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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 588/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 588 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Sarino Melissari, del CodiceFiscale_1
Foro di Palmi), e in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore (C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Milito Pagliara, del Foro P.IVA_1
di Roma).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, , I) titolare dell'omonima Ditta individuale (consociata del Parte_1
Consorzio TRM, e alla quale era stato affidato – dallo stesso Consorzio – il trasporto d'una partita di merce, da Marsala a San Michele di Serino: merce la quale riusciva – tuttavia – distrutta, a causa d'un incendio coinvolgente l'autocarro sul quale risultava caricata la merce stessa;
ciò, in concomitanza d'una sosta del mezzo, presso una stazione di servizio ricadente all'interno del Comune di Custonaci), ed II) escusso dal consorzio sopraddetto (il quale aveva antecedentemente provveduto a risarcire – alla Società mittente – la somma 19.007,69 euro, poi agendo in rivalsa nei confronti di , citava in giudizio Controparte_2 [...]
essendosi questa rifiutata di corrispondergli l'indennizzo richiesto, in tal Controparte_1
modo costringendolo a risarcire il danno attingendo a risorse proprie.
2.1. Il Tribunale di Palmi rigettava la domanda, sul presupposto per il quale la compagnia assicuratrice non fosse tenuta a rimborsare quanto l'assicurato aveva spontaneamente pagato, ma senza obblighi di provvedervi: e l'inesistenza d'un tale obbligo avrebbe dovuto predicarsi – nel caso si specie – in virtù dell'impossibilità d'addebitare al vettore il fatto dannoso, con correlato venir meno dell'eventuale obbligo risarcitorio.
2.2. censura la decisione innanzitutto laddove essa ha affermato la sussistenza della Pt_1 prova per la quale l'incendio sia stato dovuto a un caso fortuito: nel giudizio – ad avviso dell'appellante – non sarebbe stata fornita alcuna prova circa la reale natura dell'incendio (al di fuori delle dichiarazioni rese dall'autista e riferite dai carabinieri); in mancanza di tale prova, quindi, il vettore non avrebbe potuto essere ritenuto se non responsabile del deperimento della merce affidatagli, e pedissequamente tenuto al risarcimento del danno.
2.3. Parte appellante eccepisce – poi – come nella polizza non fosse prevista alcuna esclusione per i danni da incendio, l'evento dovendo, pertanto, ritenersi coperto da garanzia assicurativa.
3. resiste all'iniziativa avversaria, sostenendo l'ineccepibilità della decisione CP_1 impugnata e concludendo per il rigetto del gravame, non potendosi – a suo avviso – avanzarsi dubbi circa l'assenza di responsabilità in capo al vettore per il sinistro controverso.
3.1. La società deduce – in particolare – come l'esclusione dell'indennizzo non si fondi sulla previsione d'una espressa clausola d'esclusione, bensì sul fatto per il quale la perdita della merce risulta essere stata determinata da un evento imprevedibile e inevitabile, sfuggente al controllo del vettore, e integrativo degli estremi del caso fortuito o della forza maggiore.
4. All'esito della camera di consiglio del 24 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato.
2 6. Al fine di sondare la sussistenza (o meno) dell'obbligazione (a carico della società assicurativa) di tenere indenne l'appellante degli esborsi – indirettamente sostenuti allo scopo di rifondere al mittente il controvalore della merce trasportata: esborsi affrontati, in prima istanza, dal vettore principale (poi rivoltosi contro l'appellante) – è necessario verificare se il sinistro occorso rientri – a monte – fra gli accadimenti imputabili al vettore stesso, o se – nella fattispecie – sia effettivamente ravvisabile quel caso fortuito, da cui l'appellata ha desunto la CP_ propria impermeabilità alla domanda della .
6.1. L'assicurazione ha ritenuto irrintracciabili eventuali obblighi a proprio carico, sul presupposto dell'inspiegabilità (dichiarata dallo stesso vettore) del rogo del veicolo, e
(correlativamente) dei colli situati a bordo di esso.
6.2. L'assunto è stato condiviso dal primo giudice, ad avviso del quale la vicenda andrebbe ricondotta a un'alternativa: in assenza di fortuito la responsabilità del danno sarebbe ascrivibile al vettore a titolo di colpa (grave) per mancata adozione di cautele doverose, e la sottesa negligenza vettoriale escluderebbe specularmente ogni obbligo a carico dell'impresa d'assicurazione: di contro, in presenza di fortuito difetterebbe radicalmente la responsabilità vettoriale, e – altrettanto conseguentemente – l'obbligazione assicurativa dell'appellata: di talché il vettore avrebbe dovuto astenersi dal riscontrare la richiesta di pagamento pervenutagli, poiché ingiustificata.
7. L'asserto dell'assicurazione – e, simmetricamente, della sentenza impugnata – non convince.
7.1. Nella vicenda in discorso, infatti, non è stata fornita la prova del fortuito eventualmente CP_ liberatorio: la appellante – il cui rappresentante legale si è prontamente rivolto all'autorità di pubblica sicurezza (subito dopo analoga attivazione da parte dell'autista del mezzo coinvolto nell'incendio) – ha, bensì, affermato d'ignorare (senza sua colpa) le cause del sinistro;
tale affermazione – però – non autorizza a ritenere automaticamente dimostrata la materializzazione – nella vicenda in disamina – d'un fattore eziologico autonomo, imprevedibile, inevitabile e incontrollabile, idoneo a mandare esente il vettore da responsabilità: il che realizza un'inversione logica.
7.2. La mancata acquisizione della prova – relativa al decorso causale effettivamente concretizzatosi nella vicenda – non equivale, infatti, alla dimostrazione positiva del caso fortuito, la quale deve – semmai – essere raccolta in giudizio, pena l'indebita sollevazione del debitore (della prestazione di trasporto) dalle obbligazioni conseguenti alla perdita della merce.
3 7.3. Nel contratto di trasporto, infatti, il trasportatore va esente da responsabilità soltanto qualora ricorrano le ipotesi individuate dal Codice civile (e dalla normativa integrativa applicabile).
7.3.1. A carico del trasportatore non sussiste sistematicamente un obbligo di provvedere alla dimostrazione del fortuito, giacché – vertendosi in materia di diritti patrimoniali disponibili – nulla impedisce al vettore di soddisfare la pretesa di pagamento del mittente (quand'anche astrattamente contrastabile) sulla base di una propria libera determinazione.
7.3.2. Qualora – adempiuta la richiesta di pagamento provenuta dal mittente – il pagatore si rivolga alla propria assicurazione (al fine d'essere tenuto indenne della relativa uscita economica), e l'assicurazione in questione desideri avversare tale richiesta, spetta alla stessa assicurazione dimostrare le condizioni per le quali non sia invocabile la copertura assicurativa, fornendo la prova della circostanza a) contemporaneamente liberatoria per il proprio assicurato, e b) transitivamente, esonerativa dell'obbligazione di pagamento in capo all'assicurazione.
7.4. Salva, allora, l'ipotesi – qui evocata solo a fini argomentativi (e comunque priva di riscontri, oltreché nemmeno dedotta dall'Assicurazione) – di dolosa preordinazione del pagamento (compiuto dal vettore al mittente) all'inflizione d'un danno alla Compagnia assicurativa, compete a quest'ultima offrire – all'interno del giudizio intentato per l'adempimento del contratto di assicurazione – l'acquisizione di fatti estintivi della pretesa creditoria dell'assicurato, consistenti – stando alla prospettazione della convenuta – nella concomitanza d'un accadimento (nel caso in delibazione, un incendio asseritamente inspiegabile né pronosticabile) interruttivo del nesso causale fra il comportamento del vettore e l'avvenuta perdita del carico affidato a esso.
8. In difetto di una tale dimostrazione, la responsabilità del trasportatore è da intendersi come integrata, trattandosi di responsabilità ex recepto, rispetto alla quale non risulta pertinente la valutazione del grado di colpa del vettore.
9. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, per ambo i gradi del giudizio:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
4 Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di in persona del rappresentante Parte_1 Controparte_1
legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, condanna in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, al pagamento – in favore dell'appellante – della somma pari a
17.106,93 euro, oltre agli accessori di legge;
- - condanna, infine, in persona del rappresentante Controparte_1
legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da per ambo Parte_1
i gradi di giudizio, calcolati come da motivazione e complessivamente pari a 5.446,00 euro a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge: il tutto, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 588 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Sarino Melissari, del CodiceFiscale_1
Foro di Palmi), e in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore (C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Milito Pagliara, del Foro P.IVA_1
di Roma).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, , I) titolare dell'omonima Ditta individuale (consociata del Parte_1
Consorzio TRM, e alla quale era stato affidato – dallo stesso Consorzio – il trasporto d'una partita di merce, da Marsala a San Michele di Serino: merce la quale riusciva – tuttavia – distrutta, a causa d'un incendio coinvolgente l'autocarro sul quale risultava caricata la merce stessa;
ciò, in concomitanza d'una sosta del mezzo, presso una stazione di servizio ricadente all'interno del Comune di Custonaci), ed II) escusso dal consorzio sopraddetto (il quale aveva antecedentemente provveduto a risarcire – alla Società mittente – la somma 19.007,69 euro, poi agendo in rivalsa nei confronti di , citava in giudizio Controparte_2 [...]
essendosi questa rifiutata di corrispondergli l'indennizzo richiesto, in tal Controparte_1
modo costringendolo a risarcire il danno attingendo a risorse proprie.
2.1. Il Tribunale di Palmi rigettava la domanda, sul presupposto per il quale la compagnia assicuratrice non fosse tenuta a rimborsare quanto l'assicurato aveva spontaneamente pagato, ma senza obblighi di provvedervi: e l'inesistenza d'un tale obbligo avrebbe dovuto predicarsi – nel caso si specie – in virtù dell'impossibilità d'addebitare al vettore il fatto dannoso, con correlato venir meno dell'eventuale obbligo risarcitorio.
2.2. censura la decisione innanzitutto laddove essa ha affermato la sussistenza della Pt_1 prova per la quale l'incendio sia stato dovuto a un caso fortuito: nel giudizio – ad avviso dell'appellante – non sarebbe stata fornita alcuna prova circa la reale natura dell'incendio (al di fuori delle dichiarazioni rese dall'autista e riferite dai carabinieri); in mancanza di tale prova, quindi, il vettore non avrebbe potuto essere ritenuto se non responsabile del deperimento della merce affidatagli, e pedissequamente tenuto al risarcimento del danno.
2.3. Parte appellante eccepisce – poi – come nella polizza non fosse prevista alcuna esclusione per i danni da incendio, l'evento dovendo, pertanto, ritenersi coperto da garanzia assicurativa.
3. resiste all'iniziativa avversaria, sostenendo l'ineccepibilità della decisione CP_1 impugnata e concludendo per il rigetto del gravame, non potendosi – a suo avviso – avanzarsi dubbi circa l'assenza di responsabilità in capo al vettore per il sinistro controverso.
3.1. La società deduce – in particolare – come l'esclusione dell'indennizzo non si fondi sulla previsione d'una espressa clausola d'esclusione, bensì sul fatto per il quale la perdita della merce risulta essere stata determinata da un evento imprevedibile e inevitabile, sfuggente al controllo del vettore, e integrativo degli estremi del caso fortuito o della forza maggiore.
4. All'esito della camera di consiglio del 24 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato.
2 6. Al fine di sondare la sussistenza (o meno) dell'obbligazione (a carico della società assicurativa) di tenere indenne l'appellante degli esborsi – indirettamente sostenuti allo scopo di rifondere al mittente il controvalore della merce trasportata: esborsi affrontati, in prima istanza, dal vettore principale (poi rivoltosi contro l'appellante) – è necessario verificare se il sinistro occorso rientri – a monte – fra gli accadimenti imputabili al vettore stesso, o se – nella fattispecie – sia effettivamente ravvisabile quel caso fortuito, da cui l'appellata ha desunto la CP_ propria impermeabilità alla domanda della .
6.1. L'assicurazione ha ritenuto irrintracciabili eventuali obblighi a proprio carico, sul presupposto dell'inspiegabilità (dichiarata dallo stesso vettore) del rogo del veicolo, e
(correlativamente) dei colli situati a bordo di esso.
6.2. L'assunto è stato condiviso dal primo giudice, ad avviso del quale la vicenda andrebbe ricondotta a un'alternativa: in assenza di fortuito la responsabilità del danno sarebbe ascrivibile al vettore a titolo di colpa (grave) per mancata adozione di cautele doverose, e la sottesa negligenza vettoriale escluderebbe specularmente ogni obbligo a carico dell'impresa d'assicurazione: di contro, in presenza di fortuito difetterebbe radicalmente la responsabilità vettoriale, e – altrettanto conseguentemente – l'obbligazione assicurativa dell'appellata: di talché il vettore avrebbe dovuto astenersi dal riscontrare la richiesta di pagamento pervenutagli, poiché ingiustificata.
7. L'asserto dell'assicurazione – e, simmetricamente, della sentenza impugnata – non convince.
7.1. Nella vicenda in discorso, infatti, non è stata fornita la prova del fortuito eventualmente CP_ liberatorio: la appellante – il cui rappresentante legale si è prontamente rivolto all'autorità di pubblica sicurezza (subito dopo analoga attivazione da parte dell'autista del mezzo coinvolto nell'incendio) – ha, bensì, affermato d'ignorare (senza sua colpa) le cause del sinistro;
tale affermazione – però – non autorizza a ritenere automaticamente dimostrata la materializzazione – nella vicenda in disamina – d'un fattore eziologico autonomo, imprevedibile, inevitabile e incontrollabile, idoneo a mandare esente il vettore da responsabilità: il che realizza un'inversione logica.
7.2. La mancata acquisizione della prova – relativa al decorso causale effettivamente concretizzatosi nella vicenda – non equivale, infatti, alla dimostrazione positiva del caso fortuito, la quale deve – semmai – essere raccolta in giudizio, pena l'indebita sollevazione del debitore (della prestazione di trasporto) dalle obbligazioni conseguenti alla perdita della merce.
3 7.3. Nel contratto di trasporto, infatti, il trasportatore va esente da responsabilità soltanto qualora ricorrano le ipotesi individuate dal Codice civile (e dalla normativa integrativa applicabile).
7.3.1. A carico del trasportatore non sussiste sistematicamente un obbligo di provvedere alla dimostrazione del fortuito, giacché – vertendosi in materia di diritti patrimoniali disponibili – nulla impedisce al vettore di soddisfare la pretesa di pagamento del mittente (quand'anche astrattamente contrastabile) sulla base di una propria libera determinazione.
7.3.2. Qualora – adempiuta la richiesta di pagamento provenuta dal mittente – il pagatore si rivolga alla propria assicurazione (al fine d'essere tenuto indenne della relativa uscita economica), e l'assicurazione in questione desideri avversare tale richiesta, spetta alla stessa assicurazione dimostrare le condizioni per le quali non sia invocabile la copertura assicurativa, fornendo la prova della circostanza a) contemporaneamente liberatoria per il proprio assicurato, e b) transitivamente, esonerativa dell'obbligazione di pagamento in capo all'assicurazione.
7.4. Salva, allora, l'ipotesi – qui evocata solo a fini argomentativi (e comunque priva di riscontri, oltreché nemmeno dedotta dall'Assicurazione) – di dolosa preordinazione del pagamento (compiuto dal vettore al mittente) all'inflizione d'un danno alla Compagnia assicurativa, compete a quest'ultima offrire – all'interno del giudizio intentato per l'adempimento del contratto di assicurazione – l'acquisizione di fatti estintivi della pretesa creditoria dell'assicurato, consistenti – stando alla prospettazione della convenuta – nella concomitanza d'un accadimento (nel caso in delibazione, un incendio asseritamente inspiegabile né pronosticabile) interruttivo del nesso causale fra il comportamento del vettore e l'avvenuta perdita del carico affidato a esso.
8. In difetto di una tale dimostrazione, la responsabilità del trasportatore è da intendersi come integrata, trattandosi di responsabilità ex recepto, rispetto alla quale non risulta pertinente la valutazione del grado di colpa del vettore.
9. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, per ambo i gradi del giudizio:
Primo grado
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
4 Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di in persona del rappresentante Parte_1 Controparte_1
legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, condanna in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, al pagamento – in favore dell'appellante – della somma pari a
17.106,93 euro, oltre agli accessori di legge;
- - condanna, infine, in persona del rappresentante Controparte_1
legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da per ambo Parte_1
i gradi di giudizio, calcolati come da motivazione e complessivamente pari a 5.446,00 euro a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge: il tutto, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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