TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/07/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
OGGETTO…………….... Udienza del 28/5/2025
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. SENTENZA
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione NOTIF. APPELLO scritta,
………………………….
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3203/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO C.F._1
VIRNO 31 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. ANGRISANI DANIELE, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
, nata a [...] il [...] ON ed ivi residente a[...], quale procuratore di se stessa, ed elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni alla via P. Atenolfi n.8;
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 1 CONVENUTA
NONCHE'
ASSICURATRICE Controparte_2
, con sede in San Cesareo Sul Panaro alla
[...] via Corso Libertà n.53; TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 28/5/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 premetteva quanto segue:
- nel giugno del 2007 l'attore affidava all'avvocato Mariateresa Astuti l'incarico di rappresentarlo e difenderlo dinanzi al Tribunale civile di Salerno, sezione distaccata di Cava dè Tirreni, nel giudizio per il risarcimento danni da promuovere nei confronti della palestra Siddharta Club Fitness Center di Cava dè Tirreni;
- a sostegno della domanda, l'attore assumeva di essersi iscritto in tale palestra nel settembre del 2005 e che, nell'ottobre dello stesso anno, in conseguenza della presenza di acqua sul pavimento dello spogliatoio, nell'uscire dalla doccia, era scivolato urtando col viso contro una panca e riportando una frattura al setto nasale: per tale fatto chiedeva di essere risarcito del danno biologico subito, quantificato in € 4.651,11, oltre rivalutazione ed interessi legali, ritenendo sussistente la responsabilità del titolare della palestra per non aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare la caduta e i
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 2 danni;
- il giudizio veniva incardinato al n. 673/07 RG del Tribunale di Cava dè Tirreni;
- si costituiva in giudizio, il 30/11/2007, la titolare della palestra, che negava ogni responsabilità ed in particolare la sussistenza dell'insidia, ed in ogni caso chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicurativa , garante per i danni a terzi Parte_2 cagionati dall'esercizio dell'attività;
- per consentire la chiamata del terzo veniva differita la prima udienza;
- in data 9/5/2008 si costituiva la terza chiamata, eccependo la genericità del contenuto dell'atto di citazione e dell'atto di chiamata in causa, nonché l'inesistenza di ogni diritto dell'attore a richiedere i danni, sia ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c.;
- all'udienza del 26/5/2008 il Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.;
- già in questa fase l'Avvocato Astuti ometteva di avvisare il proprio assistito dell'obbligo di depositare le memorie istruttorie, con la conseguente necessità di indicare le circostanze su cui articolare la prova per testi ed i relativi nominativi, di richiedere una consulenza medico legale e di depositare eventuale ulteriore documentazione;
- il giudice, a scioglimento della riservata con la quale avrebbe dovuto ammettere i mezzi istruttori, con ordinanza del 29/10/2008 rilevava l'incompletezza del fascicolo per l'assenza di tali memorie e fissava l'udienza del 27/03/2009 per la comparizione delle parti e per i chiarimenti del caso;
- all'udienza del 27/03/2009, l'avvocato Astuti reiterava la richiesta di concessione dei termini ex articolo 183 comma VI cpc e il giudice, con ordinanza dell'1/4/2009, rigettava tale richiesta e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/6/2011, poi differita d'ufficio al 15/06/2011;
- all'udienza del 15/06/2011 l'avvocato Astuti non si presentava né delegava altri in sua vece per rassegnare le conclusioni per il proprio assistito e la causa veniva rinviata per l'eccessivo carico di ruolo all'udienza del 19/10/2011,
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 3 nella quale, l'avvocato Astuti, senza rassegnare alcuna conclusione, aderiva alla richiesta di rinvio ex articolo 190 cpc;
- all' udienza del 14/11/2013 l'avvocato Astuti chiedeva nuovamente la remissione in termini per presentare le memorie ex art. 183 comma VI, che veniva rigettata ed il giudice rinviava nuovamente la causa all'udienza del 24/03/2014, in cui l'avvocato Astuti era assente, poi nuovamente rinviata al 12/05/2014, udienza in cui l'avvocato Astuti era ancora assente;
- all'udienza del 27/10/2014 nella quale l'avvocato Astuti era ancora assente, venivano precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'articolo 190 cc con rinvio per la discussione all'udienza del 23/02/2015 e, successivamente la causa veniva ancora rinviata per l'eccessivo carico di ruolo al 28/09/2015 (ancora assente l'avvocato Astuti) e poi al 23/11/2015 (ancora assente l'avvocato Astuti) e infine all'udienza del 30/11/2015 (assente l'avvocato Astuti) il giudice decideva, ex articolo 281sexies c.p.c., con la sentenza numero 5008 del 2015 del Tribunale di Salerno (a seguito della soppressione della sezione distaccata) rigettando la domanda, in quanto sfornita di prova, e condannando l'attore al pagamento delle spese di lite per € 1590,00 oltre accessori;
- l'avvocato Astuti ometteva, inoltre, di avvisare il proprio cliente dell'avvenuto deposito della sentenza, in tal modo pregiudicandogli anche il diritto ad appellare;
- l'attore veniva a conoscenza del provvedimento a lui sfavorevole solo dopo aver ricevuto l'avviso dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta di registro della sentenza nel settembre del 2018;
- pertanto, l'attore contestava all'avvocato Astuti tutte le inadempienze perpetrate ai suoi danni, invitandola ad una bonaria composizione della vicenda ed a comunicare il nominativo della compagnia assicurativa garante per i rischi connessi all'attività professionale;
- l'avvocato Astuti replicava che, trattandosi di pratica vetusta, aveva necessità di tempo per reperire gli atti;
conseguentemente, il cliente inviava all'avvocato la copia integrale del fascicolo di causa per le valutazioni del caso;
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 4 - quest'ultima replicava di avere bisogno di almeno 30 giorni per verificare gli atti a lei trasmessi e, con propria pec dell'8/11/2018, declinava ogni responsabilità nella vicenda affermando che le memorie istruttorie sarebbero andate perse e che le ripetute assenze alle udienze non avrebbero comportato pregiudizio alcuno al proprio assistito;
che gli incontri informativi col cliente si sarebbero tenuti nello studio di altro collega, che il sarebbe stato avvertito Pt_1 telefonicamente del proprio diritto di proporre appello e che non era stato corrisposto alcun compenso professionale per l'opera prestata;
- con raccomandata del 27/11/2018 l'attore avviava la procedura di negoziazione assistita alla quale non partecipava l'avvocato Astuti, che non forniva neppure il nominativo della compagnia assicuratrice garante per i rischi connessi all'esercizio dell'attività di avvocato;
- l'avvocato Astuti replicava inviando la nota spese e diritti e competenze cui avrebbe avuto diritto per l'opera professionale svolta.
Si costituiva in data 24/9/2019, l'avv. Mariateresa Astuti, che chiedeva preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa dell' , Parte_3 con cui aveva stipulato la polizza professionale n.060029849566, al fine essere manlevata da qualsivoglia condanna in caso di accertamento di responsabilità. Passando al merito, evidenziava, con riguardo al mancato deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., di aver provveduto al regolare deposito delle stesse, ma che le stesse non venivano rinvenute dal Magistrato all'interno del fascicolo, il quale, alla successiva udienza, non concedeva nuovo termine per il deposito. Con riferimento alla mancata comparizione ad alcune udienze, evidenziava come le stesse fossero state udienze di mero rinvio, senza alcun pregiudizio per l'attore. Con riguardo alla mancata comunicazione dell'esito del giudizio, precisava di aver conosciuto il tramite il collega Pt_1 Tes_1
, presso il cui studio si svolgevano tutti gli incontri, e al
[...] quale effettuava ogni comunicazione, tra cui quella dell'esito del giudizio.
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 5 Proponeva altresì domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi non corrisposti, relativi al giudizio nel quale aveva difeso l'attore, pari ad € 2612,13.
All'esito della compiuta istruttoria, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo e della chiamata in causa del terzo, contenendo gli stessi tutti i requisiti previsti per legge, essendo immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto al petitum. Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia della
Parte_3
, regolarmente citata e non costituita.
[...]
2. Sul merito. Con riguardo alla tipologia di contratto che lega l'avvocato al suo cliente, nonché alla disciplina applicabile, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «l'incarico affidato al difensore, pur rientrando nella più ampia categoria del mandato quale assunzione dell'obbligazione a compiere atti giuridici è, in ragione delle specifiche caratteristiche che connotano l'attività professionale, oggetto dell'obbligazione disciplinata dagli artt. 2229 ss. c.c.» (Cass. Civ., sez. II, ordinanza n. 185 del 09/01/2020). Oltre alle norme del codice civile riferibili alla tipologia contrattuale che lega le due parti, al rapporto cliente/avvocato si applicano anche le norme contenute nella L. n. 247/2012 (cd. Legge professionale forense) e nel Codice deontologico forense. Il rapporto tra avvocato e cliente è regolato dal cd. contratto di patrocinio, un contratto di prestazione d'opera intellettuale riconducibile allo schema del mandato. Quest'ultimo è richiamato espressamente dagli artt. 23, 26, 27 e 32 del Codice deontologico forense e dall'art. 14 della n. 247/2012. La stipulazione del contratto professionale di prestazione d'opera fa sorgere in capo all'avvocato una serie di obblighi e doveri. In primis, al momento della stipula, sorge un'obbligazione in capo all'avvocato e, per lungo tempo, si è discusso se fosse da
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 6 ritenere un'obbligazione di mezzi o un'obbligazione di risultato. L'obbligazione assunta dall'avvocato è generalmente ritenuta come un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al proprio cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguire il risultato. A tal riguardo, occorre fare riferimento ad un importante dovere in capo all'avvocato: il dovere di diligenza. La diligenza del professionista è regolata dall'art. 1176 co.2 c.c. e dall'art. 12 – rubricato “dovere di diligenza” – del Codice deontologico forense. Il prestatore d'opera, dunque, ha l'obbligo di agire secondo diligenza e l'art. 1176 co. 2 c.c. rappresenta il parametro di valutazione della sua condotta, il quale deve essere dotato di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dotato degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione da svolgere (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 23740 del 01/10/2018, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 13777 del 31/05/2018). Il professionista ha, poi, il dovere di informazione, disciplinato dall'art. 27 del Codice Deontologico Forense, alla luce del quale l'avvocato, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ha il dovere di informare il cliente:
- delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico conferito;
- delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di risoluzione;
- della possibile durata del processo e degli oneri annessi;
- della possibilità di avvalersi degli istituti della negoziazione assistita e/o mediazione e di tutti i percorsi alternativi al contenzioso giudiziario;
- della necessità di compiere tutti gli atti necessari al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso nonché della possibilità, ove ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. Occorre sul punto sottolineare che, al contempo, il cliente è onerato da uno speculare dovere di informazione e collaborazione con l'avvocato in quanto, laddove il parere informativo dell'avvocato risultasse errato a causa di erronee informazioni fornite dal cliente, non sarebbe poi predicabile
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 7 alcuna responsabilità del legale. Oltre a ciò, il professionista, nel corso dello svolgimento del rapporto, è soggetto al dovere di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente nonché a quello di sconsigliare di intraprendere e/o proseguire il giudizio ove non sussistano le condizioni che potrebbero comportarne un esito favorevole (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 10289 del 20/05/2015). Il dovere di informazione in capo all'avvocato incontra, tuttavia, un limite, che si sostanzia nella scelta libera e consapevole del cliente, in quanto il professionista non ha l'obbligo di persuaderlo. Tra gli obblighi informativi dell'avvocato, poi, rientra il dovere di rendere edotto il cliente di essere dotato di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla professione. Nella fase di informazione al cliente, l'avvocato non adempie ad una obbligazione di mezzi, propria del rapporto contrattuale, bensì ad una obbligazione di risultato, dovendo offrire al cliente tutti gli elementi di valutazione necessari allo scopo di assumere una consapevole decisione in ordine all'opportunità o meno di promuovere la causa. Al fine di qualificare la fattispecie di responsabilità che può configurarsi in capo all'avvocato, va premesso che, con la stipula del contratto d'opera professionale, il legale potrà essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Con riferimento al profilo probatorio, nella responsabilità contrattuale, su di un piano generale, secondo il consolidato insegnamento delle sezioni unite della S.C., spetta al creditore l'onere di fornire la prova del contratto, e di allegare inadempimento (Cass. s.u. 13533/2001). Il concetto di responsabilità contrattuale è poi strettamente collegato al principio di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, regolato dall'art. 1176 c.c., il quale esonera da responsabilità il creditore che abbia agito secondo diligenza, nonostante l'inadempimento dell'obbligazione. Dopo tale, generale inquadramento, ve peraltro osservato che, secondo il più recente insegnamento della Corte di legittimità (Cass. 18392/2017 e successive conformi) nella responsabilità scaturente da un facere professionale (La S. C. si è espressa in tema di responsabilità sanitaria con due successive pronunce, la 28990 e 28991 del 2019), è necessario distinguere, in capo al
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 8 creditore della prestazione, un interesse presupposto ed un interesse strumentale, con la conseguenza, tra l'altro, che la prova del nesso causale tra la condotta colposa del professionista e l'evento di danno (i.e., l'inadempimento) va offerta dal creditore, trattandosi di un fatto costitutivo dell'illecito, secondo l'ordinario riparto degli oneri probatori previsti dal codice di rito. Come ulteriormente chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III n, 1169/2020), “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (in senso sostanzialmente conforme, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n. 25112. Infatti la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone.) Nel tempo, si sono affermate alcune ipotesi tipiche di responsabilità dell'avvocato, quali:
- il colposo mancato rilievo della prescrizione;
- l'intervenuta decadenza per la mancata colposa proposizione di una impugnazione, della redazione di un atto, dell'intimazione dei testi,
- l'erronea interpretazione di una norma nonostante l'esistenza di specifici e univoci precedenti di legittimità;
- la mancata partecipazione alle udienze e/o il mancato
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 9 deposito di atti e documenti;
- la mancata informazione relativa a scelte processuali essenziali;
- l'inadempimento dell'obbligo di rendiconto;
- la violazione dell'obbligo di informazione del cliente;
- l'introduzione di cause ad elevato rischio di soccombenza;
- l'uso di mezzi difensivi pregiudizievoli per il cliente;
- l'errata individuazione del legittimato passivo;
- l'imperizia grave e l'errata strategia processuale;
- la responsabilità per l'attività del domiciliatario.
Come anticipato, nel caso di specie, si profila un'ipotesi di responsabilità per omessa o tardivo deposito di un atto (le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.), con conseguente declaratoria di inammissibilità dei mezzi istruttori da parte del giudice. L'omissione o il ritardo nel deposito di un atto non è però sufficiente perché si profili una ipotesi di responsabilità professionale;
occorre, altresì, dimostrare, alla luce di un giudizio probabilistico, che il danno sia stato cagionato dal comportamento omissivo. In conclusione, ai fini dell'inadempimento, occorre valutare l'effettiva configurabilità di una violazione delle regole cautelari che facciano emergere la cd. “colpa professionale”, regolata dall'art. 43 c.p. - negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero in caso di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il fondamento della responsabilità colposa del professionista è da ricercarsi nell'art. 2236 c.c., il quale dispone che, se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave (limitazione di responsabilità a sua volta limitata alla sola ipotesi dell'imperizia: Corte cost. 166/1973). L'art. 2236 c.c., a sua volta, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 1176 c.c., configurandosi tra le due norme un rapporto di integrazione per complementarietà: il professionista deve seguire la diligenza prevista dal comma 2 dell'art. 1176 c.c. ma, nei casi in cui vi siano profili tecnici di speciale difficoltà, risponde solo di dolo o colpa grave.
Nel caso di specie è indubbio che il mancato deposito delle
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 10 memorie ex art 183 comma VI cpc, costituisce un comportamento negligente, che integra gli estremi della colpa professionale. Pur volendo ritenere che le memorie siano state depositate dell'Avv. Astuti e successivamente smarrite - avendo affermato il giudice che le stesse non venivano rinvenute all'interno del fascicolo - va rilevato che, sebbene il giudice, preso atto del mancato rinvenimento, avesse rinviato la causa all'udienza del 27/03/2009 per la comparizione delle parti e per i chiarimenti del caso, neppure in tale udienza l'Avv. Astuti provvedeva a depositare le memorie o a fornire i dovuti chiarimenti, limitandosi a reiterare la richiesta di concessione dei termini ex articolo 183 comma VI cpc che giudice, con ordinanza dell'1/4/2009, rigettava, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni. Va altresì rilevato che l'Avv. Astuti era stata assente a molte udienze, ivi compresa quella fissata per la discussione, non depositando neppure le memorie conclusionali. Pertanto, l'omesso deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. (condotta) ha determinato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attore (evento), sussistendo il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento. Con riguardo al profilo della causalità giuridica, deve ritenersi che, in base ad un giudizio prognostico, il deposito delle istanze istruttorie, anche tenuto conto delle puntuali dichiarazioni rese dal teste attoreo nel presente giudizio, avrebbe evitato le conseguenze dannose poi verificatesi, consentendo all'attore di ottenere il risarcimento richiesto. Il teste , escusso all'udienza del 22/2/2022, ha Testimone_2 riferito quanto segue: ADR: “sono amico del sig. , ricordo che era la fine Parte_1 del mese di ottobre dell'anno 2005 ed erano le ore 21,30 circa, ci trovavamo all'interno della palestra Siddartha alla Via XXV Luglio di Cave De' Tirreni, avevamo finito l'allenamento e eravamo andati a farci la doccia. Quella sera il pavimento era particolarmente bagnato, c'era molto vapore e non si vedeva nulla;
quella sera non c'era l'inserviente che normalmente provvedeva ad asciugare il pavimento;
non c'erano le strisce antiscivolo né segnali che indicassero pericolo. Preciso che uscivamo dalla doccia nello stesso momento
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 11 allorquando lui è scivolato andando a sbattere con il viso su una panca, per effetto dell'urto gli usciva sangue dal naso. Dopo poco è sopraggiunto il proprietario della palestra che mi ha aiutato a soccorrerlo dopo di che è arrivato il padre e ricordo che l'ha portato in Ospedale per effettuare ulteriori accertamenti”. Con riguardo ai danni subiti, tenuto conto del referto ospedaliero 12283 del 27/10/2005 dell'Ospedale Santa Maria Incoronata dell'Olmo, dal quale si evince l'esistenza di una frattura delle ossa nasali con setto in asse, non si ritiene configurabile, alla luce della documentazione in atti, un danno biologico permanente, ma esclusivamente una invalidità temporanea quantificabile in € 759,55, di cui € 552,40 per ITP al 50% ed € 207,15 per ITP al 25%. Risulta provato anche un danno patrimoniale, sub specie di danno emergente, quantificato in € 18,50 per spese mediche documentate. Nessuna somma può invece essere riconosciuta per il danno morale, non allegato né provato. Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 15733/2022) il danno morale consiste in una “sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo” rispetto a quello previsto per “la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (costituenti invece il danno biologico. In argomento, funditus, Cass. 901/2018, 7513/2018, 2788/2019)”. Con ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023, la Terza Sezione della Corte di Cassazione è tornata sui presupposti per la risarcibilità del danno morale e sull'onere della prova. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale (nel caso di specie il diritto alla salute), deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, il c.d. danno morale, inteso come sofferenza interiore patita dalla vittima in conseguenza della lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Nel caso di specie, come sopra affermato, il danneggiato si è completamente sottratto ad ogni allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 12 prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio interiore, tenuto altresì conto della entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale. Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale. Spetta pertanto, complessivamente, all'attore la somma di € 778,05. Venendo all'esame della richiesta di rivalutazione e interessi, si osserva, con riferimento all'obbligazione risarcitoria che, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi Parte_1 al tasso legale dalla data del sinistro (27/10/2005), per cui sull'importo di 778,05 andrà computata l'ulteriore somma di €
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 13 434,13 a titolo di interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data del sinistro (27/10/2005) - e pari ad € 550,64
- e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione, sicché andrà corrisposta la somma complessiva finale, comprensiva di capitale ed interessi compensativi, di € 1212,18. Dalla data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo, infine, sono dovuti gli interessi al tasso legale sulle somme liquidate all'attualità.
Con riguardo alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della compagnia assicurativa, risulta provata la stipula, in data 7/11/2018, della polizza n. 060029849566, con decorrenza dal 2/11/2018 al 2/11/2019. In base al riparto dell'onere probatorio, spetta all'assicurato provare l'operatività della polizza: nel caso di specie la convenuta si è limitata a produrre la polizza n. 060029849566, stipulata il 7/11/2018, con decorrenza dal 2/11/2018 al 2/11/2019, senza però provare che il danno si era verificato nel periodo di operatività della polizza stessa (la sentenza è del 2015), né provando l'esistenza di una clausola claims made. La domanda di manleva va, pertanto, rigettata.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III Ord. 24519/2018), l'inadempimento dell'avvocato che abbia determinato la definitiva perdita del diritto del suo assistito, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista. L'inadempimento professionale comporta l'applicazione dell'art. 1460 c.c., con la conseguente perdita del diritto al compenso: il cliente può quindi legittimamente rifiutare di corrispondere il compenso all'avvocato, quando questi sia incorso in omissioni dell'attività difensiva tali da impedire il conseguimento di un esito della lite altrimenti ottenibile, sia pur sulla base di criteri
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 14 necessariamente probabilistici (Cass. 11304/2012; Cass. 6967/2006; Cass. 5928/2002). La domanda riconvenzionale va pertanto rigettata.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite, calcolate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 3203 /2019del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra
, MARIATERESA Parte_1 Pt_4 [...]
, ogni contraria Parte_3 istanza disattesa così provvede:
1.accoglie parzialmente, la domanda proposta da parte attrice;
2.condanna al pagamento, in favore di ON
, della somma di € 1212,18, oltre interessi Parte_1 legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3. rigetta la domanda di manleva;
4. rigetta la domanda riconvenzionale;
5.condanna al pagamento, in favore di ON
, delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
264,00 per spese ed € 2552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 4/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 15
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
OGGETTO…………….... Udienza del 28/5/2025
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. SENTENZA
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione NOTIF. APPELLO scritta,
………………………….
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3203/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO C.F._1
VIRNO 31 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. ANGRISANI DANIELE, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
, nata a [...] il [...] ON ed ivi residente a[...], quale procuratore di se stessa, ed elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni alla via P. Atenolfi n.8;
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 1 CONVENUTA
NONCHE'
ASSICURATRICE Controparte_2
, con sede in San Cesareo Sul Panaro alla
[...] via Corso Libertà n.53; TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 28/5/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 premetteva quanto segue:
- nel giugno del 2007 l'attore affidava all'avvocato Mariateresa Astuti l'incarico di rappresentarlo e difenderlo dinanzi al Tribunale civile di Salerno, sezione distaccata di Cava dè Tirreni, nel giudizio per il risarcimento danni da promuovere nei confronti della palestra Siddharta Club Fitness Center di Cava dè Tirreni;
- a sostegno della domanda, l'attore assumeva di essersi iscritto in tale palestra nel settembre del 2005 e che, nell'ottobre dello stesso anno, in conseguenza della presenza di acqua sul pavimento dello spogliatoio, nell'uscire dalla doccia, era scivolato urtando col viso contro una panca e riportando una frattura al setto nasale: per tale fatto chiedeva di essere risarcito del danno biologico subito, quantificato in € 4.651,11, oltre rivalutazione ed interessi legali, ritenendo sussistente la responsabilità del titolare della palestra per non aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare la caduta e i
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 2 danni;
- il giudizio veniva incardinato al n. 673/07 RG del Tribunale di Cava dè Tirreni;
- si costituiva in giudizio, il 30/11/2007, la titolare della palestra, che negava ogni responsabilità ed in particolare la sussistenza dell'insidia, ed in ogni caso chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicurativa , garante per i danni a terzi Parte_2 cagionati dall'esercizio dell'attività;
- per consentire la chiamata del terzo veniva differita la prima udienza;
- in data 9/5/2008 si costituiva la terza chiamata, eccependo la genericità del contenuto dell'atto di citazione e dell'atto di chiamata in causa, nonché l'inesistenza di ogni diritto dell'attore a richiedere i danni, sia ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c.;
- all'udienza del 26/5/2008 il Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.;
- già in questa fase l'Avvocato Astuti ometteva di avvisare il proprio assistito dell'obbligo di depositare le memorie istruttorie, con la conseguente necessità di indicare le circostanze su cui articolare la prova per testi ed i relativi nominativi, di richiedere una consulenza medico legale e di depositare eventuale ulteriore documentazione;
- il giudice, a scioglimento della riservata con la quale avrebbe dovuto ammettere i mezzi istruttori, con ordinanza del 29/10/2008 rilevava l'incompletezza del fascicolo per l'assenza di tali memorie e fissava l'udienza del 27/03/2009 per la comparizione delle parti e per i chiarimenti del caso;
- all'udienza del 27/03/2009, l'avvocato Astuti reiterava la richiesta di concessione dei termini ex articolo 183 comma VI cpc e il giudice, con ordinanza dell'1/4/2009, rigettava tale richiesta e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/6/2011, poi differita d'ufficio al 15/06/2011;
- all'udienza del 15/06/2011 l'avvocato Astuti non si presentava né delegava altri in sua vece per rassegnare le conclusioni per il proprio assistito e la causa veniva rinviata per l'eccessivo carico di ruolo all'udienza del 19/10/2011,
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 3 nella quale, l'avvocato Astuti, senza rassegnare alcuna conclusione, aderiva alla richiesta di rinvio ex articolo 190 cpc;
- all' udienza del 14/11/2013 l'avvocato Astuti chiedeva nuovamente la remissione in termini per presentare le memorie ex art. 183 comma VI, che veniva rigettata ed il giudice rinviava nuovamente la causa all'udienza del 24/03/2014, in cui l'avvocato Astuti era assente, poi nuovamente rinviata al 12/05/2014, udienza in cui l'avvocato Astuti era ancora assente;
- all'udienza del 27/10/2014 nella quale l'avvocato Astuti era ancora assente, venivano precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'articolo 190 cc con rinvio per la discussione all'udienza del 23/02/2015 e, successivamente la causa veniva ancora rinviata per l'eccessivo carico di ruolo al 28/09/2015 (ancora assente l'avvocato Astuti) e poi al 23/11/2015 (ancora assente l'avvocato Astuti) e infine all'udienza del 30/11/2015 (assente l'avvocato Astuti) il giudice decideva, ex articolo 281sexies c.p.c., con la sentenza numero 5008 del 2015 del Tribunale di Salerno (a seguito della soppressione della sezione distaccata) rigettando la domanda, in quanto sfornita di prova, e condannando l'attore al pagamento delle spese di lite per € 1590,00 oltre accessori;
- l'avvocato Astuti ometteva, inoltre, di avvisare il proprio cliente dell'avvenuto deposito della sentenza, in tal modo pregiudicandogli anche il diritto ad appellare;
- l'attore veniva a conoscenza del provvedimento a lui sfavorevole solo dopo aver ricevuto l'avviso dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta di registro della sentenza nel settembre del 2018;
- pertanto, l'attore contestava all'avvocato Astuti tutte le inadempienze perpetrate ai suoi danni, invitandola ad una bonaria composizione della vicenda ed a comunicare il nominativo della compagnia assicurativa garante per i rischi connessi all'attività professionale;
- l'avvocato Astuti replicava che, trattandosi di pratica vetusta, aveva necessità di tempo per reperire gli atti;
conseguentemente, il cliente inviava all'avvocato la copia integrale del fascicolo di causa per le valutazioni del caso;
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 4 - quest'ultima replicava di avere bisogno di almeno 30 giorni per verificare gli atti a lei trasmessi e, con propria pec dell'8/11/2018, declinava ogni responsabilità nella vicenda affermando che le memorie istruttorie sarebbero andate perse e che le ripetute assenze alle udienze non avrebbero comportato pregiudizio alcuno al proprio assistito;
che gli incontri informativi col cliente si sarebbero tenuti nello studio di altro collega, che il sarebbe stato avvertito Pt_1 telefonicamente del proprio diritto di proporre appello e che non era stato corrisposto alcun compenso professionale per l'opera prestata;
- con raccomandata del 27/11/2018 l'attore avviava la procedura di negoziazione assistita alla quale non partecipava l'avvocato Astuti, che non forniva neppure il nominativo della compagnia assicuratrice garante per i rischi connessi all'esercizio dell'attività di avvocato;
- l'avvocato Astuti replicava inviando la nota spese e diritti e competenze cui avrebbe avuto diritto per l'opera professionale svolta.
Si costituiva in data 24/9/2019, l'avv. Mariateresa Astuti, che chiedeva preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa dell' , Parte_3 con cui aveva stipulato la polizza professionale n.060029849566, al fine essere manlevata da qualsivoglia condanna in caso di accertamento di responsabilità. Passando al merito, evidenziava, con riguardo al mancato deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., di aver provveduto al regolare deposito delle stesse, ma che le stesse non venivano rinvenute dal Magistrato all'interno del fascicolo, il quale, alla successiva udienza, non concedeva nuovo termine per il deposito. Con riferimento alla mancata comparizione ad alcune udienze, evidenziava come le stesse fossero state udienze di mero rinvio, senza alcun pregiudizio per l'attore. Con riguardo alla mancata comunicazione dell'esito del giudizio, precisava di aver conosciuto il tramite il collega Pt_1 Tes_1
, presso il cui studio si svolgevano tutti gli incontri, e al
[...] quale effettuava ogni comunicazione, tra cui quella dell'esito del giudizio.
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 5 Proponeva altresì domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi non corrisposti, relativi al giudizio nel quale aveva difeso l'attore, pari ad € 2612,13.
All'esito della compiuta istruttoria, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo e della chiamata in causa del terzo, contenendo gli stessi tutti i requisiti previsti per legge, essendo immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto al petitum. Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia della
Parte_3
, regolarmente citata e non costituita.
[...]
2. Sul merito. Con riguardo alla tipologia di contratto che lega l'avvocato al suo cliente, nonché alla disciplina applicabile, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «l'incarico affidato al difensore, pur rientrando nella più ampia categoria del mandato quale assunzione dell'obbligazione a compiere atti giuridici è, in ragione delle specifiche caratteristiche che connotano l'attività professionale, oggetto dell'obbligazione disciplinata dagli artt. 2229 ss. c.c.» (Cass. Civ., sez. II, ordinanza n. 185 del 09/01/2020). Oltre alle norme del codice civile riferibili alla tipologia contrattuale che lega le due parti, al rapporto cliente/avvocato si applicano anche le norme contenute nella L. n. 247/2012 (cd. Legge professionale forense) e nel Codice deontologico forense. Il rapporto tra avvocato e cliente è regolato dal cd. contratto di patrocinio, un contratto di prestazione d'opera intellettuale riconducibile allo schema del mandato. Quest'ultimo è richiamato espressamente dagli artt. 23, 26, 27 e 32 del Codice deontologico forense e dall'art. 14 della n. 247/2012. La stipulazione del contratto professionale di prestazione d'opera fa sorgere in capo all'avvocato una serie di obblighi e doveri. In primis, al momento della stipula, sorge un'obbligazione in capo all'avvocato e, per lungo tempo, si è discusso se fosse da
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 6 ritenere un'obbligazione di mezzi o un'obbligazione di risultato. L'obbligazione assunta dall'avvocato è generalmente ritenuta come un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al proprio cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguire il risultato. A tal riguardo, occorre fare riferimento ad un importante dovere in capo all'avvocato: il dovere di diligenza. La diligenza del professionista è regolata dall'art. 1176 co.2 c.c. e dall'art. 12 – rubricato “dovere di diligenza” – del Codice deontologico forense. Il prestatore d'opera, dunque, ha l'obbligo di agire secondo diligenza e l'art. 1176 co. 2 c.c. rappresenta il parametro di valutazione della sua condotta, il quale deve essere dotato di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dotato degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione da svolgere (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 23740 del 01/10/2018, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 13777 del 31/05/2018). Il professionista ha, poi, il dovere di informazione, disciplinato dall'art. 27 del Codice Deontologico Forense, alla luce del quale l'avvocato, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ha il dovere di informare il cliente:
- delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico conferito;
- delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di risoluzione;
- della possibile durata del processo e degli oneri annessi;
- della possibilità di avvalersi degli istituti della negoziazione assistita e/o mediazione e di tutti i percorsi alternativi al contenzioso giudiziario;
- della necessità di compiere tutti gli atti necessari al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso nonché della possibilità, ove ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. Occorre sul punto sottolineare che, al contempo, il cliente è onerato da uno speculare dovere di informazione e collaborazione con l'avvocato in quanto, laddove il parere informativo dell'avvocato risultasse errato a causa di erronee informazioni fornite dal cliente, non sarebbe poi predicabile
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 7 alcuna responsabilità del legale. Oltre a ciò, il professionista, nel corso dello svolgimento del rapporto, è soggetto al dovere di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente nonché a quello di sconsigliare di intraprendere e/o proseguire il giudizio ove non sussistano le condizioni che potrebbero comportarne un esito favorevole (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 10289 del 20/05/2015). Il dovere di informazione in capo all'avvocato incontra, tuttavia, un limite, che si sostanzia nella scelta libera e consapevole del cliente, in quanto il professionista non ha l'obbligo di persuaderlo. Tra gli obblighi informativi dell'avvocato, poi, rientra il dovere di rendere edotto il cliente di essere dotato di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla professione. Nella fase di informazione al cliente, l'avvocato non adempie ad una obbligazione di mezzi, propria del rapporto contrattuale, bensì ad una obbligazione di risultato, dovendo offrire al cliente tutti gli elementi di valutazione necessari allo scopo di assumere una consapevole decisione in ordine all'opportunità o meno di promuovere la causa. Al fine di qualificare la fattispecie di responsabilità che può configurarsi in capo all'avvocato, va premesso che, con la stipula del contratto d'opera professionale, il legale potrà essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Con riferimento al profilo probatorio, nella responsabilità contrattuale, su di un piano generale, secondo il consolidato insegnamento delle sezioni unite della S.C., spetta al creditore l'onere di fornire la prova del contratto, e di allegare inadempimento (Cass. s.u. 13533/2001). Il concetto di responsabilità contrattuale è poi strettamente collegato al principio di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, regolato dall'art. 1176 c.c., il quale esonera da responsabilità il creditore che abbia agito secondo diligenza, nonostante l'inadempimento dell'obbligazione. Dopo tale, generale inquadramento, ve peraltro osservato che, secondo il più recente insegnamento della Corte di legittimità (Cass. 18392/2017 e successive conformi) nella responsabilità scaturente da un facere professionale (La S. C. si è espressa in tema di responsabilità sanitaria con due successive pronunce, la 28990 e 28991 del 2019), è necessario distinguere, in capo al
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 8 creditore della prestazione, un interesse presupposto ed un interesse strumentale, con la conseguenza, tra l'altro, che la prova del nesso causale tra la condotta colposa del professionista e l'evento di danno (i.e., l'inadempimento) va offerta dal creditore, trattandosi di un fatto costitutivo dell'illecito, secondo l'ordinario riparto degli oneri probatori previsti dal codice di rito. Come ulteriormente chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III n, 1169/2020), “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (in senso sostanzialmente conforme, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n. 25112. Infatti la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone.) Nel tempo, si sono affermate alcune ipotesi tipiche di responsabilità dell'avvocato, quali:
- il colposo mancato rilievo della prescrizione;
- l'intervenuta decadenza per la mancata colposa proposizione di una impugnazione, della redazione di un atto, dell'intimazione dei testi,
- l'erronea interpretazione di una norma nonostante l'esistenza di specifici e univoci precedenti di legittimità;
- la mancata partecipazione alle udienze e/o il mancato
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 9 deposito di atti e documenti;
- la mancata informazione relativa a scelte processuali essenziali;
- l'inadempimento dell'obbligo di rendiconto;
- la violazione dell'obbligo di informazione del cliente;
- l'introduzione di cause ad elevato rischio di soccombenza;
- l'uso di mezzi difensivi pregiudizievoli per il cliente;
- l'errata individuazione del legittimato passivo;
- l'imperizia grave e l'errata strategia processuale;
- la responsabilità per l'attività del domiciliatario.
Come anticipato, nel caso di specie, si profila un'ipotesi di responsabilità per omessa o tardivo deposito di un atto (le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.), con conseguente declaratoria di inammissibilità dei mezzi istruttori da parte del giudice. L'omissione o il ritardo nel deposito di un atto non è però sufficiente perché si profili una ipotesi di responsabilità professionale;
occorre, altresì, dimostrare, alla luce di un giudizio probabilistico, che il danno sia stato cagionato dal comportamento omissivo. In conclusione, ai fini dell'inadempimento, occorre valutare l'effettiva configurabilità di una violazione delle regole cautelari che facciano emergere la cd. “colpa professionale”, regolata dall'art. 43 c.p. - negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero in caso di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il fondamento della responsabilità colposa del professionista è da ricercarsi nell'art. 2236 c.c., il quale dispone che, se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave (limitazione di responsabilità a sua volta limitata alla sola ipotesi dell'imperizia: Corte cost. 166/1973). L'art. 2236 c.c., a sua volta, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 1176 c.c., configurandosi tra le due norme un rapporto di integrazione per complementarietà: il professionista deve seguire la diligenza prevista dal comma 2 dell'art. 1176 c.c. ma, nei casi in cui vi siano profili tecnici di speciale difficoltà, risponde solo di dolo o colpa grave.
Nel caso di specie è indubbio che il mancato deposito delle
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 10 memorie ex art 183 comma VI cpc, costituisce un comportamento negligente, che integra gli estremi della colpa professionale. Pur volendo ritenere che le memorie siano state depositate dell'Avv. Astuti e successivamente smarrite - avendo affermato il giudice che le stesse non venivano rinvenute all'interno del fascicolo - va rilevato che, sebbene il giudice, preso atto del mancato rinvenimento, avesse rinviato la causa all'udienza del 27/03/2009 per la comparizione delle parti e per i chiarimenti del caso, neppure in tale udienza l'Avv. Astuti provvedeva a depositare le memorie o a fornire i dovuti chiarimenti, limitandosi a reiterare la richiesta di concessione dei termini ex articolo 183 comma VI cpc che giudice, con ordinanza dell'1/4/2009, rigettava, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni. Va altresì rilevato che l'Avv. Astuti era stata assente a molte udienze, ivi compresa quella fissata per la discussione, non depositando neppure le memorie conclusionali. Pertanto, l'omesso deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. (condotta) ha determinato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attore (evento), sussistendo il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento. Con riguardo al profilo della causalità giuridica, deve ritenersi che, in base ad un giudizio prognostico, il deposito delle istanze istruttorie, anche tenuto conto delle puntuali dichiarazioni rese dal teste attoreo nel presente giudizio, avrebbe evitato le conseguenze dannose poi verificatesi, consentendo all'attore di ottenere il risarcimento richiesto. Il teste , escusso all'udienza del 22/2/2022, ha Testimone_2 riferito quanto segue: ADR: “sono amico del sig. , ricordo che era la fine Parte_1 del mese di ottobre dell'anno 2005 ed erano le ore 21,30 circa, ci trovavamo all'interno della palestra Siddartha alla Via XXV Luglio di Cave De' Tirreni, avevamo finito l'allenamento e eravamo andati a farci la doccia. Quella sera il pavimento era particolarmente bagnato, c'era molto vapore e non si vedeva nulla;
quella sera non c'era l'inserviente che normalmente provvedeva ad asciugare il pavimento;
non c'erano le strisce antiscivolo né segnali che indicassero pericolo. Preciso che uscivamo dalla doccia nello stesso momento
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 11 allorquando lui è scivolato andando a sbattere con il viso su una panca, per effetto dell'urto gli usciva sangue dal naso. Dopo poco è sopraggiunto il proprietario della palestra che mi ha aiutato a soccorrerlo dopo di che è arrivato il padre e ricordo che l'ha portato in Ospedale per effettuare ulteriori accertamenti”. Con riguardo ai danni subiti, tenuto conto del referto ospedaliero 12283 del 27/10/2005 dell'Ospedale Santa Maria Incoronata dell'Olmo, dal quale si evince l'esistenza di una frattura delle ossa nasali con setto in asse, non si ritiene configurabile, alla luce della documentazione in atti, un danno biologico permanente, ma esclusivamente una invalidità temporanea quantificabile in € 759,55, di cui € 552,40 per ITP al 50% ed € 207,15 per ITP al 25%. Risulta provato anche un danno patrimoniale, sub specie di danno emergente, quantificato in € 18,50 per spese mediche documentate. Nessuna somma può invece essere riconosciuta per il danno morale, non allegato né provato. Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 15733/2022) il danno morale consiste in una “sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo” rispetto a quello previsto per “la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (costituenti invece il danno biologico. In argomento, funditus, Cass. 901/2018, 7513/2018, 2788/2019)”. Con ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023, la Terza Sezione della Corte di Cassazione è tornata sui presupposti per la risarcibilità del danno morale e sull'onere della prova. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale (nel caso di specie il diritto alla salute), deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, il c.d. danno morale, inteso come sofferenza interiore patita dalla vittima in conseguenza della lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Nel caso di specie, come sopra affermato, il danneggiato si è completamente sottratto ad ogni allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 12 prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio interiore, tenuto altresì conto della entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale. Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale. Spetta pertanto, complessivamente, all'attore la somma di € 778,05. Venendo all'esame della richiesta di rivalutazione e interessi, si osserva, con riferimento all'obbligazione risarcitoria che, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi Parte_1 al tasso legale dalla data del sinistro (27/10/2005), per cui sull'importo di 778,05 andrà computata l'ulteriore somma di €
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 13 434,13 a titolo di interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data del sinistro (27/10/2005) - e pari ad € 550,64
- e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione, sicché andrà corrisposta la somma complessiva finale, comprensiva di capitale ed interessi compensativi, di € 1212,18. Dalla data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo, infine, sono dovuti gli interessi al tasso legale sulle somme liquidate all'attualità.
Con riguardo alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della compagnia assicurativa, risulta provata la stipula, in data 7/11/2018, della polizza n. 060029849566, con decorrenza dal 2/11/2018 al 2/11/2019. In base al riparto dell'onere probatorio, spetta all'assicurato provare l'operatività della polizza: nel caso di specie la convenuta si è limitata a produrre la polizza n. 060029849566, stipulata il 7/11/2018, con decorrenza dal 2/11/2018 al 2/11/2019, senza però provare che il danno si era verificato nel periodo di operatività della polizza stessa (la sentenza è del 2015), né provando l'esistenza di una clausola claims made. La domanda di manleva va, pertanto, rigettata.
Con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III Ord. 24519/2018), l'inadempimento dell'avvocato che abbia determinato la definitiva perdita del diritto del suo assistito, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista. L'inadempimento professionale comporta l'applicazione dell'art. 1460 c.c., con la conseguente perdita del diritto al compenso: il cliente può quindi legittimamente rifiutare di corrispondere il compenso all'avvocato, quando questi sia incorso in omissioni dell'attività difensiva tali da impedire il conseguimento di un esito della lite altrimenti ottenibile, sia pur sulla base di criteri
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 14 necessariamente probabilistici (Cass. 11304/2012; Cass. 6967/2006; Cass. 5928/2002). La domanda riconvenzionale va pertanto rigettata.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite, calcolate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 3203 /2019del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra
, MARIATERESA Parte_1 Pt_4 [...]
, ogni contraria Parte_3 istanza disattesa così provvede:
1.accoglie parzialmente, la domanda proposta da parte attrice;
2.condanna al pagamento, in favore di ON
, della somma di € 1212,18, oltre interessi Parte_1 legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3. rigetta la domanda di manleva;
4. rigetta la domanda riconvenzionale;
5.condanna al pagamento, in favore di ON
, delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
264,00 per spese ed € 2552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 4/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 3203/2019 - G.M. TT.SSA UC ESPOSITO 15