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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/05/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile
In persona del giudice dott.ssa Paola Zampieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 10640/2024 promossa da: in persona dell'institore pro tempore avv. Parte_1
Francesco Leggiadro e in persona dell'institore pro Parte_2
tempore avv. Francesco Leggiadro
- avv. Letizia Lombardi-
-ricorrenti-
contro
Controparte_1
-resistente contumace-
CONCLUSIONI:
-per parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, preso atto dell'intervenuta cessazione del rapporto di locazione instaurato con n. 94/302, sottoscritto in data 31 dicembre 1994 tra le parti, giusta ordinanza di convalida del 01.08.2014 passata in giudicato, condannare il Sig.
, per le causali in atti, al pagamento di: Controparte_1
• € 14.033,26 in favore di oltre interessi di mora ex D.lgs. n. Parte_2
231/2002 dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
• € 59.817,77 in favore di oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 CP_2
dal dovuto sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno agito con ricorso ex art. 447- Parte_1 Parte_2 bis c.p.c. in qualità di locatrici succedutesi nel tempo in relazione all'immobile sito in Genova Cornigliano, Piazza Monteverdi n. 10/r, censito al catasto del predetto comune al foglio 79, mappale 521 sez. Cor U.I. 2541 U.L. 01, concesso in locazione al convenuto con contratto n. n. 94/302, sottoscritto in data 31.12.1994 (doc. 4).
Le ricorrenti hanno dedotto, sotto il profilo della legittimazione attiva e dei rapporti tra le stesse, che (già ha assunto la qualità di locatrice Parte_2 Controparte_3
del contratto per cui è causa in forza del contratto di gestione stipulato tra le parti in data 9.3.1999 (doc. 5a).
La cessione del contratto è stata comunicata al conduttore tramite raccomandata ricevuta da quest'ultimo personalmente (doc. 5b).
Pertanto, dal 1.1.1999 al 1.12.2004 (data del consolidamento della piena ed esclusiva titolarità in capo a : doc. 5a) ha rivestito la qualità di locatrice. CP_2 Parte_2
Parte ricorrente ha dedotto inoltre che il conduttore ha omesso il pagamento del corrispettivo dal gennaio 2002 e che il Tribunale di Genova ha convalidato (doc. 8) lo sfratto per morosità (RG 10682/2014), ingiungendo contestualmente il pagamento dei canoni maturati e da maturare fino al rilascio dell'immobile.
Parte ricorrente ha dichiarato che tale decreto non è stato notificato al debitore.
La liberazione dell'immobile è avvenuta in data 14.5.2024, ma la morosità non è mai stata sanata, nemmeno a seguito dei numerosi solleciti inviati dalle ricorrenti.
Nonostante la regolarità della notifica, parte convenuta non si è costituita nel presente giudizio ed è stata quindi dichiarata contumace all'udienza del 12.2.2025.
Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che il decreto ingiuntivo emesso all'esito del procedimento di convalida dello sfratto avente R.G. 10682/2014 è diventato inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. per mancata notifica al debitore ingiunto nel termine di sessanta giorni dall'emissione.
Ciò posto, parte ricorrente lamenta il mancato pagamento dei canoni di locazione fin da gennaio 2002 alla data dell'avvenuto rilascio.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, rinunciando a provare fatti contrari alla pretesa di cui al ricorso.
Il ricorso è pertanto fondato alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte
(Sezioni Unite n. 13533/2001) secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”)
La domanda delle ricorrenti è, dunque, fondata e va accolta per i seguenti importi:
- Euro 14.033,26 in favore di Parte_2
- Euro 59.817,77 in favore di CP_2
oltre agli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
Parte locatrice ha depositato alcuni prospetti (docc. 12,13 e 14) esplicativi dell'ammontare della morosità maturata nel corso degli anni che parte convenuta non costituendosi non ha in alcun modo contestato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra 52.001,00 e 260.000,00, valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione e decisone e così complessivamente € 8000,00, ridotti alla metà in ragione della particolare semplicità della controversia e del valore della controversia
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Paola
Zampieri, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
-condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_2 di 14.033,26 euro per canoni di locazione maturati dall' 1.1.2002 al 30.11.2004, oltre interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
-condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di 59.817,77 euro per canoni di locazione e indennità di occupazione maturati da 1.12.2004 fino al 14.5.2024, oltre interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
liquidate per compensi in complessivi Controparte_4
4.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Genova, 15.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Zampieri