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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 23/10/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 22.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
290/2024
TRA
(C.F.: , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentate e difese dall'Avv. G. Giangiacomo C.F._2
(C.F.: ) C.F._3
Ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2024, le ricorrenti in epigrafe indicate, agendo nello loro qualità di figlie ed eredi legittime di , quest'ultimo Persona_1
deceduto in data 02.11.2021 a seguito di incidente stradale occorso nella medesima data durante il tragitto per recarsi sul posto di lavoro a bordo della propria autovettura
– essendo costui, all'epoca del fatto, dipendente della ditta Sabatini Trasporti S.r.l. avente sede in San Salvo -, incidente verificatosi verosimilmente a causa di un malore che coglieva improvvisamente il de cuius durante la guida e che lo portava a perdere il controllo della propria autovettura, la quale, così, terminava la sua corsa contro un albero all'interno della rotatoria in agro di San Salvo, hanno convenuto in giudizio l' , al fine di vedersi accertare il loro diritto alla corresponsione dell'assegno CP_1
funerario di cui all'art. 85, D.P.R. n. 1124/1965. Hanno rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare, che l'infortunio lavorativo con esito mortale occorso al configura ipotesi di Persona_1
infortunio sul lavoro e di conseguenza condannare l' in persona del Presidente CP_1
pro-tempore a corrispondere alle figlie ed eredi e Parte_1 Parte_2
l'assegno di euro 10.000 previsto dall'art. 85 TU dpr 1124/1965 con
[...]
interessi legali e rivalutazione monetaria”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare il diritto delle ricorrenti, nella loro spiegata qualità di eredi del defunto padre, a percepire dall' l'assegno funerario di € CP_1
Pag. 2 di 10 10.000,00 previsto dall'art. 85, D.P.R. n. 1124/196, in conseguenza della morte del de cuius verificatasi a seguito in infortunio in itinere.
L'art. 85, D.P.R. n. 1124/1965, per quanto qui di rilievo, stabilisce che “… Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti,
o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle…”.
L'art. 2, D.P.R. n. 1124/1965, nella sua attuale formulazione legislativa, stabilisce che “… Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato…”.
Infine, l'art. 210, D.P.R. n. 11264/1965, nella sua attuale formulazione legislativa, prevede che “L'assicurazione secondo il presente titolo comprenda tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente il lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per lo più di tre giorni…
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle
Pag. 3 di 10 persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato…”.
Dal menzionato impianto normativo si ricava che, ai fini del diritto alla percezione dell'assegno funerario in favore degli eredi delle vittime di lavoratori deceduti – nella specie per causa violenta ai sensi dell'art. 210 – in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro, ovvero durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro (in itinere), è necessario l'accertamento del nesso eziologico tra infortunio e percorso di andata/ritorno dal luogo di lavoro, nesso eziologico che deve reputarsi insussistente – con conseguente esclusione del diritto - tutte le volte in cui vi sia stata una interruzione del percorso “non necessitata”, ossia dipendente dalla esclusiva volontà del lavoratore non giustificata dalla sussistenza di “cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.
In giurisprudenza si è in più occasioni sostenuto che “… il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 2 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti,
Pag. 4 di 10 anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento del prestazione;
con l'avvertenza che sotto quest'ultimo aspetto… devono ritenersi protette solo le attività manuali tipiche ma anche quelle preparatorie, accessorie o connesse, purché indispensabili alla prestazione lavorativa… con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore” (ex multis Cass. n. 17917/2017; Cass. n. 12549/2018; Cass.
n. 22180/2021). E ciò si traduce, in tema di infortunio in itinere, nel principio secondo cui “… indipendentemente dall'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 2, comma 3, (aggiunto dal Decreto
Legislativo n. 38 del 2000, articolo 12), per rischio elettivo, che esclude la cosiddetta
"occasione di lavoro", si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa a prescindere da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata…”, con la conseguenza che “… va sempre verificata “… la "normalità della percorrenza dell'itinerario seguito e la sua non riconducibilità… a ragioni personali, estranee all'attività' lavorativa” (ex multis
Cass. n. 20221/2010; Cass. n. 18786/2014; Cass. n. 22180/2021 cit.).
In altri termini, posto che la fattispecie del c.d. “rischio elettivo” – idonea ad escludere la "occasione di lavoro" e, quindi, il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata – postula una condotta personalissima del dipendente, avulsa dall'esercizio della prestazione o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, detta ipotesi viene ad essere integrata, nei casi di infortunio in itinere, ogniqualvolta il dipendente
Pag. 5 di 10 decida, per ragioni strettamente personali, di seguire un tragitto diverso da quello che percorre normalmente per andare dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa, di talché l'eventuale deviazione dal tragitto normale ed orinario non interrompe il nesso eziologico e non fa venire meno la copertura assicurativa solo se giustificata da causa di forza maggiore, da esigenze essenziali o dall'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (come indicate dalla legge). Pertanto, l'infortunio in itinere non è indennizzabile – né dà diritto alla corresponsione degli altri emolumenti previsti da legge, quali, come nel caso di specie, l'assegno funerario - ogniqualvolta il dipendente, per una sua scelta personale ed estranea alla prestazione, decida di seguire un percorso diverso da quello normalmente utilizzato per recarsi al lavoro dalla propria abitazione.
In applicazione delle coordinate normative ed ermeneutiche su riportate, deve anzitutto osservarsi che, nel caso di specie, è incontestato in giudizio – oltre ad essere comprovato dalla documentazione agli atti (cfr. doc. n. 1, 2, 6 e 8 fascicolo parte ricorrente;
doc. nn. 5, 6 e 7 fascicolo parte resistente) – che la morte di Per_1
si è verificata a seguito di un incidente occorso in data 02.11.2021, intorno alle
[...]
ore 06:37, mentre lo stesso si trovava a bordo della propria autovettura percorrendo la
S.S. 16, Km 524,6 a San Salvo Marina (provenienza Vasto, direzione Sud) intento a recarsi sul luogo di lavoro sito in San Salvo, verosimilmente a causa di un malore che lo colse improvvisamente, così portandolo a perdere il controllo del mezzo, invadere l'altra corsia riservata all'opposto senso di marcia, scontrarsi con un'autovettura che proveniva dal senso opposto di marcia, travolgere i paletti della segnaletica verticale presenti sullo spartitraffico, per poi termine la sua corsa contro un tronco di albero presente all'interno della successiva rotatoria;
è incontestato e pacificamente riconosciuto dalle parti, inoltre, che, prendendo a riferimento il tragitto dalla
Pag. 6 di 10 abitazione del lavoratore (sita in Vasto) alla sede lavorativa (sita in San Salvo), il percorso comune ed ordinario, più breve e diretto, era la S.S. 650, strada a doppia corsia che si raggiunge imboccando la rampa di ingresso presente sulla S.S. 16 – provenendo da Nord verso Sud – intorno al Km 523, cioè oltre 1 km prima del luogo dell'incidente e che, quindi, avrebbe dovuto essere imboccata dal dipendente, giustappunto, per prendere la strada e la via più breve ed ordinaria per recarsi a lavoro. Pertanto, è pacifico che il lavoratore, non svoltando per imboccare la rampa presente al km 523 della S.S. 16 e proseguendo la marcia, ha seguito un tragitto diverso rispetto a quello ordinario e più breve per raggiungere la sede lavorativa.
Acclarati – in quanto, come detto, non contestati e documentalmente comprovati - i suddetti elementi fattuali, il teste di parte ricorrente, Sig. - escusso Testimone_1
in qualità di consulente che ha effettuato la perizia sulla dinamica dell'incidente nell'ambito del procedimento penale n. 1223/2021 R.G.N.R. mod. 21 acquisita in atti
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente cit.) – dopo essersi integralmente riportato al contenuto della perizia dal medesimo effettuata, alla domanda afferente al luogo esatto in cui si sarebbe verificata la perdita di controllo del veicolo da parte di
, verosimilmente a cagione del malore che in quel momento lo Persona_1
avrebbe improvvisamente colto, ha dichiarato che “… non si può escludere con certezza che il malore si sia verificato prima dell'ultima intersezione, considerando che il veicolo con marcia innestata ed alla velocità di 80 km/h avrebbe potuto proseguire autonomamente… la perdita di controllo si è verificata prima dell'urto, senza poter riscostruire il punto esatto in cui si è avuta detta perdita di controllo, ovvero se prima o dopo rispetto all'ultima intersezione”. Il teste, quindi, non ha saputo riferire circa il momento del malore che ha portato il lavoratore a perdere il controllo dell'autoveicolo ed incorrere nel sinistro mortale, se prima o dopo
Pag. 7 di 10 l'intersezione per imboccare la strada usuale e più breve per raggiungere la sede lavorativa, di talché detta circostanza è rimasta ignota.
In altri termini, non vi è prova che il lavoratore sia stato colto dal malore che ha verosimilmente originato la serie causale che ha portato al sinistro mortale ed al decesso mentre era comunque intento a seguire il percorso normale per raggiungere il posto di lavoro (prima dell'intersezione), oppure essendosi già deliberatamente determinato, sulla base di sua scelta personalissima ed ingiustificata, a percorrere la diversa e più lunga strada alternativa (dopo l'intersezione).
Dunque, non sussiste idonea e sufficiente prova – il cui onere ricade su parte ricorrente che invoca la prestazione dall'ente assicurativo – che il lavoratore abbia deviato dall'ordinario e normale percorso abitazione/lavoro per cause di forza maggiore e non già per ragioni personali, estranee all'attività' lavorativa. Né, quindi, per le medesime ragioni, può dirsi raggiunta la prova in ordine alla natura
“necessitata” del percorso alternativo – e non normale – di fatto seguito.
Ed a tale assenza di prova deve aggiungersi la circostanza che – come risulta dagli atti di causa, in particolare dalla documentazione allegata – la perdita di controllo del veicolo si è verificata a distanza di circa 1 Km dal punto di intersezione con la strada che avrebbe dovuto essere imboccata per seguire il percorso normale e più breve, ciò che induce a ritenere più verosimile, sulla base di un giudizio fondato sul criterio del
“più probabile che non”, che il malore che ha cagionato la perdita di controllo del mezzo si sia verificato successivamente alla prefata svolta stradale, atteso che appare difficile che un mezzo senza controllo – pur procedendo alla significativa velocità di circa 80 km/h e, quindi, pur potendo proseguire il suo incedere per inerzia, come riferito dal consulente escusso - abbia potuto proseguire la marcia in moto rettilineo
Pag. 8 di 10 e senza sbandamenti per circa 1 Km prima di invadere la corsia opposta ed impattare con il mezzo che sopraggiungeva nell'opposto senso di marcia.
Conclusivamente, le risultanze istruttorie documentali ed orali non hanno compiutamente dimostrato che si sia effettivamente trattato di infortunio in itinere, al punto da giustificare l'invocata prestazione dall'ente assicurativo.
Alla luce di tutte le considerazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studi, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
Pag. 9 di 10 - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 2.700,00, oltre oneri ed accessori come da legge.
Vasto, 23.10.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 22.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
290/2024
TRA
(C.F.: , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentate e difese dall'Avv. G. Giangiacomo C.F._2
(C.F.: ) C.F._3
Ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2024, le ricorrenti in epigrafe indicate, agendo nello loro qualità di figlie ed eredi legittime di , quest'ultimo Persona_1
deceduto in data 02.11.2021 a seguito di incidente stradale occorso nella medesima data durante il tragitto per recarsi sul posto di lavoro a bordo della propria autovettura
– essendo costui, all'epoca del fatto, dipendente della ditta Sabatini Trasporti S.r.l. avente sede in San Salvo -, incidente verificatosi verosimilmente a causa di un malore che coglieva improvvisamente il de cuius durante la guida e che lo portava a perdere il controllo della propria autovettura, la quale, così, terminava la sua corsa contro un albero all'interno della rotatoria in agro di San Salvo, hanno convenuto in giudizio l' , al fine di vedersi accertare il loro diritto alla corresponsione dell'assegno CP_1
funerario di cui all'art. 85, D.P.R. n. 1124/1965. Hanno rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare, che l'infortunio lavorativo con esito mortale occorso al configura ipotesi di Persona_1
infortunio sul lavoro e di conseguenza condannare l' in persona del Presidente CP_1
pro-tempore a corrispondere alle figlie ed eredi e Parte_1 Parte_2
l'assegno di euro 10.000 previsto dall'art. 85 TU dpr 1124/1965 con
[...]
interessi legali e rivalutazione monetaria”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare il diritto delle ricorrenti, nella loro spiegata qualità di eredi del defunto padre, a percepire dall' l'assegno funerario di € CP_1
Pag. 2 di 10 10.000,00 previsto dall'art. 85, D.P.R. n. 1124/196, in conseguenza della morte del de cuius verificatasi a seguito in infortunio in itinere.
L'art. 85, D.P.R. n. 1124/1965, per quanto qui di rilievo, stabilisce che “… Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti,
o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle…”.
L'art. 2, D.P.R. n. 1124/1965, nella sua attuale formulazione legislativa, stabilisce che “… Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato…”.
Infine, l'art. 210, D.P.R. n. 11264/1965, nella sua attuale formulazione legislativa, prevede che “L'assicurazione secondo il presente titolo comprenda tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente il lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per lo più di tre giorni…
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle
Pag. 3 di 10 persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato…”.
Dal menzionato impianto normativo si ricava che, ai fini del diritto alla percezione dell'assegno funerario in favore degli eredi delle vittime di lavoratori deceduti – nella specie per causa violenta ai sensi dell'art. 210 – in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro, ovvero durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro (in itinere), è necessario l'accertamento del nesso eziologico tra infortunio e percorso di andata/ritorno dal luogo di lavoro, nesso eziologico che deve reputarsi insussistente – con conseguente esclusione del diritto - tutte le volte in cui vi sia stata una interruzione del percorso “non necessitata”, ossia dipendente dalla esclusiva volontà del lavoratore non giustificata dalla sussistenza di “cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.
In giurisprudenza si è in più occasioni sostenuto che “… il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 2 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti,
Pag. 4 di 10 anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento del prestazione;
con l'avvertenza che sotto quest'ultimo aspetto… devono ritenersi protette solo le attività manuali tipiche ma anche quelle preparatorie, accessorie o connesse, purché indispensabili alla prestazione lavorativa… con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore” (ex multis Cass. n. 17917/2017; Cass. n. 12549/2018; Cass.
n. 22180/2021). E ciò si traduce, in tema di infortunio in itinere, nel principio secondo cui “… indipendentemente dall'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 2, comma 3, (aggiunto dal Decreto
Legislativo n. 38 del 2000, articolo 12), per rischio elettivo, che esclude la cosiddetta
"occasione di lavoro", si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa a prescindere da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata…”, con la conseguenza che “… va sempre verificata “… la "normalità della percorrenza dell'itinerario seguito e la sua non riconducibilità… a ragioni personali, estranee all'attività' lavorativa” (ex multis
Cass. n. 20221/2010; Cass. n. 18786/2014; Cass. n. 22180/2021 cit.).
In altri termini, posto che la fattispecie del c.d. “rischio elettivo” – idonea ad escludere la "occasione di lavoro" e, quindi, il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata – postula una condotta personalissima del dipendente, avulsa dall'esercizio della prestazione o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, detta ipotesi viene ad essere integrata, nei casi di infortunio in itinere, ogniqualvolta il dipendente
Pag. 5 di 10 decida, per ragioni strettamente personali, di seguire un tragitto diverso da quello che percorre normalmente per andare dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa, di talché l'eventuale deviazione dal tragitto normale ed orinario non interrompe il nesso eziologico e non fa venire meno la copertura assicurativa solo se giustificata da causa di forza maggiore, da esigenze essenziali o dall'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (come indicate dalla legge). Pertanto, l'infortunio in itinere non è indennizzabile – né dà diritto alla corresponsione degli altri emolumenti previsti da legge, quali, come nel caso di specie, l'assegno funerario - ogniqualvolta il dipendente, per una sua scelta personale ed estranea alla prestazione, decida di seguire un percorso diverso da quello normalmente utilizzato per recarsi al lavoro dalla propria abitazione.
In applicazione delle coordinate normative ed ermeneutiche su riportate, deve anzitutto osservarsi che, nel caso di specie, è incontestato in giudizio – oltre ad essere comprovato dalla documentazione agli atti (cfr. doc. n. 1, 2, 6 e 8 fascicolo parte ricorrente;
doc. nn. 5, 6 e 7 fascicolo parte resistente) – che la morte di Per_1
si è verificata a seguito di un incidente occorso in data 02.11.2021, intorno alle
[...]
ore 06:37, mentre lo stesso si trovava a bordo della propria autovettura percorrendo la
S.S. 16, Km 524,6 a San Salvo Marina (provenienza Vasto, direzione Sud) intento a recarsi sul luogo di lavoro sito in San Salvo, verosimilmente a causa di un malore che lo colse improvvisamente, così portandolo a perdere il controllo del mezzo, invadere l'altra corsia riservata all'opposto senso di marcia, scontrarsi con un'autovettura che proveniva dal senso opposto di marcia, travolgere i paletti della segnaletica verticale presenti sullo spartitraffico, per poi termine la sua corsa contro un tronco di albero presente all'interno della successiva rotatoria;
è incontestato e pacificamente riconosciuto dalle parti, inoltre, che, prendendo a riferimento il tragitto dalla
Pag. 6 di 10 abitazione del lavoratore (sita in Vasto) alla sede lavorativa (sita in San Salvo), il percorso comune ed ordinario, più breve e diretto, era la S.S. 650, strada a doppia corsia che si raggiunge imboccando la rampa di ingresso presente sulla S.S. 16 – provenendo da Nord verso Sud – intorno al Km 523, cioè oltre 1 km prima del luogo dell'incidente e che, quindi, avrebbe dovuto essere imboccata dal dipendente, giustappunto, per prendere la strada e la via più breve ed ordinaria per recarsi a lavoro. Pertanto, è pacifico che il lavoratore, non svoltando per imboccare la rampa presente al km 523 della S.S. 16 e proseguendo la marcia, ha seguito un tragitto diverso rispetto a quello ordinario e più breve per raggiungere la sede lavorativa.
Acclarati – in quanto, come detto, non contestati e documentalmente comprovati - i suddetti elementi fattuali, il teste di parte ricorrente, Sig. - escusso Testimone_1
in qualità di consulente che ha effettuato la perizia sulla dinamica dell'incidente nell'ambito del procedimento penale n. 1223/2021 R.G.N.R. mod. 21 acquisita in atti
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente cit.) – dopo essersi integralmente riportato al contenuto della perizia dal medesimo effettuata, alla domanda afferente al luogo esatto in cui si sarebbe verificata la perdita di controllo del veicolo da parte di
, verosimilmente a cagione del malore che in quel momento lo Persona_1
avrebbe improvvisamente colto, ha dichiarato che “… non si può escludere con certezza che il malore si sia verificato prima dell'ultima intersezione, considerando che il veicolo con marcia innestata ed alla velocità di 80 km/h avrebbe potuto proseguire autonomamente… la perdita di controllo si è verificata prima dell'urto, senza poter riscostruire il punto esatto in cui si è avuta detta perdita di controllo, ovvero se prima o dopo rispetto all'ultima intersezione”. Il teste, quindi, non ha saputo riferire circa il momento del malore che ha portato il lavoratore a perdere il controllo dell'autoveicolo ed incorrere nel sinistro mortale, se prima o dopo
Pag. 7 di 10 l'intersezione per imboccare la strada usuale e più breve per raggiungere la sede lavorativa, di talché detta circostanza è rimasta ignota.
In altri termini, non vi è prova che il lavoratore sia stato colto dal malore che ha verosimilmente originato la serie causale che ha portato al sinistro mortale ed al decesso mentre era comunque intento a seguire il percorso normale per raggiungere il posto di lavoro (prima dell'intersezione), oppure essendosi già deliberatamente determinato, sulla base di sua scelta personalissima ed ingiustificata, a percorrere la diversa e più lunga strada alternativa (dopo l'intersezione).
Dunque, non sussiste idonea e sufficiente prova – il cui onere ricade su parte ricorrente che invoca la prestazione dall'ente assicurativo – che il lavoratore abbia deviato dall'ordinario e normale percorso abitazione/lavoro per cause di forza maggiore e non già per ragioni personali, estranee all'attività' lavorativa. Né, quindi, per le medesime ragioni, può dirsi raggiunta la prova in ordine alla natura
“necessitata” del percorso alternativo – e non normale – di fatto seguito.
Ed a tale assenza di prova deve aggiungersi la circostanza che – come risulta dagli atti di causa, in particolare dalla documentazione allegata – la perdita di controllo del veicolo si è verificata a distanza di circa 1 Km dal punto di intersezione con la strada che avrebbe dovuto essere imboccata per seguire il percorso normale e più breve, ciò che induce a ritenere più verosimile, sulla base di un giudizio fondato sul criterio del
“più probabile che non”, che il malore che ha cagionato la perdita di controllo del mezzo si sia verificato successivamente alla prefata svolta stradale, atteso che appare difficile che un mezzo senza controllo – pur procedendo alla significativa velocità di circa 80 km/h e, quindi, pur potendo proseguire il suo incedere per inerzia, come riferito dal consulente escusso - abbia potuto proseguire la marcia in moto rettilineo
Pag. 8 di 10 e senza sbandamenti per circa 1 Km prima di invadere la corsia opposta ed impattare con il mezzo che sopraggiungeva nell'opposto senso di marcia.
Conclusivamente, le risultanze istruttorie documentali ed orali non hanno compiutamente dimostrato che si sia effettivamente trattato di infortunio in itinere, al punto da giustificare l'invocata prestazione dall'ente assicurativo.
Alla luce di tutte le considerazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studi, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
Pag. 9 di 10 - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 2.700,00, oltre oneri ed accessori come da legge.
Vasto, 23.10.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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