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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/09/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1298/2018 R.G.A.C.
FRA
NATA A CAMPOBELLO DI Parte_1
LICATA IL 29/03/52 rapp. e dif. dall'Avv. Francesco La Verde
ATTRICE
CONTRO
IN Controparte_1
PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE rapp. e dif. dall'Avv. Antonio Bordonaro
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
IN PERSONA DEL Controparte_2
LEGALE RAPPRESENTANTE
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 13/04/2018 Parte_1 conveniva in giudizio il Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore. Narrava
[...]
1 l'attrice in tal modo premettendo alle istanze giudizialmente dedotte che mentre in data
28/08/2016 alle ore 19:30 circa stava camminando a piedi lungo la Via Gramsci di a causa dello stato di dissesto Controparte_1 che caratterizzava il tratto di strada in quel momento percorso in alcun modo segnalato inciampava e cadeva rovinosamente a terra.
Proseguiva affermando che a seguito dell'incidente aveva riportato una serie di ferite e lesioni.
Deduceva quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa che responsabile del sinistro doveva ritenersi l'ente convenuto sul quale gravava l'obbligo quale manutentore della strada di predisporre opportune cautele al fine di prevenire la situazione di pericolo che aveva fatto scaturire l'illecito evento per cui è causa. Concludeva pertanto chiedendo previa declaratoria d'esclusiva responsabilità del Controparte_1 nella causazione dell'incidente in argomento d'essere dallo stesso ristorata d'ogni danno patito all'esito dell'evento dannoso. Con comparsa del
04/07/2018 si costituiva in giudizio il
[...]
il quale preliminarmente e nel Controparte_1 rito chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la la quale all'epoca dei Controparte_2 fatti stava effettuando alcuni lavori che
2 interessavano il tratto di strada in argomento e nel merito contestava in toto l'assunto avversario deducendo in particolare che responsabilità alcuna da parte sua appariva emergere per quanto occorso all'attrice. Concludeva pertanto chiedendo che le attoree pretese venissero respinte ritenuta la loro infondatezza. Ritualmente autorizzato il Comune di evocava in giudizio la Controparte_1 [...] la quale optava per la contumacia. CP_2
Celebrata l'attività istruttoria attraverso produzioni documentali l'espletamento di prove testimoniali e di consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico-legale la causa veniva infine posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/05/2025 previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree trovano ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa ed all'esito dell'attività istruttoria espletata e, perciò, meritano accoglimento nei confronti del convenuto ritenuto che elemento probatorio alcuno
è apparso emergere all'esito del giudizio a carico della chiamata in causa. Va innanzitutto osservato in linea generale che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non si applica
3 alla P.A. nel caso in cui sul bene di sua proprietà, indipendentemente dal carattere demaniale dello stesso, non sia possibile per la notevole estensione e per le modalità d'uso, diretto e generale, da parte di terzi un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. In tali casi, quindi, (qualora sia, cioè, impossibile un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti) la P.A. è responsabile, ex art. 2043 c.c., solamente se l'insidia risulta oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile. Non merita infatti di essere condiviso l'orientamento minoritario che riconduce la responsabilità della p.a., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la p.a., quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa. Del
4 tutto da preferire è, invece, l'orientamento predominante secondo il quale la tutela apprestata per l'utente di una strada pubblica che, dall'uso di questa, abbia subito un danno è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c. Ed invero, nella vigilanza e nel controllo dei beni di natura demaniale la p.a. incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioé non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale. La giurisprudenza, sia dei giudici di merito sia della Corte di Cassazione, infatti, è da tempo consolidata nel senso che colui il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per danni conseguenti alla difettosa manutenzione di strade o marciapiedi aperti al pubblico, deve una volta esclusa, nei limiti sopra chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che
5 rappresenti un pericolo occulto obiettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile per l'utente, che fa ragionevole affidamento nella loro apparente regolarità. Tale elaborazione (iniziata sin dalla entrata in vigore della legge 20 marzo 1865 all. E, abolitrice del contenzioso amministrativo, e passata, poi, attraverso varie fasi) trova il suo fondamento nell'art. 2043 c.c. Con tale disposizione, infatti, il legislatore ha utilizzato una formula aperta, che consente al giudice l'adattamento di tale norma alle circostanze del caso attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi asseritamente lesi, anche in relazione ad altri interessi antagonisti, secondo l'evolversi della coscienza sociale e del sistema giuridico generale nonché degli strumenti normalmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi. Sicché, nelle fattispecie come quella in esame, è compito del giudice accertare secondo le circostanze di tempo e di luogo se la P.A. sia in concreto responsabile per i danni, tenuto conto anche del particolare rapporto di fatto che, da una parte, il proprietario e, dall'altra, il terzo danneggiato hanno con la cosa in relazione alla quale l'evento si verifica. Occorre poi considerare che la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non
6 correlato ad un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'ente medesimo. Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorché la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del neminem laedere, venendo così a superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 c.c. Ma, nell'accertamento in concreto di tale responsabilità, non si può ignorare il particolare rapporto che hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità.
Ebbene, in questo quadro, la nozione d'insidia stradale viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben
7 sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di “semplificazione analitica” della fattispecie generatrice della responsabilità in esame. Pertanto, spetterà al danneggiato provare l'esistenza di un'insidia oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile. Raggiunta questa prova, andrà affermata la responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere adottando le misure idonee codesta situazione di pericolo, i cui elementi costitutivi il giudice ha comunque il compito di individuare in modo specifico, fra l'altro precisando lo standard di diligenza connesso alla visibilità e prevedibilità nonché all'evitabilità del pericolo stesso, in relazione all'uso della strada. Occorre a questo punto osservare a commento delle deduzioni espresse dal convenuto come egli non appaia aver fornito alle tesi giudizialmente espresse i necessari supporti probatori con particolare riguardo alla prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell'incidente che ci occupa e cioè se tale illecito evento si sia verificato secondo modalità diverse. Nella vicenda che ci occupa con riguardo alla dinamica dell'incidente in parola occorre invece
8 osservare come dal materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio debba ritenersi affermata la responsabilità del convenuto nel verificarsi del sinistro in argomento. In particolare infatti piace osservare come incontroversa appaia la decisiva circostanza che la strada teatro dell'incidente in argomento che ha generato il fatto illecito in commento sia pubblica in quanto motivo di opposizione alle attoree pretese da parte dello stesso convenuto è stato quello tendente a dimostrare il fatto di non essersi reso protagonista dell'incidente per cui è processo in quanto a suo dire tale evento avrebbe potuto evitarsi per il carattere obiettivo della visibilità del pericolo e soggettivo in relazione alla sua prevedibilità. Piace a tal proposito osservare in linea generale come alla stregua dell'orientamento ripetutamente accolto dalla giurisprudenza della Suprema Corte dalla proprietà pubblica delle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. B L. 2248/1865 alleg. F) discenda non solo l'obbligo dell'ente all'osservanza del principio generale del neminem laedere per evitare ad altri danni ma anche quello della manutenzione come in particolare stabilito dall'art. 5 R.D. 1056/1923. Le emergenze processuali portano questo giudicante pertanto a ritenere ammessi i fatti dedotti dall'attrice ed in particolare
9 appunto l'esclusiva responsabilità del
[...]
nella causazione del sinistro Controparte_1 per cui è processo. Ciò appare con sufficiente certezza potersi affermare in quanto egli in esito alle norme appena ricordate aveva l'obbligo quale proprietario della strada di provvedere alla sua manutenzione in quanto come già cennato il ha il dovere di far sì che l'uso della strada CP_1 si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e pertanto in osservanza del principio sopra enunciato del neminem laedere. Giova peraltro aggiungere che all'esito dell'attività istruttoria espletata non appare emergere un comportamento negligente od imprudente tenuto da nell'ambito dell'accaduto per Parte_1 cui è lite mentre invece dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo al fatto che l'ente convenuto abbia tenuto in tale occasione una condotta contraria a quella cui era obbligato ed altresì lesiva dei terzi in quanto omissiva in riferimento alla manutenzione della strada. Sufficientemente chiarita all'esito della disposta attività istruttoria è altresì apparsa la natura stessa dell'ostacolo che ha causato l'incidente che ci occupa che senz'altro conteneva in sé i connotati dell'insidia in quanto non percettibile ad utile distanza poichè non adeguatamente segnalata. Va pertanto affermato in
10 riguardo all'effettivo svolgersi del sinistro in parola prestando ancora una volta attenzione alle resultanze processuali che tale illecito evento sia stato cagionato da una situazione di pericolo occulto non percepibile in modo e tempo utile per essere evitato da chi usi nella prospettata situazione un normale grado d'attenzione ed abilità
e tale pertanto da configurarsi come fonte di responsabilità per la P.A. data l'omessa segnalazione e per il collegato obbligo manutentivo.
Venendo al quantum avuto riguardo alle lesioni subite da è risultato che la Parte_1 stessa a seguito dell'incidente ha riportato una serie di danni morali e materiali. Tali danni sono stati pertanto valutati dal perito d'ufficio in un danno biologico del 6% in un periodo d'invalidità temporanea totale di gg 26 in un periodo d'invalidità temporanea parziale al 75% di gg 17 in un periodo d'invalidità temporanea parziale al 50% di gg 30 ed in un periodo d'invalidità temporanea parziale al 25% anch'esso di gg 30. Per la liquidazione del danno le voci da considerare vanno distinte secondo la natura dell'interesse leso (danno biologico danno patrimoniale e danno morale).
Riguardo al risarcimento del danno spettante all'infortunato per la menomazione dell'integrità personale patita devesi rammentare che all'esito di
11 un percorso storico-concettuale ben noto il principio dell'autonoma risarcibilità del danno alla salute o come altri preferisce definire danno biologico ha trovato indiscusso riconoscimento in giurisprudenza. Nell'interpretazione di una parte sempre crescente di giudici di merito deve a tal proposito distinguersi nell'ambito del cosiddetto danno alla salute un aspetto statico corrispondente alla lesione dell'integrità psico-fisica in sé considerata ed un aspetto dinamico consistente nel peggioramento della qualità della vita da tale lesione scaturito. Sicchè nel valutare il danno alla salute il giudizio equitativo del giudice dovrà ponderare il grado di menomazione del soggetto danneggiato in tutte le funzioni che egli esplica nel suo ambiente di vita aventi rilevanza sociale culturale ed estetica. Una valutazione di tal specie appare quindi poco compatibile con il criterio tabellare applicato al triplo della pensione sociale che parte della giurisprudenza è favorevole ad adottare sulla base dell'art. 4 terzo comma L.
39/77 nella liquidazione del danno biologico.
Appare invece più conforme adottare come parametro nella valutazione equitativa del danno alla salute il cosiddetto “criterio equitativo differenziato del valore di punto” che individuato da taluni giudici di merito sulla scorta di un ampio
12 studio statistico in materia di liquidazione di danni da piccola invalidità permanente (tradizionalmente liquidati senza alcun riferimento al reddito) è stato rapidamente recepito da ampi settori della giurisprudenza. Tale indagine statistica ha permesso di quantificare con riguardo ad una casistica giurisprudenziale un valore monetario medio per punto d'invalidità che cresce d'importo con l'aggravarsi della lesione e che diminuisce all'aumentare dell'età del danneggiato per il grado percentuale d'invalidità. Avuto riguardo al tipo di lesioni ed all'età dell'infortunata e considerato che in epoca moderna il progressivo infittirsi della rete di relazioni sociali nonché il tendente costante moltiplicarsi delle occasioni di relazione offerte a ciascun individuo in ambito sociale si riflettono in un'accresciuta gravità dell'impatto che la menomazione psico-fisica ha sulla potenzialità della persona tale valore può essere oggi fissato nella misura equa di euro 1.500,00 in modo d'adeguare la valutazione alla peculiarità della concreta fattispecie. I vantaggi offerti da un simile criterio sono evidenti: esso consente di pervenire ad una liquidazione equitativa del danno alla salute mediante parametri in certo qual modo obbiettivi e permette di commisurare con notevole duttilità
l'ammontare del risarcimento alla gravità del danno
13 attraverso l'attribuzione di una somma base in rapporto al titolo ed alla serietà della menomazione psico-fisica. La somma pertanto spettante alla parte lesa a titolo di risarcimento del danno biologico in relazione all'età della danneggiata al tipo di postumi accertati nella misura del 6% al valore d'adottare equitativamente per ciascun punto ammonta appunto ad euro 9.000,00. Con riguardo al danno patrimoniale patito dall'infortunata anche in questo caso va liquidato con criterio equitativo ed alla stregua della consolidata giurisprudenza di quest'ufficio si ritiene di determinare in euro 40,00 il valore di ciascun giorno d'invalidità temporanea totale in euro 30,00 quello attinente il valore di ciascun giorno d'invalidità temporanea parziale al 75% in euro
20,00 quello attinente il valore di ciascun giorno d'invalidità temporanea parziale al 50% ed in euro
10,00 il valore di ciascun giorno d'invalidità temporanea parziale al 25% per cui la somma dovuta all'odierna danneggiata sarà dunque come scaturito dalle resultanze peritali e come emerge da agevole calcolo pari a complessivi euro 2.450,00
(euro 40,00 x gg 26 = euro 1.040,00) (euro 30,00 x gg 17 = euro 510,00) (euro 20,00 x gg 30 = euro
600,00) (euro 10,00 x gg 30 = euro 300,00). Da ultimo deve quantificarsi il danno morale
14 riconducibile al pretium doloris patito dalla danneggiata per effetto dell'incidente che valutato con riguardo all'età ed alle condizioni del soggetto può essere stimato ad oggi tenuto altresì equitativamente conto di rivalutazione ed interessi dalla data dell'illecito in complessivi euro 3.000,00 pari dunque ad un terzo dell'ammontare della somma individuata per quantificare il danno biologico sofferto da quest'ultima. In aderenza all'insegnamento della Suprema Corte gli interessi dovranno decorrere dalla data dell'illecito sino alla pubblicazione della sentenza sulle somme devalutate riportandosi così ai valori monetari dell'epoca del sinistro con l'applicazione degli indici
ISTAT mentre dalla pubblicazione della sentenza decorreranno sulle somme come oggi determinate che alla luce delle motivazioni appena espresse e delle quantificazioni effettuate ammonta complessivamente ad euro 14.450,00. In favore dell'attrice vanno infine rimborsate le spese mediche sostenute in conseguenza dell'incidente che così come documentate e ritenute congrue dal consulente tecnico d'ufficio ammontano a complessivi euro 1.907,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'incidente fino al soddisfo.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
15
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'incidente occorso a del Parte_1 [...]
; condanna per l'effetto il Controparte_1
al pagamento in Controparte_1 favore di a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni fisici dalla stessa patiti all'esito del sinistro occorsole della somma complessiva di euro
14.450,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento dannoso fino al soddisfo;
condanna ancora il convenuto al rimborso in favore dell'attrice delle spese mediche dalla stessa sostenute in conseguenza dell'incidente in argomento che ammontano a complessivi euro
1.907,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento dannoso al soddisfo;
condanna infine l'ente convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 oltre I.V.A.
C.P.A. e spese generali;
dichiara compensate le spese di lite tra il convenuto e la chiamata in causa;
pone definitivamente a carico dell'ente convenuto le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 16/09/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1298/2018 R.G.A.C.
FRA
NATA A CAMPOBELLO DI Parte_1
LICATA IL 29/03/52 rapp. e dif. dall'Avv. Francesco La Verde
ATTRICE
CONTRO
IN Controparte_1
PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE rapp. e dif. dall'Avv. Antonio Bordonaro
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
IN PERSONA DEL Controparte_2
LEGALE RAPPRESENTANTE
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 13/04/2018 Parte_1 conveniva in giudizio il Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore. Narrava
[...]
1 l'attrice in tal modo premettendo alle istanze giudizialmente dedotte che mentre in data
28/08/2016 alle ore 19:30 circa stava camminando a piedi lungo la Via Gramsci di a causa dello stato di dissesto Controparte_1 che caratterizzava il tratto di strada in quel momento percorso in alcun modo segnalato inciampava e cadeva rovinosamente a terra.
Proseguiva affermando che a seguito dell'incidente aveva riportato una serie di ferite e lesioni.
Deduceva quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa che responsabile del sinistro doveva ritenersi l'ente convenuto sul quale gravava l'obbligo quale manutentore della strada di predisporre opportune cautele al fine di prevenire la situazione di pericolo che aveva fatto scaturire l'illecito evento per cui è causa. Concludeva pertanto chiedendo previa declaratoria d'esclusiva responsabilità del Controparte_1 nella causazione dell'incidente in argomento d'essere dallo stesso ristorata d'ogni danno patito all'esito dell'evento dannoso. Con comparsa del
04/07/2018 si costituiva in giudizio il
[...]
il quale preliminarmente e nel Controparte_1 rito chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la la quale all'epoca dei Controparte_2 fatti stava effettuando alcuni lavori che
2 interessavano il tratto di strada in argomento e nel merito contestava in toto l'assunto avversario deducendo in particolare che responsabilità alcuna da parte sua appariva emergere per quanto occorso all'attrice. Concludeva pertanto chiedendo che le attoree pretese venissero respinte ritenuta la loro infondatezza. Ritualmente autorizzato il Comune di evocava in giudizio la Controparte_1 [...] la quale optava per la contumacia. CP_2
Celebrata l'attività istruttoria attraverso produzioni documentali l'espletamento di prove testimoniali e di consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico-legale la causa veniva infine posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/05/2025 previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree trovano ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa ed all'esito dell'attività istruttoria espletata e, perciò, meritano accoglimento nei confronti del convenuto ritenuto che elemento probatorio alcuno
è apparso emergere all'esito del giudizio a carico della chiamata in causa. Va innanzitutto osservato in linea generale che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non si applica
3 alla P.A. nel caso in cui sul bene di sua proprietà, indipendentemente dal carattere demaniale dello stesso, non sia possibile per la notevole estensione e per le modalità d'uso, diretto e generale, da parte di terzi un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. In tali casi, quindi, (qualora sia, cioè, impossibile un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti) la P.A. è responsabile, ex art. 2043 c.c., solamente se l'insidia risulta oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile. Non merita infatti di essere condiviso l'orientamento minoritario che riconduce la responsabilità della p.a., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la p.a., quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa. Del
4 tutto da preferire è, invece, l'orientamento predominante secondo il quale la tutela apprestata per l'utente di una strada pubblica che, dall'uso di questa, abbia subito un danno è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c. Ed invero, nella vigilanza e nel controllo dei beni di natura demaniale la p.a. incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioé non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale. La giurisprudenza, sia dei giudici di merito sia della Corte di Cassazione, infatti, è da tempo consolidata nel senso che colui il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per danni conseguenti alla difettosa manutenzione di strade o marciapiedi aperti al pubblico, deve una volta esclusa, nei limiti sopra chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che
5 rappresenti un pericolo occulto obiettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile per l'utente, che fa ragionevole affidamento nella loro apparente regolarità. Tale elaborazione (iniziata sin dalla entrata in vigore della legge 20 marzo 1865 all. E, abolitrice del contenzioso amministrativo, e passata, poi, attraverso varie fasi) trova il suo fondamento nell'art. 2043 c.c. Con tale disposizione, infatti, il legislatore ha utilizzato una formula aperta, che consente al giudice l'adattamento di tale norma alle circostanze del caso attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi asseritamente lesi, anche in relazione ad altri interessi antagonisti, secondo l'evolversi della coscienza sociale e del sistema giuridico generale nonché degli strumenti normalmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi. Sicché, nelle fattispecie come quella in esame, è compito del giudice accertare secondo le circostanze di tempo e di luogo se la P.A. sia in concreto responsabile per i danni, tenuto conto anche del particolare rapporto di fatto che, da una parte, il proprietario e, dall'altra, il terzo danneggiato hanno con la cosa in relazione alla quale l'evento si verifica. Occorre poi considerare che la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non
6 correlato ad un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'ente medesimo. Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorché la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del neminem laedere, venendo così a superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 c.c. Ma, nell'accertamento in concreto di tale responsabilità, non si può ignorare il particolare rapporto che hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità.
Ebbene, in questo quadro, la nozione d'insidia stradale viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben
7 sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di “semplificazione analitica” della fattispecie generatrice della responsabilità in esame. Pertanto, spetterà al danneggiato provare l'esistenza di un'insidia oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile. Raggiunta questa prova, andrà affermata la responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere adottando le misure idonee codesta situazione di pericolo, i cui elementi costitutivi il giudice ha comunque il compito di individuare in modo specifico, fra l'altro precisando lo standard di diligenza connesso alla visibilità e prevedibilità nonché all'evitabilità del pericolo stesso, in relazione all'uso della strada. Occorre a questo punto osservare a commento delle deduzioni espresse dal convenuto come egli non appaia aver fornito alle tesi giudizialmente espresse i necessari supporti probatori con particolare riguardo alla prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell'incidente che ci occupa e cioè se tale illecito evento si sia verificato secondo modalità diverse. Nella vicenda che ci occupa con riguardo alla dinamica dell'incidente in parola occorre invece
8 osservare come dal materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio debba ritenersi affermata la responsabilità del convenuto nel verificarsi del sinistro in argomento. In particolare infatti piace osservare come incontroversa appaia la decisiva circostanza che la strada teatro dell'incidente in argomento che ha generato il fatto illecito in commento sia pubblica in quanto motivo di opposizione alle attoree pretese da parte dello stesso convenuto è stato quello tendente a dimostrare il fatto di non essersi reso protagonista dell'incidente per cui è processo in quanto a suo dire tale evento avrebbe potuto evitarsi per il carattere obiettivo della visibilità del pericolo e soggettivo in relazione alla sua prevedibilità. Piace a tal proposito osservare in linea generale come alla stregua dell'orientamento ripetutamente accolto dalla giurisprudenza della Suprema Corte dalla proprietà pubblica delle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. B L. 2248/1865 alleg. F) discenda non solo l'obbligo dell'ente all'osservanza del principio generale del neminem laedere per evitare ad altri danni ma anche quello della manutenzione come in particolare stabilito dall'art. 5 R.D. 1056/1923. Le emergenze processuali portano questo giudicante pertanto a ritenere ammessi i fatti dedotti dall'attrice ed in particolare
9 appunto l'esclusiva responsabilità del
[...]
nella causazione del sinistro Controparte_1 per cui è processo. Ciò appare con sufficiente certezza potersi affermare in quanto egli in esito alle norme appena ricordate aveva l'obbligo quale proprietario della strada di provvedere alla sua manutenzione in quanto come già cennato il ha il dovere di far sì che l'uso della strada CP_1 si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e pertanto in osservanza del principio sopra enunciato del neminem laedere. Giova peraltro aggiungere che all'esito dell'attività istruttoria espletata non appare emergere un comportamento negligente od imprudente tenuto da nell'ambito dell'accaduto per Parte_1 cui è lite mentre invece dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo al fatto che l'ente convenuto abbia tenuto in tale occasione una condotta contraria a quella cui era obbligato ed altresì lesiva dei terzi in quanto omissiva in riferimento alla manutenzione della strada. Sufficientemente chiarita all'esito della disposta attività istruttoria è altresì apparsa la natura stessa dell'ostacolo che ha causato l'incidente che ci occupa che senz'altro conteneva in sé i connotati dell'insidia in quanto non percettibile ad utile distanza poichè non adeguatamente segnalata. Va pertanto affermato in
10 riguardo all'effettivo svolgersi del sinistro in parola prestando ancora una volta attenzione alle resultanze processuali che tale illecito evento sia stato cagionato da una situazione di pericolo occulto non percepibile in modo e tempo utile per essere evitato da chi usi nella prospettata situazione un normale grado d'attenzione ed abilità
e tale pertanto da configurarsi come fonte di responsabilità per la P.A. data l'omessa segnalazione e per il collegato obbligo manutentivo.
Venendo al quantum avuto riguardo alle lesioni subite da è risultato che la Parte_1 stessa a seguito dell'incidente ha riportato una serie di danni morali e materiali. Tali danni sono stati pertanto valutati dal perito d'ufficio in un danno biologico del 6% in un periodo d'invalidità temporanea totale di gg 26 in un periodo d'invalidità temporanea parziale al 75% di gg 17 in un periodo d'invalidità temporanea parziale al 50% di gg 30 ed in un periodo d'invalidità temporanea parziale al 25% anch'esso di gg 30. Per la liquidazione del danno le voci da considerare vanno distinte secondo la natura dell'interesse leso (danno biologico danno patrimoniale e danno morale).
Riguardo al risarcimento del danno spettante all'infortunato per la menomazione dell'integrità personale patita devesi rammentare che all'esito di
11 un percorso storico-concettuale ben noto il principio dell'autonoma risarcibilità del danno alla salute o come altri preferisce definire danno biologico ha trovato indiscusso riconoscimento in giurisprudenza. Nell'interpretazione di una parte sempre crescente di giudici di merito deve a tal proposito distinguersi nell'ambito del cosiddetto danno alla salute un aspetto statico corrispondente alla lesione dell'integrità psico-fisica in sé considerata ed un aspetto dinamico consistente nel peggioramento della qualità della vita da tale lesione scaturito. Sicchè nel valutare il danno alla salute il giudizio equitativo del giudice dovrà ponderare il grado di menomazione del soggetto danneggiato in tutte le funzioni che egli esplica nel suo ambiente di vita aventi rilevanza sociale culturale ed estetica. Una valutazione di tal specie appare quindi poco compatibile con il criterio tabellare applicato al triplo della pensione sociale che parte della giurisprudenza è favorevole ad adottare sulla base dell'art. 4 terzo comma L.
39/77 nella liquidazione del danno biologico.
Appare invece più conforme adottare come parametro nella valutazione equitativa del danno alla salute il cosiddetto “criterio equitativo differenziato del valore di punto” che individuato da taluni giudici di merito sulla scorta di un ampio
12 studio statistico in materia di liquidazione di danni da piccola invalidità permanente (tradizionalmente liquidati senza alcun riferimento al reddito) è stato rapidamente recepito da ampi settori della giurisprudenza. Tale indagine statistica ha permesso di quantificare con riguardo ad una casistica giurisprudenziale un valore monetario medio per punto d'invalidità che cresce d'importo con l'aggravarsi della lesione e che diminuisce all'aumentare dell'età del danneggiato per il grado percentuale d'invalidità. Avuto riguardo al tipo di lesioni ed all'età dell'infortunata e considerato che in epoca moderna il progressivo infittirsi della rete di relazioni sociali nonché il tendente costante moltiplicarsi delle occasioni di relazione offerte a ciascun individuo in ambito sociale si riflettono in un'accresciuta gravità dell'impatto che la menomazione psico-fisica ha sulla potenzialità della persona tale valore può essere oggi fissato nella misura equa di euro 1.500,00 in modo d'adeguare la valutazione alla peculiarità della concreta fattispecie. I vantaggi offerti da un simile criterio sono evidenti: esso consente di pervenire ad una liquidazione equitativa del danno alla salute mediante parametri in certo qual modo obbiettivi e permette di commisurare con notevole duttilità
l'ammontare del risarcimento alla gravità del danno
13 attraverso l'attribuzione di una somma base in rapporto al titolo ed alla serietà della menomazione psico-fisica. La somma pertanto spettante alla parte lesa a titolo di risarcimento del danno biologico in relazione all'età della danneggiata al tipo di postumi accertati nella misura del 6% al valore d'adottare equitativamente per ciascun punto ammonta appunto ad euro 9.000,00. Con riguardo al danno patrimoniale patito dall'infortunata anche in questo caso va liquidato con criterio equitativo ed alla stregua della consolidata giurisprudenza di quest'ufficio si ritiene di determinare in euro 40,00 il valore di ciascun giorno d'invalidità temporanea totale in euro 30,00 quello attinente il valore di ciascun giorno d'invalidità temporanea parziale al 75% in euro
20,00 quello attinente il valore di ciascun giorno d'invalidità temporanea parziale al 50% ed in euro
10,00 il valore di ciascun giorno d'invalidità temporanea parziale al 25% per cui la somma dovuta all'odierna danneggiata sarà dunque come scaturito dalle resultanze peritali e come emerge da agevole calcolo pari a complessivi euro 2.450,00
(euro 40,00 x gg 26 = euro 1.040,00) (euro 30,00 x gg 17 = euro 510,00) (euro 20,00 x gg 30 = euro
600,00) (euro 10,00 x gg 30 = euro 300,00). Da ultimo deve quantificarsi il danno morale
14 riconducibile al pretium doloris patito dalla danneggiata per effetto dell'incidente che valutato con riguardo all'età ed alle condizioni del soggetto può essere stimato ad oggi tenuto altresì equitativamente conto di rivalutazione ed interessi dalla data dell'illecito in complessivi euro 3.000,00 pari dunque ad un terzo dell'ammontare della somma individuata per quantificare il danno biologico sofferto da quest'ultima. In aderenza all'insegnamento della Suprema Corte gli interessi dovranno decorrere dalla data dell'illecito sino alla pubblicazione della sentenza sulle somme devalutate riportandosi così ai valori monetari dell'epoca del sinistro con l'applicazione degli indici
ISTAT mentre dalla pubblicazione della sentenza decorreranno sulle somme come oggi determinate che alla luce delle motivazioni appena espresse e delle quantificazioni effettuate ammonta complessivamente ad euro 14.450,00. In favore dell'attrice vanno infine rimborsate le spese mediche sostenute in conseguenza dell'incidente che così come documentate e ritenute congrue dal consulente tecnico d'ufficio ammontano a complessivi euro 1.907,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'incidente fino al soddisfo.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
15
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'incidente occorso a del Parte_1 [...]
; condanna per l'effetto il Controparte_1
al pagamento in Controparte_1 favore di a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni fisici dalla stessa patiti all'esito del sinistro occorsole della somma complessiva di euro
14.450,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento dannoso fino al soddisfo;
condanna ancora il convenuto al rimborso in favore dell'attrice delle spese mediche dalla stessa sostenute in conseguenza dell'incidente in argomento che ammontano a complessivi euro
1.907,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento dannoso al soddisfo;
condanna infine l'ente convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 oltre I.V.A.
C.P.A. e spese generali;
dichiara compensate le spese di lite tra il convenuto e la chiamata in causa;
pone definitivamente a carico dell'ente convenuto le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 16/09/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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