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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5664/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/12/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARIA SANNINO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), frazione San Marco, via del Brennero n. 109, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla signora Pt_2 ed il signor in data 24/05/2003 in Capannori (LU), atto trascritto nel
[...] Parte_1
Registro dello Stato Civile del Comune di Capannori (LU) al N. 23, P. 2 S. A, Anno 2003.
2) Il figlio maggiorenne, residente presso il padre, nell'abitazione sita in Capannori (LU), Per_1 frazione Gragnano, Via San Gennaro n. 35, frequenta la Scuola di Sottoufficiali della Marina Militare, posta a Taranto.
3) Prendere atto che il signor e la signora continueranno a provvedere al Parte_1 Pt_2 mantenimento diretto del figlio, ancorché questi percepisce un proprio modesto stipendio.
4) Prendere atto che i ricorrenti continueranno altresì a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio.
1 5) Il signor e la signora sono economicamente indipendenti talché non sussistono Parte_1 Pt_2
i presupposti per la corresponsione di un reciproco assegno di mantenimento e/o divorzile cui in ogni caso e per quanto occorrer possa, espressamente rinunciano.
6) Prendere atto che le parti hanno già definito tra loro ogni altro rapporto di natura economica - patrimoniale con separato accordo.
7) Prendere atto che l'autovettura targata FA553TN già intestata al signor resterà Parte_1 in piena proprietà, possesso e godimento dello stesso;
l'autovettura targata FC854JB e l'autovettura
GH556KG già intestate alla signora resteranno in piena proprietà, possesso e Parte_2 godimento della stessa.
8) I ricorrenti, salvo tutto quanto sopra previsto, precisano che il patrimonio mobiliare, i conti correnti bancari e/o postali e tutto quanto a loro connesso (per esempio somme giacenti, dossier, titoli, etc.), sono stati divisi prima della sottoscrizione del ricorso congiunto di separazione e, ad ogni modo, dichiarano di null'altro avere a pretendere e/o da esigere vicendevolmente l'uno nei confronti dell'altro.
9) Disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Capannori (LU), affinché proceda alla trascrizione a margine del citato atto di matrimonio e alle consequenziali incombenze di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 24/5/2003, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
12/3/2004), maggiorenne ma non ancora pienamente autosufficiente dal punto di vista economico - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse del figlio, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Capannori (LU) in data 24/5/2003, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 23, Parte 2,
Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2003;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/12/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARIA SANNINO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), frazione San Marco, via del Brennero n. 109, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla signora Pt_2 ed il signor in data 24/05/2003 in Capannori (LU), atto trascritto nel
[...] Parte_1
Registro dello Stato Civile del Comune di Capannori (LU) al N. 23, P. 2 S. A, Anno 2003.
2) Il figlio maggiorenne, residente presso il padre, nell'abitazione sita in Capannori (LU), Per_1 frazione Gragnano, Via San Gennaro n. 35, frequenta la Scuola di Sottoufficiali della Marina Militare, posta a Taranto.
3) Prendere atto che il signor e la signora continueranno a provvedere al Parte_1 Pt_2 mantenimento diretto del figlio, ancorché questi percepisce un proprio modesto stipendio.
4) Prendere atto che i ricorrenti continueranno altresì a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio.
1 5) Il signor e la signora sono economicamente indipendenti talché non sussistono Parte_1 Pt_2
i presupposti per la corresponsione di un reciproco assegno di mantenimento e/o divorzile cui in ogni caso e per quanto occorrer possa, espressamente rinunciano.
6) Prendere atto che le parti hanno già definito tra loro ogni altro rapporto di natura economica - patrimoniale con separato accordo.
7) Prendere atto che l'autovettura targata FA553TN già intestata al signor resterà Parte_1 in piena proprietà, possesso e godimento dello stesso;
l'autovettura targata FC854JB e l'autovettura
GH556KG già intestate alla signora resteranno in piena proprietà, possesso e Parte_2 godimento della stessa.
8) I ricorrenti, salvo tutto quanto sopra previsto, precisano che il patrimonio mobiliare, i conti correnti bancari e/o postali e tutto quanto a loro connesso (per esempio somme giacenti, dossier, titoli, etc.), sono stati divisi prima della sottoscrizione del ricorso congiunto di separazione e, ad ogni modo, dichiarano di null'altro avere a pretendere e/o da esigere vicendevolmente l'uno nei confronti dell'altro.
9) Disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Capannori (LU), affinché proceda alla trascrizione a margine del citato atto di matrimonio e alle consequenziali incombenze di legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 24/5/2003, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
12/3/2004), maggiorenne ma non ancora pienamente autosufficiente dal punto di vista economico - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse del figlio, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Capannori (LU) in data 24/5/2003, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 23, Parte 2,
Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2003;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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