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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 3015/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nato negli USA, Pennsylvanya, Pittsburgh, il 26/3/1990, rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Marcello Padovani;
Contro il , in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 02/09/2024, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda del ricorrente è infondata e non può essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_1
Nel caso di specie, l'avo da cui dovrebbe muovere la discendenza iure sanguinis è Persona_1
, originariamente di nazionalità italiana, essendo nato il [...], a [...],
[...] provincia di Pordenone, all'epoca già territorio del Regno d'Italia, il quale, tuttavia, perdeva la cittadinanza all'esito di naturalizzazione volontaria (con giuramento di fedeltà ed abiura del Regno d'Italia) negli Stati Uniti d'America, avvenuta nel 1938.
La di lui figlia, , nasceva negli U.S.A. il 25/01/1933 e, all'epoca della Persona_2 naturalizzazione del padre, era ancora minore di età.
La L. n. 555/1912, applicabile ratione temporis, all'art.8, punto 1, stabiliva che perde la cittadinanza italiana “chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”. Il successivo art. 12 della citata norma, statuiva che “i figli minori non, emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero”.
In ragione dei principi normativi testé espressi, la linea di trasmissibilità dello status civitatis iure sanguinis risulta interrotta in quanto ha perso la cittadinanza italiana Persona_2 allorquando naturalizzato il padre, restando, così, preclusa la possibilità di trasferirla ai discendenti.
Tale è la conclusione espressa dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17161/2023, secondo cui
“i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori
Pag. 1 di 2 riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge
(Cass., sez. 1, n. 9377 del 2011)”. Per completezza, si evidenzia, altresì, che l'istante non ha comunque dimostrato che il proprio ascendente, incorso nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore età, abbia esercitato la facoltà di riacquisto del status civitatis, secondo le ipotesi previste dagli articoli 3 e 9 della L. n. 555/1912.
La mancata eccezione del convenuto esclude disposizioni sulle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Trieste, 18 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
Pag. 2 di 2
– Sezione Civile –
R.G. 3015/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nato negli USA, Pennsylvanya, Pittsburgh, il 26/3/1990, rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Marcello Padovani;
Contro il , in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 02/09/2024, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda del ricorrente è infondata e non può essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_1
Nel caso di specie, l'avo da cui dovrebbe muovere la discendenza iure sanguinis è Persona_1
, originariamente di nazionalità italiana, essendo nato il [...], a [...],
[...] provincia di Pordenone, all'epoca già territorio del Regno d'Italia, il quale, tuttavia, perdeva la cittadinanza all'esito di naturalizzazione volontaria (con giuramento di fedeltà ed abiura del Regno d'Italia) negli Stati Uniti d'America, avvenuta nel 1938.
La di lui figlia, , nasceva negli U.S.A. il 25/01/1933 e, all'epoca della Persona_2 naturalizzazione del padre, era ancora minore di età.
La L. n. 555/1912, applicabile ratione temporis, all'art.8, punto 1, stabiliva che perde la cittadinanza italiana “chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”. Il successivo art. 12 della citata norma, statuiva che “i figli minori non, emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero”.
In ragione dei principi normativi testé espressi, la linea di trasmissibilità dello status civitatis iure sanguinis risulta interrotta in quanto ha perso la cittadinanza italiana Persona_2 allorquando naturalizzato il padre, restando, così, preclusa la possibilità di trasferirla ai discendenti.
Tale è la conclusione espressa dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17161/2023, secondo cui
“i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori
Pag. 1 di 2 riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge
(Cass., sez. 1, n. 9377 del 2011)”. Per completezza, si evidenzia, altresì, che l'istante non ha comunque dimostrato che il proprio ascendente, incorso nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore età, abbia esercitato la facoltà di riacquisto del status civitatis, secondo le ipotesi previste dagli articoli 3 e 9 della L. n. 555/1912.
La mancata eccezione del convenuto esclude disposizioni sulle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Trieste, 18 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
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