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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/07/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1 /2023 promossa da:
(P. Iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. Commissario Liquidatore dott.ssa P.IVA_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Tondini del Foro di Perugia con domicilio digitale
[...]
all'indirizzo pec: elettivamente domiciliata presso lo suo Studio Email_1
del difensore in Perugia, Via del Castellano n. 11
APPELLANTE
contro partita IVA n. in persona della Dott.ssa Controparte_1 P.IVA_2 [...]
nella sua qualità di Deliberante con funzione “Credito Problematico” (livello di procura CP_2
E5) giusta procura a rogito Notaio el 15.06.2021, rep. 40124 – racc. 20466 Per_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cesarini con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Perugia, Email_2
Corso Cavour n. 20
pagina 1 di 8 APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Contratti bancari(deposito bancario, etc) – Impugnazione sentenza n. 441/22 Tribunale di Spoleto sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha appellato la sentenza del Tribunale di Spoleto che ha Parte_3
rigettato l'opposizione proposta avverso i precetti a lei notificati in data 21/06/2017, con i quali
[...]
intimava il pagamento della somma complessiva di euro 1.040.883,36 a titolo di Controparte_1
rate scadute e non pagate derivanti da contratti di mutuo fondiario stipulati in data 15/09/2000,
29/10/2002, 16/12/2003, 30/09/2004 e 02/02/2005.
Rispetto ai precetti relativi ai mutui stipulati in data 16/12/2003 e 30/09/2004, in primo grado veniva dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Spoleto in favore del Tribunale di Terni dunque essi non costituiscono oggetto del presente giudizio.
Nelle more del giudizio di appello è stata dichiarata aperta la procedura di LCA dell'appellante, il processo è stato interrotto e quindi riassunto dal Commissario Liquidatore. Contr ha chiesto il rigetto dell'appello.
Con il primo motivo l'appellante denuncia la nullità ed erroneità della sentenza nella parte in cui viene rigettata l'eccezione di indeterminatezza e genericità delle intimazioni di pagamento contenute negli atti di precetto, formulata sulla base del fatto che i precetti non recavano alcuna indicazione dei criteri di calcolo e di attualizzazione delle somme richieste.
Il Giudice di prime cure ha rilevato che i precetti in questione recano l'esatta e precisa indicazione delle somme precettate, dei riferimenti alle quietanze di pagamento, della data dell'ultima rata pagata, successivamente alla quale è maturato l'insoluto nonché della componente indicata a titolo di accessori, ed in particolare che i precetti contengono una precisa e adeguata indicazione degli importi di cui si intima il pagamento, anche tenendo conto dei parziali adempimenti del debitore fino a quel momento (dando atto delle quietanze parziali di pagamento intervenute); applicando pagina 2 di 8 giurisprudenza costante (viene citata Cass. civ. Sez. III, Ord., 18-03-2022, n. 8906), il Tribunale ha affermato che non è necessaria, ai fini della regolarità formale del precetto, l'indicazione dell'esatto sviluppo del procedimento di calcolo che aveva portato alla determinazione di quella cifra ed inoltre ritiene inconferente il richiamo alla giurisprudenza effettuato da parte attrice, ritenuta applicabile non già quando si tratti, come nel caso di specie, di meri adempimenti parziali (di cui si dà atto mediante formali quietanze per atto pubblico) che non creano problemi di calcolo o di liquidità del credito, ma solo quando si riferisce a ipotesi di mutui fondiari che nel tempo sono stati oggetto di rinegoziazioni e modifiche con riferimento alle condizioni che determinano, ad esempio, interessi convenzionali o moratori;
inoltre, si legge sempre in sentenza, nel caso di specie sono indicati gli atti pubblici originari con allegati piani di ammortamento, e dagli stessi ben si desumono i tassi concordati che nel tempo non hanno subito variazioni, cosicché è agevole determinare aritmeticamente la somma indicata dal creditore.
Osserva la Corte che né in citazione, né con l'impugnazione l'appellante ha evidenziato specifiche doglianze atte a mettere in dubbio la correttezza del calcolo effettuato dall'istituto di credito, ad esempio specificando e provando, per il singolo rapporto, di aver corrisposto somme più Contr elevate rispetto a quelle contabilizzate e decurtate dalla ovvero specifici errori di calcolo compiuti dalla stessa (come rilevato dal Giudice di primo grado).
Pertanto il primo motivo deve essere rigettato.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione relativa all'applicazione di interessi anatocistici e tassi usurari, motivato dal Giudice sulla base della genericità delle allegazioni di parte.
Il motivo sull'anatocismo è infondato, in quanto la capitalizzazione degli interessi corrispettivi - sui quali quindi si potrebbero calcolare quelli moratori- può derivare da una specifica previsione contrattuale: infatti Cass. 22 maggio 2014, n. 11400 precisa che "non è più ammessa l'automatica capitalizzazione degli interessi" ma resta da considerare che l'art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR
"prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Nel nuovo panorama normativo, pertanto, la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi". Nel
pagina 3 di 8 caso di specie tale possibilità è prevista all'art. 7 contratto di mutuo del 15.9.2000, all'art. 8 del contratto di mutuo del 29.10.2002, art. 8 del contratto del 2.2.2005.
In merito alla denunciata usurarietà dei tassi l'attore, pur contestando l'usurarietà dei contratti, non ha indicato né le clausole relative agli interessi, né i tassi pattuiti, né i tassi che assumeva essere stati applicati in maniera superiore alle soglie di legge, tantomeno il tasso soglia di riferimento in base al quale parametrare lo sforamento del tasso (corrispettivo o di mora).
Già l'atto di citazione risultava, pertanto, carente di elementi essenziali ed il suo contenuto non era certamente in grado di comprovare quanto sostenuto dall'attore. Tale lacuna non è stata colmata con le memorie ex art. 183 tanto meno con la ctp che ha riguardato i soli rapporti di c/c e neanche in appello, non avendo l'appellante fornito alcuno degli elementi carenti, ma essendosi limitato ad evidenziare di avere prodotto i contratti, di avere successivamente prodotto i DM contenenti i TEGM evidenziando che l'usurarietà può essere rilevata d'ufficio dal Giudice.
Effettivamente la Cassazione ha più volte affermato, con riguardo al giudizio di merito, che il
Giudice ha un potere-dovere di acquisizione dei D.M. che nel tempo hanno fissato i tassi soglia, pur avendo essi natura di provvedimento amministrativo (da ultimo Cass. civile sez. III, 13/05/2020 n. 8883; ma v. anche . Cass. 4372/02, Cass. 10561/01; Cass. 2563/09, 12561/02; Cass. 29 agosto 2006, n. 18861;
Cass. 2563/09; Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 2010; Cass. Sez. L., Sentenza n. 15065 del 02/07/2014 per la materia giuslavoristica;
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19360 del 20/07/2018, per quanto riguarda i regolamenti comunali in materia edilizia). E tuttavia, pur ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali, la Corte di Cassazione ha pure ribadito più volte il principio secondo cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (cfr. Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e
l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta”, principio di recente confermato anche dalla Cassazione civile sez. un.,
18/09/2020 n.19597 (cfr. “'l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli pagina 4 di 8 interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto"”).
Non avendo l'attore mai offerto tali elementi, il motivo deve essere rigettato.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza nella parte in cui viene rigettata l' eccezione di compensazione del credito con il contro credito derivante da indebito incasso di somme non dovute da parte della sui conti correnti n. 1320.72, n. 8173.26 e n. 6769.50 (non CP_1
oggetto di precetto); sostiene che l'ammontare delle competenze passive addebitate illegittimamente nei confronti della nei vari rapporti di c/c – erano molto rilevanti, Parte_3
come anche confermato all'esito dell'esperita CTU di primo grado, che ciò si rilevava dagli estratti conto prodotti in giudizio, che le risultanze della CTU sono state irragionevolmente disattese dal
Giudice di prime cure.
Con il quarto motivo censura la sentenza che ha ritenuto nulla per indeterminatezza la domanda di ripetizione di indebito in quanto l'opponente non aveva allegato in modo specifico la condizione contrattuale illegittima, le singole rimesse, la natura solutoria o ripristinatoria delle stesse con la data del pagamento e il relativo calcolo, evidenziando che detto onere di allegazione è stato compiutamente assolto, in ragione della puntuale allegazione di una consulenza econometrica di parte, intesa per trascritta nel corpo dell'atto di citazione;
sostiene di avere circostanziato la domanda indicandone le ragioni determinative e specificando l'indebita percezione da parte della sui CP_1
conti correnti in questione di interessi passivi anatocistici, interessi passivi ultra legali non pattuiti, cms e altre commissioni non dovute e interessi usurari, con richiesta di condanna al rimborso /alla compensazione delle somme illegittimamente conteggiate e trattenuta.
Con il quinto motivo sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità della citazione, per non avere il giudice fissato un termine perentorio all'attore per l'integrazione della domanda.
Con il sesto motivo censura la statuizione di non recepibilità dei calcoli (pur valutati corretti) effettuati dal CTU , valutazione fondata sulla mancata produzione da parte dell'opponente dei contratti di conto corrente dai quali poter evincere l'assenza di pattuizioni lecite, deducendo di avere pagina 5 di 8 sin da subito eccepito ed allegato l'inesistenza dei contratti e di avere comunque documentato di avere richiesto ai sensi dell'art. 119 TUB alla Banca copia dei contratti e dei documenti relativi ai rapporti, senza positivo riscontro da parte della Banca;
con il settimo motivo lamenta la erroneità della sentenza, nella parte in cui omette di statuire sulla domanda di accertamento del saldo del conto corrente n. 1320.72..
Tutti i motivi sopra esposti, da valutare congiuntamente, sono infondati.
Il Giudice ha ritenuto che tutte le censure di indebito non potessero essere accolte in quanto l'attore non aveva prodotto i contratti di conto corrente, dai quali evincere le denunciate illegittimità/carenza di pattuizione espressa, né aveva specificamente allegato (tempestivamente) che i contratti non fossero mai stati stipulati;
con l'impugnazione l'appellante sostiene di avere sin da subito allegata la circostanza che i contratti fossero inesistenti, ma in realtà menziona solo la replica conclusionale;
in realtà nell'atto di citazione nulla si dice in merito all'inesistenza dei contratti, essendo dedotta esclusivamente l'assenza di valide pattuizioni contrattuali con riferimento ad interessi, oneri, spese e cms.. Tale insuperabile argomento determina la conferma della motivazione di irrilevanza degli esiti dai ricalcoli effettuati dal CTU (e prima ancora dal ctp).
In ogni caso sarebbe irrilevante l'emersione di illegittimi addebiti da parte della per € CP_1
335.260,81. Infatti, “… anche a voler considerare i calcoli operati dal c.t.u., deve comunque evidenziarsi come gli stessi portino comunque a un saldo fortemente negativo, seppur in misura minore da quello risultante dall'estratto conto più recente. Pertanto, essendo stata in questa sede sollevata eccezione di compensazione (e non domanda di accertamento finalizzata al ricalcolo del saldo) con un presunto credito ripetitorio, lo stesso comunque non sarebbe sussistente e non potrebbe, in alcun modo, elidere il debito di cui ai precetti opposti …”: in effetti l'ultimo estratto conto disponibile evidenzia un saldo negativo pari ad € - 602.036,98 e, pertanto, il saldo derivante dal ricalcolo operato è pari ad € -
266.776,17.
E' pacifico tra le parti che la non abbia in alcuna sede domandato la condanna al CP_1
pagamento del saldo favorevole di c/c e tanto meno ottenuto il pagamento di quegli importi.
Dunque non esiste una pretesa restitutoria da portare in compensazione, perché a monte non vi è mai stato un pagamento indebito.
Inoltre, l'attore in citazione aveva eccepito in compensazione i crediti derivanti a
[...]
per le violazioni di legge poste in essere dall' di credito convenuto, sui Parte_4 CP_4
rapporti di c/c n. 1320.72, n. 8173.26 e n. 6769.50 e chiedeva, operati i prescritti ricalcoli e le eccepite pagina 6 di 8 compensazioni, di accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di di procedere ad Controparte_5
esecuzione forzata per le somme indicate in precetto e dichiarare e statuire l'esatto ammontare del credito complessivo residuo eventualmente vantato da nei confronti di Controparte_5 [...]
: la domanda di esatto ricalcolo dell'evoluzione delle rispettive posizioni Parte_5
debito/credito tra le parti e di determinare l'ammontare dell'esatto credito residuo era, quindi, esclusivamente funzionale a determinare il credito per cui la procedeva in via esecutiva, CP_1
essendo funzionale all'eccezione di compensazione e derivato da essa, pertanto è infondato anche il motivo relativo alla omessa pronuncia sulla domanda di accertamento mero (che, peraltro, in ragione dell'omessa allegazione di inesistenza dei contratti e di produzione in giudizio degli stessi, sarebbe risultata infondata).
Con l'ultimo motivo l'appellante denuncia la nullità ed erroneità della Sentenza nella parte in cui viene rigettata la domanda risarcitoria per condotta inadempiente ovvero, in subordine, illecita della Banca convenuta per la mancata definitiva approvazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti avanzato dalla , nonostante l'intervenuto accordo e/o Parte_1
l'affidamento ingenerato in capo all'attrice durante le precorse trattative.
Circa la condotta della nelle trattative per il piano ristrutturazione, il Giudice ha rilevato CP_1
che alcuna delle condotte denunciate appare illegittima, adeguatamente e diffusamente motivando da pag. 14 a pag. 19 della sentenza, sulla base all'istruttoria svolta, le motivazione per cui ha escluso la sussistenza di una condotta censurabile da parte della Il Tribunale ha evidenziato che il CP_1
debitore aveva eventualmente a disposizione idonei strumenti, non azionati, per paralizzare le azioni esecutive nel corso delle trattative, che la mancata firma dell'accordo, così come la richiesta di maggiori informazioni o rettifiche, di per sé non comporta alcuna violazione degli obblighi di lealtà e buona fede;
peraltro dall'istruttoria è emerso che tali richiesta, così come la mancata approvazione, Contr provenivano non solo da ma almeno da un altro istituto, che anche altri istituti non approvarono il piano, che le trattative riguardavano quattro società collegate per importi assolutamente rilevanti ed esposizioni verso diverse banche. Le trattative, come emerge dalla prova testimoniale, ebbero un Contr arco temporale lungo di svolgimento per effetto della complessità della esposizione debitoria, non partecipò all'incontro del marzo 2015 per problemi tecnico organizzativi, e d'altro canto non è censurabile ex se la condotta delle Banche che l'anno successivo trasferirono le posizioni a sofferenza.
Non risultano in atti accordi pregressi già raggiunti rispetto alle quali la possa essere tenuta a CP_1
risarcire un danno o a rispondere di condotte di inadempimento. L'appellante non ha formulato pagina 7 di 8 specifiche censure sull'ampia motivazione, non ha fornito elementi critici idonei a superare le argomentazioni spese in sentenza, ma ha ripercorso le censure già mosse in primo grado entrando nel merito della scelta della di non approvare l'accordo (scelta di per sé non censurabile à a meno CP_1
che il debitore dimostri la sussistenza di condotte dolose volte a pregiudicare il debitore).
Né si ritiene che le richieste istruttorie formulate in primo grado, non accolte in parte e reiterate in appello possano assumere rilevanza ai fini di superare le valutazioni sopra svolte, dovendosi confermare la valutazione di irrilevanza già espressa dal Giudice di prima cure.
Il motivo inerente il capo delle spese di lite resta assorbito dal rigetto dell'appello.
Atteso l'esito del giudizio le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante, così come il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello Contr
-condanna l'appellante al rimborso in favore di delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.470,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap
e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 10/07/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1 /2023 promossa da:
(P. Iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. Commissario Liquidatore dott.ssa P.IVA_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Tondini del Foro di Perugia con domicilio digitale
[...]
all'indirizzo pec: elettivamente domiciliata presso lo suo Studio Email_1
del difensore in Perugia, Via del Castellano n. 11
APPELLANTE
contro partita IVA n. in persona della Dott.ssa Controparte_1 P.IVA_2 [...]
nella sua qualità di Deliberante con funzione “Credito Problematico” (livello di procura CP_2
E5) giusta procura a rogito Notaio el 15.06.2021, rep. 40124 – racc. 20466 Per_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cesarini con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Perugia, Email_2
Corso Cavour n. 20
pagina 1 di 8 APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Contratti bancari(deposito bancario, etc) – Impugnazione sentenza n. 441/22 Tribunale di Spoleto sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha appellato la sentenza del Tribunale di Spoleto che ha Parte_3
rigettato l'opposizione proposta avverso i precetti a lei notificati in data 21/06/2017, con i quali
[...]
intimava il pagamento della somma complessiva di euro 1.040.883,36 a titolo di Controparte_1
rate scadute e non pagate derivanti da contratti di mutuo fondiario stipulati in data 15/09/2000,
29/10/2002, 16/12/2003, 30/09/2004 e 02/02/2005.
Rispetto ai precetti relativi ai mutui stipulati in data 16/12/2003 e 30/09/2004, in primo grado veniva dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Spoleto in favore del Tribunale di Terni dunque essi non costituiscono oggetto del presente giudizio.
Nelle more del giudizio di appello è stata dichiarata aperta la procedura di LCA dell'appellante, il processo è stato interrotto e quindi riassunto dal Commissario Liquidatore. Contr ha chiesto il rigetto dell'appello.
Con il primo motivo l'appellante denuncia la nullità ed erroneità della sentenza nella parte in cui viene rigettata l'eccezione di indeterminatezza e genericità delle intimazioni di pagamento contenute negli atti di precetto, formulata sulla base del fatto che i precetti non recavano alcuna indicazione dei criteri di calcolo e di attualizzazione delle somme richieste.
Il Giudice di prime cure ha rilevato che i precetti in questione recano l'esatta e precisa indicazione delle somme precettate, dei riferimenti alle quietanze di pagamento, della data dell'ultima rata pagata, successivamente alla quale è maturato l'insoluto nonché della componente indicata a titolo di accessori, ed in particolare che i precetti contengono una precisa e adeguata indicazione degli importi di cui si intima il pagamento, anche tenendo conto dei parziali adempimenti del debitore fino a quel momento (dando atto delle quietanze parziali di pagamento intervenute); applicando pagina 2 di 8 giurisprudenza costante (viene citata Cass. civ. Sez. III, Ord., 18-03-2022, n. 8906), il Tribunale ha affermato che non è necessaria, ai fini della regolarità formale del precetto, l'indicazione dell'esatto sviluppo del procedimento di calcolo che aveva portato alla determinazione di quella cifra ed inoltre ritiene inconferente il richiamo alla giurisprudenza effettuato da parte attrice, ritenuta applicabile non già quando si tratti, come nel caso di specie, di meri adempimenti parziali (di cui si dà atto mediante formali quietanze per atto pubblico) che non creano problemi di calcolo o di liquidità del credito, ma solo quando si riferisce a ipotesi di mutui fondiari che nel tempo sono stati oggetto di rinegoziazioni e modifiche con riferimento alle condizioni che determinano, ad esempio, interessi convenzionali o moratori;
inoltre, si legge sempre in sentenza, nel caso di specie sono indicati gli atti pubblici originari con allegati piani di ammortamento, e dagli stessi ben si desumono i tassi concordati che nel tempo non hanno subito variazioni, cosicché è agevole determinare aritmeticamente la somma indicata dal creditore.
Osserva la Corte che né in citazione, né con l'impugnazione l'appellante ha evidenziato specifiche doglianze atte a mettere in dubbio la correttezza del calcolo effettuato dall'istituto di credito, ad esempio specificando e provando, per il singolo rapporto, di aver corrisposto somme più Contr elevate rispetto a quelle contabilizzate e decurtate dalla ovvero specifici errori di calcolo compiuti dalla stessa (come rilevato dal Giudice di primo grado).
Pertanto il primo motivo deve essere rigettato.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione relativa all'applicazione di interessi anatocistici e tassi usurari, motivato dal Giudice sulla base della genericità delle allegazioni di parte.
Il motivo sull'anatocismo è infondato, in quanto la capitalizzazione degli interessi corrispettivi - sui quali quindi si potrebbero calcolare quelli moratori- può derivare da una specifica previsione contrattuale: infatti Cass. 22 maggio 2014, n. 11400 precisa che "non è più ammessa l'automatica capitalizzazione degli interessi" ma resta da considerare che l'art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR
"prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Nel nuovo panorama normativo, pertanto, la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi". Nel
pagina 3 di 8 caso di specie tale possibilità è prevista all'art. 7 contratto di mutuo del 15.9.2000, all'art. 8 del contratto di mutuo del 29.10.2002, art. 8 del contratto del 2.2.2005.
In merito alla denunciata usurarietà dei tassi l'attore, pur contestando l'usurarietà dei contratti, non ha indicato né le clausole relative agli interessi, né i tassi pattuiti, né i tassi che assumeva essere stati applicati in maniera superiore alle soglie di legge, tantomeno il tasso soglia di riferimento in base al quale parametrare lo sforamento del tasso (corrispettivo o di mora).
Già l'atto di citazione risultava, pertanto, carente di elementi essenziali ed il suo contenuto non era certamente in grado di comprovare quanto sostenuto dall'attore. Tale lacuna non è stata colmata con le memorie ex art. 183 tanto meno con la ctp che ha riguardato i soli rapporti di c/c e neanche in appello, non avendo l'appellante fornito alcuno degli elementi carenti, ma essendosi limitato ad evidenziare di avere prodotto i contratti, di avere successivamente prodotto i DM contenenti i TEGM evidenziando che l'usurarietà può essere rilevata d'ufficio dal Giudice.
Effettivamente la Cassazione ha più volte affermato, con riguardo al giudizio di merito, che il
Giudice ha un potere-dovere di acquisizione dei D.M. che nel tempo hanno fissato i tassi soglia, pur avendo essi natura di provvedimento amministrativo (da ultimo Cass. civile sez. III, 13/05/2020 n. 8883; ma v. anche . Cass. 4372/02, Cass. 10561/01; Cass. 2563/09, 12561/02; Cass. 29 agosto 2006, n. 18861;
Cass. 2563/09; Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 2010; Cass. Sez. L., Sentenza n. 15065 del 02/07/2014 per la materia giuslavoristica;
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19360 del 20/07/2018, per quanto riguarda i regolamenti comunali in materia edilizia). E tuttavia, pur ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali, la Corte di Cassazione ha pure ribadito più volte il principio secondo cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (cfr. Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e
l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta”, principio di recente confermato anche dalla Cassazione civile sez. un.,
18/09/2020 n.19597 (cfr. “'l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli pagina 4 di 8 interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto"”).
Non avendo l'attore mai offerto tali elementi, il motivo deve essere rigettato.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza nella parte in cui viene rigettata l' eccezione di compensazione del credito con il contro credito derivante da indebito incasso di somme non dovute da parte della sui conti correnti n. 1320.72, n. 8173.26 e n. 6769.50 (non CP_1
oggetto di precetto); sostiene che l'ammontare delle competenze passive addebitate illegittimamente nei confronti della nei vari rapporti di c/c – erano molto rilevanti, Parte_3
come anche confermato all'esito dell'esperita CTU di primo grado, che ciò si rilevava dagli estratti conto prodotti in giudizio, che le risultanze della CTU sono state irragionevolmente disattese dal
Giudice di prime cure.
Con il quarto motivo censura la sentenza che ha ritenuto nulla per indeterminatezza la domanda di ripetizione di indebito in quanto l'opponente non aveva allegato in modo specifico la condizione contrattuale illegittima, le singole rimesse, la natura solutoria o ripristinatoria delle stesse con la data del pagamento e il relativo calcolo, evidenziando che detto onere di allegazione è stato compiutamente assolto, in ragione della puntuale allegazione di una consulenza econometrica di parte, intesa per trascritta nel corpo dell'atto di citazione;
sostiene di avere circostanziato la domanda indicandone le ragioni determinative e specificando l'indebita percezione da parte della sui CP_1
conti correnti in questione di interessi passivi anatocistici, interessi passivi ultra legali non pattuiti, cms e altre commissioni non dovute e interessi usurari, con richiesta di condanna al rimborso /alla compensazione delle somme illegittimamente conteggiate e trattenuta.
Con il quinto motivo sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità della citazione, per non avere il giudice fissato un termine perentorio all'attore per l'integrazione della domanda.
Con il sesto motivo censura la statuizione di non recepibilità dei calcoli (pur valutati corretti) effettuati dal CTU , valutazione fondata sulla mancata produzione da parte dell'opponente dei contratti di conto corrente dai quali poter evincere l'assenza di pattuizioni lecite, deducendo di avere pagina 5 di 8 sin da subito eccepito ed allegato l'inesistenza dei contratti e di avere comunque documentato di avere richiesto ai sensi dell'art. 119 TUB alla Banca copia dei contratti e dei documenti relativi ai rapporti, senza positivo riscontro da parte della Banca;
con il settimo motivo lamenta la erroneità della sentenza, nella parte in cui omette di statuire sulla domanda di accertamento del saldo del conto corrente n. 1320.72..
Tutti i motivi sopra esposti, da valutare congiuntamente, sono infondati.
Il Giudice ha ritenuto che tutte le censure di indebito non potessero essere accolte in quanto l'attore non aveva prodotto i contratti di conto corrente, dai quali evincere le denunciate illegittimità/carenza di pattuizione espressa, né aveva specificamente allegato (tempestivamente) che i contratti non fossero mai stati stipulati;
con l'impugnazione l'appellante sostiene di avere sin da subito allegata la circostanza che i contratti fossero inesistenti, ma in realtà menziona solo la replica conclusionale;
in realtà nell'atto di citazione nulla si dice in merito all'inesistenza dei contratti, essendo dedotta esclusivamente l'assenza di valide pattuizioni contrattuali con riferimento ad interessi, oneri, spese e cms.. Tale insuperabile argomento determina la conferma della motivazione di irrilevanza degli esiti dai ricalcoli effettuati dal CTU (e prima ancora dal ctp).
In ogni caso sarebbe irrilevante l'emersione di illegittimi addebiti da parte della per € CP_1
335.260,81. Infatti, “… anche a voler considerare i calcoli operati dal c.t.u., deve comunque evidenziarsi come gli stessi portino comunque a un saldo fortemente negativo, seppur in misura minore da quello risultante dall'estratto conto più recente. Pertanto, essendo stata in questa sede sollevata eccezione di compensazione (e non domanda di accertamento finalizzata al ricalcolo del saldo) con un presunto credito ripetitorio, lo stesso comunque non sarebbe sussistente e non potrebbe, in alcun modo, elidere il debito di cui ai precetti opposti …”: in effetti l'ultimo estratto conto disponibile evidenzia un saldo negativo pari ad € - 602.036,98 e, pertanto, il saldo derivante dal ricalcolo operato è pari ad € -
266.776,17.
E' pacifico tra le parti che la non abbia in alcuna sede domandato la condanna al CP_1
pagamento del saldo favorevole di c/c e tanto meno ottenuto il pagamento di quegli importi.
Dunque non esiste una pretesa restitutoria da portare in compensazione, perché a monte non vi è mai stato un pagamento indebito.
Inoltre, l'attore in citazione aveva eccepito in compensazione i crediti derivanti a
[...]
per le violazioni di legge poste in essere dall' di credito convenuto, sui Parte_4 CP_4
rapporti di c/c n. 1320.72, n. 8173.26 e n. 6769.50 e chiedeva, operati i prescritti ricalcoli e le eccepite pagina 6 di 8 compensazioni, di accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di di procedere ad Controparte_5
esecuzione forzata per le somme indicate in precetto e dichiarare e statuire l'esatto ammontare del credito complessivo residuo eventualmente vantato da nei confronti di Controparte_5 [...]
: la domanda di esatto ricalcolo dell'evoluzione delle rispettive posizioni Parte_5
debito/credito tra le parti e di determinare l'ammontare dell'esatto credito residuo era, quindi, esclusivamente funzionale a determinare il credito per cui la procedeva in via esecutiva, CP_1
essendo funzionale all'eccezione di compensazione e derivato da essa, pertanto è infondato anche il motivo relativo alla omessa pronuncia sulla domanda di accertamento mero (che, peraltro, in ragione dell'omessa allegazione di inesistenza dei contratti e di produzione in giudizio degli stessi, sarebbe risultata infondata).
Con l'ultimo motivo l'appellante denuncia la nullità ed erroneità della Sentenza nella parte in cui viene rigettata la domanda risarcitoria per condotta inadempiente ovvero, in subordine, illecita della Banca convenuta per la mancata definitiva approvazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti avanzato dalla , nonostante l'intervenuto accordo e/o Parte_1
l'affidamento ingenerato in capo all'attrice durante le precorse trattative.
Circa la condotta della nelle trattative per il piano ristrutturazione, il Giudice ha rilevato CP_1
che alcuna delle condotte denunciate appare illegittima, adeguatamente e diffusamente motivando da pag. 14 a pag. 19 della sentenza, sulla base all'istruttoria svolta, le motivazione per cui ha escluso la sussistenza di una condotta censurabile da parte della Il Tribunale ha evidenziato che il CP_1
debitore aveva eventualmente a disposizione idonei strumenti, non azionati, per paralizzare le azioni esecutive nel corso delle trattative, che la mancata firma dell'accordo, così come la richiesta di maggiori informazioni o rettifiche, di per sé non comporta alcuna violazione degli obblighi di lealtà e buona fede;
peraltro dall'istruttoria è emerso che tali richiesta, così come la mancata approvazione, Contr provenivano non solo da ma almeno da un altro istituto, che anche altri istituti non approvarono il piano, che le trattative riguardavano quattro società collegate per importi assolutamente rilevanti ed esposizioni verso diverse banche. Le trattative, come emerge dalla prova testimoniale, ebbero un Contr arco temporale lungo di svolgimento per effetto della complessità della esposizione debitoria, non partecipò all'incontro del marzo 2015 per problemi tecnico organizzativi, e d'altro canto non è censurabile ex se la condotta delle Banche che l'anno successivo trasferirono le posizioni a sofferenza.
Non risultano in atti accordi pregressi già raggiunti rispetto alle quali la possa essere tenuta a CP_1
risarcire un danno o a rispondere di condotte di inadempimento. L'appellante non ha formulato pagina 7 di 8 specifiche censure sull'ampia motivazione, non ha fornito elementi critici idonei a superare le argomentazioni spese in sentenza, ma ha ripercorso le censure già mosse in primo grado entrando nel merito della scelta della di non approvare l'accordo (scelta di per sé non censurabile à a meno CP_1
che il debitore dimostri la sussistenza di condotte dolose volte a pregiudicare il debitore).
Né si ritiene che le richieste istruttorie formulate in primo grado, non accolte in parte e reiterate in appello possano assumere rilevanza ai fini di superare le valutazioni sopra svolte, dovendosi confermare la valutazione di irrilevanza già espressa dal Giudice di prima cure.
Il motivo inerente il capo delle spese di lite resta assorbito dal rigetto dell'appello.
Atteso l'esito del giudizio le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante, così come il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello Contr
-condanna l'appellante al rimborso in favore di delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.470,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap
e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 10/07/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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