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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6512 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 5 giugno 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 6742 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Maurizio Sansoni – ricorrente Parte_1
E
rappr.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
SA D'ES – convenuta
Oggetto: mansioni superiori
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge le domande attoree, b) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della società, delle spese del giudizio, che liquida in €. 20,00 per spese e €. 6.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa,
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 19/2/2024 conveniva qui n giudizio Parte_1
CP_1
Esposto (in sintesi): di lavorare alle dipendenze di questa dall'ottobre 1996, quando era stato assunto come operaio di 3° livello secondo il CCNL FE;
che dall'aprile 2013, per conciliazione, era stato assegnato alla mansione di Operatore addetto alla videosorveglianza per i cimiteri capitolini, con inquadramento al livello C3 secondo il CCNL Federutility;
che in realtà egli aveva sin da allora svolto mansioni superiori, ascrivibili al livello 6°, o in subordine 5°, secondo il CCNL Utilitalia FE, applicato dalla convenuta alla massima parte dei propri dipendenti salvo guardiani e seppellitori;
ovvero in subordine al livello B2 o C1 secondo il CCNL Federutility;
posto che:
- dal giugno 2013 al giugno 2016 aveva gestito in autonomia l'intera centrale operativa dei Cimiteri capitolini, dirigendone l'operatività giornaliera con facoltà di decisione sulle priorità ed eventuali problematiche, e predisposto i servizi giornalieri del personale dell'unità, con sovraordinazione e responsabilità sullo stesso;
assunto la responsabilità dell'attività ispettiva sulle aree cimiteriali di competenza per quanto atteneva alla sicurezza ed alla vigilanza;
assunto la responsabilità dell'espletamento delle procedure di riconsegna, previo riconoscimento, degli arredi funebri ritrovati nei magazzini ~ 2 ~
cimiteriali; coordinato in caso di emergenza i soccorsi;
estrapolato, catalogato e conservato foto e filmati acquisiti, quando richiestone dalle autorità competenti;
prodotto quotidianamente, ed archiviato, sintesi dei dati estrapolati dalle relazioni delle guardie giurate, e delle segnalazioni inerenti anomalie riscontrate;
- dal giugno 2016 al settembre 2017, era stato assegnato a uffici amministrativi
(camera mortuaria, ufficio patrimonio, UR) dove aveva svolto attività di consulenza tecnica e supporto all'utenza privata e alle ditte di onoranze funebri, per il rilascio e la gestione delle concessioni cimiteriali, con verifica di regolarità della documentazione necessaria, calcolo e fatturazione, con strumenti informatici, delle spese relative;
- dal settembre 2017 era assegnato all'Ufficio Gestione Utenze, dove gestiva in autonomia e con discrezionalità le richieste dell'utenza per l'accettazione e la lavorazione delle istanze, con analisi di regolarità e legittimità, predisposizione ed inoltro di risposte scritte attraverso mail aziendale dedicata;
con successiva attività di reportistica;
sovintendenza delle relazioni con il pubblico;
gestione in autonomia delle richieste di accesso agli atti;
gestione del trattamento dei dati relativi alle banche dati Lotus;
chiedeva (in sintesi): 1) dichiararsi il suo diritto al superiore gradato inquadramento;
2) condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive.
Resisteva chiedendo dirsi le avverse domande inammissibili e/o CP_1 infondate perché (in sintesi): la descrizione delle mansioni svolte era generica, non idonea a sostenere la pretesa e non era aderente alla realtà; quelle svolte erano afferenti al livello di inquadramento posseduto;
le pretese erano prescritte;
al rapporto era applicabile solo il CCNL Federutility.
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono infondate,
2. La pretesa del ricorrente a vedersi riconoscere un inquadramento secondo il
CCNL FE/Utilitalia appare infondata.
3. E' ammesso e documentato in atti dallo stesso ricorrente che l'attuale inquadramento dello stesso al livello C3 secondo il CCNL Federutility è stato generato da un accordo conciliativo in sede sindacale del 11/4/2013, ossia ha base pattizia consensuale. Tale accordo risulta scaturito dal fatto che l'attore, dipendente della convenuta dal 1996 ed originariamente e fino ad allora inquadrato al livello 3A secondo il CCNL FE come operaio comune addetto ai servizi ambientali (spazzamento, decoro urbano), aveva chiesto di essere trasferito presso i servizi cimiteriali;
ed a tal scopo accettò di essere adibito ai servizi cimiteriali, in particolare con mansioni di operatore addetto alla videosorveglianza;
rinunciò al proprio inquadramento secondo il
CCNL FE ed accettò di essere inquadrato al livello C3 secondo il CCNL Federutility, peraltro con un superminimo assorbibile di €. 69,75, del quale fruiva ancora almeno al settembre 2022. ~ 3 ~
4. Nell'insegnamento di legittimità costante e qui condiviso, l'applicazione ad un rapporto di lavoro di un CCNL post. corporativo di diritto comune dipende esclusivamente dalle volontà negoziali, e non dall'attività svolta dall'impresa e tantomeno dal lavoratore, essendo l'art. 2070 c.c. incompatibile con la natura ed il regime dei CCNL di diritto comune (Cass. 11372/2008, 16340/2009,
24336/2013, 26742/2014, 24160/2015, 42001/2021).
5. L'applicazione di un CCNL diverso da quello negozialmente pattuito può essere invocata solo ai fini del sindacato di adeguatezza retributiva di cui all'art. 36 Cost. (Cass.11372/2008, 16340/2009, 26742/2014), al cd. minimo costituzionale (Cass. 27138/2013, 13617/2020, 944/2021) e non della diretta e piena applicazione di un CCNL diverso da quello pattuito, quale è implicata dalla pretesa al formale riconoscimento di un livello di inquadramento secondo il “diverso” CCNL;
e peraltro postula l'allegazione e la prova che il CCNL negozialmente applicato, per il suo ambito di applicazione in rapporto all'attività svolta dall'impresa, non costituisce un parametro idoneo di adeguatezza retributiva, come invece quello invocato a parametro della cd. retribuzione adeguata.
6. Il CCNL consensualmente aderito (Federutility) è invece incontestatamente ed incontestabilmente inerente proprio ai servizi funerari ai quali l'attore è stato adibito dal 2013 (art.1 CCNL 2006).
7. Il fatto che la convenuta applicherebbe alla generalità dei propri dipendenti il CCNL FE, facendo eccezione solo per “guardiani e seppellitori”, non ha trovato chiara evidenza nella prova orale esperita. Il teste Tes_1 Contro ha affermato che applica in genere il CCNL FE ma fa eccezione per i seppellitori, per alcuni impiegati che prima erano operai come tali inquadrati secondo Federutility, ovvero ex impiegati già inquadrati secondo Contro Federutility. Il teste ha invece detto che inquadra secondo Tes_2
Federutility tutto il personale cimiteriale. Il teste ha detto che i Tes_3
Federutility sono pochi e per lo più seppellitori. Non è dunque emerso un uso aziendale univocamente definito.
8. Gli accertamenti risultanti svolti nella prodotta Trib. Roma n.8426/2020 lasciano ipotizzare una realtà molto più complessa, e spesso legata a vicende contrattualcollettive pregresse. Il fatto che tutti i testi escussi colleghi dell'attore nel periodo dedotto in causa ( Per_1 Per_2 Per_3 Tes_3 hanno detto di essere inquadrati secondo FE (che ha un sistema di classificazione per numeri;
l'altro per lettere) mal si concilia con l'ipotesi più plausibile di tendenziale applicazione del CCNL Federutility al personale cimiteriale, ma potrebbe dipendere da altri fattori relativi alla “storia” dei lavoratori in questione. In ogni caso, ciò che conta è che non emerge dalle deposizioni una distinzione chiara, definita, chiaramente ed univocamente osservata.
9. La circostanza sarebbe comunque ad avviso del giudicante irrilevante. La diretta applicazione ad un rapporto di lavoro di un CCNL dipende dall'autonomia individuale: il fatto che un datore di solito applichi ai propri ~ 4 ~
dipendenti un dato CCNL costituisce una buona ragione per ritenere che lo avrebbe applicato anche a un lavoratore impiegato “in nero” o come lavoratore autonomo, o rispetto al quale non consta un patto di recepimento, ma non può superare l'evidenza di un patto individuale di recepimento al quale sia seguito un comportamento costante (v., buste paga), perché gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro (artt. 1340 c.c.;. art. 2078, co.2, c.c.; Cass SU n.
3101/95; Cass. 10873/2000); tanto più che anche a tener conto del principio invalso di equiparazione dell'uso aziendale al contratto collettivo aziendale, l'applicazione per uso aziendale a certi tipi di lavoratori di un CCNL, e per altri di un altro CCNL, non si presta nemmeno ad essere giudicato in astratto più o meno favorevole alla generalità di quei lavoratori, a meno che non si dimostri che uno di esso è sempre complessivamente più favorevole dell'altro; sì da giustificare l'incondizionata e generalizzata prevalenza sul contratto individuale secondo i princìpi generali.
10. Nel merito dell'ascrivibilità a livello Federutility delle mansioni svolte, dagli elementi di prova acquisiti risulta quanto segue.
11. L'attore venne assegnato al servizio di videosorveglianza del Verano il
17/6/2013 (doc. 3 conv), e vi rimase fino al giugno 2016, quando venne trasferito all'Ufficio Ispettorato della Camera Mortuaria dello stesso cimitero.
12. Il teste che lavorò con lui nella stessa struttura (”Sicurezza e Custodia”) Per_1 fino al settembre 2014, ha riferito in buona sostanza che egli in quel periodo oltre a visionare il cimitero dai monitor, per chiamare le forze dell'ordine in caso di illeciti, per poi estrapolare su richiesta di questa le immagini rilevanti, senza peraltro svolgere attività di coordinamento degli intervenienti; svolgeva anche alcune attività che avrebbe dovuto svolgere il teste, impedito dalla mole degli altri compiti ad esso affidati, quale quella di gestire la turnazione dei portieri, assegnandoli ai vari cancelli;
quella di redigere quotidianamente una relazione sintetica di dati estrapolati dalle relazioni delle guardie giurate;
con successiva archiviazione;
quella di chiamare il 118 se qualcuno si sentiva male nell'area cimiteriale;
nel qual caso coordinava anche l'attività dei mezzi di soccorso;
quella di accompagnare al magazzino gli utenti che avevano smarrito cose, per il ritiro.
13. Il teste che assunse la responsabilità del servizio dal gennaio 2015, Per_2 ha invece detto che l'attore si limitava in sostanza a fare videosorveglianza, ed a monitorare il buon funzionamento degli impianti, e ad estrapolare immagini su richiesta delle forze dell'ordine, posto che in caso di illecito chiunque era abilitato a provocare l'intervento delle forze dell'ordine, pertanto chiedendolo al teste;
del pari l'intervento di mezzi di soccorso era provocato anche dalle guardie giurate presenti;
le assegnazioni delle postazioni ai portieri le faceva tale , che si limitava peraltro a predisporre per il teste;
gli Per_4 accompagnamenti per il ritiro degli oggetti smarriti avevano valenza meramente logistica, seguendo accertamenti sulla legittimazione svolti da altri.
Ha aggiunto peraltro che eventi di illeciti o malori avvenivano al massimo due o tre volte al mese. ~ 5 ~
14. I due testi non appaiono necessariamente in conflitto, visto che riferiscono su periodi diversi.
15. Il teste , dell'ufficio risorse umane, non ha mai lavorato con l'attore. Tes_2
Non di meno, ha ritenuto di poter affermare che poiché il corpo di vigilanza constava, oltre a lui, solo di personale esterno (guardie giurate di una società terza ed alcuni carabinieri volontari) era evidentemente lui a ”gestirli”. 16. Sull'attività svolta presso l'Ufficio Mortuario ed il settore edilizia cimiteriale privata dal 22 giugno 2016 al settembre 2017 ha riferito per scienza diretta il teste affermando in buona sostanza che l'attore, via via che arrivavano Per_3 documenti relativi a progetti, ed a comunicazioni di inizio- fine- sospensione- ripresa lavori, vi estrapolava dati da inserire in una procedura informatica
(Lotus), che servivano per la stesura dei permessi di lavoro, per il calcolo dell'occupazione del suolo pubblico della memoria difensiva) e la relativa fatturazione, che egli faceva tramite Sap (cose ammesse dalla convenuta in memoria difensiva al capo 9, seppur adducendo trattarsi di calcoli semplici).
17. Ne ha riferito anche il teste , seppure non per scienza diretta, Tes_2 assumendo che lì il personale della camera mortuaria in genere predispone ed istruisce atti propedeutici a pratiche di estumulazione, tumulazione, verifiche per capienza;
e quello dell'edilizia cimiteriale fa fatturazioni che richiedono calcoli.
18. Dal settembre/ottobre 2017 l'attore lavora all'ufficio UR (relazioni con il pubblico) dove, secondo il teste , responsabile delle risorse umane Tes_1 dal luglio 2023, fornisce egli utenti via web risposte predisposte a richieste di informazione;
secondo il teste suo collega diretto almeno dal 2020, Tes_3 riceve personalmente l'utenza assistendola nella presentazione delle domande di tumulazione, estumulazione, sepoltura, verifica di capienza ai fini concessori, anche assumendo informazioni da altri uffici competenti;
secondo il teste , impiegata nelle RRUU dal 2014, dà agli utenti le prime Tes_2 informazioni necessarie alla presentazione di domanda o reclami, ricevendoli personalmente;
mentre c'è un secondo livello che invece risponde per telefono. Il teste appare chiaramente più attendibile, almeno per l'epoca Tes_2 precedente al luglio 2023, visto che la stessa convenuta al capo 11) della memoria difensiva ammette che l'attore si occupa della predisposizione di note di riscontro ai reclami presentati dagli utenti, e che tale attività può richiedere la consultazione di banche dati cimiteriali.
19. Il CCNL Federutility (art.17) inquadra al livello C3 ..il personale che svolge operazioni e lavori esecutivi in forma autonoma che presuppongono specializzazione di mestiere, ma che richiedano valutazioni di merito limitate, conseguenti a conoscenze specifiche o a qualificazioni professionali adeguate”.
20. Inquadra al livello C2 (riportato ma non chiesto, presumibilmente perché assorbito dal superminimo ormai consolidato) il personale che svolge operazioni e lavori esecutivi in forma autonoma relativi alla propria specializzazione di mestiere, che richiedono conoscenze teorico-pratiche e ~ 6 ~
capacità professionali specifiche conseguibili con pertinente esperienza e formazione.
21. Inquadra al livello C1, invocato in subordine, “...il personale che svolge operazioni e lavori in forma autonoma, anche coordinando altri lavoratori e compie lavori specialistici che richiedono capacità e conoscenze tecniche, tecnologiche e dei processi operativi conseguibili con adeguata esperienza e pertinente formazione”.
22. Inquadra al livello B2 “Vi appartiene il personale che, sulla base di processi di lavoro caratterizzati da ambiti di discrezionalità ed autonomia, svolge attività operative e/o tecnico-specialistiche e di sovrintendenza e/o di coordinamento di altri lavoratori, anche con rappresentanza dell'azienda relativamente alla proprie funzioni”.
23. La fattispecie B2 non appare integrata. In nessuna delle attività svolte quali accertate risulta invero evidenza del fatto che l'attore abbia mai svolto attività di sovrintendenza e/o di coordinamento di altri lavoratori, espressioni che non si attagliano al fatto che l'attore dal 2013 al 2014 abbia due o tre volte al mese coordinato mezzi di soccorso (evidentemente non in senso gerarchico, o operativo, ma nel mero senso di guidarli logisticamente nell'intervento, essendo impensabile che l'attore desse ordini su come il 118 doveva soccorrere quelli che si erano sentiti male in posizione di “soprintendenza”) o abbia per un periodo assegnato i portieri alle postazioni. Né valgono a convincere il giudice le illazioni spese dal teste , riguardo al fatto che l'attore Tes_2 doveva necessariamente “gestire” (anche se non sa in che termini) le guardie giurate delle società esterne ed addirittura i carabinieri volontari. Il teste Per_1
a diretta conoscenza dei fatti, non fa alcun riferimento a tale attività “gestoria”. Né si vede in che termini possa parlarsi di “ambiti di discrezionalità”. Nelle altre due fasi non risulta alcuna forma di coordinamento di lavoro altrui.
24. Peraltro, la declaratoria generale del livello B ha riguardo a “attività di concetto, per il conseguimento di risultati, con possibilità di variazioni dei medesimi..o che svolge attività richiedenti elevata specializzazione professionale.... ; espressioni che appaiono irriferibili a tutte le attività accertate, nessuna delle quali appare passibile di produrre risultati variabili, nè far emergere una “elevata specializzazione” (ossia un contenuto tecnico più che qualificato e specializzato dal punto di vista delle conoscenze professionali necessarie a svolgerlo)
25. Neppure appare integrata la fattispecie C1, posto che nessuna delle attività accertate appare ascrivibile alle categorie dei lavori specialistici che richiedono capacità e conoscenze tecniche, tecnologiche e dei processi operativi conseguibili con adeguata esperienza e pertinente formazione”. Tanto più che per il livello di inquadramento C3 il CCNL fa congrui “lavori che presuppongono conoscenze di mestiere, ma che richiedano valutazioni di merito limitate”. In nessuna delle attività accertate compare nemmeno alcuna plausibile “valutazione di merito” da compiere, né alcuna qualificazione ~ 7 ~
professionale che ecceda “conoscenze specifiche o qualificazioni professionali adeguate”. 26. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 5 giugno 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 6742 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Maurizio Sansoni – ricorrente Parte_1
E
rappr.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
SA D'ES – convenuta
Oggetto: mansioni superiori
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge le domande attoree, b) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della società, delle spese del giudizio, che liquida in €. 20,00 per spese e €. 6.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa,
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 19/2/2024 conveniva qui n giudizio Parte_1
CP_1
Esposto (in sintesi): di lavorare alle dipendenze di questa dall'ottobre 1996, quando era stato assunto come operaio di 3° livello secondo il CCNL FE;
che dall'aprile 2013, per conciliazione, era stato assegnato alla mansione di Operatore addetto alla videosorveglianza per i cimiteri capitolini, con inquadramento al livello C3 secondo il CCNL Federutility;
che in realtà egli aveva sin da allora svolto mansioni superiori, ascrivibili al livello 6°, o in subordine 5°, secondo il CCNL Utilitalia FE, applicato dalla convenuta alla massima parte dei propri dipendenti salvo guardiani e seppellitori;
ovvero in subordine al livello B2 o C1 secondo il CCNL Federutility;
posto che:
- dal giugno 2013 al giugno 2016 aveva gestito in autonomia l'intera centrale operativa dei Cimiteri capitolini, dirigendone l'operatività giornaliera con facoltà di decisione sulle priorità ed eventuali problematiche, e predisposto i servizi giornalieri del personale dell'unità, con sovraordinazione e responsabilità sullo stesso;
assunto la responsabilità dell'attività ispettiva sulle aree cimiteriali di competenza per quanto atteneva alla sicurezza ed alla vigilanza;
assunto la responsabilità dell'espletamento delle procedure di riconsegna, previo riconoscimento, degli arredi funebri ritrovati nei magazzini ~ 2 ~
cimiteriali; coordinato in caso di emergenza i soccorsi;
estrapolato, catalogato e conservato foto e filmati acquisiti, quando richiestone dalle autorità competenti;
prodotto quotidianamente, ed archiviato, sintesi dei dati estrapolati dalle relazioni delle guardie giurate, e delle segnalazioni inerenti anomalie riscontrate;
- dal giugno 2016 al settembre 2017, era stato assegnato a uffici amministrativi
(camera mortuaria, ufficio patrimonio, UR) dove aveva svolto attività di consulenza tecnica e supporto all'utenza privata e alle ditte di onoranze funebri, per il rilascio e la gestione delle concessioni cimiteriali, con verifica di regolarità della documentazione necessaria, calcolo e fatturazione, con strumenti informatici, delle spese relative;
- dal settembre 2017 era assegnato all'Ufficio Gestione Utenze, dove gestiva in autonomia e con discrezionalità le richieste dell'utenza per l'accettazione e la lavorazione delle istanze, con analisi di regolarità e legittimità, predisposizione ed inoltro di risposte scritte attraverso mail aziendale dedicata;
con successiva attività di reportistica;
sovintendenza delle relazioni con il pubblico;
gestione in autonomia delle richieste di accesso agli atti;
gestione del trattamento dei dati relativi alle banche dati Lotus;
chiedeva (in sintesi): 1) dichiararsi il suo diritto al superiore gradato inquadramento;
2) condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive.
Resisteva chiedendo dirsi le avverse domande inammissibili e/o CP_1 infondate perché (in sintesi): la descrizione delle mansioni svolte era generica, non idonea a sostenere la pretesa e non era aderente alla realtà; quelle svolte erano afferenti al livello di inquadramento posseduto;
le pretese erano prescritte;
al rapporto era applicabile solo il CCNL Federutility.
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
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1. Le domande attoree appaiono infondate,
2. La pretesa del ricorrente a vedersi riconoscere un inquadramento secondo il
CCNL FE/Utilitalia appare infondata.
3. E' ammesso e documentato in atti dallo stesso ricorrente che l'attuale inquadramento dello stesso al livello C3 secondo il CCNL Federutility è stato generato da un accordo conciliativo in sede sindacale del 11/4/2013, ossia ha base pattizia consensuale. Tale accordo risulta scaturito dal fatto che l'attore, dipendente della convenuta dal 1996 ed originariamente e fino ad allora inquadrato al livello 3A secondo il CCNL FE come operaio comune addetto ai servizi ambientali (spazzamento, decoro urbano), aveva chiesto di essere trasferito presso i servizi cimiteriali;
ed a tal scopo accettò di essere adibito ai servizi cimiteriali, in particolare con mansioni di operatore addetto alla videosorveglianza;
rinunciò al proprio inquadramento secondo il
CCNL FE ed accettò di essere inquadrato al livello C3 secondo il CCNL Federutility, peraltro con un superminimo assorbibile di €. 69,75, del quale fruiva ancora almeno al settembre 2022. ~ 3 ~
4. Nell'insegnamento di legittimità costante e qui condiviso, l'applicazione ad un rapporto di lavoro di un CCNL post. corporativo di diritto comune dipende esclusivamente dalle volontà negoziali, e non dall'attività svolta dall'impresa e tantomeno dal lavoratore, essendo l'art. 2070 c.c. incompatibile con la natura ed il regime dei CCNL di diritto comune (Cass. 11372/2008, 16340/2009,
24336/2013, 26742/2014, 24160/2015, 42001/2021).
5. L'applicazione di un CCNL diverso da quello negozialmente pattuito può essere invocata solo ai fini del sindacato di adeguatezza retributiva di cui all'art. 36 Cost. (Cass.11372/2008, 16340/2009, 26742/2014), al cd. minimo costituzionale (Cass. 27138/2013, 13617/2020, 944/2021) e non della diretta e piena applicazione di un CCNL diverso da quello pattuito, quale è implicata dalla pretesa al formale riconoscimento di un livello di inquadramento secondo il “diverso” CCNL;
e peraltro postula l'allegazione e la prova che il CCNL negozialmente applicato, per il suo ambito di applicazione in rapporto all'attività svolta dall'impresa, non costituisce un parametro idoneo di adeguatezza retributiva, come invece quello invocato a parametro della cd. retribuzione adeguata.
6. Il CCNL consensualmente aderito (Federutility) è invece incontestatamente ed incontestabilmente inerente proprio ai servizi funerari ai quali l'attore è stato adibito dal 2013 (art.1 CCNL 2006).
7. Il fatto che la convenuta applicherebbe alla generalità dei propri dipendenti il CCNL FE, facendo eccezione solo per “guardiani e seppellitori”, non ha trovato chiara evidenza nella prova orale esperita. Il teste Tes_1 Contro ha affermato che applica in genere il CCNL FE ma fa eccezione per i seppellitori, per alcuni impiegati che prima erano operai come tali inquadrati secondo Federutility, ovvero ex impiegati già inquadrati secondo Contro Federutility. Il teste ha invece detto che inquadra secondo Tes_2
Federutility tutto il personale cimiteriale. Il teste ha detto che i Tes_3
Federutility sono pochi e per lo più seppellitori. Non è dunque emerso un uso aziendale univocamente definito.
8. Gli accertamenti risultanti svolti nella prodotta Trib. Roma n.8426/2020 lasciano ipotizzare una realtà molto più complessa, e spesso legata a vicende contrattualcollettive pregresse. Il fatto che tutti i testi escussi colleghi dell'attore nel periodo dedotto in causa ( Per_1 Per_2 Per_3 Tes_3 hanno detto di essere inquadrati secondo FE (che ha un sistema di classificazione per numeri;
l'altro per lettere) mal si concilia con l'ipotesi più plausibile di tendenziale applicazione del CCNL Federutility al personale cimiteriale, ma potrebbe dipendere da altri fattori relativi alla “storia” dei lavoratori in questione. In ogni caso, ciò che conta è che non emerge dalle deposizioni una distinzione chiara, definita, chiaramente ed univocamente osservata.
9. La circostanza sarebbe comunque ad avviso del giudicante irrilevante. La diretta applicazione ad un rapporto di lavoro di un CCNL dipende dall'autonomia individuale: il fatto che un datore di solito applichi ai propri ~ 4 ~
dipendenti un dato CCNL costituisce una buona ragione per ritenere che lo avrebbe applicato anche a un lavoratore impiegato “in nero” o come lavoratore autonomo, o rispetto al quale non consta un patto di recepimento, ma non può superare l'evidenza di un patto individuale di recepimento al quale sia seguito un comportamento costante (v., buste paga), perché gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro (artt. 1340 c.c.;. art. 2078, co.2, c.c.; Cass SU n.
3101/95; Cass. 10873/2000); tanto più che anche a tener conto del principio invalso di equiparazione dell'uso aziendale al contratto collettivo aziendale, l'applicazione per uso aziendale a certi tipi di lavoratori di un CCNL, e per altri di un altro CCNL, non si presta nemmeno ad essere giudicato in astratto più o meno favorevole alla generalità di quei lavoratori, a meno che non si dimostri che uno di esso è sempre complessivamente più favorevole dell'altro; sì da giustificare l'incondizionata e generalizzata prevalenza sul contratto individuale secondo i princìpi generali.
10. Nel merito dell'ascrivibilità a livello Federutility delle mansioni svolte, dagli elementi di prova acquisiti risulta quanto segue.
11. L'attore venne assegnato al servizio di videosorveglianza del Verano il
17/6/2013 (doc. 3 conv), e vi rimase fino al giugno 2016, quando venne trasferito all'Ufficio Ispettorato della Camera Mortuaria dello stesso cimitero.
12. Il teste che lavorò con lui nella stessa struttura (”Sicurezza e Custodia”) Per_1 fino al settembre 2014, ha riferito in buona sostanza che egli in quel periodo oltre a visionare il cimitero dai monitor, per chiamare le forze dell'ordine in caso di illeciti, per poi estrapolare su richiesta di questa le immagini rilevanti, senza peraltro svolgere attività di coordinamento degli intervenienti; svolgeva anche alcune attività che avrebbe dovuto svolgere il teste, impedito dalla mole degli altri compiti ad esso affidati, quale quella di gestire la turnazione dei portieri, assegnandoli ai vari cancelli;
quella di redigere quotidianamente una relazione sintetica di dati estrapolati dalle relazioni delle guardie giurate;
con successiva archiviazione;
quella di chiamare il 118 se qualcuno si sentiva male nell'area cimiteriale;
nel qual caso coordinava anche l'attività dei mezzi di soccorso;
quella di accompagnare al magazzino gli utenti che avevano smarrito cose, per il ritiro.
13. Il teste che assunse la responsabilità del servizio dal gennaio 2015, Per_2 ha invece detto che l'attore si limitava in sostanza a fare videosorveglianza, ed a monitorare il buon funzionamento degli impianti, e ad estrapolare immagini su richiesta delle forze dell'ordine, posto che in caso di illecito chiunque era abilitato a provocare l'intervento delle forze dell'ordine, pertanto chiedendolo al teste;
del pari l'intervento di mezzi di soccorso era provocato anche dalle guardie giurate presenti;
le assegnazioni delle postazioni ai portieri le faceva tale , che si limitava peraltro a predisporre per il teste;
gli Per_4 accompagnamenti per il ritiro degli oggetti smarriti avevano valenza meramente logistica, seguendo accertamenti sulla legittimazione svolti da altri.
Ha aggiunto peraltro che eventi di illeciti o malori avvenivano al massimo due o tre volte al mese. ~ 5 ~
14. I due testi non appaiono necessariamente in conflitto, visto che riferiscono su periodi diversi.
15. Il teste , dell'ufficio risorse umane, non ha mai lavorato con l'attore. Tes_2
Non di meno, ha ritenuto di poter affermare che poiché il corpo di vigilanza constava, oltre a lui, solo di personale esterno (guardie giurate di una società terza ed alcuni carabinieri volontari) era evidentemente lui a ”gestirli”. 16. Sull'attività svolta presso l'Ufficio Mortuario ed il settore edilizia cimiteriale privata dal 22 giugno 2016 al settembre 2017 ha riferito per scienza diretta il teste affermando in buona sostanza che l'attore, via via che arrivavano Per_3 documenti relativi a progetti, ed a comunicazioni di inizio- fine- sospensione- ripresa lavori, vi estrapolava dati da inserire in una procedura informatica
(Lotus), che servivano per la stesura dei permessi di lavoro, per il calcolo dell'occupazione del suolo pubblico della memoria difensiva) e la relativa fatturazione, che egli faceva tramite Sap (cose ammesse dalla convenuta in memoria difensiva al capo 9, seppur adducendo trattarsi di calcoli semplici).
17. Ne ha riferito anche il teste , seppure non per scienza diretta, Tes_2 assumendo che lì il personale della camera mortuaria in genere predispone ed istruisce atti propedeutici a pratiche di estumulazione, tumulazione, verifiche per capienza;
e quello dell'edilizia cimiteriale fa fatturazioni che richiedono calcoli.
18. Dal settembre/ottobre 2017 l'attore lavora all'ufficio UR (relazioni con il pubblico) dove, secondo il teste , responsabile delle risorse umane Tes_1 dal luglio 2023, fornisce egli utenti via web risposte predisposte a richieste di informazione;
secondo il teste suo collega diretto almeno dal 2020, Tes_3 riceve personalmente l'utenza assistendola nella presentazione delle domande di tumulazione, estumulazione, sepoltura, verifica di capienza ai fini concessori, anche assumendo informazioni da altri uffici competenti;
secondo il teste , impiegata nelle RRUU dal 2014, dà agli utenti le prime Tes_2 informazioni necessarie alla presentazione di domanda o reclami, ricevendoli personalmente;
mentre c'è un secondo livello che invece risponde per telefono. Il teste appare chiaramente più attendibile, almeno per l'epoca Tes_2 precedente al luglio 2023, visto che la stessa convenuta al capo 11) della memoria difensiva ammette che l'attore si occupa della predisposizione di note di riscontro ai reclami presentati dagli utenti, e che tale attività può richiedere la consultazione di banche dati cimiteriali.
19. Il CCNL Federutility (art.17) inquadra al livello C3 ..il personale che svolge operazioni e lavori esecutivi in forma autonoma che presuppongono specializzazione di mestiere, ma che richiedano valutazioni di merito limitate, conseguenti a conoscenze specifiche o a qualificazioni professionali adeguate”.
20. Inquadra al livello C2 (riportato ma non chiesto, presumibilmente perché assorbito dal superminimo ormai consolidato) il personale che svolge operazioni e lavori esecutivi in forma autonoma relativi alla propria specializzazione di mestiere, che richiedono conoscenze teorico-pratiche e ~ 6 ~
capacità professionali specifiche conseguibili con pertinente esperienza e formazione.
21. Inquadra al livello C1, invocato in subordine, “...il personale che svolge operazioni e lavori in forma autonoma, anche coordinando altri lavoratori e compie lavori specialistici che richiedono capacità e conoscenze tecniche, tecnologiche e dei processi operativi conseguibili con adeguata esperienza e pertinente formazione”.
22. Inquadra al livello B2 “Vi appartiene il personale che, sulla base di processi di lavoro caratterizzati da ambiti di discrezionalità ed autonomia, svolge attività operative e/o tecnico-specialistiche e di sovrintendenza e/o di coordinamento di altri lavoratori, anche con rappresentanza dell'azienda relativamente alla proprie funzioni”.
23. La fattispecie B2 non appare integrata. In nessuna delle attività svolte quali accertate risulta invero evidenza del fatto che l'attore abbia mai svolto attività di sovrintendenza e/o di coordinamento di altri lavoratori, espressioni che non si attagliano al fatto che l'attore dal 2013 al 2014 abbia due o tre volte al mese coordinato mezzi di soccorso (evidentemente non in senso gerarchico, o operativo, ma nel mero senso di guidarli logisticamente nell'intervento, essendo impensabile che l'attore desse ordini su come il 118 doveva soccorrere quelli che si erano sentiti male in posizione di “soprintendenza”) o abbia per un periodo assegnato i portieri alle postazioni. Né valgono a convincere il giudice le illazioni spese dal teste , riguardo al fatto che l'attore Tes_2 doveva necessariamente “gestire” (anche se non sa in che termini) le guardie giurate delle società esterne ed addirittura i carabinieri volontari. Il teste Per_1
a diretta conoscenza dei fatti, non fa alcun riferimento a tale attività “gestoria”. Né si vede in che termini possa parlarsi di “ambiti di discrezionalità”. Nelle altre due fasi non risulta alcuna forma di coordinamento di lavoro altrui.
24. Peraltro, la declaratoria generale del livello B ha riguardo a “attività di concetto, per il conseguimento di risultati, con possibilità di variazioni dei medesimi..o che svolge attività richiedenti elevata specializzazione professionale.... ; espressioni che appaiono irriferibili a tutte le attività accertate, nessuna delle quali appare passibile di produrre risultati variabili, nè far emergere una “elevata specializzazione” (ossia un contenuto tecnico più che qualificato e specializzato dal punto di vista delle conoscenze professionali necessarie a svolgerlo)
25. Neppure appare integrata la fattispecie C1, posto che nessuna delle attività accertate appare ascrivibile alle categorie dei lavori specialistici che richiedono capacità e conoscenze tecniche, tecnologiche e dei processi operativi conseguibili con adeguata esperienza e pertinente formazione”. Tanto più che per il livello di inquadramento C3 il CCNL fa congrui “lavori che presuppongono conoscenze di mestiere, ma che richiedano valutazioni di merito limitate”. In nessuna delle attività accertate compare nemmeno alcuna plausibile “valutazione di merito” da compiere, né alcuna qualificazione ~ 7 ~
professionale che ecceda “conoscenze specifiche o qualificazioni professionali adeguate”. 26. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)