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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1150/2022 R.G., promossa
da
(cf: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa, per procura in atti, dall'avv. Dario Sammartino, presso il cui studio in Catania, corso Italia 196, è elettivamente domiciliata;
appellante
contro
(cf: , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Antonio Francesco Vitale, presso il cui studio in Catania, corso Italia 226,
è elettivamente domiciliata;
appellata
All'udienza collegiale del 15.11.2024 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da ritenersi riportate e trascritte, e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 516/2022, pubblicata il 31.1.2022, il Tribunale di Catania, in accoglimento della proposta opposizione, affermato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 6874/2018, col quale aveva intimato all' il pagamento, in favore della Controparte_1
società ”, della somma di euro 165.709,29 - oltre Parte_1
interessi e spese - a titolo di revisione, ai sensi dell'art. 115 del codice degli appalti pubblici d.lgs. n. 163/2006, del prezzo pattuito in convenzione quale corrispettivo per il servizio sanitario di residenza sanitaria assistita svolto nell'anno 2014.
Il primo giudice ha premesso che non hanno efficacia di cosa giudicata i due precedenti dell'instato tribunale, richiamati e prodotti da parte opposta, quali doc. n.
4 e 5, sin dalla fase monitoria, in quanto aventi ambito oggettivo e soggettivo differenti rispetto alla controversia.
Ha, quindi, evidenziato che, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, del codice del processo amministrativo d.lgs. n.104/2010, è devoluta al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla revisione del prezzo, ex art. 115 d.lgs. 163/2006, nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuata.
Ha infine aggiunto che non poteva condividersi la nuova prospettazione della domanda, formulata dalla cooperativa nella comparsa di risposta, quale fondata, piuttosto, sull'art. 22, comma 2, legge regionale siciliana n. 68/1981, norma, questa, applicabile solo per le prestazioni rese dalle strutture convenzionate per la riabilitazione ex art. 26 l. n. 833/78 e l.r. n. 16/86, diverse dalle R.S.A., fermo restando che comunque, nell'uno e nell'altro caso, si è in presenza di un meccanismo di revisione non espressamente previsto nel contratto e, per ciò solo, soggetto alla giurisdizione amministrativa.
Avverso la suddetta sentenza la cooperativa ha proposto l'appello in esame, con atto di citazione notificato il 29.7.2022, cui ha resistito l'azienda appellata.
Posta in decisione, nonché maturati i termini assegnati per il deposito delle conclusionali e di repliche, la causa è quindi pervenuta all'esame del collegio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Assume l'appellante che ha errato il Tribunale a ricondurre la propria pretesa creditoria all'istituto della revisione dei prezzi, anziché all'adeguamento previsto dall'art. 15 (recte: 22) l.r. n. 68/1981, norma da intendersi riferita a tutte le prestazioni erogate in regime di convenzione a favore, non solo di soggetti disabili dalla nascita, ma anche agli anziani che, a seguito di infermità, abbiano necessità di trattamenti sanitari non ospedalieri o anche di prestazioni sociali.
Assume quindi che, stabilito che la rivalutazione ha fonte diretta nella normativa regionale, l'adeguamento si attua anche a prescindere dalla volontà contrattuale manifestata dalle parti, attraverso il meccanismo dell'inserimento d'autorità della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ.
Deduce poi che la sentenza non motiva laddove afferma che i due precedenti dello stesso tribunale - ed in particolare la sentenza n. 3834/2016 - avrebbero ambito oggettivo differente rispetto alla controversia in oggetto.
Infine, lamenta che, in ogni caso, ha errato il tribunale a condannarla al pagamento delle spese legali, senza considerare che la questione trattata era stata definita in senso sfavorevole all' dalle uniche due sentenze “conosciute”. CP_2
2.) L'appello non è meritevole di accoglimento.
Fermo restando che, non il tribunale, bensì l'odierna parte appellante ha posto (in origine) a fondamento della propria domanda monitoria il meccanismo di revisione dei prezzi dei contratti ad esecuzione continuata e periodica di cui all'art. 115 del codice degli appalti ratione temporis vigente (d.lgs. n. 163/2006), e ribadito che la disciplina dell'art.22 legge regionale siciliana n. 68/1981 (espressamente riferita alle
“convenzioni stipulate dal Ministero della sanità e dall' Assessorato regionale della sanità con enti, associazioni ed istituzioni che svolgono attività di riabilitazione in favore dei neuromotulesi") non è comunque applicabile alle prestazioni in oggetto, ontologicamente diverse, rese in regime di convenzione dalle residenze sanitarie assistite, osserva il collegio che il gravame non si confronta, comunque, con le motivazioni poste a fondamento della sentenza appellata.
3 Ciò, segnatamente, laddove il decidente evidenzia che, non solo nella revisione dei prezzi prevista in via generale dal codice degli appalti pubblici, ma anche nella ipotesi di cui all'art. 22, comma 2, l.r.s. n. 68/1981 (“nell'uno e nell'altro caso”), si
è in presenza di “un meccanismo di revisione non espressamente previsto nel contratto e, per ciò solo, soggetto alla giurisdizione amministrativa”.
Del resto, diversamente da quanto assume l'appellante, detto art. 22 comma 2 l.r.s.
("L'assessore regionale per la sanità è autorizzato ad apportare, in relazione all'aumentato costo della vita, i necessari adeguamenti alla misura delle rette ed a corrispondere agli enti, associazioni ed istituzioni convenzionati di cui al precedente comma, all'inizio di ciascun trimestre, a titolo di anticipazione, l' 85 per cento dello importo della contabilità del trimestre precedente, vistata dall' ufficio del medico provinciale competente per territorio”) non prevede alcun automatismo, ovvero obbligatorio riconoscimento (e correlato diritto) della revisione dei prezzi, e nel demandare all'Assessorato la facoltà di provvedere sull'adeguamento tariffario, postula la necessità di un espresso provvedimento amministrativo. Sicchè ricorrono i medesimi presupposti applicativi atti a radicare, anche con riferimento all'applicazione della disposizione citata, la giurisdizione del G.A., come pure evidenziato dal tribunale.
Deve, infatti, ribadirsi che il decreto assessoriale del 24.5.2010, richiamato dalla convenzione del 27.12.2012 stipulata tra le odierne parti, determina la tariffa giornaliera di €.111,80, senza prevedere alcuna rivalutazione, ovvero adeguamento tariffario secondo indice Istat, sicchè nessun diritto - né nascente direttamente dalla legge, nè contrattuale - idoneo a radicare la giurisdizione ordinaria, viene in rilievo.
Da ultimo, deve ribadirsi che nessuna rilevanza possono assumere le sentenze del
Tribunale di Catania allegate dall'appellante, né ai fini dell'invocato giudicato - essendo state rese nei confronti di strutture e rapporti a convenzione diversi - né ai fini della statuizione sulle spese, non integrando, la (fisiologica) esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito - in tesi - difformi dalla soluzione adottata il presupposto di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. 1521/2016).
4 Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate nella misura specificata in dispositivo, applicati i parametri medi di cui alle tabelle allegate al DM
n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva, decisionale (in assenza di alcuna attività istruttoria o di alcuna attività tale da dare titolo al riconoscimento della voce di tariffa “trattazione”: Cass.
n. 10206/2021).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso alla parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.9.991,00 oltre rimborso 15% spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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