Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3767
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale

    Il Collegio ritiene sussistenti le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto il ricorrente ha dimostrato un effettivo inserimento sociale e lavorativo in Italia, con un percorso di integrazione apprezzabile, e ha radicato la propria vita privata nel territorio nazionale. La Corte di Cassazione ha chiarito che il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia. È stato accertato che il ricorrente è giunto in Italia nel 2022, ha avviato una propria attività commerciale, ha reperito autonoma situazione abitativa e risulta immune da pregiudizi penali. Nei tre anni trascorsi sul territorio italiano ha radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni intrecciate con i suoi contatti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3767
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 3767
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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