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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/10/2025, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 1.10.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
N. R.G. 2515/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Terza Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2515/2021 promossa da:
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Ernesto Di Vizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cassino (FR), alla via S. Pagano n. 7;
APPELLANTE contro
(C.F ), residente in [...]Controparte_1 C.F._1
(NA) alla via Cafara Ettore n. 11;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 204 C.d.S., depositato il 28.09.2018 presso il Giudice di Pace di Sessa Aurunca, agiva in giudizio opponendosi al verbale di Controparte_1 contestazione di violazione del codice della strada n. 48885/V/2018, notificatogli in data 30.10.2018 per la presunta infrazione dell'art. 142, co. 8 del C.d.S. verificatasi il giorno 12/08/2018 alle ore 06:33 in località S.S. 7 IV “Domitiana”
pag. 2/7 al Km 3+585 con direzione di marcia Roma, relativa al veicolo di sua proprietà tg. EC741HR e per la quale gli era stata applicata la sanzione CP_2 pecuniaria di € 175,73, oltre decurtazione di punti 3 dalla patente. Alla base del ricorso, deduceva che l'“irregolare indicazione segnaletica della funzionalità del sistema di rilevamento di velocità”, lamentano nello specifico che il preavviso di segnalazione dell'apparecchio di controllo elettronico era posto ad una distanza inferiore a 1 km dalla postazione dello stesso.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto del ricorso. Parte_1
Il Giudice di Pace di Sessa Aurunca, con la gravata sentenza, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'opposto verbale n. 48885/V/2018 compensando le spese di giudizio.
Con ricorso in appello tempestivamente depositato, il ha Parte_1 impugnato la sentenza del G.d.P. di Sessa Aurunca n. 787/2020 deducendo:a) la violazione dell'art. 112 c.p.c., dato che in primo grado veniva contestata unicamente la segnaletica di preavviso afferente alla postazione della stessa e non la segnaletica di prescrizione afferente al limite di velocità; b) l'errata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. in merito all'asserita inidoneità della segnaletica di preavviso e la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c.; c) l'errata interpretazione della norma giuridica in materia di segnaletica.
benché regolarmente citato, non si è costituito, sicché deve Controparte_1 preliminarmente dichiararsene la contumacia.
La causa, assegnata alla scrivente soltanto in data 16.09.2024, viene assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza odierna.
*
L'appello è fondato.
Fondato è il primo motivo di appello relativo alla mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Va infatti detto che: - Il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della pag. 3/7 modificazione della "causa petendi" che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nell'atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda nei limiti consentiti dagli art. 183 e 184 cod. proc. civ. (nel testo vigente anteriormente alla sostituzione operata dall'art. 23, lett. c-ter, del d.l. n. 35, del 2005, conv., con modif., in legge n. 80, del 2005, come modificato dall'art. 11, lett. a), della legge n. 263, del 2005, con effetto dal 1° marzo 2006, risultando applicabili le modifiche ai soli procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 ai sensi dell'art. 23-quinquies d.l. n. 35, cit.), non può introdurre in corso di causa domande nuove. (Nella specie, con l'atto di opposizione era stata eccepita la prescrizione della pretesa punitiva e dedotta, altresì, l'illogicità e contraddittorietà delle ordinanze nell'imputare violazioni che non erano stato commesse. La S.C. ha riconosciuto la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per aver il giudice dell'opposizione statuito su un profilo di invalidità dell'ordinanza-ingiunzione non dedotto dall'opponente). (cfr. Cassazione n. 9178 del 2010). con il ricorso dinanzi al giudice di primo grado ha Controparte_1 eccepito l'inadeguata e insufficiente distanza tra la segnaletica di preavviso e la postazione di rilevamento della velocità. Il Giudice di Pace invece affermava che:
“Orbene, trattandosi nella specie di strada extraurbana secondaria, in relazione alla quale l'art. 142 del c.d.s. prescrive una velocità massima di 90 km/h, nonché di dispositivo collocato fuori dal centro abitato su strada con imposizione di un limite diverso (80km/h) da quello fissato in via generale dal c.d.s. è ravvisabile una violazione della norma suddetta, trovandosi il dispositivo collocato ad una distanza inferiore ad un km dal segnale che impone il limite di velocità” (cfr.: pag. 3, capoverso 7, sentenza impugnata). Il primo motivo dell'appello va accolto, avendo il giudice di prime cure fondato in parte l'accoglimento del ricorso sulla sussistenza di una violazione non eccepita dalla parte ricorrente. In sostanza il giudicante ha annullato la sanzione per una eccezione non richiesta
(relativa alla segnaletica di prescrizione) e dunque non fatta valere dal ricorrente.
Fondato è anche il secondo motivo di appello. Il Giudice di Prime Cure, nella impugnata sentenza, dopo aver ripercorso la normativa in materia di segnaletica di preavviso, affermava che: “Inoltre, come desumibile dalla documentazione fotografica in atti, pur trattandosi di dispositivo per il rilevamento della velocità
pag. 4/7 su entrambi i sensi di marcia, sia pure approvato per tale utilizzo, e collocato su un solo lato della strada, lo stesso non risulta segnalato con un segnale a doppia faccia visibile dalle due direzioni. Da quanto sopra emerge la collocazione del dispositivo di rilevamento della velocità in violazione della l. n. 120/2010, nonché la non conformità della segnaletica alle prescrizioni di cui al decreto suddetto, con conseguente illegittimità dell'opposto verbale.” (cfr. pagina 3, capoverso 9 e pagina 4 capoverso 1, della impugnata sentenza). Anche tale affermazione non può essere condivisa, posto che, dalla produzione documentale in atti, emerge come i segnali utilizzati dal siano segnali compositi, ovvero segnali bifacciali collocati su supporti formati da quattro pali. La documentazione fotografica documenta la sussistenza di quattro pali dei cartelli per cui è del tutto verosimile ciò che è affermato dalla difesa del ossia che i segnali fossero bifacciali. In ogni caso, l'onere della prova della inidoneità dei segnali era a carico della parte opponente (cfr. Cassazione n. 23556 del 2017), che nulla ha provato in proposito.
Fondato è, infine, il terzo motivo di appello. Il giudice di prime cure ha sostenuto: “Peraltro, l'elevato numero di verbali elevati dalla data di installazione ad oggi per la violazione, in gran parte dei casi, dell'art. 142, co. 8, e, quindi, per violazioni in gran parte comprese nella fascia dell'eccedenza di oltre 10 km/h in più e non oltre 40 km/h del limite massimo consentito di 80 km/h, per cui la velocità predominante nel tratto di strada in oggetto, intesa in senso quantitativo, ossia quella che per valore predomina sulle altre deve intendersi compresa nella fascia suddetta, e cioè nel limite massimo di 120 km/h, costituisce prova sufficiente della inidoneità della segnaletica ad assolvere adeguatamente alla funzione di preavvertire gli automobilisti circa l'utilizzo di dispositivi di controllo della velocità. Pertanto, in relazione alla velocità predominante (tra i 90 e i 120 km/h) la segnaletica appare inadeguata sia con riferimento alle dimensioni, che all'assenza di segnali con scritte luminose in grado di maggiormente richiamare l'attenzione degli automobilisti circa l'utilizzo del dispositivo elettronico di rilevamento delle infrazioni, oltre che a rendere maggiormente visibile le indicazioni in esse contenute e ciò anche in condizione di scarsa visibilità (orario notturno, etc.)”. Ha aggiunto il giudice di primo grado: “Si ribadisce che, per quanto riguarda l'informazione all'utenza, il D.M. 15.08. 2007, all'art. 2, ha previsto che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità in modo da garantirne il tempestivo
pag. 5/7 avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, velocità che pertanto assume rilievo ai fini della determinazione dell'idoneità della segnaletica ad assolvere la funzione anzidetta”. (cfr. pag. 4, capoversi 2 e 3, della impugnata sentenza). Il giudice di pace è incorso nell'errore di applicare il criterio della velocità predominante ai fini della valutazione dell'idoneità della segnalazione facendo riferimento ad una disposizione (D.M. 15.08.2007) che si riferisce alla distanza della segnaletica di preavviso e non alla sua idoneità. Tra l'altro, come argomentato dall'appellante, “… nessuna rilevanza poteva assumere il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica che avvisava gli automobilisti della presenza delle postazioni di controllo della velocità”. Giova precisare che, per giurisprudenza costante: “ciò che rileva, dunque, è la concreta percepibilità e leggibilità dell'avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità, per questo motivo il legislatore ha stabilito che le disposizioni di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 si applichino in quanto compatibili” (cfr. Cass. Civ. II sez., n. 23566 del 2017).
Per questi motivi
l'appello è fondato e come tale va accolto con conseguente rigetto della domanda dell'istante di annullamento del verbale Controparte_1 impugnato.
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.” (Cfr. Cassazione n. 26985 del 2009). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato), (cfr. Cassazione S.U. n. 17405 e
17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n. 140).
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 6/7 1) In accoglimento dell'appello del ed in totale riforma della Parte_1 sentenza n.r.g. 787/2020 del G.d.P. di Sessa Aurunca impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale di accertamento di Controparte_1 violazione del codice della strada impugnato in primo grado;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio a favore dell'appellante che quantifica in euro 346,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge
3) condanna l'appellato al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio a favore dell'appellante che quantifica in euro 562,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Santa Maria Capua Vetere, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Ambra ALVANO
pag. 7/7
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 1.10.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
N. R.G. 2515/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Terza Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2515/2021 promossa da:
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Ernesto Di Vizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cassino (FR), alla via S. Pagano n. 7;
APPELLANTE contro
(C.F ), residente in [...]Controparte_1 C.F._1
(NA) alla via Cafara Ettore n. 11;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 204 C.d.S., depositato il 28.09.2018 presso il Giudice di Pace di Sessa Aurunca, agiva in giudizio opponendosi al verbale di Controparte_1 contestazione di violazione del codice della strada n. 48885/V/2018, notificatogli in data 30.10.2018 per la presunta infrazione dell'art. 142, co. 8 del C.d.S. verificatasi il giorno 12/08/2018 alle ore 06:33 in località S.S. 7 IV “Domitiana”
pag. 2/7 al Km 3+585 con direzione di marcia Roma, relativa al veicolo di sua proprietà tg. EC741HR e per la quale gli era stata applicata la sanzione CP_2 pecuniaria di € 175,73, oltre decurtazione di punti 3 dalla patente. Alla base del ricorso, deduceva che l'“irregolare indicazione segnaletica della funzionalità del sistema di rilevamento di velocità”, lamentano nello specifico che il preavviso di segnalazione dell'apparecchio di controllo elettronico era posto ad una distanza inferiore a 1 km dalla postazione dello stesso.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto del ricorso. Parte_1
Il Giudice di Pace di Sessa Aurunca, con la gravata sentenza, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'opposto verbale n. 48885/V/2018 compensando le spese di giudizio.
Con ricorso in appello tempestivamente depositato, il ha Parte_1 impugnato la sentenza del G.d.P. di Sessa Aurunca n. 787/2020 deducendo:a) la violazione dell'art. 112 c.p.c., dato che in primo grado veniva contestata unicamente la segnaletica di preavviso afferente alla postazione della stessa e non la segnaletica di prescrizione afferente al limite di velocità; b) l'errata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. in merito all'asserita inidoneità della segnaletica di preavviso e la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c.; c) l'errata interpretazione della norma giuridica in materia di segnaletica.
benché regolarmente citato, non si è costituito, sicché deve Controparte_1 preliminarmente dichiararsene la contumacia.
La causa, assegnata alla scrivente soltanto in data 16.09.2024, viene assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza odierna.
*
L'appello è fondato.
Fondato è il primo motivo di appello relativo alla mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Va infatti detto che: - Il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della pag. 3/7 modificazione della "causa petendi" che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nell'atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda nei limiti consentiti dagli art. 183 e 184 cod. proc. civ. (nel testo vigente anteriormente alla sostituzione operata dall'art. 23, lett. c-ter, del d.l. n. 35, del 2005, conv., con modif., in legge n. 80, del 2005, come modificato dall'art. 11, lett. a), della legge n. 263, del 2005, con effetto dal 1° marzo 2006, risultando applicabili le modifiche ai soli procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 ai sensi dell'art. 23-quinquies d.l. n. 35, cit.), non può introdurre in corso di causa domande nuove. (Nella specie, con l'atto di opposizione era stata eccepita la prescrizione della pretesa punitiva e dedotta, altresì, l'illogicità e contraddittorietà delle ordinanze nell'imputare violazioni che non erano stato commesse. La S.C. ha riconosciuto la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per aver il giudice dell'opposizione statuito su un profilo di invalidità dell'ordinanza-ingiunzione non dedotto dall'opponente). (cfr. Cassazione n. 9178 del 2010). con il ricorso dinanzi al giudice di primo grado ha Controparte_1 eccepito l'inadeguata e insufficiente distanza tra la segnaletica di preavviso e la postazione di rilevamento della velocità. Il Giudice di Pace invece affermava che:
“Orbene, trattandosi nella specie di strada extraurbana secondaria, in relazione alla quale l'art. 142 del c.d.s. prescrive una velocità massima di 90 km/h, nonché di dispositivo collocato fuori dal centro abitato su strada con imposizione di un limite diverso (80km/h) da quello fissato in via generale dal c.d.s. è ravvisabile una violazione della norma suddetta, trovandosi il dispositivo collocato ad una distanza inferiore ad un km dal segnale che impone il limite di velocità” (cfr.: pag. 3, capoverso 7, sentenza impugnata). Il primo motivo dell'appello va accolto, avendo il giudice di prime cure fondato in parte l'accoglimento del ricorso sulla sussistenza di una violazione non eccepita dalla parte ricorrente. In sostanza il giudicante ha annullato la sanzione per una eccezione non richiesta
(relativa alla segnaletica di prescrizione) e dunque non fatta valere dal ricorrente.
Fondato è anche il secondo motivo di appello. Il Giudice di Prime Cure, nella impugnata sentenza, dopo aver ripercorso la normativa in materia di segnaletica di preavviso, affermava che: “Inoltre, come desumibile dalla documentazione fotografica in atti, pur trattandosi di dispositivo per il rilevamento della velocità
pag. 4/7 su entrambi i sensi di marcia, sia pure approvato per tale utilizzo, e collocato su un solo lato della strada, lo stesso non risulta segnalato con un segnale a doppia faccia visibile dalle due direzioni. Da quanto sopra emerge la collocazione del dispositivo di rilevamento della velocità in violazione della l. n. 120/2010, nonché la non conformità della segnaletica alle prescrizioni di cui al decreto suddetto, con conseguente illegittimità dell'opposto verbale.” (cfr. pagina 3, capoverso 9 e pagina 4 capoverso 1, della impugnata sentenza). Anche tale affermazione non può essere condivisa, posto che, dalla produzione documentale in atti, emerge come i segnali utilizzati dal siano segnali compositi, ovvero segnali bifacciali collocati su supporti formati da quattro pali. La documentazione fotografica documenta la sussistenza di quattro pali dei cartelli per cui è del tutto verosimile ciò che è affermato dalla difesa del ossia che i segnali fossero bifacciali. In ogni caso, l'onere della prova della inidoneità dei segnali era a carico della parte opponente (cfr. Cassazione n. 23556 del 2017), che nulla ha provato in proposito.
Fondato è, infine, il terzo motivo di appello. Il giudice di prime cure ha sostenuto: “Peraltro, l'elevato numero di verbali elevati dalla data di installazione ad oggi per la violazione, in gran parte dei casi, dell'art. 142, co. 8, e, quindi, per violazioni in gran parte comprese nella fascia dell'eccedenza di oltre 10 km/h in più e non oltre 40 km/h del limite massimo consentito di 80 km/h, per cui la velocità predominante nel tratto di strada in oggetto, intesa in senso quantitativo, ossia quella che per valore predomina sulle altre deve intendersi compresa nella fascia suddetta, e cioè nel limite massimo di 120 km/h, costituisce prova sufficiente della inidoneità della segnaletica ad assolvere adeguatamente alla funzione di preavvertire gli automobilisti circa l'utilizzo di dispositivi di controllo della velocità. Pertanto, in relazione alla velocità predominante (tra i 90 e i 120 km/h) la segnaletica appare inadeguata sia con riferimento alle dimensioni, che all'assenza di segnali con scritte luminose in grado di maggiormente richiamare l'attenzione degli automobilisti circa l'utilizzo del dispositivo elettronico di rilevamento delle infrazioni, oltre che a rendere maggiormente visibile le indicazioni in esse contenute e ciò anche in condizione di scarsa visibilità (orario notturno, etc.)”. Ha aggiunto il giudice di primo grado: “Si ribadisce che, per quanto riguarda l'informazione all'utenza, il D.M. 15.08. 2007, all'art. 2, ha previsto che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità in modo da garantirne il tempestivo
pag. 5/7 avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, velocità che pertanto assume rilievo ai fini della determinazione dell'idoneità della segnaletica ad assolvere la funzione anzidetta”. (cfr. pag. 4, capoversi 2 e 3, della impugnata sentenza). Il giudice di pace è incorso nell'errore di applicare il criterio della velocità predominante ai fini della valutazione dell'idoneità della segnalazione facendo riferimento ad una disposizione (D.M. 15.08.2007) che si riferisce alla distanza della segnaletica di preavviso e non alla sua idoneità. Tra l'altro, come argomentato dall'appellante, “… nessuna rilevanza poteva assumere il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica che avvisava gli automobilisti della presenza delle postazioni di controllo della velocità”. Giova precisare che, per giurisprudenza costante: “ciò che rileva, dunque, è la concreta percepibilità e leggibilità dell'avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità, per questo motivo il legislatore ha stabilito che le disposizioni di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 si applichino in quanto compatibili” (cfr. Cass. Civ. II sez., n. 23566 del 2017).
Per questi motivi
l'appello è fondato e come tale va accolto con conseguente rigetto della domanda dell'istante di annullamento del verbale Controparte_1 impugnato.
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.” (Cfr. Cassazione n. 26985 del 2009). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato), (cfr. Cassazione S.U. n. 17405 e
17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n. 140).
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
pag. 6/7 1) In accoglimento dell'appello del ed in totale riforma della Parte_1 sentenza n.r.g. 787/2020 del G.d.P. di Sessa Aurunca impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale di accertamento di Controparte_1 violazione del codice della strada impugnato in primo grado;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio a favore dell'appellante che quantifica in euro 346,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge
3) condanna l'appellato al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio a favore dell'appellante che quantifica in euro 562,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Santa Maria Capua Vetere, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Ambra ALVANO
pag. 7/7