Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00176/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2026, proposto dalla Grassano Solar S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giannalberto Mazzei, PEC giannalbertomazzei@ordineavvocatiroma.org, Cesare Fossati, PEC cesarefossati@ordineavvocatiroma.org, e Maria Vittoria Sini, PEC mariavittoria.sini@postecert.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro p.t., e Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, con domicilio ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza della Grassano Solar S.r.l. dell’11.2.2023, volta ad ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale, per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico, avente la potenza complessiva di 19,96 MW, nel Comune di Grassano e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il Cons. SQ TR e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
In data 11.2.2023 la Grassano Solar S.r.l. ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’istanza, volta ad ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale, per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico, avente la potenza complessiva di 19,995 MW, nel Comune di Grassano e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dopo aver rilevato la procedibilità della predetta istanza:
-in data 5.12.2023, ha pubblicato il primo avviso al pubblico;
-in data 1.8.2024 ha pubblicato il secondo avviso al pubblico;
-in data 14.8.2025 ha pubblicato il terzo avviso al pubblico.
Con atto prot. n. 8167 del 26.6.2025 il Ministero della Cultura ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
Pertanto, la Grassano Solar S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 26.1.2026 e depositato nella stessa giornata del 26.1.2026, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza, deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il Ministero della Cultura con memoria di stile.
Nella Camera di Consiglio del 15.4.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va accolto.
In via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso, tenuto conto della seguente scansione procedimentale dei progetti, come quello di cui è causa, contemplati dall’art. 8, comma 2 bis, D.Lg.vo n. 152/2006:
-30 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico dell’istanza, per la presentazione di osservazioni da parte dei cittadini e per l’acquisizione di pareri (cfr. art. 24, comma 3, D.Lg.vo n. 152/2006);
-15 giorni successivi, per la presentazione, da parte del proponente, delle proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti (cfr. art. 24, comma 3, del D.Lg.vo n. 152/2006);
-10 giorni successivi per stabilire un termine, non superiore ad ulteriori 20 giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati (cfr. art. 24, comma 4, D.Lg.vo n. 152/2006);
-15 giorni, decorrenti dal nuovo avviso pubblico, per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri (cfr. art. 24, comma 5, D.Lg.vo n. 152/2006);
-la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS deve esprimersi “entro il termine di 30 dalla conclusione della fase di consultazione pubblica di cui all’art. 24 e comunque entro il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23”, ed il provvedimento di VIA deve essere emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica entro 30 giorni successivi, previa acquisizione, entro 20 giorni, del concerto con il Ministero della Cultura (cfr. art. 25, comma 2 bis, D.Lg.vo n. 152/2006).
Pertanto, poiché, nella specie, deve tenersi conto dell’ultimo avviso al pubblico del 14.8.2025, cioè della data in cui è stata nuovamente pubblicata la documentazione, a cui vanno aggiunti i 160 giorni, stabiliti dalle predette norme, deve ritenersi che, nella specie, il termine procedimentale è scaduto il 21.1.2026, e da ciò discende che il presente ricorso, notificato il 26.1.2026, è ammissibile, perché è stato notificato dopo la scadenza del predetto termine procedimentale entro il termine decadenziale ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. di 1 anno dalla scadenza di tale termine.
Nel merito il ricorso è fondato, in quanto l’art. 8, comma 1 ter, D.Lg.vo n. 152/2006, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 153/2024 conv. nella L. n. 191/2024 ed entrato in vigore il 17.12.2024 (cfr. art. 1 della L. n. 191/2024), ha precisato che ai progetti del sesto periodo del comma 1 e del comma 1 bis dell’art. 8 D.Lg.vo n. 152/2006 “è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni”, specificando che “i progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d’impianto in ordine cronologico, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell’art. 23, comma 4, secondo periodo”, con la puntualizzazione che “la disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare”.
Quest’ultima norma, sebbene, non essendo di interpretazione autentica, non ha efficacia retroattiva, si applica alla fattispecie in esame, anche se il procedimento è iniziato con l’istanza dell’11.2.2023, in quanto l’inerzia e/o il silenzio dell’Amministrazione nei confronti di qualsiasi istanza amministrativa è un illecito permanente, che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm. (sul punto cfr. Sentenze TAR Basilicata n. 121 del 17.3.2026, n. 173 del 10.3.2025, n. 292 del 12.5.2025, n. 376 del 23.6.2025 e n. 385 del 30.6.2025).
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso, concedendo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero della Cultura il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento di cui è causa.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento, in favore della ricorrente Grassano Solar S.r.l., delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.
Manda alla Segreteria di questo Tribunale di comunicare in via telematica la presente Sentenza al difensore della parte ricorrente, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza ed anche, ai sensi dell’art. 2, comma 8, L. n. 241/1990, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA TO, Presidente
SQ TR, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| SQ TR | IA TO |
IL SEGRETARIO