Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 4801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4801 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 8851/2024
TRA
codice fiscale , in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
nato a [...] il [...] c.f.: , elett.te Parte_2 C.F._1 dom.ta in Frattamaggiore alla Via Padre Mario Vergara n° 9 presso lo studio dell'Avv. Maria Dolores Di Micco (C.F: ) che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
(C.F. ), P.I. Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), C.F._3 giusta procura generale alle liti rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto; Convenuto E
in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t. Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
1
1 Con ricorso depositato il 12.4.2024, la ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 312 2024 00000621 11 000 notificato il 04/3/2024 - CP_1 dell'importo di euro 76.246,40 dovuto alla gestione aziende, chiedendone la sospensione e l'annullamento per eccepita genericità della pretesa contributiva, per decadenza, dilazione, compensazione del credito e contestazione delle somme. In contumacia della l' eccepiva l'inammissibilità e CP_2 CP_1
l'infondatezza dell'opposizione. All'esito del deposito di note, la causa veniva decisa con sentenza ex art 127 ter cpc. 2
Va dichiarato innanzitutto il difetto di legittimazione passiva della CP_2
rimasta contumace, poiché i contributi intimati sono successivi al 2005,
[...] anno sino al quale era in essere la cessione dei crediti contributivi dell' . CP_1
3 Risulta poi documentata la rituale notifica dell'ava impugnato in data 4.3.24 a mezzo pec. L'opposizione relativa ai vizi di forma (tra cui la genericità dell'atto e la decadenza) è, dunque, inammissibile, essendo stata proposta oltre il termine di giorni 20.
4 Quanto ai motivi di merito, si osserva che l'AVA 31220240000062111000 riguarda il DM (denuncia mensile) parzialmente insoluto 12/2021 e il DM insoluto 11/2023.
5 Più dettagliatamente, in riferimento al DM 12/2021, l' ha accertato la CP_1 debenza dell'azienda n. q. di datore di lavoro di € 269.402,00. La società ha presentato in data 11 Marzo 2022 domanda di dilazione, accolta con provvedimento dell del 14 Marzo 2022 con previsione di pagamento CP_1 di 24 rate (cfr. allegata lettura dell di “accoglimento richiesta CP_1 rateazione”). Nella lettera di accoglimento è stato, altresì, previsto che l'azienda avrebbe dovuto effettuare il versamento della prima rata di euro 11.892,00 entro il 24 Marzo 2022, mentre le successive 23 rate costanti, dell'importo di euro 11.992,00 ciascuna, avrebbero dovuto essere versate mensilmente, entro 30 giorni dalla scadenza della prima rata. Tra le “Avvertenze” è stato poi previsto che:
“- Il mancato o parziale pagamento della prima rata entro il termine assegnato comporterà l'annullamento del piano di ammortamento emesso ed i crediti oggetto della rateazione verranno richiesti con Avviso di Addebito. L'avviso verrà contestualmente consegnato all'Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.
- L'accertata irregolarità del versamento dei contributi correnti dovuti nel corso della rateazione accordata e/o il mancato versamento di due rate consecutive comporterà la revoca della rateazione. Al riguardo si precisa che si intendono consecutive anche due rate che, nell'ambito del piano di ammortamento accordato, non hanno tra di esse scadenza in successione temporale”. Ebbene, lo stesso ente previdenziale ha dichiarato che l'azienda, pur avendo effettuato “una serie di acconti di versamento” dal 22 maggio 2022 al 24.11.2023, non ha poi provveduto ad ulteriori pagamenti. Nessuna prova è stata sul punto fornita dall'azienda. Conseguentemente, revocata la rateazione, è stato emesso l'avviso di addebito impugnato con cui l dall'importo dovuto di euro 269.402,00, ha tenuto CP_1 conto del pagamento già versato pari ad euro 224.163,03 e chiesto il residuo di euro 45.238,97 a titolo di contributi. In aggiunta, sono state poi calcolate anche le sanzioni per morosità pari ad euro 30.125,07. 6 Quanto poi alle sanzioni, la parte ricorrente si è doluta dell'applicazione da parte dell' del disposto di cui all'art 116, comma 8 lett b), L 388/2020 CP_1 relativo alla evasione anziché all'omissione. L'art 116, comma 8, L 388/2020 ratione temporis ha disposto: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse
o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”. Ebbene, deve ritenersi che, in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia all' integra CP_1 un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento (Cass. 20446/2022; 29272/2022). Dunque, come affermato da Cass. 29272/2022, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni soltanto nei libri obbligatori, ma non accompagnati dalla presentazione delle denunce obbligatorie agli Enti previdenziali, questi ultimi non potrebbero venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai Cud consegnati ai lavoratori), e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele, l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni. Quanto, poi, al requisito soggettivo previsto dall'art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, va osservato che, stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nella auspicata (beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per lo più nell'ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto. In definitiva, l'omessa o solo parziale presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, accompagnata dal mancato versamento dei contributi, configura una presunzione semplice che può essere vinta dal contribuente, su cui grava il relativo onere, non con la dimostrazione della corretta annotazione dei dati omessi sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, ma fornendo la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino l'assenza di intento fraudolento e la sua buona fede. Ciò forma oggetto di concreto accertamento da parte dei giudici di merito, al fine di accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata. Conseguentemente, l'omissione o l'infedeltà della denuncia - ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale - deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultamento, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo. L'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione fa di per sé presumere l'esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti;
ciò non può dirsi irrispettoso della lettera dell'art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta, infatti, di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento. In difetto di prova a cura della parte ricorrente dell'assenza dell'intento fraudolento e della presentazione tempestiva del DM 10 di dicembre 2021 (l'istante ha dichiarato nelle note del 6.3.25 di avere presentato il DM 10 in data 16.1.22, ma non vi è prova), risulta, pertanto, corretta la configurazione della sanzione aggiuntiva in base alla lett. b del comma 8 dell'art 116 richiamato. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, in difetto dell'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo sono anche maturati gli interessi nella misura degli interessi di mora (art. 116, comma 9, l. n. 388/2000). Non risultano, pertanto, errori di calcolo a cura dell' CP_1
7 Quanto poi al DM 11/2023, l' ha dichiarato che è stato presentato il CP_1
19.01.2024 e l'istante non ha sollevato contestazioni;
inoltre, è pacifico che l' ha accertato la debenza da parte dell'azienda n. q. di datore di lavoro di CP_1
€ 800,00 e del mancato versamento. Anche in tal caso è, dunque, corretta l'applicazione delle sanzioni determinate dall'evasione.
8 Nessuna prova è stata, poi, fornita dall'azienda in merito ad un presunto credito di euro 22.000 nei confronti dell' al fine di operare la richiesta CP_1 compensazione: successivamente alle contestazioni dell' invero, l'azienda CP_1 ha depositato in giudizio (in data 6 Marzo 2025) solo una mera richiesta di rimborso contributi, fatta pervenire all' in data 28 giugno 2024, CP_1 relativamente all'importo di euro 23091,10 per il periodo di agosto 2020.
9 Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell' delle spese di CP_1 lite che liquida in complessivi € 6.200,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. NAPOLI, 16/06/2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante