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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/09/2024, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 59/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 59 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra:
c.f.: , quale dichiarata erede di originario Parte_1 C.F._1 Persona_1 attore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cinzia BASILICO e Agostino BARBATI, elettivamente domiciliata presso il primo difensore
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
, c.f.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca FRASCA, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo
CONVENUTA – OPPOSTA
Materia: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 21.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio l Persona_1 [...]
, così introducendo la fase a cognizione piena di merito Controparte_1 dell'opposizione all'esecuzione presso terzi (proc. 520/2019 R.G.Es.Mob.)all'esito della conclusione della imprescindibile fase dinnanzi al Giudice dell'Esecuzione, che con ordinanza del 19.11.2019 sospendeva parzialmente l'intrapresa esecuzione, assegnando termine perentorio di 60 gg. dalla comunicazione per l'introduzione del giudizio di merito.
1 L'opponente ha, in sostanza:
- eccepito la prescrizione di tutti i crediti recati dalle cartelle esattoriali azionate in via esecutiva;
- contestato, comunque, le modalità di calcolo degli interessi moratori;
concludendo per la declaratoria di nullità degli atti esecutivi compiuti.
B. Si è costituita in giudizio l' deducendo come: Controparte_1
- il termine prescrizionale per tutti i crediti fatti valere sia pari a dieci anni e non già a cinque;
- ad ogni modo sarebbero stati compiuti atti interruttivi, utili ad impedire l'estinzione dei diritti pur volendo considerare il termine prescrizionale di cinque anni.
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione.
1. Va, preliminarmente, evidenziato come la sospensione feriale dei termini processuali non si applichi alla presente causa, da qualificarsi certamente quale opposizione esecutiva, ai sensi degli artt. 3 L.
742/1969 e 92 R.D. 12/1941.
2. Deve osservarsi come all'udienza del 6.10.2021, celebrata con scambio di note scritte, all'esito della dichiarazione di decesso di ad opera dei suoi difensori, con produzione del Persona_1 certificato di morte, veniva dichiarata l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c.
3. In data 22.12.2021, nella dichiarata qualità di (già) coniuge ed erede di Parte_1 Per_1 depositava ricorso per la prosecuzione del processo. Veniva, quindi, pronunciato decreto
[...] di fissazione d'udienza ex art. 302 c.p.c., notificato assieme al ricorso a cura dell'istante alla controparte.
4. Come noto, il decesso della persona fisica, comportando il venir meno della parte processuale, termine soggettivo di riferimento del rapporto processuale, ne impone l'interruzione ove l'evento sia reso noto nelle forme di legge dal difensore di detta parte costituita. Il potere di proseguire il processo, dunque di rinnovare quel vigore giuridico degli atti già compiuti dal deceduto, spetta al successore universale ai sensi dell'art. 110 c.p.c. con ciò potendo darsi anche ad una significativa discrasia tra titolarità del diritto dedotto in lite e titolarità dei poteri processuali (si pensi al caso in cui il bene formi oggetto di legato – v. art. 111, co. 2 c.p.c.).
La qualità di successore universale deve essere certamente fatta oggetto di prova da colui che intenda proseguire il giudizio rilevandosi sul punto come:
- si tratti di titolarità di un potere regolato da norme processuali (pubblicistiche) e di uguale natura e non già di un diritto sostanziale, del che occorre sempre che sia data prova del fatto cui la legge accorda rilevanza a tal fine poiché le condotte assunte dalla controparte possono essere valorizzate solo ove si tratti di questioni concernenti diritti disponibili e tali non sono di certo i fatti da cui dipende la chiusura c.d. “anomala” del processo;
2 L'art. 115 c.p.c., infatti, vale a fondare una regola di giudizio integrativa dell'art. 2697 c.c. e, perciò, non è norma sulla ammissibilità delle prove, ma norma sulla valutazione dei fatti, del che il suo ambito applicativo non può che riguardare i fatti sostanziali, rispetto ai quali sono ravvisabili oneri probatori, ma non quelli a rilevanza processuale, sempre da provarsi;
- in ogni caso, non può comunque farsi applicazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) nelle ipotesi in cui il fatto giuridicamente rilevante sia ignoto alla controparte
(v. Cass. 22.5.2023, Ord. 12064). In buona sostanza, sono fatti noti quelli che si verificano nella sfera di sicuro dominio e conoscenza della parte, che può di conseguenza dirsi onerata di procedere alla specifica contestazione;
- peraltro, pur volendo aderire ai principi espressi da Cass. SS.UU. 29.5.2014, n. 12065, laddove non siano effettuate produzioni di sorta a sostegno dell'allegazione il contegno assunto dalle altre parti risulterebbe del tutto neutro;
- la disposizione di cui all'art. 101 c.p.c. può dirsi riferita a questioni di fatto o miste, di fatto e di diritto, concernenti fatti impeditivi, modificativi o estintivi e non già ai fatti costitutivi
(Cass. Sez. L, 22.11.2021, Ord. 35974) e, comunque, con perimetro limitato dalla finalità di evitare c.d. “decisioni a sorpresa” o “sentenze della terza via”, non ravvisabili ove esse siano esito prevedibile dell'applicazione di regole processuali, anche in punto di prova, tantoppiù ove conducano alla definizione del giudizio in rito.
5. Nel caso di specie ha solamente dedotto di essere stata moglie del deceduto Parte_1 senza fornire prova di tale qualità giuridica, evidentemente rilevante ai fini Persona_1 della vocazione legittima (art. 565 c.c.), nelle forme di legge (art. 130 c.c.). Pur potendo valere l'atto di volontaria prosecuzione del processo quale atto di accettazione tacita di eredità, fa perciò difetto la prova di delazione di eredità in favore di in conseguenza della Parte_1 mancata prova del rapporto di coniugio allegato (v. Cass. Sez. 3, 1.7.2005, n. 14081; Cass.
Sez. 2, 4.7.2024, Ord. 18294), rilevando peraltro come non sia stato pure espressamente specificato se la successione sia regolata dalla legge o da testamento.
Sulla scorta di quanto sopra, perciò, il processo deve essere dichiarato estinto, non risultando tempestiva prosecuzione ad opera di soggetto legittimato a ciò ovvero riassunzione.
6. Consegue, quindi, come debba essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi degli artt.
305 e 307, co. 3 c.p.c., con conseguente definitiva sopportazione delle spese anticipate da ciascuna parte, secondo quanto previsto dall'art. 310 uc. c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento che dichiara l'estinzione del processo, deve osservarsi come, essendo il giudizio attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, essa sia quella della sentenza, che ne rispecchia esattamente il contenuto. Tale provvedimento,
3 infatti, non è soggetto a reclamo (possibile ex art. 178, co. II c.p.c. per l'ordinanza dell'istruttore), ma poiché determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza anche se emesso nella diversa forma di ordinanza ed è, dunque, impugnabile con gli ordinari mezzi (Cass. Sez. 6, 26.9.2019, Ord. n. 23997; Cass. Sez.
II, 30.6.2021, Ord. n. 18499). Ante D.Lgs. 149/2022 si è, peraltro, affermato che la sentenza di estinzione pronunciata dal Giudice monocratico prima della precisazione delle conclusioni dovesse essere equiparata a quella emessa dal Collegio ex art. 308, co. II c.p.c. e, conseguentemente, si imponesse la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354, co. II
c.p.c.; nel caso di estinzione dichiarata con sentenza dopo la precisazione delle conclusioni, invece, il giudice di appello era tenuto a decidere nel merito in caso di riforma della decisione
(Cass. Sez. II, 20.12.2021, n. 40831);
In ordine ai profili di rilevanza tributaria si osserva come la sentenza che dichiari l'estinzione del processo non sia soggetta ad imposta di registro ex art. 37 D.P.R. 131/1986 atteso che essa non definisce, neppure in parte, il merito, avendo contenuto esclusivamente processuale (v.
Cass. Sez. V, 9.4.2021,Ord. n. 9400) non essendo, quindi, ricompresa nel tassativo elenco di cui all'art. 8 lett. a)-g) Tariffa Parte 1 D.P.R. 131/1986. Tale conclusione trova conferma anche nei confronti dei provvedimenti giudiziali che dichiarano estinto il giudizio e, al contempo liquidano le spese processuali, in base al disposto dell'art. 306, co. 4 c.p.c. poiché la disposizione non muta la natura meramente procedurale del provvedimento che la contiene, né attribuisce ad esso contenuto definitorio;
pertanto è irrilevante ai fini della individuazione delle modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta (v. sul punto
Ris. , 21.9.2007, n. 263). Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA estinto il processo;
- NULLA sulla spese.
Avezzano, 13 settembre 2024 ll Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 59 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra:
c.f.: , quale dichiarata erede di originario Parte_1 C.F._1 Persona_1 attore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cinzia BASILICO e Agostino BARBATI, elettivamente domiciliata presso il primo difensore
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
, c.f.: , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca FRASCA, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo
CONVENUTA – OPPOSTA
Materia: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 21.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio l Persona_1 [...]
, così introducendo la fase a cognizione piena di merito Controparte_1 dell'opposizione all'esecuzione presso terzi (proc. 520/2019 R.G.Es.Mob.)all'esito della conclusione della imprescindibile fase dinnanzi al Giudice dell'Esecuzione, che con ordinanza del 19.11.2019 sospendeva parzialmente l'intrapresa esecuzione, assegnando termine perentorio di 60 gg. dalla comunicazione per l'introduzione del giudizio di merito.
1 L'opponente ha, in sostanza:
- eccepito la prescrizione di tutti i crediti recati dalle cartelle esattoriali azionate in via esecutiva;
- contestato, comunque, le modalità di calcolo degli interessi moratori;
concludendo per la declaratoria di nullità degli atti esecutivi compiuti.
B. Si è costituita in giudizio l' deducendo come: Controparte_1
- il termine prescrizionale per tutti i crediti fatti valere sia pari a dieci anni e non già a cinque;
- ad ogni modo sarebbero stati compiuti atti interruttivi, utili ad impedire l'estinzione dei diritti pur volendo considerare il termine prescrizionale di cinque anni.
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione.
1. Va, preliminarmente, evidenziato come la sospensione feriale dei termini processuali non si applichi alla presente causa, da qualificarsi certamente quale opposizione esecutiva, ai sensi degli artt. 3 L.
742/1969 e 92 R.D. 12/1941.
2. Deve osservarsi come all'udienza del 6.10.2021, celebrata con scambio di note scritte, all'esito della dichiarazione di decesso di ad opera dei suoi difensori, con produzione del Persona_1 certificato di morte, veniva dichiarata l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c.
3. In data 22.12.2021, nella dichiarata qualità di (già) coniuge ed erede di Parte_1 Per_1 depositava ricorso per la prosecuzione del processo. Veniva, quindi, pronunciato decreto
[...] di fissazione d'udienza ex art. 302 c.p.c., notificato assieme al ricorso a cura dell'istante alla controparte.
4. Come noto, il decesso della persona fisica, comportando il venir meno della parte processuale, termine soggettivo di riferimento del rapporto processuale, ne impone l'interruzione ove l'evento sia reso noto nelle forme di legge dal difensore di detta parte costituita. Il potere di proseguire il processo, dunque di rinnovare quel vigore giuridico degli atti già compiuti dal deceduto, spetta al successore universale ai sensi dell'art. 110 c.p.c. con ciò potendo darsi anche ad una significativa discrasia tra titolarità del diritto dedotto in lite e titolarità dei poteri processuali (si pensi al caso in cui il bene formi oggetto di legato – v. art. 111, co. 2 c.p.c.).
La qualità di successore universale deve essere certamente fatta oggetto di prova da colui che intenda proseguire il giudizio rilevandosi sul punto come:
- si tratti di titolarità di un potere regolato da norme processuali (pubblicistiche) e di uguale natura e non già di un diritto sostanziale, del che occorre sempre che sia data prova del fatto cui la legge accorda rilevanza a tal fine poiché le condotte assunte dalla controparte possono essere valorizzate solo ove si tratti di questioni concernenti diritti disponibili e tali non sono di certo i fatti da cui dipende la chiusura c.d. “anomala” del processo;
2 L'art. 115 c.p.c., infatti, vale a fondare una regola di giudizio integrativa dell'art. 2697 c.c. e, perciò, non è norma sulla ammissibilità delle prove, ma norma sulla valutazione dei fatti, del che il suo ambito applicativo non può che riguardare i fatti sostanziali, rispetto ai quali sono ravvisabili oneri probatori, ma non quelli a rilevanza processuale, sempre da provarsi;
- in ogni caso, non può comunque farsi applicazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) nelle ipotesi in cui il fatto giuridicamente rilevante sia ignoto alla controparte
(v. Cass. 22.5.2023, Ord. 12064). In buona sostanza, sono fatti noti quelli che si verificano nella sfera di sicuro dominio e conoscenza della parte, che può di conseguenza dirsi onerata di procedere alla specifica contestazione;
- peraltro, pur volendo aderire ai principi espressi da Cass. SS.UU. 29.5.2014, n. 12065, laddove non siano effettuate produzioni di sorta a sostegno dell'allegazione il contegno assunto dalle altre parti risulterebbe del tutto neutro;
- la disposizione di cui all'art. 101 c.p.c. può dirsi riferita a questioni di fatto o miste, di fatto e di diritto, concernenti fatti impeditivi, modificativi o estintivi e non già ai fatti costitutivi
(Cass. Sez. L, 22.11.2021, Ord. 35974) e, comunque, con perimetro limitato dalla finalità di evitare c.d. “decisioni a sorpresa” o “sentenze della terza via”, non ravvisabili ove esse siano esito prevedibile dell'applicazione di regole processuali, anche in punto di prova, tantoppiù ove conducano alla definizione del giudizio in rito.
5. Nel caso di specie ha solamente dedotto di essere stata moglie del deceduto Parte_1 senza fornire prova di tale qualità giuridica, evidentemente rilevante ai fini Persona_1 della vocazione legittima (art. 565 c.c.), nelle forme di legge (art. 130 c.c.). Pur potendo valere l'atto di volontaria prosecuzione del processo quale atto di accettazione tacita di eredità, fa perciò difetto la prova di delazione di eredità in favore di in conseguenza della Parte_1 mancata prova del rapporto di coniugio allegato (v. Cass. Sez. 3, 1.7.2005, n. 14081; Cass.
Sez. 2, 4.7.2024, Ord. 18294), rilevando peraltro come non sia stato pure espressamente specificato se la successione sia regolata dalla legge o da testamento.
Sulla scorta di quanto sopra, perciò, il processo deve essere dichiarato estinto, non risultando tempestiva prosecuzione ad opera di soggetto legittimato a ciò ovvero riassunzione.
6. Consegue, quindi, come debba essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi degli artt.
305 e 307, co. 3 c.p.c., con conseguente definitiva sopportazione delle spese anticipate da ciascuna parte, secondo quanto previsto dall'art. 310 uc. c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento che dichiara l'estinzione del processo, deve osservarsi come, essendo il giudizio attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, essa sia quella della sentenza, che ne rispecchia esattamente il contenuto. Tale provvedimento,
3 infatti, non è soggetto a reclamo (possibile ex art. 178, co. II c.p.c. per l'ordinanza dell'istruttore), ma poiché determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza anche se emesso nella diversa forma di ordinanza ed è, dunque, impugnabile con gli ordinari mezzi (Cass. Sez. 6, 26.9.2019, Ord. n. 23997; Cass. Sez.
II, 30.6.2021, Ord. n. 18499). Ante D.Lgs. 149/2022 si è, peraltro, affermato che la sentenza di estinzione pronunciata dal Giudice monocratico prima della precisazione delle conclusioni dovesse essere equiparata a quella emessa dal Collegio ex art. 308, co. II c.p.c. e, conseguentemente, si imponesse la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354, co. II
c.p.c.; nel caso di estinzione dichiarata con sentenza dopo la precisazione delle conclusioni, invece, il giudice di appello era tenuto a decidere nel merito in caso di riforma della decisione
(Cass. Sez. II, 20.12.2021, n. 40831);
In ordine ai profili di rilevanza tributaria si osserva come la sentenza che dichiari l'estinzione del processo non sia soggetta ad imposta di registro ex art. 37 D.P.R. 131/1986 atteso che essa non definisce, neppure in parte, il merito, avendo contenuto esclusivamente processuale (v.
Cass. Sez. V, 9.4.2021,Ord. n. 9400) non essendo, quindi, ricompresa nel tassativo elenco di cui all'art. 8 lett. a)-g) Tariffa Parte 1 D.P.R. 131/1986. Tale conclusione trova conferma anche nei confronti dei provvedimenti giudiziali che dichiarano estinto il giudizio e, al contempo liquidano le spese processuali, in base al disposto dell'art. 306, co. 4 c.p.c. poiché la disposizione non muta la natura meramente procedurale del provvedimento che la contiene, né attribuisce ad esso contenuto definitorio;
pertanto è irrilevante ai fini della individuazione delle modalità di registrazione del provvedimento di cui si tratta (v. sul punto
Ris. , 21.9.2007, n. 263). Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA estinto il processo;
- NULLA sulla spese.
Avezzano, 13 settembre 2024 ll Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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