Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 30/06/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 860/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.6.2025 da nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
assistita, difesa e rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Patrizia Barlettelli e
Claudio Cerino edelettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via della Bufalotta n.174 giusta separata procura alle liti ex art.83, comma 3°, c.p.c. e art.10 DPR 123/2001
e da nato a [...] il [...] (cod.fisc. ), assistito, Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, dall'Avv. Marco Terziani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 00195 Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n.27 giusta separata procura alle liti ex art.83, comma 3°,
c.p.c. e art.10 DPR 123/2001 ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio il 12 settembre 2020 a Parte_1 Parte_2
Margherita di Savoia (BT), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Margherita di
Savoia (atto n. 1, Serie A, P 2, anno 2001), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale è nato il [...]. Persona_1
1
27.402,19 nell'anno 2024; mentre la ha dichiarato di svolgere la professione di impiegata Parte_1
con contratto di lavoro a tempo determinato del 16.05.2024, prorogato sino al 31.12.2025 percependo attualmente uno stipendio netto di circa €.1.400,00/1.500,00 mensili per quattordici mensilità e il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a: € 00,00 nell'anno 2022, € 00,00 nell'anno 2023 ed € 14.279,00 nell'anno 2024 .
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'intollerabilità della convivenza, hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
24.08.1986 – cod. fisc. e nato a [...] il [...] - CodiceFiscale_3 Parte_2
cod. fisc. ; CodiceFiscale_4
- ordinare al Comune di Comune di Margherita di Savoia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto il giorno 12 settembre 2020 a Margherita di Savoia (BT), trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Margherita di Savoia al n. 1, Serie A,
P 2 anno 2001, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione concordemente tra le parti determinate:
1) il figlio minore nato a [...] il [...], residente a [...]
n.38, codice fiscale , viene affidato in forma condivisa ad entrambi i CodiceFiscale_5
genitori, con residenza presso la madre e collocazione egualitaria tra i predetti, condivisa nell'interesse del piccolo e al fine di mantenere un rapporto stabile ed equilibrato con i genitori, con le seguenti modalità:
Una settimana di permanenza del figlio per tre giorni con il padre e week end e due giorni residui con la madre, con pernotto presso ciascun genitore nei giorni di competenza, a settimane alterne (a titolo esemplificativo e non esaustivo padre / madre / padre CP_1 Per_2 Per_3
/ madre / padre / madre e così via). Ognuno dei genitori nelle CP_1 Per_4 Per_3
giornate in cui il figlio pernotterà presso il proprio domicilio, si occuperà di procedere ad accompagnare il figlio presso l'Asilo nido “Il Melograno” frequentato dal piccolo sito in Per_1
Gavignano - Forano, Via Poggio Mirteto la mattina all'orario di entrata dalle ore 07:30 alle ore
2 09:30 e di riprenderlo all'uscita dalle ore 15:30 alle ore 17:00. Alla fine di ciascun periodo di permanenza di con ciascun genitore, questi si occuperà di riaccompagnarlo alla casa Per_1 dell'altro genitore alle ore 19:30. La signora potrà essere coadiuvata dai nonni Parte_1
materni. La predetta si dichiara disponibile, occasionalmente, a consentire al signor di Pt_2
trascorre un pomeriggio con il figlio minore, nelle settimane e/o nei giorni in cui lo stesso è collocato presso il suo domicilio per tre giorni, dall'uscita dall'Asilo nido alle ore 17:00 ove nel caso lo preleverà il padre, sino alle ore 19:30 quando dovrà riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre, sempre compatibilmente con le esigenze del bambino e le sue personali.
Ciascun genitore, allorquando il figlio è presso di lui collocato si occuperà di tutti gli aspetti ordinari della vita dello stesso ivi compresi gli impegni sanitari, sportivi, ludici e scolastici, dei pasti e dell'igiene personale.
Nel periodo Natalizio, fermo restando l'esigenza di verificare i rispettivi ed eventuali turni lavorativi dei genitori e la possibilità di possibili viaggi, il minore trascorrerà, in maniera esclusiva con uno dei due, ad anni alterni i seguenti periodi: dal 23 Dicembre al 30 Dicembre incluso e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio compreso, specificando però che il figlio, qualora ce ne siano le condizioni, trascorrerà ad anni alterni il 24 (sino alla mattina seguente) ed 25 (sino alla sera) dicembre con uno o con l'altro genitore;
Nel periodo delle vacanze pasquali, trascorrerà, ad anni alterni la settimana di vacanze Per_1
scolastiche, compresi Pasqua e Pasquetta, in due periodi frazionati con ciascun genitore, (nel senso che se ci sono sei giorni di vacanze scolastiche compresa Pasqua e Pasquetta) nel periodo pasquale trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, ad anni alterni comprendenti la Pasqua e la Pasquetta.
Per le altre festività scolastiche esse saranno disciplinate con frequenza esclusiva ed alternata del minore con i genitori, inoltre i relativi periodi (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc.) si prevede un'alternanza tra i genitori, ferma la massima disponibilità a variare detti accordi in relazione sia alle esigenze del figlio, sia ai turni lavorativi dei genitori.
I genitori si impegnano a far trascorrere all'altro coniuge il proprio compleanno con il figlio.
Resta inteso che nei periodi di vacanza si sospenderà la frequentazione ordinaria ed il Weekend successivo sarà di spettanza del genitore che non avrà avuto con sé il figlio per il periodo di vacanza antecedente.
Il giorno del compleanno di la festa sarà organizzata dal genitore che in quel giorno avrà la Per_1
frequentazione ordinaria e stabilita, mentre l'altro genitore, qualora ce ne siano le condizioni, potrà essere presente e/o comunque vedere il figlio almeno un'ora durante il giorno.
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni con ciascun genitore, anche frazionabili in due settimane, in periodo da concordarsi entro e non oltre la fine del mese di maggio
3 di ciascun anno a mezzo sms e/o emails, il Sig. propone che quest'anno lui tenga il figlio dal Pt_2
3 al 17 agosto e la Sig.ra dal 17 al 31 in modo da far trascorrere alla madre il suo Parte_1
compleanno con il figlio.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza e/o delle trasferte, se in compagnia del minore.
In ogni caso, viene fatta salva la facoltà per entrambi i genitori di concordare tempi e modalità di visite e di frequentazioni diversi rispetto a quelli suesposti, avuto riguardo alla equilibrata crescita del figlio, alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche e al benessere psicofisico del medesimo, oltre che alle esigenze lavorative dei genitori.
Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e in generale alla straordinaria amministrazione, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza/collocazione come sopra specificati.
2)La casa coniugale sita in Selci (RI), via del Colle n.38, condotta in locazione dal signor Pt_2
viene assegnata alla signora che si intesterà il relativo contratto e provvederà in via Parte_1
esclusiva al pagamento del canone di locazione ed ogni onere. Il marito si allontanerà dalla casa coniugale entro e non oltre la fine del mese di giugno del corrente anno e, dal momento del suo allontanamento, i coniugi si impegnano ad applicare le modalità di frequentazione del figlio minore come disciplinate al capo 1) che precede.
3) Ciascun coniuge, autosufficiente, provvederà al proprio personale mantenimento. I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni rapporto economico tra gli stessi esistente e dichiarano, reciprocamente, di non aver null'altro a pretendere.
4) Il regime di mantenimento del figlio minore è di “mantenimento diretto” sicché ogni genitore sosterrà direttamente i costi relativi al mantenimento del piccolo durante i periodi di Per_1
permanenza presso ciascun genitore. Il padre provvederà a versare alla madre un contributo forfettario di €.150,00 (euro centocinquanta/00) mensile, a titolo di “rimborso spese” per l'acquisto di beni di cui il minore abbia corrente necessità (vestiti, scarpe, ecc.), somma che sarà versata alla signora anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno Parte_1
2025, mediante bonifico sul conto intestato alla predetta contraddistinto dal codice IBAN IT67U
03058 01604 100571412254 a lei intestato. Le spese straordinarie, nello specifico le spese mediche- specialistiche non coperte da SSN, scolastiche, extrascolastiche e sportive, saranno sostenute in
4 misura pari al 50% da ciascun genitore secondo le “Linee Guida spese straordinarie” approvate dal
Tribunale di Rieti in data 05.05.2016, allegate in copia al presente atto (doc.6), atto al quale le parti si richiamano e dichiarano di aderire.
Per ragioni di speditezza e semplicità l'espressione del consenso per le spese extra e la trasmissione della documentazione comprovante gli esborsi dovrà avvenire con comunicazione inviata da indirizzo di posta elettronica ordinaria, con richiesta di conferma di lettura. Le stesse dovranno essere rimborsate al coniuge che le avrà anticipate entro e non oltre 10 giorni dal relativo esborso documentato. I coniugi si danno reciprocamente atto che le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno per la misura del 50% ciascuno, così come l'assegno unico universale sarà percepito da ogni genitore nella misura del 50% ciascuno.
5) I coniugi si impegnano a collaborare per ogni adempimento burocratico si rendesse necessario, es. richiesta certificato Isee, iscrizioni scolastiche, rilascio documenti nell'interesse del figlio. Gli stessi, inoltre, si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento di identità equipollente.
6) I coniugi si impegnano ad intraprendere un percorso di mediazione familiare a sostegno della genitorialità con un/a professionista scelto/a dalla Sig.ra volto ad aiutare ed i Parte_1 Per_1
genitori ad intraprendere nel miglior modo la separazione dei propri genitori, subito dopo il deposito del presente ricorso in Tribunale, con spese al 50% cadauno.
Con note scritte depositate per l'udienza del 12.6.2025 le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 16.6.2025.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età del minore.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le spese di lite sono compensate vista la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio il 12 settembre 2020 a Margherita di Savoia (BT), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Margherita di Savoia (atto n. 1, Serie A, P 2, anno 2001); recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Margherita di Savoia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 26 giugno 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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