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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/05/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 220/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. Domenica Motta Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello di cui al n. R.G. 220/2024 concernente l'impugnazione della sentenza n.
469/2024 del Tribunale di Caltanissetta pubblicata il 23.05.2024, promossa
DA
(C.F. ) nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigia Caramazza e Laura Alfano presso lo studio dei quali, in
Caltanissetta via N. Savarese n. 47, è elettivamente domiciliata,
- appellante -
CONTRO
(C.F. ) nato a [...], il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Franca Carapezza presso lo studio del quale, sito in Caltanissetta, Viale Sicilia,
40, è elettivamente domiciliato
- appellato - con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta
************
All'udienza del 2 aprile 2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. concludeva chiedendo l'ammissione dei mezzi di prova Parte_1
1 articolati e - in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta n. 469/2024 -
“accogliere il presente appello e per l'effetto disporre l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , quale coniuge convivente con la figlia minore e con Parte_1 Per_1
la figlia maggiorenne , ancora non del tutto economicamente autosufficiente;
Persona_2 disporre a carico di l'obbligo di versare in favore della figlia minore CP_1 Persona_3
la somma di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
per l'effetto disattendere
[...] tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale e relative ai capi e/o parti della sentenza oggetto della presente impugnazione. Con vittoria di spese e di compensi del doppio grado di giudizio”. chiedeva di rigettarsi l'appello proposto da controparte, ovvero: “ritenere e CP_1 dichiarare l'infondatezza del ricorso in appello avverso e per l'effetto rigettarlo;
- revocare
l'ordinanza di sospensione della esecutività di questa Ecc.ma Corte del 11/14.11.2024; - condannare la sig.ra alla rifusione delle spese e compensi del doppio Parte_1 grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ha impugnato la sentenza n. 469/2024 pubblicata Parte_1
il 23/05/2024 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in composizione collegiale che, a definizione del giudizio di separazione fra i coniugi da lei promosso contro il coniuge CP_1
pronunciando la separazione giudiziale, ha così statuito: «rigetta la domanda di addebito proposta da;
rigetta la domanda di addebito proposta da affida Parte_1 CP_1
il figlia minore, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
dispone che il padre potrà incontrare la figlia minore secondo le modalità già CP_1 previste nell'ordinanza depositata il 28.04.2023; rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla sig.ra e per l'effetto revoca l'ordinanza resa il Parte_1
27/5/2022; pone a carico di l'obbligo di versare in favore di CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo
[...]
gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlia minore, oltre Per_1
alla metà delle spese straordinarie previamente concordate;
rigetta la domanda di riconoscimento di un contributo per il suo mantenimento proposta dalla ricorrente;
dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite e pone a carico di la residua metà che Parte_1 si liquida in misura già ridotta in € 2200,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge».
Il Tribunale, per quanto interessa in relazione ai motivi di gravame, motivava il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare proposta da in ragione della Parte_1
circostanza che la stessa avesse smesso di abitarla nonostante l'ordinanza presidenziale gli avesse
2 attribuito tale diritto e concludendo pertanto che, essendo stata la minore sradicata da tempo dalla propria abitazione, mancasse il presupposto costitutivo del diritto, costituito dalla conservazione dell'habitat naturale della minore.
Con riferimento al mantenimento dovuto da alla figlia minore, collocata in via CP_1
prevalente presso la madre, veniva confermata la misura di € 200,00 mensili, già disposta con l'ordinanza presidenziale, non essendo intervenute successive sostanziali modifiche nella situazione reddituale e patrimoniale dei genitori.
Con il primo motivo di gravame impugna il capo della sentenza che ha Parte_1
rigettato la domanda di assegnazione della casa familiare da lei proposta;
l'appellante ritiene che la sentenza di primo grado, sul punto, sia ingiusta per l'erronea valutazione delle prove raccolte e per il travisamento dei fatti, rilevando di essere stata costretta ad abbandonare la casa familiare a cagione dei comportamenti violenti del marito, come dimostrato dalle prove testimoniali escusse e non avendovi potuto fare rientro, dopo l'ordinanza presidenziale di assegnazione, per le ingenti spese necessarie all'attivazione delle utenze, nel frattempo dismesse dal coniuge. Aggiunge che la relazione affettiva intrattenuta con un terzo, non costituiva una convivenza more uxorio pur ammettendo di avere talvolta pernottato presso l'abitazione del compagno. In accoglimento del motivo, l'appellante chiede che venga disposta l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia fissato in €. 200,00, in luogo della somma richiesta di €. 250,00, assumendo che il giudice non abbia valutato correttamente le esigenze della minore, ormai adolescente, la situazione economica dei coniugi e rilevando il miglioramento della situazione economica del coniuge dovuta ad una promozione, con conseguente aumento dello stipendio, e all'estinzione di alcuni debiti dei quali lo stesso era prima onerato;
chiede, pertanto, conclusivamente di disporre a carico di l'obbligo di versare in favore della figlia CP_1
minore la somma mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Persona_3
Costituitasi in giudizio parte appellata, ha eccepito esclusivamente l'inosservanza del termine di cui al secondo comma dell'art. 473 bis. 31 c.p.c.
Questa Corte con ordinanza del 13 novembre 2024 ha rigettato l'eccezione di nullità sollevata dall'appellato e, visto l'art. 283 c.p.c., ha sospeso l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da Parte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025.
************
3 Preliminarmente la Corte osserva in rito che nei procedimenti di appello avverso le sentenze di separazione e di divorzio non si applicano le regole prescritte per il processo di cognizione dal codice di procedura civile in quanto l'art. 4, comma 15 della legge sul divorzio ratione temporis applicabile (legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 4 marzo 1987 n. 74) prevede che “L'appello è deciso in camera di consiglio”, con disposizione che la giurisprudenza ritiene applicabile alla separazione in virtù dell'art. 23 della legge 74/1987 (“Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano in quanto compatibili le regole di cui all'art. 4 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, come sostituito dall'art. 8 della presente legge”; cfr. sul punto anche Cassazione civile sez.
I, 10/09/2014, n.19002).
Consegue che anche nel procedimento di impugnazione, che si svolge con rito camerale, non operano le preclusioni istruttorie proprie del giudizio ordinario di cognizione sicché documenti nuovi possono essere prodotti anche nel corso dell'udienza di comparizione delle parti e sino all'udienza di discussione in camera di consiglio e, pertanto, è possibile decidere in base a documenti depositati tardivamente, a condizione che sui medesimi si sia instaurato pieno e completo contraddittorio (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/04/2012, n.5876 “Nel rito camerale previsto dall'art. 4, comma 12, l. 1° dicembre 1970 n. 898, l'allegazione di documenti può eseguirsi anche oltre i termini fissati a tal fine, ma a condizione che sia rispettato il diritto dell'altra parte a interloquire sulla loro tardiva produzione.”; nello stesso senso Cassazione civile sez. I,
28/05/2003, n.8547: “Nel rito camerale in appello l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti in discorso” in un giudizio di separazione personale in grado d'appello in cui l'allegazione di un fatto nuovo era stato documentato mediante deposito di documenti in cancelleria pochi giorni prima della udienza di discussione e non era stato accordato il rinvio dell'udienza camerale richiesto dalla parte interessata).
Per le superiori ragioni con decreto del 2 febbraio 2025, la Corte, atteso che all'udienza di discussione del 4 dicembre 2024 parte appellata aveva prodotto documenti nuovi, fissava nuova udienza di discussione assicurando il contraddittorio tra le parti.
Ciò premesso in rito, nel merito il primo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha rilevato che ha abbandonato la casa familiare nel mese di Parte_1
dicembre del 2021, come dichiarato dalla stessa all'udienza dinanzi al presidente del 17 maggio
2022, e ne ha ripreso il possesso in data 28 aprile 2023, circostanza comprovata dalla
4 comunicazione pec del 10 maggio 2023 del suo difensore;
il collegio rilevava inoltre che dalla relazione investigativa del 23 giugno 2023, prodotta dalla controparte, risulta che i consumi delle utenze domestiche fossero fermi alla lettura effettuata nel novembre del 2022 e che sul punto non vi fosse specifica contestazione da parte dell'odierna appellante.
L'appellante, invero, con il motivo di gravame non contesta lo svolgimento cronologico della vicenda ricostruita dal tribunale, né assume l'inesatta percezione, dagli atti del processo, dei fatti assunti a base della decisione o che l'accertamento conclusivo sia contraddetto da altra prova.
L'appellante, a ben vedere, deduce che il Tribunale abbia trascurato di considerare le ragioni dell'abbandono della casa familiare e della tardiva occupazione della stessa, ovvero fatti ulteriori dei quali l'appellante avrebbe asseritamene dato prova.
Può perciò escludersi che la sentenza sia viziata dal travisamento dei fatti e dall'erronea valutazione delle prove raccolte, poiché al di là del riferimento a tali vizi, l'appellante nel motivo esprime doglianze non pertinenti (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 26/07/2021 , n. 21407: “Sussista il travisamento della prova soltanto quando l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, metta in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito. Infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale”; attengono alla valutazione della prova “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee
a sorreggere la motivazione” per Cassazione civile sez. I, 02/08/2016, n.16056).
Ciò premesso, e ribadito che l'esistenza dei fatti indicati dal Tribunale per fondare la decisione non sono in sé contestati dall'appellante, va precisato che il motivo di gravame si appunta in realtà sulla inconfigurabilità, nel caso di specie, dell'ipotesi dell'assegnatario che cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, costituente causa estintiva del diritto a mente dell' art. 337 sexies c.c.
La funzione dell'istituto è quella di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, sicché ove tale finalità venga meno o non sia più raggiungibile consegue l'estinzione del diritto dell'assegnatario (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/07/2023, n.19602 “L'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è eseguita nell'esclusivo interesse dei figli e risponde all'esigenza di conservare
l'habitat domestico, quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si manifesta la vita familiare. Questa assegnazione, all'evidenza, non ha più ragion d'essere se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione. Per questo motivo
5 l'art. 337-sexies, comma 1, terzo periodo, c.c. stabilisce che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare"; nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto che il genitore con il quale vivevano i figli e che era risultato assegnatario per tale ragione della ex casa familiare, avesse intenzione di trasferirsi ad abitare altrove e ha tratto argomento da questa constatazione per fare applicazione della norma in questione).
Si deva allora osservare che la casa familiare veniva assegnata all'appellante con l'ordinanza presidenziale del 27 maggio 2022 e, in base alla decisione del Tribunale non oggetto di contestazione sul punto - per le vedute ragioni - essa risultava ancora inabitata nell'aprile 2023.
Invero la stessa appellante, deduce con l'appello «dopo l'allaccio dell'utenza idrica 21 giugno
2023 la signora unitamente alla figlia minore e successivamente anche alla Parte_1
figlia si è trasferita a vivere definitivamente nella casa familiare». Per_2
Le ragioni dell'allontanamento dalla casa familiare rilevano, per escludere la ricorrenza della fattispecie di estinzione del diritto, nel caso in cui l'avente diritto non abbia titolo per esercitarlo.
È in questo senso il precedente di legittimità richiamato da parte appellante (Cassazione civile sez.
VI, 13/12/2018, n.32231) che specifica che, nel caso in cui l'allontanamento del coniuge assegnatario della casa coniugale è stato attuato in epoca antecedente la proposizione del giudizio di separazione, e in ragione della situazione di urgenza determinata dalla crisi del matrimonio, il lasso di tempo trascorso sino all'attribuzione del diritto è dipeso dai tempi del processo e non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse della minore.
Si versa invece in una ipotesi di allontanamento volontario nel caso in cui il coniuge goda di un titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile e, ai sensi dell'art. 189 disp. att. c.p.c., l'ordinanza del
Presidente ex art. 708 c.p.c. ha tale efficacia in punto di assegnazione della casa familiare.
Benché l'appellante potesse farla eseguire coattivamente, si è determinata a non esercitare siffatto diritto.
D'altro canto, le deduzioni in ordine alla mancanza delle somme necessarie per l'attivazione delle utenze domestiche è del tutto generica - soprattutto in punto della determinazione della somma necessaria - e perciò inidonea a dimostrare che tale circostanza abbia costituito reale ostacolo all'uso - quantomeno - dell'immobile, vieppiù considerando che non è Parte_1
inoccupata.
Si può aggiungere che la circostanza che la casa familiare non sia stata abitata dall'appellante risulta anche dalla relazione della polizia municipale del 30.5.2023 attestante che Parte_1 non abita più all'indirizzo di via Lambruschini 10 e aggiungendo altresì che si sconosce
[...]
6 l'attuale recapito dello stessa (cfr. relazione dei Vigili Urbani depositata dall'appellato il
18.10.2024 in questo giudizio).
Tanto basta a ritenere, come fatto dal Tribunale in primo grado, che la perdita del legame affettivo con la predetta abitazione della minore, all'epoca dei fatti undicenne, rende l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario non più rispondete all'interesse della minore, che costituisce l'interesse esclusivo a cui è preordinato l'istituto ( Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018: “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti
a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater
c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.”).
Il secondo motivo di appello è invece fondato.
L'aumento delle esigenze economiche del figlio minore è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/12/2023, n.34382) e,
d'altro canto, l'incremento dell'assegno per il suo mantenimento, ove giustificato dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita del figlio, non richiede l'accertamento dell'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (cfr. Cassazione civile , sez. I , 12/07/2022 , n. 22075).
Il Tribunale nel considerare che, rispetto alla situazione valutata con l'ordinanza presidenziale - che aveva determinato il mantenimento dovuto dall'appellato per la figlia minore in € 200,00 mensili - non erano intervenute sostanziali modifiche nella situazione reddituale e patrimoniale dei genitori, ha tuttavia omesso di considerare che undicenne al tempo dell'ordinanza Per_1
presidenziale, era divenuta quasi quattordicenne e si tenga in conto che nei giudizi di separazione o divorzio, anche in appello, la parte è legittimata a far valere fatti o esigenze sopravvenute, essendo i relativi provvedimenti adottati rebus sic stantibus (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/12/2023,
n.34728).
Deve pertanto ritenersi che le accresciute esigenze della figlia minore implichino anche l'aumento dell'assegno di mantenimento in €. 250,00.
Deve inoltre escludersi che le condizioni economiche dell'appellato siano incompatibili con tale minimo incremento, pur tenendo in conto del pagamento su di lui gravante del mutuo di €. 350,00
7 mensili e degli oneri derivanti in ipotesi - poiché non specificamente allegati - dalle spese di alloggio presso la sede di lavoro di Parma e le spese di viaggio da sostenere per l'esercizio del diritto di visita della minore.
Infatti, anche a volere considerare la retribuzione di €. 1700,00 circa riportata nelle buste paga di giugno 2024 e gennaio 2025, a fronte dello stipendio di €. 1.900,00 circa risultante dai documenti in atti per le mensilità di marzo 2022 e ottobre 2022 e considerato che lo stesso appellato ha ammesso l'avanzamento di qualifica pur contestando l'incremento stipendiale, deve tenersi in conto della revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge e, dunque, della possibilità di trarre dall'uso, diretto o indiretto, di essa, un vantaggio economico;
si tenga altresì conto che taluni debiti di cui l'appellato era onerato sono stati estinti (finanziamento erogato da stipulato Pt_2
nel 15.10.2018 da restituire in 72 rate e finanziamento erogato da Agos il 21.12.2021 da restituire in 19 rate;
cfr. doc. 8 e 11 allegati col terzo deposito di parte appellata in data 18.10.24 in questo giudizio).
In definitiva, in riforma della sentenza appellata, l'assegno dovuto da per il CP_1 mantenimento indiretto della figlia va determinato in €. 250,00 mensili.
Quanto alle spese di lite “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale”, (cfr. ex pluris Cassazione civile sez. III, 31/07/2015, n.16279).
Atteso l'esito complessivo della lite, ovvero la soccombenza di sulle Parte_1 domande di addebito della separazione alla controparte, di assegnazione della casa familiare, di riconoscimento di un assegno di mantenimento per sè, le spese processuali dei due gradi di merito devono essere compensate per la metà, e la restante parte posta a carico della stessa;
esse si liquidano in dispositivo, per il primo grado in base alla liquidazione di cui alla sentenza impugnata,
e per il grado di appello secondo i parametri previsti per le cause di cognizione ordinaria dinanzi alla Corte d'Appello di valore indeterminabile, ovvero di valore compreso tra € 26.001,00 ed €
52.000, esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività corrispondente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 220/2024 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, accoglie il secondo motivo di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 469/2024 pubblicata il 23/05/2024 R.G. n. 1625/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, determina in €.
8 250,00 mensili la misura del mantenimento indiretto dovuto da per la figlia CP_1 Per_1 alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado;
[...] conferma per il resto l'impugnata sentenza, compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di merito per ½ e condanna
[...] al pagamento, in favore di della restante parte di ½ delle Parte_1 CP_1 medesime spese, e liquida detta quota: per il primo grado, in complessivi Euro 2200,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
per il secondo grado, in complessivi Euro 3.473,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Cons. Rel. Il Presidente
Flavia Strazzanti Domenica Motta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. Domenica Motta Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello di cui al n. R.G. 220/2024 concernente l'impugnazione della sentenza n.
469/2024 del Tribunale di Caltanissetta pubblicata il 23.05.2024, promossa
DA
(C.F. ) nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigia Caramazza e Laura Alfano presso lo studio dei quali, in
Caltanissetta via N. Savarese n. 47, è elettivamente domiciliata,
- appellante -
CONTRO
(C.F. ) nato a [...], il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Franca Carapezza presso lo studio del quale, sito in Caltanissetta, Viale Sicilia,
40, è elettivamente domiciliato
- appellato - con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta
************
All'udienza del 2 aprile 2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. concludeva chiedendo l'ammissione dei mezzi di prova Parte_1
1 articolati e - in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta n. 469/2024 -
“accogliere il presente appello e per l'effetto disporre l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , quale coniuge convivente con la figlia minore e con Parte_1 Per_1
la figlia maggiorenne , ancora non del tutto economicamente autosufficiente;
Persona_2 disporre a carico di l'obbligo di versare in favore della figlia minore CP_1 Persona_3
la somma di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
per l'effetto disattendere
[...] tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale e relative ai capi e/o parti della sentenza oggetto della presente impugnazione. Con vittoria di spese e di compensi del doppio grado di giudizio”. chiedeva di rigettarsi l'appello proposto da controparte, ovvero: “ritenere e CP_1 dichiarare l'infondatezza del ricorso in appello avverso e per l'effetto rigettarlo;
- revocare
l'ordinanza di sospensione della esecutività di questa Ecc.ma Corte del 11/14.11.2024; - condannare la sig.ra alla rifusione delle spese e compensi del doppio Parte_1 grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ha impugnato la sentenza n. 469/2024 pubblicata Parte_1
il 23/05/2024 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in composizione collegiale che, a definizione del giudizio di separazione fra i coniugi da lei promosso contro il coniuge CP_1
pronunciando la separazione giudiziale, ha così statuito: «rigetta la domanda di addebito proposta da;
rigetta la domanda di addebito proposta da affida Parte_1 CP_1
il figlia minore, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
dispone che il padre potrà incontrare la figlia minore secondo le modalità già CP_1 previste nell'ordinanza depositata il 28.04.2023; rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla sig.ra e per l'effetto revoca l'ordinanza resa il Parte_1
27/5/2022; pone a carico di l'obbligo di versare in favore di CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo
[...]
gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlia minore, oltre Per_1
alla metà delle spese straordinarie previamente concordate;
rigetta la domanda di riconoscimento di un contributo per il suo mantenimento proposta dalla ricorrente;
dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite e pone a carico di la residua metà che Parte_1 si liquida in misura già ridotta in € 2200,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge».
Il Tribunale, per quanto interessa in relazione ai motivi di gravame, motivava il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare proposta da in ragione della Parte_1
circostanza che la stessa avesse smesso di abitarla nonostante l'ordinanza presidenziale gli avesse
2 attribuito tale diritto e concludendo pertanto che, essendo stata la minore sradicata da tempo dalla propria abitazione, mancasse il presupposto costitutivo del diritto, costituito dalla conservazione dell'habitat naturale della minore.
Con riferimento al mantenimento dovuto da alla figlia minore, collocata in via CP_1
prevalente presso la madre, veniva confermata la misura di € 200,00 mensili, già disposta con l'ordinanza presidenziale, non essendo intervenute successive sostanziali modifiche nella situazione reddituale e patrimoniale dei genitori.
Con il primo motivo di gravame impugna il capo della sentenza che ha Parte_1
rigettato la domanda di assegnazione della casa familiare da lei proposta;
l'appellante ritiene che la sentenza di primo grado, sul punto, sia ingiusta per l'erronea valutazione delle prove raccolte e per il travisamento dei fatti, rilevando di essere stata costretta ad abbandonare la casa familiare a cagione dei comportamenti violenti del marito, come dimostrato dalle prove testimoniali escusse e non avendovi potuto fare rientro, dopo l'ordinanza presidenziale di assegnazione, per le ingenti spese necessarie all'attivazione delle utenze, nel frattempo dismesse dal coniuge. Aggiunge che la relazione affettiva intrattenuta con un terzo, non costituiva una convivenza more uxorio pur ammettendo di avere talvolta pernottato presso l'abitazione del compagno. In accoglimento del motivo, l'appellante chiede che venga disposta l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia fissato in €. 200,00, in luogo della somma richiesta di €. 250,00, assumendo che il giudice non abbia valutato correttamente le esigenze della minore, ormai adolescente, la situazione economica dei coniugi e rilevando il miglioramento della situazione economica del coniuge dovuta ad una promozione, con conseguente aumento dello stipendio, e all'estinzione di alcuni debiti dei quali lo stesso era prima onerato;
chiede, pertanto, conclusivamente di disporre a carico di l'obbligo di versare in favore della figlia CP_1
minore la somma mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Persona_3
Costituitasi in giudizio parte appellata, ha eccepito esclusivamente l'inosservanza del termine di cui al secondo comma dell'art. 473 bis. 31 c.p.c.
Questa Corte con ordinanza del 13 novembre 2024 ha rigettato l'eccezione di nullità sollevata dall'appellato e, visto l'art. 283 c.p.c., ha sospeso l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da Parte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025.
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3 Preliminarmente la Corte osserva in rito che nei procedimenti di appello avverso le sentenze di separazione e di divorzio non si applicano le regole prescritte per il processo di cognizione dal codice di procedura civile in quanto l'art. 4, comma 15 della legge sul divorzio ratione temporis applicabile (legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 4 marzo 1987 n. 74) prevede che “L'appello è deciso in camera di consiglio”, con disposizione che la giurisprudenza ritiene applicabile alla separazione in virtù dell'art. 23 della legge 74/1987 (“Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano in quanto compatibili le regole di cui all'art. 4 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, come sostituito dall'art. 8 della presente legge”; cfr. sul punto anche Cassazione civile sez.
I, 10/09/2014, n.19002).
Consegue che anche nel procedimento di impugnazione, che si svolge con rito camerale, non operano le preclusioni istruttorie proprie del giudizio ordinario di cognizione sicché documenti nuovi possono essere prodotti anche nel corso dell'udienza di comparizione delle parti e sino all'udienza di discussione in camera di consiglio e, pertanto, è possibile decidere in base a documenti depositati tardivamente, a condizione che sui medesimi si sia instaurato pieno e completo contraddittorio (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/04/2012, n.5876 “Nel rito camerale previsto dall'art. 4, comma 12, l. 1° dicembre 1970 n. 898, l'allegazione di documenti può eseguirsi anche oltre i termini fissati a tal fine, ma a condizione che sia rispettato il diritto dell'altra parte a interloquire sulla loro tardiva produzione.”; nello stesso senso Cassazione civile sez. I,
28/05/2003, n.8547: “Nel rito camerale in appello l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti in discorso” in un giudizio di separazione personale in grado d'appello in cui l'allegazione di un fatto nuovo era stato documentato mediante deposito di documenti in cancelleria pochi giorni prima della udienza di discussione e non era stato accordato il rinvio dell'udienza camerale richiesto dalla parte interessata).
Per le superiori ragioni con decreto del 2 febbraio 2025, la Corte, atteso che all'udienza di discussione del 4 dicembre 2024 parte appellata aveva prodotto documenti nuovi, fissava nuova udienza di discussione assicurando il contraddittorio tra le parti.
Ciò premesso in rito, nel merito il primo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha rilevato che ha abbandonato la casa familiare nel mese di Parte_1
dicembre del 2021, come dichiarato dalla stessa all'udienza dinanzi al presidente del 17 maggio
2022, e ne ha ripreso il possesso in data 28 aprile 2023, circostanza comprovata dalla
4 comunicazione pec del 10 maggio 2023 del suo difensore;
il collegio rilevava inoltre che dalla relazione investigativa del 23 giugno 2023, prodotta dalla controparte, risulta che i consumi delle utenze domestiche fossero fermi alla lettura effettuata nel novembre del 2022 e che sul punto non vi fosse specifica contestazione da parte dell'odierna appellante.
L'appellante, invero, con il motivo di gravame non contesta lo svolgimento cronologico della vicenda ricostruita dal tribunale, né assume l'inesatta percezione, dagli atti del processo, dei fatti assunti a base della decisione o che l'accertamento conclusivo sia contraddetto da altra prova.
L'appellante, a ben vedere, deduce che il Tribunale abbia trascurato di considerare le ragioni dell'abbandono della casa familiare e della tardiva occupazione della stessa, ovvero fatti ulteriori dei quali l'appellante avrebbe asseritamene dato prova.
Può perciò escludersi che la sentenza sia viziata dal travisamento dei fatti e dall'erronea valutazione delle prove raccolte, poiché al di là del riferimento a tali vizi, l'appellante nel motivo esprime doglianze non pertinenti (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 26/07/2021 , n. 21407: “Sussista il travisamento della prova soltanto quando l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, metta in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito. Infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale”; attengono alla valutazione della prova “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee
a sorreggere la motivazione” per Cassazione civile sez. I, 02/08/2016, n.16056).
Ciò premesso, e ribadito che l'esistenza dei fatti indicati dal Tribunale per fondare la decisione non sono in sé contestati dall'appellante, va precisato che il motivo di gravame si appunta in realtà sulla inconfigurabilità, nel caso di specie, dell'ipotesi dell'assegnatario che cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, costituente causa estintiva del diritto a mente dell' art. 337 sexies c.c.
La funzione dell'istituto è quella di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, sicché ove tale finalità venga meno o non sia più raggiungibile consegue l'estinzione del diritto dell'assegnatario (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/07/2023, n.19602 “L'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è eseguita nell'esclusivo interesse dei figli e risponde all'esigenza di conservare
l'habitat domestico, quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si manifesta la vita familiare. Questa assegnazione, all'evidenza, non ha più ragion d'essere se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione. Per questo motivo
5 l'art. 337-sexies, comma 1, terzo periodo, c.c. stabilisce che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare"; nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto che il genitore con il quale vivevano i figli e che era risultato assegnatario per tale ragione della ex casa familiare, avesse intenzione di trasferirsi ad abitare altrove e ha tratto argomento da questa constatazione per fare applicazione della norma in questione).
Si deva allora osservare che la casa familiare veniva assegnata all'appellante con l'ordinanza presidenziale del 27 maggio 2022 e, in base alla decisione del Tribunale non oggetto di contestazione sul punto - per le vedute ragioni - essa risultava ancora inabitata nell'aprile 2023.
Invero la stessa appellante, deduce con l'appello «dopo l'allaccio dell'utenza idrica 21 giugno
2023 la signora unitamente alla figlia minore e successivamente anche alla Parte_1
figlia si è trasferita a vivere definitivamente nella casa familiare». Per_2
Le ragioni dell'allontanamento dalla casa familiare rilevano, per escludere la ricorrenza della fattispecie di estinzione del diritto, nel caso in cui l'avente diritto non abbia titolo per esercitarlo.
È in questo senso il precedente di legittimità richiamato da parte appellante (Cassazione civile sez.
VI, 13/12/2018, n.32231) che specifica che, nel caso in cui l'allontanamento del coniuge assegnatario della casa coniugale è stato attuato in epoca antecedente la proposizione del giudizio di separazione, e in ragione della situazione di urgenza determinata dalla crisi del matrimonio, il lasso di tempo trascorso sino all'attribuzione del diritto è dipeso dai tempi del processo e non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse della minore.
Si versa invece in una ipotesi di allontanamento volontario nel caso in cui il coniuge goda di un titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile e, ai sensi dell'art. 189 disp. att. c.p.c., l'ordinanza del
Presidente ex art. 708 c.p.c. ha tale efficacia in punto di assegnazione della casa familiare.
Benché l'appellante potesse farla eseguire coattivamente, si è determinata a non esercitare siffatto diritto.
D'altro canto, le deduzioni in ordine alla mancanza delle somme necessarie per l'attivazione delle utenze domestiche è del tutto generica - soprattutto in punto della determinazione della somma necessaria - e perciò inidonea a dimostrare che tale circostanza abbia costituito reale ostacolo all'uso - quantomeno - dell'immobile, vieppiù considerando che non è Parte_1
inoccupata.
Si può aggiungere che la circostanza che la casa familiare non sia stata abitata dall'appellante risulta anche dalla relazione della polizia municipale del 30.5.2023 attestante che Parte_1 non abita più all'indirizzo di via Lambruschini 10 e aggiungendo altresì che si sconosce
[...]
6 l'attuale recapito dello stessa (cfr. relazione dei Vigili Urbani depositata dall'appellato il
18.10.2024 in questo giudizio).
Tanto basta a ritenere, come fatto dal Tribunale in primo grado, che la perdita del legame affettivo con la predetta abitazione della minore, all'epoca dei fatti undicenne, rende l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario non più rispondete all'interesse della minore, che costituisce l'interesse esclusivo a cui è preordinato l'istituto ( Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018: “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti
a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater
c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.”).
Il secondo motivo di appello è invece fondato.
L'aumento delle esigenze economiche del figlio minore è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/12/2023, n.34382) e,
d'altro canto, l'incremento dell'assegno per il suo mantenimento, ove giustificato dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita del figlio, non richiede l'accertamento dell'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (cfr. Cassazione civile , sez. I , 12/07/2022 , n. 22075).
Il Tribunale nel considerare che, rispetto alla situazione valutata con l'ordinanza presidenziale - che aveva determinato il mantenimento dovuto dall'appellato per la figlia minore in € 200,00 mensili - non erano intervenute sostanziali modifiche nella situazione reddituale e patrimoniale dei genitori, ha tuttavia omesso di considerare che undicenne al tempo dell'ordinanza Per_1
presidenziale, era divenuta quasi quattordicenne e si tenga in conto che nei giudizi di separazione o divorzio, anche in appello, la parte è legittimata a far valere fatti o esigenze sopravvenute, essendo i relativi provvedimenti adottati rebus sic stantibus (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/12/2023,
n.34728).
Deve pertanto ritenersi che le accresciute esigenze della figlia minore implichino anche l'aumento dell'assegno di mantenimento in €. 250,00.
Deve inoltre escludersi che le condizioni economiche dell'appellato siano incompatibili con tale minimo incremento, pur tenendo in conto del pagamento su di lui gravante del mutuo di €. 350,00
7 mensili e degli oneri derivanti in ipotesi - poiché non specificamente allegati - dalle spese di alloggio presso la sede di lavoro di Parma e le spese di viaggio da sostenere per l'esercizio del diritto di visita della minore.
Infatti, anche a volere considerare la retribuzione di €. 1700,00 circa riportata nelle buste paga di giugno 2024 e gennaio 2025, a fronte dello stipendio di €. 1.900,00 circa risultante dai documenti in atti per le mensilità di marzo 2022 e ottobre 2022 e considerato che lo stesso appellato ha ammesso l'avanzamento di qualifica pur contestando l'incremento stipendiale, deve tenersi in conto della revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge e, dunque, della possibilità di trarre dall'uso, diretto o indiretto, di essa, un vantaggio economico;
si tenga altresì conto che taluni debiti di cui l'appellato era onerato sono stati estinti (finanziamento erogato da stipulato Pt_2
nel 15.10.2018 da restituire in 72 rate e finanziamento erogato da Agos il 21.12.2021 da restituire in 19 rate;
cfr. doc. 8 e 11 allegati col terzo deposito di parte appellata in data 18.10.24 in questo giudizio).
In definitiva, in riforma della sentenza appellata, l'assegno dovuto da per il CP_1 mantenimento indiretto della figlia va determinato in €. 250,00 mensili.
Quanto alle spese di lite “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale”, (cfr. ex pluris Cassazione civile sez. III, 31/07/2015, n.16279).
Atteso l'esito complessivo della lite, ovvero la soccombenza di sulle Parte_1 domande di addebito della separazione alla controparte, di assegnazione della casa familiare, di riconoscimento di un assegno di mantenimento per sè, le spese processuali dei due gradi di merito devono essere compensate per la metà, e la restante parte posta a carico della stessa;
esse si liquidano in dispositivo, per il primo grado in base alla liquidazione di cui alla sentenza impugnata,
e per il grado di appello secondo i parametri previsti per le cause di cognizione ordinaria dinanzi alla Corte d'Appello di valore indeterminabile, ovvero di valore compreso tra € 26.001,00 ed €
52.000, esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività corrispondente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 220/2024 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, accoglie il secondo motivo di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 469/2024 pubblicata il 23/05/2024 R.G. n. 1625/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, determina in €.
8 250,00 mensili la misura del mantenimento indiretto dovuto da per la figlia CP_1 Per_1 alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado;
[...] conferma per il resto l'impugnata sentenza, compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di merito per ½ e condanna
[...] al pagamento, in favore di della restante parte di ½ delle Parte_1 CP_1 medesime spese, e liquida detta quota: per il primo grado, in complessivi Euro 2200,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
per il secondo grado, in complessivi Euro 3.473,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Cons. Rel. Il Presidente
Flavia Strazzanti Domenica Motta
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