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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 7301/2020 di R.G. avente ad oggetto:
appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di contratti bancari.
TRA Parte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Verticale,
Simona Dinetta e Luigi Vingiani, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. C.F. 1 ), Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Olga Izzo, in virtù di procura in calce alla
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.01.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Nola n. 1336/2020, depositata in data 31.03.2020, con cui è stata accolta la domanda proposta in primo grado dalla sig.ra
[...]
con condanna di Parte 1 al pagamento in favore CP 1
dell'attrice della somma di euro 4.307,96, oltre interessi dalla domanda al saldo e al pagamento delle spese di lite, in conseguenza dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici in riferimento al contratto di mutuo n. 101101016613, di tipo "revolving", sottoscritto dall'appellata in data
09.06.2005 con Parte 1 per una linea di credito di euro 4.000,00, con
,
addebito in conto corrente n. 0027/9.
Secondo l'appellante, in particolare, il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente compreso i rilievi mossi da Parte 1 in sede di
osservazioni alla perizia redatta dal CTU. La sig. Controparte_1 costituitasi in giudizio, contestava l'avversa impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Le censure sollevate dall'appellante, con riguardo alla sentenza resa in primo grado, non sono fondate, in quanto il Giudice di prime cure, in adesione alle risultanze peritali e all'esito di una compiuta analisi della documentazione versata in atti, ha correttamente accolto la domanda formulata dall'odierna appellata.
La relazione depositata in atti è normativamente e razionalmente fondata e, per questo motivo, si condividono le conclusioni cui è giunto il
Giudice di pace.
Il perito ha fondato la propria analisi, invero, sulla documentazione depositata in atti, ovvero la copia del modulo della domanda di apertura della linea di credito con le relative indicazioni generali del prodotto
“DIMMI SI”, la copia del contratto di finanziamento n. 101101016613 e l'estratto conto scalare da giugno 2005 a ottobre 2019 (cfr. fascicolo di primo grado).
Dopo aver fornito un quadro normativo esaustivo in materia, il consulente ha individuato la metodologia di riscontro dell'anatocismo utilizzata, dopo aver ricostruito l'intero estratto conto, il riepilogo scalare,
il dettaglio di calcolo degli interessi e il riepilogo dei costi senza capitalizzazione e con capitalizzazione.
Dai calcoli condotti, il CTU ha rilevato che nel contratto per cui è causa sono stati applicati interessi anatocistici.
Secondo il CTU, in particolare, “Gli interessi di competenza calcolati dalla risultano essere sempre calcolati sulla quota capitale residua con l'aggiunta Pt 1
degli interessi passivi maturati in precedenza e scaduti realizzando così un effetto anatocistico vietato e tradendo quindi il contenuto della clausola contrattuale".
Il perito ha aggiunto, dunque, che: “i versamenti della cliente devono essere sempre considerati come atti ripristinatori della provvista e di conseguenza devono essere imputati al capitale, giammai la quota di remunerazione già maturata può
essere riportata al capitale”.
Il CTU ha evidenziato, dunque, il saldo reale epurato dalla capitalizzazione degli interessi ed è giunto a riconoscere un credito alla sig.ra Controparte_1 di euro 4.476,75.
In risposta alle osservazioni effettuate dal prof. Persona 1 il
CTU ha rinviato al paragrafo 5 della perizia depositata, ove è presente una dettagliata analisi degli interessi praticati da Parte 1 Secondo il giudice di prime cure, le conclusioni cui è giunto il CTU sono risultate "corrette nell'impostazione, esaurienti nell'indagine e nella motivazione,
suffragate da condivisibili considerazioni logiche coerenti con la documentazione acquisita non risultano contrastate da alcun rilievo tecnico scientifico di parte convenuta idoneo a superare le conclusioni del nominato consulente tecnico d'ufficio".
Il giudice ha deciso di aderire alle conclusioni della perizia, in quanto immuni da vizi logici e tecnici.
Sul punto, non colgono nel segno le censure sollevate dall'appellante,
relative alla mancata considerazione da parte del Giudice di prime cure delle osservazioni effettuate dal consulente di parte.
In primo luogo, la replica alle osservazioni del consulente di parte è
effettuata dallo stesso CTU, nella perizia depositata, come sopra detto,
per questo il Giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni del perito,
ha implicitamente condiviso la risposta dello stesso alle osservazioni di parte.
In secondo luogo, va evidenziato che il Giudice è libero di valutare le prove secondo il proprio libero convincimento, fornendo un'adeguata motivazione sul punto.
In merito, la Cassazione ha chiarito che "il C.T.U., pur non esercitando funzioni giudiziarie in senso tipico, svolge nell'ambito del processo una pubblica funzione quale ausiliare del giudice nell'interesse generale e superiore della giustizia,
rispondendo penalmente, disciplinarmente e civilmente della prestata attività, con obbligo di risarcire il danno cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio"
(Cass. civ. ord. 06.05.2024, n. 12195; cfr. Cass. 08.10.2019, n. 25022,
Cass. 18.09.2015, n. 18313; Cass., 05.08.2010, n. 18170; Cass.,
08.05.2008, n. 11229).
In particolare, "la diligenza nell'esecuzione delle indagini affidategli, costituendo (a norma degli artt. 64 e 193 c.p.c.) un preciso, quanto ovvio, obbligo del consulente,
rappresenta soltanto il presupposto necessario affinché il parere dell'ausiliario sia meritevole della considerazione del giudice, che, pertanto, non è dispensato dal dovere di valutare l'intrinseca attendibilità del parere stesso in rapporto alle specifiche censure contro di esso formulate dalla parte interessata” (Cass. civ. n. 20532/2023).
Per la Cassazione, "l'adesione, effettiva e raggiunta all'esito di un riesame critico del tutto idoneo alla consapevole appropriazione dei passaggi giustificativi delle proprie conclusioni, della Corte territoriale a quelle del consulente d'ufficio elide il nesso rispetto ad eventuali errori commessi dall'ausiliario nel compimento delle indagini affidategli” (Cass. civ. n. 20532/2023).
Inoltre, ha chiarito la Cassazione: "Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi,
dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive" (Cass. civ. ord. 06.05.2024, n. 12195; Cass. n.
33742 del 2022; n. 1815 del 2015).
Ha dunque concluso la Suprema Corte statuendo che: “Una volta quindi che sia intervenuta la confutazione da parte del CTU delle osservazioni di parte,
l'esistenza del requisito motivazionale è garantita dal recepimento di una relazione di consulenza che quelle osservazioni abbia confutato" (Cass. civ., ord. 06.05.2024,
n. 12195).
Alla luce di quanto osservato dalla Cassazione, dunque, le censure sollevate dall'appellante, “refluiscono in confutazione del giudizio di fatto,
riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità" (Cass. civ.,
ord. 06.05.2024, n. 12195).
In definitiva, il giudice di merito, nell'aderire alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi,
delle osservazioni del consulente di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Per questo motivo, le osservazioni relative alla decisione resa in primo grado, quanto alla valutazione della relazione peritale, non possono essere condivise e l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del
D.M. n. 37/2018, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 7301/2020, così provvede:
- rigetta l'appello;
condanna l'appellante, Parte 1 nella persona del legale rappresentante p.t., alle spese del giudizio di appello, che liquida come da motivazione in euro 979,80 per compensi professionali oltre I.V.A.,
C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 09.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura