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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10701/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.9.2025 da 1) , cittadino italiano, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.04.1981, residente in [...], con l'Avv. Claudio Spada e l'Avv. Fabio Bellinzona presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) cittadina italiana, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Chiara Anna Maria Colombo presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Mesero il 1° maggio 2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Mesero Anno 2003 Parte II Serie A Numero 1 in comunione legale dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi e vivranno separati nel reciproco rispetto. Il sig. Parte_1 Parte_2 [...]
provvederà a trasferire la propria residenza entro 30 giorni dal deposito del presente Parte_1 ricorso.
2. Nulla viene deciso in merito al figlio poiché quest'ultimo è maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente.
3. Le parti si impegnano a trasferire a terzi la proprietà della casa coniugale (di proprietà di entrambe nella misura del 50% ciascuna), sita in Mesero (MI) Via Sant'Anselmo n. 39, composta da appartamento al piano primo di due locali e servizi, con vano autorimessa sito in Mesero (MI) Via Sant'Anselmo n. 45, identificati al NCEU del detto Comune come segue: foglio 2, mapp. 809, subalterno 8, cat. A/3, classe 4, vani 4,5 e foglio 2, mapp. 809, subalterno 20, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 16, al prezzo minimo di Euro 165.000,00, conferendo entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso mandato congiunto ad agenzia immobiliare. Si precisa che il trasferimento immobiliare sopra descritto è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi stessi.
4. Fino al giorno del trasferimento, le parti contribuiranno, ciascuna nella misura del 50% (cinquanta per cento) al pagamento delle rate residue del mutuo, fino alla sua completa estinzione al momento del trasferimento, come da piano di ammortamento in corso.
5. L'importo ricavato dalla vendita - dedotto il residuo importo di mutuo alla data della vendita e l'importo necessario per procedere all'estinzione anticipata (in ragione del 50% ciascuno) dei finanziamenti di cui al successivo punto 8 - sarà suddiviso tra i sigg. e Parte_1 Pt_2
nella misura del 50% ciascuno. A tal proposito i coniugi convengono sin d'ora che le somme
[...]
(assegno o bonifico) che riceveranno al momento della vendita della casa coniugale verranno versate sul conto corrente presso la banca mutuante ad essi cointestato, onde procedere più agevolmente all'estinzione anticipata del mutuo nonché dei summenzionati contratti stipulati con le predette finanziarie da effettuarsi nel termine di 15 giorni dal versamento stesso. A pagamenti effettuati e previa ripartizione al 50% delle somme giacenti il predetto conto corrente verrà estinto.
6. Fino al trasferimento dell'immobile la sig.ra avrà il diritto di rimanere residente in detta Pt_2 abitazione.
7. Le parti convengono che le spese condominiali straordinarie relative all'immobile saranno sostenute al 50% da ciascuno di loro;
quelle ordinarie, invece, rimarranno a carico della sola Sig.ra fino a quanto la medesima occuperà il bene. Parte_2
8. Fermo quanto previsto al precedente punto 5, le parti contribuiranno nella misura del 50% alla corresponsione delle residue rate ed all'eliminazione delle carte in loro possesso dei finanziamenti tutt'ora in essere (mancano circa 2 anni per tutti i finanziamenti) e cosi meglio identificati:
- Contratto di finanziamento COFIDIS S.A. n. 1270608 intestato a;
Parte_1
- COFIDIS S.A. n. 999100570343 intestata a;
- Controparte_1 Parte_1 [...]
n. 54325189-19969459 intestata a Controparte_2 Parte_2
- Linea di Credito Revolving Findomestic n. 10072049315538 intestata a Parte_2
- Contratto di finanziamento BPM S.p.A. n. 0503910 intestato a e Parte_1 Parte_2
9. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e, per tale motivo, confermano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo, ragione o causa neppure a titolo di contributo al mantenimento.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti, provvedendo ciascuna parte al pagamento del proprio legale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Mesero il 1° maggio 2003
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti (SE PREVISTE)
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mesero perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________