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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est - dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2265/2023 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 25.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
[...]
(P.I. , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante dott.ssa , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_3
Generoso M.T. Iodice (C.F. ) e Antonio Iodice (C.F. CodiceFiscale_1 C.F._2
), presso il cui studio sito in Marcianise alla via Duomo n. 16 è elettivamente domiciliata
[...]
(p.e.c. e Email_1 Email_2
APPELLANTE
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio P_ C.F._3
Manzo (C.F. ) e Mario Formicola (C.F. ), presso C.F._4 C.F._5 il cui studio sito in Napoli alla via Santa Teresa a Chiaia n. 9 è elettivamente domiciliato (p.e.c. e Email_3 Email_4
APPELLATO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Controparte_2 C.F._6
Ignorato (C.F. ), presso il cui studio sito in Ercolano alla via Negro n. 1 è C.F._7 elettivamente domiciliata (p.e.c. Email_5
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE Oggetto: appello avverso l'ordinanza. n. Repert 1528/2023 resa ai sensi dell' art. 702 bis c.p.c. in data 12.4.2023 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel proc. n. 2782/2022 r.g.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Controparte_2
Vetere, per ivi vedere ammettersi Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge dell'8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco).
L'istante chiedeva accertarsi il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta medica imprudente, imperita e negligente del dott. e della struttura sanitaria che l'aveva P_ tenuta in cura, ossia la (d'ora in avanti solo E_
, richiedendo pertanto il risarcimento, in solido tra i due convenuti, di tutti i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali patiti.
La ricorrente imputava al e, altresì, alla clinica, la responsabilità delle menomazioni subite a P_ seguito di intervento chirurgico di “laminectomia destra L3-L4 ed artrodesi posterolaterale sinistra”, eseguito il 25.10.2016 presso la struttura convenuta per una diagnosi di “instabilità segmentale L3-L4”.
A suffragio della propria richiesta risarcitoria, contestava la malpractice nella errata allocazione di una vite transpeducolare e, in particolare, quella relativa ad L4, che determinava una instabilità vertebrale a livello del segmento L3-L4, provocando nella paziente una persistente lombalgia con irradiazione in regione inguinale ed anteriormente sulla coscia destra (cfr. pag. 1 ricorso ex art. 696 bis c.p.c.).
Dall'errore commesso dai sanitari sarebbe derivata la necessità di sottoporsi ad un successivo intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale, previa rimozione del pregresso sistema di stabilizzazione;
operazione eseguita il 17.10.2017 presso l'ospedale Neurologico Mediterraneo Nutromed di Pozzilli (IS).
Giusta comparsa del 25.9.2019 si costituiva in giudizio contestando gli avversi Parte_1 addebiti e concludendo per il rigetto di ogni pretesa risarcitoria.
In particolare, la convenuta struttura, deduceva l'esclusiva responsabilità del dott. quale P_ esecutore materiale dell'intervento chirurgico da cui sarebbe derivata la lesione, operante in regime libero professionale con équipe esterna.
Altresì, con comparsa del 6.12.2019, si costituiva in giudizio eccependo, in via P_ preliminare, l'inammissibilità della domanda e, deducendo, nel merito, l'infondatezza della pretesa risarcitoria per assenza di colpa medica.
Chiedeva la chiamata in causa della compagnia assicurativa al fine di essere Controparte_4 garantito in caso di soccombenza.
Incardinato il contraddittorio, il procedimento di ATP veniva istruito mediante le operazioni peritali affidate al dott. e al dott. rispettivamente specialisti in Persona_1 Persona_2 medicina legale e delle assicurazioni e in ortopedia.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 11 Depositata la relazione, la ricorrente, in data 11.4.2022, introduceva il giudizio di merito ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e, ribadite le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'ATP, chiedeva la condanna della struttura resistente e del dott. in solido, al risarcimento di P_ tutti i danni non patrimoniali patiti dalla ricorrente che, quantificava in euro 13.433,70, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Chiedeva, altresì, la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di CTU.
Con comparsa del 6.10.2022 si costituiva in giudizio il contestando la pretesa risarcitoria P_ di parte ricorrente, rivendicando la correttezza dell'intervento chirurgico effettuato e, addebitando la responsabilità delle eventuali lesioni ad un non corretto atteggiamento nel decorso post-operatorio da parte della paziente.
In sintesi, concludeva nel senso del rigetto della domanda e, anche in tale sede, chiedeva la chiamata in causa della predetta compagnia assicurativa per essere manlevato da ogni eventuale condanna.
Instauratosi il contraddittorio e autorizzata la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa, si costituiva, anche in tale giudizio, la chiedendo il rigetto della domanda e, Parte_1 spiegando, domanda riconvenzionale trasversale di regresso nei confronti del dott. quale P_ autore esclusivo dell'illecito eventualmente accertato, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento, in favore della delle somme che eventualmente saranno dovute alla ricorrente (cfr. pag. 5 Parte_1 comparsa di costituzione).
In esito, la causa veniva decisa con l'ordinanza oggi appellata, con la quale il Tribunale, accoglieva la domanda risarcitoria promossa da e, per l'effetto, condannava la struttura Controparte_2 resistente al pagamento in favore della ricorrente di euro 14.823,39, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo.
Rigettava la domanda di risarcimento del danno e quella di regresso promossa avverso il dott. condannando la e , in solido, al pagamento in favore dello P_ Parte_1 Controparte_2 stesso delle spese di lite pari ad euro 2.547,00, oltre accessori come per legge.
Poneva le spese processuali sostenute dalla paziente e quelle di c.t.u. a carico della struttura resistente, liquidando le prime in euro 1.982,00, oltre accessori come per legge.
Il Tribunale, aderendo alle risultanze peritali, rilevava l'erroneità del trattamento praticato e, sul punto, così testualmente argomentava: dalla CTU agli atti si evince che, effettivamente, durante il secondo intervento presso la , la vite transpeducolare non è stata perfettamente allogata e detta evenienza ha Pt_1 determinato, quale effetto, non solo le problematiche successive all'intervento ma anche la necessità di sottoporsi a un ulteriore intervento presso la NE (evitabile in caso di corretta allogazione) con ulteriori risvolti negativi sulla ricorrente (cfr. pag. 9 ordinanza di primo grado).
In altri termini considerava provato il nesso di causalità tra le lesioni lamentate dalla paziente e l'operato negligente dei sanitari, rilevando, in proposito, l'omessa allegazione di circostanze dalle quali dedurre l'estraneità della struttura resistente alla vicenda. A riguardo, il primo giudice, assumeva che: né la ha provato la sua totale estraneità alla vicenda avendo solo allegato (ma non Pt_1 provato) che il Dott. non solo non sarebbe dipendente ma avrebbe operato in regime libero P_ professionale, avvalendosi di una equipe esterna. Ne deriva che la risponde dell'operato inadempiente Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 11 dell'equipe che è intervenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c. (cfr. pag. 11 ordinanza di primo grado).
Il Tribunale, escludeva la responsabilità del dott. ritenendola non provata. A riguardo, P_ infatti, statuiva che non vi è prova di quale componente dell'equipe medica abbia effettivamente allogato non correttamente la vite intrapeduncolare, pertanto, non è possibile procedersi alla condanna di (cfr. P_ pag. 11 ordinanza di primo grado).
In altri termini, il giudice di prime cure, riteneva la domanda fondata limitatamente nei confronti della struttura resistente.
Sulla chiamata in garanzia promossa da il primo giudice ne assumeva l'inesistenza, P_ risultando mancante ogni prova anche del solo tentativo di notifica (cfr. pag. 9 ordinanza di primo grado).
Con citazione dell'11.05.2023 la proponeva E_ tempestivo appello avverso la citata ordinanza.
A fondamento del gravame deduceva l'esclusiva responsabilità del nella causazione dei P_ danni patiti dalla paziente precisando che, l'intervento chirurgico a cui quest'ultima si sottoponeva veniva eseguito dal medico appellato, il quale operava presso la struttura in regime di libero professionista.
Pertanto, censurava il rigetto della domanda di regresso proposta in primo grado nei confronti di
P_
In definitiva, chiedeva la riforma della pronuncia di prime cure, con condanna alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle relative alla c.t.u..
Concludeva chiedendo: <<
1. In via principale, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Dott. nella causazione dei danni occorsi alla SI.ra , P_ Controparte_2 per non aver lo stesso correttamente allogato la vite intrapeduncolare L4 nel corso dell'intervento chirurgico di laminectomia destra L3-L4 ed artrodesi posterolaterale sinistra eseguito in data 25 ottobre 2016;
2. Per l'effetto, condannare esclusivamente il Dott. al risarcimento dei danni nei confronti della P_
SI.ra , ponendo a carico del medesimo le spese di lite e di CTU;
Controparte_2
3. In subordine, accertare e dichiarare la responsabilità solidale nei confronti della SI.ra in Controparte_2 capo alla ed al Dott. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale Parte_1 P_ di regresso, condannare il Dott. a tenere indenne e rimborsare integralmente la di P_ Parte_1 quanto questa è tenuta a pagare alla ricorrente principale SI.ra a titolo di risarcimento danni, Controparte_2 ristoro spese legali e spese di CTU;
4. In via ulteriormente gradata, porre a carico del Dott. la parte di obbligazione commisurata alla gravità P_ della sua colpa e per l'effetto condannare a tenere indenne e rimborsare la di quanto questa è Parte_1 tenuta a pagare alla ricorrente principale SI.ra a titolo di risarcimento danni, ristoro spese Controparte_2 legali e spese di CTU, in misura non inferiore al 50%;
5. Dichiarare tenuto e condannare il Dott. al pagamento, in favore della di spese e P_ Parte_1 competenze del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari. >>
Radicatasi la lite, con comparsa del 1.9.2023 si costituiva in giudizio resistendo Controparte_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 11 al gravame e proponendo appello incidentale per la riforma dell'ordinanza di prime cure nella parte in cui, rigettava la domanda di risarcimento promossa nei confronti del dott. non P_ ritenendola provata e, contestando, in subordine, il regime delle spese processuali statuite in primo grado.
Con comparsa del 4.9.2023 si costituiva che, in via preliminare, ha eccepito P_
l'inammissibilità dell'appello, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
La causa veniva rinviata all'udienza del 25.2.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Mutato il relatore, all'esito era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato P_ giacché il gravame pone questioni serie e meritevoli di approfondimento;
pertanto, il suo esame comporta comunque uno sforzo motivazionale, come di seguito enucleato, in relazione ai punti di censura formulati.
Com'è evidente, si tratta di appello restrittivo dell'originario perimetro di deliberazione, laddove non è più in discussione, la responsabilità del dr. nella produzione dell'evento, giacché, né P_
l'appellante né lo stesso appellato hanno riproposto la questione, limitandosi la prima a chiedere l'esclusiva responsabilità del medico operante ed il secondo il rigetto dell'appello proposto nei propri confronti, peraltro adombrando la responsabilità eventualmente concorrente di altri componenti dell'equipe medica eseguente l'operazione.
La , come anticipato, ha richiesto, con appello incidentale, estendersi la condanna di _2 primo grado al dr. anche in questo caso senza rimettere in discussione l'an della pretesa e P_ il suo quantum.
§ 2. L'appellante clinica censura la statuizione di prime cure laddove ha ritenuto la domanda proposta dalla fondata limitatamente nei confronti della e, altresì, nella parte in _2 Parte_1 cui la non avrebbe provato la sua totale estraneità alla vicenda avendo solo allegato (ma Parte_1 non provato) che il Dott. non solo non sarebbe dipendente ma avrebbe operato in regime libero P_ professionale, avvalendosi di una equipe esterna (cfr. pagg. 9 – 11 ordinanza di primo grado).
Subordinatamente, rivendica la legittimità dell'azione di regresso ex art. 2055 c.c. spiegata in primo grado nei confronti del dott. quale esecutore dell'intervento di artrodesi a cui si P_ sottoponeva la paziente . _2
In particolare, deduce, sulla scorta delle risultanze processuali di primo grado, l'esclusiva responsabilità del dott. nella causazione dei danni lamentati dalla paziente e, P_ pertanto, contesta come il giudice di prime cure avrebbe mancato di rilevare che, poiché non è addebitabile alcuna censurabile condotta causativa alla struttura, non può porsi tale posizione sullo stesso piano di quella, colposa ed eziologica, del chirurgo, sicché avrebbe dovuto affermarsi, anche ai fini interni del regresso, una condotta negligente unicamente in capo al medico.
Sul punto, la casa di cura assume che costituisce verità processuale la circostanza per cui Pt_1
l'intervento chirurgico dal quale sono scaturiti i danni lamentati dalla ricorrente fu eseguito dal Dott. e che P_ quest'ultimo non fosse dipendente della struttura, ma operato presso la stessa in regime libero professionale.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 11 Altresì, deduce che la prova di tanto emerge, innanzitutto dalla totale assenza di contestazioni; pertanto, conclude, esponendo che laddove vi fosse stato errore, questo era riconducibile esclusivamente ad una responsabilità del singolo operatore, Dott. (cfr. pag. 13 atto di appello). P_
Ne deriva che, la ha legittimamente esercitato la propria facoltà di promuovere azione di Parte_1 regresso ex art 2055 c.c. nei confronti del Dott. quale autore esclusivo dell'illecito, con conseguente P_ condanna di quest'ultimo a manlevare la struttura per l'intera somma stabilita come dovuta in favore della ricorrente principale (cfr. pag. 21 atto di appello).
In definitiva, l'appellante, rispetto all'accertato errore medico, riconducile alla non corretta allogazione di una vite transpeducolare (precisamente quella relativa ad L4), rivendica la propria estraneità ai fatti nella determinazione del danno. Al contrario, attribuisce una esclusiva responsabilità dell'appellato ritenendolo autore dell'errore medico e, insistendo per la P_ condanna di quest'ultimo, al fine di tenere integralmente indenne la struttura di quanto dovuto alla paziente a titolo di ristoro per le lesioni patite.
E ciò sostiene ribadendo, sin dal primo scritto difensivo, che le operazioni furono eseguite da equipe medica esterna alla struttura mancando qualsiasi addebito, anche di semplice leggerezza, all'organizzazione e tenuta della clinica.
§ 2.1. Così riassunti sinteticamente i primi quattro motivi d'appello, la censura solo fondata solo relativamente ai punti 3 e 4, come si dirà oltre.
§ 2.2. È d'uopo precisare che, dal tessuto probatorio, emerge inequivocabilmente che fu il dott. ad effettuare l'intervento chirurgico, causa della lesione lamentata dalla paziente (cfr. P_ cartella clinica versata in atti, memorie difensive del consulenza tecnica d'ufficio). P_
Ed invero, alla pagina 29 della cartella clinica n. 1829 del 24 ottobre 2016, versata in atti, risulta la seguente dicitura: chirurgo Oper. AN L..
I c.t.u. di primo grado chiariscono che, dopo lo studio degli atti, si desume che il dottor ha operato la P_ ricorrente 2 volte: la prima di erniectomia discale L4-L5; la seconda volta per instabilità della colonna provvedendo alla stabilizzazione. Entrambi gli interventi sono stati eseguiti nel rispetto dell'arte medica. Tuttavia, una vite transpeducolare, e precisamente quella relativa ad L4, inizialmente non venne allogata in maniera del tutto corretta determinando una instabilità che, poi, ha dovuto essere corretta tramite un nuovo intervento chirurgico (cfr. pagg.
5-8 ctu).
In ultimo, lo stesso in più occasioni, nei suoi scritti difensivi, assume la corretta esecuzione P_ dell'intervento; in particolare, in sede di memoria difensiva nel giudizio di primo grado, ammette che l'intervento chirurgico fu eseguito dal Dott. in data 25.10.2016 (cfr. pag. 5 comparsa di P_ costituzione).
Dunque, in quanto dagli esiti peritali emerge che fu ad operare la paziente, P_ assumendo una condotta negligente, in adesione ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il danno da malpractice è ripartito tra struttura e sanitario, quest'ultimo risponde, in solido con la della domanda risarcitoria proposta dalla Parte_1
. _2
In questi termini i primi due motivi d'appello non possono essere accolti: in base a insegnamento costante e consolidato della Suprema Corte, risulta evidentemente impossibile assegnare l'intera
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 11 responsabilità dell'occorso al solo dr. P_
Quantunque sia pacifico che l'operante non era medico interno dipendente della clinica, è del tutto documentale che la stessa abbia assunto diretta responsabilità contrattuale nei confronti della paziente, apprestando tutte quei mezzi funzionali all'intervento, a cominciare dalla compilazione delle cartelle cliniche e dai risultati delle analisi specificamente compilate su carte intestate alla casa di cura, con tanto di estremi identificativi dell'ente (all. 02 dell'atto di appello).
Consegue da ciò la materiale impossibilità di escludere totalmente la responsabilità contrattuale della clinica appellante, pacificamente avendo la consolidata giurisprudenza della S.C. ricostruito in questi termini l'impegno assunto dalla struttura nei confronti del ricoverato anche prima della Legge c.d. Gelli-Bianco.
§ 2.2.1 Le conclusioni appena esposte importano l'implicita ovvia naturale conseguenza dell'impossibilità di coinvolgere nella responsabilità gli altri componenti dell'equipe che operò la paziente, come pur adombra il dr. peraltro neppure mai convenuti in giudizio. Osta al P_ loro coinvolgimento tanto l'omessa citazione in giudizio, tanto la responsabilità solidale tra tutti i produttori del danno, che consente al creditore di vocare in giudizio anche solo uno di essi (appunto la clinica o uno dei medici).
§ 2.3. Occorre, a questo punto, esaminare la fondatezza dell'azione di regresso ex art 2055 c.c. spiegata dalla struttura appellante nei punti 3 e 4 dei motivi d'impugnazione, precisandosi sin d'ora che, nel caso di specie, i fatti di causa risultano anteriori all'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017 “c.d. legge Gelli ”. Per_3
Il Collegio ritiene di dover aderire all'insegnamento giurisprudenziale, in base al quale, in tema di azione di rivalsa, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass. Civ., sentenza n. 28987/2019).
Al riguardo, la Suprema Corte precisa che, avvalendosi la struttura della collaborazione di operatori sanitari per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, la responsabilità della stessa, per i danni causati dai propri ausiliari, trova radice nel rischio d'impresa connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione ex art. 1228 c.c.
In particolare, osserva la Corte, la prestazione negligente del medico non può essere agevolmente isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura. Ne deriva l'operatività del principio presuntivo di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale tra la struttura stessa ed il medico;
presunzione che potrà essere superata unicamente mediante la dimostrazione da parte dell'ente non soltanto della colpa esclusiva dell'operatore, ma altresì della derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del medico dissonante rispetto al piano dell'ordinaria
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 11 prestazione dei servizi di spedalità, intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice.
Pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (Cass. Civ. sentenza n. 29001/2021).
In altri termini, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esclusività della colpa del medico (come nel caso di specie) non è sufficiente per consentire alla struttura sanitaria di esercitare un'azione di rivalsa integrale, dovendosi ritenere necessaria la dimostrazione di: “un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”. Pertanto, la mancata prova della presenza di siffatte circostanze, comporta, secondo la Cassazione, l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente tra il medico e la struttura sanitaria.
La mancata prova di questa “eccezionale”, “inescusabile”, “grave”, “imprevedibile”,
“oggettivamente improbabile” devianza del medico, comporta secondo la Cassazione (Sez III, 11/12/2023, n. 34516) l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente tra medico e ASL (50%).
Al fine di consentire alla struttura sanitaria di agire in rivalsa nella misura del 100% (o comunque superiore al 50% presunto dalla legge), la Corte di Cassazione ha stabilito che, oltre alla colpa esclusiva del medico, occorra dimostrare anche:
• una condotta del medico “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”
• l'assenza di “trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”
Si tratta chiaramente di un onere della prova molto difficile da superare per la struttura sanitaria, la quale, pertanto, in difetto della “devianza del sanitario” come descritta dalla Cassazione, dovrà limitare la propria azione di rivalsa nella minor misura del 50%, anche qualora la responsabilità dell'accaduto sia imputabile esclusivamente al medico.
Le conclusioni appena esposte risultano rafforzate dalla lettura della recentissima Corte di Cassazione, Ord. n. 8163/2025, nella parte in cui … <La struttura sanitaria che abbia concesso in
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 11 locazione alcuni suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente, in quanto il rapporto di locazione […] non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali dei secondi>>.
Secondo i giudici di legittimità, affinché vi sia responsabilità della struttura:
• deve sussistere un obbligo diretto della struttura nei confronti del paziente (es. contratto di prestazione sanitaria);
• oppure deve esserci un rapporto professionale tra medico e struttura, tale per cui il medico opera nell'interesse o per conto della struttura, anche in forma non subordinata.
La Cassazione ribadisce, dunque, il principio in base al quale la prestazione resa da un medico esterno, non esonera automaticamente la struttura da responsabilità; anzi, è sulla struttura che grava l'onere di vincere la presunzione.
Nel caso in esame, l'odierna appellante si limita a contestare l'operato del senza, tuttavia, P_ provare alcuna imprevedibile e del tutto dissonante malpractice medica, poiché non individua profili di responsabilità del medico intesi come gravi, ma anche straordinari, tale di individuare anomalie, deviazioni o abnormità citate nei suddetti arresti giurisprudenziali.
Da ultimo, rileva l'assenza del presupposto della “colpa grave”.
Consegue che, ritenuta accertata la condotta negligente ma non “inescusabilmente grave” del dott. aderendo ai citati principi giurisprudenziali della Suprema Corte, la motivazione di prime P_ cure merita censura nella parte in cui non individua, in termini di risarcibilità, una corresponsabilità in solido del chirurgo, ripartita in misura paritaria con la struttura.
In questi termini l'ordinanza gravata deve essere riformata in accoglimento, per quanto di ragione, del gravame principale, prevedendo anche il diritto della casa di cura a vedersi retrocedere dal coobbligato il 50% di quanto eventualmente già sborsato per soddisfare le aspettative della creditrice.
§ 3. Sull'appello incidentale di Controparte_2
Con il proposto gravame autonomo, impugna la statuizione del Tribunale in Controparte_2 punto di rigetto della domanda di risarcimento azionata, altresì, nei confronti del dott. P_
non ritenendo quest'ultimo solidamente responsabile per le lesioni provocate alla paziente.
[...]
In particolare, deduce l'inesattezza dell'iter argomentativo dell'ordinanza di prime cure, laddove, il primo giudice, così testualmente ha argomentato: non vi è prova di quale componente dell'equipe medica abbia effettivamente allogato non correttamente la vite intrapeduncolare (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione con appello incidentale).
Al contrario, la paziente sostiene che le risultanze probatorie hanno accertato la responsabilità tecnica del Dr. che, altresì, emerge dagli scritti difensivi del Dr. stesso, che non solo non ha mai eccepito P_ P_ la propria estraneità all'apposizione delle viti pendiculari determinanti lesione medica ma ha addirittura rivendicato la perfetta riusciuta dell'intervento chirurgico (cfr. pagg.
6-7 comparsa di costituzione con appello incidentale).
Ne deriva, a detta dell'appellata , l'erroneità della statuizione del Tribunale che ha _2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 11 condannato la paziente, in solido con la struttura sanitaria, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado.
§ 3.1. La censura è fondata.
In ragione delle considerazioni sopra esposte, le doglianze dell'appellata paziente sono fondate in ordine al richiesto accertamento della responsabilità del dott. in solido con la P_ struttura. In tali termini, dunque, va accolto, altresì, l'appello incidentale proposto da _2
, per vedere affermata la concorrente responsabilità del
[...] P_
§ 3.2 Resta invece assorbito l'esame della doglianza relativa alle spese di lite, poiché la riforma dell'ordinanza di primo grado nel senso della condanna a carico anche del comporta P_ necessariamente una nuova regolamentazione dei rapporti processuali tra la ricorrente e il medico.
§ 3.3 In conclusione, il dott. è obbligato, in solido con la P_ [...]
, al pagamento in favore di dell'importo riconosciuto E_ Controparte_2 in primo grado a titolo di ristoro e, altresì, in parziale accoglimento della domanda di regresso promossa dalla clinica, è tenuto a tenere indenne la stessa della metà dell'importo solidamente posto a carico dei due corresponsabili.
§ 4. Le spese di lite
Quanto alle spese di lite, va osservato che l'accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
, nei limiti sopra esposti, impone la rideterminazione E_ delle spese del doppio grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n. 28718/2013, Cass. n. 26985/2009, Cass. n. 12963/2007, Cass. n. 11423/2016).
In questa ottica risulta assorbito il 5 motivo d'appello proposto dalla casa di cura.
§ 4.1 Pertanto, le spese del doppio grado di giudizio, ivi compreso il procedimento di ATP, in favore di seguono la soccombenza della struttura e del dott. e Controparte_2 P_ vanno poste, in solido, a carico di entrambi, essendo liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022 e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da € 5.201,00 a € 26.000), attenendosi nei minimi per la non particolare complessità delle questioni affrontate, con attribuzione nei due gradi di giudizio.
§ 4.2 Quanto ai rapporti processuali tra la casa di cura e considerato il parziale P_ accoglimento del gravame proposto dall'appellante, ricorrono i presupposti per la parziale compensazione delle spese del doppio grado nella misura del 50%. La restante parte segue la soccombenza prevalente di e, si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione P_ dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022 e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da € 5.201,00 a € 26.000), attenendosi nei minimi per la non particolare complessità delle questioni affrontate, con attribuzione dei due gradi di giudizio.
§ 4.3 Vanno infine poste a carico della e di E_
in solido tra loro, le spese dell'espletata c.t.u.. P_
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello incidentale promosso da e, Controparte_2 in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla E_
, dichiara la stessa casa di cura e IG AN tenuti, in solido, al risarcimento
[...] del danno liquidato in favore di , nell'importo già riconosciuto dal primo giudice, Controparte_2 oltre interessi da calcolarsi secondo le decorrenze e i meccanismi indicati nell'ordinanza impugnata;
- accoglie parzialmente la domanda di regresso proposta dalla E_
e, per l'effetto, condanna a tenere indenne la struttura fino a
[...] P_ concorrenza della metà dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento in favore di _2
;
[...]
- condanna la e al pagamento, in E_ P_ solido tra loro, in favore dell'originaria attrice delle spese del doppio grado, che si liquidano per il giudizio di primo grado ed il procedimento di ATP in euro 3.710,00 per compensi professionali (euro 1.170,00 giudizio di ATP ed euro 2.540,00 giudizio di primo grado) e, per il giudizio di appello in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Ciro Ignorato;
- Dichiara compensate, nella misura del 50%, le spese del doppio grado tra la struttura appellante ed il medico appellato e, pone a carico di il pagamento in favore della P_ [...]
della restante parte, liquidandola in euro 2.723,00, oltre E_ rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari, avv.ti Antonio Iodice e Generoso M.T. Iodice;
- Pone a carico della e di il Parte_1 E_ P_ pagamento, in solido tra loro, delle spese dell'espletata c.t.u..
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025
Il Presidente estensore
Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est - dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2265/2023 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 25.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
[...]
(P.I. , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante dott.ssa , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_3
Generoso M.T. Iodice (C.F. ) e Antonio Iodice (C.F. CodiceFiscale_1 C.F._2
), presso il cui studio sito in Marcianise alla via Duomo n. 16 è elettivamente domiciliata
[...]
(p.e.c. e Email_1 Email_2
APPELLANTE
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio P_ C.F._3
Manzo (C.F. ) e Mario Formicola (C.F. ), presso C.F._4 C.F._5 il cui studio sito in Napoli alla via Santa Teresa a Chiaia n. 9 è elettivamente domiciliato (p.e.c. e Email_3 Email_4
APPELLATO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Controparte_2 C.F._6
Ignorato (C.F. ), presso il cui studio sito in Ercolano alla via Negro n. 1 è C.F._7 elettivamente domiciliata (p.e.c. Email_5
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE Oggetto: appello avverso l'ordinanza. n. Repert 1528/2023 resa ai sensi dell' art. 702 bis c.p.c. in data 12.4.2023 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel proc. n. 2782/2022 r.g.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Controparte_2
Vetere, per ivi vedere ammettersi Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge dell'8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco).
L'istante chiedeva accertarsi il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta medica imprudente, imperita e negligente del dott. e della struttura sanitaria che l'aveva P_ tenuta in cura, ossia la (d'ora in avanti solo E_
, richiedendo pertanto il risarcimento, in solido tra i due convenuti, di tutti i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali patiti.
La ricorrente imputava al e, altresì, alla clinica, la responsabilità delle menomazioni subite a P_ seguito di intervento chirurgico di “laminectomia destra L3-L4 ed artrodesi posterolaterale sinistra”, eseguito il 25.10.2016 presso la struttura convenuta per una diagnosi di “instabilità segmentale L3-L4”.
A suffragio della propria richiesta risarcitoria, contestava la malpractice nella errata allocazione di una vite transpeducolare e, in particolare, quella relativa ad L4, che determinava una instabilità vertebrale a livello del segmento L3-L4, provocando nella paziente una persistente lombalgia con irradiazione in regione inguinale ed anteriormente sulla coscia destra (cfr. pag. 1 ricorso ex art. 696 bis c.p.c.).
Dall'errore commesso dai sanitari sarebbe derivata la necessità di sottoporsi ad un successivo intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale, previa rimozione del pregresso sistema di stabilizzazione;
operazione eseguita il 17.10.2017 presso l'ospedale Neurologico Mediterraneo Nutromed di Pozzilli (IS).
Giusta comparsa del 25.9.2019 si costituiva in giudizio contestando gli avversi Parte_1 addebiti e concludendo per il rigetto di ogni pretesa risarcitoria.
In particolare, la convenuta struttura, deduceva l'esclusiva responsabilità del dott. quale P_ esecutore materiale dell'intervento chirurgico da cui sarebbe derivata la lesione, operante in regime libero professionale con équipe esterna.
Altresì, con comparsa del 6.12.2019, si costituiva in giudizio eccependo, in via P_ preliminare, l'inammissibilità della domanda e, deducendo, nel merito, l'infondatezza della pretesa risarcitoria per assenza di colpa medica.
Chiedeva la chiamata in causa della compagnia assicurativa al fine di essere Controparte_4 garantito in caso di soccombenza.
Incardinato il contraddittorio, il procedimento di ATP veniva istruito mediante le operazioni peritali affidate al dott. e al dott. rispettivamente specialisti in Persona_1 Persona_2 medicina legale e delle assicurazioni e in ortopedia.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 11 Depositata la relazione, la ricorrente, in data 11.4.2022, introduceva il giudizio di merito ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e, ribadite le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'ATP, chiedeva la condanna della struttura resistente e del dott. in solido, al risarcimento di P_ tutti i danni non patrimoniali patiti dalla ricorrente che, quantificava in euro 13.433,70, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Chiedeva, altresì, la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di CTU.
Con comparsa del 6.10.2022 si costituiva in giudizio il contestando la pretesa risarcitoria P_ di parte ricorrente, rivendicando la correttezza dell'intervento chirurgico effettuato e, addebitando la responsabilità delle eventuali lesioni ad un non corretto atteggiamento nel decorso post-operatorio da parte della paziente.
In sintesi, concludeva nel senso del rigetto della domanda e, anche in tale sede, chiedeva la chiamata in causa della predetta compagnia assicurativa per essere manlevato da ogni eventuale condanna.
Instauratosi il contraddittorio e autorizzata la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa, si costituiva, anche in tale giudizio, la chiedendo il rigetto della domanda e, Parte_1 spiegando, domanda riconvenzionale trasversale di regresso nei confronti del dott. quale P_ autore esclusivo dell'illecito eventualmente accertato, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento, in favore della delle somme che eventualmente saranno dovute alla ricorrente (cfr. pag. 5 Parte_1 comparsa di costituzione).
In esito, la causa veniva decisa con l'ordinanza oggi appellata, con la quale il Tribunale, accoglieva la domanda risarcitoria promossa da e, per l'effetto, condannava la struttura Controparte_2 resistente al pagamento in favore della ricorrente di euro 14.823,39, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo.
Rigettava la domanda di risarcimento del danno e quella di regresso promossa avverso il dott. condannando la e , in solido, al pagamento in favore dello P_ Parte_1 Controparte_2 stesso delle spese di lite pari ad euro 2.547,00, oltre accessori come per legge.
Poneva le spese processuali sostenute dalla paziente e quelle di c.t.u. a carico della struttura resistente, liquidando le prime in euro 1.982,00, oltre accessori come per legge.
Il Tribunale, aderendo alle risultanze peritali, rilevava l'erroneità del trattamento praticato e, sul punto, così testualmente argomentava: dalla CTU agli atti si evince che, effettivamente, durante il secondo intervento presso la , la vite transpeducolare non è stata perfettamente allogata e detta evenienza ha Pt_1 determinato, quale effetto, non solo le problematiche successive all'intervento ma anche la necessità di sottoporsi a un ulteriore intervento presso la NE (evitabile in caso di corretta allogazione) con ulteriori risvolti negativi sulla ricorrente (cfr. pag. 9 ordinanza di primo grado).
In altri termini considerava provato il nesso di causalità tra le lesioni lamentate dalla paziente e l'operato negligente dei sanitari, rilevando, in proposito, l'omessa allegazione di circostanze dalle quali dedurre l'estraneità della struttura resistente alla vicenda. A riguardo, il primo giudice, assumeva che: né la ha provato la sua totale estraneità alla vicenda avendo solo allegato (ma non Pt_1 provato) che il Dott. non solo non sarebbe dipendente ma avrebbe operato in regime libero P_ professionale, avvalendosi di una equipe esterna. Ne deriva che la risponde dell'operato inadempiente Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 11 dell'equipe che è intervenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c. (cfr. pag. 11 ordinanza di primo grado).
Il Tribunale, escludeva la responsabilità del dott. ritenendola non provata. A riguardo, P_ infatti, statuiva che non vi è prova di quale componente dell'equipe medica abbia effettivamente allogato non correttamente la vite intrapeduncolare, pertanto, non è possibile procedersi alla condanna di (cfr. P_ pag. 11 ordinanza di primo grado).
In altri termini, il giudice di prime cure, riteneva la domanda fondata limitatamente nei confronti della struttura resistente.
Sulla chiamata in garanzia promossa da il primo giudice ne assumeva l'inesistenza, P_ risultando mancante ogni prova anche del solo tentativo di notifica (cfr. pag. 9 ordinanza di primo grado).
Con citazione dell'11.05.2023 la proponeva E_ tempestivo appello avverso la citata ordinanza.
A fondamento del gravame deduceva l'esclusiva responsabilità del nella causazione dei P_ danni patiti dalla paziente precisando che, l'intervento chirurgico a cui quest'ultima si sottoponeva veniva eseguito dal medico appellato, il quale operava presso la struttura in regime di libero professionista.
Pertanto, censurava il rigetto della domanda di regresso proposta in primo grado nei confronti di
P_
In definitiva, chiedeva la riforma della pronuncia di prime cure, con condanna alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle relative alla c.t.u..
Concludeva chiedendo: <<
1. In via principale, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Dott. nella causazione dei danni occorsi alla SI.ra , P_ Controparte_2 per non aver lo stesso correttamente allogato la vite intrapeduncolare L4 nel corso dell'intervento chirurgico di laminectomia destra L3-L4 ed artrodesi posterolaterale sinistra eseguito in data 25 ottobre 2016;
2. Per l'effetto, condannare esclusivamente il Dott. al risarcimento dei danni nei confronti della P_
SI.ra , ponendo a carico del medesimo le spese di lite e di CTU;
Controparte_2
3. In subordine, accertare e dichiarare la responsabilità solidale nei confronti della SI.ra in Controparte_2 capo alla ed al Dott. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale Parte_1 P_ di regresso, condannare il Dott. a tenere indenne e rimborsare integralmente la di P_ Parte_1 quanto questa è tenuta a pagare alla ricorrente principale SI.ra a titolo di risarcimento danni, Controparte_2 ristoro spese legali e spese di CTU;
4. In via ulteriormente gradata, porre a carico del Dott. la parte di obbligazione commisurata alla gravità P_ della sua colpa e per l'effetto condannare a tenere indenne e rimborsare la di quanto questa è Parte_1 tenuta a pagare alla ricorrente principale SI.ra a titolo di risarcimento danni, ristoro spese Controparte_2 legali e spese di CTU, in misura non inferiore al 50%;
5. Dichiarare tenuto e condannare il Dott. al pagamento, in favore della di spese e P_ Parte_1 competenze del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari. >>
Radicatasi la lite, con comparsa del 1.9.2023 si costituiva in giudizio resistendo Controparte_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 11 al gravame e proponendo appello incidentale per la riforma dell'ordinanza di prime cure nella parte in cui, rigettava la domanda di risarcimento promossa nei confronti del dott. non P_ ritenendola provata e, contestando, in subordine, il regime delle spese processuali statuite in primo grado.
Con comparsa del 4.9.2023 si costituiva che, in via preliminare, ha eccepito P_
l'inammissibilità dell'appello, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
La causa veniva rinviata all'udienza del 25.2.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Mutato il relatore, all'esito era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato P_ giacché il gravame pone questioni serie e meritevoli di approfondimento;
pertanto, il suo esame comporta comunque uno sforzo motivazionale, come di seguito enucleato, in relazione ai punti di censura formulati.
Com'è evidente, si tratta di appello restrittivo dell'originario perimetro di deliberazione, laddove non è più in discussione, la responsabilità del dr. nella produzione dell'evento, giacché, né P_
l'appellante né lo stesso appellato hanno riproposto la questione, limitandosi la prima a chiedere l'esclusiva responsabilità del medico operante ed il secondo il rigetto dell'appello proposto nei propri confronti, peraltro adombrando la responsabilità eventualmente concorrente di altri componenti dell'equipe medica eseguente l'operazione.
La , come anticipato, ha richiesto, con appello incidentale, estendersi la condanna di _2 primo grado al dr. anche in questo caso senza rimettere in discussione l'an della pretesa e P_ il suo quantum.
§ 2. L'appellante clinica censura la statuizione di prime cure laddove ha ritenuto la domanda proposta dalla fondata limitatamente nei confronti della e, altresì, nella parte in _2 Parte_1 cui la non avrebbe provato la sua totale estraneità alla vicenda avendo solo allegato (ma Parte_1 non provato) che il Dott. non solo non sarebbe dipendente ma avrebbe operato in regime libero P_ professionale, avvalendosi di una equipe esterna (cfr. pagg. 9 – 11 ordinanza di primo grado).
Subordinatamente, rivendica la legittimità dell'azione di regresso ex art. 2055 c.c. spiegata in primo grado nei confronti del dott. quale esecutore dell'intervento di artrodesi a cui si P_ sottoponeva la paziente . _2
In particolare, deduce, sulla scorta delle risultanze processuali di primo grado, l'esclusiva responsabilità del dott. nella causazione dei danni lamentati dalla paziente e, P_ pertanto, contesta come il giudice di prime cure avrebbe mancato di rilevare che, poiché non è addebitabile alcuna censurabile condotta causativa alla struttura, non può porsi tale posizione sullo stesso piano di quella, colposa ed eziologica, del chirurgo, sicché avrebbe dovuto affermarsi, anche ai fini interni del regresso, una condotta negligente unicamente in capo al medico.
Sul punto, la casa di cura assume che costituisce verità processuale la circostanza per cui Pt_1
l'intervento chirurgico dal quale sono scaturiti i danni lamentati dalla ricorrente fu eseguito dal Dott. e che P_ quest'ultimo non fosse dipendente della struttura, ma operato presso la stessa in regime libero professionale.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 11 Altresì, deduce che la prova di tanto emerge, innanzitutto dalla totale assenza di contestazioni; pertanto, conclude, esponendo che laddove vi fosse stato errore, questo era riconducibile esclusivamente ad una responsabilità del singolo operatore, Dott. (cfr. pag. 13 atto di appello). P_
Ne deriva che, la ha legittimamente esercitato la propria facoltà di promuovere azione di Parte_1 regresso ex art 2055 c.c. nei confronti del Dott. quale autore esclusivo dell'illecito, con conseguente P_ condanna di quest'ultimo a manlevare la struttura per l'intera somma stabilita come dovuta in favore della ricorrente principale (cfr. pag. 21 atto di appello).
In definitiva, l'appellante, rispetto all'accertato errore medico, riconducile alla non corretta allogazione di una vite transpeducolare (precisamente quella relativa ad L4), rivendica la propria estraneità ai fatti nella determinazione del danno. Al contrario, attribuisce una esclusiva responsabilità dell'appellato ritenendolo autore dell'errore medico e, insistendo per la P_ condanna di quest'ultimo, al fine di tenere integralmente indenne la struttura di quanto dovuto alla paziente a titolo di ristoro per le lesioni patite.
E ciò sostiene ribadendo, sin dal primo scritto difensivo, che le operazioni furono eseguite da equipe medica esterna alla struttura mancando qualsiasi addebito, anche di semplice leggerezza, all'organizzazione e tenuta della clinica.
§ 2.1. Così riassunti sinteticamente i primi quattro motivi d'appello, la censura solo fondata solo relativamente ai punti 3 e 4, come si dirà oltre.
§ 2.2. È d'uopo precisare che, dal tessuto probatorio, emerge inequivocabilmente che fu il dott. ad effettuare l'intervento chirurgico, causa della lesione lamentata dalla paziente (cfr. P_ cartella clinica versata in atti, memorie difensive del consulenza tecnica d'ufficio). P_
Ed invero, alla pagina 29 della cartella clinica n. 1829 del 24 ottobre 2016, versata in atti, risulta la seguente dicitura: chirurgo Oper. AN L..
I c.t.u. di primo grado chiariscono che, dopo lo studio degli atti, si desume che il dottor ha operato la P_ ricorrente 2 volte: la prima di erniectomia discale L4-L5; la seconda volta per instabilità della colonna provvedendo alla stabilizzazione. Entrambi gli interventi sono stati eseguiti nel rispetto dell'arte medica. Tuttavia, una vite transpeducolare, e precisamente quella relativa ad L4, inizialmente non venne allogata in maniera del tutto corretta determinando una instabilità che, poi, ha dovuto essere corretta tramite un nuovo intervento chirurgico (cfr. pagg.
5-8 ctu).
In ultimo, lo stesso in più occasioni, nei suoi scritti difensivi, assume la corretta esecuzione P_ dell'intervento; in particolare, in sede di memoria difensiva nel giudizio di primo grado, ammette che l'intervento chirurgico fu eseguito dal Dott. in data 25.10.2016 (cfr. pag. 5 comparsa di P_ costituzione).
Dunque, in quanto dagli esiti peritali emerge che fu ad operare la paziente, P_ assumendo una condotta negligente, in adesione ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il danno da malpractice è ripartito tra struttura e sanitario, quest'ultimo risponde, in solido con la della domanda risarcitoria proposta dalla Parte_1
. _2
In questi termini i primi due motivi d'appello non possono essere accolti: in base a insegnamento costante e consolidato della Suprema Corte, risulta evidentemente impossibile assegnare l'intera
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 11 responsabilità dell'occorso al solo dr. P_
Quantunque sia pacifico che l'operante non era medico interno dipendente della clinica, è del tutto documentale che la stessa abbia assunto diretta responsabilità contrattuale nei confronti della paziente, apprestando tutte quei mezzi funzionali all'intervento, a cominciare dalla compilazione delle cartelle cliniche e dai risultati delle analisi specificamente compilate su carte intestate alla casa di cura, con tanto di estremi identificativi dell'ente (all. 02 dell'atto di appello).
Consegue da ciò la materiale impossibilità di escludere totalmente la responsabilità contrattuale della clinica appellante, pacificamente avendo la consolidata giurisprudenza della S.C. ricostruito in questi termini l'impegno assunto dalla struttura nei confronti del ricoverato anche prima della Legge c.d. Gelli-Bianco.
§ 2.2.1 Le conclusioni appena esposte importano l'implicita ovvia naturale conseguenza dell'impossibilità di coinvolgere nella responsabilità gli altri componenti dell'equipe che operò la paziente, come pur adombra il dr. peraltro neppure mai convenuti in giudizio. Osta al P_ loro coinvolgimento tanto l'omessa citazione in giudizio, tanto la responsabilità solidale tra tutti i produttori del danno, che consente al creditore di vocare in giudizio anche solo uno di essi (appunto la clinica o uno dei medici).
§ 2.3. Occorre, a questo punto, esaminare la fondatezza dell'azione di regresso ex art 2055 c.c. spiegata dalla struttura appellante nei punti 3 e 4 dei motivi d'impugnazione, precisandosi sin d'ora che, nel caso di specie, i fatti di causa risultano anteriori all'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017 “c.d. legge Gelli ”. Per_3
Il Collegio ritiene di dover aderire all'insegnamento giurisprudenziale, in base al quale, in tema di azione di rivalsa, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass. Civ., sentenza n. 28987/2019).
Al riguardo, la Suprema Corte precisa che, avvalendosi la struttura della collaborazione di operatori sanitari per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, la responsabilità della stessa, per i danni causati dai propri ausiliari, trova radice nel rischio d'impresa connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione ex art. 1228 c.c.
In particolare, osserva la Corte, la prestazione negligente del medico non può essere agevolmente isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura. Ne deriva l'operatività del principio presuntivo di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale tra la struttura stessa ed il medico;
presunzione che potrà essere superata unicamente mediante la dimostrazione da parte dell'ente non soltanto della colpa esclusiva dell'operatore, ma altresì della derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del medico dissonante rispetto al piano dell'ordinaria
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 11 prestazione dei servizi di spedalità, intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice.
Pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (Cass. Civ. sentenza n. 29001/2021).
In altri termini, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esclusività della colpa del medico (come nel caso di specie) non è sufficiente per consentire alla struttura sanitaria di esercitare un'azione di rivalsa integrale, dovendosi ritenere necessaria la dimostrazione di: “un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”. Pertanto, la mancata prova della presenza di siffatte circostanze, comporta, secondo la Cassazione, l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente tra il medico e la struttura sanitaria.
La mancata prova di questa “eccezionale”, “inescusabile”, “grave”, “imprevedibile”,
“oggettivamente improbabile” devianza del medico, comporta secondo la Cassazione (Sez III, 11/12/2023, n. 34516) l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente tra medico e ASL (50%).
Al fine di consentire alla struttura sanitaria di agire in rivalsa nella misura del 100% (o comunque superiore al 50% presunto dalla legge), la Corte di Cassazione ha stabilito che, oltre alla colpa esclusiva del medico, occorra dimostrare anche:
• una condotta del medico “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”
• l'assenza di “trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”
Si tratta chiaramente di un onere della prova molto difficile da superare per la struttura sanitaria, la quale, pertanto, in difetto della “devianza del sanitario” come descritta dalla Cassazione, dovrà limitare la propria azione di rivalsa nella minor misura del 50%, anche qualora la responsabilità dell'accaduto sia imputabile esclusivamente al medico.
Le conclusioni appena esposte risultano rafforzate dalla lettura della recentissima Corte di Cassazione, Ord. n. 8163/2025, nella parte in cui … <La struttura sanitaria che abbia concesso in
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 11 locazione alcuni suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente, in quanto il rapporto di locazione […] non comporta che la prima debba rispondere degli errori professionali dei secondi>>.
Secondo i giudici di legittimità, affinché vi sia responsabilità della struttura:
• deve sussistere un obbligo diretto della struttura nei confronti del paziente (es. contratto di prestazione sanitaria);
• oppure deve esserci un rapporto professionale tra medico e struttura, tale per cui il medico opera nell'interesse o per conto della struttura, anche in forma non subordinata.
La Cassazione ribadisce, dunque, il principio in base al quale la prestazione resa da un medico esterno, non esonera automaticamente la struttura da responsabilità; anzi, è sulla struttura che grava l'onere di vincere la presunzione.
Nel caso in esame, l'odierna appellante si limita a contestare l'operato del senza, tuttavia, P_ provare alcuna imprevedibile e del tutto dissonante malpractice medica, poiché non individua profili di responsabilità del medico intesi come gravi, ma anche straordinari, tale di individuare anomalie, deviazioni o abnormità citate nei suddetti arresti giurisprudenziali.
Da ultimo, rileva l'assenza del presupposto della “colpa grave”.
Consegue che, ritenuta accertata la condotta negligente ma non “inescusabilmente grave” del dott. aderendo ai citati principi giurisprudenziali della Suprema Corte, la motivazione di prime P_ cure merita censura nella parte in cui non individua, in termini di risarcibilità, una corresponsabilità in solido del chirurgo, ripartita in misura paritaria con la struttura.
In questi termini l'ordinanza gravata deve essere riformata in accoglimento, per quanto di ragione, del gravame principale, prevedendo anche il diritto della casa di cura a vedersi retrocedere dal coobbligato il 50% di quanto eventualmente già sborsato per soddisfare le aspettative della creditrice.
§ 3. Sull'appello incidentale di Controparte_2
Con il proposto gravame autonomo, impugna la statuizione del Tribunale in Controparte_2 punto di rigetto della domanda di risarcimento azionata, altresì, nei confronti del dott. P_
non ritenendo quest'ultimo solidamente responsabile per le lesioni provocate alla paziente.
[...]
In particolare, deduce l'inesattezza dell'iter argomentativo dell'ordinanza di prime cure, laddove, il primo giudice, così testualmente ha argomentato: non vi è prova di quale componente dell'equipe medica abbia effettivamente allogato non correttamente la vite intrapeduncolare (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione con appello incidentale).
Al contrario, la paziente sostiene che le risultanze probatorie hanno accertato la responsabilità tecnica del Dr. che, altresì, emerge dagli scritti difensivi del Dr. stesso, che non solo non ha mai eccepito P_ P_ la propria estraneità all'apposizione delle viti pendiculari determinanti lesione medica ma ha addirittura rivendicato la perfetta riusciuta dell'intervento chirurgico (cfr. pagg.
6-7 comparsa di costituzione con appello incidentale).
Ne deriva, a detta dell'appellata , l'erroneità della statuizione del Tribunale che ha _2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2265/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 11 condannato la paziente, in solido con la struttura sanitaria, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado.
§ 3.1. La censura è fondata.
In ragione delle considerazioni sopra esposte, le doglianze dell'appellata paziente sono fondate in ordine al richiesto accertamento della responsabilità del dott. in solido con la P_ struttura. In tali termini, dunque, va accolto, altresì, l'appello incidentale proposto da _2
, per vedere affermata la concorrente responsabilità del
[...] P_
§ 3.2 Resta invece assorbito l'esame della doglianza relativa alle spese di lite, poiché la riforma dell'ordinanza di primo grado nel senso della condanna a carico anche del comporta P_ necessariamente una nuova regolamentazione dei rapporti processuali tra la ricorrente e il medico.
§ 3.3 In conclusione, il dott. è obbligato, in solido con la P_ [...]
, al pagamento in favore di dell'importo riconosciuto E_ Controparte_2 in primo grado a titolo di ristoro e, altresì, in parziale accoglimento della domanda di regresso promossa dalla clinica, è tenuto a tenere indenne la stessa della metà dell'importo solidamente posto a carico dei due corresponsabili.
§ 4. Le spese di lite
Quanto alle spese di lite, va osservato che l'accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
, nei limiti sopra esposti, impone la rideterminazione E_ delle spese del doppio grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n. 28718/2013, Cass. n. 26985/2009, Cass. n. 12963/2007, Cass. n. 11423/2016).
In questa ottica risulta assorbito il 5 motivo d'appello proposto dalla casa di cura.
§ 4.1 Pertanto, le spese del doppio grado di giudizio, ivi compreso il procedimento di ATP, in favore di seguono la soccombenza della struttura e del dott. e Controparte_2 P_ vanno poste, in solido, a carico di entrambi, essendo liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022 e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da € 5.201,00 a € 26.000), attenendosi nei minimi per la non particolare complessità delle questioni affrontate, con attribuzione nei due gradi di giudizio.
§ 4.2 Quanto ai rapporti processuali tra la casa di cura e considerato il parziale P_ accoglimento del gravame proposto dall'appellante, ricorrono i presupposti per la parziale compensazione delle spese del doppio grado nella misura del 50%. La restante parte segue la soccombenza prevalente di e, si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione P_ dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022 e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da € 5.201,00 a € 26.000), attenendosi nei minimi per la non particolare complessità delle questioni affrontate, con attribuzione dei due gradi di giudizio.
§ 4.3 Vanno infine poste a carico della e di E_
in solido tra loro, le spese dell'espletata c.t.u.. P_
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello incidentale promosso da e, Controparte_2 in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla E_
, dichiara la stessa casa di cura e IG AN tenuti, in solido, al risarcimento
[...] del danno liquidato in favore di , nell'importo già riconosciuto dal primo giudice, Controparte_2 oltre interessi da calcolarsi secondo le decorrenze e i meccanismi indicati nell'ordinanza impugnata;
- accoglie parzialmente la domanda di regresso proposta dalla E_
e, per l'effetto, condanna a tenere indenne la struttura fino a
[...] P_ concorrenza della metà dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento in favore di _2
;
[...]
- condanna la e al pagamento, in E_ P_ solido tra loro, in favore dell'originaria attrice delle spese del doppio grado, che si liquidano per il giudizio di primo grado ed il procedimento di ATP in euro 3.710,00 per compensi professionali (euro 1.170,00 giudizio di ATP ed euro 2.540,00 giudizio di primo grado) e, per il giudizio di appello in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Ciro Ignorato;
- Dichiara compensate, nella misura del 50%, le spese del doppio grado tra la struttura appellante ed il medico appellato e, pone a carico di il pagamento in favore della P_ [...]
della restante parte, liquidandola in euro 2.723,00, oltre E_ rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari, avv.ti Antonio Iodice e Generoso M.T. Iodice;
- Pone a carico della e di il Parte_1 E_ P_ pagamento, in solido tra loro, delle spese dell'espletata c.t.u..
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025
Il Presidente estensore
Eugenio Forgillo
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