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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 917/2023 R.G. promossa da
), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare
Santuccio;
Appellante contro
(cod. fisc. ) (cod. CP_1 C.F._1 Controparte_2
fisc. ) (cod. C.F._2 Controparte_3
fisc. ), rappresentate e difese dall'avv. Alberto Rosario C.F._3
Giovanni Del Campo;
Appellate
OGGETTO: appello – incarichi dirigenziali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.11.2018, le odierne appellate – dirigenti medici di ruolo dell – adivano il giudice del lavoro del Tribunale di Catania chiedendo Parte_2 di accertare e dichiarare il diritto, o comunque la chance, all'attribuzione dell'incarico dirigenziale di “rilevante professionalità”, previsto prima dall'art. 57, comma 3, lettera
A del CCNL 1996 e poi dalla lettera C dell'art. 27 comma 1 del CCNL del 2000, nonché del corrispondente incarico aziendale “A3” con pesatura 51 e poi “C1” con pesatura 30, e al conseguente trattamento economico di retribuzione di posizione a decorrere dall'1.01.1998, con conseguente ordine all resistente di Pt_1
conferimento del predetto incarico;
di accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1418 c.c.
e 21 septies ed octies della l. n. 241/1990 delle deliberazioni aziendali n. 66/1998, n.
5428/1998, n. 4153/1999 e n. 19/2009 e conseguentemente disapplicarle;
per l'effetto, Parte condannare l al pagamento delle differenze retributive maturate per un totale di €
84.252,78 lordi sino al 2018, o nella diversa misura accertata, oltre alle mensilità successive al mese di dicembre 2018 nella misura di € 287,00 mensili (riferita al punteggio 30), o in quella diversa determinata dall di anno in anno in relazione Pt_1
al più alto degli incarichi di alta professionalità, oltre agli interessi legali e/o alla rivalutazione monetaria nonché agli interessi ex artt. 4 e 5 del D.lgs. 231/2002; in via Parte subordinata, di condannare l al pagamento degli stessi importi a titolo di risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali e/o per perdita di chance di accedere all'incarico dirigenziale di alta professionalità con punteggio “30”, o punteggio anche maggiore, nonché per lo svolgimento di mansioni superiori o, comunque, al pagamento di una retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost. e pari a quella degli altri dirigenti incaricati delle stesse funzioni;
di condannare, infine,
l' resistente alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio. Pt_1
Con sentenza n. 1831 del 5.05.2023 il Tribunale, in accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto delle ricorrenti all'attribuzione dell'incarico di alta professionalità ex art. 57 comma 3 lett. A CCNL 1996 con pesatura 51 e poi ex art. 27 comma 1 lett.
C con pesatura 30 a far data dal gennaio 1998, condannando l' al Parte_1
pagamento della somma complessiva di euro 22.075,08 in favore di ciascuno di esse, oltre agli interessi legali fino al soddisfo e alle spese di lite;
rigettava ogni altra domanda. In particolare, il decidente, richiamati i precedenti del medesimo ufficio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., riteneva sussistere il diritto del dirigente medico con anzianità ultra-quinquennale e con valutazione positiva a conseguire non già uno specifico incarico di preposizione dirigenziale (il cui conferimento era sottoposto alla discrezionalità datoriale e costituiva contenuto di una situazione soggettiva non qualificabile come diritto soggettivo) bensì l'incarico di natura professionale di cui alla lettera C dell'art. 27 CCNL, costituente il contenuto minimo della qualifica dirigenziale.
Inoltre, riteneva, sulla base della documentazione prodotta in atti, che vi fosse la prova dell'effettivo svolgimento da parte delle ricorrenti con valutazione positiva dei compiti indicati in ricorso, corrispondenti almeno a quelli di pesatura “30”, nonché della circostanza che vari colleghi delle ricorrenti avevano ricevuto il riconoscimento oggetto del presente giudizio.
Rilevato che dal dicembre 2019 erano stati conferiti alle ricorrenti incarichi con la maggior pesatura desiderata, accertava la cessazione della materia del contendere da tale data;
quanto al periodo antecedente accoglieva l'eccezione di prescrizione quinquennale in riferimento ai crediti maturati prima del 14/12/2013.
Infine, riteneva assorbite tutte le altre questioni, considerato altresì che le pretese risarcitorie erano formulate in via subordinata (risultando, peraltro, generiche e non supportate), rigettando le relative domande. Parte Con ricorso del 3.11.2023, proponeva appello l resisteva al gravame parte appellata.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo, l'appellante lamenta l'errata interpretazione del D.M. del Ministero della Sanità del 29.1.1992, nonché dell'art. 27, lettere C del CCNL dell'8.6.2000 e dell'art. 15, comma IV, del D. lgs 502/92. Rileva che non vi è automatismo nell'attribuzione di incarichi professionali essendo la stessa subordinata alle condizioni previste dall'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e, in particolare, alle risorse finanziarie dell'ente e al numero e alla tipologia di incarichi stabiliti nell'atto aziendale.
Osserva che, secondo quanto previsto dall'art. 15 del medesimo decreto legislativo, devono essere assegnate ai dirigenti medici con almeno cinque anni di anzianità e a seguito della valutazione positiva, funzioni di natura professionale, che possono essere anche, ma non necessariamente, di alta professionalità.
Sostiene che il giudice – recependo acriticamente quanto rappresentato dagli odierni appellati – ha fornito una non corretta interpretazione dell'art. 27 del CCNL del 2000, con riferimento alla lettera C, la quale include non solo incarichi di alta specializzazione ma anche incarichi professionali semplici o di base. Rileva, inoltre, che gli appellati erroneamente hanno ritenuto che l'attività lavorativa svolta dai medesimi rientrasse nelle previsioni contenute nell'art. 1 del D.M. Sanità del
29.1.1992.
Evidenzia, infatti, che la disposizione richiamata specifica dodici attività specialistiche rispetto alle molteplici specializzazioni del campo medico e che le attività svolte dalle appellate non possono essere considerate equipollenti o equivalenti a quelle di cui all'art. 1 citato.
Ribadisce che non può esservi automatica equiparazione tra tutti i dirigenti della medesima struttura, sulla base di parametri oggettivi, atteso che l'attribuzione di qualunque incarico professionale non può che avvenire previo riscontro effettivo dell'attività espletata, che varia da soggetto a soggetto.
Ad ulteriore supporto di quanto affermato, rileva che - essendo gli incarichi di alta Parte specializzazione articolazioni funzionali della struttura - spettano all l'organizzazione della stessa e la individuazione delle modalità di conferimento degli incarichi, circostanze non contestate dalle ricorrenti.
Deduce, altresì, che la graduazione delle funzioni era stata compiuta secondo coefficienti definiti in sede sindacale con deliberazione n. 19/2000, con la quale si era proceduto all'assegnazione dell'incarico professionale ai dirigenti con più di 5 anni di servizio con pesatura 16 e agli incarichi di alta specializzazione con pesatura 30.
Da ultimo, riporta un precedente della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. n. 91/2019), in tema di dirigenza sanitaria, secondo cui l'adozione di un atto aziendale che regola l'organizzazione e il funzionamento delle unità operative costituisce presupposto imprescindibile per il conferimento di incarichi dirigenziali e il riconoscimento del relativo trattamento economico.
2. Le appellate, costituitesi in giudizio, preliminarmente eccepiscono l'inammissibilità dell'appello per intervenuto giudicato sulla statuizione del giudice che ha accertato sia che le stesse svolgevano attività di verifica, controllo e ispettiva, riconducibili agli incarichi di fascia “C”, sia la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 D. Lgs. 165/2001 rispetto agli altri dirigenti medici indicati nel ricorso che, pur espletando le medesime mansioni, avevano ottenuto incarichi con pesatura “30”.
Svolgono, altresì, ampie difese volte al rigetto dell'appello.
In via subordinata, ripropongono le domande assorbite (diritto ad un qualsiasi maggior incarico di alta specializzazione, di esatta qualificazione dell'incarico svolto, di risarcimento del danno per disparità di trattamento e contrattuale ai sensi dell'art. 1218
c.c. per violazione dei principi generali di buona fede).
3. L'appello è fondato.
3.1 In merito vanno richiamati, ex art.118 disp. att. c.p.c., non ravvisandosi ragioni per discostarsene, i precedenti di questa Corte (sentenza n. 456 pubblicata il 20 maggio
2024 e sentenza n. 1228 pubblicata il 24.12.2024) con i quali si è statuito quanto segue:
“Ai sensi dell'art. 15, comma quarto, del D.lgs. n.502/1992, come modificato dall'art.
8, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 254/2000, “All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici…”. Gli appellati sostengono che la modifica normativa apportata dal citato
D.Lgs. n. 254/2000 – nel sostituire le precedenti parole “possono essere attribuite” con quelle “sono attribuite” – avrebbe escluso qualsiasi discrezionalità dell'amministrazione nel conferimento dell'incarico di alta specializzazione indicato dalla suddetta norma e sostengono, in conseguenza, di avere diritto all'assegnazione tale incarico. Tale interpretazione non è condivisibile in quanto contrasta con la complessiva normativa di riferimento. Sul punto il collegio si riporta, condividendolo
e non essendovi ragioni per discostarsene, all'ormai consolidato orientamento della
Suprema Corte (Cass. n.11574/2023), secondo cui: “….
3. non è vero che il dato testuale delle norme di legge induca ad una lettura tale per cui al compimento positivamente valutato del quinquennio il dirigente medico abbia diritto, comunque, ad un incarico o di direzione di struttura semplice o di alta professionalità ed assimilati, di cui all'art. 27 CCNL 28.6.2000-quadriennio 1998-2001 lett. b) e c); è vero che l'originario "possono" è stato sostituito, con il D.Lgs. n. 254 del 2000, art. 8 dall'assertivo "sono" attribuiti, ma ciò che è oggetto di tale attribuzione sono comunque funzioni di natura professionale "anche" (così ancora l'art. 15. Euro 4) di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, "nonché" (sempre l'art. 15, comma 4) incarichi di direzione di strutture semplici. anche in tale formulazione l'attribuzione di quelle funzioni più qualificate è dunque una mera possibilità come si desume dalle locuzioni ("anche"/"nonché") utilizzate;
3.1 ricorrono poi ulteriori e fondanti argomenti nel senso della non obbligatorietà dell'attribuzione di quella tipologia di incarichi;
il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 15- ter prevede che gli incarichi medicodirigenziali siano attribuiti
"compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1- bis"; ciò esclude - evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi - che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative - di merito - della P.A. di Parte riferimento;
né ha rilievo il fatto che la qui coinvolta, nel proprio atto aziendale, possa avere previsto solo le strutture e non gli incarichi professionali;
la norma è infatti chiara e dunque, almeno quanto a numero, vi deve essere una programmazione organizzativa e finanziaria degli incarichi, secondo un assetto evidente che prescinde da ciò che gli enti in concreto facciano o meno, perché la logica normativa è di assoluta evidenza e, come si dirà, non suscettibile di deroghe;
non vi è poi ragione per valorizzare, nella individuazione del contenuto dell'atto aziendale, soltanto il disposto dell'art.
3-comma 1-bis, che fa riferimento all'individuazione delle strutture, in quanto
l'art. 15-ter è inequivocabile - e di stringente logica giuridica – nel coordinare gli aspetti organizzativi e quelli finanziari e nel prevedere quel contenuto dell'atto aziendale;
3.2 infine, la contrattazione collettiva nel regolare, come prevede la legge
(D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, comma 1, seconda parte) le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l'affidamento (cui nel CCNL 19.12.2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un'attribuzione a tutti, al quinquennio, sempre e comunque, di uno di quegli incarichi;
3.3 la rigorosa disciplina finanziaria ed organizzativa non ammette anzi deroghe da parte della contrattazione collettiva, non trattandosi qui di regolare diritti economici di singoli, ma di rispettare l'assetto di fondo predisposto dal legislatore al fine di assicurare il buon andamento, di caratura costituzionale (art. 97 Cost.), sicché anche le norme negoziali sono da intendere secondo le regole di quel sistema;
basti qui richiamare il sistema generale delle fonti di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, in cui i profili organizzativi (comma 1) sono rimessi alla Pubblica Amministrazione ed alla contrattazione collettiva è demandata invece la disciplina dei rapporti di lavoro e dei trattamenti economici (commi 2 e 3); nonostante le modifiche intervenute nel tempo di tali disposizioni, è rimasta immutata l'attribuzione alla P.A. dei poteri organizzativi (v. anche il rinvio alle norme civilistiche del Libro V, Capo I, Titolo II, nel cui contesto è al datore di lavoro che sono riconosciuti i poteri organizzativi), da esercitarsi nel rispetto delle norme finanziarie, mentre alla contrattazione sono rimessi i profili di disciplina del rapporto di lavoro e dei trattamenti economici;
assetto da cui certamente non si allontana la disciplina del D.Lgs. n. 502 del 1992, che anzi - data la necessità di coordinare l'organizzazione con la cura dell'interesse sanitario alla cui gestione la
P.A. è preposta - contiene un'ampia normativa iniziale in cui appunto si delinea proprio l'articolata e complessa potestà organizzativa degli enti di gestione e di indirizzo del settore;
4. quanto sopra esclude che si possa assecondare l'assunto del ricorrente in ordine ad un'obbligatorietà di conferimento di certi incarichi, che non è nel dato normativo complessivamente inteso;
ciò esime da approfondimenti rispetto alle dinamiche retributive della contrattazione collettiva, cui certamente non è consentito, quali esse siano nei più diversi dettagli, di determinare conclusioni diverse rispetto a quelle imposte dall'assetto organizzativo ed a quello finanziario ad esso strettamente collegato … …” (in senso analogo, si vedano altresì Cass. n.5028/2024,
n. 5030/2024).
3.2 Quanto sopra esclude la fondatezza dell'assunto delle appellate in ordine ad un'obbligatorietà di conferimento di determinati incarichi, che non è nel dato normativo complessivamente inteso, con la conseguenza che la pretesa delle stesse, volta al conseguimento di un incarico di alta professionalità di pesatura 30, semplicemente per Parte il fatto di avere maturato alle dipendenze dell appellante un'anzianità ultra- quinquennale, è infondata;
parimenti infondata è la domanda volta a conseguire il predetto incarico sul presupposto dello svolgimento delle relative funzioni, in difetto di prova della esistenza di posti disponibili secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale, della copertura finanziaria, oltre che del superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva.
3.3 Né può trovare accoglimento la domanda proposta dalle odierne appellate sotto l'ulteriore profilo dedotto, dell'intervenuto passaggio in giudicato della statuizione del giudice di prime cure secondo cui “Risulta altresì sufficientemente documentato, ancora in assenza di allegazioni contrarie, che siffatti compiti sono stati corrispondenti almeno a quelli di pesatura 30 e che vari colleghi delle ricorrenti, come dettagliatamente allegato in atti, hanno ricevuto il riconoscimento fatto oggetto del presente giudizio”; in particolare, le appellate deducono che la sentenza ha accolto la domanda sotto tre dei vari profili principali alternativi proposti (1. accertamento del
“diritto” al conferimento di un qualsiasi maggiore incarico dirigenziale di alta specializzazione sin dal 1998; 2. accertamento dell'errata qualificazione, da parte Parte dell dell'incarico dirigenziale effettivamente già conferito e svolto dalle ricorrenti perché ha pesato “30” le stesse funzioni svolte dagli altri dirigenti elencati;
3. accertamento della disparità di trattamento con altri dirigenti), rilevando che “in Parte appello l si limita a contestare solo una delle motivazioni della sentenza, e cioè
l'argomentazione di diritto sulla spettanza del maggiore incarico dopo il quinquennio di anzianità e la non applicabilità del D.M. 29/01/1992, ma non aggiunge nulla di specifico sugli altri punti nn.2 e 3.”.
3.4 Ai fini della disamina della predetta censura va premesso che il giudice di prime cure ha qualificato la domanda proposta dalle stesse appellate nei termini che seguono:
“Oggetto del giudizio è l'accertamento circa la sussistenza o meno del diritto dei ricorrenti al riconoscimento, sin mese di gennaio 1998, dell'incarico dirigenziale di rilevante professionalità ex art. 57 comma 3 lett. A del CCNL 1996 e poi ex art. 27 comma 1 lett. C del CCNL 2000, nonché dell'incarico aziendale A3 con pesatura 51 e poi C1 con pesatura minima di 30. La pretesa dei ricorrenti scaturisce dal dedotto illegittimo mancato conferimento di un incarico dirigenziale di “alta professionalità”, cui gli stessi assumono di aver diritto per avere acquisito più di cinque anni di anzianità, con funzioni sempre valutate positivamente”. Quindi, ha fondato il diritto delle stesse all'attribuzione di un incarico di alta professionalità di cui alla lett. C dell'art. 27 citato con pesatura 30 e il diritto alle relative differenze retributive, sul duplice presupposto di avere le stesse maturato un'anzianità ultraquinquennale con valutazione positiva, che per espressa previsione normativa (art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992) comporta il diritto al conferimento di uno degli incarichi menzionati dall'art. 27 lett. C del CCNL 8.06.2000, e per non avere l' “alcuna discrezionalità nel conferimento Parte_1
dell'incarico”, precisando che “risulta ininfluente ai fini dell'adozione dell'atto aziendale in quanto riguarda esclusivamente l'applicazione di norme legislative e contrattuali”.
A fronte di tale motivazione, l'appellante principale ha per un verso lamentato che “A differenza di quanto sostenuto dalla sentenza l'attribuzione di qualsivoglia incarico professionale non soggiace ad alcun automatismo in quanto, comunque, sottoposta alle diverse condizioni previste dall'art. 15 ter, comma 1 del D. Lgs. n. 502 del 1992, con espresso riferimento alle risorse finanziarie dell'ente, al numero e alla tipologia di incarichi stabiliti nell'atto aziendale. Tutte le appellate erano titolari di un incarico
(ovviamente) di natura professionale con pesatura 16, in conformità con le previsioni dell'art. 27 del ccnl del 2000”; per altro verso ha ulteriormente precisato che la lett. C dell'art. 27 del CCNL del 2000 “include specificamente la dizione “anche” incarichi di alta specializzazione e non soltanto essi”.
Sicché escluso il diritto al conferimento di un incarico di natura professionale con pesatura “30” per effetto della previsione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 27 del CCNL del 2000, anche a fronte dell'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte da dipendenti con incarico avente pesatura “30”, la domanda relativa, proposta a titolo di differenze retributive e non di risarcimento del danno, non può che ritenersi infondata.
3.5 Pertanto, in riforma della sentenza appellata, va rigettato il ricorso depositato in data 16.11.2018 dalle odierne appellate.
4. Vanno dichiarate inammissibili le ulteriori domande riproposte dalle stesse appellate ex art. 346 c.p.c.
Ed invero, il giudice di prime cure in parte motiva ha precisato che “Restano assorbite tutte le altre questioni, considerato altresì che le pretese risarcitorie sono formulate in via subordinata (risultando, peraltro, generiche e non supportate)”; in dispositivo, dopo avere accolto la domanda di riconoscimento del diritto “all'attribuzione di incarico di alta professionalità ex art. 57 comma 3 lett. A CCNL 1996 con pesatura 51
e poi ex art. 27 comma 1 lett. C con pesatura 30 a far data dal gennaio 1998” e disposto la relativa condanna al pagamento delle differenze retributive, ha così statuito: “rigetta ogni altra domanda”.
Da tanto discende che a fronte del rigetto delle predette domande, le odierne appellate avrebbero dovuto proporre appello incidentale.
Secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, “soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere
l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa”- Sez. 1 - , Sentenza n. 9265 del 06/04/2021.
Inoltre, nella specie non è possibile qualificare l'appello proposto quale appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione in tal senso e di notifica alla controparte;
ed invero, “Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte …”- Sez. L - , Ordinanza n. 23159 del
27/08/2024; sempre sul punto, la Corte di cassazione ha precisato che “Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancata produzione, entro l'udienza di discussione, della memoria contenente l'appello incidentale notificato determina l'improcedibilità dell'impugnazione ex art. 348, comma 1, c.p.c., trattandosi di adempimento non gravoso - e dunque non lesivo del diritto di difesa -, funzionale a garantire il contraddittorio nell'ottica della ragionevole durata del processo (tenuto conto che un ordine ex art. 291 c.p.c comporterebbe il rinvio dell'attività di trattazione)”- Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 15726 del 17/05/2022.
5. Tenuto conto dell'esito della lite, le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico delle appellate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia, del numero delle parti e dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso depositato in data 16.11.2018 da e CP_1 Controparte_2 Parte_4
;
[...]
condanna le appellate a rifondere all' le spese Parte_1
processuali di entrambi i gradi, che liquida in euro 5.200,00 per il primo grado e in euro 5.600,00, per il presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.03.2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 917/2023 R.G. promossa da
), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare
Santuccio;
Appellante contro
(cod. fisc. ) (cod. CP_1 C.F._1 Controparte_2
fisc. ) (cod. C.F._2 Controparte_3
fisc. ), rappresentate e difese dall'avv. Alberto Rosario C.F._3
Giovanni Del Campo;
Appellate
OGGETTO: appello – incarichi dirigenziali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.11.2018, le odierne appellate – dirigenti medici di ruolo dell – adivano il giudice del lavoro del Tribunale di Catania chiedendo Parte_2 di accertare e dichiarare il diritto, o comunque la chance, all'attribuzione dell'incarico dirigenziale di “rilevante professionalità”, previsto prima dall'art. 57, comma 3, lettera
A del CCNL 1996 e poi dalla lettera C dell'art. 27 comma 1 del CCNL del 2000, nonché del corrispondente incarico aziendale “A3” con pesatura 51 e poi “C1” con pesatura 30, e al conseguente trattamento economico di retribuzione di posizione a decorrere dall'1.01.1998, con conseguente ordine all resistente di Pt_1
conferimento del predetto incarico;
di accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1418 c.c.
e 21 septies ed octies della l. n. 241/1990 delle deliberazioni aziendali n. 66/1998, n.
5428/1998, n. 4153/1999 e n. 19/2009 e conseguentemente disapplicarle;
per l'effetto, Parte condannare l al pagamento delle differenze retributive maturate per un totale di €
84.252,78 lordi sino al 2018, o nella diversa misura accertata, oltre alle mensilità successive al mese di dicembre 2018 nella misura di € 287,00 mensili (riferita al punteggio 30), o in quella diversa determinata dall di anno in anno in relazione Pt_1
al più alto degli incarichi di alta professionalità, oltre agli interessi legali e/o alla rivalutazione monetaria nonché agli interessi ex artt. 4 e 5 del D.lgs. 231/2002; in via Parte subordinata, di condannare l al pagamento degli stessi importi a titolo di risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali e/o per perdita di chance di accedere all'incarico dirigenziale di alta professionalità con punteggio “30”, o punteggio anche maggiore, nonché per lo svolgimento di mansioni superiori o, comunque, al pagamento di una retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost. e pari a quella degli altri dirigenti incaricati delle stesse funzioni;
di condannare, infine,
l' resistente alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio. Pt_1
Con sentenza n. 1831 del 5.05.2023 il Tribunale, in accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto delle ricorrenti all'attribuzione dell'incarico di alta professionalità ex art. 57 comma 3 lett. A CCNL 1996 con pesatura 51 e poi ex art. 27 comma 1 lett.
C con pesatura 30 a far data dal gennaio 1998, condannando l' al Parte_1
pagamento della somma complessiva di euro 22.075,08 in favore di ciascuno di esse, oltre agli interessi legali fino al soddisfo e alle spese di lite;
rigettava ogni altra domanda. In particolare, il decidente, richiamati i precedenti del medesimo ufficio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., riteneva sussistere il diritto del dirigente medico con anzianità ultra-quinquennale e con valutazione positiva a conseguire non già uno specifico incarico di preposizione dirigenziale (il cui conferimento era sottoposto alla discrezionalità datoriale e costituiva contenuto di una situazione soggettiva non qualificabile come diritto soggettivo) bensì l'incarico di natura professionale di cui alla lettera C dell'art. 27 CCNL, costituente il contenuto minimo della qualifica dirigenziale.
Inoltre, riteneva, sulla base della documentazione prodotta in atti, che vi fosse la prova dell'effettivo svolgimento da parte delle ricorrenti con valutazione positiva dei compiti indicati in ricorso, corrispondenti almeno a quelli di pesatura “30”, nonché della circostanza che vari colleghi delle ricorrenti avevano ricevuto il riconoscimento oggetto del presente giudizio.
Rilevato che dal dicembre 2019 erano stati conferiti alle ricorrenti incarichi con la maggior pesatura desiderata, accertava la cessazione della materia del contendere da tale data;
quanto al periodo antecedente accoglieva l'eccezione di prescrizione quinquennale in riferimento ai crediti maturati prima del 14/12/2013.
Infine, riteneva assorbite tutte le altre questioni, considerato altresì che le pretese risarcitorie erano formulate in via subordinata (risultando, peraltro, generiche e non supportate), rigettando le relative domande. Parte Con ricorso del 3.11.2023, proponeva appello l resisteva al gravame parte appellata.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo, l'appellante lamenta l'errata interpretazione del D.M. del Ministero della Sanità del 29.1.1992, nonché dell'art. 27, lettere C del CCNL dell'8.6.2000 e dell'art. 15, comma IV, del D. lgs 502/92. Rileva che non vi è automatismo nell'attribuzione di incarichi professionali essendo la stessa subordinata alle condizioni previste dall'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e, in particolare, alle risorse finanziarie dell'ente e al numero e alla tipologia di incarichi stabiliti nell'atto aziendale.
Osserva che, secondo quanto previsto dall'art. 15 del medesimo decreto legislativo, devono essere assegnate ai dirigenti medici con almeno cinque anni di anzianità e a seguito della valutazione positiva, funzioni di natura professionale, che possono essere anche, ma non necessariamente, di alta professionalità.
Sostiene che il giudice – recependo acriticamente quanto rappresentato dagli odierni appellati – ha fornito una non corretta interpretazione dell'art. 27 del CCNL del 2000, con riferimento alla lettera C, la quale include non solo incarichi di alta specializzazione ma anche incarichi professionali semplici o di base. Rileva, inoltre, che gli appellati erroneamente hanno ritenuto che l'attività lavorativa svolta dai medesimi rientrasse nelle previsioni contenute nell'art. 1 del D.M. Sanità del
29.1.1992.
Evidenzia, infatti, che la disposizione richiamata specifica dodici attività specialistiche rispetto alle molteplici specializzazioni del campo medico e che le attività svolte dalle appellate non possono essere considerate equipollenti o equivalenti a quelle di cui all'art. 1 citato.
Ribadisce che non può esservi automatica equiparazione tra tutti i dirigenti della medesima struttura, sulla base di parametri oggettivi, atteso che l'attribuzione di qualunque incarico professionale non può che avvenire previo riscontro effettivo dell'attività espletata, che varia da soggetto a soggetto.
Ad ulteriore supporto di quanto affermato, rileva che - essendo gli incarichi di alta Parte specializzazione articolazioni funzionali della struttura - spettano all l'organizzazione della stessa e la individuazione delle modalità di conferimento degli incarichi, circostanze non contestate dalle ricorrenti.
Deduce, altresì, che la graduazione delle funzioni era stata compiuta secondo coefficienti definiti in sede sindacale con deliberazione n. 19/2000, con la quale si era proceduto all'assegnazione dell'incarico professionale ai dirigenti con più di 5 anni di servizio con pesatura 16 e agli incarichi di alta specializzazione con pesatura 30.
Da ultimo, riporta un precedente della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. n. 91/2019), in tema di dirigenza sanitaria, secondo cui l'adozione di un atto aziendale che regola l'organizzazione e il funzionamento delle unità operative costituisce presupposto imprescindibile per il conferimento di incarichi dirigenziali e il riconoscimento del relativo trattamento economico.
2. Le appellate, costituitesi in giudizio, preliminarmente eccepiscono l'inammissibilità dell'appello per intervenuto giudicato sulla statuizione del giudice che ha accertato sia che le stesse svolgevano attività di verifica, controllo e ispettiva, riconducibili agli incarichi di fascia “C”, sia la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 D. Lgs. 165/2001 rispetto agli altri dirigenti medici indicati nel ricorso che, pur espletando le medesime mansioni, avevano ottenuto incarichi con pesatura “30”.
Svolgono, altresì, ampie difese volte al rigetto dell'appello.
In via subordinata, ripropongono le domande assorbite (diritto ad un qualsiasi maggior incarico di alta specializzazione, di esatta qualificazione dell'incarico svolto, di risarcimento del danno per disparità di trattamento e contrattuale ai sensi dell'art. 1218
c.c. per violazione dei principi generali di buona fede).
3. L'appello è fondato.
3.1 In merito vanno richiamati, ex art.118 disp. att. c.p.c., non ravvisandosi ragioni per discostarsene, i precedenti di questa Corte (sentenza n. 456 pubblicata il 20 maggio
2024 e sentenza n. 1228 pubblicata il 24.12.2024) con i quali si è statuito quanto segue:
“Ai sensi dell'art. 15, comma quarto, del D.lgs. n.502/1992, come modificato dall'art.
8, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 254/2000, “All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici…”. Gli appellati sostengono che la modifica normativa apportata dal citato
D.Lgs. n. 254/2000 – nel sostituire le precedenti parole “possono essere attribuite” con quelle “sono attribuite” – avrebbe escluso qualsiasi discrezionalità dell'amministrazione nel conferimento dell'incarico di alta specializzazione indicato dalla suddetta norma e sostengono, in conseguenza, di avere diritto all'assegnazione tale incarico. Tale interpretazione non è condivisibile in quanto contrasta con la complessiva normativa di riferimento. Sul punto il collegio si riporta, condividendolo
e non essendovi ragioni per discostarsene, all'ormai consolidato orientamento della
Suprema Corte (Cass. n.11574/2023), secondo cui: “….
3. non è vero che il dato testuale delle norme di legge induca ad una lettura tale per cui al compimento positivamente valutato del quinquennio il dirigente medico abbia diritto, comunque, ad un incarico o di direzione di struttura semplice o di alta professionalità ed assimilati, di cui all'art. 27 CCNL 28.6.2000-quadriennio 1998-2001 lett. b) e c); è vero che l'originario "possono" è stato sostituito, con il D.Lgs. n. 254 del 2000, art. 8 dall'assertivo "sono" attribuiti, ma ciò che è oggetto di tale attribuzione sono comunque funzioni di natura professionale "anche" (così ancora l'art. 15. Euro 4) di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, "nonché" (sempre l'art. 15, comma 4) incarichi di direzione di strutture semplici. anche in tale formulazione l'attribuzione di quelle funzioni più qualificate è dunque una mera possibilità come si desume dalle locuzioni ("anche"/"nonché") utilizzate;
3.1 ricorrono poi ulteriori e fondanti argomenti nel senso della non obbligatorietà dell'attribuzione di quella tipologia di incarichi;
il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 15- ter prevede che gli incarichi medicodirigenziali siano attribuiti
"compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1- bis"; ciò esclude - evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi - che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative - di merito - della P.A. di Parte riferimento;
né ha rilievo il fatto che la qui coinvolta, nel proprio atto aziendale, possa avere previsto solo le strutture e non gli incarichi professionali;
la norma è infatti chiara e dunque, almeno quanto a numero, vi deve essere una programmazione organizzativa e finanziaria degli incarichi, secondo un assetto evidente che prescinde da ciò che gli enti in concreto facciano o meno, perché la logica normativa è di assoluta evidenza e, come si dirà, non suscettibile di deroghe;
non vi è poi ragione per valorizzare, nella individuazione del contenuto dell'atto aziendale, soltanto il disposto dell'art.
3-comma 1-bis, che fa riferimento all'individuazione delle strutture, in quanto
l'art. 15-ter è inequivocabile - e di stringente logica giuridica – nel coordinare gli aspetti organizzativi e quelli finanziari e nel prevedere quel contenuto dell'atto aziendale;
3.2 infine, la contrattazione collettiva nel regolare, come prevede la legge
(D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, comma 1, seconda parte) le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l'affidamento (cui nel CCNL 19.12.2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un'attribuzione a tutti, al quinquennio, sempre e comunque, di uno di quegli incarichi;
3.3 la rigorosa disciplina finanziaria ed organizzativa non ammette anzi deroghe da parte della contrattazione collettiva, non trattandosi qui di regolare diritti economici di singoli, ma di rispettare l'assetto di fondo predisposto dal legislatore al fine di assicurare il buon andamento, di caratura costituzionale (art. 97 Cost.), sicché anche le norme negoziali sono da intendere secondo le regole di quel sistema;
basti qui richiamare il sistema generale delle fonti di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, in cui i profili organizzativi (comma 1) sono rimessi alla Pubblica Amministrazione ed alla contrattazione collettiva è demandata invece la disciplina dei rapporti di lavoro e dei trattamenti economici (commi 2 e 3); nonostante le modifiche intervenute nel tempo di tali disposizioni, è rimasta immutata l'attribuzione alla P.A. dei poteri organizzativi (v. anche il rinvio alle norme civilistiche del Libro V, Capo I, Titolo II, nel cui contesto è al datore di lavoro che sono riconosciuti i poteri organizzativi), da esercitarsi nel rispetto delle norme finanziarie, mentre alla contrattazione sono rimessi i profili di disciplina del rapporto di lavoro e dei trattamenti economici;
assetto da cui certamente non si allontana la disciplina del D.Lgs. n. 502 del 1992, che anzi - data la necessità di coordinare l'organizzazione con la cura dell'interesse sanitario alla cui gestione la
P.A. è preposta - contiene un'ampia normativa iniziale in cui appunto si delinea proprio l'articolata e complessa potestà organizzativa degli enti di gestione e di indirizzo del settore;
4. quanto sopra esclude che si possa assecondare l'assunto del ricorrente in ordine ad un'obbligatorietà di conferimento di certi incarichi, che non è nel dato normativo complessivamente inteso;
ciò esime da approfondimenti rispetto alle dinamiche retributive della contrattazione collettiva, cui certamente non è consentito, quali esse siano nei più diversi dettagli, di determinare conclusioni diverse rispetto a quelle imposte dall'assetto organizzativo ed a quello finanziario ad esso strettamente collegato … …” (in senso analogo, si vedano altresì Cass. n.5028/2024,
n. 5030/2024).
3.2 Quanto sopra esclude la fondatezza dell'assunto delle appellate in ordine ad un'obbligatorietà di conferimento di determinati incarichi, che non è nel dato normativo complessivamente inteso, con la conseguenza che la pretesa delle stesse, volta al conseguimento di un incarico di alta professionalità di pesatura 30, semplicemente per Parte il fatto di avere maturato alle dipendenze dell appellante un'anzianità ultra- quinquennale, è infondata;
parimenti infondata è la domanda volta a conseguire il predetto incarico sul presupposto dello svolgimento delle relative funzioni, in difetto di prova della esistenza di posti disponibili secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale, della copertura finanziaria, oltre che del superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva.
3.3 Né può trovare accoglimento la domanda proposta dalle odierne appellate sotto l'ulteriore profilo dedotto, dell'intervenuto passaggio in giudicato della statuizione del giudice di prime cure secondo cui “Risulta altresì sufficientemente documentato, ancora in assenza di allegazioni contrarie, che siffatti compiti sono stati corrispondenti almeno a quelli di pesatura 30 e che vari colleghi delle ricorrenti, come dettagliatamente allegato in atti, hanno ricevuto il riconoscimento fatto oggetto del presente giudizio”; in particolare, le appellate deducono che la sentenza ha accolto la domanda sotto tre dei vari profili principali alternativi proposti (1. accertamento del
“diritto” al conferimento di un qualsiasi maggiore incarico dirigenziale di alta specializzazione sin dal 1998; 2. accertamento dell'errata qualificazione, da parte Parte dell dell'incarico dirigenziale effettivamente già conferito e svolto dalle ricorrenti perché ha pesato “30” le stesse funzioni svolte dagli altri dirigenti elencati;
3. accertamento della disparità di trattamento con altri dirigenti), rilevando che “in Parte appello l si limita a contestare solo una delle motivazioni della sentenza, e cioè
l'argomentazione di diritto sulla spettanza del maggiore incarico dopo il quinquennio di anzianità e la non applicabilità del D.M. 29/01/1992, ma non aggiunge nulla di specifico sugli altri punti nn.2 e 3.”.
3.4 Ai fini della disamina della predetta censura va premesso che il giudice di prime cure ha qualificato la domanda proposta dalle stesse appellate nei termini che seguono:
“Oggetto del giudizio è l'accertamento circa la sussistenza o meno del diritto dei ricorrenti al riconoscimento, sin mese di gennaio 1998, dell'incarico dirigenziale di rilevante professionalità ex art. 57 comma 3 lett. A del CCNL 1996 e poi ex art. 27 comma 1 lett. C del CCNL 2000, nonché dell'incarico aziendale A3 con pesatura 51 e poi C1 con pesatura minima di 30. La pretesa dei ricorrenti scaturisce dal dedotto illegittimo mancato conferimento di un incarico dirigenziale di “alta professionalità”, cui gli stessi assumono di aver diritto per avere acquisito più di cinque anni di anzianità, con funzioni sempre valutate positivamente”. Quindi, ha fondato il diritto delle stesse all'attribuzione di un incarico di alta professionalità di cui alla lett. C dell'art. 27 citato con pesatura 30 e il diritto alle relative differenze retributive, sul duplice presupposto di avere le stesse maturato un'anzianità ultraquinquennale con valutazione positiva, che per espressa previsione normativa (art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992) comporta il diritto al conferimento di uno degli incarichi menzionati dall'art. 27 lett. C del CCNL 8.06.2000, e per non avere l' “alcuna discrezionalità nel conferimento Parte_1
dell'incarico”, precisando che “risulta ininfluente ai fini dell'adozione dell'atto aziendale in quanto riguarda esclusivamente l'applicazione di norme legislative e contrattuali”.
A fronte di tale motivazione, l'appellante principale ha per un verso lamentato che “A differenza di quanto sostenuto dalla sentenza l'attribuzione di qualsivoglia incarico professionale non soggiace ad alcun automatismo in quanto, comunque, sottoposta alle diverse condizioni previste dall'art. 15 ter, comma 1 del D. Lgs. n. 502 del 1992, con espresso riferimento alle risorse finanziarie dell'ente, al numero e alla tipologia di incarichi stabiliti nell'atto aziendale. Tutte le appellate erano titolari di un incarico
(ovviamente) di natura professionale con pesatura 16, in conformità con le previsioni dell'art. 27 del ccnl del 2000”; per altro verso ha ulteriormente precisato che la lett. C dell'art. 27 del CCNL del 2000 “include specificamente la dizione “anche” incarichi di alta specializzazione e non soltanto essi”.
Sicché escluso il diritto al conferimento di un incarico di natura professionale con pesatura “30” per effetto della previsione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 27 del CCNL del 2000, anche a fronte dell'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte da dipendenti con incarico avente pesatura “30”, la domanda relativa, proposta a titolo di differenze retributive e non di risarcimento del danno, non può che ritenersi infondata.
3.5 Pertanto, in riforma della sentenza appellata, va rigettato il ricorso depositato in data 16.11.2018 dalle odierne appellate.
4. Vanno dichiarate inammissibili le ulteriori domande riproposte dalle stesse appellate ex art. 346 c.p.c.
Ed invero, il giudice di prime cure in parte motiva ha precisato che “Restano assorbite tutte le altre questioni, considerato altresì che le pretese risarcitorie sono formulate in via subordinata (risultando, peraltro, generiche e non supportate)”; in dispositivo, dopo avere accolto la domanda di riconoscimento del diritto “all'attribuzione di incarico di alta professionalità ex art. 57 comma 3 lett. A CCNL 1996 con pesatura 51
e poi ex art. 27 comma 1 lett. C con pesatura 30 a far data dal gennaio 1998” e disposto la relativa condanna al pagamento delle differenze retributive, ha così statuito: “rigetta ogni altra domanda”.
Da tanto discende che a fronte del rigetto delle predette domande, le odierne appellate avrebbero dovuto proporre appello incidentale.
Secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, “soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere
l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa”- Sez. 1 - , Sentenza n. 9265 del 06/04/2021.
Inoltre, nella specie non è possibile qualificare l'appello proposto quale appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione in tal senso e di notifica alla controparte;
ed invero, “Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte …”- Sez. L - , Ordinanza n. 23159 del
27/08/2024; sempre sul punto, la Corte di cassazione ha precisato che “Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancata produzione, entro l'udienza di discussione, della memoria contenente l'appello incidentale notificato determina l'improcedibilità dell'impugnazione ex art. 348, comma 1, c.p.c., trattandosi di adempimento non gravoso - e dunque non lesivo del diritto di difesa -, funzionale a garantire il contraddittorio nell'ottica della ragionevole durata del processo (tenuto conto che un ordine ex art. 291 c.p.c comporterebbe il rinvio dell'attività di trattazione)”- Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 15726 del 17/05/2022.
5. Tenuto conto dell'esito della lite, le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico delle appellate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia, del numero delle parti e dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso depositato in data 16.11.2018 da e CP_1 Controparte_2 Parte_4
;
[...]
condanna le appellate a rifondere all' le spese Parte_1
processuali di entrambi i gradi, che liquida in euro 5.200,00 per il primo grado e in euro 5.600,00, per il presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.03.2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese