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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4558 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Sebastiano Desogus, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione, ammessa al patrocinio a spese dello
Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari prot.
n. 2244/2023 in data 12 giugno 2023
ATTRICE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Roberto Peara, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti congiuntamente:
“I procuratori delle parti chiedono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 26 giugno 2023, ha convenuto in Parte_1
1 giudizio la società per sentir dichiarare la risoluzione per vizi Controparte_1
occulti del contratto di compravendita stipulato per atto pubblico il 21 ottobre
2022, avente ad oggetto l'immobile ad uso di civile abitazione sito in Capoterra, via Cagliari n. 217, verso il prezzo di Euro 85.280,00, e per sentir condannare la convenuta, altresì, al risarcimento dei danni da mancato godimento, nella misura di Euro 60.00000, ed alla restituzione delle spese sostenute per l'esecuzione del contratto, nella misura di Euro 18.889,78, deducendo il progressivo ammaloramento degli ambienti a causa della presenza di muffe, riconducibili a vizi costruttivi celati dalla venditrice.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento delle Controparte_1
domande e concludendo per il rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 24 aprile 2025, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza termini, ai sensi dell'art. 281- sexies, comma 3, cod. proc. civ., nel testo vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in relazione a tutte le domande. Nel corso del processo, infatti, dopo aver manifestato la disponibilità a conciliarsi, fra l'altro anche con la proposta, formulata dall'attrice, di comporre la lite in via transattiva per la somma di Euro
10.000,00, a spese compensate, i procuratori delle parti hanno concordemente comunicato la cessazione della materia del contendere, sul presupposto necessario della raggiunta transazione, pur senza specificarne le condizioni. Ciò fa venir meno la situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, che va, conseguentemente, dichiarata.
2. L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 24 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4558 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Sebastiano Desogus, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione, ammessa al patrocinio a spese dello
Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari prot.
n. 2244/2023 in data 12 giugno 2023
ATTRICE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Roberto Peara, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti congiuntamente:
“I procuratori delle parti chiedono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 26 giugno 2023, ha convenuto in Parte_1
1 giudizio la società per sentir dichiarare la risoluzione per vizi Controparte_1
occulti del contratto di compravendita stipulato per atto pubblico il 21 ottobre
2022, avente ad oggetto l'immobile ad uso di civile abitazione sito in Capoterra, via Cagliari n. 217, verso il prezzo di Euro 85.280,00, e per sentir condannare la convenuta, altresì, al risarcimento dei danni da mancato godimento, nella misura di Euro 60.00000, ed alla restituzione delle spese sostenute per l'esecuzione del contratto, nella misura di Euro 18.889,78, deducendo il progressivo ammaloramento degli ambienti a causa della presenza di muffe, riconducibili a vizi costruttivi celati dalla venditrice.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento delle Controparte_1
domande e concludendo per il rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 24 aprile 2025, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza termini, ai sensi dell'art. 281- sexies, comma 3, cod. proc. civ., nel testo vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in relazione a tutte le domande. Nel corso del processo, infatti, dopo aver manifestato la disponibilità a conciliarsi, fra l'altro anche con la proposta, formulata dall'attrice, di comporre la lite in via transattiva per la somma di Euro
10.000,00, a spese compensate, i procuratori delle parti hanno concordemente comunicato la cessazione della materia del contendere, sul presupposto necessario della raggiunta transazione, pur senza specificarne le condizioni. Ciò fa venir meno la situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, che va, conseguentemente, dichiarata.
2. L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 24 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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