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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1622 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2019
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
ed ivi residente nella via Rainaldo d'Acquaviva n.60 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Li Calsi e dall'Avv. Flavia Milazzo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Canicattì nella via Regina Margherita n. 59, giusta procura in atti
- OPPONENTE
CONTRO
limitata con socio unico costituita ai Controparte_1 sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, Iscritta al n. 35658.4 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla AN d'TA, con Sede legale in Via V. Alfieri n.
1 - Conegliano (TV), e numero di codice fiscale (di seguito la “Mandante”) e per essa la P.IVA_1 mandataria società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale Parte_2 dell'Agricoltura 7, e codice fiscale , p. IVA , rappresentata e P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Fabio Tavarelli del Foro di Milano in forza di procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 58100 Grosseto, via Cesare Battisti n. 85
-OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato alla
[...]
con sede in Canicattì V.le Regina Margherita n. 63, Parte_3 all'indirizzo di posta elettronica del procuratore costituito nel processo monitorio, il
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo decreto Parte_1 ingiuntivo n. 252/2019, n.r.g. 521/2019, emesso in data 25 marzo 2019 dal Tribunale di Agrigento, notificato in data 3 aprile 2019, a mezzo del quale è stato ingiunto all'opponente di pagare la complessiva somma di euro 7.149,87 oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n.108/96 e le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi euro 540,00 per onorari di avvocato ed € 145,50 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
Premette l'opponente di avere in data 13 agosto 2009 stipulato presso la
[...]
filiale di Canicattì, Viale della Parte_3
Vittoria n. 63, un 2 contratto di conto corrente ordinario n. 020-042307/15 cui ha fatto seguito, in data 11 marzo 2010, un contratto di apertura di credito/affidamento n. 203114 da far valere sul predetto conto corrente, per un fido massimo di € 5.000,00 ed alle condizioni indicate nello stesso contratto. Con nota racc. a.r. del 06 febbraio 2018 l'Istituto bancario ha inviato formale diffida con la quale ha comunicato al la Parte_1 revoca del c.c. n. 020-042307/15, dell'affidamento e della carta di credito n. 9941679699188110 ad esso collegati, diffidandolo al contempo al pagamento di quanto dovuto. Con successiva nota raccomandata a.r. del 17 agosto 2018 e del 12 settembre 2018, la ha provveduto a mezzo del suo procuratore, a diffidare Parte_3 formalmente l'opponente a provvedere all'estinzione del residuo debito derivante dal c.c. n. 20/42307, stornato a sofferenza il 27 marzo 2018 ed ammontante, a tale data, ad € 7.149,87. In data 3 aprile 2019 il ha ricevuto dalla Parte_1 [...] la notifica del decreto Parte_3 ingiuntivo n. 252/2019 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 25 marzo 2019 con il quale gli è stato intimato di pagare la complessiva somma di euro 7.149,87.
Pertanto, il ha introdotto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Parte_4 articolando i seguenti motivi in diritto: Illegittimità ed erroneità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova;
Violazione dell'art. 50 d.lgs. 389/1993; Illegittimità ed erroneità dell'importo ingiunto per indeterminatezza della misura del tasso di interesse, usura e anatocismo - Violazione dell'art. 1346 c.c., nonché violazione dell'art. 118 del T.U.B; Illegittimità dell'applicazione di valuta fittizia ed addebito spese e costi vari.
Chiede pertanto “- Ritenere e dichiarare che il contratto di apertura del credito in conto corrente n. 020/042307/15 è affetto da usura, già in prima sua applicazione ed usura sopravvenuta. -Ritenere e dichiarare che alla banca opposta deve essere, ai sensi dell'art.1815 c.c., restituita solo la sorte capitale essendo illegittima e contra legem la pattuizione di interessi usurari. - Ritenere e dichiarare, conseguentemente, che tutti i pagamenti effettuati dall'opponente devono essere imputati alla sorte capitale non essendo dovuto, ai sensi dell'art.1815 c.c., per un contratto di apertura di credito in conto corrente usurario, alcun tipo di interesse, neanche legale. - Ritenere e dichiarare, che nel ricalcolo delle somme finanziate sono state indebitamente ricomprese spese, competenze e gli interessi. - Ritenere e dichiarare, per effetto degli art.1284 cc e 117 TUB, la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente per la
Pag. 2 di 11 indeterminatezza dei tassi in esso pattuiti. - Condannare conseguentemente la
[...]
con sede in Canicattì, Viale Parte_3
Regina Margherita n. 63, in persona del suo legale rappresentante Pro tempore, alla chiusura del contratto previa restituzione della somma a credito per il correntista;
- Accertare e dichiarare per i rapporti in esame, la nullità ed inefficacia, delle condizioni generali dei contratto di apertura di credito per violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c., 2697 c.c. e 1418 c.c., relativamente alla determinazione degli interessi debitori. -In ogni caso e conseguentemente, annullare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 252/2019 del 25 marzo 2019 e, all'effetto, revocarlo con tutte le conseguenze di legge;
- Conseguentemente ricalcolare le somme dovute applicando gli interessi sostitutivi ex art.117 T.U.B”. Con vittoria di spese.
Con memoria di costituzione e risposta in data 25/01/2020 si è costituita la
[...]
, con sede in Canicattì, Viale Parte_3
Regina Margherita n. 63, deducendo l'inammissibilità e contestando le domande di controparte in quanto pretestuose ed infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate,
Preliminarmente l'Istituto di credito ha dedotto l'inammissibilità della opposizione, meramente esplorativa senza fornire alcun supporto probatorio a fondamento dell'azione. Sempre in via preliminare la società opposta ha eccepito la prescrizione e l'improcedibilità della domanda per omessa proposizione della mediazione obbligatoria.
Nel merito l'istituto di redito articola i motivi in ordine alla “nullita' ed illegittimita' dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 e 164 c.p.c. – nullita' per assoluta genericita' dell'atto di citazione - inammissibilità della presente opposizione” e controdeduce sui motivi di opposizione.
L'Istituto di credito conclusivamente chiede “In via preliminare: - Ritenere e dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione, per essere stata formulata con domanda meramente consulenziale ed esplorativa. Sempre in via preliminare: - Dichiarare improcedibile l' opposizione per omessa proposizione del tentativo di mediazione. - Dichiarare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione provvedendo in prima udienza, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- Ritenere e dichiarare prescritto ogni diritto del Sig. Nel merito: - Parte_1
Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, rigettare, perché infondate sia in fatto che in diritto le domande tutte proposte con l'atto introduttivo del presente giudizio, contro la Parte_3
, per i motivi esposti e per l'effetto, ritenere e dichiarare il decreto ingiuntivo
[...]
n. 252/2019 valido ed efficace. - Condannare l' opponente al pagamento in favore della
, delle somme ingiunte, Parte_3 oltre interessi al soddisfo. - In subordine, senza recesso e con riserva di gravame, ritenere e dichiarare che parte attrice è decaduta dal diritto di impugnare gli estratti conto. - Dichiarare inammissibili e rigettare le richieste istruttorie di parte attrice. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Pag. 3 di 11 Alla prima udienza tenutasi in data 27.01.2020 rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione, il Giudice rinviava all'udienza del 29/06/2020, in occasione della quale, visto l'esito negativo della mediazione, concedeva i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 VI co c.p.c. e rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto. Nelle more conseguentemente ad un'intervenuta cessione pro soluto della posizione creditoria, la , tramite proprio Parte_3 procuratpre, dichiarava di avere perduto la titolarità del credito (rif. pubbl. G.U. della Repubblica TAna n. 143/2019).
Ed infatti con comparsa del 29.06.2020 si costituiva la società e Controparte_1 per essa la mandataria ai sensi dell'art.111 c.p.c, quale successore a Parte_2 titolo particolare della Parte_3 ed in sostituzione di quest'ultima, rinnovando le istanze già proposte dal proprio dante causa e nell'interesse dell'originario titolare del diritto di credito oggetto di cessione, per ottenere soddisfazione integrale del proprio diritto e del proprio credito, comprensivo degli interessi e degli accessori, per la somma e per gli importi di cui al decreto ingiuntivo n. 252/2019 (r.g.n. 521/2019 fase monitoria), oggi opposto.
Con ordinanza riservata resa in data 06.09.2021 il Tribunale ha nominato un consulente tecnico d'ufficio, nella persona del dott. , al quale sono stati Persona_1 sottoposti i seguenti quesiti: “previo accertamento del tasso effettivo del contratto di apertura di credito in c.c. (TEG) e del TAEG del contratto di apertura di credito in c.c., valuti il CTU gli eventuali effetti anatocistici degli interessi applicati e addebitati al correntista;
Accerti, quindi, sulla scorta di quanto sopra, l'effettivo costo del denaro risultante dagli addebiti sull'apertura di credito, anche delle anticipazioni su fattura con denaro frutto di appostazioni anatocistiche trimestrali;
lo sforamento del tasso soglia sia nel tasso corrispettivo, sia nel tasso di mora da sommare al TAEG e pertanto dell'eventuale tasso usurario pattuito e applicato;
accerti quanto indebitamente percepito a titolo di interessi e competenze dalla in caso di esito positivo dell'analisi Pt_3 ridetermini il saldo dovuto dall'opponente. Il tutto sulla scorta della documentazione agli atti, facendo applicazione dei più recenti orientamenti della giurisprudenza della Cassazione, delle istruzioni della AN d'TA e delle osservazioni dell'ABI”, con udienza fissata alla data del 24/01/2022 per il giuramento. A seguito di rinuncia del predetto veniva nominata in sostituzione la dott.ssa , la quale prestava Persona_2 giuramento con atto depositato in data 08.09.2022.
Concesse alcune proroghe, il consulente depositava propria relazione di consulenza in data 29.04.2023. Convocato per rendere chiarimenti, veniva concesso ulteriore termine per depositare un supplemento di consulenza, in ordine alle osservazioni critiche elaborate dall'opponente. Depositate le quali la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e successiva udienza di discussione e decisione;
infine, essa è stata posta in decisione a seguito di udienza cartolare.
Alla luce dell'istruttoria solo documentale, l'opposizione si rivela fondata e pertanto va accolta nei limiti e per le seguenti ragioni di diritto.
Pag. 4 di 11 Il presente giudizio prende le mosse dall'opposizione promossa da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 252.2019, emesso dal Tribunale di Agrigento in data 25/03/2019, con il quale è stato ingiunto al quale debitore, di Parte_1 pagare alla , entro quaranta giorni, la somma di Parte_3
€ 7.149,87, oltre interessi e spese liquidate in € 685,50.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume le vesti dell'attore da un punto di vista sostanziale tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (cfr. ex plurimis Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 12 marzo 2019, n. 7020). Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si distribuisce in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio e che ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito e se solleva delle eccezioni, volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornirne la prova. La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale.
Preliminarmente, occorre analizzare la eccezione sollevata dalla parte opponente con memoria ex art 183 VI co. N 1 cpc, e nella quale insiste in note conclusive, con cui eccepisce la nullità e/o l'inefficacia nei propri confronti della cessione del credito vantato dalla banca alla società articolando una Parte_3 Controparte_1 doglianza specifica sul difetto di legittimazione attiva della non Controparte_1 avendo quest'ultima mai notificato e/o comunicato al debitore ceduto la detta cessione nè, tantomeno, dimostrato l'intervenuta cessione - e quindi la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti - attraverso la procedura prevista dall'art. 58 Tub, mancando l'annotazione nel Registro delle imprese del titolo ceduto di cui all'art. 58, 2 co, TUB.
Dalla disamina dei documenti versati in atti la eccezione appare infondata.
Sul punto deduce parte opposta che tra la e Controparte_2 si è verificata una cessione di credito in blocco ai sensi e per gli Controparte_1 effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, con avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica TAna (GU Parte Seconda n.143 del 5-12-2019) agli atti di causa.
Peraltro, al fine di rendere conoscibile ai debitori ceduti l'intervenuta cessione, e in conformità a quanto previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della legge sulla cartolarizzazione, la mandante ha reso disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, i dati indicativi dei crediti.
Pag. 5 di 11 Nella materia che occupa di recente è peraltro intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 7866/2024, ha statuito il seguente principio:
“La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.“
La AN cessionaria ha affermato nell'ambito dei propri atti defensionali di avere
“prodotto in allegato alla memoria conclusiva un estratto dell'elenco delle posizioni, in particolare, la pag. 190, dove è individuato il credito ceduto e riferibile ai signori
e a cui corrisponde il numero di NDG 218401. Con la pubblicazione CP_3 CP_4 del codice univoco “NDG” che identifica il credito, l'istituto di credito ha assolto l'obbligo di notifica della intervenuta cessione e la prova della legittimazione attiva della cessionaria Controparte_1
Seppure è vero che nessun allegato è stato prodotto a corredo di quanto sostenuto dalla difesa dell'Istituto cessionario del credito azionato in giudizio, riferendosi probabilmente per mero errore ad altre posizioni debitorie, non può revocarsi in dubbio che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia stato trasferito alla società intervenuta nel processo tenuto conto delle dichiarazioni rese nel corpo delle “Note di trattazione scritta (proc. civ. n. 1622/2019 RG – ud. 29.06.2020)” con cui l'avvocato Trupia del foro di Agrigento, procuratore della
[...]
…. evidenzia che la propria assistita, Parte_3 conseguentemente ad un'intervenuta cessione pro soluto della posizione creditoria di cui trattasi, non ha più alcuna titolarità per entrare nel merito della questione (rif. pubbl. G.U. della Repubblica TAna n. 143/2019)”.
Pertanto, le indicazioni soprariportate e fornite al Tribunale congiuntamente dalla cedente e dalla cessionaria sono idonee ad integrare la prova che la Cassazione da ultimo richiede della riferibilità della cessione al credito specifico oggetto di contenzioso, ai fini della legittimazione processuale.
E dunque l'avvenuta cessione del credito oggetto di contenzioso è opponibile processualmente e sostanzialmente all'opponente.
Esaminando ancora le eccezioni sollevate dall'opponente, con riguardo alla eccepita annullabilità del provvedimento monitorio per carenza della prova scritta, si osserva che l'opposta ha versato agli atti del procedimento monitorio gli estratti conto richiesti e certificati a norma dell'art. 50 TUB dalla banca cedente. E' ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza sia di merito sia di legittimità che il decreto ingiuntivo può essere richiesto ed ottenuto dalla banca in forza di un estratto conto, che sia stato certificato conforme alle scritture contabili della medesima banca. L'art. 50 del T.U.B.
Pag. 6 di 11 prescrive difatti che : “La AN d'TA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
In forza di un costante ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione (Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del 3/5/2011). L'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. non perde comunque interamente la efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mantenendo un valore indiziario la cui portata deve essere liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca è pertanto onerata, in virtù della applicazione della regola del riparto dell'onus probandi di cui supra ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con gli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo.
A supporto della propria pretesa creditoria l'opposta, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo assume la veste di attore in senso sostanziale, ha dunque versato agli atti di questo giudizio, già a far data della richiesta del decreto ingiuntivo, gli estratti conto del conto corrente intestato al debitore sin dall'apertura del conto corrente n. 020- 042307/15, atti che l'opponente in effetti non ha contestato nel corso del rapporto.
Il descritto operato dell'opposta è conforme ai consolidati principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Cassazione secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla banca grava l'onere di integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con la produzione degli estratti conto integrali del rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo (in tal senso Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 371 del 10 gennaio 2018).
Agli atti di causa sono stati altresì prodotti i seguenti documenti: Lettera di apertura di conto corrente n. 020. 042307-15 del 13.08.2009; Lettera contratto di credito n. 203114 del 11.03.2010; Diffida revoca rac. Ar. Del 06.02.2018; Certificazione di credito art. 50 D.lgs. n. 385-93; Estratti c.c. 20.42307, atti esaminati tutti dal Consulente d'Ufficio.
Avendo la società opposta fornito nel presente giudizio prova scritta del proprio credito, la relativa eccezione di illegittimità sollevata dall'opponente non può essere accolta.
Di contro, peraltro, l'opponente non ha versato agli atti elementi probatori dai quali far desumere eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito vantato con il decreto impugnato.
Per giurisprudenza di merito consolidata, a fronte della produzione di estratti conto che consentano di tracciare i rapporti di dare e avere tra le parti in relazione a tutta la durata
Pag. 7 di 11 del rapporto, tuttavia, è onere del debitore quello di avanzare contestazioni specifiche e dettagliate sulle singole poste dalle quali discende il saldo in favore della AN (in tal senso, Trib. di Roma, 29 luglio 2015). E ancora, “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la AN opposta produca adeguata e congrua documentazione comprovante l'origine e la natura dei debiti contestati, l'opponente deve muovere obiezioni specifiche e precise contestazioni in ordine alle modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente;
in mancanza non può essere accolta l'istanza di consulenza tecnica contabile in quanto avrebbe finalità puramente esplorative” (Tribunale di Roma, sez. nona, sentenza del 22.06.2016).
Nel caso che occupa l'opponente, tramite anche produzione di perizia di parte, ha avanzato specifiche contestazioni in ordine all'applicazione di interessi anatocistici ed usurari;
ha altresì dedotto la violazione dell'art 1346 cc e 118 TUB, deduzioni ritenute sufficienti dal Tribunale per procedere alla nomina di un consulente, a cui è stato delegato l'accertamento del seguente quesito: “previo accertamento del tasso effettivo del contratto di apertura di credito in c.c. (TEG) e del (TAEG) del contratto di apertura di credito in c.c., valuti il CTU gli eventuali effetti anatocistici degli interessi applicati e addebitati al correntista;
accerti, quindi, sulla scorta di quanto sopra, l'effettivo costo del denaro risultante dagli addebiti sull'apertura di credito, anche delle anticipazioni su fattura con denaro frutto di appostazioni anatocistiche trimestrali;
lo sforamento del tasso soglia sia nel tasso corrispettivo, sia nel tasso di mora da sommare al TAEG e pertanto dell'eventuale tasso usurario pattuito e applicato;
accerti quanto indebitamente percepito a titolo di interessi e competenze dalla in caso di esito positivo Pt_3 dell'analisi ridetermini il saldo dovuto dall'opponente. Il tutto sulla scorta della documentazione agli atti, facendo applicazione dei più recenti orientamenti della giurisprudenza della Cassazione, delle istruzioni della AN d'TA e delle osservazioni dell'ABI.”
Analizzando la relazione di consulenza tecnica, preliminarmente, il CTU ha esaminato i contratti relativi ai rapporti bancari per cui è causa e le singole clausole negoziali applicate ai conti correnti. In atti di causa il consulente ha riscontrato i seguenti documenti riferiti ai rapporti bancari per cui è causa:: 1) Conto corrente ordinario n.020/042307/15: - Data apertura 13/08/2009. - Data di chiusura 27.03/2018 - Passaggio a sofferenza in data 27.03.2018; 2) Contratto di credito n.203114 Conto corrente (0002
– 020 – 042307) - Data apertura 11.03.2010 - Euro 5000,00; 3) Contratto di anticipazione su fattura n. 00218401- Data apertura 11.05.2010 - di Euro 10.000,00.
Con riguardo al contratto di anticipazione su fattura n. 00218401 di Euro 10.000,00, sub numero 3), il consulente riferisce di non aver potuto procedere all'analisi per mancanza degli estratti conto e degli scalari relativo allo stesso, circostanza per la quale il CTU ha correttamente proceduto epurando il conto corrente n. 020/042307/15 degli addebiti connessi alle competenze del conto anticipi, per la mancanza della documentazione utile per verificare la corretta applicazione delle condizioni economiche convenute.
Pag. 8 di 11 Per quanto concerne l'analisi dei rapporti bancari sotto il profilo lamentato dall'attore in ordine all'eventuale applicazione illecita di anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c, il consulente esamina la normativa e distingue quattro periodi, deducendo che fino alla entrata in vigore della delibera CICR del 2000 era consentita la capitalizzazione semplice senza addebito in conto;
pertanto la banca poteva calcolare gli interessi con la periodicità che preferiva, ma non aveva facoltà di addebitarli potendo escuterli solo separatamente dal capitale.
Durante il periodo di vigenza della delibera CICR (dal 2000 a tutto il 2013), invece, era consentita la capitalizzazione periodica (trimestrale, semestrale ect.) con addebito in conto, purchè l'accredito degli interessi a favore del cliente avesse la stessa periodicità dell'addebito, pertanto la banca poteva sia calcolare che addebitare gli interessi.
Dal 01/01/2014 e fino alla entrata in vigore della nuova delibera CICR (01/10/2016) è stato ripristinato il trattamento computistico precedente al 2000, facendo salvo quanto statuito dal novellato art 120 lett. b) TUB.
Il ragionamento seguito dal consulente si ritiene perfettamente in linea con la giurisprudenza di merito secondo cui è da escludere ogni capitalizzazione di interessi passivi dall' 1.1.2014 sino ad entrata in vigore delibera CICR del 3.8.2016. Il Tribunale di Milano, con due ordinanze collegiali del 25 marzo e del 3 aprile 2015 ha infatti affermato che il “nuovo” divieto assoluto di anatocismo bancario previsto dalla lettera b) dell'art. 120 T.U.B. è da intendersi già in vigore, e questo sin dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha modificato l'art. 120 T.U.B.).
Infine, conclude il consulente l'analisi intertemporale della disciplina dell'anatocismo bancario con l'esame del contenuto della delibera CICR del 2016 secondo cui la capitalizzazione periodica è consentita, ma l'addebito non potrà avvenire con una frequenza più breve di quella annuale, ed inoltre gli interessi calcolati diventeranno esigibili solo trascorsi non meno di 60 gironi dalla data di maturazione (1° marzo) attraverso una procedura di escussione che dovrà sostanzialmente scelta dal Cliente.
Applicando il predetto excursus normativo al rapporto intercorso tra le parti del giudizio che occupa il consulente correttamente, ed in linea anche con la interpretazione maggioritaria elaborata dalla giurisprudenza in ordine alla successone di leggi nel tempo in materia de qua, ha proceduto come segue: dal 01.07.2000 al 31.12.2013 ha mantenuto la capitalizzazione periodica reciproca degli interessi attivi e passivi, considerata la specifica pattuizione scritta tra le parti volta a garantire la pari periodicità nel calcolo della capitalizzazione degli interessi a credito e a debito. Ha invece escluso ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, ha applicato il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente.
Pag. 9 di 11 Al fine di rispondere poi alla parte del quesito teso all'accertamento della sussistenza della usura originaria nei rapporti inter partes, il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti nel tempo, ha accertato l'eventuale superamento del tasso soglia riportandosi al momento della pattuizione degli interessi (per i contratti stipulati in epoca successiva alla entrata in vigore della Legge n. 108/1996); al momento in cui la abbia Pt_3 esercitato lo ius variandi, modificando i tassi di interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pattuizioni (per tutti i contratti, anche quelli anteriori alla entrata in vigore della Legge n. 108/1996); e in ultimo al momento della stipulazione di contratti accessori al conto corrente (ad es. apertura di credito.
E dunque per verificare se nei rapporti di conto corrente all'esame del consulente siano stati applicati interessi usurari, il consulente ha proceduto alla determinazione del TEG del rapporto di conto corrente al momento della stipula dei contratti e al successivo confronto dello stesso con il tasso soglia previsto, per il medesimo periodo, dalla Legge 108/1996 pubblicato dalla AN di TA.
Pertanto, con riguardo all'apertura di credito in conto corrente dell'11.03.2010 con affidamento di € 5.000,00 a valere sul conto corrente di corrispondenza n. 0002 – 020- 042307, il tecnico d'Ufficio ha calcolato un Tasso Soglia pari al 19,25% (rilevato per il 1° trimestre 2010, corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto del 11.03.2010), superiore al TEG pattuito pari al 12,26 %.
Analizzando, invece, il contratto di anticipazione su fattura n. 00218401 di Euro 10.000,00 in data 11.05.2010, il consulente ha calcolato un Tasso Soglia pari a 8,895 % superiore al TEG contrattuale pari a 6,86 %.
In entrambi casi non è stata rilevata usura contrattuale originaria, bensì, sopravvenuta ma solo per tre trimestri.
In conclusione, rideterminando il saldo dovuto dall'opponente, a fronte del credito azionato di € 7.149,87, dalla consulenza emerge invece una posizione debitoria ridotta alla minor somma di € 2.137,55, calcolo cui il tecnico è giunto senza far uso di alcun software, come richiesto dal Giudicante su impulso dell'opponente e senza contestazione dell'opposta.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'opposizione si appalesa parzialmente fondata e pertanto il decreto ingiuntivo opposto merita di essere revocato, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della residua somma di € 2.137,00 oltre interessi legali a far data dalla chiusura del conto al soddisfo.
La parziale soccombenza giustifica la parziale compensazione delle spese legali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, accoglie l'opposizione promossa da
[...]
e revoca il decreto ingiuntivo n. 252/2019, n.r.g. 521/2019. Parte_1
Pag. 10 di 11 Dichiara debitore della minor somma di € 2.137,00 e lo condanna al Parte_1 pagamento della predetta somma in favore di oltre interessi legali Controparte_1
a far data dalla chiusura del conto al soddisfo.
Per l'effetto, condanna la società opposta al pagamento in favore dell'opponente del 50% delle spese legali, liquidate complessivamente in € 2.500,00, oltre spese generali ed oneri;
il resto compensato.
Pone definitivamente a carico di parte opposta la spesa di CTU.
Agrigento, 03.02.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1622 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2019
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
ed ivi residente nella via Rainaldo d'Acquaviva n.60 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Li Calsi e dall'Avv. Flavia Milazzo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Canicattì nella via Regina Margherita n. 59, giusta procura in atti
- OPPONENTE
CONTRO
limitata con socio unico costituita ai Controparte_1 sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, Iscritta al n. 35658.4 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla AN d'TA, con Sede legale in Via V. Alfieri n.
1 - Conegliano (TV), e numero di codice fiscale (di seguito la “Mandante”) e per essa la P.IVA_1 mandataria società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale Parte_2 dell'Agricoltura 7, e codice fiscale , p. IVA , rappresentata e P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Fabio Tavarelli del Foro di Milano in forza di procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 58100 Grosseto, via Cesare Battisti n. 85
-OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato alla
[...]
con sede in Canicattì V.le Regina Margherita n. 63, Parte_3 all'indirizzo di posta elettronica del procuratore costituito nel processo monitorio, il
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo decreto Parte_1 ingiuntivo n. 252/2019, n.r.g. 521/2019, emesso in data 25 marzo 2019 dal Tribunale di Agrigento, notificato in data 3 aprile 2019, a mezzo del quale è stato ingiunto all'opponente di pagare la complessiva somma di euro 7.149,87 oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n.108/96 e le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi euro 540,00 per onorari di avvocato ed € 145,50 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
Premette l'opponente di avere in data 13 agosto 2009 stipulato presso la
[...]
filiale di Canicattì, Viale della Parte_3
Vittoria n. 63, un 2 contratto di conto corrente ordinario n. 020-042307/15 cui ha fatto seguito, in data 11 marzo 2010, un contratto di apertura di credito/affidamento n. 203114 da far valere sul predetto conto corrente, per un fido massimo di € 5.000,00 ed alle condizioni indicate nello stesso contratto. Con nota racc. a.r. del 06 febbraio 2018 l'Istituto bancario ha inviato formale diffida con la quale ha comunicato al la Parte_1 revoca del c.c. n. 020-042307/15, dell'affidamento e della carta di credito n. 9941679699188110 ad esso collegati, diffidandolo al contempo al pagamento di quanto dovuto. Con successiva nota raccomandata a.r. del 17 agosto 2018 e del 12 settembre 2018, la ha provveduto a mezzo del suo procuratore, a diffidare Parte_3 formalmente l'opponente a provvedere all'estinzione del residuo debito derivante dal c.c. n. 20/42307, stornato a sofferenza il 27 marzo 2018 ed ammontante, a tale data, ad € 7.149,87. In data 3 aprile 2019 il ha ricevuto dalla Parte_1 [...] la notifica del decreto Parte_3 ingiuntivo n. 252/2019 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 25 marzo 2019 con il quale gli è stato intimato di pagare la complessiva somma di euro 7.149,87.
Pertanto, il ha introdotto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Parte_4 articolando i seguenti motivi in diritto: Illegittimità ed erroneità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova;
Violazione dell'art. 50 d.lgs. 389/1993; Illegittimità ed erroneità dell'importo ingiunto per indeterminatezza della misura del tasso di interesse, usura e anatocismo - Violazione dell'art. 1346 c.c., nonché violazione dell'art. 118 del T.U.B; Illegittimità dell'applicazione di valuta fittizia ed addebito spese e costi vari.
Chiede pertanto “- Ritenere e dichiarare che il contratto di apertura del credito in conto corrente n. 020/042307/15 è affetto da usura, già in prima sua applicazione ed usura sopravvenuta. -Ritenere e dichiarare che alla banca opposta deve essere, ai sensi dell'art.1815 c.c., restituita solo la sorte capitale essendo illegittima e contra legem la pattuizione di interessi usurari. - Ritenere e dichiarare, conseguentemente, che tutti i pagamenti effettuati dall'opponente devono essere imputati alla sorte capitale non essendo dovuto, ai sensi dell'art.1815 c.c., per un contratto di apertura di credito in conto corrente usurario, alcun tipo di interesse, neanche legale. - Ritenere e dichiarare, che nel ricalcolo delle somme finanziate sono state indebitamente ricomprese spese, competenze e gli interessi. - Ritenere e dichiarare, per effetto degli art.1284 cc e 117 TUB, la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente per la
Pag. 2 di 11 indeterminatezza dei tassi in esso pattuiti. - Condannare conseguentemente la
[...]
con sede in Canicattì, Viale Parte_3
Regina Margherita n. 63, in persona del suo legale rappresentante Pro tempore, alla chiusura del contratto previa restituzione della somma a credito per il correntista;
- Accertare e dichiarare per i rapporti in esame, la nullità ed inefficacia, delle condizioni generali dei contratto di apertura di credito per violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c., 2697 c.c. e 1418 c.c., relativamente alla determinazione degli interessi debitori. -In ogni caso e conseguentemente, annullare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 252/2019 del 25 marzo 2019 e, all'effetto, revocarlo con tutte le conseguenze di legge;
- Conseguentemente ricalcolare le somme dovute applicando gli interessi sostitutivi ex art.117 T.U.B”. Con vittoria di spese.
Con memoria di costituzione e risposta in data 25/01/2020 si è costituita la
[...]
, con sede in Canicattì, Viale Parte_3
Regina Margherita n. 63, deducendo l'inammissibilità e contestando le domande di controparte in quanto pretestuose ed infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate,
Preliminarmente l'Istituto di credito ha dedotto l'inammissibilità della opposizione, meramente esplorativa senza fornire alcun supporto probatorio a fondamento dell'azione. Sempre in via preliminare la società opposta ha eccepito la prescrizione e l'improcedibilità della domanda per omessa proposizione della mediazione obbligatoria.
Nel merito l'istituto di redito articola i motivi in ordine alla “nullita' ed illegittimita' dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 e 164 c.p.c. – nullita' per assoluta genericita' dell'atto di citazione - inammissibilità della presente opposizione” e controdeduce sui motivi di opposizione.
L'Istituto di credito conclusivamente chiede “In via preliminare: - Ritenere e dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione, per essere stata formulata con domanda meramente consulenziale ed esplorativa. Sempre in via preliminare: - Dichiarare improcedibile l' opposizione per omessa proposizione del tentativo di mediazione. - Dichiarare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione provvedendo in prima udienza, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- Ritenere e dichiarare prescritto ogni diritto del Sig. Nel merito: - Parte_1
Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, rigettare, perché infondate sia in fatto che in diritto le domande tutte proposte con l'atto introduttivo del presente giudizio, contro la Parte_3
, per i motivi esposti e per l'effetto, ritenere e dichiarare il decreto ingiuntivo
[...]
n. 252/2019 valido ed efficace. - Condannare l' opponente al pagamento in favore della
, delle somme ingiunte, Parte_3 oltre interessi al soddisfo. - In subordine, senza recesso e con riserva di gravame, ritenere e dichiarare che parte attrice è decaduta dal diritto di impugnare gli estratti conto. - Dichiarare inammissibili e rigettare le richieste istruttorie di parte attrice. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Pag. 3 di 11 Alla prima udienza tenutasi in data 27.01.2020 rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione, il Giudice rinviava all'udienza del 29/06/2020, in occasione della quale, visto l'esito negativo della mediazione, concedeva i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 VI co c.p.c. e rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto. Nelle more conseguentemente ad un'intervenuta cessione pro soluto della posizione creditoria, la , tramite proprio Parte_3 procuratpre, dichiarava di avere perduto la titolarità del credito (rif. pubbl. G.U. della Repubblica TAna n. 143/2019).
Ed infatti con comparsa del 29.06.2020 si costituiva la società e Controparte_1 per essa la mandataria ai sensi dell'art.111 c.p.c, quale successore a Parte_2 titolo particolare della Parte_3 ed in sostituzione di quest'ultima, rinnovando le istanze già proposte dal proprio dante causa e nell'interesse dell'originario titolare del diritto di credito oggetto di cessione, per ottenere soddisfazione integrale del proprio diritto e del proprio credito, comprensivo degli interessi e degli accessori, per la somma e per gli importi di cui al decreto ingiuntivo n. 252/2019 (r.g.n. 521/2019 fase monitoria), oggi opposto.
Con ordinanza riservata resa in data 06.09.2021 il Tribunale ha nominato un consulente tecnico d'ufficio, nella persona del dott. , al quale sono stati Persona_1 sottoposti i seguenti quesiti: “previo accertamento del tasso effettivo del contratto di apertura di credito in c.c. (TEG) e del TAEG del contratto di apertura di credito in c.c., valuti il CTU gli eventuali effetti anatocistici degli interessi applicati e addebitati al correntista;
Accerti, quindi, sulla scorta di quanto sopra, l'effettivo costo del denaro risultante dagli addebiti sull'apertura di credito, anche delle anticipazioni su fattura con denaro frutto di appostazioni anatocistiche trimestrali;
lo sforamento del tasso soglia sia nel tasso corrispettivo, sia nel tasso di mora da sommare al TAEG e pertanto dell'eventuale tasso usurario pattuito e applicato;
accerti quanto indebitamente percepito a titolo di interessi e competenze dalla in caso di esito positivo dell'analisi Pt_3 ridetermini il saldo dovuto dall'opponente. Il tutto sulla scorta della documentazione agli atti, facendo applicazione dei più recenti orientamenti della giurisprudenza della Cassazione, delle istruzioni della AN d'TA e delle osservazioni dell'ABI”, con udienza fissata alla data del 24/01/2022 per il giuramento. A seguito di rinuncia del predetto veniva nominata in sostituzione la dott.ssa , la quale prestava Persona_2 giuramento con atto depositato in data 08.09.2022.
Concesse alcune proroghe, il consulente depositava propria relazione di consulenza in data 29.04.2023. Convocato per rendere chiarimenti, veniva concesso ulteriore termine per depositare un supplemento di consulenza, in ordine alle osservazioni critiche elaborate dall'opponente. Depositate le quali la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e successiva udienza di discussione e decisione;
infine, essa è stata posta in decisione a seguito di udienza cartolare.
Alla luce dell'istruttoria solo documentale, l'opposizione si rivela fondata e pertanto va accolta nei limiti e per le seguenti ragioni di diritto.
Pag. 4 di 11 Il presente giudizio prende le mosse dall'opposizione promossa da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 252.2019, emesso dal Tribunale di Agrigento in data 25/03/2019, con il quale è stato ingiunto al quale debitore, di Parte_1 pagare alla , entro quaranta giorni, la somma di Parte_3
€ 7.149,87, oltre interessi e spese liquidate in € 685,50.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume le vesti dell'attore da un punto di vista sostanziale tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (cfr. ex plurimis Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 12 marzo 2019, n. 7020). Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si distribuisce in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio e che ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito e se solleva delle eccezioni, volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornirne la prova. La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale.
Preliminarmente, occorre analizzare la eccezione sollevata dalla parte opponente con memoria ex art 183 VI co. N 1 cpc, e nella quale insiste in note conclusive, con cui eccepisce la nullità e/o l'inefficacia nei propri confronti della cessione del credito vantato dalla banca alla società articolando una Parte_3 Controparte_1 doglianza specifica sul difetto di legittimazione attiva della non Controparte_1 avendo quest'ultima mai notificato e/o comunicato al debitore ceduto la detta cessione nè, tantomeno, dimostrato l'intervenuta cessione - e quindi la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti - attraverso la procedura prevista dall'art. 58 Tub, mancando l'annotazione nel Registro delle imprese del titolo ceduto di cui all'art. 58, 2 co, TUB.
Dalla disamina dei documenti versati in atti la eccezione appare infondata.
Sul punto deduce parte opposta che tra la e Controparte_2 si è verificata una cessione di credito in blocco ai sensi e per gli Controparte_1 effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, con avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica TAna (GU Parte Seconda n.143 del 5-12-2019) agli atti di causa.
Peraltro, al fine di rendere conoscibile ai debitori ceduti l'intervenuta cessione, e in conformità a quanto previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della legge sulla cartolarizzazione, la mandante ha reso disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, i dati indicativi dei crediti.
Pag. 5 di 11 Nella materia che occupa di recente è peraltro intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 7866/2024, ha statuito il seguente principio:
“La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.“
La AN cessionaria ha affermato nell'ambito dei propri atti defensionali di avere
“prodotto in allegato alla memoria conclusiva un estratto dell'elenco delle posizioni, in particolare, la pag. 190, dove è individuato il credito ceduto e riferibile ai signori
e a cui corrisponde il numero di NDG 218401. Con la pubblicazione CP_3 CP_4 del codice univoco “NDG” che identifica il credito, l'istituto di credito ha assolto l'obbligo di notifica della intervenuta cessione e la prova della legittimazione attiva della cessionaria Controparte_1
Seppure è vero che nessun allegato è stato prodotto a corredo di quanto sostenuto dalla difesa dell'Istituto cessionario del credito azionato in giudizio, riferendosi probabilmente per mero errore ad altre posizioni debitorie, non può revocarsi in dubbio che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto sia stato trasferito alla società intervenuta nel processo tenuto conto delle dichiarazioni rese nel corpo delle “Note di trattazione scritta (proc. civ. n. 1622/2019 RG – ud. 29.06.2020)” con cui l'avvocato Trupia del foro di Agrigento, procuratore della
[...]
…. evidenzia che la propria assistita, Parte_3 conseguentemente ad un'intervenuta cessione pro soluto della posizione creditoria di cui trattasi, non ha più alcuna titolarità per entrare nel merito della questione (rif. pubbl. G.U. della Repubblica TAna n. 143/2019)”.
Pertanto, le indicazioni soprariportate e fornite al Tribunale congiuntamente dalla cedente e dalla cessionaria sono idonee ad integrare la prova che la Cassazione da ultimo richiede della riferibilità della cessione al credito specifico oggetto di contenzioso, ai fini della legittimazione processuale.
E dunque l'avvenuta cessione del credito oggetto di contenzioso è opponibile processualmente e sostanzialmente all'opponente.
Esaminando ancora le eccezioni sollevate dall'opponente, con riguardo alla eccepita annullabilità del provvedimento monitorio per carenza della prova scritta, si osserva che l'opposta ha versato agli atti del procedimento monitorio gli estratti conto richiesti e certificati a norma dell'art. 50 TUB dalla banca cedente. E' ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza sia di merito sia di legittimità che il decreto ingiuntivo può essere richiesto ed ottenuto dalla banca in forza di un estratto conto, che sia stato certificato conforme alle scritture contabili della medesima banca. L'art. 50 del T.U.B.
Pag. 6 di 11 prescrive difatti che : “La AN d'TA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
In forza di un costante ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione (Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del 3/5/2011). L'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. non perde comunque interamente la efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mantenendo un valore indiziario la cui portata deve essere liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca è pertanto onerata, in virtù della applicazione della regola del riparto dell'onus probandi di cui supra ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con gli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo.
A supporto della propria pretesa creditoria l'opposta, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo assume la veste di attore in senso sostanziale, ha dunque versato agli atti di questo giudizio, già a far data della richiesta del decreto ingiuntivo, gli estratti conto del conto corrente intestato al debitore sin dall'apertura del conto corrente n. 020- 042307/15, atti che l'opponente in effetti non ha contestato nel corso del rapporto.
Il descritto operato dell'opposta è conforme ai consolidati principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Cassazione secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla banca grava l'onere di integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con la produzione degli estratti conto integrali del rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo (in tal senso Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 371 del 10 gennaio 2018).
Agli atti di causa sono stati altresì prodotti i seguenti documenti: Lettera di apertura di conto corrente n. 020. 042307-15 del 13.08.2009; Lettera contratto di credito n. 203114 del 11.03.2010; Diffida revoca rac. Ar. Del 06.02.2018; Certificazione di credito art. 50 D.lgs. n. 385-93; Estratti c.c. 20.42307, atti esaminati tutti dal Consulente d'Ufficio.
Avendo la società opposta fornito nel presente giudizio prova scritta del proprio credito, la relativa eccezione di illegittimità sollevata dall'opponente non può essere accolta.
Di contro, peraltro, l'opponente non ha versato agli atti elementi probatori dai quali far desumere eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito vantato con il decreto impugnato.
Per giurisprudenza di merito consolidata, a fronte della produzione di estratti conto che consentano di tracciare i rapporti di dare e avere tra le parti in relazione a tutta la durata
Pag. 7 di 11 del rapporto, tuttavia, è onere del debitore quello di avanzare contestazioni specifiche e dettagliate sulle singole poste dalle quali discende il saldo in favore della AN (in tal senso, Trib. di Roma, 29 luglio 2015). E ancora, “In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la AN opposta produca adeguata e congrua documentazione comprovante l'origine e la natura dei debiti contestati, l'opponente deve muovere obiezioni specifiche e precise contestazioni in ordine alle modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente;
in mancanza non può essere accolta l'istanza di consulenza tecnica contabile in quanto avrebbe finalità puramente esplorative” (Tribunale di Roma, sez. nona, sentenza del 22.06.2016).
Nel caso che occupa l'opponente, tramite anche produzione di perizia di parte, ha avanzato specifiche contestazioni in ordine all'applicazione di interessi anatocistici ed usurari;
ha altresì dedotto la violazione dell'art 1346 cc e 118 TUB, deduzioni ritenute sufficienti dal Tribunale per procedere alla nomina di un consulente, a cui è stato delegato l'accertamento del seguente quesito: “previo accertamento del tasso effettivo del contratto di apertura di credito in c.c. (TEG) e del (TAEG) del contratto di apertura di credito in c.c., valuti il CTU gli eventuali effetti anatocistici degli interessi applicati e addebitati al correntista;
accerti, quindi, sulla scorta di quanto sopra, l'effettivo costo del denaro risultante dagli addebiti sull'apertura di credito, anche delle anticipazioni su fattura con denaro frutto di appostazioni anatocistiche trimestrali;
lo sforamento del tasso soglia sia nel tasso corrispettivo, sia nel tasso di mora da sommare al TAEG e pertanto dell'eventuale tasso usurario pattuito e applicato;
accerti quanto indebitamente percepito a titolo di interessi e competenze dalla in caso di esito positivo Pt_3 dell'analisi ridetermini il saldo dovuto dall'opponente. Il tutto sulla scorta della documentazione agli atti, facendo applicazione dei più recenti orientamenti della giurisprudenza della Cassazione, delle istruzioni della AN d'TA e delle osservazioni dell'ABI.”
Analizzando la relazione di consulenza tecnica, preliminarmente, il CTU ha esaminato i contratti relativi ai rapporti bancari per cui è causa e le singole clausole negoziali applicate ai conti correnti. In atti di causa il consulente ha riscontrato i seguenti documenti riferiti ai rapporti bancari per cui è causa:: 1) Conto corrente ordinario n.020/042307/15: - Data apertura 13/08/2009. - Data di chiusura 27.03/2018 - Passaggio a sofferenza in data 27.03.2018; 2) Contratto di credito n.203114 Conto corrente (0002
– 020 – 042307) - Data apertura 11.03.2010 - Euro 5000,00; 3) Contratto di anticipazione su fattura n. 00218401- Data apertura 11.05.2010 - di Euro 10.000,00.
Con riguardo al contratto di anticipazione su fattura n. 00218401 di Euro 10.000,00, sub numero 3), il consulente riferisce di non aver potuto procedere all'analisi per mancanza degli estratti conto e degli scalari relativo allo stesso, circostanza per la quale il CTU ha correttamente proceduto epurando il conto corrente n. 020/042307/15 degli addebiti connessi alle competenze del conto anticipi, per la mancanza della documentazione utile per verificare la corretta applicazione delle condizioni economiche convenute.
Pag. 8 di 11 Per quanto concerne l'analisi dei rapporti bancari sotto il profilo lamentato dall'attore in ordine all'eventuale applicazione illecita di anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c, il consulente esamina la normativa e distingue quattro periodi, deducendo che fino alla entrata in vigore della delibera CICR del 2000 era consentita la capitalizzazione semplice senza addebito in conto;
pertanto la banca poteva calcolare gli interessi con la periodicità che preferiva, ma non aveva facoltà di addebitarli potendo escuterli solo separatamente dal capitale.
Durante il periodo di vigenza della delibera CICR (dal 2000 a tutto il 2013), invece, era consentita la capitalizzazione periodica (trimestrale, semestrale ect.) con addebito in conto, purchè l'accredito degli interessi a favore del cliente avesse la stessa periodicità dell'addebito, pertanto la banca poteva sia calcolare che addebitare gli interessi.
Dal 01/01/2014 e fino alla entrata in vigore della nuova delibera CICR (01/10/2016) è stato ripristinato il trattamento computistico precedente al 2000, facendo salvo quanto statuito dal novellato art 120 lett. b) TUB.
Il ragionamento seguito dal consulente si ritiene perfettamente in linea con la giurisprudenza di merito secondo cui è da escludere ogni capitalizzazione di interessi passivi dall' 1.1.2014 sino ad entrata in vigore delibera CICR del 3.8.2016. Il Tribunale di Milano, con due ordinanze collegiali del 25 marzo e del 3 aprile 2015 ha infatti affermato che il “nuovo” divieto assoluto di anatocismo bancario previsto dalla lettera b) dell'art. 120 T.U.B. è da intendersi già in vigore, e questo sin dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha modificato l'art. 120 T.U.B.).
Infine, conclude il consulente l'analisi intertemporale della disciplina dell'anatocismo bancario con l'esame del contenuto della delibera CICR del 2016 secondo cui la capitalizzazione periodica è consentita, ma l'addebito non potrà avvenire con una frequenza più breve di quella annuale, ed inoltre gli interessi calcolati diventeranno esigibili solo trascorsi non meno di 60 gironi dalla data di maturazione (1° marzo) attraverso una procedura di escussione che dovrà sostanzialmente scelta dal Cliente.
Applicando il predetto excursus normativo al rapporto intercorso tra le parti del giudizio che occupa il consulente correttamente, ed in linea anche con la interpretazione maggioritaria elaborata dalla giurisprudenza in ordine alla successone di leggi nel tempo in materia de qua, ha proceduto come segue: dal 01.07.2000 al 31.12.2013 ha mantenuto la capitalizzazione periodica reciproca degli interessi attivi e passivi, considerata la specifica pattuizione scritta tra le parti volta a garantire la pari periodicità nel calcolo della capitalizzazione degli interessi a credito e a debito. Ha invece escluso ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, ha applicato il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente.
Pag. 9 di 11 Al fine di rispondere poi alla parte del quesito teso all'accertamento della sussistenza della usura originaria nei rapporti inter partes, il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti nel tempo, ha accertato l'eventuale superamento del tasso soglia riportandosi al momento della pattuizione degli interessi (per i contratti stipulati in epoca successiva alla entrata in vigore della Legge n. 108/1996); al momento in cui la abbia Pt_3 esercitato lo ius variandi, modificando i tassi di interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pattuizioni (per tutti i contratti, anche quelli anteriori alla entrata in vigore della Legge n. 108/1996); e in ultimo al momento della stipulazione di contratti accessori al conto corrente (ad es. apertura di credito.
E dunque per verificare se nei rapporti di conto corrente all'esame del consulente siano stati applicati interessi usurari, il consulente ha proceduto alla determinazione del TEG del rapporto di conto corrente al momento della stipula dei contratti e al successivo confronto dello stesso con il tasso soglia previsto, per il medesimo periodo, dalla Legge 108/1996 pubblicato dalla AN di TA.
Pertanto, con riguardo all'apertura di credito in conto corrente dell'11.03.2010 con affidamento di € 5.000,00 a valere sul conto corrente di corrispondenza n. 0002 – 020- 042307, il tecnico d'Ufficio ha calcolato un Tasso Soglia pari al 19,25% (rilevato per il 1° trimestre 2010, corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto del 11.03.2010), superiore al TEG pattuito pari al 12,26 %.
Analizzando, invece, il contratto di anticipazione su fattura n. 00218401 di Euro 10.000,00 in data 11.05.2010, il consulente ha calcolato un Tasso Soglia pari a 8,895 % superiore al TEG contrattuale pari a 6,86 %.
In entrambi casi non è stata rilevata usura contrattuale originaria, bensì, sopravvenuta ma solo per tre trimestri.
In conclusione, rideterminando il saldo dovuto dall'opponente, a fronte del credito azionato di € 7.149,87, dalla consulenza emerge invece una posizione debitoria ridotta alla minor somma di € 2.137,55, calcolo cui il tecnico è giunto senza far uso di alcun software, come richiesto dal Giudicante su impulso dell'opponente e senza contestazione dell'opposta.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'opposizione si appalesa parzialmente fondata e pertanto il decreto ingiuntivo opposto merita di essere revocato, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della residua somma di € 2.137,00 oltre interessi legali a far data dalla chiusura del conto al soddisfo.
La parziale soccombenza giustifica la parziale compensazione delle spese legali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, accoglie l'opposizione promossa da
[...]
e revoca il decreto ingiuntivo n. 252/2019, n.r.g. 521/2019. Parte_1
Pag. 10 di 11 Dichiara debitore della minor somma di € 2.137,00 e lo condanna al Parte_1 pagamento della predetta somma in favore di oltre interessi legali Controparte_1
a far data dalla chiusura del conto al soddisfo.
Per l'effetto, condanna la società opposta al pagamento in favore dell'opponente del 50% delle spese legali, liquidate complessivamente in € 2.500,00, oltre spese generali ed oneri;
il resto compensato.
Pone definitivamente a carico di parte opposta la spesa di CTU.
Agrigento, 03.02.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
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