Ordinanza collegiale 19 novembre 2020
Ordinanza collegiale 15 novembre 2021
Sentenza 3 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 03/10/2022, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2022
N. 01506/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Celeste, con domicilio eletto presso il suo studio in Fasano, via Forcella, n. 15;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dirigenziale -OMISSIS-, con il quale l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura della Provincia di Brindisi ha respinto l’istanza presentata dall’odierno ricorrente in data 12.1.2017 di revoca in autotutela del precedente provvedimento prefettizio n. -OMISSIS-, recante divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi specie emesso ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque da quest'ultimo rivenienti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze collegiali di questa Sezione n. 1272/2020 e n. 1624/2021;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente impugna il provvedimento dirigenziale del 27/03/2017, con cui l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi ha respinto la sua istanza del 12/01/2017 di revoca in autotutela del precedente provvedimento prefettizio del 12/04/1996 recante divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi specie emesso ex art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e comunque da quest'ultimo rivenienti.
A sostegno del gravame interposto, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E SS. DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, il ricorrente concludeva come sopra riportato.
Il 9/07/2018, il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di rinuncia al mandato.
Con ordinanza collegiale interlocutoria n. 1272 del 19/11/2020, questa Sezione, ha indicato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile causa di inammissibilità del ricorso - rilevata d’ufficio - consistente nella nullità della notifica dello stesso (proposto avverso un provvedimento adottato da un'Amministrazione dello Stato) non avvenuta presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma direttamente, a mezzo p.e.c., presso la sede reale dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 04/05/2020, n. 488; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 06/02/2019, n. 177) - rilevando, da un lato, che l’art. 41, comma 3, c.p.a. prevede che “ La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse ” e che, in base alle norme vigenti in materia, la notifica alle Amministrazioni Statali, come nella specie, non si effettua presso il domicilio reale dell’Amministrazione stessa, bensì nel domicilio eletto ex lege presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa ( ex art. 10, comma 3, della Legge del 03/04/1979 n. 103 e art. 1 della Legge del 25/03/1958 n. 260) e, dall’altro lato, che, nel caso di specie, la nullità della notifica del ricorso non è stata sanata dalla costituzione della parte intimata, ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a. (in base al quale “ La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso… ”), stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata - e, quindi, ha assegnato, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., alla parte ricorrente il termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per il deposito di memorie difensive vertenti sulla questione innanzi prospettata, rinviando la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 5 Ottobre 2021.
A seguito della predetta ordinanza interlocutoria, parte ricorrente non ha depositato in giudizio scritti difensivi.
Ad esito della pubblica udienza di merito del 05/10/2021, con ordinanza collegiale interlocutoria n. 1624 del 15/11/2021, questa Sezione, rilevando che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 148 del 09/07/2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. (“ Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, [se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante] , fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza ”), limitatamente alle parole « , se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, », ritenendo che “ la norma censurata sacrifica in modo irragionevole l'esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati rispetto al fine cui la norma stessa tende ” ed affermando, in particolare, che “ Se, dunque, le forme degli atti processuali non sono «fine a se stesse», ma sono funzionali alla migliore qualità della decisione di merito (sentenza n. 77 del 2007), essendo deputate al conseguimento di un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, la limitazione, posta dall'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., della rinnovazione della notificazione del ricorso alle sole ipotesi in cui la nullità non sia imputabile al notificante non risulta proporzionata agli effetti che ne derivano, tanto più che essa non è posta a presidio di alcuno specifico interesse che non sia già tutelato dalla previsione del termine di decadenza. Inoltre, tale limitazione, ogni volta che l'accertamento della nullità interviene dopo lo spirare di detto termine - e, quindi, particolarmente nell'azione di annullamento, data la brevità dello stesso - comporta la perdita definitiva della possibilità di ottenere una pronuncia giurisdizionale di merito, con grave compromissione del diritto di agire in giudizio ”, ha assegnato, ai sensi dell’art. 44 comma 4 c.p.a., alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza di rimessione in termini, per rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, rinviando per il prosieguo alla udienza pubblica del 13 Luglio 2022.
Il 15/07/2022, il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere rappresentando che “ in data 02.07.2018, il sottoscritto rinunciava al mandato nei confronti di -OMISSIS- (v. documento depositato in atti) ” e “ che la Prefettura, dopo la notifica del ricorso e la rinuncia al mandato, provvedeva a rilasciare l’agognato documento di porto di fucile al -OMISSIS- ”, chiedendo di “ dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto rilascio del documento (come è possibile accertare presso la Prefettura di Brindisi) da parte della Prefettura e che Codesto Ecc.mo LL voglia dichiarare estinto il presente giudizio, con integrale compensazione delle spese del presente giudizio ”.
Non si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi.
Alla pubblica udienza del 19/07/2022 (alla quale è stata da ultimo rinviata d’ufficio), la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è manifestamente inammissibile per la nullità della notifica dello stesso.
Ciò in quanto, come già rilevato nell’ordinanza collegiale interlocutoria n. 1272 del 19/11/2020, il ricorso (proposto avverso un provvedimento adottato da un'Amministrazione dello Stato) non è stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma direttamente, a mezzo p.e.c., presso la sede reale dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 04/05/2020, n. 488; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 06/02/2019, n. 177).
Infatti, l’art. 41, comma 3, c.p.a. prevede che “ La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato e' effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse ” e, in base alle norme vigenti in materia, la notifica alle Amministrazioni statali, come nella specie, non si effettua presso il domicilio reale dell’Amministrazione stessa, bensì presso il domicilio eletto ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa ( ex art. 10, comma 3, della Legge del 03/04/1979 n. 103 e art. 1 della Legge del 25/03/1958 n. 260).
Né, nel caso di specie, la nullità della notifica del ricorso è stata sanata dalla costituzione della parte intimata, ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a. (in base al quale “ La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso… ”), stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, e né il ricorrente ha provveduto a rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce a seguito dell’ ordinanza collegiale interlocutoria n. 1624 del 15/11/2021 di questa Sezione, che lo ha rimesso in termini, ai sensi dell’art. 44 comma 4 c.p.a..
Inoltre, rilevato che, in base all’art. 35 c.p.a., l’inammissibilità del ricorso è dichiarata dal giudice (“ quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ”, come nella specie) anche d’ufficio (con la precisazione che, nella specie, la contestazione ex art. 73, comma 3, c.p.a. è stata effettuata attraverso l’ordinanza collegiale interlocutoria n. 1272 del 19/11/2020), osserva il LL che non osta alla pronuncia di inammissibilità del ricorso l’istanza tendente alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere depositata in giudizio dalla difesa del ricorrente il 15/07/2020, in quanto (a parte ogni altra valutazione) l’inammissibilità, che è collegata al “momento genetico” dell’impugnazione (attenendo a vizi originari del gravame), deve essere accertata e dichiarata dal giudice prima della (eventuale) improcedibilità dello stesso, che è collegata, invece, al “momento funzionale” dell’impugnazione (attenendo a ragioni ostative ad una pronuncia sul merito sopravvenute nel corso del giudizio) ed è quindi successiva alla valida instaurazione del ricorso.
4. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della nullità della notifica dello stesso.
5. - Nulla sulle spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Da Assegnare Magistrato, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'ArpeDa Assegnare Magistrato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.