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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/11/2025, n. 3490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3490 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1423/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: domanda di usucapione ordinaria;
TRA
, elettivamente domiciliata a Veglie (LE) in via Bari n°42 presso lo Parte_1 studio legale dell'avv. Laura Mogavero, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
ATTRICE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, in qualità di eredi di (nato a [...] il [...] CP_4 Persona_1
e lì deceduto il 29/12/1980);
CONVENUTI CONTUMACI
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione regolarmente notificato il 26-29/2/2024 e il 19/3/2024,
[...]
, adducendo di aver esercitato da oltre un ventennio il possesso in modo continuo, Pt_1 pacifico e pubblico su un terreno sito in agro di Porto Cesareo (LE) località Torre Lapillo
1 via Da Denominare, facente parte dell'immobile identificato in Catasto Fabbricati del
Comune di Porto Cesareo al foglio 14/H p.lla 3252, porzione individuata come da stralcio a firma del geom. depositato in atti, in origine oggetto di atto di CP_5 assegnazione e vendita con patto di riservato dominio ex art. 17 della l. n. 230/1950 del
30/1/1960 tra Parte_2
e il sig. (nato a
[...] Persona_1
Veglie il 17/3/1911 e lì deceduto il 29/12/1980), adducendo che il fondo era stato riscattato dagli eredi di quest'ultimo con atto di assenso a cancellazione di riservato dominio rogato dal notaio del 1°/7/2004 (Repertorio n. 57344 Raccolta n. Persona_2
23427), agiva in giudizio nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2
, in qualità di eredi di , al fine di Controparte_3 CP_4 Persona_1 ottenere accertamento e dichiarazione di intervenuto acquisto per usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. in suo favore del diritto di proprietà del terreno su citato.
Nonostante la verificata regolarità delle notifiche eseguite e allegate, i convenuti non si costituivano e rimanevano tutti contumaci.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'escussione dei testimoni ammessi.
All'udienza del 26/11/2025 l'attrice precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare ulteriori termini difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Preliminarmente, va rilevato che il fondo di cui innanzi rientra tra i beni acquisiti al patrimonio degli enti di riforma agraria, i quali, in quanto destinati a pubblico servizio ai sensi dell'art. 1 della l. 12 maggio 1950 n. 230, ossia alla ridistribuzione della proprietà terriera, sono assoggettati ad un peculiare regime, che, non consentendo atti di trasferimento per un trentennio dalla data della prima assegnazione, esclude anche ai sensi dell'art. 1145 c.c. (secondo cui: “il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto”) che, per il medesimo periodo, detti beni possano essere usucapiti da parte di terzi (salvi, invece, gli effetti del possesso previsti dall'art. 1148 c.c. ad altri fini, norma espressamente richiamata dall'art. 6 della l. 29 maggio 1967 n. 379).
Nella specie, non si ravvisano ostacoli di detta natura, in quanto il fondo non solo è stato riscattato ai sensi degli artt. 1 e ss della l. 29 maggio 1967 n. 379, con assenso alla cancellazione del patto di riservato dominio (v. atto di assenso a cancellazione di riservato dominio rogato dal notaio del 1°/7/2004 Repertorio n. 57344 Raccolta n. Persona_2
2 23427), ma è anche decorso oltre un trentennio dalla data della prima assegnazione avvenuta il 30/1/1960 e, pertanto, è cessato il vincolo di indivisibilità e di inalienabilità di cui all'art. 4 della l n. 379 cit..
Nel merito, poi, colui che agisce in giudizio al fine di conseguire una sentenza di accertata compiuta usucapione ex art. 1158 c.c. in suo favore di un immobile deve dimostrare la ricorrenza in concreto di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva: 1) il corpus, inteso come esercizio di un potere di fatto sul bene continuo, incontestato ed ininterrotto, immediatamente avvertibile dall'esterno, corrispondente alla facoltà di godimento del proprietario;
2) l'animus rem sibi habendi, ovverosia l'intenzione di comportarsi come proprietario;
3) il decorso dall'inizio del possesso di un periodo di tempo pari a un ventennio.
Nella specie, essendo i convenuti rimasti contumaci, il giudicante, chiamato a svolgere attività dichiarativa e di accertamento osservando il principio generale in virtù del quale ogni causa deve essere decisa ponendo a fondamento risultanze istruttorie emerse in fase di assunzione delle prove eventualmente proposte dalle parti e ammesse, nonché i fatti non specificatamente contestati dalle controparti costituite (art. 115 comma 1 c.p.c.), non potendo ricorrere al principio di non contestazione, dovrà basarsi sulle testimonianze assunte.
Nel caso in esame, l'istante in citazione non si è limitata ad asserire di avere esercitato il possesso in modo continuato, pacifico e pubblico da oltre vent'anni sul predetto immobile avvalendosi di un vuoto richiamo ad astratte nozioni giuridiche, bensì dichiarava di aver provveduto alla cura, gestione e manutenzione del terreno, circostanze confermate dal teste sig. il quale riferiva: “(…) ne sono a conoscenza in quanto mia Testimone_1 madre aveva un'abitazione nelle immediate vicinanze e mio padre aveva un amico che abitava nei dintorni, per cui fin da bambino frequentavo i luoghi di causa (…) Posso dire che ho sempre visto solo la sig.ra ” (v. verbale di udienza del giorno Parte_1
26/3/2025).
Le circostanze allegate dall'attrice sono state, poi, confermate senza contraddizioni anche dall'altro testimone escusso, sig. , il quale confermava le posizioni di prova Tes_2 così come articolate in atti. (v. verbale di udienza su cit), ovverosia la circostanza dell'apparenza esterna dell'odierna attrice come esclusiva proprietaria dell'immobile, unica persona vista sul luogo e manifestante interesse alla manutenzione dello stesso.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per accogliere la richiesta declaratoria.
3 In ordine alle spese di lite, esse, in ragione della non opposizione alla domanda da parte dei convenuti, devono essere dichiarate non ripetibili.
La sentenza odierna deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2651 c.c. dal Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda di accertamento di avvenuta usucapione proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
, , , convenuti Controparte_2 Controparte_3 CP_4 tutti contumaci, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, accertati i fatti costituenti il fondamento della stessa, dichiara in favore di intervenuto acquisto per usucapione Parte_1 ordinaria della proprietà dell'immobile sito in agro di Porto Cesareo (LE) località
Torre Lapillo via Da Denominare, facente parte dell'immobile identificato in
Catasto Fabbricati del Comune di Porto Cesareo al fg. 14/H p.lla 3252, il tutto come da frazionamento a farsi in base al rilievo planimetrico del Geom.
[...]
, prodotto in atti e parte integrante della predetta sentenza;
Controparte_6
b) dichiara non ripetibili le spese di lite;
c) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce la trascrizione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Lecce, 27/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
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