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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/11/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:
D.ssa NG DI GIROLAMO Presidente Dr. MO CANOSA Giudice rel. D.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 47/2025 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 13.11.2025 e vertente
TRA
n. in Germania il 26.0.1973, CF , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Antonella De Toma
RICORRENTE
C/
n. in Romania il 1.6.1989, CF Controparte_1
difesa dall'Avv. Marcella Rossi C.F._2
RESISTENTE
NONCHE'
Avv. Beatrice Bellisario, quale curatore speciale dei minori Per_1
e .
[...] Persona_2
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI
L'Avv. Antonella De Toma per conclude: “Voglia l'On.le Tribunale Parte_1 adito, disporre l'affidamento inori e Persona_1 Per_2
con loro collocamento prevalente pres gna
[...] nell'attuale abitazione un EL FR (CH) alla Via San Nicolino 5, statuendo che le visite e i periodi di permanenza con la madre vengano calendarizzati compatibilmente con gli impegni della prole evincibili dal piano genitoriale allegato al fascicolo telematico;
disporre che l'assegno previdenziale unico a carico dell' per CP_2
i figli minorenni a carico venga corrisposto per intero in favore del ricorren ese ed onorari di causa secondo giustizia” L'Avv. Marcella Rossi per conclude: “Voglia l'On.le Controparte_1
Tribunale di Lanciano, contrariis reiectis disporre: l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con collocazione stabile Persona_1 Persona_2 degli stessi presso la madre;
il diritto di visita del padre Controparte_1
, salvo diverso accordo e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi Parte_1 delle loro condizioni di salute: per 3 pomeriggi a settimana, dalle ore 15:00 alle ore 21:00, nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì; nel fine settimana dalle ore 14:30 del sabato, alle ore 21:00 della domenica, alternativamente con la madre;
durante le vacanze di Natale dal 24 dicembre al 30 gennaio con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternativamente di anno in anno con la madre;
le vacanze pasquali alternativamente di anno in anno con la madre;
durante le vacanze estive, nel periodo dal 10 giugno al 5 settembre per 15 giorni con il padre, di cui 10 consecutivi ed altrettanto con la madre. I rispettivi periodi dovranno essere concordati e comunicati all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
che i bambini trascorreranno il giorno della festa del papà e del compleanno del papà, nelle ore libere dalla scuola, con il padre, mentre il giorno della festa della mamma ed il compleanno della mamma resteranno con la madre;
che i bambini trascorreranno invece il giorno del loro compleanno per metà giornata con la madre e per metà giornata con il padre. L'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei minori mediante versamento mensile alla madre dell'importo di € 280,00 per ciascun figlio, oltre ISTAT come per legge, ed al rimborso del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in essere presso il Tribunale di Lanciano;
che l'assegno unico universale per i figli venga corrisposto per intero a favore della madre collocataria;
che tutte le indennità percepite per il minore vengano riscosse dalla madre ed Persona_1 utilizzate per il supporto al minor nza, accantonate presso un conto corrente postale intestato al minore stesso con firma congiunta di entrambi i genitori. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.” L'Avv. Beatrice Bellisario per e conclude: “Voglia Persona_1 Per_2
l'Ill.mo Tribunale adito disporre l'affido condiviso dei due minori e , Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso il domicilio paterno, ovver zi EL FR (CH) alla Via San Nicolino 5; regolamentare l'esercizio del diritto- dovere di visita della madre compatibilmente con gli impegni della prole;
disporre che l'assegno previdenziale c.d. unico venga corrisposto per l'intero in favore del padre sig. , in quanto genitore collocatario. Circa le spese di causa, si precisa Parte_1 che ratore ha avanzato domanda di ammissione al gratuito patrocinio in corso di valutazione presso il competente Consiglio dell'Ordine Avvocati di Lanciano;
nella denegata ipotesi di rigetto della predetta istanza, si avanza richiesta di condanna in solido dei genitori dei minori, Sig. e della dig.ra Persona_3 [...] , alle spese legali liquidate in favore del sottoscritto Curatore e di cui Controparte_1 si dichiara sin da ora antistatario”
RAGIONI IN FATTO
ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 23.4.2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti urgenti ex art. 473/bis.22 cpc:
Affidamento condiviso dei figli minorenni e , con Persona_1 Per_2 loro collocamento presso il padre
Regolamentazione del diritto di visita infrasettimanale e festivo della madre dei minori.
Percezione dell'intero assegno unico familiare ad opera di , Parte_1 quale genitore collocatario dei minori
Ripartizione paritaria delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di minori
Le disposizioni sopraindicate sono state emanate sulla base di alcune esigenze dei minori desumibili dagli scritti difensivi dalle parti nonché da quanto riferito dal curatore dei minori nella propria memoria di costituzione;
in sostanza, il collocamento dei figli presso il padre risponde alle seguenti ragioni:
Continuità abitativa e scolastica dei ragazzi (che frequentano una scuola di EL FR e, dal momento della separazione di fatto tra le parti, abitano nella casa familiare, nella quale è rimasto il padre)
Presenza della nonna paterna, che garantisce, in caso di assenza del padre dal lavoro, una adeguata assistenza dei minori (salvo quanto si dirà in seguito in ordine al diritto di visita della ) CP_1
Coabitazione della resistente con un nuovo compagno, con il quale i minori non hanno ancora sviluppato un rapporto significativo (come evidenziato dal curatore speciale dei ragazzi)
Tali argomentazioni devono essere ritenute tuttora valide e tali da consigliare il mantenimento del regime di collocamento dei minori, che hanno ormai un'età in cui non è ravvisabile una dipendenza assoluta ed insostituibile dalla madre per le proprie necessità fisiologiche primarie ( ha 13 anni, Persona_1 Per_2 ha 9 anni).
[...]
Per quel che concerne il diritto di visita della resistente, la determinazione contenuta nell'ordinanza della Corte d'Appello del 1.9.2025 deve essere integralmente confermata, anche perché sostanzialmente conforme alle conclusioni delle parti processuali in tale sede
Coerentemente alle richieste di parte ricorrente, inoltre, il contributo per il mantenimento dei figli ad opera della deve essere limitato al concorso, per CP_1 il 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, ove concordate tra le parti oppure documentate dal Per_1 Quanto all'assegno unico familiare, lo stesso sarà assegnato interamente al padre, quale genitore collocatario dei minori, come da sua richiesta.
In relazione alle spese processuali, si ritiene di poterle integralmente compensare, attesa la natura del presente giudizio ed il parziale accoglimento delle richieste delle parti (tenendo conto in particolare del rigetto, in data 14.2.2025, del provvedimento urgente richiesto dalla difesa del con ricorso del 13.2.2025) Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 47/2025, così decide:
Dispone l'affido condiviso di e , con Persona_1 Persona_2 loro collocamento presso il padre potrà vedere i figli due pomeriggi a settimana (dall'uscita CP_1 da scuola o comunque dalle 15.00 alle 21.00), indicativamente il martedì ed il giovedì (salvi diversi accordi tra le parti) ed a fine settimana alterni
(dal venerdì alle 16.00 fino al lunedì mattina, quando provvederà ad accompagnare i minori a scuola), per 4 settimane (anche non consecutive) durante le vacanze estive (il periodo potrà essere concordato tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno), nonché, negli anni dispari, durante le vacanze pasquali (dal sabato santo al lunedi dell'Angelo) e natalizie (intendendosi come tali i periodi 24-31 dicembre e 1-7 gennaio) ed il giorno del compleanno dei bambini
Dispone che l' versi per intero l'assegno unico familiare a CP_2 Parte_1
, quale genitore collocatario dei figli
[...]
Dispone che le parti contribuiscano per il 50% ciascuna alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, ove concordate o documentate dal genitore che le abbia materialmente anticipate
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento
Così deciso in Lanciano il 14.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
MO CA NG Di LA