Ordinanza collegiale 22 ottobre 2015
Ordinanza collegiale 9 febbraio 2016
Sentenza 16 settembre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/09/2016, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/09/2016
N. 00809/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2013, proposto da:
EN s.p.a.: ora Fallimento Società EN s.p.a., in persona del curatore fallimentare; Cooperativa Edil Strade Imolese - C.E.S.I. -Società Cooperativa, ora società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Conte C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via D'Azeglio n. 47;
Costruzioni di Giansante Comm. Franco s.p.a.: ora Fallimento Costruzioni Di Giansante comm. Franco S.p.A.; Costruzioni Sveco Buriani s.p.a. ora Fallimento Società Costruzioni Sveco Buriani s.r.l.; Cooperativa Edificatrice Ansaloni Società Cooperativa; Cooperativa Edificatrice SE ZZ Società Cooperativa, tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avvocato Vittorio Paolucci C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Massimo D'Azeglio n. 47;
contro
-Comune di Bologna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Montuoro C.F. [...]e Giulia Carestia C.F. [...], con domicilio eletto presso l’Ufficio legale comunale, in Bologna, piazza Maggiore n. 6;
- Università degli Studi di Bologna, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici in Bologna, via DO Reni n. 4, è domiciliata ex lege ;
nei confronti di
-Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., e sigg. DO DI e AN Miti, rappresentati e difesi dall’avvocato Maria Giulia Roversi Monaco C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio, in Bologna, via S. Vitale n. 55;
-Ing. Piero Sartogo, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Pallottino C.F. [...], Valentina Canale C.F. [...]e Michele Ottani C.F. [...], con domicilio eletto presso quest’ultimo, con studio in Bologna, via Saragozza n.1;
-Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Carullo C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore n. 47;
-Bertalia s.r.l., Casalecchio Società Cooperativa, Consorzio COPALC Bologna Società Cooperativa in Fallimento, Cooperativa Murri (quale società incorporante Fiord - S.r.l.), Costruzioni E. Dalla Casa s.p.a., Costruzioni Edili Zucchini s.p.a., Luigi Cremonini, Croce del Biacco s.r.l., Emmepi Costruzioni s.r.l. (Già Emmepi Costruzioni S.p.A.), RU CA s.p.a., sig. FO TI, sig. ra Antonietta Geri, Letra S.r.l. in Liq.ne, Melloni s.r.l. (quale società incorporante Zefiro s.p.a.), Nicot s.r.l., Anna OL Pederzoli, Umberto Pederzoli, Zagnoni Costruzioni s.r.l. (quale società incorporante Lame Immobiliare s.r.l.); controinteressati intimati non costituiti in giudizio;
-Compagnia del SS. Sacramento della Parrocchia di S. Martino di Bertalia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bonetti C.F. [...]e Giovanni Govi C.F. [...], con domicilio eletto presso il primo, con studio in Bologna, via Altabella n. 3;
- sigg.re LI NI e PP NI, rappresentate e difese dagli avvocati Benedetto Graziosi C.F. [...]e Giacomo Graziosi C.F. [...], con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, via dei Mille n. 7/2;
-Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell'Archidiocesi di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonetti C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Altabella n. 3;
-sig. AT PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Lavermicocca C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Calzolerie n. 1;
e con l'intervento di
Ad adiuvandum :
-IP Banca s.p.a. già UGF Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Gualandi C.F. [...]e Andrea Graziosi C.F. [...], con domicilio eletto presso il primo, con studio in Bologna, via Altabella n. 3;
per ottenere
l'annullamento o la risoluzione della “Convenzione per l’attuazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica della zona integrata di settore R5.3 Bertalia/Lazzaretto, costituente, altresì, programma integrato di riqualificazione urbana (art. 28 legge 17 agosto 1942 n. 1150; art. 22 legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47; art. 41 legge regionale 24 marzo 2000 n. 20; legge regionale 19/1998)” stipulata il 24/11/2008 con rogito notaio Dott. Andrea Errani, Rep. n. 79572, matr. n. 25022 e per ottenere la conseguente risoluzione o, comunque, la caducazione di ogni altro atto connesso o consequenziale, ivi compreso l’atto: ”Accordo integrativo della convenzione urbanistica di attuazione del piano particolareggiato R5.3 Bertalia Lazzaretto, ai sensi degli artt. 8 e 9 di detta convenzione: attività tecniche per l’esecuzione delle reti primarie di urbanizzazione relative ai gruppi di lotti di attuazione 2 (2°, 2b); 5-6 (5a, 5b, 6a, 6b); a (1, 4a, 4b, 15), b-d (A, B, C, D, 3), c (24, 25, 26)”, sottoscritto il 26/3/2010 ed inoltre per ottenere: sentenza dichiarativa della nullità o, in subordine, della risoluzione e comunque della caducazione dell’atto “di ricomposizione fondiaria parziale al fine di riequilibrare la capacità edificatoria tra i soggetti attuatori del piano particolareggiato per la zona integrata di settore R5.3 Bertalia Lazzaretto” del 24/11/2008 tra molteplici soggetti attuatori; dell’Atto di ricomposizione fondiaria parziale al fine di riequilibrare la capacità edificatoria tra i soggetti attuatori del piano particolareggiato per la zona integrata di settore R5.3 Bertalia Lazzaretto, stipulato il 11/3/2011, con il quale C.E.S.I. e EN trasferivano alla società Costruzioni Edili Zucchini s.p.a., trattenendo tuttavia per sé la relativa capacità edificatoria, la parte dei terreni di loro proprietà afferente al Lotto 27 (Gruppo h). E per la declaratoria della nullità, o, in subordine per la risoluzione o comunque la caducazione dell’atto di compravendita del 22/1/2009, tra le sigg.re LI NI e PP NI (parti venditrici) e le società C.E.S.I. Società Cooperativa e RU S.p.A. (parti acquirenti) per la cessione del Lotto 21, e di parte dei Lotti 22, 27 e 28 (Gruppo h) del Comparto R5.3; dell’atto di Permuta e Vendita, con il quale la Compagnia del SS. Sacramento della Parrocchia di S. Martino di Bertalia cedeva i Lotti 25 e 26 (Gruppo c) del Comparto R5.3., le Società Cooperativa C.E.S.I. e RU S.p.A. acquistavano il Lotto 25 ed una parte del Lotto 26 (foglio 40, mappale 366), mentre l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero acquistava la restante parte del Lotto 26 (foglio 40, mappali 351 e 367), con rogito del 1/7/2009; dell’atto di cessione di capacità edificatoria e costituzione di servitù di non edificare tra l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi di Bologna (parte acquirente), C.E.S.I. Società Cooperativa e RU S.p.A. (parti cedenti), con il quale le parti cedenti hanno costituito, sul Lotto 24 (Gruppo c), servitù di non edificare per 186 mq., contestualmente cedendo la medesima capacità edificatoria in favore del Lotto 26 (Gruppo c), con rogito Notaio Dott. Andrea Errani, 1/7/2009, Rep. n. 80969; dell’atto di permuta del 12 gennaio 2010, con rogito Notaio Dott. Vincenzo Maria Santoro, Rep. n. 121.212, racc. n. 27625, con il quale la Società ZUCCHINI S.p.A. cedeva a C.E.S.I. e RU il Lotto 17 (Gruppo h), e queste ultime cedevano alla società ZUCCHINI parte del Lotto 22 (Gruppo h) del medesimo Comparto, che così entrava nella piena titolarità di quest’ultima, già titolare della restante parte; dell’atto di divisione tra la società C.E.S.I. Società Cooperativa e RU S.p.A., relativo ai Lotti 24, 25 e parte del Lotto 26 (tutti Gruppo c) del Comparto, con rogito in data 15/11/2010; nonché per la condanna in solido del Comune di Bologna, ex artt. 1453, 1218, 1223 e 1228 cod. civ., o pro parte in via subordinata, ex artt. 2043 e 2049 cod. civ., al risarcimento del danno causato dal proprio inadempimento e comunque da proprie responsabilità; della Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a., ex artt. 1453, 1218, 1223 e 1228 cod. civ., e comunque, ex artt. 2043 e 2049 cod. civ., al risarcimento del danno causato dal proprio inadempimento e comunque da proprie responsabilità per errori e ritardi di progettazione; dell’ing. DO DI e dell’ing. AN Muti e del prof. arch. Piero Sartogo al risarcimento del danno causato dalla loro imperizia professionale, per l’intero o, per la quota parte, ex art. 2236 cod. civ. e, comunque, ex art. 2043 cod. civ.; e, infine, per la condanna degli interessati alla restituzione delle somme versate, in conseguenza della nullità, risoluzione o comunque caducazione degli atti conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Bologna; Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.; sigg. DO DI e AN Miti; sig. Piero Sartogo; Università degli Studi di Bologna; R.F.I. s.p.a Rete Ferroviaria Italiana; Compagnia del SS. Sacramento della Parrocchia di S. Martino di Bertalia; sigg.re LI NI e PP NI; sig. AT PI e Istituto Diocesano Per il Sostentamento del Clero dell'Archidiocesi di Bologna.
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2016, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La controversia in esame consiste in un ricorso proposto in forma collettiva dalle seguenti 6 società: 1) EN s.p.a. (ora Fallimento EN s.p.a.); 2) Cooperativa Edil – Strade Imolesi CE ora società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa; 3) Costruzioni Di Giansante Comm. Franco s.p.a. (ora Fallimento Costruzioni Di Giansante Comm. Franco s.r.l.); 4) Costruzioni Sveco – Buriani s.p.a.; 5) cooperativa Edificatrice Ansaloni soc. coop.; 6) Cooperativa Edificatrice SE ZZ soc. coop.. Le suddette ricorrenti chiedono al giudice amministrativo in via principale l’annullamento o la declaratoria di nullità o la risoluzione per inadempimento contrattuale della Convenzione stipulata il 24/11/2008 e sottoscritta sia dal comune di Bologna sia da diversi soggetti proprietari di aree nel territorio comunale per “l’attuazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica della zona integrata di settore -R5.3 Bertalia/Lazzaretto-, costituente altresì programma integrato di riqualificazione urbana (art. 28 L. n. 1150 del 1942; art. 22 L.R. E.R. n. 20 del 2000; L.R. E.R. n. 19 del 1998). Le ricorrenti chiedono, inoltre, declaratoria di nullità o, in subordine, la risoluzione o, in ogni caso, la caducazione degli ulteriori Atti di ricomposizione fondiaria parziale stipulati il 24/11/2008 ed il 11/3/2001 tra i molteplici attuatori del suddetto piano particolareggiato, al fine di riequilibrare la capacità edificatoria tra i medesimi soggetti attuatori del piano, nonché dei conseguenti atti di compravendita di terreni tra terzi e alcuni soggetti attuatori, in quanto anche tali atti e contratti sarebbero stati adottati, secondo la tesi delle ricorrenti, in funzione ed allo scopo di attuare l’impugnata convenzione. Le ricorrenti chiedono inoltre all’amministrazione comunale di Bologna e a Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a. di essere risarcite per gli inadempimenti a questa imputabili in sede di progettazione relativa al suddetto piano particolareggiato; chiedono inoltre il risarcimento dei danni anche ai professionisti controinteressati intimati per la loro asserita imperizia professionale. A sostegno delle proprie molteplici ed autonome azioni, le 6 società ricorrenti deducono motivi in diritto con i quali chiedono principalmente la risoluzione per inadempimento della convenzione in oggetto e del relativo Accordo integrativo, stante gli asseriti gravi inadempimenti contrattuali di cui si sono resi responsabili sia il Comune di Bologna, sia i progettisti, sia infine, Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a., società in house del Comune in relazione a molteplici fatti e circostanze quali: la mancata adesione, in concreto, dell’Università degli Studi di Bologna all’intero progetto relativo alla “realizzazione del Nuovo Insediamento Universitario del Lazzaretto – Bologna”; la mancata individuazione, nell’area del Piano da attuare, di una linea ferroviaria dismessa di R.F.I. e del relativo elettrodotto ancora in attività, con conseguente indisponibilità, da parte delle ricorrenti attuatrici del Piano, delle relative aree su cui iniziare i lavori. Ulteriori inadempimenti sono individuati dalle ricorrenti anche nella mancata realizzazione, da parte del comune di Bologna del people – mover , che secondo quanto prevedeva il Piano, avrebbe dovuto avere una fermata all’interno dell’area in questione; elemento, questo, che se fosse stato realizzato avrebbe reso maggiormente appetibile il progettato insediamento e, inoltre, nel grave ritardo di progettazione delle reti primarie di urbanizzazione del Piano, ed infine, nel mancato adempimento al progettato interramento degli elettrodotti.
Il comune di Bologna, costituitosi in giudizio, in via pregiudiziale chiede che il ricorso, in quanto presentato in forma collettiva dalle imprese ricorrenti, sia dichiarato inammissibile, ritenendo mancanti, nella specie, i presupposti per introdurre tale tipologia di ricorso, versando le prime due imprese ricorrenti (EN e CE) in posizioni giuridiche del tutto diverse e potenzialmente conflittuali rispetto a quelle delle restanti 4 imprese ricorrenti (Costruzioni di Giansante Comm. Franco s.p.a; Fallimento Costruzioni Sveco Buriani s.r.l.; Cooperativa edificatrice Ansaloni s.coop. e Cooperativa edificatrice SE ZZ s. coop.), in quanto uniche due imprese, tra tutte le ricorrenti, che sono soggetti attuatori del piano e che hanno sottoscritto la convenzione ed il successivo accordo integrativo oggetto della presente causa. Sempre in via pregiudiziale, l’amministrazione comunale resistente eccepisce l’improponibilità o comunque l’inammissibilità della domanda con la quale le ricorrenti chiedono la risoluzione della suddetta convenzione per inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod. civ., ciò in quanto tale convenzione è attuativa di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, con la conseguenza che essa trova il proprio fondamento e la propria disciplina nel diritto pubblico, alla stregua dello stesso Piano dal quale deriva. In subordine, nel merito, la civica amministrazione chiede la reiezione di tutte le pretese attoree, reputandole infondate.
Si è costituita R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a – quale controinteressata intimata – chiedendo pronuncia dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso, in quanto non è oggetto di causa alcun atto adottato da R.F.I., e, in subordine, chiedendo l’estromissione dal giudizio, ritenendosi soggetto privo di legittimazione passiva nella presente causa, con particolare riferimento alla pretesa risarcitoria. Nel merito, R.F.I s.p.a. chiede comunque che il ricorso sia respinto perché infondato.
Università degli Studi di Bologna, anch’essa intimata quale controinteressata, chiede la reiezione del ricorso, ritenendo infondate tutte le pretese ivi contenute.
Si è inoltre costituita in giudizio Finanziaria Bologna Metropolitana, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, risultando estranea all’esecuzione piano particolareggiato in oggetto, avendone curato mediante i propri tecnici Ing. DO DI e Ing. AN Miti (anch’essi singolarmente intimati dalle ricorrenti) unicamente la progettazione. Nel merito, la società chiede la reiezione del ricorso siccome infondato.
Ulteriori soggetti a vario titolo intimati dalle ricorrenti quali: Prof. Arch. Piero Sartogo; sig. AT PI; sig. re LI NI e PP NI; Compagnia SS. Sacramento – Parrocchia di San Martino in Bertalia, costituitisi in giudizio, ritenendosi del tutto estranei alla controversia, chiedono la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. In subordine, nel merito, tali asseriti controinteressati a vario titolo intimati chiedono comunque che le pretese attoree siano respinte in quanto infondate.
La difesa delle sigg.re LI NI e PP NI, peraltro ulteriormente eccepisce l’inammissibilità del ricorso in parte qua , per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, assumendo che questi non possa avere cognizione di una domanda diretta ad ottenere, riguardo alla posizione delle sigg. re NI quali venditrici di area sita all’interno del Piano in questione, la “…nullità o comunque la risoluzione o caducazione relativa a contratti o ad atti negoziali in genere, aventi ad oggetto diritti immobiliari stipulati tra privati.”, che sono, nel caso di specie, i c.d. atti di “ricomposizione fondiaria”. (v. atto di costituzione sigg. A. e G. NI dep. il 3/9/2013 pagg. 7 e 8).
Infine, si evidenzia l’atto di intervento di IP Banca s.p.a. ad adiuvandum le ragioni delle società ricorrenti, con conseguente richiesta di accoglimento di tutte le pretese attoree.
Alla pubblica udienza del giorno 13 luglio 2016, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale
Il Collegio deve rilevare, in via preliminare ed esaustiva ai fini del decidere, che è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione comunale di Bologna, in quanto, nella specie, sono insussistenti ab origine i presupposti giuridici per introdurre ricorso in forma collettiva. Secondo il consolidato orientamento della giustizia amministrativa in tema di ricorso proposto in forma collettiva, ai fini della ammissibilità di un ricorso collettivo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e, cioè, che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e siano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato sez. IV, 27/1/2015 n. 363; Cons. Stato, sez. IV, sent. 14 ottobre 2004, n.6671; Cons. Stato, sez. V sent. 24 agosto 2010, n. 5928; T.A.R. Lazio –RM- sez. II ter n. 8818 del 2016). Ai sensi di quanto chiaramente si evince da un’attenta lettura degli artt. 40 e segg. del Cod. Proc. Amm. disciplinante subiecta materia “…la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione…” (Cons. Stato. Sez. IV, n.363 del 2015 cit.). Pertanto, la proposizione contestuale di un ricorso da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (v. ex multis: Cons. Stato, sez. IV, 29/12/2011, n. 6990). Dall’esame del ricorso e degli altri atti di causa, il Collegio deve rilevare, sul punto condividendo le considerazioni svolte dalla difesa dell’amministrazione comunale, non solo che manca il secondo dei citati presupposti, vale a dire la omogeneità delle posizioni giuridiche dei ricorrenti, che è elemento comunque imprescindibile per l’ammissibilità del cumulo soggettivo delle domande, ma che nemmeno sussiste, ab origine , il primo necessario presupposto, trovandosi le prime due ricorrenti: EN s.p.a. e CE soc. cooperativa in una potenziale situazione di conflitto di interessi con le restanti 4 ricorrenti, come meglio individuate in epigrafe. Dallo stesso atto introduttivo del giudizio e dagli altri atti emerge infatti chiaramente che le prime due ricorrenti agiscono principalmente per ottenere la risoluzione per inadempimento contrattuale della suddetta Convenzione urbanistica attuativa del piano particolareggiato e della successiva Convenzione integrativa stipulata nel 2010, sulla base della duplice veste di soggetti attuatori del Piano e di soggetti che hanno sottoscritto le suddette Convenzioni con l’amministrazione comunale. Tale posizione pone le prime due ricorrenti in posizione del tutto diversa ed autonoma dalle restanti 4 parti attrici, che fondano le proprie pretese unicamente sul presupposto costituito dal rapporto costitutivo di società che lega le stesse a EN s.p.a., stante l’oggettiva estraneità delle quattro società sia al piano particolareggiato sia alle 2 convenzioni attuative del 2008 e (integrativa) del 2010. Le rispettive posizioni giuridiche dei due gruppi di società risultavano inoltre già ab origine in potenziale conflitto di interesse tra loro, perché solo CE e EN potevano e tuttora possono far valere – nei confronti della controparte amministrazione comunale- la loro posizione giuridica differenziata e qualificata di soggetti attuatori del piano particolareggiato di iniziativa pubblica, nonché di soggetti sottoscrittori della Convenzione attuativa e della successiva integrazione stipulate con detta amministrazione. Dagli atti di causa e, in particolare dall’Accordo transattivo stipulato da EN s.p.a. e da CE soc. coop. con il comune di Bologna in data 22/3/2016 (v. doc. n. 26 del Comune), risulta che tale diversa posizione, come si è detto già ab origine potenzialmente conflittuale, si è trasformata in una reale situazione di conflitto d’interesse, con piena conferma, quindi, delle precedenti considerazioni, poiché le restanti 4 società ricorrenti, in quanto estranee al piano e alle convenzioni attuative dello stesso, non avevano alcun titolo che le legittimasse a partecipare alle trattative con il comune di Bologna e, quindi, a sottoscrivere il suddetto accordo transattivo (prevedente, tra l’altro, la rinuncia al presente ricorso) che presuppone, appunto, la titolarità della posizione di soggetto attuatore del Piano particolareggiato e di sottoscrittore delle relative convenzioni attuative.
La situazione di esistenza di sostanziale conflittualità d’interessi tra i due gruppi di ricorrenti ha trovato un’ulteriore conferma anche sotto il profilo processuale, dal momento che l’originario difensore di tutte e 6 le società ricorrenti ha rinunciato al mandato riguardo alle 2 società che hanno sottoscritto l’accordo transattivo, mantenendo, invece, la difesa delle restanti 4 società.
È evidente, quindi, la disomogeneità delle posizioni giuridiche fatte valere in giudizio, la diversità degli interessi di cui si chiede la tutela ed il palese conflitto esistente tra i due indicati gruppi di ricorrenti, con conseguente inammissibilità del presente ricorso proposto in forma collettiva.
In relazione alla peculiarità e, quindi alla novità, della causa, nonché alla complessità dell’intera vicenda contenziosa, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre, tra le parti, l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
SE Di Nunzio, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Umberto Giovannini | SE Di Nunzio |
IL SEGRETARIO