TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/07/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 28/2025 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli, presso lo studio dell'avv. Guido Marone, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis Controparte_1
c.p.c., dalla dott.ssa dal dott. e dal dott. Gabriele Angelo CP_2 CP_3
Camboni, dipendenti delegati dello stesso , domiciliato in Cagliari presso la CP_1
, Controparte_4 Controparte_5
,
[...] resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025, ha agito davanti al Parte_1
Tribunale di Cagliari e – premesso di essere docente di ruolo alle dipendenze del
[...]
dal 1992 - ha domandato il riconoscimento a fini giuridici ed Controparte_1 economici dell'anzianità maturata nell'anno 2013, la disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera che di detta annualità non ha tenuto conto e la condanna del a corrispondere le differenze retributive conseguenti all'anticipata attribuzione CP_1 della fascia stipendiale “35 anni ed oltre” a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, per effetto della ricostruzione di carriera.
Il ha resistito in giudizio, domandando il rigetto della domanda di CP_1 riconoscimento ai fini economici dell'anzianità di servizio maturata nel 2013 e deducendo di non aver mai voluto negare detta anzianità ai fini giuridici.
pagina 1 di 6 Con le note depositate in data 4 giugno 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'anzianità di servizio per l'anno 2013 ai fini economici e alla condanna del datore di lavoro al pagamento di somme a titolo di maggiori retribuzioni, mentre ha espresso la volontà di insistere sul capo della domanda relativo all'accertamento dell'anzianità di servizio per l'anno 2013 ai fini giuridici.
2. La sezione Lavoro della Suprema Corte ha recentemente ricostruito il quadro normativo di riferimento con le sentenze 21 maggio 2025, n. 13618 e 13619.
E' stato osservato che:
- nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio;
- in particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle
pagina 2 di 6 posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14";
- per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013;
- l'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia, prevede che "fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico […]";
- a sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Controparte_6
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione
[...] dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_6
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
[...] stesse rispetto ai risparmi previsti";
- la contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il C.C.N.L. 13 marzo 2013, finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il C.C.N.L. 7 agosto 2014, che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012;
- nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3), al comma 4 ha aggiunto pagina 3 di 6 che "attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma
23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo
9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo
1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013,
n. 122".
Alla luce del quadro normativo sopra riportato, i giudici di legittimità sono giunti alla conclusione che non si possa tener conto della annualità del 2013 a fini economici, neppure per lo sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
L'annualità 2013 è stata in sostanza “sterilizzata” ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, senza alcun limite temporale, e il meccanismo di sospensione è destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse.
“La "non utilità" degli anni di servizio” - hanno aggiunto i giudici di legittimità - “va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
Ciò comporta che occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
pagina 4 di 6 3. Parte ricorrente, alla luce delle pronunce sopra richiamate ha deciso di rinunciare ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'anzianità di servizio per l'anno 2013 ai fini economici e di progressione stipendiale. Ha invece dichiarato di voler insistere sulla domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio per il 2013 ai fini giuridici.
Sul punto, tuttavia, il Tribunale non può che dichiarare la domanda inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
La stessa Corte di Cassazione, in passato, ha chiarito che “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche” (Cass. civ., Sez. L, 23 novembre 2007, n. 24434).
In altre occasioni è stato precisato che l'interesse ad agire nell'azione di accertamento è dato dalla contestazione di un diritto, non già di fatti, pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva del diritto di cui l'attore sia o possa in futuro divenire titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire (Cass. civ.,
Sez. L, 26 luglio 2017, n. 18511).
In sostanza, si legge nella sentenza da ultimo citata, “si richiede che con la sentenza di mero accertamento si ottenga un risultato giuridicamente utile al fine di evitare il pregiudizio dell'attore relativamente a quel diritto che viene dedotto in causa e non ad altri diversi diritti di cui lo stesso attore sia o possa divenire in futuro titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha indicato quale risultato giuridicamente utile intenderebbe ottenere in concreto con una pronuncia di mero accertamento, mentre il
, come visto, ha espresso la chiara volontà di valorizzare l'anzianità di servizio per CP_1
l'anno 2013 della dipendente a fini giuridici.
pagina 5 di 6 Da ciò discende la carenza di interesse in capo alla parte attrice alla pronuncia di mero accertamento che qui richiede.
4. La complessità della questione giuridica che è stata esaminata e che, in sostanza, ha spinto la parte ricorrente a rinunciare ai capi della domanda connessi al riconoscimento dell'anzianità di servizio per il 2013 ai fini economici, giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara inammissibile, per carenza di interesse, la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità di servizio per l'anno 2013;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 21 luglio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 28/2025 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli, presso lo studio dell'avv. Guido Marone, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis Controparte_1
c.p.c., dalla dott.ssa dal dott. e dal dott. Gabriele Angelo CP_2 CP_3
Camboni, dipendenti delegati dello stesso , domiciliato in Cagliari presso la CP_1
, Controparte_4 Controparte_5
,
[...] resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025, ha agito davanti al Parte_1
Tribunale di Cagliari e – premesso di essere docente di ruolo alle dipendenze del
[...]
dal 1992 - ha domandato il riconoscimento a fini giuridici ed Controparte_1 economici dell'anzianità maturata nell'anno 2013, la disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera che di detta annualità non ha tenuto conto e la condanna del a corrispondere le differenze retributive conseguenti all'anticipata attribuzione CP_1 della fascia stipendiale “35 anni ed oltre” a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, per effetto della ricostruzione di carriera.
Il ha resistito in giudizio, domandando il rigetto della domanda di CP_1 riconoscimento ai fini economici dell'anzianità di servizio maturata nel 2013 e deducendo di non aver mai voluto negare detta anzianità ai fini giuridici.
pagina 1 di 6 Con le note depositate in data 4 giugno 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'anzianità di servizio per l'anno 2013 ai fini economici e alla condanna del datore di lavoro al pagamento di somme a titolo di maggiori retribuzioni, mentre ha espresso la volontà di insistere sul capo della domanda relativo all'accertamento dell'anzianità di servizio per l'anno 2013 ai fini giuridici.
2. La sezione Lavoro della Suprema Corte ha recentemente ricostruito il quadro normativo di riferimento con le sentenze 21 maggio 2025, n. 13618 e 13619.
E' stato osservato che:
- nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio;
- in particolare, al comma 21, ha previsto che "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che "per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle
pagina 2 di 6 posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14";
- per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013;
- l'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia, prevede che "fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico […]";
- a sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che "una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Controparte_6
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione
[...] dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_6
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
[...] stesse rispetto ai risparmi previsti";
- la contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il C.C.N.L. 13 marzo 2013, finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, "a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici" e, successivamente, con il C.C.N.L. 7 agosto 2014, che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012;
- nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3), al comma 4 ha aggiunto pagina 3 di 6 che "attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma
23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo
9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo
1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013,
n. 122".
Alla luce del quadro normativo sopra riportato, i giudici di legittimità sono giunti alla conclusione che non si possa tener conto della annualità del 2013 a fini economici, neppure per lo sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
L'annualità 2013 è stata in sostanza “sterilizzata” ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, senza alcun limite temporale, e il meccanismo di sospensione è destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse.
“La "non utilità" degli anni di servizio” - hanno aggiunto i giudici di legittimità - “va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
Ciò comporta che occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
pagina 4 di 6 3. Parte ricorrente, alla luce delle pronunce sopra richiamate ha deciso di rinunciare ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'anzianità di servizio per l'anno 2013 ai fini economici e di progressione stipendiale. Ha invece dichiarato di voler insistere sulla domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio per il 2013 ai fini giuridici.
Sul punto, tuttavia, il Tribunale non può che dichiarare la domanda inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
La stessa Corte di Cassazione, in passato, ha chiarito che “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche” (Cass. civ., Sez. L, 23 novembre 2007, n. 24434).
In altre occasioni è stato precisato che l'interesse ad agire nell'azione di accertamento è dato dalla contestazione di un diritto, non già di fatti, pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva del diritto di cui l'attore sia o possa in futuro divenire titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire (Cass. civ.,
Sez. L, 26 luglio 2017, n. 18511).
In sostanza, si legge nella sentenza da ultimo citata, “si richiede che con la sentenza di mero accertamento si ottenga un risultato giuridicamente utile al fine di evitare il pregiudizio dell'attore relativamente a quel diritto che viene dedotto in causa e non ad altri diversi diritti di cui lo stesso attore sia o possa divenire in futuro titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha indicato quale risultato giuridicamente utile intenderebbe ottenere in concreto con una pronuncia di mero accertamento, mentre il
, come visto, ha espresso la chiara volontà di valorizzare l'anzianità di servizio per CP_1
l'anno 2013 della dipendente a fini giuridici.
pagina 5 di 6 Da ciò discende la carenza di interesse in capo alla parte attrice alla pronuncia di mero accertamento che qui richiede.
4. La complessità della questione giuridica che è stata esaminata e che, in sostanza, ha spinto la parte ricorrente a rinunciare ai capi della domanda connessi al riconoscimento dell'anzianità di servizio per il 2013 ai fini economici, giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara inammissibile, per carenza di interesse, la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità di servizio per l'anno 2013;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 21 luglio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 6 di 6