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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/12/2025, n. 6014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6014 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.16692/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
( ), elettivamente domiciliata in VIA G. LEOPARDI 119 Parte_1 CodiceFiscale_1
CATANIA, presso lo studio dell'Avv. SCIACCA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
( ), ( ), CodiceFiscale_3 Controparte_3 CodiceFiscale_4 [...]
( ), tutti elettivamente domiciliati in Catania alla Via CP_4 CodiceFiscale_5
Imperia 3, presso lo studio dell'Avv. Alberto Ardini( ) che li rappresenta e CodiceFiscale_6 difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
( ), elettivamente domiciliato in Catania, via Asiago 35, CP_5 CodiceFiscale_7 presso lo studio dell'avv. Luca Malerba che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n.2292/2022 del 9.5.2022 depositata in data 10.5.2022 si è parzialmente statuito sulle domande delle parti.
Disposta CTU, la relazione è stata depositata in data 26.3.2024.
1 Da ultimo, posta la causa in decisione con i termini ex art.190 c.p.c., le parti, con distinte note, hanno chiesto concordemente di dichiarare cessata la materia del contendere essendo intervenuto un accordo transattivo stragiudiziale tra le parti con conseguente venir meno dell'interesse ad una decisione della causa nel merito (vedi transazione depositata in data 5.12.2025 dalla difesa di ). CP_5
Vista la sentenza non definitiva emessa tra le parti che ha rimesso la regolazione delle spese di lite al definitivo e ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza in relazione alla ritenuta fondatezza della domanda di riconoscimento dei frutti civili in favore dell'attrice, dell'infondatezza delle difese dei convenuti anche in relazione alla riconvenzionale avanzata, nonché tenuto conto della mancata partecipazione senza giustificato motivo dei convenuti alla mediazione obbligatoria valutabile quale argomento di prova, le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti in solido, anche sulla scorta dell'ulteriore vaglio da operare in base al principio di soccombenza virtuale, tenuto conto da un lato degli infondati impedimenti e ostacoli frapposti dai convenuti al diritto dell'attrice, figlia naturale del de cuius, ad ottenere la divisione, che hanno dato causa al presente giudizio, con difese già ritenute infondate, nonchè tenuto conto delle ragioni di inammissibilità della stessa domanda di divisione relative all'irregolarità catastale e urbanistica dei beni oggetto di comunione di fatto che, sulla scorta degli elementi in atti, come confermato dalla stessa transazione, si trovano nella disponibilità dei convenuti, con sostanziale esclusione di fatto dell'attrice dalla comunione, nonché infine sulla scorta degli stessi accordi raggiunti tra le parti nella transazione agli in ordine alla regolazione di tutte le spese di causa comprese quelle di CTU da gravare esclusivamente sui convenuti (vedi punto H della transazione agli atti).
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/14 e success. modif., per le fasi svolte, quantificate entro i parametri dello scaglione di valore effettivo della causa, tenendo tuttavia conto della attività difensiva e processuale complessivamente e in concreto svolta, sino all'emissione della sentenza non definitiva e di quella successiva, della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'esito del giudizio.
Stante l'originaria ammissione della parte attrice al patrocinio a spese dello Stato e della Parte_1 successiva revoca disposta con separato decreto per il superamento delle condizioni reddituali, le stesse vanno parzialmente distratte in favore dello Stato. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva, a carico delle parti convenute in solido, per le ragioni suddette e in conformità all'accordo delle parti.
Va infine disposta la condanna dei convenuti al pagamento del contributo unificato per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex art.8 co.4 bis d.lgs.28/10
2 ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: vista la sentenza non definitiva n.2292/2022; dichiara cessata la materia del contendere;
condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite liquidate per compensi in €16.500,00, oltre spese vive, spese generali, iva e cpa se dovute per legge, e in favore di liquidate per compensi in €5.250,00, oltre spese generali iva e cpa se dovute per legge;
Parte_1 pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico delle parti convenute in solido. condanna i convenuti al pagamento del contributo unificato per mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 12.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
( ), elettivamente domiciliata in VIA G. LEOPARDI 119 Parte_1 CodiceFiscale_1
CATANIA, presso lo studio dell'Avv. SCIACCA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
( ), ( ), CodiceFiscale_3 Controparte_3 CodiceFiscale_4 [...]
( ), tutti elettivamente domiciliati in Catania alla Via CP_4 CodiceFiscale_5
Imperia 3, presso lo studio dell'Avv. Alberto Ardini( ) che li rappresenta e CodiceFiscale_6 difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
( ), elettivamente domiciliato in Catania, via Asiago 35, CP_5 CodiceFiscale_7 presso lo studio dell'avv. Luca Malerba che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n.2292/2022 del 9.5.2022 depositata in data 10.5.2022 si è parzialmente statuito sulle domande delle parti.
Disposta CTU, la relazione è stata depositata in data 26.3.2024.
1 Da ultimo, posta la causa in decisione con i termini ex art.190 c.p.c., le parti, con distinte note, hanno chiesto concordemente di dichiarare cessata la materia del contendere essendo intervenuto un accordo transattivo stragiudiziale tra le parti con conseguente venir meno dell'interesse ad una decisione della causa nel merito (vedi transazione depositata in data 5.12.2025 dalla difesa di ). CP_5
Vista la sentenza non definitiva emessa tra le parti che ha rimesso la regolazione delle spese di lite al definitivo e ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza in relazione alla ritenuta fondatezza della domanda di riconoscimento dei frutti civili in favore dell'attrice, dell'infondatezza delle difese dei convenuti anche in relazione alla riconvenzionale avanzata, nonché tenuto conto della mancata partecipazione senza giustificato motivo dei convenuti alla mediazione obbligatoria valutabile quale argomento di prova, le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti in solido, anche sulla scorta dell'ulteriore vaglio da operare in base al principio di soccombenza virtuale, tenuto conto da un lato degli infondati impedimenti e ostacoli frapposti dai convenuti al diritto dell'attrice, figlia naturale del de cuius, ad ottenere la divisione, che hanno dato causa al presente giudizio, con difese già ritenute infondate, nonchè tenuto conto delle ragioni di inammissibilità della stessa domanda di divisione relative all'irregolarità catastale e urbanistica dei beni oggetto di comunione di fatto che, sulla scorta degli elementi in atti, come confermato dalla stessa transazione, si trovano nella disponibilità dei convenuti, con sostanziale esclusione di fatto dell'attrice dalla comunione, nonché infine sulla scorta degli stessi accordi raggiunti tra le parti nella transazione agli in ordine alla regolazione di tutte le spese di causa comprese quelle di CTU da gravare esclusivamente sui convenuti (vedi punto H della transazione agli atti).
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/14 e success. modif., per le fasi svolte, quantificate entro i parametri dello scaglione di valore effettivo della causa, tenendo tuttavia conto della attività difensiva e processuale complessivamente e in concreto svolta, sino all'emissione della sentenza non definitiva e di quella successiva, della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'esito del giudizio.
Stante l'originaria ammissione della parte attrice al patrocinio a spese dello Stato e della Parte_1 successiva revoca disposta con separato decreto per il superamento delle condizioni reddituali, le stesse vanno parzialmente distratte in favore dello Stato. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva, a carico delle parti convenute in solido, per le ragioni suddette e in conformità all'accordo delle parti.
Va infine disposta la condanna dei convenuti al pagamento del contributo unificato per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex art.8 co.4 bis d.lgs.28/10
2 ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: vista la sentenza non definitiva n.2292/2022; dichiara cessata la materia del contendere;
condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite liquidate per compensi in €16.500,00, oltre spese vive, spese generali, iva e cpa se dovute per legge, e in favore di liquidate per compensi in €5.250,00, oltre spese generali iva e cpa se dovute per legge;
Parte_1 pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico delle parti convenute in solido. condanna i convenuti al pagamento del contributo unificato per mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 12.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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