Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/05/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7257 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Mastroianni;
appellante
CONTRO
Nucleo Operativo di Mondragone;
Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 946/2022, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Carinola.
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio la Legione Parte_1
Operativo di Mondragone, per chiedere la riforma della Controparte_2
sentenza di primo grado con cui il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di annullamento del verbale di accertamento n. 2016/854793127 elevato il 26.3.2022 dai
Carabinieri di Mondragone, ovvero, in via subordinata, la modifica della sanzione comminata applicando la fattispecie prevista dall'art. 98 C.d.S. così come introdotto dal D.Lgs.vo
30.4.92 n. 285 in relazione all'art. 1 comma 5 DPR 474/2001. L'appellante contestava che il giudice di pace non aveva considerato ai fini decisori che “…l'autovettura era ferma, non circolava, in un'area privata in conto vendita di fronte un Condominio con comunque
Mondragone, malgrado secondo loro non fosse coperta da assicurazione.
Va dichiarata la contumacia dell'appellata Legione Carabinieri Nucleo Operativo CP_1
di Mondragone, la quale seppur convenuta in giudizio non si è costituita.
La causa dopo essere stata più volte rinviata a causa degli obiettivi imposti dal PNRR, è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 16.1.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
≈ ≈ ≈
L'appello va rigettato per le motivazioni di seguito riportate.
Il giudice ritiene di condividere la decisione del giudice di prime cure, che si richiama integralmente.
Va ribadito il principio costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame" (cfr., tra le più recenti: Cass. Sez.
3, ordinanza n. 7741 del 08/04/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019,
Rv. 654951-01; Sez. L, Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018, Rv. 651516-01; Sez. L,
Sentenza n. 27112 del 25/10/2018, Rv. 651205-01; Sez. 5, Sentenza n. 24452 del
05/10/2018, Rv. 650527-01; Sez.
6-L, Ordinanza n. 21978 del 11/09/2018, Rv. 650253-01;
Sez. L, Sentenza n. 21037 del 23/08/2018, Rv. 650138-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 22022 del 21/09/2017, Rv. 645333-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 15884 del 26/06/2017, Rv. 644726-
01; Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016, Rv. 640759-01; sulla completezza della motivazione per relationem si vedano, altresì, in generale: Cass., Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015, Rv. 634091-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 107 del 08/01/2015, Rv. 633996-01;
Sez. 5, Sentenza n. 9334 del 08/05/2015, Rv. 635474-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 22652 del
05/11/2015, Rv. 637064-01; Sez. 1, Sentenza n. 10937 del 26/05/2016, Rv. 639853-01;
Sez. 6-2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, Rv. 641641-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018, Rv. 647325-01; Sez. 1, Sentenza n. 16504 del 19/06/2019, Rv. 654276-01). il giudice di pace ha correttamente valutato le circostanze dedotte dal ricorrente ai fini decisori, indicando e citando peraltro anche la Giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione riguardante sia l'assenza della targa di prova sul veicolo oggetto di accertamento sia della mancanza di assicurazione di un veicolo in sosta -e dunque non marciante- in un luogo privato, e non sulla pubblica strada.
Quanto all'assenza della targa di prova, la giurisprudenza indicata (Cass. civ, ord. n. 3706 del 7.2.2022) ha trovato conferma anche successivamente nella sentenza n.32174 del
2.11.2022 emessa dalla sezione VI civile della Suprema Corte di Cassazione, laddove ha statuito che a norma del d.P.R. n. 474 del 2001, artt. 1 e 2, la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all'esposizione della targa relativa sia all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa. Tale autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso, sicché la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo (come accertato, in fatto, nel caso in esame, con apprezzamento non censurato per l'omesso esame del fatto decisivo costituito, in ipotesi, dalla presenza a bordo del veicolo della targa ancorché non esposta ma del quale non è stata dimostrata alcuna emergenza dagli atti di causa) integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93, comma 7, C.d.S.) e privo della copertura assicurativa (art. 193, comma 2 ,C.d.S.); né rileva che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione (cfr.: Cassazione civile sez. VI, 02/11/2022, n.32174).
Relativamente all'obbligo di assicurazione dei veicoli, la Suprema Corte di Cassazione si era già espressa nel 2021, e dunque prima della sentenza emessa dal giudice di pace, per di più a Sezioni Unite, statuendo che ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa
C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016;
Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande
Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, n.21983).
In merito ad eventuali errori nella verbalizzazione commessi dai Carabinieri intervenuti va ribadito che la natura fidefacente del verbale di accertamento, per cui le circostanze attestate dagli agenti presenti al momento della commissione della violazione, data l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento ex art. 2700 c.c. (“l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza”), devono essere impugnate, ove ritenute non conformi all'effettivo svolgersi dei fatti, con querela di falso (cfr.: Cass. Sez. II, sent. n.
10870/2018).
Va infine dichiarata inammissibile la domanda subordinata di modifica della sanzione comminata applicando la fattispecie prevista dall'art. 98 C.d.S. così come introdotto dal
D.Lgs.vo 30.4.92 n. 285 in relazione all'art. 1 comma 5 DPR 474/2001, in quanto nuova, essendo stata avanzata per la prima volta in appello.
Le spese di lite del presente giudizio si considerano compensate in ragione della contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite del presente giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 8.5.2025
il Giudice
dr. Salvatore Scalera