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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1118/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
ALLIGO SANTI, AT
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6962/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2023 - 550103 IVA 2017 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dott.ssa Ricorrente_3, Il Dott. Ricorrente_2, la sig.ra Ricorrente_4, e l'Avv. Ricorrente_1
nata a [...] il [...] e residente in [...], Indirizzo_1, CF_Ricorrente_1 in qualità di eredi del sig. Nominativo_1 hanno proposto ricorso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA - UFFICIO TERRITORIALE DI
ON OZ DI TO e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per l'annullamento del ruolo 2023/550103 dell'importo di € 11.244,76 reso esecutivo il 28.02.2023 portato dalle cartelle di pagamento n. 29520230004837909501, 09502, 09503 notificate il 25.06.2025 e 09504 Non Notificata, avente ad oggetto il controllo automatizzato ex art 54 bis DPR 633/1972 per IVA 2017 del defunto
Nominativo_1 . Hanno eccepito la intervenuta decadenza in considerazione che le cartelle sono state notificate oltre il termine del 31 dicembre del terzo anno a far tempo dall'anno di presentazione della dichiarazione che decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. , termine che nella fattispecie è maturato conteggiando il periodo di sospensione del termine nel periodo del COVID;
hanno chiesto l'annullamento delle cartelle opposte.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Messina contestando il motivo del ricorso e rilevando che la dichiarazione dagli eredi è stata presentata nel 2019 e che la notifica avvenuta a giugno del 2025 , in considerazione della sospensione del termini di decadenza durante il periodo del ID , è nei termini di legge. Ha chiesto il rigetto del ricorso .
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate di SS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte esclusivamente sulla decadenza prevista dalla legge a proposito dell'onere da arte dell'Ente impositore di notificare la cartella ed il ruolo emesso ai sensi dell'art. 54 bis del Dpr 633 del 1972 ossia entro il terzo anno a far tempo dall'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
A tal proposito i ricorrenti affermano che la dichiarazione è stata presentata nell'anno 2018 mentre l'Agenzia afferma che è stata presentata nell'anno 2019 per cui a dire dei primi la decadenza è maturata al 31/12/2021 e a dire dell'Ufficio al 31/12/2022.
Trova nella fattispecie la disposizione di cui aL' art. 68, comma 1, del DL. n. 18/2020, come convertito dalla L. n. 27/2020 e successive modificazioni ed integrazioni che ha stabilito che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, mentre l'art. 12 del DLgs. 159/2015, richiamato dall art. 68, dispone che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …….per i quali i è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ora nella fattispecie il termine di decadenza del tributo oggetto del presente ricorso andava a scadere il
31.12.2022, considerando come anno di presentazione della dichiarazione il 2019, per cui il termine intermedio tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 deve ritenersi sospeso fino al 31 dicembre del 2023 per cui il termine decadenziale di tre anni che andava a scadere il 31/12/2022 deve ritenersi prorogato degli ulteriori giorni di sospensione intercorsi tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 e precisamente di
551 giorni;
il termine quindi del 31/12/2022 andava a scadere il 5 luglio del 2024.
A nulla rileva la circostanza che l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso i ruoli il 25/03/2023 alla Agenzia della SS in quanto ai fini della decadenza è rilevante l'anno di notifica della cartella che nella fattispecie è avvenuta il 25/06/2025 e quindi oltre il termine decadenziale previsto dalla norma .
Il ricorso va pertanto accolto con l'annullamento delle cartelle opposte e le spese del giudizio , liquidate come da dispositivo , poste a carico esclusivo della Agenzia delle Entrate di SS che pur avendo ricevuto i ruoli il 25/03/2023, ossia in termine per notificare le cartelle entro il termine ultimo di decadenza del 5 luglio 2024 tenendo conto anche della sospensione dei termini nel periodo del COVID, ha provveduto a notificarle oltre la data di scadenza ultima.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso annulla le cartelle opposte e condanna l'Agenzia delle Entrate di
SS al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.700,00 a favore dei ricorrenti oltre rimborso del contributo unificato e degli oneri accessori e di euro 1.700,00 a favore della Agenzia delle
Entrate di Messina.
Messina 17/02/2026
Il relatore
Il presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
ALLIGO SANTI, AT
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6962/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2023 - 550103 IVA 2017 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dott.ssa Ricorrente_3, Il Dott. Ricorrente_2, la sig.ra Ricorrente_4, e l'Avv. Ricorrente_1
nata a [...] il [...] e residente in [...], Indirizzo_1, CF_Ricorrente_1 in qualità di eredi del sig. Nominativo_1 hanno proposto ricorso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA - UFFICIO TERRITORIALE DI
ON OZ DI TO e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per l'annullamento del ruolo 2023/550103 dell'importo di € 11.244,76 reso esecutivo il 28.02.2023 portato dalle cartelle di pagamento n. 29520230004837909501, 09502, 09503 notificate il 25.06.2025 e 09504 Non Notificata, avente ad oggetto il controllo automatizzato ex art 54 bis DPR 633/1972 per IVA 2017 del defunto
Nominativo_1 . Hanno eccepito la intervenuta decadenza in considerazione che le cartelle sono state notificate oltre il termine del 31 dicembre del terzo anno a far tempo dall'anno di presentazione della dichiarazione che decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. , termine che nella fattispecie è maturato conteggiando il periodo di sospensione del termine nel periodo del COVID;
hanno chiesto l'annullamento delle cartelle opposte.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Messina contestando il motivo del ricorso e rilevando che la dichiarazione dagli eredi è stata presentata nel 2019 e che la notifica avvenuta a giugno del 2025 , in considerazione della sospensione del termini di decadenza durante il periodo del ID , è nei termini di legge. Ha chiesto il rigetto del ricorso .
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate di SS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte esclusivamente sulla decadenza prevista dalla legge a proposito dell'onere da arte dell'Ente impositore di notificare la cartella ed il ruolo emesso ai sensi dell'art. 54 bis del Dpr 633 del 1972 ossia entro il terzo anno a far tempo dall'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
A tal proposito i ricorrenti affermano che la dichiarazione è stata presentata nell'anno 2018 mentre l'Agenzia afferma che è stata presentata nell'anno 2019 per cui a dire dei primi la decadenza è maturata al 31/12/2021 e a dire dell'Ufficio al 31/12/2022.
Trova nella fattispecie la disposizione di cui aL' art. 68, comma 1, del DL. n. 18/2020, come convertito dalla L. n. 27/2020 e successive modificazioni ed integrazioni che ha stabilito che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, mentre l'art. 12 del DLgs. 159/2015, richiamato dall art. 68, dispone che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …….per i quali i è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ora nella fattispecie il termine di decadenza del tributo oggetto del presente ricorso andava a scadere il
31.12.2022, considerando come anno di presentazione della dichiarazione il 2019, per cui il termine intermedio tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 deve ritenersi sospeso fino al 31 dicembre del 2023 per cui il termine decadenziale di tre anni che andava a scadere il 31/12/2022 deve ritenersi prorogato degli ulteriori giorni di sospensione intercorsi tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 e precisamente di
551 giorni;
il termine quindi del 31/12/2022 andava a scadere il 5 luglio del 2024.
A nulla rileva la circostanza che l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso i ruoli il 25/03/2023 alla Agenzia della SS in quanto ai fini della decadenza è rilevante l'anno di notifica della cartella che nella fattispecie è avvenuta il 25/06/2025 e quindi oltre il termine decadenziale previsto dalla norma .
Il ricorso va pertanto accolto con l'annullamento delle cartelle opposte e le spese del giudizio , liquidate come da dispositivo , poste a carico esclusivo della Agenzia delle Entrate di SS che pur avendo ricevuto i ruoli il 25/03/2023, ossia in termine per notificare le cartelle entro il termine ultimo di decadenza del 5 luglio 2024 tenendo conto anche della sospensione dei termini nel periodo del COVID, ha provveduto a notificarle oltre la data di scadenza ultima.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso annulla le cartelle opposte e condanna l'Agenzia delle Entrate di
SS al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.700,00 a favore dei ricorrenti oltre rimborso del contributo unificato e degli oneri accessori e di euro 1.700,00 a favore della Agenzia delle
Entrate di Messina.
Messina 17/02/2026
Il relatore
Il presidente