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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/10/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2538/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2538 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, ed avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 79/2024 del Giudice di Pace di Mirabella Eclano (Av), depositata in data 20.7.2024, vertente
TRA
p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto di Nuzzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Maddaloni (Ce), alla via Appia n. 233
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Gianluca Grasso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ariano Irpino
(Av), alla via XXV Aprile n. 18
APPELLATA
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 9.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 79/2024 del Giudice di Pace di Mirabella Eclano (Av), depositata il 20 luglio
2024, di condanna al risarcimento di € 3.238,33, in favore di , per i danni Controparte_1 cagionati all'autovettura di quest'ultima, Kia Xceed Evolution, tg. FW817FC, causati dal carburante sporco di cui si era rifornita, in data 28 ottobre 2023, intorno alle ore 12:40, presso la stazione di servizio di proprietà dell'appellante lungo la S.S. 91.
- Pagina 1 - In particolare, deduceva: la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., essendo stata la domanda accolta in assenza di prova del nesso causale tra la prestazione eseguita (la fornitura di carburante inquinato) e il danno all'autovettura (la rottura di quattro iniettori, della pompa ad alta pressione e di altri componenti meccanici); il mancato raggiungimento della prova del danno e della sua quantificazione, stante la irritualità dell'assunzione della testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c..
Si costituiva la quale eccepiva l'inammissibilità e, comunque, Controparte_1
l'infondatezza, dell'appello.
Accolta l'istanza di sospensiva, la causa veniva rinviata per la discussione al 9.10.2025, ove essa veniva introitare a sentenza.
Il Tribunale osserva.
L'appello, tempestivamente depositato e ammissibile in base all'art. 342 c.p.c., in quanto contenente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017), è fondato.
La controversia tra la e la - come rilevato anche dal giudice di primo CP_1 Parte_1 grado - rientra nell'ambito della responsabilità da inadempimento contrattuale e, più precisamente, nella responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta.
Invero, l'odierna appellata, in virtù dell'acquisto di carburante effettuato presso la stazione della ha agito in giudizio lamentando l'inadempimento della società di Parte_1 rifornimento per averle venduto carburante impuro, domandando il risarcimento per i danni occorsi alla propria autovettura in conseguenza di siffatto inadempimento.
Orbene, va rammentato (cfr. Cass. n. 18430/2024) che “quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento,
l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'art. 2697 c.c. non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto (cioè, nella specie, alla indicazione e se necessario dimostrazione di essersi rifornita di carburante presso la stazione di servizio della società controricorrente) ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex art. 1218 c.c., l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile ( v., di recente,
Cass. n. 12760 del 2024; Cass. n. 2114 del 2024)”.
Ciò in quanto la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di
- Pagina 2 - cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno
(cfr. Cass. n. 12760/2024).
Nel caso di controversia risarcitoria derivante da presunta contaminazione di carburante, quindi, il gestore della stazione di servizio risponde dei danni cagionati dal proprio inadempimento al veicolo del consumatore quando quest'ultimo - oltre ad allegare l'avvenuto acquisto di carburante “contaminato” - dimostri il nesso causale tra il rifornimento presso la stazione e il successivo danneggiamento del veicolo (cfr. Trib. Verona, sent. n. 1665 del 12 luglio 2024).
Pertanto, il creditore, onde soddisfare l'onere probatorio a suo carico, deve essere in grado, innanzitutto, di comprovare l'effettiva contaminazione del prodotto acquistato, per, poi, dimostrare che la contaminazione abbia costituito la causa specifica dei danni subiti dal veicolo, a tal fine potendo assumere rilievo la regola dell'“id quod plerumque accidit”, data dalla stretta connessione temporale tra il rifornimento e l'insorgenza dei guasti meccanici normalmente riconducibili alla presenza di impurità nel carburante (Corte d'Appello di
Salerno, sent. n. 862/2024), essendo logicamente plausibile, in ipotesi di autovettura perfettamente funzionante prima del rifornimento, la quale subito dopo lo stesso subisca un arresto improvviso, che il guasto sia causalmente riconducibile al carburante utilizzato (Trib.
Novara, sent. n. 592 del 26 agosto 2024).
Andando al caso di specie, la prova che il carburante sia stato oggetto di contaminazione che potesse compromettere il normale funzionamento del veicolo non è stata fornita.
L'appellata, a sostegno delle proprie allegazioni, ha escusso a teste la sig.ra che ha Tes_1 dichiarato che l'autovettura si era fermata a causa del “carburante sporco”. Il giudice di pace, sulla base di siffatta risultanza probatoria, ha concluso che “Risulta anche provata la presenza di acqua nel carburante, in quanto il teste escusso , il giorno dell'evento Testimone_2 era trasportata sull'autovettura della ricorrente. La stessa ha confermato sia il rifornimento di carburante effettuato, sia che dopo il detto rifornimento l'autovettura ha iniziato ad avere problemi, in particolare accelerazioni a vuoto e singhiozzi tali da privarla di potenza e dopo pochi metri l'autovettura si fermava completamente. Risulta pertanto acclarata l'effettiva
- Pagina 3 - presenza di acqua nel serbatoio dell'autovettura di proprietà della ricorrente a seguito del rifornimento del 128\10\23 e quindi l'inadempimento contrattuale della convenuta”.
Tuttavia, la dichiarazione della testimone qui considerata non è idonea ex se a provare che il carburante fosse sporco, limitandosi a confermare l'avvenuto rifornimento e il successivo arresto del veicolo, senza, tuttavia, disporre di un minimo di attendibilità tecnica per attestare la natura e il grado della contaminazione.
L'appellata ha, poi, escusso quale testimone il titolare dell'officina-centro di assistenza autorizzato KIA Motors “Tammaro Auto s.a.s.”, il quale, tuttavia, si è limitato ad affermare, in modo generico e sulla base di una semplice valutazione oculare, che il guasto era riconducibile al rifornimento di benzina contaminata, senza fornire alcuna spiegazione di natura tecnica sul punto.
Difatti, è stato precisato che la deposizione del meccanico che, pur dichiarando di aver riscontrato carburante sporco nel serbatoio attraverso un mero esame visivo, non specifichi le modalità dei controlli effettuati, nonché l'effettivo vizio riscontrato, e non proceda al campionamento del carburante per analisi chimico-fisiche presso laboratori specialistici non è idonea a dimostrare il nesso causale nei termini sopra citati. L'accertamento della contaminazione della benzina e della conseguente avaria del veicolo deve essere, infatti, suffragato da indagini su campioni di carburante prelevato dal serbatoio del veicolo al momento del primo ricovero presso l'officina, costituendo tale accertamento un elemento di alto valore indiziario in quanto fondato su criteri scientifici (v., fra tutti, Trib. Paola, sent. n.
615 del 14 agosto 2024).
Infine, l'appellata, a riprova della contaminazione, ha anche prodotto materiale fotografico, che, tuttavia, non consente di accertare se e per quali cause la benzina utilizzata fosse effettivamente inquinata. Inoltre, l'immagine in questione è priva di elementi identificativi o descrittivi che permettano di stabilire con certezza che essa ritragga effettivamente il carburante, nonché sprovvista di qualsiasi indicazione di data o luogo che ne attesti la provenienza e la riferibilità ai fatti di causa.
In conclusione, deve escludersi che sia stato provato che il danno subito dall'autovettura di proprietà della possa essere posto in rapporto di causalità con la prestazione di CP_1 rifornimento ricevuta dalla Parte_1
Pertanto, la domanda promossa in prime cure è infondata.
In base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege
- Pagina 4 - della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. n. 23059/2007).
Alla luce di tali principi, le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, secondo i criteri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione da €
1.101 a € 5.200), secondo dispositivo e senza fase istruttoria d'appello non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda avanzata in primo grado da
; Controparte_1
2. CONDANNA al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida, quanto al primo grado, in € 1.053,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, e, quanto al grado di appello, in € 174,00 per esborsi ed € 1.276,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 13.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
Il presente provvedimento è sottoscritto con firma digitale ed è stato redatto con la collaborazione del M.O.T.
UC IO RL, nominato con d.m. 22 ottobre2024.
- Pagina 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2538 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, ed avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 79/2024 del Giudice di Pace di Mirabella Eclano (Av), depositata in data 20.7.2024, vertente
TRA
p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto di Nuzzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Maddaloni (Ce), alla via Appia n. 233
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Gianluca Grasso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ariano Irpino
(Av), alla via XXV Aprile n. 18
APPELLATA
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 9.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 79/2024 del Giudice di Pace di Mirabella Eclano (Av), depositata il 20 luglio
2024, di condanna al risarcimento di € 3.238,33, in favore di , per i danni Controparte_1 cagionati all'autovettura di quest'ultima, Kia Xceed Evolution, tg. FW817FC, causati dal carburante sporco di cui si era rifornita, in data 28 ottobre 2023, intorno alle ore 12:40, presso la stazione di servizio di proprietà dell'appellante lungo la S.S. 91.
- Pagina 1 - In particolare, deduceva: la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., essendo stata la domanda accolta in assenza di prova del nesso causale tra la prestazione eseguita (la fornitura di carburante inquinato) e il danno all'autovettura (la rottura di quattro iniettori, della pompa ad alta pressione e di altri componenti meccanici); il mancato raggiungimento della prova del danno e della sua quantificazione, stante la irritualità dell'assunzione della testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c..
Si costituiva la quale eccepiva l'inammissibilità e, comunque, Controparte_1
l'infondatezza, dell'appello.
Accolta l'istanza di sospensiva, la causa veniva rinviata per la discussione al 9.10.2025, ove essa veniva introitare a sentenza.
Il Tribunale osserva.
L'appello, tempestivamente depositato e ammissibile in base all'art. 342 c.p.c., in quanto contenente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017), è fondato.
La controversia tra la e la - come rilevato anche dal giudice di primo CP_1 Parte_1 grado - rientra nell'ambito della responsabilità da inadempimento contrattuale e, più precisamente, nella responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta.
Invero, l'odierna appellata, in virtù dell'acquisto di carburante effettuato presso la stazione della ha agito in giudizio lamentando l'inadempimento della società di Parte_1 rifornimento per averle venduto carburante impuro, domandando il risarcimento per i danni occorsi alla propria autovettura in conseguenza di siffatto inadempimento.
Orbene, va rammentato (cfr. Cass. n. 18430/2024) che “quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento,
l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'art. 2697 c.c. non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto (cioè, nella specie, alla indicazione e se necessario dimostrazione di essersi rifornita di carburante presso la stazione di servizio della società controricorrente) ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex art. 1218 c.c., l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile ( v., di recente,
Cass. n. 12760 del 2024; Cass. n. 2114 del 2024)”.
Ciò in quanto la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di
- Pagina 2 - cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno
(cfr. Cass. n. 12760/2024).
Nel caso di controversia risarcitoria derivante da presunta contaminazione di carburante, quindi, il gestore della stazione di servizio risponde dei danni cagionati dal proprio inadempimento al veicolo del consumatore quando quest'ultimo - oltre ad allegare l'avvenuto acquisto di carburante “contaminato” - dimostri il nesso causale tra il rifornimento presso la stazione e il successivo danneggiamento del veicolo (cfr. Trib. Verona, sent. n. 1665 del 12 luglio 2024).
Pertanto, il creditore, onde soddisfare l'onere probatorio a suo carico, deve essere in grado, innanzitutto, di comprovare l'effettiva contaminazione del prodotto acquistato, per, poi, dimostrare che la contaminazione abbia costituito la causa specifica dei danni subiti dal veicolo, a tal fine potendo assumere rilievo la regola dell'“id quod plerumque accidit”, data dalla stretta connessione temporale tra il rifornimento e l'insorgenza dei guasti meccanici normalmente riconducibili alla presenza di impurità nel carburante (Corte d'Appello di
Salerno, sent. n. 862/2024), essendo logicamente plausibile, in ipotesi di autovettura perfettamente funzionante prima del rifornimento, la quale subito dopo lo stesso subisca un arresto improvviso, che il guasto sia causalmente riconducibile al carburante utilizzato (Trib.
Novara, sent. n. 592 del 26 agosto 2024).
Andando al caso di specie, la prova che il carburante sia stato oggetto di contaminazione che potesse compromettere il normale funzionamento del veicolo non è stata fornita.
L'appellata, a sostegno delle proprie allegazioni, ha escusso a teste la sig.ra che ha Tes_1 dichiarato che l'autovettura si era fermata a causa del “carburante sporco”. Il giudice di pace, sulla base di siffatta risultanza probatoria, ha concluso che “Risulta anche provata la presenza di acqua nel carburante, in quanto il teste escusso , il giorno dell'evento Testimone_2 era trasportata sull'autovettura della ricorrente. La stessa ha confermato sia il rifornimento di carburante effettuato, sia che dopo il detto rifornimento l'autovettura ha iniziato ad avere problemi, in particolare accelerazioni a vuoto e singhiozzi tali da privarla di potenza e dopo pochi metri l'autovettura si fermava completamente. Risulta pertanto acclarata l'effettiva
- Pagina 3 - presenza di acqua nel serbatoio dell'autovettura di proprietà della ricorrente a seguito del rifornimento del 128\10\23 e quindi l'inadempimento contrattuale della convenuta”.
Tuttavia, la dichiarazione della testimone qui considerata non è idonea ex se a provare che il carburante fosse sporco, limitandosi a confermare l'avvenuto rifornimento e il successivo arresto del veicolo, senza, tuttavia, disporre di un minimo di attendibilità tecnica per attestare la natura e il grado della contaminazione.
L'appellata ha, poi, escusso quale testimone il titolare dell'officina-centro di assistenza autorizzato KIA Motors “Tammaro Auto s.a.s.”, il quale, tuttavia, si è limitato ad affermare, in modo generico e sulla base di una semplice valutazione oculare, che il guasto era riconducibile al rifornimento di benzina contaminata, senza fornire alcuna spiegazione di natura tecnica sul punto.
Difatti, è stato precisato che la deposizione del meccanico che, pur dichiarando di aver riscontrato carburante sporco nel serbatoio attraverso un mero esame visivo, non specifichi le modalità dei controlli effettuati, nonché l'effettivo vizio riscontrato, e non proceda al campionamento del carburante per analisi chimico-fisiche presso laboratori specialistici non è idonea a dimostrare il nesso causale nei termini sopra citati. L'accertamento della contaminazione della benzina e della conseguente avaria del veicolo deve essere, infatti, suffragato da indagini su campioni di carburante prelevato dal serbatoio del veicolo al momento del primo ricovero presso l'officina, costituendo tale accertamento un elemento di alto valore indiziario in quanto fondato su criteri scientifici (v., fra tutti, Trib. Paola, sent. n.
615 del 14 agosto 2024).
Infine, l'appellata, a riprova della contaminazione, ha anche prodotto materiale fotografico, che, tuttavia, non consente di accertare se e per quali cause la benzina utilizzata fosse effettivamente inquinata. Inoltre, l'immagine in questione è priva di elementi identificativi o descrittivi che permettano di stabilire con certezza che essa ritragga effettivamente il carburante, nonché sprovvista di qualsiasi indicazione di data o luogo che ne attesti la provenienza e la riferibilità ai fatti di causa.
In conclusione, deve escludersi che sia stato provato che il danno subito dall'autovettura di proprietà della possa essere posto in rapporto di causalità con la prestazione di CP_1 rifornimento ricevuta dalla Parte_1
Pertanto, la domanda promossa in prime cure è infondata.
In base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege
- Pagina 4 - della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. n. 23059/2007).
Alla luce di tali principi, le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, secondo i criteri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione da €
1.101 a € 5.200), secondo dispositivo e senza fase istruttoria d'appello non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda avanzata in primo grado da
; Controparte_1
2. CONDANNA al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida, quanto al primo grado, in € 1.053,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, e, quanto al grado di appello, in € 174,00 per esborsi ed € 1.276,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 13.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
Il presente provvedimento è sottoscritto con firma digitale ed è stato redatto con la collaborazione del M.O.T.
UC IO RL, nominato con d.m. 22 ottobre2024.
- Pagina 5 -