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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/05/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Trieste, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Francesca Ajello Giudice
dott. Edoardo Sirza Giudice est.
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 4040/2023,
DA
, nata a [...], il [...], C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Maria Birolla (C.F. ); C.F._2
- RICORRENTE -
CONTRO
nato a Beude Gassama, in [...], il [...], C.F. CP_1
, con l'avv. Enrico Miscia (C.F. ; C.F._3 C.F._4
- RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
PER LA RICORRENTE Voglia il Tribunale di Trieste pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
spese compensate.
PER IL RESISTENTE non si oppone alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
spese compensate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e si sono sposati civilmente a Treviso, il Parte_1 CP_1
30/11/2017.
Dall'unione non sono nati figli.
Entrato in crisi il rapporto coniugale, con ricorso depositato il 2/10/2023, la ricorrente ha promosso il presente giudizio di separazione e divorzio.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti il 21/12/2023, il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti con sentenza dell'11/4/2024, oggi passata in giudicata, dichiarando inammissibili la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente e quella di mantenimento promossa dal resistente in quanto tardive.
Il processo è proseguito per la decisione sulla domanda di divorzio.
Decorso il termine di legge, all'udienza del 21/5/2025 le parti hanno concluso come in epigrafe.
Non essendovi stata interruzione della separazione, che dura da tempo sufficiente ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) l. 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii., ricorrono i presupposti di legge per pronunciare lo scioglimento del matrimonio delle parti.
Ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970, va ordinato all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Treviso di procedere all'annotazione della sentenza.
Spese integralmente compensate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVILE
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
celebrato a Treviso il 30/11/2017 (atto n. 392 Parte 2, Serie C, anno 2017);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Treviso di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso a Trieste, il 21/5/2025
Il giudice est. La Presidente
dott. Edoardo Sirza dott.ssa Anna Lucia Fanelli