Art. 5.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, valutabile in lire 355 milioni, sara' fronteggiato per lire 80 milioni con gli ordinari stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anzidetto esercizio, corrispondente al capitolo 79 dell'esercizio 1956-57 e per lire 275 milioni a carico dei capitoli dello stesso stato di previsione corrispondenti ai capitoli 165 (lire 235 milioni) e 183 (lire 40 milioni) dello stato di previsione per l'esercizio 1956-57.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, valutabile in lire 355 milioni, sara' fronteggiato per lire 80 milioni con gli ordinari stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anzidetto esercizio, corrispondente al capitolo 79 dell'esercizio 1956-57 e per lire 275 milioni a carico dei capitoli dello stesso stato di previsione corrispondenti ai capitoli 165 (lire 235 milioni) e 183 (lire 40 milioni) dello stato di previsione per l'esercizio 1956-57.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.