbraio 1966
Art. 10.
L' articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , e' soppresso.
Gli elettori iscritti nelle liste di un Comune ai sensi del predetto articolo 10 sono cancellati da tali liste ed iscritti in quelle del Comune di residenza anagrafica.
Alla cancellazione degli elettori di cui al precedente comma ed alla loro iscrizione nelle liste del Comune di residenza anagrafica si provvede, all'entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui al primo comma, n. 4, dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 .
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966