Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4595/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Federica Benvenuti -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 20.06.2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VENEZIA al n. 46 parte I serie / ufficio 8 anno 2006;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 5.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in data 29-31.01.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 5.02.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) Dichiarare la separazione personale delle parti (Venezia - 26 marzo 1970) e Parte_1 Parte_2
(Venezia - 5 settembre 1969) ordinando to civile competente di annotare l
[...] sentenza. Per_
2) Affidare ex art. 316 e 337 ter c.c. in via condivisa ad entrambi i genitori le figlie e che manterranno Per_1 la loro permanenza presso la madre e nella abitazione della stessa.
3) Prevedere che il padre nell'ordinario in ragione dei suoi orari di lavoro che lo portano a rientrare verso le ore 18 o Per_ 19, tenga con sè le figlie per due volte alla settimana di cui eventualmente coincidente con la giornata in cui pratica Karate e a fine settimana alternati con la madre, durante il periodo invernale dal sabato al termine delle lezioni pagina 1 di 2
4) Prevedere che le festività natalizie vengano divise in due periodi paritetici, che per un anno comprenderanno: la giornata di Natale sino al 1 gennaio mattina e per un altro anno il 24 dicembre e quindi dal 1 gennaio al 6 gennaio e così in via alternata tra i genitori.
5) Prevedere che le festività pasquali qualora la madre per ragioni di lavoro possa disporre dell'intero periodo saranno trascorse con lei dalle figlie e per l'anno successivo analogamente faccia il padre.
6) Prevedere che qualora la madre ne abbia possibilità per ragioni di lavoro, essa trascorra il periodo di vacanze scolastiche coincidenti con il Carnevale con le figlie organizzando con loro un viaggio o la permanenza in un luogo di villeggiatura. La madre avendo maggiori difficoltà nell'organizzazione delle ferie estive comunicherà appena possibile il periodo prescelto tenendo in considerazione quello eventualmente già scelto dal padre.
7) Prevedere che nel periodo estivo coincidente con le vacanze scolastiche, ciascun genitore possa trascorrere tre settimane anche non consecutive con le figlie con comunicazione paterna da dare entro il maggio di ogni anno.
8) Prevedere che corrisponda a titolo di contributo integrativo nel mantenimento delle figlie Parte_2 Per_
e la somma di E. 150,00 cadauna aggiornabile Istat entro il giorno 15 di ogni mese oltre al 35% delle Per_1 spese extra mantenimento come le stesse sono descritte e dettagliate nel Protocollo del Tribunale di Venezia. 9) Assegnare ex art. 337 sexies c.c. la abitazione famigliare in proprietà esclusiva di alla stessa, con Parte_1 ogni arredo e corredo eccezion fatta che per gli effetti personali di che egli sarà libero di prelevare Parte_2
a semplice richiesta. 10) Darsi atto che rilascerà la abitazione famigliare di entro il mese di novembre Parte_2 Parte_3
2024.
9) Darsi atto che le parti si prestano reciprocamente consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro valido documento per l'espatrio.
10) Nulla per le spese.” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 5.02.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
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