TRIB
Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/07/2024, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2414/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2414/2023 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. GIROTTI PAOLA, giusta procura C.F._2 speciale in atti;
OPPONENTI contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
PANFILO ESTEFANA giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.06.2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed Parte_1 Parte_2 hanno impugnato il decreto ingiuntivo n. 556/2023 emesso l'8.5.2023 dall'intestato Tribunale con cui era stato ingiunto agli opponenti di pagare in favore dell'opposta la somma di €
43.600 a titolo di prestito effettuato dalla al padre degli opponenti nelle more CP_1 deceduto, oltre accessori di legge. Gli opponenti in particolare deducevano la loro carenza di legittimazione passiva avendo rinunciato all'eredità paterna
Si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva rigettarsi la domanda avversaria, deducendone l'infondatezza.
All'udienza del 16.04.2024 il G.i. proponeva alle parti la seguente proposta conciliativa:
“rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della convenuta, spese compensate” e rinviava la causa per verificare l'adesione delle parti alla proposta conciliativa del Tribunale.
All'udienza successiva del 9.05.2024 i procuratori delle parti rappresentavano che i loro assistiti aderivano alla proposta conciliativa del giudice e chiedevano quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con espressa rinuncia alle spese di lite. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tutte le volte in cui, tra le parti, risulti pacifico il verificarsi di un evento sopravvenuto nel corso del processo ed in grado di incidere sull'oggetto del medesimo, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria [e ciò anche nelle ipotesi in cui sussista dissenso tra le parti sulle sole conseguenze giuridiche suscettibili di derivare dal fatto sopravvenuto], il giudice è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo più il
“potere–dovere” di pronunciare nel merito (Cass. S.U. 1048/2000; v. anche Cass. 2986/1987
e Cass. 8381/1997). Quanto al regime delle spese, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del giudizio, pur comportando l'applicazione del criterio della cd. “soccombenza virtuale” [a mente del quale occorre delibare il fondamento delle domande per cui è lite, onde valutare se le stesse avrebbero trovato accoglimento nel caso in cui non si fosse verificato l'evento sopravvenuto che ha determinato la medesima cessazione della materia del contendere], non impedisce al giudice del merito di valutare l'eventuale sussistenza di giusti motivi per compensare, in tutto o in parte, le spese di lite (Cass. 11494/2004), ipotesi che, ritiene il Tribunale, ricorre nel presente processo, stante peraltro la concorde richiesta delle parti in tal senso.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Civitavecchia, in persona della dott.ssa Silvia Vitelli, definitivamente, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 556 del 8.5.2023;
b) Dichiara cessata la materia del contendere;
c) Spese compensate.
Civitavecchia, 19 luglio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2414/2023 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. GIROTTI PAOLA, giusta procura C.F._2 speciale in atti;
OPPONENTI contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
PANFILO ESTEFANA giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.06.2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed Parte_1 Parte_2 hanno impugnato il decreto ingiuntivo n. 556/2023 emesso l'8.5.2023 dall'intestato Tribunale con cui era stato ingiunto agli opponenti di pagare in favore dell'opposta la somma di €
43.600 a titolo di prestito effettuato dalla al padre degli opponenti nelle more CP_1 deceduto, oltre accessori di legge. Gli opponenti in particolare deducevano la loro carenza di legittimazione passiva avendo rinunciato all'eredità paterna
Si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva rigettarsi la domanda avversaria, deducendone l'infondatezza.
All'udienza del 16.04.2024 il G.i. proponeva alle parti la seguente proposta conciliativa:
“rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della convenuta, spese compensate” e rinviava la causa per verificare l'adesione delle parti alla proposta conciliativa del Tribunale.
All'udienza successiva del 9.05.2024 i procuratori delle parti rappresentavano che i loro assistiti aderivano alla proposta conciliativa del giudice e chiedevano quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con espressa rinuncia alle spese di lite. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tutte le volte in cui, tra le parti, risulti pacifico il verificarsi di un evento sopravvenuto nel corso del processo ed in grado di incidere sull'oggetto del medesimo, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria [e ciò anche nelle ipotesi in cui sussista dissenso tra le parti sulle sole conseguenze giuridiche suscettibili di derivare dal fatto sopravvenuto], il giudice è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non avendo più il
“potere–dovere” di pronunciare nel merito (Cass. S.U. 1048/2000; v. anche Cass. 2986/1987
e Cass. 8381/1997). Quanto al regime delle spese, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del giudizio, pur comportando l'applicazione del criterio della cd. “soccombenza virtuale” [a mente del quale occorre delibare il fondamento delle domande per cui è lite, onde valutare se le stesse avrebbero trovato accoglimento nel caso in cui non si fosse verificato l'evento sopravvenuto che ha determinato la medesima cessazione della materia del contendere], non impedisce al giudice del merito di valutare l'eventuale sussistenza di giusti motivi per compensare, in tutto o in parte, le spese di lite (Cass. 11494/2004), ipotesi che, ritiene il Tribunale, ricorre nel presente processo, stante peraltro la concorde richiesta delle parti in tal senso.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Civitavecchia, in persona della dott.ssa Silvia Vitelli, definitivamente, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 556 del 8.5.2023;
b) Dichiara cessata la materia del contendere;
c) Spese compensate.
Civitavecchia, 19 luglio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 3 di 3