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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/10/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1811/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr Massimo Pulvirenti Presidente dr Claudio Maggioni Giudice dr Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
) nato a [...] il [...], difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DA SE ) presso il cui studio ha eletto domicilio C.F._2
RICORRENTE contro
( ) nata a [...] [...], difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Davide Iacono ( ) presso il cui studio ha eletto domicilio C.F._4
RESISTENTE
OGGETTO Separazione giudiziale
Parte ricorrente:
- pronunziare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre per tutto il periodo invernale, precisamente da settembre a giugno, e la possibilità del padre di tenerli con sè nel weekend, considerati gli impegni lavorativi di quest'ultimo e quelli scolastici e ricreativi dei minori, e conseguentemente assegnare la casa coniugale sita in Ragusa, via HE RG NI, 2, con tutti gli arredi a quale genitore Controparte_1 collocatario dei figli minori;
- disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre per tutto il periodo estivo, precisamente per i mesi di luglio e agosto, e possibilità della madre di vederli nei modi e nei tempi che si riterranno opportuni;
- porre a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, un importo pari a CP_2
150,00 Euro per ciascun figlio, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi, ma solo nei mesi in cui i minori saranno collocati presso la madre. Nei mesi di luglio e agosto il padre provvederà in forma diretta al mantenimento di entrambi i figli minori;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici Istat costo vita;
- porre a carico di l'obbligo di provvedere direttamente o a rimborsare, nel casi Parte_1 di anticipazione, sempre che siano state preventivamente concordate tra i coniugi, il 50% delle spese straordinarie (intendendosi per tali, secondo quanto stabilito nelle linee guida sottoscritte tra il Tribunale di Catania ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori);
- porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1 CP_1
, versando alla stessa, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, un importo pari a
[...]
150,00 Euro mensili
Parte resistente:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. in Parte_1 considerazione della sua intervenuta assenza di affectio coniugalis a seguito dei problemi di salute della moglie;
- assegnare alla sig.ra la casa coniugale, sita a Ragusa nella Via Controparte_1
HE RG NI n 2 D;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori con Per_1 CP_2 collocazione presso la madre nella casa coniugale;
- disporre il diritto di visita del padre consentendogli di vedere i minori ogni giorno, compatibilmente con le esigenze dei minori;
- disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_1 minori e del coniuge con la somma mensile di euro 1000,00, determinandone la decorrenza dalla data di allontanamento del sig. dalla casa coniugale (11.04.2024), oltre alle Parte_1 spese straordinarie e sanitarie non prevedibili e delle specifiche necessità dei figli, in considerazione dei redditi della parte attrice.
- Disporre, altresì, che l'assegno unico venga corrisposto interamente alla madre collocataria;
- ordinare al sig. la cessazione della condotta pregiudizievole da lui posta in essere, Parte_1 consistente nelle telefonate scurrili e minacciose;
- ammonire il sig. per il grave inadempimento relativo alla mancata corresponsione Parte_1 del mantenimento dei figli minori.
Acquisito il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Modica (RG) in data 22.06.2005, trascritto presso i pubblici uffici dello stesso Comune al n.52, parte II, serie A dell'anno 2005. Dall'unione sono nati i figli (21/2/2007) e (24/10/2011). Per_1 CP_2
Parte ricorrente deposita ricorso per separazione giudiziale in data 3.7.2024; parte resistente si costituisce con comparsa depositata in data 1.09.2024.
Le parti compaiono in data 5.12.2024 davanti al giudice delegato il quale inutilmente tenta la conciliazione e autorizza i coniugi a vivere separati. dichiara: “Insisto nella domanda. Non è possibile alcuna riconciliazione con mia Parte_1 moglie. ADR: il mio stipendio è 1340 euro;
ADR: la casa in cui abito è di mia proprietà, l'ho ereditata da mia madre;
ADR: io e mia moglie siamo separati di fatto dal 10.4.2024; ADR: da aprile ad oggi verso 400 euro mensili a mia moglie e pago le utenze di casa;
ADR: l'assegno unico arriva a me e ammonta ad euro 356; ADR: sono disposto a dare 150 euro a mia moglie perché non lavora, in attesa che lo trovi diciamo, oltre a quello dei bambini. ADR: sono disposto a versare tutto l'assegno unico a mia moglie o a farlo percepire a lei ma riducendo la mia quota;
ADR: ho un terreno in affitto per 5 mila euro l'anno, è un fondo rustico, sono delle serre;
sono serre ereditate e io mi faccio carico delle spese. Non ho altre entrate fisse. ADR: con i ragazzi non ci sono problemi, per il periodo estivo i ragazzi sono d'accordo perché la casa di campagna è in realtà vicino al mare”. dichiara: “Insisto in atti, non è possibile alcuna riconciliazione con mio Controparte_1 marito;
ADR: in passato ho sempre lavorato, ma adesso non trovo lavoro;
ADR: abito nella casa coniugale che è in comunione legale;
ADR: per il mese di agosto sono d'accordo che i ragazzi vadano dal padre, a luglio no;
ADR: mio marito ha un b&b, ha un monolocale, i terreni sono due, lui ha altre entrate;
ADR: ho fatto scrivere al mio avvocato quello che voglio, di certo 400 euro al mese sono poche.” Il ricorrente: ADR: “il b&b è dove abito adesso;
il fondo rustico è uno. Oltre alle 5 mila euro dichiarate non ho altre entrate”. La resistente: ADR: “non è vero, anche su internet la pagina del b&b è attiva per le prenotazioni;
ADR: so che un extracomunitario paga 200 euro al mese per un immobile, me lo ha detto mio figlio”. Sempre alla prima udienza, all'esito dell'audizione dei coniugi, l'Avv. Iacono rappresenta che le serre sono 12 mila metri e l'affitto non è di 5 mila euro, in passato sono state affittate anche a 10 mila euro. L'avv. SE rappresenta di avere già versato agli atti tutta la documentazione;
il contratto del fondo rustico prodotto è quello attuale, in passato erano state affittate ad un prezzo superiore, 10 mila euro, perché prima erano nuove, adesso il conduttore si è fatto carico di tutte le spese necessarie per usarle.
Con ordinanza del 22.12.2024 il giudice, in via provvisoria e urgente: Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e;
gli stessi coabiteranno con la madre nella casa Per_1 CP_2 coniugale che viene a lei assegnata, in Ragusa via HE RG NI;
il padre potrà stare con i figli ogni volta che questi lo vorranno, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
il figlio vedrà il padre, in difetto di diverso accordo, almeno una volta a CP_2 settimana, ed a settimane alterne con pernotto tra il sabato e la domenica;
nel mese di agosto vivranno con il padre in Santa Croce Camerina, c.da Pellegrino n. 51; i figli potranno vedere la madre, nel mese di agosto, tutte le volte che vorranno;
pone a carico di l'obbligo Parte_1 di corrispondere la somma di € 200,00 mensili in favore di per il suo Controparte_1 mantenimento, finchè non trova un'occupazione; oltre la somma mensile di € 400,00 per i minori (€ 200,00 ciascuno), al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla madre;
ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
nei mesi in cui i minori vivranno con il padre, quindi certamente nel mese di agosto ed eventualmente di luglio, il ricorrente sarà obbligato al mantenimento diretto dei figli;
la madre contribuirà per le spese straordinarie e continuerà a percepire l'assegno unico.
A supporto della statuizione così il giudice delegato ha motivato:
ritenuto che
i 2 figli della coppia hanno rispettivamente 17 e 13 anni;
non vi è disaccordo circa l'affido condiviso e la coabitazione con la madre;
neppure vi è disaccordo che i figli stiano con il padre, che vive in atto in una zona prossima alla frazione balneare di Punta Secca, durante il mese di agosto;
il figlio più grande potrà vedere il padre ogni volta che vorrà; per il figlio minore vale tendenzialmente la stessa regola, però appare opportuno prevedere una regolamentazione minima;
per il mese di luglio i genitori dovranno tenere conto della volontà dei figli di stare con il padre, vicino al mare, una volta verificato che non vi siano problemi di sicurezza legati eventualmente al carattere isolato della c.da Pellegrino;
è sempre fatta salva la comunicazione a distanza tra genitori e figli con telefonate o videochiamate.
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalle allegazioni e dichiarazioni di entrambe le parti, confermate all'udienza davanti al giudice delegato e nel corso del procedimento.
Parte resistente chiede che la responsabilità della separazione venga addebitata al marito, lamentando un cambio di temperamento e abitudini dal 2011, dopo che alla resistente è stata diagnosticata una leggera forma di epilessia;
lamenta che il ricorrente ha iniziato a manifestare disinteresse nei suoi confronti e ad inveirle contro, e che tale atteggiamento continuava negli anni successivi, durante i quali il clima diventava sempre più teso e litigioso ed anche in presenza di un peggioramento delle condizioni di salute della resistente.
Il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti proposta dalla resistente, deducendo che vi fosse tra loro ormai da molti anni assenza di comunione affettiva e sentimentale, dovuta a incompatibilità di carattere e incomprensioni reciproche.
La domanda di addebito formulata dalla resistente va rigettata. Deve infatti ritenersi, alla luce di quanto emerso, che la disgregazione del consorzio coniugale non trovi la sua causa in particolari comportamenti contrari ai doveri del matrimonio da parte dello neanche concretamente e Parte_1 specificamente individuati dalla resistente, la quale si è limitata a riferire del tutto genericamente di comportamenti da parte del marito che andavano creando nel corso degli anni un clima sempre più teso e litigioso, senza ulteriormente dare riscontri probatori di alcun genere, dovendosi concludere che si trattasse verosimilmente di comportamenti dovuti al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo nel corso degli anni, come da entrambe le parti ammesso. I capitoli di prova orale articolati da parte resistente non sono stati ammessi alla prima udienza dal giudice delegato perché generici (vero che in diverse occasioni ho visto e sentito aggredire Parte_1 CP_1
utilizzando un linguaggio minaccioso ed un atteggiamento prevaricatorio…vero che la
[...]
riceve da telefonate il cui linguaggio è minaccioso e scurrile). CP_1 Parte_1
Sull'affidamento e collocamento del figlio minore quattordicenne , essendo nelle more del CP_2 giudizio il figlio divenuto maggiorenne, si conferma quanto statuito in via provvisoria ed Per_1 urgente, posto che non vi è controversia sul punto e le parti non lo hanno contestato, mantenendo il collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare sita in Ragusa via HE RG NI. Parimenti si ritiene di confermare la regolamentazione delle frequentazioni con il padre, anche considerata l'età del minore (14 anni), il quale può liberamente decidere quando vedere il padre compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici;
è altresì opportuno mantenere la regolamentazione minima prevista dal giudice delegato, in difetto di diverso accordo tra le parti.
Riguardo alle disposizioni economiche nei confronti dei figli, vanno in parte confermati i provvedimenti provvisori, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale del resistente, il quale non deve affrontare oneri locativi vivendo in una casa di proprietà (ricevuta in eredità), ha dichiarato e dimostrato di avere entrate mensili di circa 1.750,00 euro mensili, sebbene risulti anche gravato da finanziamenti accesi per l'acquisto di un motociclo e di un'autovettura per i figli. Si conferma pertanto l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli, tramite il versamento alla della somma di euro 400,00 (in ragione di euro 200,00 per ciascun CP_1 figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie, posto che un divario patrimoniale tra le parti è certamente esistente e considerato che, come ammesso dallo stesso ricorrente, ha sempre avuto la capacità di sostenere tali spese per i figli;
l'assegno unico (€ 356,00 mensili) continuerà ad essere percepito per intero dalla , che in atto lavora (da aprile 2025 con contratto a tempo CP_1 determinato, come commessa), ma con minor stabilità e minor reddito rispetto al marito (circa € 700,00 mensili). Alla luce di tale ultima circostanza emersa, non si ritiene di onerare il resistente anche del mantenimento della moglie;
entrambi i coniugi possiedono piena capacità lavorativa, e la ha comunque ammesso di aver sempre lavorato;
va inoltre considerato che non emerge un CP_1 particolare tenore di vita da mantenere e che la resistente vive nella casa familiare della quale è comproprietaria insieme al marito. Le statuizioni economiche decorrono dalla data della presente decisione, restano ferme le statuizioni provvisorie già rese. Si rigettano le domande relative all'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole da parte dello e di ammonimento dello stesso per il grave inadempimento relativo alla mancata Parte_1 corresponsione del mantenimento dei figli minori, in quanto neanche minimamente provate le condotte contestate, mentre il mantenimento dei figli è rimasto assicurato. Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Rigetta la domanda di addebito avanzata da . Controparte_1 Dispone l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso CP_2 la madre . Controparte_1
Assegna la casa familiare, sita in Ragusa via HE RG NI, a Controparte_1 che vi abiterà con i figli.
Il figlio minore vedrà il padre, in difetto di diverso accordo, almeno una volta a settimana CP_2
(il mercoledì dalle 16.00 alle 20.00), ed a settimane alterne con pernotto tra il sabato e la domenica
(dalle 16.00 del sabato alle 20.00 della domenica); nel mese di agosto vivrà con il padre in Santa
Croce Camerina, c.da Pellegrino n. 51, e potrà vedere la madre, nel mese di agosto, tutte le volte che vorrà.
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli Parte_1 versando entro il giorno 5 di ogni mese a la somma di € 400,00 mensili (€ Parte_2
200,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla ricorrente, oltre il 70% delle spese straordinarie.
Rigetta la domanda di mantenimento di . Controparte_1
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 30.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr Massimo Pulvirenti Presidente dr Claudio Maggioni Giudice dr Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
) nato a [...] il [...], difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DA SE ) presso il cui studio ha eletto domicilio C.F._2
RICORRENTE contro
( ) nata a [...] [...], difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Davide Iacono ( ) presso il cui studio ha eletto domicilio C.F._4
RESISTENTE
OGGETTO Separazione giudiziale
Parte ricorrente:
- pronunziare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre per tutto il periodo invernale, precisamente da settembre a giugno, e la possibilità del padre di tenerli con sè nel weekend, considerati gli impegni lavorativi di quest'ultimo e quelli scolastici e ricreativi dei minori, e conseguentemente assegnare la casa coniugale sita in Ragusa, via HE RG NI, 2, con tutti gli arredi a quale genitore Controparte_1 collocatario dei figli minori;
- disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre per tutto il periodo estivo, precisamente per i mesi di luglio e agosto, e possibilità della madre di vederli nei modi e nei tempi che si riterranno opportuni;
- porre a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, un importo pari a CP_2
150,00 Euro per ciascun figlio, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi, ma solo nei mesi in cui i minori saranno collocati presso la madre. Nei mesi di luglio e agosto il padre provvederà in forma diretta al mantenimento di entrambi i figli minori;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici Istat costo vita;
- porre a carico di l'obbligo di provvedere direttamente o a rimborsare, nel casi Parte_1 di anticipazione, sempre che siano state preventivamente concordate tra i coniugi, il 50% delle spese straordinarie (intendendosi per tali, secondo quanto stabilito nelle linee guida sottoscritte tra il Tribunale di Catania ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori);
- porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1 CP_1
, versando alla stessa, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, un importo pari a
[...]
150,00 Euro mensili
Parte resistente:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. in Parte_1 considerazione della sua intervenuta assenza di affectio coniugalis a seguito dei problemi di salute della moglie;
- assegnare alla sig.ra la casa coniugale, sita a Ragusa nella Via Controparte_1
HE RG NI n 2 D;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori con Per_1 CP_2 collocazione presso la madre nella casa coniugale;
- disporre il diritto di visita del padre consentendogli di vedere i minori ogni giorno, compatibilmente con le esigenze dei minori;
- disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_1 minori e del coniuge con la somma mensile di euro 1000,00, determinandone la decorrenza dalla data di allontanamento del sig. dalla casa coniugale (11.04.2024), oltre alle Parte_1 spese straordinarie e sanitarie non prevedibili e delle specifiche necessità dei figli, in considerazione dei redditi della parte attrice.
- Disporre, altresì, che l'assegno unico venga corrisposto interamente alla madre collocataria;
- ordinare al sig. la cessazione della condotta pregiudizievole da lui posta in essere, Parte_1 consistente nelle telefonate scurrili e minacciose;
- ammonire il sig. per il grave inadempimento relativo alla mancata corresponsione Parte_1 del mantenimento dei figli minori.
Acquisito il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Modica (RG) in data 22.06.2005, trascritto presso i pubblici uffici dello stesso Comune al n.52, parte II, serie A dell'anno 2005. Dall'unione sono nati i figli (21/2/2007) e (24/10/2011). Per_1 CP_2
Parte ricorrente deposita ricorso per separazione giudiziale in data 3.7.2024; parte resistente si costituisce con comparsa depositata in data 1.09.2024.
Le parti compaiono in data 5.12.2024 davanti al giudice delegato il quale inutilmente tenta la conciliazione e autorizza i coniugi a vivere separati. dichiara: “Insisto nella domanda. Non è possibile alcuna riconciliazione con mia Parte_1 moglie. ADR: il mio stipendio è 1340 euro;
ADR: la casa in cui abito è di mia proprietà, l'ho ereditata da mia madre;
ADR: io e mia moglie siamo separati di fatto dal 10.4.2024; ADR: da aprile ad oggi verso 400 euro mensili a mia moglie e pago le utenze di casa;
ADR: l'assegno unico arriva a me e ammonta ad euro 356; ADR: sono disposto a dare 150 euro a mia moglie perché non lavora, in attesa che lo trovi diciamo, oltre a quello dei bambini. ADR: sono disposto a versare tutto l'assegno unico a mia moglie o a farlo percepire a lei ma riducendo la mia quota;
ADR: ho un terreno in affitto per 5 mila euro l'anno, è un fondo rustico, sono delle serre;
sono serre ereditate e io mi faccio carico delle spese. Non ho altre entrate fisse. ADR: con i ragazzi non ci sono problemi, per il periodo estivo i ragazzi sono d'accordo perché la casa di campagna è in realtà vicino al mare”. dichiara: “Insisto in atti, non è possibile alcuna riconciliazione con mio Controparte_1 marito;
ADR: in passato ho sempre lavorato, ma adesso non trovo lavoro;
ADR: abito nella casa coniugale che è in comunione legale;
ADR: per il mese di agosto sono d'accordo che i ragazzi vadano dal padre, a luglio no;
ADR: mio marito ha un b&b, ha un monolocale, i terreni sono due, lui ha altre entrate;
ADR: ho fatto scrivere al mio avvocato quello che voglio, di certo 400 euro al mese sono poche.” Il ricorrente: ADR: “il b&b è dove abito adesso;
il fondo rustico è uno. Oltre alle 5 mila euro dichiarate non ho altre entrate”. La resistente: ADR: “non è vero, anche su internet la pagina del b&b è attiva per le prenotazioni;
ADR: so che un extracomunitario paga 200 euro al mese per un immobile, me lo ha detto mio figlio”. Sempre alla prima udienza, all'esito dell'audizione dei coniugi, l'Avv. Iacono rappresenta che le serre sono 12 mila metri e l'affitto non è di 5 mila euro, in passato sono state affittate anche a 10 mila euro. L'avv. SE rappresenta di avere già versato agli atti tutta la documentazione;
il contratto del fondo rustico prodotto è quello attuale, in passato erano state affittate ad un prezzo superiore, 10 mila euro, perché prima erano nuove, adesso il conduttore si è fatto carico di tutte le spese necessarie per usarle.
Con ordinanza del 22.12.2024 il giudice, in via provvisoria e urgente: Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e;
gli stessi coabiteranno con la madre nella casa Per_1 CP_2 coniugale che viene a lei assegnata, in Ragusa via HE RG NI;
il padre potrà stare con i figli ogni volta che questi lo vorranno, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
il figlio vedrà il padre, in difetto di diverso accordo, almeno una volta a CP_2 settimana, ed a settimane alterne con pernotto tra il sabato e la domenica;
nel mese di agosto vivranno con il padre in Santa Croce Camerina, c.da Pellegrino n. 51; i figli potranno vedere la madre, nel mese di agosto, tutte le volte che vorranno;
pone a carico di l'obbligo Parte_1 di corrispondere la somma di € 200,00 mensili in favore di per il suo Controparte_1 mantenimento, finchè non trova un'occupazione; oltre la somma mensile di € 400,00 per i minori (€ 200,00 ciascuno), al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla madre;
ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
nei mesi in cui i minori vivranno con il padre, quindi certamente nel mese di agosto ed eventualmente di luglio, il ricorrente sarà obbligato al mantenimento diretto dei figli;
la madre contribuirà per le spese straordinarie e continuerà a percepire l'assegno unico.
A supporto della statuizione così il giudice delegato ha motivato:
ritenuto che
i 2 figli della coppia hanno rispettivamente 17 e 13 anni;
non vi è disaccordo circa l'affido condiviso e la coabitazione con la madre;
neppure vi è disaccordo che i figli stiano con il padre, che vive in atto in una zona prossima alla frazione balneare di Punta Secca, durante il mese di agosto;
il figlio più grande potrà vedere il padre ogni volta che vorrà; per il figlio minore vale tendenzialmente la stessa regola, però appare opportuno prevedere una regolamentazione minima;
per il mese di luglio i genitori dovranno tenere conto della volontà dei figli di stare con il padre, vicino al mare, una volta verificato che non vi siano problemi di sicurezza legati eventualmente al carattere isolato della c.da Pellegrino;
è sempre fatta salva la comunicazione a distanza tra genitori e figli con telefonate o videochiamate.
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalle allegazioni e dichiarazioni di entrambe le parti, confermate all'udienza davanti al giudice delegato e nel corso del procedimento.
Parte resistente chiede che la responsabilità della separazione venga addebitata al marito, lamentando un cambio di temperamento e abitudini dal 2011, dopo che alla resistente è stata diagnosticata una leggera forma di epilessia;
lamenta che il ricorrente ha iniziato a manifestare disinteresse nei suoi confronti e ad inveirle contro, e che tale atteggiamento continuava negli anni successivi, durante i quali il clima diventava sempre più teso e litigioso ed anche in presenza di un peggioramento delle condizioni di salute della resistente.
Il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti proposta dalla resistente, deducendo che vi fosse tra loro ormai da molti anni assenza di comunione affettiva e sentimentale, dovuta a incompatibilità di carattere e incomprensioni reciproche.
La domanda di addebito formulata dalla resistente va rigettata. Deve infatti ritenersi, alla luce di quanto emerso, che la disgregazione del consorzio coniugale non trovi la sua causa in particolari comportamenti contrari ai doveri del matrimonio da parte dello neanche concretamente e Parte_1 specificamente individuati dalla resistente, la quale si è limitata a riferire del tutto genericamente di comportamenti da parte del marito che andavano creando nel corso degli anni un clima sempre più teso e litigioso, senza ulteriormente dare riscontri probatori di alcun genere, dovendosi concludere che si trattasse verosimilmente di comportamenti dovuti al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo nel corso degli anni, come da entrambe le parti ammesso. I capitoli di prova orale articolati da parte resistente non sono stati ammessi alla prima udienza dal giudice delegato perché generici (vero che in diverse occasioni ho visto e sentito aggredire Parte_1 CP_1
utilizzando un linguaggio minaccioso ed un atteggiamento prevaricatorio…vero che la
[...]
riceve da telefonate il cui linguaggio è minaccioso e scurrile). CP_1 Parte_1
Sull'affidamento e collocamento del figlio minore quattordicenne , essendo nelle more del CP_2 giudizio il figlio divenuto maggiorenne, si conferma quanto statuito in via provvisoria ed Per_1 urgente, posto che non vi è controversia sul punto e le parti non lo hanno contestato, mantenendo il collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare sita in Ragusa via HE RG NI. Parimenti si ritiene di confermare la regolamentazione delle frequentazioni con il padre, anche considerata l'età del minore (14 anni), il quale può liberamente decidere quando vedere il padre compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici;
è altresì opportuno mantenere la regolamentazione minima prevista dal giudice delegato, in difetto di diverso accordo tra le parti.
Riguardo alle disposizioni economiche nei confronti dei figli, vanno in parte confermati i provvedimenti provvisori, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale del resistente, il quale non deve affrontare oneri locativi vivendo in una casa di proprietà (ricevuta in eredità), ha dichiarato e dimostrato di avere entrate mensili di circa 1.750,00 euro mensili, sebbene risulti anche gravato da finanziamenti accesi per l'acquisto di un motociclo e di un'autovettura per i figli. Si conferma pertanto l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli, tramite il versamento alla della somma di euro 400,00 (in ragione di euro 200,00 per ciascun CP_1 figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie, posto che un divario patrimoniale tra le parti è certamente esistente e considerato che, come ammesso dallo stesso ricorrente, ha sempre avuto la capacità di sostenere tali spese per i figli;
l'assegno unico (€ 356,00 mensili) continuerà ad essere percepito per intero dalla , che in atto lavora (da aprile 2025 con contratto a tempo CP_1 determinato, come commessa), ma con minor stabilità e minor reddito rispetto al marito (circa € 700,00 mensili). Alla luce di tale ultima circostanza emersa, non si ritiene di onerare il resistente anche del mantenimento della moglie;
entrambi i coniugi possiedono piena capacità lavorativa, e la ha comunque ammesso di aver sempre lavorato;
va inoltre considerato che non emerge un CP_1 particolare tenore di vita da mantenere e che la resistente vive nella casa familiare della quale è comproprietaria insieme al marito. Le statuizioni economiche decorrono dalla data della presente decisione, restano ferme le statuizioni provvisorie già rese. Si rigettano le domande relative all'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole da parte dello e di ammonimento dello stesso per il grave inadempimento relativo alla mancata Parte_1 corresponsione del mantenimento dei figli minori, in quanto neanche minimamente provate le condotte contestate, mentre il mantenimento dei figli è rimasto assicurato. Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Rigetta la domanda di addebito avanzata da . Controparte_1 Dispone l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso CP_2 la madre . Controparte_1
Assegna la casa familiare, sita in Ragusa via HE RG NI, a Controparte_1 che vi abiterà con i figli.
Il figlio minore vedrà il padre, in difetto di diverso accordo, almeno una volta a settimana CP_2
(il mercoledì dalle 16.00 alle 20.00), ed a settimane alterne con pernotto tra il sabato e la domenica
(dalle 16.00 del sabato alle 20.00 della domenica); nel mese di agosto vivrà con il padre in Santa
Croce Camerina, c.da Pellegrino n. 51, e potrà vedere la madre, nel mese di agosto, tutte le volte che vorrà.
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli Parte_1 versando entro il giorno 5 di ogni mese a la somma di € 400,00 mensili (€ Parte_2
200,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla ricorrente, oltre il 70% delle spese straordinarie.
Rigetta la domanda di mantenimento di . Controparte_1
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 30.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti