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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/09/2025, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 12203/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.10.2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. ANDROMEDA ROSA presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_3
Nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) il 20.11.1973 cittadino: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] IN VIA G. VERDI 62B con l'Avv. ZAIRA ZANI presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in regime di separazione dei beni in Cernusco Sul Naviglio (MI) il 27.06.2011 (anno 2011- atto n. 21, parte II serie A)
□ separati con sentenza n. 465/2025 pubblicata il 4 febbraio 2025, n. 2641/2025 CRON. (passata in giudicato come da certificazione del 26 febbraio 2025, v. documenti in atti);
Pagina 1 con i seguenti figli minorenni: , nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...] entrambi cittadini italiani;
[...]
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 ottobre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) disporre l'affidamento condiviso dei figli ed ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento in via paritetica presso ciascun genitore come da successivo punto 4; la sig.ra ed Pt_1 il signor assumeranno di comune accordo le decisioni di prevalente interesse per i figli inerenti Pt_3 la loro salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni degli stessi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori in base al periodo di permanenza di e di presso le rispettive abitazioni. Per_1 Per_2
2) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor a Pt_3 quest'ultimo con gli arredi, corredi e suppellettili in essa presenti;
darsi per l'effetto atto che la signora si è trasferita altrove rilasciando al signor la casa familiare nel termine indicato. Pt_1 Pt_3
3) i minori fisseranno la residenza presso la casa materna sita in Vimercate (MB), via Isonzo n.
1. I documenti di identità personali dei figli e quelli validi anche per l'espatrio in originale saranno custoditi presso la casa della signora la quale dovrà consegnarli al signor in originale in Pt_1 Pt_3 occasione delle vacanze e dei possibili viaggi;
4) disporsi il collocamento dei minori ed presso le rispettive abitazioni della signora Per_1 Per_2
e del signor con le seguenti modalità: Pt_1 Pt_3
- la signora terrà con sé i minori da lunedì della prima e della terza settimana del mese, sino al Pt_1 lunedì mattina successivo allorquando li riaccompagnerà a scuola o presso la casa paterna nel corso delle vacanze, mentre il signor terrà con sé i minori per ugual periodo nella seconda e nella Pt_3 quarta settimana del mese, a sua volta accompagnando i figli a casa della madre nei periodi di vacanza anziché a scuola;
anche nei periodi di permanenza dall'uno piuttosto che presso l'altro genitore, sia la signora che il signor potranno incontrare i figli previo accordo, nel rispetto degli Pt_1 Pt_3 impegni propri e dei ragazzi stessi;
inoltre, nei giorni in cui i minori saranno con un genitore, l'altro garantirà contatti telefonici quotidiani con i minori. 5) Nel corso delle vacanze estive, natalizie, pasquali ed infrannuali, i genitori avranno diritto di avere con sé i figli nei seguenti periodi:
- due settimane ciascuno anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
- una settimana ciascuno durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre, ad eccezione del giorno di Santo Stefano che verrà trascorso da e Per_1 da presso l'altro genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Per_2
-tre giorni durante le vacanze pasquali convenendo, tuttavia, di alternare tra loro di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis;
- le seguenti festività infrannuali (25 aprile, I maggio, 2 giugno, I novembre e 8 dicembre e giorno del Santo Patrono) saranno godute in alternanza fra i coniugi, ma qualora tali giornate dovessero cadere durante un ponte o durante un week-end in cui il padre o la madre risultino fuori città con i figli si seguirà la normale turnazione;
- in ogni caso, in particolari occasioni come il compleanno dei figli il genitore che li avrà con sé nel
Pagina 2 giorno della ricorrenza si impegna a consentire all'altro di trascorrere, qualche ora con i minori nell'arco della giornata, preferibilmente cercando anche di creare momenti di condivisione nell'interesse precipuo dei figli;
mentre i ricorrenti già da ora acconsentono acchè i figli trascorrano con i genitori il compleanno di questi ultimi a prescindere dall'ordinaria turnazione. 6) Ciascun genitore comunicherà all'altro, il luogo ove trascorrerà le ferie insieme con i minori, unitamente ad un recapito telefonico. Eventuali viaggi al di fuori del territorio della Comunità Europea dovranno in ogni caso essere sempre concordati fra i coniugi;
I genitori, così come già avviene nel corso dell'anno, potranno chiamare e/o videochiamare SI ed anche quotidianamente, essendo i figli dotati di proprio cellulare;
Per_2
7) Il signor nonostante il collocamento a carattere paritetico dei minori, che avrebbe Pt_3 comportato una sensibile riduzione e/o assenza di contributo economico, a fronte dell'attuale retribuzione della signora si obbliga a corrispondere a quest'ultima, a titolo di mantenimento Pt_1 dei figli minori, l'importo mensile di euro 425,00 a figlio per un totale di € 850,00 al mese, entro il giorno 15 di ogni mese;
il versamento avverrà sul conto corrente intestato alla signora alle Pt_1 coordinate bancarie già note al signor Pt_3
Il contributo al mantenimento sarà soggetto a rivalutazione Istat come per legge;
8) Il signor e la sig.ra si faranno carico nella misura pari al 50% delle spese straordinarie, Pt_3 Pt_1 per la cui individuazione e regolamentazione le Parti si richiamano espressamente al Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano che si seguito integralmente si trascrive:
- mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese
Pagina 3 le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (protocollo Tribunale di Milano). I ricorrenti convengono, in deroga al suddetto protocollo, che le eventuali spese di trasporto verranno sostenute da ciascuno di loro in via esclusiva per il tragitto dalle rispettive abitazioni sino all'Istituto scolastico/Università; 9) l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla signora Pt_1
10)I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
11)I genitori danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti validi anche per l'espatrio propri e dei figli minori.
12) I ricorrenti confermano che le seguenti somme di denaro che erano presenti in casa al momento della separazione rimarranno cosi assegnate e divise: ad la somma € 2.540 di cui la metà per Per_1
€ 1.270,00 verrà conservata dalla signora ed € 1.270 dal signor per l'importo di Pt_1 Pt_3 Per_2
€ 1.180, di cui la metà pari ad € 590 verrà custodita dalla madre e pari cifra dal padre;
ciascun genitore si impegna a non utilizzare tale denaro per fini propri e a riconsegnarlo ai figli, eventualmente tramite l'apertura di un conto corrente agli stessi intestato con il compimento della maggiore età;
13) i coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza;
14)Spese del giudizio interamente compensate.
* * * Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ad eccezione delle proprie dichiarazioni reddituali già agli atti. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Pagina 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cernusco Sul Naviglio (MI) il 27 giugno 2011 tra la signora ed il signor come da atto Parte_1 Parte_3 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune n. 21, p. II, Serie A, anno 2011;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese legali, provvedendo ciascuna parte al pagamento del proprio difensore;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.10.2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. ANDROMEDA ROSA presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_3
Nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) il 20.11.1973 cittadino: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] IN VIA G. VERDI 62B con l'Avv. ZAIRA ZANI presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in regime di separazione dei beni in Cernusco Sul Naviglio (MI) il 27.06.2011 (anno 2011- atto n. 21, parte II serie A)
□ separati con sentenza n. 465/2025 pubblicata il 4 febbraio 2025, n. 2641/2025 CRON. (passata in giudicato come da certificazione del 26 febbraio 2025, v. documenti in atti);
Pagina 1 con i seguenti figli minorenni: , nato a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...] entrambi cittadini italiani;
[...]
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 ottobre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) disporre l'affidamento condiviso dei figli ed ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento in via paritetica presso ciascun genitore come da successivo punto 4; la sig.ra ed Pt_1 il signor assumeranno di comune accordo le decisioni di prevalente interesse per i figli inerenti Pt_3 la loro salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni degli stessi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori in base al periodo di permanenza di e di presso le rispettive abitazioni. Per_1 Per_2
2) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor a Pt_3 quest'ultimo con gli arredi, corredi e suppellettili in essa presenti;
darsi per l'effetto atto che la signora si è trasferita altrove rilasciando al signor la casa familiare nel termine indicato. Pt_1 Pt_3
3) i minori fisseranno la residenza presso la casa materna sita in Vimercate (MB), via Isonzo n.
1. I documenti di identità personali dei figli e quelli validi anche per l'espatrio in originale saranno custoditi presso la casa della signora la quale dovrà consegnarli al signor in originale in Pt_1 Pt_3 occasione delle vacanze e dei possibili viaggi;
4) disporsi il collocamento dei minori ed presso le rispettive abitazioni della signora Per_1 Per_2
e del signor con le seguenti modalità: Pt_1 Pt_3
- la signora terrà con sé i minori da lunedì della prima e della terza settimana del mese, sino al Pt_1 lunedì mattina successivo allorquando li riaccompagnerà a scuola o presso la casa paterna nel corso delle vacanze, mentre il signor terrà con sé i minori per ugual periodo nella seconda e nella Pt_3 quarta settimana del mese, a sua volta accompagnando i figli a casa della madre nei periodi di vacanza anziché a scuola;
anche nei periodi di permanenza dall'uno piuttosto che presso l'altro genitore, sia la signora che il signor potranno incontrare i figli previo accordo, nel rispetto degli Pt_1 Pt_3 impegni propri e dei ragazzi stessi;
inoltre, nei giorni in cui i minori saranno con un genitore, l'altro garantirà contatti telefonici quotidiani con i minori. 5) Nel corso delle vacanze estive, natalizie, pasquali ed infrannuali, i genitori avranno diritto di avere con sé i figli nei seguenti periodi:
- due settimane ciascuno anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
- una settimana ciascuno durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre, ad eccezione del giorno di Santo Stefano che verrà trascorso da e Per_1 da presso l'altro genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Per_2
-tre giorni durante le vacanze pasquali convenendo, tuttavia, di alternare tra loro di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis;
- le seguenti festività infrannuali (25 aprile, I maggio, 2 giugno, I novembre e 8 dicembre e giorno del Santo Patrono) saranno godute in alternanza fra i coniugi, ma qualora tali giornate dovessero cadere durante un ponte o durante un week-end in cui il padre o la madre risultino fuori città con i figli si seguirà la normale turnazione;
- in ogni caso, in particolari occasioni come il compleanno dei figli il genitore che li avrà con sé nel
Pagina 2 giorno della ricorrenza si impegna a consentire all'altro di trascorrere, qualche ora con i minori nell'arco della giornata, preferibilmente cercando anche di creare momenti di condivisione nell'interesse precipuo dei figli;
mentre i ricorrenti già da ora acconsentono acchè i figli trascorrano con i genitori il compleanno di questi ultimi a prescindere dall'ordinaria turnazione. 6) Ciascun genitore comunicherà all'altro, il luogo ove trascorrerà le ferie insieme con i minori, unitamente ad un recapito telefonico. Eventuali viaggi al di fuori del territorio della Comunità Europea dovranno in ogni caso essere sempre concordati fra i coniugi;
I genitori, così come già avviene nel corso dell'anno, potranno chiamare e/o videochiamare SI ed anche quotidianamente, essendo i figli dotati di proprio cellulare;
Per_2
7) Il signor nonostante il collocamento a carattere paritetico dei minori, che avrebbe Pt_3 comportato una sensibile riduzione e/o assenza di contributo economico, a fronte dell'attuale retribuzione della signora si obbliga a corrispondere a quest'ultima, a titolo di mantenimento Pt_1 dei figli minori, l'importo mensile di euro 425,00 a figlio per un totale di € 850,00 al mese, entro il giorno 15 di ogni mese;
il versamento avverrà sul conto corrente intestato alla signora alle Pt_1 coordinate bancarie già note al signor Pt_3
Il contributo al mantenimento sarà soggetto a rivalutazione Istat come per legge;
8) Il signor e la sig.ra si faranno carico nella misura pari al 50% delle spese straordinarie, Pt_3 Pt_1 per la cui individuazione e regolamentazione le Parti si richiamano espressamente al Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano che si seguito integralmente si trascrive:
- mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese
Pagina 3 le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (protocollo Tribunale di Milano). I ricorrenti convengono, in deroga al suddetto protocollo, che le eventuali spese di trasporto verranno sostenute da ciascuno di loro in via esclusiva per il tragitto dalle rispettive abitazioni sino all'Istituto scolastico/Università; 9) l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla signora Pt_1
10)I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
11)I genitori danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti validi anche per l'espatrio propri e dei figli minori.
12) I ricorrenti confermano che le seguenti somme di denaro che erano presenti in casa al momento della separazione rimarranno cosi assegnate e divise: ad la somma € 2.540 di cui la metà per Per_1
€ 1.270,00 verrà conservata dalla signora ed € 1.270 dal signor per l'importo di Pt_1 Pt_3 Per_2
€ 1.180, di cui la metà pari ad € 590 verrà custodita dalla madre e pari cifra dal padre;
ciascun genitore si impegna a non utilizzare tale denaro per fini propri e a riconsegnarlo ai figli, eventualmente tramite l'apertura di un conto corrente agli stessi intestato con il compimento della maggiore età;
13) i coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza;
14)Spese del giudizio interamente compensate.
* * * Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ad eccezione delle proprie dichiarazioni reddituali già agli atti. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Pagina 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cernusco Sul Naviglio (MI) il 27 giugno 2011 tra la signora ed il signor come da atto Parte_1 Parte_3 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune n. 21, p. II, Serie A, anno 2011;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese legali, provvedendo ciascuna parte al pagamento del proprio difensore;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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