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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/05/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Laura Cantore presidente
- dott.ssa Sandra Moselli giudice rel.
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia, iscritta al n. 1332/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Fischetti Luigi;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Bucci Concetta;
Controparte_1
- RESISTENTE -
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA, presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - conclusioni come precisate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.11.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.3.2021, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Trani il 4.6.2010 con rito concordatario con il coniuge . Dall'unione dei coniugi nascevano Controparte_1
(n. il 13.10.2007) e (n. il 12.01.2014), all'attualità ancora minori. Per_1 Per_2
1 A fondamento della domanda la ricorrente adduceva di essere legalmente separata dal in virtù di sentenza n. 2383/2018, emessa dal Tribunale di Trani in data CP_1
20.11.2018 e pubblicata il 27.11.2018. Detta sentenza disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre, regolamentava il diritto di visita del padre, nulla prevedeva a titolo di mantenimento della e sulla casa coniugale, già Parte_1 lasciata da entrambe le parti, poneva a carico del resistente il versamento della somma complessiva mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio) a titolo di contributo al mantenimento degli stessi, oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50%. Le parti avevano vissuto separate senza riconciliazione.
La allegava fatti sopravvenuti rispetto all'epoca della separazione, quali il Parte_1 mancato esercizio da parte del del diritto di visita dei figli sia infrasettimanale CP_1 che nell'unico weekend al mese previsto nella sentenza di separazione, l'inottemperanza all'obbligo di versamento delle somme disposte nel predetto provvedimento a titolo di mantenimento ordinario e spese straordinarie per i figli, oltre alla mancata corresponsione delle somme percepite a titolo di assegno unico. Riferiva, inoltre, l'eccessiva ingerenza del resistente nella vita privata della , con continui tentativi di contatto soprattutto Parte_1 telefonico tanto da indurla prima, nel corso del 2020, a presentare formale istanza di ammonimento presso gli Uffici della Questura di Foggia, con successiva emissione del decreto di ammonimento nei confronti del e poi, persistendo il resistente nel CP_1 comportamento persecutorio, a sporgere denuncia-querela per il reato di stalking nei riguardi dello stesso.
Concludeva chiedendo la pronuncia principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento a sé in via esclusiva dei figli, con i quali già abitualmente viveva presso l'abitazione condotta in locazione, la regolamentazione degli incontri del CP_1 previa verifica delle condizioni di salute psicofisica dello stesso, la conferma dell'obbligo previsto nella sentenza di separazione a carico del di versare la somma di € CP_1
200,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento della prole e del pagamento del 50% delle spese straordinarie;
domandava vietarsi al resistente di cercare contatti personali e/o telefonici di alcun genere con la ricorrente, fatte salve reali e comprovate situazioni d'urgenza afferenti i figli, prevedersi la possibilità per il resistente di comunicare telefonicamente con i minori solo una volta al giorno su una utenza dedicata e attiva in un'unica determinata fascia oraria, nulla chiedeva a titolo di assegno divorzile.
Con memoria del 5.5.2021 il resistente si costituiva in giudizio, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando integralmente i fatti allegati da controparte e chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con regolamentazione più ampia del diritto di visita e possibilità di comunicare in qualsiasi
2 momento ed anche più volte al giorno con i figli su un'utenza dedicata e sempre attiva, la previsione di un assegno a suo carico per il mantenimento degli stessi nella misura minima, date le proprie precarie condizioni fisiche ed economiche, nulla a titolo di assegno divorzile.
All'udienza di comparizione dell'11.5.2021, il Presidente f.f. del Tribunale, sentite le parti, con ordinanza resa in pari data, disponeva l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, regolamentandone il diritto di visita del padre, e confermava per quanto riguarda i rapporti economici quanto stabilito nella sentenza di separazione, quindi, nominava il giudice istruttore, innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo, assumendo le ulteriori statuizioni ordinatorie di rito. Il P.M. era posto in condizione di intervenire in giudizio (come da comunicazione della Cancelleria del 12.5.2021).
Depositata la memoria integrativa da parte ricorrente, nella quale chiedeva la conferma delle statuizioni dell'ordinanza presidenziale e la pronuncia della sentenza parziale di divorzio, nell'udienza di prima comparizione del 7.1.2022, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il G.O.T. in momentanea sostituzione del giudice titolare del ruolo, ammetteva le prove orali richieste da parte ricorrente, l'unica a depositare note scritte, e rinviava all'udienza del 23.5.2022, nella quale, escussi i testi della ricorrente, le parti chiedevano al G.O.T. rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 24.4.2023, il giudice titolare, rientrata nel ruolo, riteneva la causa non ancora pronta per la decisione, essendo necessario procedere ad ulteriori indagini e approfondimenti sui rapporti genitori-figli a mezzo dei servizi preposti e sulla situazione personale ed economica delle parti.
Esaurita l'istruttoria, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
18.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni. Il G.I. con provvedimento del 16.12.2024 tratteneva la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice relatore in data
11.3.2025.
Motivi della decisione
Ad avviso del Tribunale sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio. La domanda
è, infatti, fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del
1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario.
Invero, dalla prodotta copia della sentenza, emessa dal Tribunale di Trani il 27.11.2018, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
3 Al momento del deposito del ricorso per divorzio il termine fissato dalla legge per la proponibilità della domanda de qua era già interamente decorso. Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il cennato periodo di tempo, poiché il resistente, costituendosi, non ha contestato tale dato di fatto e, anzi, ha aderito alla domanda di divorzio. Pertanto, è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile competente, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Unica altra questione che si pone nel presente giudizio è la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori della coppia.
Il Presidente f.f. del Tribunale, a seguito della comparizione delle parti, in via interinale disponeva l'affidamento esclusivo dei minori alla madre rilevando che “che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. 2 dicembre 2010, n.
24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593) e che ciò si verifica nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come anche nell'ipotesi di totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587); ritenuto che la richiesta di affido esclusivo dei minori alla madre possa trovare accoglimento, posto che, allo stato, risponde all'interesse prevalente dei minori crescere in un contesto di equilibrio e serenità che risulta turbato dalla crisi genitoriale in atto;
considerato, altresì, che è incontestato tra le parti l'inadempimento del padre all'obbligo di mantenimento e risulta una oggettiva difficoltà di esercizio del diritto di visita stante l'ammonimento ricevuto dal resistente dal compiere atti persecutori nei confronti della moglie”.
Nella fase contenziosa del giudizio, escussi i testi di parte ricorrente solo in merito alla condizione economico-reddituale della e del il G.I. non riteneva Parte_1 CP_1 sufficiente l'esito della prova orale, dovendosi vagliare in maniera più approfondita le capacità reddituali dei due genitori, mediante acquisizione di informazioni dall'Inps su redditi o eventuali indennità o altre forme di integrazione del reddito percepite dalle parti, al fine di valutare la domanda di mantenimento a favore di minori. Il G.I. disponeva anche un approfondimento istruttorio d'ufficio al fine di acquisire elementi in merito al rapporto tra il padre e i figli minori, di cui la madre aveva chiesto l'affidamento esclusivo a sé, così come disposto dal Presidente f.f. del Tribunale in via interinale.
4 Erano richieste al Servizio Sociale competente per territorio in relazione alla residenza dei minori, in collaborazione con il Servizio Sociale competente per territorio in relazione alla residenza del resistente, informazioni sulle condizioni di vita personali, familiari, lavorative e abitative sia del ricorrente sia della resistente, da estendersi al nucleo familiare degli stessi, compresi eventuali conviventi, nonché sulle condizioni psico-fisiche, sull'ambiente familiare, sulle abitudini di vita di e , sui rapporti di entrambi i genitori con Per_1 Per_2
i figli e sulla loro capacità di relazionarsi a loro e di accudirli, nonché della situazione relazionale tra i genitori (il padre era destinatario di un decreto di ammonimento del
Questore).
Dalla istruttoria svolta, con interlocuzione degli istituti scolastici da parte dei servizi territoriali di Foggia, risultava che i minori frequentavano regolarmente la scuola, erano sereni, avevano un atteggiamento adeguato e anche la mamma era collaborante.
L'ambiente domestico dei minori era adeguato e curato, la madre era accudente. La stessa riferiva della volontà manifestata dai minori di incontrare il padre, che, però, era Parte_1 ricoverato in una struttura.
Emerge, infatti, che il resistente era ospite della sita in Barletta, essendo CP_2 stato attinto dalla misura di sicurezza della libertà vigilata, con obbligo di permanenza presso la detta comunità, salvo proroga e/o revoca anticipata, sino al mese di settembre
2024. Dalla nota pervenuta in data 6.3.2024 dalla di Foggia, Controparte_3 risultava che il il 4.3.2024 faceva ingresso presso detta struttura, in cui era CP_1 stato trasferito da quella di Barletta.
Il G.I., preso atto della situazione di fatto, vista la difficoltà ribadita da parte della di CP_2 organizzare al proprio interno o alla presenza di proprio personale gli incontri tra il e i figli, acquisita, invece, la disponibilità da parte dei Servizi Sociali di Foggia CP_1 di organizzare tale incontri presso il Centro per le famiglie “ , anche in Persona_3 locali all'aperto adiacenti al Centro, disponeva che gli incontri tra il padre e i figli si svolgessero presso detto Centro per le famiglie, anche in locali all'aperto adiacenti, agli orari e secondo il calendario stabilito dai Servizi Sociali, ove il sarebbe stato Persona_4 accompagnato (e poi prelevato) da personale della di Foggia. Controparte_3
Ciò posto, tenuto conto del riscontro positivo sulla idoneità della madre e sulle capacità accuditive della stessa, considerata la condizione del padre ospitato in una struttura che ospita pazienti psichiatrici autori di reati, al di là dello specifico approfondimento della situazione concreta che ha portato il ad essere sottoposto a detta misura, si CP_1 reputa di confermare l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, fermo restando che ex
5 art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere adottate da entrambi i genitori.
Si evidenzia che il resistente, pur volendo essere presente nella vita dei minori, riconosceva che “nell'interesse precipuo dei figli, …, preso atto di tale disposizione e della momentanea difficoltà di condividere e concordare tempestivamente con l'ex coniuge, le decisioni più importanti, riguardanti la vita di figli, non si oppone a tale regime di affidamento. Lo stesso, infatti, è consapevole delle oggettive limitazioni che gli impedirebbero di valutare, insieme alla madre determinate decisioni e non vuole in alcun modo ostacolare o ritardare il normale svolgimento dei percorsi di crescita che riguardano i figli” (così nella comparsa conclusionale).
Quanto alle modalità di incontro tra i figli e il padre, il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti interinali, rimettendo per il prosieguo alla valutazione dei Servizi Sociali competenti l'evoluzione della situazione sia in rapporto alla età della prole è quasi Per_1 maggiorenne) sia alla condizione dello stesso genitore, all'uopo interfacciandosi sia con la sia con l'autorità preposta a decidere sulla condizione del CP_2 CP_1
Come noto, quanto alla contribuzione al mantenimento dei figli, il genitore affidatario provvede al mantenimento in forma diretta, mentre a carico dell'altro genitore va previsto un assegno di contribuzione forfetizzato. Se, pertanto, non può disporsi una sospensione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli da parte del padre, come richiesto dal non può neppure non tenersi conto della oggettiva situazione del genitore CP_1 obbligato, collocato presso una CP_2
Così, dovendosi ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento per i figli procedere ad una indagine comparativa sulle condizioni economiche di entrambi i genitori, tenuto conto che la madre lavora regolarmente con adeguato reddito, considerato che per legge alla stessa, quale genitore affidatario in via esclusiva, è dovuto l'assegno unico universale per la prole, tenuto conto della situazione attuale del padre, si giustifica la previsione dell'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento dei figli, con CP_1 decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, nella misura di € 120,00 per ciascun figlio, oltre adeguamenti annuali Istat e oltre alla partecipazione alle spese straordinarie che si reputa congruo prevedere nella misura del 40% a carico del resistente (del 60% a carico della madre).
Evidentemente trattasi di statuizioni rebus sic stantibus, suscettibili di modificazioni, nell'interesse precipuo dei figli, laddove la situazione del padre dovesse modificarsi, rammentandosi che il genitore deve attivarsi per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli.
6 Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, del comportamento processuale delle parti, della particolarità della situazione in fatto e della natura delle decisioni riguardanti la prole, meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con ricorso depositato in data 12.3.2021, da nei confronti di Parte_1
, consentito l'intervento in causa del P.M., ogni altra domanda, difesa Controparte_1 ed eccezione rigettate ovvero rinunciate, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 4.6.2010 in Trani, da e , Parte_1 Controparte_1 trascritto negli atti dello Stato Civile di Trani al n. 65, parte II, serie A, anno 2010;
- per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei loro atti;
- conferma l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, ferma la adozione delle decisioni di maggiore interesse per i figli da entrambi i genitori;
- conferma che il padre debba incontrare i figli il Centro per le famiglie “ Per_3
, anche in locali all'aperto adiacenti, agli orari e secondo il calendario
[...] stabilito dai Servizi Sociali di Foggia, ove il verrà accompagnato (e poi Persona_4 prelevato) da personale della di Foggia, rimettendo ai Controparte_3 servizi territoriali competenti l'adeguamento di tali modalità alla evoluzione della situazione dei minori e del genitore;
- pone, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento alla CP_1
Ingravallo della somma mensile di € 120,00 per ciascun figlio, oltre adeguamenti annuali Istat;
- pone a carico dei genitori le spese straordinarie per la prole, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, nella misura del 40% a carico del e del CP_1
60% a carico della;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, addì 29.4.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Maria Anna Altamura Laura Cantore
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