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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/07/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di NO NF, in persona del Giudice, Dott.ssa
Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 5922/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE, pendente
TRA (C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 17/11/1940, elettivamente domiciliato in VIA CUMA N. 6 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. FLAVIA LENHARDY (C.F.
), che la rappresenta e difende, unitamente C.F._2 all'avv. PAOLO RENNA (C.F. ) in virtù di C.F._3 procura in calce all'atto di citazione ATTORE E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avv.
[...]
, c.f. , con sede in NO Controparte_2 P.IVA_1
NF alla va Giuseppe OR snc – Centrale ortofrutticola I, elettivamente domiciliato in Avellino alla via Piave n. 29/b presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Cotticelli (c.f. C.F._4
) dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in
[...] calce alla comparsa di costituzione, giusta deliberazione commissariale n. 23 del 23.01.2018 CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 26/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 1 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio il Controparte_1
, premettendo quanto segue:
[...]
1. l'attore deduceva di aver svolto nell'interesse del CP_1 una complessa attività professionale consistente in: A) direzione lavori dell'Originario Progetto di realizzazione della Centrale Ortofrutticola di NO NF (Progetto Casmez 31/011); B) progettazione, consulenza ed attività connesse relative ai
“Lavori di completamento della centrale ortofrutticola di NO NF (Sa)”, direzione lavori relativi all'appalto opere edili ed impiantistiche generali – affidate all' CP_3 avente quale mandataria – Parte_2 nonché alle opere relative al “Verde”; C) progettazione, consulenza, direzione lavori ed attività connesse alle opere edili ed impiantistiche generali, come da I perizia di variante dei lavori di cui al capo “B”; D) progettazione, consulenza ed attività connesse alla II perizia di variante dei lavori di cui al capo “B”; E) progettazione, consulenza ed attività connesse alla III perizia di variante del progetto di cui al Capo “B”, relative all'utilizzo delle economie derivanti dal mancato acquisto dei macchinari, ribasso d'asta ed altro;
F) progettazione, consulenza ed attività connesse alla IV (denominata anche III B) perizia di variante del progetto di cui al Capo “B”; G) studio di fattibilità per la realizzazione di un Centro per logistica e parcheggio interrato;
H) progettazione preliminare di un “Concorso di idee” per un diverso utilizzo della Centrale.
2. per l'espletamento di tali attività, l'attore richiedeva il compenso di € 351.687,02, oltre C.N.P.A.I.A. ed I.v.a. nonché interessi e rivalutazione dalle data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo.
Tanto premesso chiedeva di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- in via principale, accertare e riconoscere l'attività
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 2 professionale svolta dallo stesso per conto e nell'interesse del convenuto , con conseguente Controparte_1 condanna dello stesso al pagamento in suo favore della somma di € 351.687,02, oltre C.N.P.A.I.A. ed I.v.a. nonché interessi e rivalutazione dalle data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo, quale retribuzione dell'attività svolta,
o della maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa.
- in via subordinata, in caso di mancato assolvimento della prova in ordine alla domanda principale, instava per l'accertamento dell'attività professionale con condanna del convenuto al pagamento della predetta somma a CP_1 titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., ovvero della maggiore somma o minore eventualmente risultante all'esito dell'istruttoria ovvero, in via equitativa, anche sulla base delle tariffe professionali. Vinte le spese e competenze con attribuzione ai procuratori antistatari.
In data 9/2/2018 si costituiva il Controparte_1
, eccependo:
[...] in via preliminare
1. l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito
2. la nullità della prestazione in assenza di contratto redatto in forma scritta con la pubblica Amministrazione;
3. la nullità della prestazione per mancata indicazione della previsione di spesa;
4. l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. per mancanza dell'utiliter coeptum;
5. l'infondatezza della pretesa nel quantum, quantomeno in relazione alla somma di € 67.244,60, relativa a prestazioni non richieste e non espletate.
Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo:
- in via pregiudiziale, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'invito di negoziazione assistita;
- in via principale, di accertare e dichiarare la nullità della
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 3 prestazione per assenza di valida pattuizione contrattuale;
nonché di accertare e dichiarare la nullità della prestazione per mancata indicazione della previsione di spesa, rigettando integralmente la domanda avversa, con vittoria di spese ed onorari ed attribuzione al procuratore antistatario;
- in via gradata, di rigettare la richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c. non sussistendo i requisiti per l'applicazione della disposizione in parola;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un credito, di ridurre proporzionalmente le somme richieste decurtando l'importo relativo alle prestazioni non affidate con apposito e valido contratto ovvero non espletate;
vinte in ogni caso le spese ed onorari di lite, con attribuzione.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore precisava la domanda, richiedendo ulteriori compensi per una serie di attività: a) quelle dalla prima consegna delle opere fino alla rescissione comminata all'A.T.I.I.T. – CP_4
; Controparte_5
b) quelle relative al successivo rapporto sulla base della Perizia di variante, “Opere entro ed oltre il 6/5”,
[...]
Controparte_6
In relazione a tali attività richiedeva un compenso di L. 572.900.082.905, corrispondenti ad € 295.920,97.
Dichiarata dal precedente istruttore l'assenza ingiustificata del legale rappresentante del per rendere il deferito CP_1 interrogatorio formale in data 8/2/2021 ed espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, non rientrando il presente giudizio tra quelli per i quali sussiste detto obbligo.
2. Sul merito.
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 4 Va premesso un breve inquadramento sulla natura del Consorzi di Bonifica, al fine di individuare la disciplina ad essi applicabile. I consorzi di bonifica sono espressamente qualificati, dall'art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, come “persone giuridiche pubbliche”, e la medesima definizione è ribadita dall'art. 862 c.c. Come sottolineato dalla Corte costituzionale, nelle numerose decisioni nelle quali si è occupata, a diverso titolo, dei consorzi di bonifica, la riforma del titolo V, parte II, della Costituzione ha comportato “un più complesso e multifunzionale intreccio di competenze”, venendo in rilievo, «oltre alla competenza regionale residuale” (art. 117, c. 4, Cost.), che comprende molti aspetti della disciplina del sistema agricolo, anche quella esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell'ambiente e “dell'ecosistema” (art. 117, c. 3, Cost.), oltre a profili riguardanti l'“ordinamento civile” (di competenza esclusiva statale), mentre “la regolamentazione della prestazione obbligatoria” dei contributi consortili pone in rilievo “il coordinamento del sistema tributario, di competenza concorrente (art. 117, c. 3, Cost.), nonché il limite all'autonomia finanziaria delle regioni (art. 119, c. 2, Cost.)”» (Corte cost., 19 ottobre 2018, n. 188 e precedenti: n. 167/2018 e n. 64/2008; nonché, sulla natura del contributo consortile, n. 238/2009 e n. 335/2008). La Consulta, nella sentenza citata, ha qualificato i consorzi di bonifica non come enti locali, ma quali “enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale”, e dunque
“enti amministrativi dipendenti dalla regione”, in ordine alle competenze concorrenti e residuali delle regioni, mentre per altri aspetti i consorzi regolano materie di competenza esclusiva statale, come i contributi di bonifica, a carattere obbligatorio e di natura tributaria (Corte cost. n. 326/1998 e n. 346/1994). La giurisprudenza della Corte di cassazione ha poi attribuito ai consorzi di bonifica natura di enti pubblici economici, che operano con caratteri di imprenditorialità ed economicità, conseguendo ricavi idonei, almeno tendenzialmente, a coprire i costi e le eventuali perdite (Cass., Sez. lav. 13 luglio 2000, n. 9300; S.U., 11 gennaio 1997, n. 191; 2 aprile 1996, n. 30). Come tali, essi sono a costituzione e partecipazione obbligatoria per i proprietari dei terreni compresi nel c.d. “perimetro di contribuzione”. Pacifica, ai fini del riparto di giurisdizione, la spettanza al Giudice contabile delle controversie riguardanti la responsabilità risarcitoria, è stata
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 5 invece attribuita la cognizione sulla responsabilità contabile al Giudice ordinario, presupponendo, l'art. 45 del r.d. n. 1214/1934,
“l'applicabilità di norme pubblicistiche generalmente escluse per gli enti pubblici economici” (Cass., S.U., ord. 20 gennaio 2017, n. 1548). Anche per il Giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, 10 aprile 2015, n. 1842) la natura di ente pubblico economico va individuata tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo, non rilevando a tal fine solo l'oggetto dell'attività stessa. È di natura economica l'ente che produce (per legge e per statuto) beni e servizi con criteri di economicità con equivalenza tra costi e ricavi, in analogia ad un comune imprenditore. Se l'ente può normativamente perseguire finalità con finanziamenti pubblici, diversi dai corrispettivi ottenuti, la gestione non va inquadrata nel settore degli organismi non economici. Le Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass., S.U., 11 luglio 2006, n. 15661) hanno poi precisato che la natura dell'ente va desunta dagli scopi dello stesso e non dall'oggetto dell'attività esercitata;
a tal fine ha enucleato alcuni indici rivelatori della natura di Ente pubblico economico, quali la redazione del bilancio, l'autonomia delle gestione economico-finanziaria, propri organi gestionali parimenti autonomi e la sussistenza di una propria dotazione di organico e di una propria sede;
dal punto di vista finanziario, poi, l'ente deve avere una propria gestione di cassa con un antonomo servizio di tesoreria. Altro aspetto di rilievo nella costruzione dogmatica della natura polimorfa dei consorzi di bonifica è rappresentato dai contributi consortili, previsti in primis dall'art. 862 c.c. e, implicitamente, dal d.lgs. n. 246/2005. La Corte costituzionale, in numerose decisioni, ha costantemente affermato che i contributi consortili hanno natura tributaria, originando dall'art. 860 c.c., pur mantenendo un necessario collegamento con i benefici conseguiti dai proprietari contribuenti, che devono essere effettivi e reali (Corte cost. n. 188/2018,), e vengono riscossi mediante ruolo, avvalendosi degli agenti della riscossione (Cass., Sez. trib., 23 aprile 2020, n. 8080.). Va rilevato, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile che l'allegato IV al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inserisce la categoria dei consorzi di bonifica all'interno dell'elenco degli
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 6 organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari richiamato, tra le “definizioni”, dall'art. 3, c. 1, lett. d), del codice dei contratti pubblici ai fini dell'applicazione dei principi e delle regole sull'evidenza pubblica nello svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Quella dell'organismo di diritto pubblico è una categoria elaborata dal diritto comunitario al fine di individuare le c.d. amministrazioni aggiudicatrici, ossia i soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte dalle norme dell'Unione europea. Si è osservato come tale categoria venga qualificata attraverso la valorizzazione del fine perseguito e costituisca il precipitato della c.d. nozione sostanzialistica di pubblica amministrazione, avallata dalla legislazione europea, ribadita dalla giurisprudenza eurounitaria ed anche interna e preordinata ad evitare che la privatizzazione puramente formale di enti pubblici possa determinare una sostanziale elusione delle normative europee, sia pure solo nell'ambito dei contratti pubblici (Cons. Stato, Ad. plen., n. 13/2016). È chiaro che si tratta di una previsione posta a tutela delle regole della concorrenza nel mercato;
traslando i medesimi principi espressi dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sui consorzi di bonifica e sul fine dagli stessi perseguito, altrettanto potrebbe dirsi con riferimento alla necessità della tutela del bilancio come “bene pubblico” e dei suoi equilibri complessivi, in un'ottica allargata e nel rispetto dei vincoli europei recepiti nella Costituzione dal 2012, così da ritenere che i medesimi vincoli e, prima ancora, le regole ed i principi dell'armonizzazione fiscale si applichino anche ai consorzi di bonifica. Secondo un ben delineato orientamento della Corte costituzionale, seguito dal Consiglio di Stato, la natura di enti pubblici economici dei consorzi di bonifica rappresenta un inviolabile principio fondamentale della materia, unitamente alla specificazione che si tratta di enti a struttura associativa (Corte cost. 25 luglio 1994, n. 346).
Parte attrice, con il presente giudizio, ha agito per ottenere il riconoscimento degli onorari relativi a tutta l'attività professionale (in larga misura attività progettuale) relativa alla realizzazione della Centrale Ortofrutticola di NO NF, realizzazione che, iniziata nell'ambito degli interventi finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno (Progetto Speciale 31/011), aveva subito numerosi e prolungati arresti nel tempo sino ad arrivare alla data del
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 7 completamento dei lavori iniziati con il Decreto sblocca cantieri, con cui sono state finanziate le opere per il completamento;
arresti dovuti sia all'emergere di contenziosi con le imprese appaltatrici sia, soprattutto, all'altalenante andamento dei finanziamenti. Tale attività viene quantificata in citazione dall'attore in € 351.687.00, cui viene aggiunta la somma di € 285.920,97 (cfr. verbale di udienza e memorie ex art. 183 cpc primo termine) per ulteriore opera professionale non indicata in citazione, il tutto, per un totale di € 647.607,97, oltre C.N.P.A.I.A. ed I.V.A., interessi e rivalutazione. Il rapporto intercorso tra le parti si fonda sulla Deliberazione n. 2134 del 04/03/1980 della Deputazione Amministrativa del
, con cui veniva Controparte_7 conferito al prof. ing. l'incarico di Direzione dei Parte_1 lavori di realizzazione della “Centrale Ortofrutticola di NO Pagani”, trasmessa al prof. ing. dal Parte_1 CP_1 stesso a mezzo raccomandata n. 27801 del 27/03/1980. Risulta altresì prodotta in atti la raccomandata della Cassa per le opere di pubblico interesse nell'Italia Meridionale, prot. S 061108 del 24.11.1980, con la quale veniva espresso il benestare al conferimento dell'incarico, precisando che all'interno della convenzione da stipulare fosse chiarito che l'incarico era regolato dal Disciplinare per gli incarichi da conferirsi a liberi professionisti per la progettazione e la direzione lavori approvato dalla
[...]
. Parte_3
Risultava altresì stipulata una Convenzione tra il CP_1 [...]
ed il prof. ing. Controparte_8 [...] per l'incarico di direzione, misurazione e contabilità dei Parte_1 lavori di completamento della Centrale Ortofrutticola di NO Pagani;
convenzione che prevedeva le modalità di svolgimento dell'incarico e la quantificazione dell'onorario, nonchè le modalità di conferimento all'odierno attore dei successivi incarichi per eventuali varianti. È presente in atti la disposizione del Commissario Straordinario ex lege 135/97 – art. 13 (sblocca cantieri), ing. , Controparte_9 del 15/09/1998 di affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori di Completamento della Centrale Ortofrutticola di NO NF, in quanto progettista e direttore dei lavori originari e commissariati. Invero, va anzitutto chiarito che, in casi quale quello di specie,
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 8 rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale laddove sia dedotto l'inadempimento ovvero -come nella specie- inesatto o parziale adempimento di un'obbligazione, al creditore istante che intenda agire per l'adempimento è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento ovvero dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore, a contrario, l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., S.U., 31.10.2001, n. 13533). Va in proposito rilevato che, in aggiunta alla documentazione prodotta sopra citata, il non ha contestato né che CP_1
l'attività professionale relativa alla progettazione e/o realizzazione della Centrale Ortofrutticola di NO NF sia stata realizzata dal prof. Ing. né che per tale attività quest'ultimo Parte_1 non sia stato interamente pagato, essendo contestata la presenza di un regolare conferimento di incarico professionale, la quantificazione di detta attività e del relativo compenso. L'attore deduceva di aver svolto nell'interesse del una CP_1 complessa attività professionale consistente in: A) direzione lavori dell'Originario Progetto di realizzazione della Centrale Ortofrutticola di NO NF (Progetto Casmez 31/011); B) progettazione, consulenza ed attività connesse relative ai
“Lavori di completamento della centrale ortofrutticola di NO NF (Sa)”, direzione lavori relativi all'appalto opere edili ed impiantistiche generali – affidate all' CP_3 avente quale mandataria – Parte_2 nonché alle opere relative al “Verde”; C) progettazione, consulenza, Direzione lavori ed attività connesse alle opere edili ed impiantistiche generali come da I perizia di variante dei lavori di cui al capo “B” che precede;
D) progettazione, consulenza ed attività connesse alla II perizia di variante dei lavori di cui al capo “B”; E) progettazione, consulenza ed attività connesse alla III perizia di variante del progetto di cui al Capo “B” relative all'utilizzo delle economie derivanti dal mancato acquisto dei macchinari, ribasso d'asta ed altro;
F) progettazione, consulenza ed attività connesse alla IV (denominata anche III B) perizia di variante del progetto di cui al Capo “B”; G) studio di fattibilità per la realizzazione di un Centro per
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 9 logistica e parcheggio interrato;
H) progettazione preliminare di un “Concorso di idee” per un diverso utilizzo della Centrale. In relazione all'attività sub A), per questa fase dell'appalto, il prof. ha svolto l'attività di Direttore Lavori e per la stessa Parte_1 non ha richiesto compensi, affermando l'attore che la relativa prestazione era stata integralmente retribuita. In occasione di tale fase “A” erano stati redatti i seguenti atti: a. la Deliberazione n. 2134 del 04.03.1980 della Deputazione Amministrativa del Controparte_10
con cui veniva conferito al prof.
[...] Parte_1
l'incarico di Direzione dei lavori di realizzazione della
“Centrale Ortofrutticola di NO Pagani” (oltre al Disciplinare per gli incarichi da conferirsi a liberi professionisti per la progettazione e la direzione lavori approvato dalla ); Parte_3
b. la Convenzione tra il Controparte_10
ed il prof. ing. per l'incarico di
[...] Parte_1 direzione, misurazione e contabilità dei lavori di completamento della Centrale Ortofrutticola di NO Pagani;
convenzione che prevedeva le modalità di svolgimento dell'incarico e la quantificazione dell'onorario e le modalità di conferimento allo stesso dei successivi incarichi per eventuali varianti. In relazione a questa prima fase dell'appalto, parte attrice ha affermato che l'attività di direzione lavori era stata integralmente saldata, ma rimaneva una ulteriore attività che era stata richiesta nelle memorie ex art. 183 VI comma n.
1. In relazione all'attività sub B) (progettazione, consulenza ed attività connesse relative ai “Lavori di completamento della Centrale Ortofrutticola di NO NF”; direzione lavori relativi all'appalto opere edili ed impiantistiche generali - affidate all' avente quale mandataria CP_3 Parte_2 nonché alle opere relative al “Verde”), tale fase risulta sostanzialmente retribuita: viene infatti richiesto unicamente il saldo di importo, ossia € 678,18 per saldo progettazione generale ed € 768,08 per saldo della Direzione di Lavori allo stato finale L'incarico in questione rientra nell'ambito della progettazione mirata al completamento del complesso “Centrale Ortofrutticola” mediante l'utilizzo di finanziamenti della legge cd “Sblocca
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 10 cantieri”. L'incarico risulta conferito con Delibera del 15.09.1998 del Commissario Straordinario (ex DPCM del 05.12.97 - art. 13 L. 135/97 e L. 208/98) in virtù della quale si affidava al prof.
“…l'incarico della progettazione e direzione dei lavori di Parte_1
“completamento della Centrale Ortofrutticola di NO NF”, proprio nell'ambito ed in ragione della Convenzione citata. Il progetto risulta approvato dal Commissario ad acta con provvedimento del 23/01/2000 valido ai sensi dell'art.13 della L.135/97 – Legge 208/08. Il prof. redigeva, pertanto, il citato “Progetto esecutivo Parte_1 di completamento della Centrale Ortofrutticola” per un importo complessivo di opere a realizzarsi pari ad £. 25.920.000.000 ed il cui finanziamento veniva approvato dal ai sensi della Legge Pt_4
n. 208/98 con Delibera n. 52/99 del 21/04/1999, in atti. L'attività progettuale conferita, come correttamente affermato dal CTU nominato - la cui attività può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo- trova riscontro negli elaborati tecnici in atti, da cui risultano gli elenchi elaborati delle due fasi progettuali, progetto definitivo e progetto esecutivo. Il progetto è stato redatto ed approvato, come anche la Direzione dei lavori sviluppata e tali attività non risultano contestate. Per tale attività viene richiesta la somma di € 678,18 per saldo progettazione generale ed € 768,08 per saldo Direzione di Lavori allo stato finale. Ai fini dell'accertamento della congruità del compenso richiesto il CTU ha rilevato che non risulta prodotto da parte attrice il computo metrico scaturente dal progetto esecutivo riferito all'atto della approvazione del progetto, essendo presente, come sopra affermato, esclusivamente un elenco degli elaborati. Pertanto, correttamente, il CTU ha ritenuto che la somma richiesta non trovi adeguato supporto probatorio e specificazione nei documenti depositati. Con riferimento all'attività sub C) (progettazione, consulenza, direzione lavori ed attività connesse alle opere edili ed
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 11 impiantistiche generali come da I Perizia di variante al progetto di completamento “Centrale Ortofrutticola”), tale attività deve intendersi quale attività connessa e conseguente all'incarico di redazione del progetto di completamento e quindi della originaria convenzione;
infatti, la redazione di una perizia di variante nasce quale necessaria modifica al progetto originario in base a sopraggiunte necessità (tecniche e/o economiche). Dalla relazione tecnica e dagli altri elaborati progettuali si evince che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare variazioni al progetto posto a base d'appalto, in quanto nel corso dei lavori erano sopravvenuti imprevisti di varia natura, quali il rinvenimento di materiale da riporto, diverse situazioni in fondazione rispetto a quelle prospettate, nuove indicazioni fornite dal Committente e finalizzate alla realizzazione di un nuovo capannone in c.a.p. ed alcune varianti migliorative apportate dalla Direzione Lavori. La attività svolta rientra tra la redazione di varianti che si rendono necessarie ex art. 3° comma dell'art. 25 della Legge 109/94 e s.m.i. che recita: “Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato, per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera” Il predetto progetto di variante era stato approvato con Deliberazione n. 83 del 19/02/2002 (in atti) del Commissario Straordinario del , Controparte_10 previo parere favorevole del Responsabile del Procedimento espresso con nota del 18/02/2002, acquisita al protocollo consortile al n.1551 del 18/02/2002 e richiamato nell'atto.
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 12 Come correttamente rilevato dal CTU, tale attività progettuale trova riscontro negli elaborati tecnici prodotti. Dalla relazione tecnica allegata si evince la natura e la tipologia delle varianti resesi necessarie e si deducono le motivazioni che hanno spinto il tecnico e la Committenza alla redazione di tale perizia, che ha riguardato sostanzialmente il completamento edile ed impiantistico di alcuni corpi di fabbrica e aree. Si tratta di opere civili per completamento capannoni (Fabbricato principale) e le motivazioni della variante sono contenute nella relazione di accompagnamento e trovano riscontro concreto nei grafici allegati alla perizia di variante e nel computo metrico di variante, nonché nel quadro comparativo tra lo stesso ed il computo metrico del progetto esecutivo originario. Il CTU ha rilevato come, dal sopralluogo, abbia trovato conferma sostanziale quanto rilevato nella documentazione cartacea, con alcune minime variazione che si possono ragionevolmente e con un minimo e irrilevante margine di errore, attribuire al decorso del tempo. Per quanto concerne la I Perizia di Variante della progettazione relativa alle opere edili ed impiantistiche generali, parte attrice ha richiesto la somma di € 19.329,28. Dalla valutazione delle opere assoggettate a variante e dal quadro comparativo delle stesse con i valori del progetto originario, il CTU ha provveduto alla quantificazione delle competenze professionali secondo quanto stabilito dal rapporto contrattuale in essere, secondo la parcella ricalcolata. Con riferimento all'attività sub D) (progettazione, consulenza ed attività connesse alla II perizia di variante al Progetto di completamento), come si evince dalla documentazione del allegata agli atti, il mutato scenario economico aveva CP_1 comportato la necessità di una revisione del progetto e il prof.
seguendo le linee generali indicate Parte_1 dall'Amministrazione che aveva stabilito di alienare parte del complesso, redigeva ulteriore perizia di variante (denominata II). In tale ottica erano state realizzate alcune opere complementari che avevano consentito il frazionamento del complesso e avevano provveduto a dare una corretta configurazione ad altre, che, in conseguenza, trovavano una diversa destinazione finale nella pianificazione del . CP_1
La attività sviluppata rientra, pertanto, nell'ambito dell'originario
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 13 conferimento di incarico e relativa convenzione;
il detto progetto di II Variante veniva approvato dal con delibera n. 258 CP_1 del 15/05/03 (in atti) e, stante i maggiori lavori a farsi, in pari data, veniva stilato con l'impresa appaltatrice l'Atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, per un maggior importo lavori rispetto alla I perizia di variante di L.
1.711.624.755. Come evidenziato dal CTU, l'attività progettuale espletata trova riscontro negli elaborati tecnici in atti, da cui si evince la natura e la tipologia delle varianti resesi necessarie e si deducono le motivazioni che hanno spinto il tecnico e la Committenza alla redazione di tale II perizia di variante, con la quale si è tenuto conto della formazione del nuovo complesso della da Pt_5 realizzarsi all'interno di uno dei manufatti (tecnicamente capannoni) insistenti sull'area, sempre di proprietà del
[...]
e, dunque, della realizzazione di tutte quelle opere CP_10 demolitorie e non che avevano riguardato le strutture esistenti. Il CTU ha rilevato che, dal sopralluogo, risulta confermato sostanzialmente quanto rilevato nella documentazione cartacea, con la precisazione che, poiché da tale variante è scaturito il frazionamento con successiva alienazione alla CSPT di parte delle aree, tali porzioni non sono state oggetto di sopralluogo. Quanto alla II Perizia di variante della progettazione relativa alle opere edili ed impiantistiche generali, parte attrice ha richiesto la somma di € 139.269,23 oltre oneri come da parcella allegata. Dalla valutazione delle opere assoggettate a variante e dal quadro comparativo delle stesse con i valori del progetto originario, il CTU ha provveduto alla quantificazione delle competenze professionali secondo quanto stabilito dal rapporto contrattuale in essere, secondo la parcella ricalcolata. Con riferimento all'attività sub E) (progettazione, consulenza ed attività connesse alla III perizia di variante del progetto di cui al Capo “B” relative all'utilizzo delle economie derivanti dal mancato acquisto di macchinari, ribasso d'asta ed altro), dagli atti di causa (in particolare cfr. Comunicazione a firma del Commissario Straordinario del del 27.10.2008 prot. 16882) Controparte_10 risultava che l'Amministrazione del disponesse una CP_1 ulteriore variante per un diverso utilizzo dei fondi residui dell'opera: con comunicazione del 06/11/2008, il Commissario Straordinario del aveva conferito al prof. ing. Controparte_10
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 14 l'incarico di “redigere una perizia di variante e Parte_1 suppletiva per l'utilizzazione dei fondi ancora disponibili a valere sul quadro economico del progetto approvato. In particolare, potrà essere valutata la possibilità di realizzare l'adeguamento alle norme vigenti della palazzina uffici nonché la realizzazione di un parcheggio interrato sottostante l'area di sosta dei TIR” con utilizzo delle economie derivanti dal mancato acquisto dei macchinari e ribasso d'asta. Il progetto richiesto, costituente la III perizia di variante, per l'impegno delle somme ancora disponibili sul finanziamento ed avanzate, risulta approvato con Deliberazione n.222 del Commissario Straordinario del 14/07/2009 (in atti). Come evidenziato dal CTU, l'attività progettuale espletata trova riscontro negli elaborati tecnici prodotti. Dalla relazione tecnica in atti, si evince la natura e la tipologia delle varianti resesi necessarie e si deducono le motivazioni che hanno spinto il tecnico e la Committenza alla redazione di tale III perizia di variante, che ha interessato una molteplicità di interventi e che però si concretizzata esclusivamente in una progettazione definitiva, considerando singoli interventi previsti all'interno della stessa realizzabili in maniera autonoma l'uno dall'altro. Il CTU ha altresì rilevato che la consistenza e la tipologia delle opere progettate trova conferma negli elaborati prodotti da parte attrice e che dal sopralluogo effettuato ha trovato riscontro sostanziale quanto rilevato dalla documentazione in atti, sempre con la precisazione che, in sede di accesso, il CTU ha riscontrato che parte degli interventi di cui alla variante non avevano trovato completa esecuzione e, specificamente, che l'area destinata a parcheggio interrato era stata concessa in locazione alla ditta
[...]
Parte_6
Il CTU ha, altresì, rilevato che le dimensioni e le condizioni dello stato attuale dei luoghi era coerente con quanto riscontrato nella progettazione. Per quanto concerne la III Perizia di Variante parte attrice ha richiesto la somma di € 115.408,03, oltre oneri così ripartiti:
- € 19.780,17 per la progettazione definitiva, il ripristino e l'adeguamento della Palazzina Uffici della Centrale destinata a sede del con Delibera CASMEZ;
Controparte_10
- € 76.502,29 per la progettazione definitiva generale, per la realizzazione del nuovo parcheggio interrato da realizzarsi
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 15 sotto il piazzale TIR;
- € 19.125,57 per la progettazione definitiva I lotto nuovo parcheggio interrato. Dalla valutazione delle opere assoggettate a variante e dal quadro comparativo delle stesse con i valori del progetto originario, il CTU ha provveduto alla quantificazione delle competenze professionali secondo quanto stabilito dal rapporto contrattuale in essere, secondo la parcella ricalcolata. Con riguardo all'attività sub F) (progettazione, consulenza ed attività connesse alla IV - denominata anche III B- perizia di variante del progetto di completamento), dagli atti risulta che il nuovo Presidente del richiedeva una IV Perizia di CP_1
Variante (o IIIB) per un diverso utilizzo dei residui fondi per realizzare non più il parcheggio e palazzina, ma anche per attivare una prima sezione della Centrale per la produzione del Parte_7
e del cipollotto in scatola o vetro, abbandonando la surgelazione. Con deliberazione n.343 del 10/10/2012, la Deputazione Amministrativa del aveva deliberato, Controparte_10 pertanto, di “revocare la Delibera Commissariale n.222 del 14/07/09 con la quale si approvava la terza perizia di variante, prevedendo la realizzazione di un parcheggio e la ristrutturazione della palazzina uffici" (capo "E" precedente) e "di approvare la terza perizia di variante relativa alla attivazione Centrale Ortofrutticola di NO Pagani redatta dal Prof. . Parte_1
Come evidenziato dal CTU, l'attività progettuale espletata trova riscontro negli elaborati tecnici in atti. Il progetto d'intervento è composto di due precisi aspetti: a) realizzazione del settore industriale del complesso Centrale ortofrutticola, destinato a prodotti DOC dell'
[...]
, unità produttiva finita e funzionante;
Controparte_10
b) opere edili ed impiantistiche necessarie per la attivazione del settore di cui al capo a) essenzialmente integrative e/o di attivazione di quanto esistente. L'impianto, nelle sue linee generali, era costituito da macchinari di recente concezione tecnologica e predisposto per essere integrato ed adattato a nuove ed altre lavorazioni, quindi anche per altri tipi di ortaggi e verdure. Le opere edili riguardavano principalmente l'area destinata alla produzione all'interno del capannone principale e la cabina di trasformazione. Per la sopra esposta attività parte attrice richiedeva la somma di
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 16 € 42.848,17, oltre oneri come da parcella. Dalla valutazione delle opere assoggettate a variante e dal quadro comparativo delle stesse con i valori del progetto originario, il CTU ha provveduto alla quantificazione delle competenze professionali secondo quanto stabilito dal rapporto contrattuale in essere, secondo la parcella ricalcolata, che ha determinato il compenso da riconoscere al parte attorea. Con riferimento all'attività sub G) (studio di fattibilità per la realizzazione di un Centro per logistica e parcheggio interrato), nel 2013 il prof. aveva redatto il Progetto riguardante Parte_1
l'utilizzazione di alcuni degli spazi interni della Centrale Ortofrutticola di NO-Pagani ed una serie di interventi di risistemazione e razionalizzazione dei volumi e degli impianti annessi. Dagli atti di causa non risulta, però, un espresso e formale conferimento di incarico e tale attività, come correttamente evidenziato dal CTU, non può, ritenersi necessaria e conseguente a quella originariamente conferita e quindi deve ritenersi attività extra contrattuale. L'attività svolta risulta tuttavia dagli allegati progettuali prodotti. Trattandosi di solo progetto di intervento non realizzato nel corso dei sopralluoghi, non sono stati riscontrati elementi a suffragio. Per la suddetta attività viene richiesta la somma di € 21.667,43 oltre oneri come da parcella allegata. Il CTU non ha potuto verificare la congruità di tale somma sulla base della convenzione originaria, in quanto tale attività non può ritenersi ricompresa nel contratto stipulato, né può essere calcolata in base alla verifica delle opere effettivamente realizzate in quanto, come detto, le stesse non sono state eseguite e non sono state rinvenute in sito. Il CTU ha provveduto a verificare la congruità della parcella presentata solo sulla base degli elaborati progettuali depositati, calcolando il valore della prestazione viene calcolato sulla base delle tariffe professionali vigenti all'epoca in relazione all'espletamento degli elaborati depositati. Con riferimento all'attività sub H) (progettazione preliminare per un “Concorso di idee” per un diverso utilizzo della Centrale), parte attrice ha dedotto di aver redatto un progetto preliminare per un diverso utilizzo del Complesso costituente occasione per la conurbazione urbana di NO – Pagani.
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 17 Dagli atti di causa, però, non risulta alcun conferimento di incarico né una accettazione, né tale attività può ritenersi compresa quale naturale e conseguente attività dell'originario incarico conferito. Dagli atti risulta unicamente che il progetto veniva inoltrato anche al Presidente della Regione per una necessaria condivisione. L'attività espletata risulta comunque dagli allegati progettuali in atti. Il lavoro prodotto formula una serie di ipotesi legate tutte al riutilizzo delle aree delle Centrale con finalità pubbliche che potessero in qualche modo consentirne la fruizione da parte della collettività. Per tale attività viene richiesto un compenso di € 11.718,62, come da parcella. Il CTU ha affermato di non aver potuto verificare la congruità di tale somma sulla base della convenzione originaria in quanto tale attività non può farsi rientrare nell'ambito della stessa;
né la stessa può essere calcolata sulla verifica delle opere effettivamente realizzate in quanto le stesse non sono rinvenibili in sito. Dagli atti di causa non risulta un espresso e formale conferimento di incarico e tale attività non può ritenersi necessaria e conseguente a quella originariamente conferita e quindi ritenersi attività extra contrattuale. Pertanto, il CTU ha affermato che la congruità della parcella presentata può essere calcolata solo sulla base degli elaborati progettuali depositati, sulla base delle tariffe professionali vigenti all'epoca in relazione all'espletamento degli elaborati depositati. Con riguardo ai compensi della ulteriore attività che è stata richiesta nelle note ex art. 183 VI comma n. 1, esse vanno inquadrate quali diverse lavorazioni/attività svolte nell'ambito dell'attività di cui al capo A, ossia nella fase iniziale del rapporto. Parte attrice, in aggiunta alle attività di Direzione dei lavori di cui al progetto PS. 31/011, “Completamento della Centrale Ortofrutticola di NO-Pagani”, richiede il compenso per asserite ulteriori attività, divise in due fasi ossia: a) attività svolte in una prima fase temporale, a seguito del conferimento dell'incarico di Direttore dei lavori, e fino all'anno 1989, cioè:
- redazione della I perizia di variante e suppletiva;
- rilievo architettonico e strutturale degli esistenti Capannoni in c.a. per la Consulenza del prof. Ing.
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 18 Michele Pagano, come da incarico conferito dal Presidente del;
CP_1
- stato di consistenza per il contenzioso in essere tra l' ed il a seguito della rescissione. CP_3 CP_1
b) una seconda fase temporale relativa ad attività svolte, nell'ambito dell'incarico di Direttore dei lavori, dal 1989 in poi e cioè:
- progettazione e direzione dei lavori di variante per opere entro il 6/5 - Progettazione e direzione dei lavori di variante per opere oltre il 6/5 Le vicende, oltre a riguardare eventi lontani nel tempo, si sono sviluppate in maniera articolata e complessa. La ricostruzione degli eventi fornita da parte attrice nella memoria II termine n. 1 ex art. 183 può essere sintetizzata come segue, come risulta dalla documentazione prodotta. La nell'ambito dei cosiddetti “Progetti Parte_3
Speciali”, nella fattispecie quello individuato con la sigla “PS. 31/011”, per la realizzazione della previsione progettuale della
“Centrale Ortofrutticola di NO Pagani” approvava il progetto di cui innanzi con Disposizione Presidenziale n. 57873 del 30/12/1978. Il progetto veniva modificato ed integrato giungendo a definitiva approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Cassa che stabiliva anche che lo stesso dovesse essere realizzato con la formula delle Concessione da parte del . Il prof. Ing. Controparte_10 Parte_1 accettava l'incarico conferito dallo stesso con Controparte_10
Deliberazione n. 2134 del 04/03/1980. I lavori del PS. 31/011, a seguito di regolare gara di appalto, venivano affidati alla ing. , Controparte_11 CP_4 mandanti ing. e dott. e venivano CP_12 CP_13 consegnati in data 30/06/1982. Per motivazioni varie e per una serie di problematiche che nel corso di quegli anni si verificarono a livello locale e regionale -la requisizione della struttura effettuata a seguito del terremoto del 1980, l'allagamento del cantiere causato da un'alluvione e dal cattivo funzionamento delle fogne del Comune di NO NF, i vari contenziosi insorti a seguito di ciò con i proprietari delle aree limitrofe- i lavori subirono numerosi arresti che rallentarono le opere preventivate nell'intervento. Per effetto di tutto quanto innanzi affermato, si rese necessario
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 19 redigere una Perizia di variante suddivisa, come da Circolare della
C-15 L del 7/03/1985, nei lavori compresi Parte_3 nei 6/5 dell'importo di cui al Progetto originario e quelli oltre i 6/5; essa fu redatta dal prof. Ing. nel luglio 1985 ed Persona_1 approvata da con parere Deputazione LL.PP. n. 44 del CP_1
18/12/1986. Per la redazione di questa perizia parte attrice chiedeva la corresponsione di un corrispettivo che quantificava in L. 30.000.000. In questo lasso di tempo si inserisce anche l'attività di rilievo che il prof. ing. segnala come non retribuita dal Persona_1
, che ne avrebbe affidato l'incarico a mezzo del suo CP_1
Presidente. Per la redazione di tale rilievo parte attrice chiedeva la corresponsione di un corrispettivo che quantificava in L. 12.000.000. Una serie di vicende legate all'esecuzione delle opere da parte dell'ATI di imprese appaltatrice dei lavori, tra cui il fallimento della capogruppo, portarono la committenza alla determinazione di richiedere la rescissione in danno del contratto stipulato (Del. n. 3875 del 6/08/1987 della Deputazione del ) Controparte_10
e quindi all'affidamento al Direttore dei lavori dell'incarico per la redazione dello Stato di consistenza. Per la redazione di tale Stato di consistenza, costituito sostanzialmente da un accurato rilievo dello stato dei luoghi con quantificazione delle opere realizzate da parte della impresa esecutrice, parte attrice chiedeva la corresponsione di un corrispettivo che quantifica in L. 19.000.000). A causa di tutta questa serie di problematiche e difficoltà nel rispettare le condizioni contrattuali, con iscrizione di riserve per consistenti importi, ed a seguito di una lunga attività conciliativa portata avanti dal , dal Direttore dei lavori e CP_1 dall'Ingegnere Capo, dopo diversi anni dalla richiesta di rescissione in danno, si giungeva alla ripresa dei lavori affidati a parte dell'ATI originaria (sole e Controparte_14 CP_15
) con la necessità di aggiornare la perizia di variante redatta
[...] nel 1985 dal prof. ing. Parte_1
Come previsto dalla convenzione stipulata, anche questa Perizia di variante venne redatta nel 1989 da parte attrice, sulla falsariga di quella precedentemente redatta di cui seguiva pedissequamente la forma e la suddivisione della precedente. Tale perizia risulta essere stata regolarmente approvata dalla Cassa
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 20 per il Mezzogiorno, divenuta nelle more “Agensud” con Delibera n. 6669 del 14/09/1989. Sulla base di questo progetto di variante, si avviavano i lavori affidati alla nuova ATI Buontempo – De Cesare che, anche in questo caso, risultavano avere un andamento irregolare ed altalenante. Le reiterate inadempienze della mandataria inducevano il prof. ing. a notificare in CP_5 Persona_1 data 21/06/1993 alla “ ”, quale Controparte_16 mandataria, l'avvio della procedura di rescissione di cui agli artt. 27-28 del R.D. 350/1985 deliberata dal Commissario Straordinario del Consorzio con delibera n. 214 dell'1/12/1993. A causa del lungo lasso di tempo intercorso tra gli accadimenti e la data odierna, il CTU ha rilevato la difficoltà di valutare le opere esistenti che, peraltro, erano state successivamente oggetto di ulteriori interventi e modifiche. Con riguardo all'attività sub a), attività svolta in una prima fase temporale, a seguito del conferimento dell'incarico di Direttore dei lavori, e fino all'anno 1989, il CTU ha rilevato l'impossibilità di effettuare un riscontro comparativo. La documentazione tecnica presentata da parte attrice non attiene alla Perizia di Variante in questione: risulta allegata all'interno della cartella denominata I Variante Suppletiva CASMEZ la sola documentazione relativa alla Perizia di Variante del 28 febbraio 1989. Nulla è possibile dunque rappresentare in relazione a tale attività. Con riguardo al rilievo architettonico e strutturale degli esistenti Capannoni in c.a., il CTU ha rilevato come non risulti possibile un riscontro, non essendo stata depositata alcuna documentazione tecnica che possa consentire una valutazione delle attività svolte ed una loro conseguente quantificazione. In relazione allo stato di consistenza per il contenzioso in essere tra l' ed il a seguito della rescissione, il CTU ha CP_3 CP_1 rilevato come non risultasse possibile un riscontro comparativo, dal momento che le opere realizzate da parte dell' – Parte_8
– , erano state oggetto di completamento CP_5 CP_12 sia nel corso della successiva fase dell'appalto affidata alle sole imprese in – , che successivamente con CP_6 CP_12 le opere dell'appalto cd Sblocca Cantieri e, pertanto, alcuna valutazione era possibile effettuare in merito ad esse ed alla loro realizzazione.
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 21 Con riguardo alla seconda fase temporale relativa ad attività svolte, nell'ambito dell'incarico di Direttore dei lavori, dal 1989 in poi, e cioè la progettazione e direzione dei lavori di variante per opere entro il 6/5, parte attrice aveva redatto una perizia di variante di aggiornamento prezzi rispetto alla perizia già redatta nel 1985 in variante al progetto di completamento, elaborata secondo le indicazioni contenute nella circolare Casmez C/15/L del 7/3/1985 e, pertanto, suddivisa nelle opere rientranti entro il 6/5 del progetto originario ed in quelle oltre il 6/5: tale perizia venne approvata dal Comitato di Gestione della Agensud con delibera n. 6669 del 14 settembre 1989. Tale perizia si concretizzava in una serie di documenti ed elaborati di progetto. Non risultano prodotti inatti gli elaborati grafici relativi a tale Perizia, ma esclusivamente alcuni atti che attestano la esecuzione delle attività da parte del prof. ing. senza però Parte_1 poter fornire elementi per la valutazione del compenso. Per quanto riguarda il punto a), in merito alla redazione della Perizia di variante del 1985, (per la redazione della quale parte attrice chiede la corresponsione di un corrispettivo che quantifica in L. 30.000.000), il CTU non ha potuto riscontrare, all'interno della documentazione prodotta, alcun elemento utile a determinare il tenore del lavoro, che certamente è stato svolto dal prof. ing. in quanto richiamato in atti, e né Persona_1 tantomeno a quantificarne il valore economico. In atti, infatti, non sono presenti né elaborati grafici né descrittivi dei contenuti della I perizia di variante e suppletiva del 1985 e, pertanto, il CTU non ha potuto stimarne il corrispettivo o valutare la congruità della richiesta di parte attrice. In merito poi al rilievo degli esistenti capannoni, (per la redazione di tale rilievo parte attrice chiede la corresponsione di un corrispettivo che quantifica in L. 12.000.000), non è presente alcun elaborato e nessun atto che confermi il conferimento dell'incarico, né che dia la possibilità di quantificare il valore economico della prestazione svolta. Infine, in merito alla attività di valutazione dello stato di consistenza a seguito della rescissione in danno, deliberata dal alla ATI D'Andrea- Buontempo- De Cesare, Controparte_10
(per la redazione di tale Stato di consistenza costituito sostanzialmente da un accurato rilievo dello stato dei luoghi con
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 22 quantificazione delle opere realizzate da parte della impresa esecutrice, parte attrice chiede la corresponsione di un corrispettivo che quantifica in L. 19.000.000), dalla documentazione prodotta era stato possibile effettuare una sola valutazione del compenso a vacazione sulla base delle attività svolte in campo (sopralluoghi per inventario) e in ufficio, attenendosi il CTU ai parametri all'epoca vigenti e la stima secondo tariffa professionale del computo metrico delle opere oggetto della computazione dello stato di consistenza. In relazione a tanto, evidenziava che parte attrice aveva effettuato 12 sopralluoghi sul posto, come risulta da appositi verbali redatti in contraddittorio con l'impresa e alla presenza di testimoni. Per la determinazione dei corrispettivi spettanti per tale attività, il CTU si è riferito al Disciplinare per gli incarichi da conferirsi a liberi professionisti per la progettazione e la direzione lavori approvato dalla che, all'art. 10, stabilisce i criteri Parte_3 per la quantificazione di tali prestazioni. Risulta un totale di vacazioni per ore h. 54.70 A tale quantificazione si deve aggiungere l'attività di studio che si è resa necessaria per la determinazione dello stato di consistenza che viene quantificata dal CTU in altrettante h. 54.70. Per la determinazione dei costi, non potendosi quantificare in modo puntuale gli stessi che di fatto sono consistiti in: spese di viaggio spese di studio per stampe, fotografie, dattilografia ecc., le stesse sono state conglobate in una percentuale di rimborso da applicare al corrispettivo e, pertanto, per tale attività il valore stimato del corrispettivo ammonta a:
- Vacazioni per sopralluoghi L. 18.000 x 54,70h= L. 984.600 (€ 508,50)
- Vacazioni per attività di redazione L. 18.000 x 54,70h= L. 984.600 (€ 508,50) Per la determinazione del compenso relativo alla quantificazione delle opere di cui allo stato di consistenza sulla base della convenzione di incarico e del disciplinare, il CTU ha valutato le prestazioni applicando la sola aliquota di tabella C di cui al preventivo sommario e preventivo particolareggiato. Ai fini della determinazione delle competenze spettanti a parte attrice, va rilevato che, come affermato dal CTU, l'attore ha certamente svolto tutte le attività per le quali richiede la corresponsione dei compensi.
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 23 La maggior parte delle attività sviluppate rientrano nell'ambito contrattuale, sia del primo contratto che del secondo, ma ci sono delle attività extra contrattuali che sono state poste in essere in assenza del conferimento di un apposito incarico e senza la definizione scritta dei contenuti del rapporto contrattuale. In merito alla quantificazione economica ed al rapporto dare avere si può specificare come segue:
- PUNTO A della domanda (che comprende anche quanto richiesto nelle successive note ex 186 2° co. cpc): in relazione alla documentazione prodotta il CTU non ha potuto determinare il valore del compenso per le attività di: a) redazione perizia di variante del 1985 b) redazione rilievo strutturale capannoni esistenti c) redazione stato di consistenza Gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 14.698,17 così suddivisi: Parte_1
1. Onorari a vacazione € 1.017,00;
2. Onorari da tariffa per redazione computi metrici € 13.681,67 Ciascuno di tali importi deve essere ridotto del 25% giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare. Pertanto, la riduzione ammonta a € 3.674,67 e l'importo da riconoscere di conseguenza a € 11.024,00 d) Redazione progettazione delle opere entro il 6/5 Gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 115.643,35 cui va Parte_1 applicata la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare (€ 28.910,84), determinati dunque in complessivi € 86.732,52. Ciascuno di tali importi deve essere ridotto del 25% giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare. e) redazione Direzione lavori contabilità e revisione delle opere entro il 6/5 Gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 177.008,79 cui va Parte_1 applicata la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare (€ 44.252,20), determinati dunque in complessivi € 132.756,59. Ciascuno di tali importi deve essere ridotto del 25% giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare.
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 24 f) redazione Progettazione, Direzione lavori contabilità e revisione degli Arredi I lotto variante Gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 27.150,08 cui va applicata Parte_1 la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare (€ 6.787,52), determinati dunque in complessivi € 20.362,56. g) redazione progettazione, direzione lavori contabilità e revisione degli Arredi II lotto variante Gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 30.753,70 cui va applicata Parte_1 la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare (€ 7.688,42), determinati dunque in complessivi € 23.065,27. h) redazione e progettazione della Cartellonistica e del verde Gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 14.168,98 cui va applicata Parte_1 la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare (€ 3.549,67), determinati dunque in complessivi € 10 649,01. i) Redazione, progettazione e direzione lavori delle opere oltre il 6/5 Gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 69.356,11 cui va applicata Parte_1 la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare (€ 17.339,03), determinati dunque in complessivi
€ 52.017,08. Complessivamente, in relazione alle attività di cui al punto A, spetta complessivamente la somma di € 405.316,67, cui vanno detratti gli acconti percepiti, pari ad € 187.354,87, per un totale di € 217.961,79.
- PUNTO B della domanda: in relazione a tale punto non è possibile alcuna quantificazione in quanto non sono stati prodotti documenti dai quale è possibile valutare l'entità del lavoro svolto.
- PUNTO C della domanda: gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 10.230,92 cui va applicata Parte_1 la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 25 del Disciplinare, determinati dunque in complessivi € 7.673,19.
- PUNTO D della domanda: gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 154.684,78 cui va Parte_1 applicata la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare, determinati dunque in complessivi € 116.013,59.
- PUNTO E della domanda: gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 109.182,86 così divisi: Parte_1
1. € 16.651,81 per progettazione definitiva ripristino ed adeguamento della Palazzina Uffici della Centrale destinata a sede del con Delibera CASMEZ Controparte_10
2. € 1.772,91 per progettazione definitiva dell'isolamento del box guardiania.
3. € 90.758,14 progettazione definitiva generale per realizzazione nuovo parcheggio interrato da realizzarsi sotto il piazzale TIR e progettazione definitiva I lotto nuovo parcheggio interrato;
L'importo totale, dunque, ammonta a complessivi € 109.182,86 cui va applicata la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare, determinando dunque in complessivi € 81.887,15 il credito del Prof. Ing. Parte_1
- PUNTO F della domanda: gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 47.715,22 cui va applicata Parte_1 la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare, determinati dunque in complessivi € 35.786,42. G della domanda (trattasi di attività Controparte_17 extracontrattuale): gli importi determinati con l'utilizzo della Tariffa Professionale per le attività svolte dal prof. ing. ammontano a Parte_1 complessivi € 27.296,94.
- PUNTO H della domanda (trattasi di attività extra contrattuale): gli importi determinati con l'utilizzo della Tariffa Professionale per le attività svolte dal prof. ing. ammontano a Parte_1 complessivi € 13.830,83. Con riguardo all'attività di valutazione dello stato di consistenza a seguito della rescissione in danno, deliberata dal Consorzio di
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 26 Bonifica alla ATI Buontempo- De Cesare, notificata in data 21.06.1993 alla “ ” quale Controparte_16 mandataria, avviata ai sensi degli artt. 27-28 del R.D. 350/1985 e deliberata dal Commissario Straordinario del Consorzio con delibera n. 214 del 01.12.1993, il CTU ha rilevato che la redazione di tale Stato di consistenza consiste sostanzialmente da un accurato rilievo dello stato dei luoghi con quantificazione delle opere realizzate da parte della impresa esecutrice. Dalla documentazione prodotta è stato possibile effettuare la sola stima secondo tariffa professionale del computo metrico delle opere oggetto della computazione dello stato di consistenza mentre nessuna valutazione del compenso a vacazione sulla base delle attività svolte in campo (sopralluoghi per inventario) e in ufficio è stata possibile per la mancanza di qualsiasi riferimento agli stessi, contrariamente a quanto fatto per il primo stato di consistenza. Gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] sono stati determinati giusta art. 10 Convenzione e art. Parte_1
13 del Disciplinare per un totale di € 8.390,63 cui va non applicata la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare, non trattandosi di attività di redazione di perizia di variante. Con riguardo all'attività rientrante nell'ambito contrattuale, spetta, pertanto all'attore la somma di € 241.360,34, non rilevando la mancanza dell'impegno di spesa, non applicandosi ai consorzi l'art. 191 TUEL ai consorzi di bonifica, concordemente qualificati dalla giurisprudenza di legittimità come enti pubblici economici, e dunque, esclusi dall'ambito di applicabilità del t.u.e.l. (art. 2 t.u.e.l.) (cfr. Cass. 6086/2021; Cass. 26038/2019; Cass. sez. un. 1548/2017; Cass.29061/2017; Cass. 12242/2012). Difatti, l'art. 2 di tale testo stabilisce che “ Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”. E nello specifico, neppure emergono dagli atti elementi per ritenere che tali consorzi, di costituzione regionale e destinatari di
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 27 finanziamenti regionali, siano costituiti da enti locali. Come ben noto l'art. 191 dispone che “1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento
o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale
o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. Da quanto sopra affermato discende anche la possibilità di accogliere, per l'attività extracontrattuale, l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Dal comma 4 dell'art. 191 TUEL si desume la possibilità da parte del privato di agire direttamente nei confronti del funzionario o dipendente dell'Ente che ha consentito, in assenza di regolare impegno di spesa, la fornitura dei beni o l'esecuzione del servizio o dei lavori a favore dell'ente pubblico, sicché egli non potrebbe agire direttamente per ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente pubblico locale, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per il venir meno del requisito della sussidiarietà o residualità che caratterizza
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 28 tale azione. Stante, però, l'inapplicabilità del predetto art. 191 TUEL sia perché, come detto, il è un ente pubblico economico, sia CP_1 perché essa si applica alle sole ipotesi in cui vi è un contratto stipulato in forma scritta sebbene privo di regolare impegno di spesa, non anche a quelle in cui manchi del tutto un atto scritto (cfr. Cass. 5480/2024), ne consegue che l'attore può agire per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. direttamente nei confronti del senza che osti l'assenza del requisito della CP_1 residualità dell'azione. Nel caso di specie risulta pienamente provato lo svolgimento, da parte dell'attore, dell'attività di cui ai punti G e H, richiedendo l'attore l'indennizzo del danno economico subìto a fronte di un evidente arricchimento (in termini di utilità e mancato esborso) del committente che si è avvalso gratuitamente di una CP_1 rilevante collaborazione professionale di cui avrebbe dovuto necessariamente e comunque avvalersi per la realizzazione dei propri fini istituzionali e per l'utilizzo dei rilevanti finanziamenti ricevuti. L'attività svolta dal Prof. ing. non è stata utilizzata solo Parte_1 da un punto di vista formale mediante l'approvazione procedimentale dell'organo avente la rappresentanza del
, ma è stata finalizzata all'effettiva realizzazione di gran CP_1 parte degli edifici del oggi esistenti alcuni dei quali CP_1 anche ceduti a titolo oneroso. Nel caso di specie, è pacifico il riconoscimento da parte dell'Ente che ha sempre approvato con regolari delibere l'attività del professionista odierno attore, così come indubbia è la concreta utilizzazione dell'opera, atteso che grazie all'attività professionale dello istante il ha potuto accedere a rilevanti CP_1 finanziamenti, acquisire al proprio patrimonio un grande complesso immobiliare pienamente funzionante e attivo, nonché realizzare i propri fini istituzionali e, comunque, in ultima analisi avere evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale. Parimenti pacifico è il depauperamento dell'attore corrispondente al valore economico dell'attività prestata, quantificata dal CTU in
€ 41.127,77. Spetta pertanto all'attore la complessiva somma di € 500.449,90, oltre oneri ed interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 29
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico del
. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5922/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE, pendente tra , Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente, la domanda avanzata da parte attrice;
2. condanna il Controparte_1
, al pagamento, in favore di
[...]
, della complessiva somma di € Parte_1
500.449,90 oltre oneri ed oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo;
3. condanna il Controparte_1
, al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese di giudizio che si liquidano Parte_1 in € 1241,00 per spese ed € 29.193,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
4. pone definitivamente a carico del
[...]
le spese di CTU, Controparte_1 liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in NO NF, il 18/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 30
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di NO NF, in persona del Giudice, Dott.ssa
Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 5922/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE, pendente
TRA (C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 17/11/1940, elettivamente domiciliato in VIA CUMA N. 6 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. FLAVIA LENHARDY (C.F.
), che la rappresenta e difende, unitamente C.F._2 all'avv. PAOLO RENNA (C.F. ) in virtù di C.F._3 procura in calce all'atto di citazione ATTORE E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avv.
[...]
, c.f. , con sede in NO Controparte_2 P.IVA_1
NF alla va Giuseppe OR snc – Centrale ortofrutticola I, elettivamente domiciliato in Avellino alla via Piave n. 29/b presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Cotticelli (c.f. C.F._4
) dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in
[...] calce alla comparsa di costituzione, giusta deliberazione commissariale n. 23 del 23.01.2018 CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 26/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 1 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio il Controparte_1
, premettendo quanto segue:
[...]
1. l'attore deduceva di aver svolto nell'interesse del CP_1 una complessa attività professionale consistente in: A) direzione lavori dell'Originario Progetto di realizzazione della Centrale Ortofrutticola di NO NF (Progetto Casmez 31/011); B) progettazione, consulenza ed attività connesse relative ai
“Lavori di completamento della centrale ortofrutticola di NO NF (Sa)”, direzione lavori relativi all'appalto opere edili ed impiantistiche generali – affidate all' CP_3 avente quale mandataria – Parte_2 nonché alle opere relative al “Verde”; C) progettazione, consulenza, direzione lavori ed attività connesse alle opere edili ed impiantistiche generali, come da I perizia di variante dei lavori di cui al capo “B”; D) progettazione, consulenza ed attività connesse alla II perizia di variante dei lavori di cui al capo “B”; E) progettazione, consulenza ed attività connesse alla III perizia di variante del progetto di cui al Capo “B”, relative all'utilizzo delle economie derivanti dal mancato acquisto dei macchinari, ribasso d'asta ed altro;
F) progettazione, consulenza ed attività connesse alla IV (denominata anche III B) perizia di variante del progetto di cui al Capo “B”; G) studio di fattibilità per la realizzazione di un Centro per logistica e parcheggio interrato;
H) progettazione preliminare di un “Concorso di idee” per un diverso utilizzo della Centrale.
2. per l'espletamento di tali attività, l'attore richiedeva il compenso di € 351.687,02, oltre C.N.P.A.I.A. ed I.v.a. nonché interessi e rivalutazione dalle data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo.
Tanto premesso chiedeva di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- in via principale, accertare e riconoscere l'attività
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 2 professionale svolta dallo stesso per conto e nell'interesse del convenuto , con conseguente Controparte_1 condanna dello stesso al pagamento in suo favore della somma di € 351.687,02, oltre C.N.P.A.I.A. ed I.v.a. nonché interessi e rivalutazione dalle data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo, quale retribuzione dell'attività svolta,
o della maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa.
- in via subordinata, in caso di mancato assolvimento della prova in ordine alla domanda principale, instava per l'accertamento dell'attività professionale con condanna del convenuto al pagamento della predetta somma a CP_1 titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., ovvero della maggiore somma o minore eventualmente risultante all'esito dell'istruttoria ovvero, in via equitativa, anche sulla base delle tariffe professionali. Vinte le spese e competenze con attribuzione ai procuratori antistatari.
In data 9/2/2018 si costituiva il Controparte_1
, eccependo:
[...] in via preliminare
1. l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito
2. la nullità della prestazione in assenza di contratto redatto in forma scritta con la pubblica Amministrazione;
3. la nullità della prestazione per mancata indicazione della previsione di spesa;
4. l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. per mancanza dell'utiliter coeptum;
5. l'infondatezza della pretesa nel quantum, quantomeno in relazione alla somma di € 67.244,60, relativa a prestazioni non richieste e non espletate.
Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo:
- in via pregiudiziale, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'invito di negoziazione assistita;
- in via principale, di accertare e dichiarare la nullità della
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 3 prestazione per assenza di valida pattuizione contrattuale;
nonché di accertare e dichiarare la nullità della prestazione per mancata indicazione della previsione di spesa, rigettando integralmente la domanda avversa, con vittoria di spese ed onorari ed attribuzione al procuratore antistatario;
- in via gradata, di rigettare la richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c. non sussistendo i requisiti per l'applicazione della disposizione in parola;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un credito, di ridurre proporzionalmente le somme richieste decurtando l'importo relativo alle prestazioni non affidate con apposito e valido contratto ovvero non espletate;
vinte in ogni caso le spese ed onorari di lite, con attribuzione.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore precisava la domanda, richiedendo ulteriori compensi per una serie di attività: a) quelle dalla prima consegna delle opere fino alla rescissione comminata all'A.T.I.I.T. – CP_4
; Controparte_5
b) quelle relative al successivo rapporto sulla base della Perizia di variante, “Opere entro ed oltre il 6/5”,
[...]
Controparte_6
In relazione a tali attività richiedeva un compenso di L. 572.900.082.905, corrispondenti ad € 295.920,97.
Dichiarata dal precedente istruttore l'assenza ingiustificata del legale rappresentante del per rendere il deferito CP_1 interrogatorio formale in data 8/2/2021 ed espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, non rientrando il presente giudizio tra quelli per i quali sussiste detto obbligo.
2. Sul merito.
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 4 Va premesso un breve inquadramento sulla natura del Consorzi di Bonifica, al fine di individuare la disciplina ad essi applicabile. I consorzi di bonifica sono espressamente qualificati, dall'art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, come “persone giuridiche pubbliche”, e la medesima definizione è ribadita dall'art. 862 c.c. Come sottolineato dalla Corte costituzionale, nelle numerose decisioni nelle quali si è occupata, a diverso titolo, dei consorzi di bonifica, la riforma del titolo V, parte II, della Costituzione ha comportato “un più complesso e multifunzionale intreccio di competenze”, venendo in rilievo, «oltre alla competenza regionale residuale” (art. 117, c. 4, Cost.), che comprende molti aspetti della disciplina del sistema agricolo, anche quella esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell'ambiente e “dell'ecosistema” (art. 117, c. 3, Cost.), oltre a profili riguardanti l'“ordinamento civile” (di competenza esclusiva statale), mentre “la regolamentazione della prestazione obbligatoria” dei contributi consortili pone in rilievo “il coordinamento del sistema tributario, di competenza concorrente (art. 117, c. 3, Cost.), nonché il limite all'autonomia finanziaria delle regioni (art. 119, c. 2, Cost.)”» (Corte cost., 19 ottobre 2018, n. 188 e precedenti: n. 167/2018 e n. 64/2008; nonché, sulla natura del contributo consortile, n. 238/2009 e n. 335/2008). La Consulta, nella sentenza citata, ha qualificato i consorzi di bonifica non come enti locali, ma quali “enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale”, e dunque
“enti amministrativi dipendenti dalla regione”, in ordine alle competenze concorrenti e residuali delle regioni, mentre per altri aspetti i consorzi regolano materie di competenza esclusiva statale, come i contributi di bonifica, a carattere obbligatorio e di natura tributaria (Corte cost. n. 326/1998 e n. 346/1994). La giurisprudenza della Corte di cassazione ha poi attribuito ai consorzi di bonifica natura di enti pubblici economici, che operano con caratteri di imprenditorialità ed economicità, conseguendo ricavi idonei, almeno tendenzialmente, a coprire i costi e le eventuali perdite (Cass., Sez. lav. 13 luglio 2000, n. 9300; S.U., 11 gennaio 1997, n. 191; 2 aprile 1996, n. 30). Come tali, essi sono a costituzione e partecipazione obbligatoria per i proprietari dei terreni compresi nel c.d. “perimetro di contribuzione”. Pacifica, ai fini del riparto di giurisdizione, la spettanza al Giudice contabile delle controversie riguardanti la responsabilità risarcitoria, è stata
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 5 invece attribuita la cognizione sulla responsabilità contabile al Giudice ordinario, presupponendo, l'art. 45 del r.d. n. 1214/1934,
“l'applicabilità di norme pubblicistiche generalmente escluse per gli enti pubblici economici” (Cass., S.U., ord. 20 gennaio 2017, n. 1548). Anche per il Giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, 10 aprile 2015, n. 1842) la natura di ente pubblico economico va individuata tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo, non rilevando a tal fine solo l'oggetto dell'attività stessa. È di natura economica l'ente che produce (per legge e per statuto) beni e servizi con criteri di economicità con equivalenza tra costi e ricavi, in analogia ad un comune imprenditore. Se l'ente può normativamente perseguire finalità con finanziamenti pubblici, diversi dai corrispettivi ottenuti, la gestione non va inquadrata nel settore degli organismi non economici. Le Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass., S.U., 11 luglio 2006, n. 15661) hanno poi precisato che la natura dell'ente va desunta dagli scopi dello stesso e non dall'oggetto dell'attività esercitata;
a tal fine ha enucleato alcuni indici rivelatori della natura di Ente pubblico economico, quali la redazione del bilancio, l'autonomia delle gestione economico-finanziaria, propri organi gestionali parimenti autonomi e la sussistenza di una propria dotazione di organico e di una propria sede;
dal punto di vista finanziario, poi, l'ente deve avere una propria gestione di cassa con un antonomo servizio di tesoreria. Altro aspetto di rilievo nella costruzione dogmatica della natura polimorfa dei consorzi di bonifica è rappresentato dai contributi consortili, previsti in primis dall'art. 862 c.c. e, implicitamente, dal d.lgs. n. 246/2005. La Corte costituzionale, in numerose decisioni, ha costantemente affermato che i contributi consortili hanno natura tributaria, originando dall'art. 860 c.c., pur mantenendo un necessario collegamento con i benefici conseguiti dai proprietari contribuenti, che devono essere effettivi e reali (Corte cost. n. 188/2018,), e vengono riscossi mediante ruolo, avvalendosi degli agenti della riscossione (Cass., Sez. trib., 23 aprile 2020, n. 8080.). Va rilevato, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile che l'allegato IV al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inserisce la categoria dei consorzi di bonifica all'interno dell'elenco degli
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 6 organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari richiamato, tra le “definizioni”, dall'art. 3, c. 1, lett. d), del codice dei contratti pubblici ai fini dell'applicazione dei principi e delle regole sull'evidenza pubblica nello svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Quella dell'organismo di diritto pubblico è una categoria elaborata dal diritto comunitario al fine di individuare le c.d. amministrazioni aggiudicatrici, ossia i soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte dalle norme dell'Unione europea. Si è osservato come tale categoria venga qualificata attraverso la valorizzazione del fine perseguito e costituisca il precipitato della c.d. nozione sostanzialistica di pubblica amministrazione, avallata dalla legislazione europea, ribadita dalla giurisprudenza eurounitaria ed anche interna e preordinata ad evitare che la privatizzazione puramente formale di enti pubblici possa determinare una sostanziale elusione delle normative europee, sia pure solo nell'ambito dei contratti pubblici (Cons. Stato, Ad. plen., n. 13/2016). È chiaro che si tratta di una previsione posta a tutela delle regole della concorrenza nel mercato;
traslando i medesimi principi espressi dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sui consorzi di bonifica e sul fine dagli stessi perseguito, altrettanto potrebbe dirsi con riferimento alla necessità della tutela del bilancio come “bene pubblico” e dei suoi equilibri complessivi, in un'ottica allargata e nel rispetto dei vincoli europei recepiti nella Costituzione dal 2012, così da ritenere che i medesimi vincoli e, prima ancora, le regole ed i principi dell'armonizzazione fiscale si applichino anche ai consorzi di bonifica. Secondo un ben delineato orientamento della Corte costituzionale, seguito dal Consiglio di Stato, la natura di enti pubblici economici dei consorzi di bonifica rappresenta un inviolabile principio fondamentale della materia, unitamente alla specificazione che si tratta di enti a struttura associativa (Corte cost. 25 luglio 1994, n. 346).
Parte attrice, con il presente giudizio, ha agito per ottenere il riconoscimento degli onorari relativi a tutta l'attività professionale (in larga misura attività progettuale) relativa alla realizzazione della Centrale Ortofrutticola di NO NF, realizzazione che, iniziata nell'ambito degli interventi finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno (Progetto Speciale 31/011), aveva subito numerosi e prolungati arresti nel tempo sino ad arrivare alla data del
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 7 completamento dei lavori iniziati con il Decreto sblocca cantieri, con cui sono state finanziate le opere per il completamento;
arresti dovuti sia all'emergere di contenziosi con le imprese appaltatrici sia, soprattutto, all'altalenante andamento dei finanziamenti. Tale attività viene quantificata in citazione dall'attore in € 351.687.00, cui viene aggiunta la somma di € 285.920,97 (cfr. verbale di udienza e memorie ex art. 183 cpc primo termine) per ulteriore opera professionale non indicata in citazione, il tutto, per un totale di € 647.607,97, oltre C.N.P.A.I.A. ed I.V.A., interessi e rivalutazione. Il rapporto intercorso tra le parti si fonda sulla Deliberazione n. 2134 del 04/03/1980 della Deputazione Amministrativa del
, con cui veniva Controparte_7 conferito al prof. ing. l'incarico di Direzione dei Parte_1 lavori di realizzazione della “Centrale Ortofrutticola di NO Pagani”, trasmessa al prof. ing. dal Parte_1 CP_1 stesso a mezzo raccomandata n. 27801 del 27/03/1980. Risulta altresì prodotta in atti la raccomandata della Cassa per le opere di pubblico interesse nell'Italia Meridionale, prot. S 061108 del 24.11.1980, con la quale veniva espresso il benestare al conferimento dell'incarico, precisando che all'interno della convenzione da stipulare fosse chiarito che l'incarico era regolato dal Disciplinare per gli incarichi da conferirsi a liberi professionisti per la progettazione e la direzione lavori approvato dalla
[...]
. Parte_3
Risultava altresì stipulata una Convenzione tra il CP_1 [...]
ed il prof. ing. Controparte_8 [...] per l'incarico di direzione, misurazione e contabilità dei Parte_1 lavori di completamento della Centrale Ortofrutticola di NO Pagani;
convenzione che prevedeva le modalità di svolgimento dell'incarico e la quantificazione dell'onorario, nonchè le modalità di conferimento all'odierno attore dei successivi incarichi per eventuali varianti. È presente in atti la disposizione del Commissario Straordinario ex lege 135/97 – art. 13 (sblocca cantieri), ing. , Controparte_9 del 15/09/1998 di affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori di Completamento della Centrale Ortofrutticola di NO NF, in quanto progettista e direttore dei lavori originari e commissariati. Invero, va anzitutto chiarito che, in casi quale quello di specie,
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 8 rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale laddove sia dedotto l'inadempimento ovvero -come nella specie- inesatto o parziale adempimento di un'obbligazione, al creditore istante che intenda agire per l'adempimento è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento ovvero dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore, a contrario, l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., S.U., 31.10.2001, n. 13533). Va in proposito rilevato che, in aggiunta alla documentazione prodotta sopra citata, il non ha contestato né che CP_1
l'attività professionale relativa alla progettazione e/o realizzazione della Centrale Ortofrutticola di NO NF sia stata realizzata dal prof. Ing. né che per tale attività quest'ultimo Parte_1 non sia stato interamente pagato, essendo contestata la presenza di un regolare conferimento di incarico professionale, la quantificazione di detta attività e del relativo compenso. L'attore deduceva di aver svolto nell'interesse del una CP_1 complessa attività professionale consistente in: A) direzione lavori dell'Originario Progetto di realizzazione della Centrale Ortofrutticola di NO NF (Progetto Casmez 31/011); B) progettazione, consulenza ed attività connesse relative ai
“Lavori di completamento della centrale ortofrutticola di NO NF (Sa)”, direzione lavori relativi all'appalto opere edili ed impiantistiche generali – affidate all' CP_3 avente quale mandataria – Parte_2 nonché alle opere relative al “Verde”; C) progettazione, consulenza, Direzione lavori ed attività connesse alle opere edili ed impiantistiche generali come da I perizia di variante dei lavori di cui al capo “B” che precede;
D) progettazione, consulenza ed attività connesse alla II perizia di variante dei lavori di cui al capo “B”; E) progettazione, consulenza ed attività connesse alla III perizia di variante del progetto di cui al Capo “B” relative all'utilizzo delle economie derivanti dal mancato acquisto dei macchinari, ribasso d'asta ed altro;
F) progettazione, consulenza ed attività connesse alla IV (denominata anche III B) perizia di variante del progetto di cui al Capo “B”; G) studio di fattibilità per la realizzazione di un Centro per
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 9 logistica e parcheggio interrato;
H) progettazione preliminare di un “Concorso di idee” per un diverso utilizzo della Centrale. In relazione all'attività sub A), per questa fase dell'appalto, il prof. ha svolto l'attività di Direttore Lavori e per la stessa Parte_1 non ha richiesto compensi, affermando l'attore che la relativa prestazione era stata integralmente retribuita. In occasione di tale fase “A” erano stati redatti i seguenti atti: a. la Deliberazione n. 2134 del 04.03.1980 della Deputazione Amministrativa del Controparte_10
con cui veniva conferito al prof.
[...] Parte_1
l'incarico di Direzione dei lavori di realizzazione della
“Centrale Ortofrutticola di NO Pagani” (oltre al Disciplinare per gli incarichi da conferirsi a liberi professionisti per la progettazione e la direzione lavori approvato dalla ); Parte_3
b. la Convenzione tra il Controparte_10
ed il prof. ing. per l'incarico di
[...] Parte_1 direzione, misurazione e contabilità dei lavori di completamento della Centrale Ortofrutticola di NO Pagani;
convenzione che prevedeva le modalità di svolgimento dell'incarico e la quantificazione dell'onorario e le modalità di conferimento allo stesso dei successivi incarichi per eventuali varianti. In relazione a questa prima fase dell'appalto, parte attrice ha affermato che l'attività di direzione lavori era stata integralmente saldata, ma rimaneva una ulteriore attività che era stata richiesta nelle memorie ex art. 183 VI comma n.
1. In relazione all'attività sub B) (progettazione, consulenza ed attività connesse relative ai “Lavori di completamento della Centrale Ortofrutticola di NO NF”; direzione lavori relativi all'appalto opere edili ed impiantistiche generali - affidate all' avente quale mandataria CP_3 Parte_2 nonché alle opere relative al “Verde”), tale fase risulta sostanzialmente retribuita: viene infatti richiesto unicamente il saldo di importo, ossia € 678,18 per saldo progettazione generale ed € 768,08 per saldo della Direzione di Lavori allo stato finale L'incarico in questione rientra nell'ambito della progettazione mirata al completamento del complesso “Centrale Ortofrutticola” mediante l'utilizzo di finanziamenti della legge cd “Sblocca
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 10 cantieri”. L'incarico risulta conferito con Delibera del 15.09.1998 del Commissario Straordinario (ex DPCM del 05.12.97 - art. 13 L. 135/97 e L. 208/98) in virtù della quale si affidava al prof.
“…l'incarico della progettazione e direzione dei lavori di Parte_1
“completamento della Centrale Ortofrutticola di NO NF”, proprio nell'ambito ed in ragione della Convenzione citata. Il progetto risulta approvato dal Commissario ad acta con provvedimento del 23/01/2000 valido ai sensi dell'art.13 della L.135/97 – Legge 208/08. Il prof. redigeva, pertanto, il citato “Progetto esecutivo Parte_1 di completamento della Centrale Ortofrutticola” per un importo complessivo di opere a realizzarsi pari ad £. 25.920.000.000 ed il cui finanziamento veniva approvato dal ai sensi della Legge Pt_4
n. 208/98 con Delibera n. 52/99 del 21/04/1999, in atti. L'attività progettuale conferita, come correttamente affermato dal CTU nominato - la cui attività può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo- trova riscontro negli elaborati tecnici in atti, da cui risultano gli elenchi elaborati delle due fasi progettuali, progetto definitivo e progetto esecutivo. Il progetto è stato redatto ed approvato, come anche la Direzione dei lavori sviluppata e tali attività non risultano contestate. Per tale attività viene richiesta la somma di € 678,18 per saldo progettazione generale ed € 768,08 per saldo Direzione di Lavori allo stato finale. Ai fini dell'accertamento della congruità del compenso richiesto il CTU ha rilevato che non risulta prodotto da parte attrice il computo metrico scaturente dal progetto esecutivo riferito all'atto della approvazione del progetto, essendo presente, come sopra affermato, esclusivamente un elenco degli elaborati. Pertanto, correttamente, il CTU ha ritenuto che la somma richiesta non trovi adeguato supporto probatorio e specificazione nei documenti depositati. Con riferimento all'attività sub C) (progettazione, consulenza, direzione lavori ed attività connesse alle opere edili ed
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 11 impiantistiche generali come da I Perizia di variante al progetto di completamento “Centrale Ortofrutticola”), tale attività deve intendersi quale attività connessa e conseguente all'incarico di redazione del progetto di completamento e quindi della originaria convenzione;
infatti, la redazione di una perizia di variante nasce quale necessaria modifica al progetto originario in base a sopraggiunte necessità (tecniche e/o economiche). Dalla relazione tecnica e dagli altri elaborati progettuali si evince che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare variazioni al progetto posto a base d'appalto, in quanto nel corso dei lavori erano sopravvenuti imprevisti di varia natura, quali il rinvenimento di materiale da riporto, diverse situazioni in fondazione rispetto a quelle prospettate, nuove indicazioni fornite dal Committente e finalizzate alla realizzazione di un nuovo capannone in c.a.p. ed alcune varianti migliorative apportate dalla Direzione Lavori. La attività svolta rientra tra la redazione di varianti che si rendono necessarie ex art. 3° comma dell'art. 25 della Legge 109/94 e s.m.i. che recita: “Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato, per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera” Il predetto progetto di variante era stato approvato con Deliberazione n. 83 del 19/02/2002 (in atti) del Commissario Straordinario del , Controparte_10 previo parere favorevole del Responsabile del Procedimento espresso con nota del 18/02/2002, acquisita al protocollo consortile al n.1551 del 18/02/2002 e richiamato nell'atto.
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 12 Come correttamente rilevato dal CTU, tale attività progettuale trova riscontro negli elaborati tecnici prodotti. Dalla relazione tecnica allegata si evince la natura e la tipologia delle varianti resesi necessarie e si deducono le motivazioni che hanno spinto il tecnico e la Committenza alla redazione di tale perizia, che ha riguardato sostanzialmente il completamento edile ed impiantistico di alcuni corpi di fabbrica e aree. Si tratta di opere civili per completamento capannoni (Fabbricato principale) e le motivazioni della variante sono contenute nella relazione di accompagnamento e trovano riscontro concreto nei grafici allegati alla perizia di variante e nel computo metrico di variante, nonché nel quadro comparativo tra lo stesso ed il computo metrico del progetto esecutivo originario. Il CTU ha rilevato come, dal sopralluogo, abbia trovato conferma sostanziale quanto rilevato nella documentazione cartacea, con alcune minime variazione che si possono ragionevolmente e con un minimo e irrilevante margine di errore, attribuire al decorso del tempo. Per quanto concerne la I Perizia di Variante della progettazione relativa alle opere edili ed impiantistiche generali, parte attrice ha richiesto la somma di € 19.329,28. Dalla valutazione delle opere assoggettate a variante e dal quadro comparativo delle stesse con i valori del progetto originario, il CTU ha provveduto alla quantificazione delle competenze professionali secondo quanto stabilito dal rapporto contrattuale in essere, secondo la parcella ricalcolata. Con riferimento all'attività sub D) (progettazione, consulenza ed attività connesse alla II perizia di variante al Progetto di completamento), come si evince dalla documentazione del allegata agli atti, il mutato scenario economico aveva CP_1 comportato la necessità di una revisione del progetto e il prof.
seguendo le linee generali indicate Parte_1 dall'Amministrazione che aveva stabilito di alienare parte del complesso, redigeva ulteriore perizia di variante (denominata II). In tale ottica erano state realizzate alcune opere complementari che avevano consentito il frazionamento del complesso e avevano provveduto a dare una corretta configurazione ad altre, che, in conseguenza, trovavano una diversa destinazione finale nella pianificazione del . CP_1
La attività sviluppata rientra, pertanto, nell'ambito dell'originario
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 13 conferimento di incarico e relativa convenzione;
il detto progetto di II Variante veniva approvato dal con delibera n. 258 CP_1 del 15/05/03 (in atti) e, stante i maggiori lavori a farsi, in pari data, veniva stilato con l'impresa appaltatrice l'Atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, per un maggior importo lavori rispetto alla I perizia di variante di L.
1.711.624.755. Come evidenziato dal CTU, l'attività progettuale espletata trova riscontro negli elaborati tecnici in atti, da cui si evince la natura e la tipologia delle varianti resesi necessarie e si deducono le motivazioni che hanno spinto il tecnico e la Committenza alla redazione di tale II perizia di variante, con la quale si è tenuto conto della formazione del nuovo complesso della da Pt_5 realizzarsi all'interno di uno dei manufatti (tecnicamente capannoni) insistenti sull'area, sempre di proprietà del
[...]
e, dunque, della realizzazione di tutte quelle opere CP_10 demolitorie e non che avevano riguardato le strutture esistenti. Il CTU ha rilevato che, dal sopralluogo, risulta confermato sostanzialmente quanto rilevato nella documentazione cartacea, con la precisazione che, poiché da tale variante è scaturito il frazionamento con successiva alienazione alla CSPT di parte delle aree, tali porzioni non sono state oggetto di sopralluogo. Quanto alla II Perizia di variante della progettazione relativa alle opere edili ed impiantistiche generali, parte attrice ha richiesto la somma di € 139.269,23 oltre oneri come da parcella allegata. Dalla valutazione delle opere assoggettate a variante e dal quadro comparativo delle stesse con i valori del progetto originario, il CTU ha provveduto alla quantificazione delle competenze professionali secondo quanto stabilito dal rapporto contrattuale in essere, secondo la parcella ricalcolata. Con riferimento all'attività sub E) (progettazione, consulenza ed attività connesse alla III perizia di variante del progetto di cui al Capo “B” relative all'utilizzo delle economie derivanti dal mancato acquisto di macchinari, ribasso d'asta ed altro), dagli atti di causa (in particolare cfr. Comunicazione a firma del Commissario Straordinario del del 27.10.2008 prot. 16882) Controparte_10 risultava che l'Amministrazione del disponesse una CP_1 ulteriore variante per un diverso utilizzo dei fondi residui dell'opera: con comunicazione del 06/11/2008, il Commissario Straordinario del aveva conferito al prof. ing. Controparte_10
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 14 l'incarico di “redigere una perizia di variante e Parte_1 suppletiva per l'utilizzazione dei fondi ancora disponibili a valere sul quadro economico del progetto approvato. In particolare, potrà essere valutata la possibilità di realizzare l'adeguamento alle norme vigenti della palazzina uffici nonché la realizzazione di un parcheggio interrato sottostante l'area di sosta dei TIR” con utilizzo delle economie derivanti dal mancato acquisto dei macchinari e ribasso d'asta. Il progetto richiesto, costituente la III perizia di variante, per l'impegno delle somme ancora disponibili sul finanziamento ed avanzate, risulta approvato con Deliberazione n.222 del Commissario Straordinario del 14/07/2009 (in atti). Come evidenziato dal CTU, l'attività progettuale espletata trova riscontro negli elaborati tecnici prodotti. Dalla relazione tecnica in atti, si evince la natura e la tipologia delle varianti resesi necessarie e si deducono le motivazioni che hanno spinto il tecnico e la Committenza alla redazione di tale III perizia di variante, che ha interessato una molteplicità di interventi e che però si concretizzata esclusivamente in una progettazione definitiva, considerando singoli interventi previsti all'interno della stessa realizzabili in maniera autonoma l'uno dall'altro. Il CTU ha altresì rilevato che la consistenza e la tipologia delle opere progettate trova conferma negli elaborati prodotti da parte attrice e che dal sopralluogo effettuato ha trovato riscontro sostanziale quanto rilevato dalla documentazione in atti, sempre con la precisazione che, in sede di accesso, il CTU ha riscontrato che parte degli interventi di cui alla variante non avevano trovato completa esecuzione e, specificamente, che l'area destinata a parcheggio interrato era stata concessa in locazione alla ditta
[...]
Parte_6
Il CTU ha, altresì, rilevato che le dimensioni e le condizioni dello stato attuale dei luoghi era coerente con quanto riscontrato nella progettazione. Per quanto concerne la III Perizia di Variante parte attrice ha richiesto la somma di € 115.408,03, oltre oneri così ripartiti:
- € 19.780,17 per la progettazione definitiva, il ripristino e l'adeguamento della Palazzina Uffici della Centrale destinata a sede del con Delibera CASMEZ;
Controparte_10
- € 76.502,29 per la progettazione definitiva generale, per la realizzazione del nuovo parcheggio interrato da realizzarsi
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 15 sotto il piazzale TIR;
- € 19.125,57 per la progettazione definitiva I lotto nuovo parcheggio interrato. Dalla valutazione delle opere assoggettate a variante e dal quadro comparativo delle stesse con i valori del progetto originario, il CTU ha provveduto alla quantificazione delle competenze professionali secondo quanto stabilito dal rapporto contrattuale in essere, secondo la parcella ricalcolata. Con riguardo all'attività sub F) (progettazione, consulenza ed attività connesse alla IV - denominata anche III B- perizia di variante del progetto di completamento), dagli atti risulta che il nuovo Presidente del richiedeva una IV Perizia di CP_1
Variante (o IIIB) per un diverso utilizzo dei residui fondi per realizzare non più il parcheggio e palazzina, ma anche per attivare una prima sezione della Centrale per la produzione del Parte_7
e del cipollotto in scatola o vetro, abbandonando la surgelazione. Con deliberazione n.343 del 10/10/2012, la Deputazione Amministrativa del aveva deliberato, Controparte_10 pertanto, di “revocare la Delibera Commissariale n.222 del 14/07/09 con la quale si approvava la terza perizia di variante, prevedendo la realizzazione di un parcheggio e la ristrutturazione della palazzina uffici" (capo "E" precedente) e "di approvare la terza perizia di variante relativa alla attivazione Centrale Ortofrutticola di NO Pagani redatta dal Prof. . Parte_1
Come evidenziato dal CTU, l'attività progettuale espletata trova riscontro negli elaborati tecnici in atti. Il progetto d'intervento è composto di due precisi aspetti: a) realizzazione del settore industriale del complesso Centrale ortofrutticola, destinato a prodotti DOC dell'
[...]
, unità produttiva finita e funzionante;
Controparte_10
b) opere edili ed impiantistiche necessarie per la attivazione del settore di cui al capo a) essenzialmente integrative e/o di attivazione di quanto esistente. L'impianto, nelle sue linee generali, era costituito da macchinari di recente concezione tecnologica e predisposto per essere integrato ed adattato a nuove ed altre lavorazioni, quindi anche per altri tipi di ortaggi e verdure. Le opere edili riguardavano principalmente l'area destinata alla produzione all'interno del capannone principale e la cabina di trasformazione. Per la sopra esposta attività parte attrice richiedeva la somma di
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 16 € 42.848,17, oltre oneri come da parcella. Dalla valutazione delle opere assoggettate a variante e dal quadro comparativo delle stesse con i valori del progetto originario, il CTU ha provveduto alla quantificazione delle competenze professionali secondo quanto stabilito dal rapporto contrattuale in essere, secondo la parcella ricalcolata, che ha determinato il compenso da riconoscere al parte attorea. Con riferimento all'attività sub G) (studio di fattibilità per la realizzazione di un Centro per logistica e parcheggio interrato), nel 2013 il prof. aveva redatto il Progetto riguardante Parte_1
l'utilizzazione di alcuni degli spazi interni della Centrale Ortofrutticola di NO-Pagani ed una serie di interventi di risistemazione e razionalizzazione dei volumi e degli impianti annessi. Dagli atti di causa non risulta, però, un espresso e formale conferimento di incarico e tale attività, come correttamente evidenziato dal CTU, non può, ritenersi necessaria e conseguente a quella originariamente conferita e quindi deve ritenersi attività extra contrattuale. L'attività svolta risulta tuttavia dagli allegati progettuali prodotti. Trattandosi di solo progetto di intervento non realizzato nel corso dei sopralluoghi, non sono stati riscontrati elementi a suffragio. Per la suddetta attività viene richiesta la somma di € 21.667,43 oltre oneri come da parcella allegata. Il CTU non ha potuto verificare la congruità di tale somma sulla base della convenzione originaria, in quanto tale attività non può ritenersi ricompresa nel contratto stipulato, né può essere calcolata in base alla verifica delle opere effettivamente realizzate in quanto, come detto, le stesse non sono state eseguite e non sono state rinvenute in sito. Il CTU ha provveduto a verificare la congruità della parcella presentata solo sulla base degli elaborati progettuali depositati, calcolando il valore della prestazione viene calcolato sulla base delle tariffe professionali vigenti all'epoca in relazione all'espletamento degli elaborati depositati. Con riferimento all'attività sub H) (progettazione preliminare per un “Concorso di idee” per un diverso utilizzo della Centrale), parte attrice ha dedotto di aver redatto un progetto preliminare per un diverso utilizzo del Complesso costituente occasione per la conurbazione urbana di NO – Pagani.
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 17 Dagli atti di causa, però, non risulta alcun conferimento di incarico né una accettazione, né tale attività può ritenersi compresa quale naturale e conseguente attività dell'originario incarico conferito. Dagli atti risulta unicamente che il progetto veniva inoltrato anche al Presidente della Regione per una necessaria condivisione. L'attività espletata risulta comunque dagli allegati progettuali in atti. Il lavoro prodotto formula una serie di ipotesi legate tutte al riutilizzo delle aree delle Centrale con finalità pubbliche che potessero in qualche modo consentirne la fruizione da parte della collettività. Per tale attività viene richiesto un compenso di € 11.718,62, come da parcella. Il CTU ha affermato di non aver potuto verificare la congruità di tale somma sulla base della convenzione originaria in quanto tale attività non può farsi rientrare nell'ambito della stessa;
né la stessa può essere calcolata sulla verifica delle opere effettivamente realizzate in quanto le stesse non sono rinvenibili in sito. Dagli atti di causa non risulta un espresso e formale conferimento di incarico e tale attività non può ritenersi necessaria e conseguente a quella originariamente conferita e quindi ritenersi attività extra contrattuale. Pertanto, il CTU ha affermato che la congruità della parcella presentata può essere calcolata solo sulla base degli elaborati progettuali depositati, sulla base delle tariffe professionali vigenti all'epoca in relazione all'espletamento degli elaborati depositati. Con riguardo ai compensi della ulteriore attività che è stata richiesta nelle note ex art. 183 VI comma n. 1, esse vanno inquadrate quali diverse lavorazioni/attività svolte nell'ambito dell'attività di cui al capo A, ossia nella fase iniziale del rapporto. Parte attrice, in aggiunta alle attività di Direzione dei lavori di cui al progetto PS. 31/011, “Completamento della Centrale Ortofrutticola di NO-Pagani”, richiede il compenso per asserite ulteriori attività, divise in due fasi ossia: a) attività svolte in una prima fase temporale, a seguito del conferimento dell'incarico di Direttore dei lavori, e fino all'anno 1989, cioè:
- redazione della I perizia di variante e suppletiva;
- rilievo architettonico e strutturale degli esistenti Capannoni in c.a. per la Consulenza del prof. Ing.
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 18 Michele Pagano, come da incarico conferito dal Presidente del;
CP_1
- stato di consistenza per il contenzioso in essere tra l' ed il a seguito della rescissione. CP_3 CP_1
b) una seconda fase temporale relativa ad attività svolte, nell'ambito dell'incarico di Direttore dei lavori, dal 1989 in poi e cioè:
- progettazione e direzione dei lavori di variante per opere entro il 6/5 - Progettazione e direzione dei lavori di variante per opere oltre il 6/5 Le vicende, oltre a riguardare eventi lontani nel tempo, si sono sviluppate in maniera articolata e complessa. La ricostruzione degli eventi fornita da parte attrice nella memoria II termine n. 1 ex art. 183 può essere sintetizzata come segue, come risulta dalla documentazione prodotta. La nell'ambito dei cosiddetti “Progetti Parte_3
Speciali”, nella fattispecie quello individuato con la sigla “PS. 31/011”, per la realizzazione della previsione progettuale della
“Centrale Ortofrutticola di NO Pagani” approvava il progetto di cui innanzi con Disposizione Presidenziale n. 57873 del 30/12/1978. Il progetto veniva modificato ed integrato giungendo a definitiva approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Cassa che stabiliva anche che lo stesso dovesse essere realizzato con la formula delle Concessione da parte del . Il prof. Ing. Controparte_10 Parte_1 accettava l'incarico conferito dallo stesso con Controparte_10
Deliberazione n. 2134 del 04/03/1980. I lavori del PS. 31/011, a seguito di regolare gara di appalto, venivano affidati alla ing. , Controparte_11 CP_4 mandanti ing. e dott. e venivano CP_12 CP_13 consegnati in data 30/06/1982. Per motivazioni varie e per una serie di problematiche che nel corso di quegli anni si verificarono a livello locale e regionale -la requisizione della struttura effettuata a seguito del terremoto del 1980, l'allagamento del cantiere causato da un'alluvione e dal cattivo funzionamento delle fogne del Comune di NO NF, i vari contenziosi insorti a seguito di ciò con i proprietari delle aree limitrofe- i lavori subirono numerosi arresti che rallentarono le opere preventivate nell'intervento. Per effetto di tutto quanto innanzi affermato, si rese necessario
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 19 redigere una Perizia di variante suddivisa, come da Circolare della
C-15 L del 7/03/1985, nei lavori compresi Parte_3 nei 6/5 dell'importo di cui al Progetto originario e quelli oltre i 6/5; essa fu redatta dal prof. Ing. nel luglio 1985 ed Persona_1 approvata da con parere Deputazione LL.PP. n. 44 del CP_1
18/12/1986. Per la redazione di questa perizia parte attrice chiedeva la corresponsione di un corrispettivo che quantificava in L. 30.000.000. In questo lasso di tempo si inserisce anche l'attività di rilievo che il prof. ing. segnala come non retribuita dal Persona_1
, che ne avrebbe affidato l'incarico a mezzo del suo CP_1
Presidente. Per la redazione di tale rilievo parte attrice chiedeva la corresponsione di un corrispettivo che quantificava in L. 12.000.000. Una serie di vicende legate all'esecuzione delle opere da parte dell'ATI di imprese appaltatrice dei lavori, tra cui il fallimento della capogruppo, portarono la committenza alla determinazione di richiedere la rescissione in danno del contratto stipulato (Del. n. 3875 del 6/08/1987 della Deputazione del ) Controparte_10
e quindi all'affidamento al Direttore dei lavori dell'incarico per la redazione dello Stato di consistenza. Per la redazione di tale Stato di consistenza, costituito sostanzialmente da un accurato rilievo dello stato dei luoghi con quantificazione delle opere realizzate da parte della impresa esecutrice, parte attrice chiedeva la corresponsione di un corrispettivo che quantifica in L. 19.000.000). A causa di tutta questa serie di problematiche e difficoltà nel rispettare le condizioni contrattuali, con iscrizione di riserve per consistenti importi, ed a seguito di una lunga attività conciliativa portata avanti dal , dal Direttore dei lavori e CP_1 dall'Ingegnere Capo, dopo diversi anni dalla richiesta di rescissione in danno, si giungeva alla ripresa dei lavori affidati a parte dell'ATI originaria (sole e Controparte_14 CP_15
) con la necessità di aggiornare la perizia di variante redatta
[...] nel 1985 dal prof. ing. Parte_1
Come previsto dalla convenzione stipulata, anche questa Perizia di variante venne redatta nel 1989 da parte attrice, sulla falsariga di quella precedentemente redatta di cui seguiva pedissequamente la forma e la suddivisione della precedente. Tale perizia risulta essere stata regolarmente approvata dalla Cassa
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 20 per il Mezzogiorno, divenuta nelle more “Agensud” con Delibera n. 6669 del 14/09/1989. Sulla base di questo progetto di variante, si avviavano i lavori affidati alla nuova ATI Buontempo – De Cesare che, anche in questo caso, risultavano avere un andamento irregolare ed altalenante. Le reiterate inadempienze della mandataria inducevano il prof. ing. a notificare in CP_5 Persona_1 data 21/06/1993 alla “ ”, quale Controparte_16 mandataria, l'avvio della procedura di rescissione di cui agli artt. 27-28 del R.D. 350/1985 deliberata dal Commissario Straordinario del Consorzio con delibera n. 214 dell'1/12/1993. A causa del lungo lasso di tempo intercorso tra gli accadimenti e la data odierna, il CTU ha rilevato la difficoltà di valutare le opere esistenti che, peraltro, erano state successivamente oggetto di ulteriori interventi e modifiche. Con riguardo all'attività sub a), attività svolta in una prima fase temporale, a seguito del conferimento dell'incarico di Direttore dei lavori, e fino all'anno 1989, il CTU ha rilevato l'impossibilità di effettuare un riscontro comparativo. La documentazione tecnica presentata da parte attrice non attiene alla Perizia di Variante in questione: risulta allegata all'interno della cartella denominata I Variante Suppletiva CASMEZ la sola documentazione relativa alla Perizia di Variante del 28 febbraio 1989. Nulla è possibile dunque rappresentare in relazione a tale attività. Con riguardo al rilievo architettonico e strutturale degli esistenti Capannoni in c.a., il CTU ha rilevato come non risulti possibile un riscontro, non essendo stata depositata alcuna documentazione tecnica che possa consentire una valutazione delle attività svolte ed una loro conseguente quantificazione. In relazione allo stato di consistenza per il contenzioso in essere tra l' ed il a seguito della rescissione, il CTU ha CP_3 CP_1 rilevato come non risultasse possibile un riscontro comparativo, dal momento che le opere realizzate da parte dell' – Parte_8
– , erano state oggetto di completamento CP_5 CP_12 sia nel corso della successiva fase dell'appalto affidata alle sole imprese in – , che successivamente con CP_6 CP_12 le opere dell'appalto cd Sblocca Cantieri e, pertanto, alcuna valutazione era possibile effettuare in merito ad esse ed alla loro realizzazione.
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 21 Con riguardo alla seconda fase temporale relativa ad attività svolte, nell'ambito dell'incarico di Direttore dei lavori, dal 1989 in poi, e cioè la progettazione e direzione dei lavori di variante per opere entro il 6/5, parte attrice aveva redatto una perizia di variante di aggiornamento prezzi rispetto alla perizia già redatta nel 1985 in variante al progetto di completamento, elaborata secondo le indicazioni contenute nella circolare Casmez C/15/L del 7/3/1985 e, pertanto, suddivisa nelle opere rientranti entro il 6/5 del progetto originario ed in quelle oltre il 6/5: tale perizia venne approvata dal Comitato di Gestione della Agensud con delibera n. 6669 del 14 settembre 1989. Tale perizia si concretizzava in una serie di documenti ed elaborati di progetto. Non risultano prodotti inatti gli elaborati grafici relativi a tale Perizia, ma esclusivamente alcuni atti che attestano la esecuzione delle attività da parte del prof. ing. senza però Parte_1 poter fornire elementi per la valutazione del compenso. Per quanto riguarda il punto a), in merito alla redazione della Perizia di variante del 1985, (per la redazione della quale parte attrice chiede la corresponsione di un corrispettivo che quantifica in L. 30.000.000), il CTU non ha potuto riscontrare, all'interno della documentazione prodotta, alcun elemento utile a determinare il tenore del lavoro, che certamente è stato svolto dal prof. ing. in quanto richiamato in atti, e né Persona_1 tantomeno a quantificarne il valore economico. In atti, infatti, non sono presenti né elaborati grafici né descrittivi dei contenuti della I perizia di variante e suppletiva del 1985 e, pertanto, il CTU non ha potuto stimarne il corrispettivo o valutare la congruità della richiesta di parte attrice. In merito poi al rilievo degli esistenti capannoni, (per la redazione di tale rilievo parte attrice chiede la corresponsione di un corrispettivo che quantifica in L. 12.000.000), non è presente alcun elaborato e nessun atto che confermi il conferimento dell'incarico, né che dia la possibilità di quantificare il valore economico della prestazione svolta. Infine, in merito alla attività di valutazione dello stato di consistenza a seguito della rescissione in danno, deliberata dal alla ATI D'Andrea- Buontempo- De Cesare, Controparte_10
(per la redazione di tale Stato di consistenza costituito sostanzialmente da un accurato rilievo dello stato dei luoghi con
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 22 quantificazione delle opere realizzate da parte della impresa esecutrice, parte attrice chiede la corresponsione di un corrispettivo che quantifica in L. 19.000.000), dalla documentazione prodotta era stato possibile effettuare una sola valutazione del compenso a vacazione sulla base delle attività svolte in campo (sopralluoghi per inventario) e in ufficio, attenendosi il CTU ai parametri all'epoca vigenti e la stima secondo tariffa professionale del computo metrico delle opere oggetto della computazione dello stato di consistenza. In relazione a tanto, evidenziava che parte attrice aveva effettuato 12 sopralluoghi sul posto, come risulta da appositi verbali redatti in contraddittorio con l'impresa e alla presenza di testimoni. Per la determinazione dei corrispettivi spettanti per tale attività, il CTU si è riferito al Disciplinare per gli incarichi da conferirsi a liberi professionisti per la progettazione e la direzione lavori approvato dalla che, all'art. 10, stabilisce i criteri Parte_3 per la quantificazione di tali prestazioni. Risulta un totale di vacazioni per ore h. 54.70 A tale quantificazione si deve aggiungere l'attività di studio che si è resa necessaria per la determinazione dello stato di consistenza che viene quantificata dal CTU in altrettante h. 54.70. Per la determinazione dei costi, non potendosi quantificare in modo puntuale gli stessi che di fatto sono consistiti in: spese di viaggio spese di studio per stampe, fotografie, dattilografia ecc., le stesse sono state conglobate in una percentuale di rimborso da applicare al corrispettivo e, pertanto, per tale attività il valore stimato del corrispettivo ammonta a:
- Vacazioni per sopralluoghi L. 18.000 x 54,70h= L. 984.600 (€ 508,50)
- Vacazioni per attività di redazione L. 18.000 x 54,70h= L. 984.600 (€ 508,50) Per la determinazione del compenso relativo alla quantificazione delle opere di cui allo stato di consistenza sulla base della convenzione di incarico e del disciplinare, il CTU ha valutato le prestazioni applicando la sola aliquota di tabella C di cui al preventivo sommario e preventivo particolareggiato. Ai fini della determinazione delle competenze spettanti a parte attrice, va rilevato che, come affermato dal CTU, l'attore ha certamente svolto tutte le attività per le quali richiede la corresponsione dei compensi.
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 23 La maggior parte delle attività sviluppate rientrano nell'ambito contrattuale, sia del primo contratto che del secondo, ma ci sono delle attività extra contrattuali che sono state poste in essere in assenza del conferimento di un apposito incarico e senza la definizione scritta dei contenuti del rapporto contrattuale. In merito alla quantificazione economica ed al rapporto dare avere si può specificare come segue:
- PUNTO A della domanda (che comprende anche quanto richiesto nelle successive note ex 186 2° co. cpc): in relazione alla documentazione prodotta il CTU non ha potuto determinare il valore del compenso per le attività di: a) redazione perizia di variante del 1985 b) redazione rilievo strutturale capannoni esistenti c) redazione stato di consistenza Gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 14.698,17 così suddivisi: Parte_1
1. Onorari a vacazione € 1.017,00;
2. Onorari da tariffa per redazione computi metrici € 13.681,67 Ciascuno di tali importi deve essere ridotto del 25% giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare. Pertanto, la riduzione ammonta a € 3.674,67 e l'importo da riconoscere di conseguenza a € 11.024,00 d) Redazione progettazione delle opere entro il 6/5 Gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 115.643,35 cui va Parte_1 applicata la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare (€ 28.910,84), determinati dunque in complessivi € 86.732,52. Ciascuno di tali importi deve essere ridotto del 25% giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare. e) redazione Direzione lavori contabilità e revisione delle opere entro il 6/5 Gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 177.008,79 cui va Parte_1 applicata la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare (€ 44.252,20), determinati dunque in complessivi € 132.756,59. Ciascuno di tali importi deve essere ridotto del 25% giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare.
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 24 f) redazione Progettazione, Direzione lavori contabilità e revisione degli Arredi I lotto variante Gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 27.150,08 cui va applicata Parte_1 la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare (€ 6.787,52), determinati dunque in complessivi € 20.362,56. g) redazione progettazione, direzione lavori contabilità e revisione degli Arredi II lotto variante Gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 30.753,70 cui va applicata Parte_1 la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare (€ 7.688,42), determinati dunque in complessivi € 23.065,27. h) redazione e progettazione della Cartellonistica e del verde Gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 14.168,98 cui va applicata Parte_1 la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare (€ 3.549,67), determinati dunque in complessivi € 10 649,01. i) Redazione, progettazione e direzione lavori delle opere oltre il 6/5 Gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 69.356,11 cui va applicata Parte_1 la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare (€ 17.339,03), determinati dunque in complessivi
€ 52.017,08. Complessivamente, in relazione alle attività di cui al punto A, spetta complessivamente la somma di € 405.316,67, cui vanno detratti gli acconti percepiti, pari ad € 187.354,87, per un totale di € 217.961,79.
- PUNTO B della domanda: in relazione a tale punto non è possibile alcuna quantificazione in quanto non sono stati prodotti documenti dai quale è possibile valutare l'entità del lavoro svolto.
- PUNTO C della domanda: gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 10.230,92 cui va applicata Parte_1 la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 25 del Disciplinare, determinati dunque in complessivi € 7.673,19.
- PUNTO D della domanda: gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 154.684,78 cui va Parte_1 applicata la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare, determinati dunque in complessivi € 116.013,59.
- PUNTO E della domanda: gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 109.182,86 così divisi: Parte_1
1. € 16.651,81 per progettazione definitiva ripristino ed adeguamento della Palazzina Uffici della Centrale destinata a sede del con Delibera CASMEZ Controparte_10
2. € 1.772,91 per progettazione definitiva dell'isolamento del box guardiania.
3. € 90.758,14 progettazione definitiva generale per realizzazione nuovo parcheggio interrato da realizzarsi sotto il piazzale TIR e progettazione definitiva I lotto nuovo parcheggio interrato;
L'importo totale, dunque, ammonta a complessivi € 109.182,86 cui va applicata la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare, determinando dunque in complessivi € 81.887,15 il credito del Prof. Ing. Parte_1
- PUNTO F della domanda: gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] ammontano a complessivi € 47.715,22 cui va applicata Parte_1 la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare, determinati dunque in complessivi € 35.786,42. G della domanda (trattasi di attività Controparte_17 extracontrattuale): gli importi determinati con l'utilizzo della Tariffa Professionale per le attività svolte dal prof. ing. ammontano a Parte_1 complessivi € 27.296,94.
- PUNTO H della domanda (trattasi di attività extra contrattuale): gli importi determinati con l'utilizzo della Tariffa Professionale per le attività svolte dal prof. ing. ammontano a Parte_1 complessivi € 13.830,83. Con riguardo all'attività di valutazione dello stato di consistenza a seguito della rescissione in danno, deliberata dal Consorzio di
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 26 Bonifica alla ATI Buontempo- De Cesare, notificata in data 21.06.1993 alla “ ” quale Controparte_16 mandataria, avviata ai sensi degli artt. 27-28 del R.D. 350/1985 e deliberata dal Commissario Straordinario del Consorzio con delibera n. 214 del 01.12.1993, il CTU ha rilevato che la redazione di tale Stato di consistenza consiste sostanzialmente da un accurato rilievo dello stato dei luoghi con quantificazione delle opere realizzate da parte della impresa esecutrice. Dalla documentazione prodotta è stato possibile effettuare la sola stima secondo tariffa professionale del computo metrico delle opere oggetto della computazione dello stato di consistenza mentre nessuna valutazione del compenso a vacazione sulla base delle attività svolte in campo (sopralluoghi per inventario) e in ufficio è stata possibile per la mancanza di qualsiasi riferimento agli stessi, contrariamente a quanto fatto per il primo stato di consistenza. Gli importi da riconoscere per le attività svolte dal prof. ing.
[...] sono stati determinati giusta art. 10 Convenzione e art. Parte_1
13 del Disciplinare per un totale di € 8.390,63 cui va non applicata la riduzione del 25% prevista giusta art. 10 Convenzione e art. 13 del Disciplinare, non trattandosi di attività di redazione di perizia di variante. Con riguardo all'attività rientrante nell'ambito contrattuale, spetta, pertanto all'attore la somma di € 241.360,34, non rilevando la mancanza dell'impegno di spesa, non applicandosi ai consorzi l'art. 191 TUEL ai consorzi di bonifica, concordemente qualificati dalla giurisprudenza di legittimità come enti pubblici economici, e dunque, esclusi dall'ambito di applicabilità del t.u.e.l. (art. 2 t.u.e.l.) (cfr. Cass. 6086/2021; Cass. 26038/2019; Cass. sez. un. 1548/2017; Cass.29061/2017; Cass. 12242/2012). Difatti, l'art. 2 di tale testo stabilisce che “ Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”. E nello specifico, neppure emergono dagli atti elementi per ritenere che tali consorzi, di costituzione regionale e destinatari di
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 27 finanziamenti regionali, siano costituiti da enti locali. Come ben noto l'art. 191 dispone che “1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento
o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale
o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. Da quanto sopra affermato discende anche la possibilità di accogliere, per l'attività extracontrattuale, l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. Dal comma 4 dell'art. 191 TUEL si desume la possibilità da parte del privato di agire direttamente nei confronti del funzionario o dipendente dell'Ente che ha consentito, in assenza di regolare impegno di spesa, la fornitura dei beni o l'esecuzione del servizio o dei lavori a favore dell'ente pubblico, sicché egli non potrebbe agire direttamente per ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente pubblico locale, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per il venir meno del requisito della sussidiarietà o residualità che caratterizza
N.R.G. 5922/2017 - G.M. DOTT.SA LU ESPOSITO 28 tale azione. Stante, però, l'inapplicabilità del predetto art. 191 TUEL sia perché, come detto, il è un ente pubblico economico, sia CP_1 perché essa si applica alle sole ipotesi in cui vi è un contratto stipulato in forma scritta sebbene privo di regolare impegno di spesa, non anche a quelle in cui manchi del tutto un atto scritto (cfr. Cass. 5480/2024), ne consegue che l'attore può agire per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. direttamente nei confronti del senza che osti l'assenza del requisito della CP_1 residualità dell'azione. Nel caso di specie risulta pienamente provato lo svolgimento, da parte dell'attore, dell'attività di cui ai punti G e H, richiedendo l'attore l'indennizzo del danno economico subìto a fronte di un evidente arricchimento (in termini di utilità e mancato esborso) del committente che si è avvalso gratuitamente di una CP_1 rilevante collaborazione professionale di cui avrebbe dovuto necessariamente e comunque avvalersi per la realizzazione dei propri fini istituzionali e per l'utilizzo dei rilevanti finanziamenti ricevuti. L'attività svolta dal Prof. ing. non è stata utilizzata solo Parte_1 da un punto di vista formale mediante l'approvazione procedimentale dell'organo avente la rappresentanza del
, ma è stata finalizzata all'effettiva realizzazione di gran CP_1 parte degli edifici del oggi esistenti alcuni dei quali CP_1 anche ceduti a titolo oneroso. Nel caso di specie, è pacifico il riconoscimento da parte dell'Ente che ha sempre approvato con regolari delibere l'attività del professionista odierno attore, così come indubbia è la concreta utilizzazione dell'opera, atteso che grazie all'attività professionale dello istante il ha potuto accedere a rilevanti CP_1 finanziamenti, acquisire al proprio patrimonio un grande complesso immobiliare pienamente funzionante e attivo, nonché realizzare i propri fini istituzionali e, comunque, in ultima analisi avere evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale. Parimenti pacifico è il depauperamento dell'attore corrispondente al valore economico dell'attività prestata, quantificata dal CTU in
€ 41.127,77. Spetta pertanto all'attore la complessiva somma di € 500.449,90, oltre oneri ed interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
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2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico del
. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5922/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE, pendente tra , Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente, la domanda avanzata da parte attrice;
2. condanna il Controparte_1
, al pagamento, in favore di
[...]
, della complessiva somma di € Parte_1
500.449,90 oltre oneri ed oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo;
3. condanna il Controparte_1
, al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese di giudizio che si liquidano Parte_1 in € 1241,00 per spese ed € 29.193,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
4. pone definitivamente a carico del
[...]
le spese di CTU, Controparte_1 liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in NO NF, il 18/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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