TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/03/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4589/24 del Ruolo Gen.
TRA
(C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv.to Salvatore Ferrillo
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.04.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha agito nei confronti dell' per il riconoscimento di CP_1 quanto sopra riportato, deducendo di aver ottenuto, con decreto di omologa emesso da questo Tribunale e notificato all' il CP_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.03.2020; che l' aveva provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione con decorrenza dal settembre 2023 ma non al pagamento degli arretrati maturati;
di attendere, nonostante i solleciti inoltrati e l'invio del modello AP70, la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati a decorrere dal mese di marzo 2020.
L' si è costituito in giudizio rilevando l'avvenuto pagamento CP_1 delle somme pretese e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nelle note parte ricorrente ha aderito alla suindicata richiesta, essendo stata prodotta documentazione dalla quale risulta che l' , il 10.08.2023, ha emesso provvedimento di liquidazione, con CP_1 recupero di un precedente indebito per l'importo di € 444,72, ed ha poi provveduto al pagamento degli arretrati nel mese di febbraio
2025.
Va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n.
622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151). Nel caso di specie, considerato che effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta abbia dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso nel mese di febbraio
2025, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto che il pagamento degli arretrati è stato disposto solo nel febbraio 2025, sebbene parte ricorrente abbia dimostrato di aver inviato più volte il modello AP70 alla sede competente, le spese si pongono a CP_1 carico dell' nella misura indicata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.305,50, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 21.03.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua