Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/10/2025, n. 7849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7849 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07849/2025REG.PROV.COLL.
N. 03875/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3875 del 2025, proposto dalla dott.ssa NA ER, rappresentata e difesa dall’avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda dei Colli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo e Anna Rega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 1295/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda dei Colli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda oggetto del presente contenzioso riguarda un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di personale infermieristico (Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D), indetto dall’Azienda ospedaliera dei Colli (Napoli).
Il bando di concorso (pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019) prevedeva che la selezione si articolasse in tre prove: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale. La prova scritta consisteva in un questionario a risposta multipla composto da 60 domande, con tre opzioni di risposta ciascuna, da completare in 60 minuti. Per superare questa prova era necessario ottenere un punteggio minimo di 21/30.
Alcuni partecipanti, avendo ottenuto un punteggio inferiore al minimo, sono stati esclusi dalla procedura concorsuale e hanno proposto ricorso presso il TAR Campania. La contestazione principale sollevata dai ricorrenti riguardava proprio la prova scritta. Essi sostenevano che diverse domande del questionario fossero formulate in modo generico, errato, non univoco secondo la letteratura scientifica e che ammettessero più di una risposta esatta. In particolare, si riferivano a quattro specifiche domande (identificate con i numeri 1, 9, 22, e 33).
Secondo i ricorrenti, l’inesattezza di queste quattro domande aveva fatto sì che la prova scritta non fosse di fatto composta da 60 domande valide, ma solo da 56. Questo avrebbe ingiustificatamente ridotto la possibilità di raggiungere il punteggio minimo di 21/30 necessario per superare la prova e avrebbe di fatto alterato la soglia di sbarramento prevista dal bando.
I ricorrenti hanno anche mosso ulteriori censure, sostenendo che le prove fossero state corrette utilizzando esclusivamente sistemi automatizzati senza un’adeguata verifica da parte della Commissione esaminatrice e che la prova pratica, anziché avere un carattere applicativo, si sarebbe anch’essa svolta tramite un questionario a risposta multipla.
2. Il TAR si è pronunciato con sentenza n. 1295/2025. La decisione non è stata univoca per tutti i ricorrenti, ma ha distinto diverse posizioni sulla base di specifiche valutazioni.
L’applicazione di una “prova di resistenza” ha portato il TAR a dichiarare inammissibili le domande di un gruppo di ricorrenti. Questo è accaduto per coloro che avevano ottenuto un punteggio alla prova scritta così basso (inferiore a 18,6/30) che, anche riconoscendo come esatte le quattro domande contestate, non avrebbero comunque potuto raggiungere la soglia minima di 21/30.
Per altri ricorrenti, l’inammissibilità è stata dichiarata a causa della mancanza della documentazione necessaria (fogli risposte) per la verifica della stessa prova di resistenza. L’impossibilità di superare la prova scritta ha comportato per questi ricorrenti la carenza d’interesse a contestare anche le modalità della prova pratica.
Quanto al merito delle doglianze relative alle domande della prova scritta, il Tribunale ha accolto le argomentazioni dei ricorrenti riguardo alla non univocità e all’ammissibilità di più risposte esatte per le quattro domande oggetto di contestazione. In particolare, per le domande sulla trasmissione per via aerea di alcune malattie (n. 1), sulla porpora (n. 9) e sui fattori determinanti per le piaghe da decubito (n. 33), il TAR ha fatto riferimento a suoi precedenti. Per la domanda sulla definizione di paziente oligurico (n. 22), ha osservato che i ricorrenti hanno dimostrato, attraverso pubblicazioni scientifiche, che la risposta da essi fornita, diversa da quella considerata esatta dalla Commissione, poteva comunque essere ritenuta corretta. Di conseguenza, il Collegio ha confermato che queste quattro domande ammettevano effettivamente più di una risposta esatta.
Sulla base di questa valutazione, il Tribunale ha proceduto a riesaminare la posizione dei ricorrenti la cui domanda era stata ritenuta ammissibile in prima battuta (quelli che avevano ottenuto un punteggio iniziale di almeno 18,6/30). Per questi candidati, il TAR ha calcolato il punteggio che avrebbero dovuto ricevere considerando esatte le risposte alternative da essi date alle domande 1, 9, 22 e 33 ritenute non univoche.
L’esito di questo calcolo ha portato a due diverse conclusioni. Per un gruppo di candidati, il punteggio ricalcolato, includendo i punti aggiuntivi per le risposte considerate ora esatte dal TAR, ha raggiunto o superato la soglia minima di 21/30, con conseguente accoglimento della domanda. Avendo superato la prova scritta e avendo già superato la prova pratica, essi non avevano, peraltro, interesse a contestare le modalità di svolgimento di quest’ultima o a coltivare altri motivi. Per un altro gruppo di candidati, anche aggiungendo i punti per le risposte alternative alle domande contestate, non era raggiunta la soglia minima di 21/30. Le domande sono state quindi respinte. Anche in questo caso, il mancato superamento della prova scritta ha comportato la carenza d’interesse a contestare le modalità della prova pratica.
3. Avverso tale sentenza, la dott.ssa NA ER, una delle ricorrenti, ha proposto appello.
La sentenza del TAR aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti presentati dall’odierna appellante, perché “ non è stata depositata alcuna documentazione sulla prova sostenuta ”.
I motivi di appello sono i seguenti:
I) L’appellante sostiene di aver superato la soglia di sbarramento della prova scritta, fissata a 21/30, una volta ricalcolato il punteggio tenendo conto dell’illegittimità di alcuni quesiti. Infatti il suo punteggio iniziale di 19,20/30 per la prova scritta dovrebbe essere incrementato di 2,40 punti (0,50 punti per ogni risposta ora considerata esatta sui 4 quesiti contestati, più 0,10 punti per l’eliminazione di ogni penalità precedentemente assegnata). Questo porterebbe il suo punteggio a 21,60/30, superando così la soglia di sbarramento di 21 punti. Il punteggio finale complessivo dell’appellante, considerando anche le altre prove, sarebbe 70,75, collocandola in posizione utile come vincitrice di concorso. L’Amministrazione non avrebbe mai contestato tale posizione.
II) L’appellante contesta l’errata valutazione dei fatti e la violazione delle regole istruttorie da parte del TAR. In particolare, sostiene che l’Azienda Ospedaliera avrebbe dovuto depositare gli atti della sua prova d’esame (come il foglio risposte) in base all’art. 46, comma 2, c.p.a. Lo stesso TAR avrebbe dovuto ordinare l’integrazione di tali atti. Inoltre, il TAR non avrebbe esercitato pienamente i suoi poteri istruttori (artt. 63 e 64 c.p.a.) per verificare la completezza della documentazione prima di dichiarare l’inammissibilità. Viene richiesta l’ammissione di documenti indispensabili (allegati 1 e 2) in appello ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., poiché questi proverebbero il diritto dell’appellante al maggior punteggio e l’ingiustizia della decisione impugnata.
III) Contro la decisione di inammissibilità del ricorso, viene invocato il principio di non contestazione, secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla controparte costituita sono considerati provati. Poiché l’Amministrazione non ha mai contestato la posizione dell’appellante, né la veridicità delle sue risposte ai quesiti contestati, il TAR avrebbe dovuto considerare provato che l’appellante aveva risposto correttamente ai quesiti poi dichiarati illegittimi e, di conseguenza, che aveva superato la prova di resistenza. L’omissione di tale valutazione costituirebbe una violazione degli artt. 63 e 64 c.p.a.
IV) Si contesta che la dichiarazione di inammissibilità della domanda dell’appellante sia viziata da extrapetizione. L’Amministrazione resistente non aveva richiesto l’inammissibilità della posizione dell’appellante. La decisione del TAR sarebbe, quindi, andata oltre le richieste e la posizione della stessa Amministrazione.
L’appellante, con istanza cautelare, chiedeva inoltre la sospensione degli atti impugnati.
4. Si è costituita l’Azienda ospedaliera dei Colli, chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Con ordinanza n. 1965 del 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare nei soli limiti della sollecita fissazione dell’udienza di merito, osservando peraltro “ che il punteggio ottenuto dalla odierna appellante alla prova scritta era riportato, come quello di tutti i partecipanti, nella graduatoria anagrafica depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente (deposito del 28 dicembre 2023, allegato 8) ”. Ha inoltre ordinato all’Azienda ospedaliera di depositare “ copia della prova scritta dell’odierna appellante, specificando se la stessa contiene i quattro quesiti giudicati ambigui nella sentenza impugnata, nonché le risposte dell’odierna appellante agli stessi ”.
Con la medesima ordinanza l’appellante è stata autorizzata a procedere all’integrazione del contraddittorio (relativo a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso) per pubblici proclami.
6. Con memoria depositata il 24.07.2025, l’appellante evidenzia il mancato adempimento, da parte dell’Amministrazione, dell’incombente istruttorio prescritto dall’ordinanza 1965/2025. Ritiene, peraltro, che lo stesso possa essere superato dal deposito, da parte dell’appellante stessa, degli atti per i quali è stata presentata, unitamente all’appello, specifica istanza di ammissione di documentazione indispensabile ai fini della decisione ex art. 104, c. 2, c.p.a.
L’appellante attesta inoltre di aver integrato il contraddittorio come stabilito dall’ordinanza n. 1965 del 2025.
7. All’udienza del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente e portano all’accoglimento del gravame.
La Sezione, nella richiamata ordinanza n. 1965, ha già messo in evidenza come il TAR abbia riconosciuto che « I ricorrenti […] affermano di aver tutti ottenuto un punteggio inferiore a 21/30 alla prova scritta e che, per effetto dell’attribuzione di ulteriori 2,4 punti (il punteggio corrispondente alle 4 risposte ritenute errate ma, secondo la loro prospettazione, esatte in quanto i quesiti somministrati ammettevano più di una risposta esatta) supererebbero la soglia di punti 21/30 ». Tuttavia il giudice campano ha poi dichiarato inammissibile la domanda di alcuni ricorrenti perché « la documentazione depositata a essi relativa non consente […] di eseguire la “prova di resistenza” », rilevando, in particolare, che « per la signora ER non è stata depositata alcuna documentazione sulla prova sostenuta ».
Il Collegio conviene con quanto dedotto dall’appellante circa l’operatività, nel caso di specie, del principio di non contestazione, poiché mai, nel giudizio di primo grado, l’Amministrazione aveva negato quanto asserito (al pari degli altri ricorrenti) dalla dott.ssa ER.
È anche condivisibile l’assunto per cui incombeva sull’Amministrazione, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., l’onere di produrre gli atti e i documenti che avevano portato all’adozione del provvedimento impugnato. Tale adempimento avrebbe potuto essere sollecitato dal giudice ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a., mentre non è in alcun modo giustificata la decisione di inammissibilità cui è addivenuto il TAR, peraltro senza alcun preavviso alle parti.
Ciò anche perché, come è stato già osservato in sede cautelare, il punteggio ottenuto dalla odierna appellante alla prova scritta era effettivamente riportato, come quello di tutti i partecipanti, nella graduatoria anagrafica depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente (deposito del 28 dicembre 2023, allegato 8). Tale documento avrebbe consentito agevolmente di effettuare la “prova di resistenza” anche con riferimento alla dott.ssa ER.
9. Il Collegio stigmatizza il mancato adempimento, da parte dell’Amministrazione, dell’incombente istruttorio disposto con l’ordinanza n. 1965 del 2025.
Il mancato adempimento dell’Azienda ospedaliera può, comunque, essere superato dal deposito, da parte dell’appellante, dei documenti richiesti all’Amministrazione, di cui il Collegio riconosce l’ammissibilità. Ad essi si può far riferimento per la risoluzione della controversia, in assenza di contestazioni di controparte.
È opportuno evidenziare che i passaggi della sentenza di primo grado relativi al merito delle risposte ai quiz non sono stati impugnati e, pertanto, gli stessi non sono in contestazione nella presente sede di appello.
9.1 Dai documenti 1 e 10 depositati dall’appellante emerge che, nella scheda domande somministrata alla dott.ssa ER, i quesiti su cui si è pronunciato il TAR si trovavano ai numeri 5, 19, 26 e 48.
La numero 5 era la domanda relativa alla porpora. L’appellante ha effettivamente dato una risposta considerata errata, ma il TAR ha poi accertato che tutte e tre le risposte proposte risultavano esatte.
La numero 19 era la domanda relativa alle piaghe da decubito. L’appellante non ha dato né la risposta considerata esatta dall’Amministrazione (perdita della sensibilità dolorifica), né quella poi considerata esatta dalla sentenza del TAR (ipossia per fenomeni locali vasospastici), bensì una terza risposta (stato settico). Per quanto riguarda questa domanda, quindi, si conferma errata la risposta dell’appellante.
La numero 26 era la domanda relativa alle malattie trasmissibili per via aerea. L’appellante ha effettivamente dato una risposta considerata errata, ma il TAR ha poi accertato che tutte e tre le risposte proposte risultavano esatte.
La numero 48 era la domanda relativa alla definizione di paziente oligurico. L’appellante ha effettivamente dato una risposta considerata errata, ma il TAR ha poi accertato che anche la risposta data dall’appellante (diuresi oraria inferiore a 0,5 ml/kg) può considerarsi corretta.
In definitiva tre delle quattro risposte oggetto di causa devono ritenersi corrette, mentre per una può confermarsi il giudizio della commissione di concorso.
10. Al punteggio di 19,2 conseguito dall’appellante, andranno quindi aggiunti 0,6 punti (cinque decimi per la risposta esatta, cui si aggiunge l’eliminazione della penalità di un decimo per ogni risposta che era stata considerata errata), per ogni risposta ora riconosciuta esatta, per un totale di 1,8 punti aggiuntivi.
All’appellante va quindi riconosciuto il punteggio di 21/30, pari alla soglia minima per il superamento della prova scritta.
11. L’appello deve, quindi, essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, si accoglie, in parte, il ricorso della dott.ssa ER, cui deve essere riconosciuto il superamento della prova scritta con il punteggio di 21/30. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso della dott.ssa ER nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.000 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO